Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/05/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1087/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio instaurato
DA
( ), nata in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
cittadina albanese, residente in [...], difesa e rappresentata dall'avv. Flavia Torresani ( ), C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cles (TN) - Piazza Navarrino n.
13, giusta procura alle liti conferita con atto separato e allegato al ricorso
Parte ricorrente
CONTRO
( ), cittadino albanese, nato in [...]_1 C.F._3
in data 12/07/1990, residente in 38017 Mezzolombardo (TN) vicolo Scaletta n. 2, rappresentato e difeso, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e
Foro di Trento, elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo in
38017 Mezzolombardo (TN), via Alcide Degasperi n. 47
Parte resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: all'udienza del 23 aprile 2025 le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi alle condizioni di cui al “verbale di conversione di procedura giudiziale in congiunta” di data 15-01-2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio, depositato in data 02-05-2024, ha rappresentato di avere contratto Parte_1
matrimonio con il resistente in VI (Albania) in data 1.04.2019; che, dall'unione coniugale, erano nati i figli , in data 30-10-2019, e , in Per_1 Per_2
data 18-04-2023; che la vita coniugale era stata connotata, specialmente dopo l'avvenuto trasferimento in Commezzadura (TN), da plurimi episodi di violenza e maltrattamenti da parte di , dedito all'abuso di sostanze CP_1
stupefacenti e all'alcool, ai danni della stessa e posti in essere anche alla presenza dei figli;
che, per le condotte descritte in ricorso, il G.I.P., con provvedimento dd.
18.09.2023, aveva applicato, nei confronti del predetto resistente, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla medesima e alla prole;
che, successivamente, con sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Trento in data 15.02.2024, CP_1
era stato condannato alla pena della reclusione di anni 1 e mesi 4, subordinata la sospensione condizionale della pena alla frequentazione di corso anti-violenza entro sei mesi dalla irrevocabilità della sentenza;
che, in data 28.03.2024, era
Pag. 2 di 8 stata notificata, a la sentenza di condanna con revoca della misura Parte_1
cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione.
Premesso quanto sopra, la ricorrente ha, dunque, domandato di “1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e , autorizzando i Parte_1 CP_1
coniugi a vivere separati;
2) affidare i figli minori e in via cd. Per_1 Per_2
super-esclusiva alla madre con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la stessa, disponendo che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, all'eventuale espatrio a fini turistici/di viaggio ed alla scelta della residenza abituale potranno essere adottate dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (cd. affidamento esclusivo rafforzato); 3) disciplinare le modalità di incontro e visita tra il padre ed i figli minori e sulla base delle indicazioni del Servizio Sociale Per_1 Per_2
territorialmente competente (Comunità Val di Sole), solo se ritenute di interesse dei minori incontrare il padre;
4) porre a carico di l'obbligo di CP_1
contribuire al mantenimento ordinario dei due figli e mediante il Per_1 Per_2
versamento dell'importo mensile di euro 350,00.= ciascuno, per complessivi euro 700,00.=, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
5) porre le spese straordinarie relative ai due figli e a carico dei genitori in Per_1 Per_2
parti uguali (50% ciascuno), con rinvio alle Linee Guida elaborate dal C.N.F. per quanto concerne l'individuazione e le modalità di concertazione e rimborso relative alle spese straordinarie;
6) disporre che gli assegni familiari e altri eventuali sussidi pubblici (assegno unico universale, assegno unico provinciale, ecc.) saranno riscossi e trattenuti integralmente dalla madre;
7) Parte_1
previa pronuncia con sentenza passata in giudicato della separazione personale tra le parti, decorso il termine ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/70, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e Parte_1 CP_1
in VI (Albania) in data 1.04.2019, alle condizioni di cui ai punti da 2 a 6;
Pag. 3 di 8 8) con vittoria di competenze e spese del giudizio, oltre a 15% spese generali,
c.n.p.a. e i.v.a..”.
