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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di separazione e divorzio iscritta al R.G.11126/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Matteo Ioannucci
e C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Francesca Trentinella
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
lette le note scritte per udienza del 10.6.2025 e le condizioni depositate in data 10.6.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio separativo alle seguenti condizioni:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto secondo le condizioni dagli stessi pattuite;
- la casa coniugale (sita in Roma, via Pian Due Torri n. 45) sarà assegnata alla moglie. Il marito continuerà a provvedere al pagamento delle restanti rate del mutuo pari ad € 748,95 mensili, impegnandosi a consegnare annualmente nelle mani della Sig.ra le ricevute attestanti Pt_1
l'avvenuto pagamento delle stesse;
- le parti si impegnano a vendere il suddetto immobile una volta che entrambi i figli saranno divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. In occasione della compravendita, il marito restituirà alla moglie € 85.000,00 quale acconto versato dalla stessa per l'acquisto della casa coniugale. Il sig. , dal canto suo, tratterrà la somma residua Pt_2 derivante dalla vendita dell'immobile, previa estinzione del mutuo ipotecario;
- il Sig. si Pt_2
è già allontanato dalla casa famigliare andando a vivere temporaneamente presso l'alloggio di servizio offerto dalla Polizia Penitenziaria sito in Roma, Via della Lungara n. 29 all'interno della Casa Circondariale “Regina Coeli”, giusto accordo raggiunto con la moglie. Entro il 30 dicembre p.v. provvederà altresì a prelevare tutti i suoi effetti personali ancora presenti nella casa coniugale, previo appuntamento da concordare con la sig.ra ; - l'affidamento dei figli e Pt_1 Per_1 Per_2 sarà condiviso tra i coniugi sicché tutte le decisioni riguardanti i minori dovranno essere prese di comune accordo (compreso l'eventuale trasferimento di residenza e/o domicilio in altro Comune) eccetto per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte dal genitore con cui si trovano i figli in quel momento;
il genitore collocatario è la madre. Fino a quando il padre non individuerà un valido alloggio dove stare con i ragazzi (termine fissato entro il 31/12/24), i pernottamenti sono momentaneamente sospesi. Tuttavia, al fine di consentire ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, durante questi mesi, il padre potrà vederli ed averli con sé quando desidera, compatibilmente agli impegni ed alle esigenze dei figli, previo avviso per le vie brevi e comunque ogni martedì e giovedì dalle 16:00 fino alle ore 22:00 e dovrà vederli ed averli con sé il sabato e la domenica consecutivi, ogni due settimane, dalle ore 10:00 fino alle ore 22:00 di ciascun giorno. Successivamente al 31 dicembre 2024, se di regola gli stessi vivranno con la madre, il Sig. potrà averli con sé ogni lunedì e venerdì della Pt_2 settimana dalle h. 07.00 alle h. 22.00 e dovrà vederli ed averli con sé un sabato e domenica ogni due settimane (dalle h. 10.00 del sabato alle h. 23.00 della domenica), salvo eventuali contrattempi lavorativi non prevedibili e sempre compatibilmente con gli impegni e le esigenze degli stessi;
- i minori trascorreranno ad anni alterni e salvo diversi accordi tra le parti: 1) le festività natalizie, dal giorno di chiusura della scuola fino al 30.12 di ciascun anno con uno dei genitori (iniziando dal 2024 con la madre) e dal 31.12 con l'altro genitore, fino alle ore 21 del giorno dell'Epifania di ciascun anno;
2) durante le vacanze pasquali, da venerdì fino a lunedì Santo (iniziando dal padre); 3) durante le vacanze estive, resteranno dal 1° fino al 14 agosto col padre e dal 15 al 30 agosto con la madre, salvo diversi accordi che dovranno essere concordati entro e non oltre 31 maggio di ciascun anno;
4) qualsiasi viaggio in Italia o all'Estero in cui un genitore intende portare con sé i figli minori, dovrà essere preventivamente concordato tra i ricorrenti, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente almeno 30 giorni prima, la destinazione, l'itinerario del viaggio, il luogo in cui soggiorneranno (hotel, casa vacanze, casa di amici, …) ed un recapito telefonico;
5) nelle occasioni in cui il padre avrà con sé i figli, dovrà prelevarli e riportarli secondo gli orari sopraindicati presso l'abitazione della madre;
6) il padre si impegna, altresì, a recarsi tutti i pomeriggi presso l'AS Roma sita in Trigoria (RM), per riprendere il figlio al termine degli allenamenti di calcio, salvo Per_1 eventuali contrattempi lavorativi non prevedibili;