Si è costituito il resistente il quale, nella propria comparsa di costituzione e di risposta, ha avanzato le seguenti richieste: “-in via preliminare: accertare, per le ragioni esposte, la sussistenza di un'ipotesi di litispendenza internazionale e adottare ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno e, conseguentemente disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 31 maggio 1995 n. 218 la sospensione del presente procedimento;
- nel merito: dichiarare la separazione dei coniugi e CP_1 Parte_1
autorizzandoli a vivere separatamente, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
affidare in modo congiunto i figli minori e con Per_1 Per_2
collocazione presso la madre;
riconoscere e regolamentare il Parte_1
diritto del padre a vedere e frequentare i propri figli e CP_1 Per_1
liberamente, disponendo che lo stesso possa avere contatti telefonici con i Per_2
figli e trascorrere con loro un fine settimana ogni 15 giorni, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica, mentre durante il periodo delle vacanze estive un periodo di due settimane anche non continuativo da concordarsi ogni anno entro il 15 maggio e nel periodo delle vacanze di Natale almeno metà delle vacanze ed il giorno di Natale, ovvero la vigilia ad anni alterni così come l'ultimo ed il primo dell'anno e lo stesso valga per il periodo delle vacanze di
Pasqua ed il giorno di Pasqua e Pasquetta;
disporre a carico del padre CP_1
il mantenimento ordinario dei figli e nella misura di Euro
[...] Per_1 Per_2
250,00 al mese per ciascun figlio, con versamento di detta somma a Pt_1
, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le Linee Guida elaborate
[...] dal C.N.F. per quanto concerne l'individuazione di dette spese;
spese straordinarie da concordarsi preventivamente qualora di importo superiore ad
Euro 200,00.- (ducento,00) per ciascuna voce di spesa, nel qual caso con l'obbligo per il genitore anticipatorio di far pervenire una richiesta scritta
Pag. 4 di 8 (anche a mezzo email o messaggistica telefonica) all'altro genitore, il quale dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, con le stesse formalità, nell'immediatezza della richiesta (massimo 15 gg.) ed, in difetto di riscontro entro detto termine, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, che dovrà essere rimborsata per la quota di spettanza, entro 20 giorni dalla relativa richiesta di rimborso;
- con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 DM 55/2014, c.p.a. ed Iva come per legge e successive spese occorrende”.
All'udienza di cui in epigrafe, le parti hanno concluso congiuntamente, riportandosi alle condizioni di cui al “verbale di conversione di procedura giudiziale in congiunta” di seguito riportate: “1) dichiarare la separazione dei coniugi e;
2) dare atto che non sussistono i Parte_1 CP_1
presupposti di legge per un contributo nel mantenimento a favore dell'uno o l'altro coniuge e che comunque entrambe la parti vi rinunciano in questa sede;
3) affidare i figli minori e in via cd. super-esclusiva alla madre, Per_1 Per_2
disponendo che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, all'eventuale espatrio a fini turistici/di viaggio ed alla scelta della residenza abituale potranno essere adottate dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (cd. affidamento esclusivo rafforzato); 4) disporre la collocazione abitativa e residenza anagrafica dei figli e presso la Per_1 Per_2
madre, mantenendo riservato il tale luogo sino a quando il Servizio Sociale territorialmente competente (Comunità della Val di Sole) riterrà sussistente l'esigenza di protezione;
5) demandare l'organizzazione di tempi e modalità di visita tra il padre ed i figli minori e al Servizio Sociale Per_1 Per_2
territorialmente competente (Comunità Val di Sole); il SST fungerà altresì da punto di riferimento tra le parti per eventuali comunicazioni di rilievo e scelte di maggior interesse inerenti i minori, ivi compresi eventuali viaggi all'estero; 6)
Pag. 5 di 8 porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 ordinario dei due figli e mediante il versamento dell'importo Per_1 Per_2
mensile di euro 275,00.= ciascuno, per complessivi euro 550,00.=, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
7) porre le spese straordinarie relative ai due figli e a carico dei genitori in parti uguali (50% Per_1 Per_2
ciascuno), con rinvio alle Linee Guida elaborate dal C.N.F. per quanto concerne l'individuazione e le modalità di concertazione e rimborso, da concordarsi preventivamente qualora di importo superiore ad euro 200,00, anche per il tramite della mediazione del SST;
8) disporre che gli assegni familiari e altri eventuali sussidi pubblici (assegno unico universale, assegno unico provinciale, ecc.) saranno riscossi e trattenuti integralmente dalla madre;
9) Parte_1
previa pronuncia con sentenza passata in giudicato della separazione personale tra le parti, decorso il termine ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/70, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e Parte_1 CP_1
in VI (Albania) in data 1.04.2019, alle condizioni di cui ai punti da
[...]
2 a 8, ordinando l'annotazione della sentenza ai competenti uffici di Stato civile;
10) è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, mentre Parte_1 CP_1
si assume integralmente le competenze e spese del proprio difensore”.
[...]
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
……………..
Orbene, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla
Pag. 6 di 8 reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Per quanto, poi, concerne la regolamentazione degli aspetti inerenti la separazione, si ritiene che le condizioni stabilite congiuntamente dalle parti, come sopra riportate, siano conformi all'interesse della prole, all'ordine pubblico e al buon costume;
ragione per cui le stesse vanno, pertanto, recepite da parte del
Tribunale.
Il giudizio, inoltre, come da separata ordinanza, dovrà proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
( ), nata in [...] in data [...], e C.F._1 CP_1
nato in [...] in data [...], i quali hanno contratto matrimonio in
VI (Albania) in data 1.04.2019, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 12, parte II, serie C, dell'anno 2019;
-dispone che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni concordate tra le parti nel “verbale di conversione di procedura giudiziale in congiunta” del 15 gennaio 2025, come riportate in parte motiva;
Pag. 7 di 8 -rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi
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