il sig. , fino al 30 giugno p.v., provvederà Pt_2
a pagare tutte le utenze connesse alla casa coniugale (condominio, luce, gas, nettezza urbana e connessione internet). A partire dal 1° luglio 2024, le suddette spese verranno sostenute dalla sig.ra mentre il marito, da tale data, verserà per il mantenimento dei figli un importo mensile di € Pt_1
700,00 (di cui € 500,00 per ed € 200,00 per ), con aggiornamento ISTAT come per Per_2 Per_1 legge, mediante bonifico bancario sul C/C intestato alla moglie (IBAN: [...]); le spese straordinarie necessarie per l'interesse ed i bisogni dei figli minori saranno suddivise tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
l'Autovettura modello Fiat Panda, attualmente di proprietà del marito, continuerà ad essere utilizzata in via esclusiva dalla moglie la quale, però, si impegna a sostenere l'onere economico della rata di finanziamento acceso per l'acquisto del veicolo pari ad € 200,00 mensili. Detto pagamento avverrà mediante addebito della rata direttamente sul C/C bancario intestato alla sig.ra o, qualora non fosse possibile per ragioni connesse alla finanziaria, Pt_1 mediante bonifico bancario da corrispondersi mensilmente sul conto del marito;
quando sarà possibile il sig. trasferirà, senza corrispettivo, la proprietà della predetta autovettura alla Pt_2 sig.ra ; - ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento rinunciando, Pt_1 reciprocamente alla richiesta di corresponsione di apposito assegno;
- le spese ed onorari del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti;
- i rapporti patrimoniali tra i ricorrenti sono in questo modo compiutamente regolati e definiti senza riserva alcuna.” ed i procuratori hanno concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che la causa è da restituirsi al ruolo istruttorio per il proseguo divorzile;
che le spese vanno rimesse all'esito;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1
l'11.03.1979 e coniugati in Caltanissetta il 19.7.2006, alle condizioni come Parte_2 integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto n.140, parte II, serie A;
3) previa restituzione della causa al ruolo istruttorio, fissa udienza per il proseguo al 7.7.26, con termine alle parti sino alle ore 8 per il deposito di note scritte unitamente al passaggio in giudicato della pronuncia separativa-.
Così deciso in Roma il 18.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di separazione e divorzio iscritta al R.G.11126/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Matteo Ioannucci
e C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Francesca Trentinella
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
lette le note scritte per udienza del 10.6.2025 e le condizioni depositate in data 10.6.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio separativo alle seguenti condizioni:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto secondo le condizioni dagli stessi pattuite;
- la casa coniugale (sita in Roma, via Pian Due Torri n. 45) sarà assegnata alla moglie. Il marito continuerà a provvedere al pagamento delle restanti rate del mutuo pari ad € 748,95 mensili, impegnandosi a consegnare annualmente nelle mani della Sig.ra le ricevute attestanti Pt_1
l'avvenuto pagamento delle stesse;
- le parti si impegnano a vendere il suddetto immobile una volta che entrambi i figli saranno divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. In occasione della compravendita, il marito restituirà alla moglie € 85.000,00 quale acconto versato dalla stessa per l'acquisto della casa coniugale. Il sig. , dal canto suo, tratterrà la somma residua Pt_2 derivante dalla vendita dell'immobile, previa estinzione del mutuo ipotecario;
- il Sig. si Pt_2
è già allontanato dalla casa famigliare andando a vivere temporaneamente presso l'alloggio di servizio offerto dalla Polizia Penitenziaria sito in Roma, Via della Lungara n. 29 all'interno della Casa Circondariale “Regina Coeli”, giusto accordo raggiunto con la moglie. Entro il 30 dicembre p.v. provvederà altresì a prelevare tutti i suoi effetti personali ancora presenti nella casa coniugale, previo appuntamento da concordare con la sig.ra ; - l'affidamento dei figli e Pt_1 Per_1 Per_2 sarà condiviso tra i coniugi sicché tutte le decisioni riguardanti i minori dovranno essere prese di comune accordo (compreso l'eventuale trasferimento di residenza e/o domicilio in altro Comune) eccetto per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte dal genitore con cui si trovano i figli in quel momento;
il genitore collocatario è la madre. Fino a quando il padre non individuerà un valido alloggio dove stare con i ragazzi (termine fissato entro il 31/12/24), i pernottamenti sono momentaneamente sospesi. Tuttavia, al fine di consentire ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, durante questi mesi, il padre potrà vederli ed averli con sé quando desidera, compatibilmente agli impegni ed alle esigenze dei figli, previo avviso per le vie brevi e comunque ogni martedì e giovedì dalle 16:00 fino alle ore 22:00 e dovrà vederli ed averli con sé il sabato e la domenica consecutivi, ogni due settimane, dalle ore 10:00 fino alle ore 22:00 di ciascun giorno. Successivamente al 31 dicembre 2024, se di regola gli stessi vivranno con la madre, il Sig. potrà averli con sé ogni lunedì e venerdì della Pt_2 settimana dalle h. 07.00 alle h. 22.00 e dovrà vederli ed averli con sé un sabato e domenica ogni due settimane (dalle h. 10.00 del sabato alle h. 23.00 della domenica), salvo eventuali contrattempi lavorativi non prevedibili e sempre compatibilmente con gli impegni e le esigenze degli stessi;
- i minori trascorreranno ad anni alterni e salvo diversi accordi tra le parti: 1) le festività natalizie, dal giorno di chiusura della scuola fino al 30.12 di ciascun anno con uno dei genitori (iniziando dal 2024 con la madre) e dal 31.12 con l'altro genitore, fino alle ore 21 del giorno dell'Epifania di ciascun anno;
2) durante le vacanze pasquali, da venerdì fino a lunedì Santo (iniziando dal padre); 3) durante le vacanze estive, resteranno dal 1° fino al 14 agosto col padre e dal 15 al 30 agosto con la madre, salvo diversi accordi che dovranno essere concordati entro e non oltre 31 maggio di ciascun anno;
4) qualsiasi viaggio in Italia o all'Estero in cui un genitore intende portare con sé i figli minori, dovrà essere preventivamente concordato tra i ricorrenti, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente almeno 30 giorni prima, la destinazione, l'itinerario del viaggio, il luogo in cui soggiorneranno (hotel, casa vacanze, casa di amici, …) ed un recapito telefonico;
5) nelle occasioni in cui il padre avrà con sé i figli, dovrà prelevarli e riportarli secondo gli orari sopraindicati presso l'abitazione della madre;
6) il padre si impegna, altresì, a recarsi tutti i pomeriggi presso l'AS Roma sita in Trigoria (RM), per riprendere il figlio al termine degli allenamenti di calcio, salvo Per_1 eventuali contrattempi lavorativi non prevedibili;
il sig. , fino al 30 giugno p.v., provvederà Pt_2
a pagare tutte le utenze connesse alla casa coniugale (condominio, luce, gas, nettezza urbana e connessione internet). A partire dal 1° luglio 2024, le suddette spese verranno sostenute dalla sig.ra mentre il marito, da tale data, verserà per il mantenimento dei figli un importo mensile di € Pt_1
700,00 (di cui € 500,00 per ed € 200,00 per ), con aggiornamento ISTAT come per Per_2 Per_1 legge, mediante bonifico bancario sul C/C intestato alla moglie (IBAN: [...]); le spese straordinarie necessarie per l'interesse ed i bisogni dei figli minori saranno suddivise tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
l'Autovettura modello Fiat Panda, attualmente di proprietà del marito, continuerà ad essere utilizzata in via esclusiva dalla moglie la quale, però, si impegna a sostenere l'onere economico della rata di finanziamento acceso per l'acquisto del veicolo pari ad € 200,00 mensili. Detto pagamento avverrà mediante addebito della rata direttamente sul C/C bancario intestato alla sig.ra o, qualora non fosse possibile per ragioni connesse alla finanziaria, Pt_1 mediante bonifico bancario da corrispondersi mensilmente sul conto del marito;
quando sarà possibile il sig. trasferirà, senza corrispettivo, la proprietà della predetta autovettura alla Pt_2 sig.ra ; - ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento rinunciando, Pt_1 reciprocamente alla richiesta di corresponsione di apposito assegno;
- le spese ed onorari del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti;
- i rapporti patrimoniali tra i ricorrenti sono in questo modo compiutamente regolati e definiti senza riserva alcuna.” ed i procuratori hanno concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che la causa è da restituirsi al ruolo istruttorio per il proseguo divorzile;
che le spese vanno rimesse all'esito;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1
l'11.03.1979 e coniugati in Caltanissetta il 19.7.2006, alle condizioni come Parte_2 integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto n.140, parte II, serie A;
3) previa restituzione della causa al ruolo istruttorio, fissa udienza per il proseguo al 7.7.26, con termine alle parti sino alle ore 8 per il deposito di note scritte unitamente al passaggio in giudicato della pronuncia separativa-.
Così deciso in Roma il 18.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi