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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/07/2025, n. 3413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3413 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6455 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C. F. , in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SEBASTIANO SCAPELLATO per procura in atti opponente
e
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SALVATORE
FILIPPINI per procura in atti
opposta
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Controparte_2 C.F._1
Avvocati INNOCENZO ARENA e MAURIZIO GIUSEPPE TOMASELLI per procura in atti
terzo chiamato
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 13 CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 7.5.2021 il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1010/2021, emesso da questo Tribunale il
11.3.2021, notificato il 29.3.2021, con il quale gli era stato intimato il pagamento, in favore di della somma di € 20.272,73, oltre interessi e spese della Controparte_1 procedura, quale saldo dei lavori eseguiti nello stabile condominiale.
L'opponente premetteva: che in data 25.7.2018 l'assemblea dei condomini aveva approvato l'offerta presentata dall'opposta per il rifacimento della terrazza, per un totale di € 51.000,00 più iva, e aveva nominato il direttore dei lavori, ing. ; che il contratto Controparte_2
d'appalto era stato stipulato il 11.12.2018; che il Condominio aveva pagato all'opposta il
18.12.2018 l'acconto di € 11.000,00 per la fattura n. 44 dell'11.12.2018; che i lavori erano stati iniziati il 18.3.2019, mentre il contratto prevedeva la data del 21.1.12019 per l'inizio dei lavori;
che i lavori non erano stati eseguiti interamente e in data 22.7.2019 il cantiere era stato abbandonato, lasciando incustodito un castelletto e relativa impalcatura;
che solo successivamente il era venuto a conoscenza che l'abbandono del cantiere era Parte_1 stato determinato dall'asserito mancato pagamento dei lavori;
che i lavori eseguiti erano stati pagati poco tempo dopo avere ricevuto le relative fatture dell'appaltatrice; che il DL non aveva comunicato alcunché al Condominio in ordine all'andamento dei lavori;
che solo il 6.3.2020 aveva ricevuto la email relativa all'emissione dell'ulteriore SAL;
che non erano stati individuati gli interventi necessari a mettere in sicurezza il cantiere e non era stata rilasciata alcuna attestazione in ordine ai lavori svolti;
che il SAL era stato emesso in favore di una ditta diversa rispetto all'appaltatrice; che il Condominio aveva commissionato una perizia da cui era emerso l'intervenuto pagamento dei lavori eseguiti dall'opposta e che quest'ultima aveva realizzato lavori mai commissionati;
che i lavori erano stati eseguiti con notevole ritardo e doveva applicarsi la penale di cui all'art. 8 del contratto;
che il ponteggio utilizzato non era a norma.
Così ricostruiti i fatti, escludeva la sussistenza della pretesa creditoria dell'opposta, fondata solo sulle fatture e sul SAL emesso dal mai portato a conoscenza del , CP_2 Parte_1 dichiarava il mancato completamento dei lavori e la mancata esecuzione a regola d'arte di pagina 2 di 13 quelli ultimati;
contestava la legittimazione attiva dell'opposta in quanto il SAL era stato emesso per un'altra società, la UC EP srls.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, in quanto richiesto sulla base di SAL e fattura emessi da altra ditta, e la revoca dello stesso;
chiedeva, poi,
l'autorizzazione a chiamare in causa , al fine di esserne manlevato per il Controparte_2 caso di condanna.
In via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'opposta al pagamento della somma di €
24.450,00 per il risarcimento del danno determinato dal suo inadempimento, con eventuale compensazione della somma indicata con asserite somme dovute all'opposta.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione. Controparte_1
Adduceva l'inadempimento del per la violazione del contratto d'appalto, non Parte_1 avendo l'opponente provveduto al pagamento degli ingenti lavori eseguiti, mai contestati.
Escludeva di avere eseguito lavori non commissionati, richiamando sul punto le previsioni contrattuali;
contestava che il termine di inizio lavori fosse essenziale, avendo lo stesso
Condominio preferito procrastinare l'inizio dei lavori al fine di evitare gli eventuali danni che si sarebbero potuti verificare per il caso in cui fossero sopraggiunte piogge invernali dopo lo svellimento della copertura;
dichiarava che avrebbe proseguito i lavori con continuità e senza ritardi, ove non fosse intervenuto l'inadempimento del Condominio. In merito alle contestazioni sul ponteggio dichiarava che il D.L. aveva preferito utilizzare un castelletto, evitando il costo del ponteggio e così ottenendo un notevole risparmio (circa € 8.000,00).
Contestava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, evidenziando l'errore materiale del D.L. nell'emissione del SAL;
affermava la genericità delle contestazioni concernenti l'esecuzione dei lavori non a regola d'arte; chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione, e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96,
c. 3, c.p.c..
Autorizzata la chiamata in causa di , quest'ultimo si costituiva in Controparte_2 giudizio contestando l'opposizione spiegata dal Condominio e, in particolare, la domanda di manleva formulata nei propri confronti.
pagina 3 di 13 Escludeva l'inadempimento dell'appaltatrice, evidenziando la genericità delle previsioni contrattuali, in particolare, dell'art. 3 del contratto che indicava, quali terrazze su cui intervenire, solo quella di proprietà (totalmente) e, ma solo in parte, altre Persona_1 due terrazze limitrofe, non specificamente individuate, in tal modo legittimando le opere eseguite su terrazze ritenute limitrofe, peraltro non contestate.
Contestava la richiesta di applicazione della penale per il ritardo, ritenendo la non essenzialità dei termini indicati nel contratto e l'imputabilità al Condominio del mancato rispetto del termine per la conclusione dei lavori. Quanto alla mancata realizzazione del ponteggio, affermava di avere preferito far utilizzare agli operai l'ascensore dello stabile e impiegare un castelletto per il carico e lo scarico dei materiali, con risparmio di spesa.
Dichiarava che dopo le dimissioni del precedente amministratore, il nuovo amministratore non aveva preso contatti con il D.L..
A sua volta proponeva apposita domanda riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo, pari a € 1.230,00, oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 9.11.2021 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., nella prima memoria il contestava le difese Parte_1 dell'opposta e del terzo chiamato;
in merito al compenso richiesto da quest'ultimo affermava di non avere pagato il saldo in attesa di conoscere l'entità dei lavori eseguiti.
All'udienza del 15.3.2022 – sostituita dal deposito di note – venivano ammesse le prove orali e con ordinanza del 17.8.2023 veniva disposta CTU.
All'udienza del 8.7.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
8.1.2025, alla quale veniva trattenuta in decisione, assegnati i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 4 di 13 Va rigettato il motivo di opposizione concernente il difetto di legittimazione dell'opposta.
Al riguardo occorre rilevare che il contratto di appalto è stato concluso tra le parti in causa e l'opposta ha emesso le fatture azionate con il ricorso monitorio.
La mera circostanza per cui nel SAL emesso dal D.L. fosse stata individuata una diversa società non può escludere il diritto di credito dell'opposta, che, come esposto, risulta essere stata formalmente incaricata dal e avere eseguito i lavori oggetto di causa. Parte_1
Con il secondo motivo di opposizione il ha contestato la pretesa creditoria Parte_1 dell'opposta, affermando la mancata ultimazione dei lavori commissionati, l'erronea contabilizzazione di quelli eseguiti o, comunque, l'esecuzione di opere non commissionate, nonché la mancata esecuzione a regola d'arte degli stessi.
L'opposta – attrice in senso sostanziale - ha chiesto il pagamento della somma indicata in premessa, a titolo di saldo del corrispettivo, dunque ha agito per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria gravante sul opponente, ai sensi degli artt. 1176, Parte_1
1655 e 1657 c.c..
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n.
13533/2001) della Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
In applicazione del superiore principio, la parte opposta deve fornire la prova del contratto di appalto e allegare l'inadempimento della controparte ma, viste le contestazioni formulate dal pagina 5 di 13 , deve altresì fornire la prova del corretto adempimento delle obbligazioni Parte_1 assunte.
Ciò posto, il contratto è in atti e non è contestato.
Al riguardo deve rilevarsi che l'art. 3 del contratto, per quanto riguarda i lavori sulle terrazze, ha individuato un corrispettivo a misura (€ 130,00/mq), rinviando ai conteggi da eseguirsi a cura del D.L.. Ha specificato che le terrazze non sono tutte oggetto di interventi
“ma gli interventi sono limitati alla terrazza di proprietà della condomina sig.ra e in Persona_1 parte alle due terrazze limitrofe”.
L'art. 8 ha stabilito un termine di 90 giorni per l'esecuzione dei lavori, prevedendo una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Infine, per quel che rileva in questa sede, l'art. 5 ha previsto per il D.L. un compenso del
6% sull'importo dei lavori al netto dell'iva.
Il , come evidenziato, ha contestato la regolare esecuzione delle opere. Parte_1
La prova orale espletata non è risultata dirimente in merito alla esatta individuazione dei lavori eseguiti dall'opposta.
Il CTU nominato, ing. , ha constatato che sono stati eseguiti i lavori nel Persona_2 piano di calpestio delle terrazze di proprietà della sig.ra della sig.ra Persona_1 Controparte_3
e dei sig.ri e Risultano non eseguiti i lavori nella terrazza del sig. . Pt_2 Pt_3 CP_4
Sono stati eseguiti i lavori nel volume del corpo scala, che erge rispetto al piano di calpestio delle terrazze, e nei muretti perimetrali riferiti alla sig.ra alla sig.ra e ai sig.ri Persona_1 Controparte_3
e Risultano esclusi dalle lavorazioni il corpo scala e i muretti di delimitazione relativi alla Pt_2 Pt_3 terrazza del sig. Manca la finitura colorata nel lato interno dei muretti. CP_4
I lavori previsti nei frontalini del ballatoio di coronamento dell'edificio, che prevedevano la rimozione delle parti ammalorate, il ripristino degli intonaci con malta da recupero e la finitura in quarzo, non sono stati eseguiti. Manca, altresì, la posa in opera della scossalina in lamiera zincata verniciata color testa di moro con gocciolatoio.
Sono state realizzate le lavorazioni di impermeabilizzazione della parte superiore dei ballatoi confinanti con i terrazzi di proprietà della sig.ra della sig.ra e dei sig.ri Persona_1 Controparte_3
pagina 6 di 13 e rimane esclusa l'impermeabilizzazione del ballatoio perimetrale alla terrazza di Pt_2 Pt_3 proprietà del sig. . CP_4
La questione ponteggio è molto ambigua poiché nell'offerta si parla di un ponteggio multidirezionale a telaio;
si legge in diversi documenti che esso non è stato utilizzato. Si parla di un cestello per salire in quota i diversi materiali o di un castelletto lungo circa 1,80 m. Agli atti non esistono foto, preventivi o pagamenti di un eventuale affitto o altri documenti che possano comprovare come tali lavorazioni in quota siano state eseguite e con l'ausilio di quali dispositivi di protezione collettivi.
Ciò posto, la Consulente ha evidenziato come i documenti contrattuali in merito alle lavorazioni in terrazza risultano lacunosi laddove andava definita in maniera chiara e inequivocabile la quantità che si sarebbe dovuta realizzare;
poiché tale quantità andava estesa per il prezzo unitario (130,00€ al m²) per ottenere un valore complessivo dell'opera. Nell'offerta presentata dalla ditta si stabilivano 300m² circa di terrazza da realizzare, stima che equivale all'incirca a tutta la copertura dell'edificio, in seno all'assemblea condominiale tale quantità veniva ridotta a 200m²; nel contratto si dice che le terrazze non sono tutte oggetto di interventi, ma gli interventi sono limitati alla terrazza di proprietà della condomina sig. e Persona_1 in parte alle due terrazze limitrofe (“in parte” non rappresenta un valore numerico oggettivo).
La scrivente, non potendo decretare su quali terrazze andavano realizzate, valuterà singolarmente il loro costo. Certo è che tali lavori la ditta li ha eseguiti e credo che tutte le parti fossero nelle condizioni di accorgersi dove le lavorazioni si stavano eseguendo. Inoltre, se a guidare le scelte della ditta fosse stato un mero interesse economico avrebbe dovuto realizzare la terrazza del sig. che risulta più grande di circa 40 m² CP_4 rispetto a quella dei signori e Pt_2 Pt_3
La Consulente ha individuato le opere eseguite, dichiarando che i lavori risultano realizzati così come previsto dal documento di offerta presentato dalla ditta ed accettato dai condomini.
Non ha ravvisato, sulla base di un'indagine visiva e non invasiva, l'esistenza di vizi costruttivi. Al riguardo ha specificato: nel corpo scala si vede la finitura colorata realizzata in maniera uniforme. Non ci sono rigonfiamenti, distacchi o irregolarità nelle pareti verticali. La stessa cosa è visibile per i muretti perimetrali;
in essi manca la finitura interna. Non essendo praticata la terrazza non è importante avere un perfetto livello estetico, ma è opportuno proteggere sempre il rasante con una finitura. Nell'offerta si elencava l'utilizzo di un idrorepellente che se fosse stato utilizzato avrebbe garantito questa protezione. In sede
pagina 7 di 13 di sopralluogo si è effettuata una prova versando dell'acqua in una parte del muretto. L'acqua è stata assorbita facendoci dedurre che sicuramente non è stato utilizzato alcun idrorepellente. Al momento questa mancanza non ha portato ad un degrado di tali parti anche se non è possibile escludere che potrebbe portare a un maggiore
e più veloce deperimento dovuto al tempo e agli agenti atmosferici.
Ha pure rimarcato che mancano tutte le lavorazioni nei frontalini del ballatoio di coronamento. La realizzazione di tali interventi avrebbe comunque reso incompleto il lavoro perché non sono stati previsti degli interventi nei sotto ballatoio. Gli interventi previsti soffrono di una mancata progettazione che avrebbe di sicuro previsto un recupero anche del sotto-ballatoio che allo stato attuale presenta macchie di infiltrazione d'acqua con distacco di materiale.
L'intervento realizzato con l'impermeabilizzazione del sopra-ballatoio eviterà che si abbia un ulteriore danneggiamento dovuto ad infiltrazioni che nel tempo avrebbe potuto innescare dei processi ossidativi dell'armatura di sostegno.
L'ing. ha, quindi, quantificato in € 26.954,00 il costo complessivo delle Per_2 lavorazioni realizzate – importo ottenuto, quanto ai lavori sulle terrazze, senza l'applicazione del corrispettivo pattuito, di € 130,00/mq - per cui, a suo dire, avendo il condomino “
[...]
pagato € 20.227,27, dovrebbe versare all'impresa “ la differenza pari a € Pt_1 Controparte_1
6.726,73.
In seguito all'esame delle osservazioni formulate dalle parti il CTU ha rideterminato in €
17.199,19 il costo delle lavorazioni sulle terrazze, in € 1.481,66 il costo dell'impermeabilizzazione sopra ballatoio, in € 2.162,31 il costo dei lavori del corpo scala, in €
5.772,22 il costo dei lavori sui muretti perimetrali, ha escluso la voce ponteggio e ha così determinato il corrispettivo in € 26.615,38, con una differenza di € 6.388,11, da versare all'impresa.
Le conclusioni del CTU, frutto di uno scrupoloso esame dei luoghi e degli atti di causa, analiticamente motivate, anche nella risposta alle osservazioni formulate dalle parti, vanno in gran parte condivise, fatta eccezione per il corrispettivo utilizzato ai fini del calcolo dei lavori sulle terrazze, per i motivi di seguito esposti.
pagina 8 di 13 In merito all'entità dei lavori eseguiti, il CTU, come chiarito, ha evidenziato la mancata esatta individuazione delle porzioni di terrazze oggetto di intervento in fase di pattuizione contrattuale;
in effetti, la generica previsione contrattuale, dianzi riportata, ha ingenerato confusione nella determinazione dei luoghi su cui eseguire i lavori.
Pur tuttavia, i lavori, come rilevato dal CTU, sono stati eseguiti, pertanto all'opposta va riconosciuto il corrispettivo.
Sul punto, come già anticipato, si ritiene di discostarsi dalle conclusioni rese dal CTU, in quanto l'art. 1657 c.c. espressamente stabilisce che “se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarlo, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi, in mancanza è determinata dal giudice”.
La previsione normativa testé riportata impone di privilegiare l'accordo delle parti con riguardo alla misura del corrispettivo, risultando possibile utilizzare i criteri residuali (prezzario regionale e prezzi di mercato all'epoca dei lavori) solo in difetto di accordo.
Dunque, applicando il corrispettivo di € 130,00/mq alla superficie oggetto di intervento, misurata dal CTU in 196 mq (cfr. tabella pag. 55, dove sono indicate le misure), si ottiene l'importo di € 25.519,00, cui sommare gli ulteriori importi per l'esecuzione dei risvolti e le altre voci, ottenendo un ammontare finale di € 36.357,74, da cui detrarre la somma di € 20.227,27, già versata.
Il credito dell'opposta risulta, pertanto, pari a € 16.130,47.
A questo punto, essendo emersa l'intervenuta sostanziale esecuzione dei lavori appaltati, va esclusa l'applicazione della penale per il ritardo prevista dal contratto di appalto, in ragione dell'inadempimento del , come anche emerso in questa sede. Parte_1
Invero, la Suprema Corte ha affermato che Il giudice ove venga proposta dalla parte l'eccezione
"inadimplenti non est adimplendum" deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve
pagina 9 di 13 ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c. (C. Cass., n. 22626/2016; n. 14030/2025).
Ebbene, proprio in applicazione del superiore principio, non può non rilevarsi come il ritardato avvio dei lavori è stato evidentemente accettato dal , che non risulta Parte_1 abbia mosso delle contestazioni all'impresa sul punto.
Il Condominio ha, poi, contestato all'impresa l'abbandono del cantiere e la mancata ultimazione delle opere, ma anche in tal caso non risultano contestazioni, né è stata trasmessa una diffida alla ditta al fine di ottenere la conclusione dei lavori nel termine pattuito.
Alla data del SAL emesso dal D.L. – 28.6.2019 – l'opposta doveva ricevere oltre la metà del corrispettivo vantato, e solo a dicembre 2019 e a gennaio 2020, ovvero dopo sei mesi e oltre, ha ottenuto il pagamento di circa € 9.000,00, rimanendo ancora creditrice della somma oggetto della presente controversia.
A questo punto, proprio avuto riguardo alla funzione economico-sociale del contratto e agli interessi perseguiti dalle parti, certamente risultava vanificato l'interesse dell'appaltatore che, pur avendo eseguito i lavori, non aveva ottenuto, se non in minima parte, il corrispettivo vantato, in assenza, peraltro, di contestazioni sulla corretta esecuzione dei lavori.
Peraltro, è stato l'appaltatore a mettere in mora il (cfr. diffide in atti), e ciò Parte_1 proprio ad indicare il pregiudizio da egli subito.
Come già chiarito, non è emersa l'esistenza di vizi nelle opere eseguite dalla ditta opposta.
Esclusa la penale per il ritardo, essendo emerso un credito dell'opposta inferiore rispetto a quello indicato nel decreto ingiuntivo, deve procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo e il va condannato al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 16.130,47, Parte_1 oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo, non potendo applicarsi gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 ai consumatori, tra cui va incluso il . Parte_1
Deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal , in quanto, Parte_1 come esposto, non sono emersi vizi nelle opere, ma la mancata esecuzione di taluni interventi che, comunque, il CTU non ha computato ai fini del calcolo del corrispettivo;
in ogni caso,
pagina 10 di 13 allo stato, la mancata esecuzione di dette opere non risulta avere arrecato alcun danno al
. Parte_1
Dal rigetto della domanda riconvenzionale discende, altresì, il rigetto della domanda di manleva formulata dal nei confronti del terzo chiamato. Parte_1
Resta ora da esaminare la domanda di pagamento del corrispettivo avanzata dal CP_2
Il ha allegato l'inadempimento del D.L. e ha comunque dichiarato che era Parte_1 rimasto in attesa di conoscere l'esatto ammontare dei lavori per calcolare il saldo da versare al
CP_2
In merito alla violazione degli obblighi informativi da parte del D.L., obblighi informativi il cui adempimento non è provato documentalmente, occorre evidenziare che essi non hanno determinato delle conseguenze lesive per il committente. Parte_1
Sul punto si richiama il seguente, condiviso, principio di diritto: Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare
e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente (C. Cass., n. 27045/2024).
In sostanza, il direttore dei lavori deve adoperarsi affinché l'appalto venga eseguito secondo le regole dell'arte, al fine di evitare vizi e difetti, che nel caso di specie non sono emersi all'esito della CTU.
Dunque non si ravvisa la responsabilità del D.L., posto che il mancato completamento delle opere è stato determinato dal mancato pagamento del corrispettivo;
né la lieve discrasia nelle misurazioni o la mancata individuazione della porzione di terrazza oggetto dei lavori – vista la generica previsione contrattuale – può escludere il diritto del ad ottenere il CP_2 corrispettivo maturato.
A questo punto, visto l'ammontare dei lavori, pari a € 36.357,74, il 6% risulta pari a
2.181,46, di cui il ha ottenuto € 1.200,00, come da prospetto da egli depositato, con CP_2 una differenza di € 981,46, ancora dovuta.
pagina 11 di 13 Pertanto, il va condannato al pagamento, in favore del della somma Parte_1 CP_2 di € 980,00 (così arrotondata), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
L'esito del giudizio (con la revoca del decreto ingiuntivo) consente di escludere la responsabilità del ex art. 96 c.p.c.. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge, e il va condannato Parte_1 alla rifusione delle spese nei confronti dell'opposta e del terzo chiamato.
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento ricavato in base al decisum, nella seguente misura: € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 1.300,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 4.400,00.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico del . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 6455/2021, vertente tra in persona dell'Amministratore pro tempore (opponente), Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (opposta), e Controparte_1
(terzo chiamato), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e Controparte_2 difesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1010/2021 e condanna il opponente al Parte_1 pagamento, nei confronti dell'opposta, della somma di € 16.130,47, oltre interessi come in motivazione;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal Condominio;
3. Accoglie la domanda formulata dal nei confronti del nei limiti CP_2 Parte_1
di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento, in favore del della somma di € 980,00, oltre interessi come in motivazione;
CP_2
4. Condanna l'opponente alla rifusione, nei confronti dell'opposta e del terzo chiamato, delle spese di lite, che liquida, per ciascuna parte, in € 4.400,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa come per legge;
pagina 12 di 13 5. Pone le spese di CTU definitivamente a carico del . Parte_1
Così deciso in Catania il 04/07/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6455 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C. F. , in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SEBASTIANO SCAPELLATO per procura in atti opponente
e
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SALVATORE
FILIPPINI per procura in atti
opposta
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Controparte_2 C.F._1
Avvocati INNOCENZO ARENA e MAURIZIO GIUSEPPE TOMASELLI per procura in atti
terzo chiamato
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 13 CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 7.5.2021 il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1010/2021, emesso da questo Tribunale il
11.3.2021, notificato il 29.3.2021, con il quale gli era stato intimato il pagamento, in favore di della somma di € 20.272,73, oltre interessi e spese della Controparte_1 procedura, quale saldo dei lavori eseguiti nello stabile condominiale.
L'opponente premetteva: che in data 25.7.2018 l'assemblea dei condomini aveva approvato l'offerta presentata dall'opposta per il rifacimento della terrazza, per un totale di € 51.000,00 più iva, e aveva nominato il direttore dei lavori, ing. ; che il contratto Controparte_2
d'appalto era stato stipulato il 11.12.2018; che il Condominio aveva pagato all'opposta il
18.12.2018 l'acconto di € 11.000,00 per la fattura n. 44 dell'11.12.2018; che i lavori erano stati iniziati il 18.3.2019, mentre il contratto prevedeva la data del 21.1.12019 per l'inizio dei lavori;
che i lavori non erano stati eseguiti interamente e in data 22.7.2019 il cantiere era stato abbandonato, lasciando incustodito un castelletto e relativa impalcatura;
che solo successivamente il era venuto a conoscenza che l'abbandono del cantiere era Parte_1 stato determinato dall'asserito mancato pagamento dei lavori;
che i lavori eseguiti erano stati pagati poco tempo dopo avere ricevuto le relative fatture dell'appaltatrice; che il DL non aveva comunicato alcunché al Condominio in ordine all'andamento dei lavori;
che solo il 6.3.2020 aveva ricevuto la email relativa all'emissione dell'ulteriore SAL;
che non erano stati individuati gli interventi necessari a mettere in sicurezza il cantiere e non era stata rilasciata alcuna attestazione in ordine ai lavori svolti;
che il SAL era stato emesso in favore di una ditta diversa rispetto all'appaltatrice; che il Condominio aveva commissionato una perizia da cui era emerso l'intervenuto pagamento dei lavori eseguiti dall'opposta e che quest'ultima aveva realizzato lavori mai commissionati;
che i lavori erano stati eseguiti con notevole ritardo e doveva applicarsi la penale di cui all'art. 8 del contratto;
che il ponteggio utilizzato non era a norma.
Così ricostruiti i fatti, escludeva la sussistenza della pretesa creditoria dell'opposta, fondata solo sulle fatture e sul SAL emesso dal mai portato a conoscenza del , CP_2 Parte_1 dichiarava il mancato completamento dei lavori e la mancata esecuzione a regola d'arte di pagina 2 di 13 quelli ultimati;
contestava la legittimazione attiva dell'opposta in quanto il SAL era stato emesso per un'altra società, la UC EP srls.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, in quanto richiesto sulla base di SAL e fattura emessi da altra ditta, e la revoca dello stesso;
chiedeva, poi,
l'autorizzazione a chiamare in causa , al fine di esserne manlevato per il Controparte_2 caso di condanna.
In via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'opposta al pagamento della somma di €
24.450,00 per il risarcimento del danno determinato dal suo inadempimento, con eventuale compensazione della somma indicata con asserite somme dovute all'opposta.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione. Controparte_1
Adduceva l'inadempimento del per la violazione del contratto d'appalto, non Parte_1 avendo l'opponente provveduto al pagamento degli ingenti lavori eseguiti, mai contestati.
Escludeva di avere eseguito lavori non commissionati, richiamando sul punto le previsioni contrattuali;
contestava che il termine di inizio lavori fosse essenziale, avendo lo stesso
Condominio preferito procrastinare l'inizio dei lavori al fine di evitare gli eventuali danni che si sarebbero potuti verificare per il caso in cui fossero sopraggiunte piogge invernali dopo lo svellimento della copertura;
dichiarava che avrebbe proseguito i lavori con continuità e senza ritardi, ove non fosse intervenuto l'inadempimento del Condominio. In merito alle contestazioni sul ponteggio dichiarava che il D.L. aveva preferito utilizzare un castelletto, evitando il costo del ponteggio e così ottenendo un notevole risparmio (circa € 8.000,00).
Contestava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, evidenziando l'errore materiale del D.L. nell'emissione del SAL;
affermava la genericità delle contestazioni concernenti l'esecuzione dei lavori non a regola d'arte; chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione, e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96,
c. 3, c.p.c..
Autorizzata la chiamata in causa di , quest'ultimo si costituiva in Controparte_2 giudizio contestando l'opposizione spiegata dal Condominio e, in particolare, la domanda di manleva formulata nei propri confronti.
pagina 3 di 13 Escludeva l'inadempimento dell'appaltatrice, evidenziando la genericità delle previsioni contrattuali, in particolare, dell'art. 3 del contratto che indicava, quali terrazze su cui intervenire, solo quella di proprietà (totalmente) e, ma solo in parte, altre Persona_1 due terrazze limitrofe, non specificamente individuate, in tal modo legittimando le opere eseguite su terrazze ritenute limitrofe, peraltro non contestate.
Contestava la richiesta di applicazione della penale per il ritardo, ritenendo la non essenzialità dei termini indicati nel contratto e l'imputabilità al Condominio del mancato rispetto del termine per la conclusione dei lavori. Quanto alla mancata realizzazione del ponteggio, affermava di avere preferito far utilizzare agli operai l'ascensore dello stabile e impiegare un castelletto per il carico e lo scarico dei materiali, con risparmio di spesa.
Dichiarava che dopo le dimissioni del precedente amministratore, il nuovo amministratore non aveva preso contatti con il D.L..
A sua volta proponeva apposita domanda riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo, pari a € 1.230,00, oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 9.11.2021 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., nella prima memoria il contestava le difese Parte_1 dell'opposta e del terzo chiamato;
in merito al compenso richiesto da quest'ultimo affermava di non avere pagato il saldo in attesa di conoscere l'entità dei lavori eseguiti.
All'udienza del 15.3.2022 – sostituita dal deposito di note – venivano ammesse le prove orali e con ordinanza del 17.8.2023 veniva disposta CTU.
All'udienza del 8.7.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
8.1.2025, alla quale veniva trattenuta in decisione, assegnati i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 4 di 13 Va rigettato il motivo di opposizione concernente il difetto di legittimazione dell'opposta.
Al riguardo occorre rilevare che il contratto di appalto è stato concluso tra le parti in causa e l'opposta ha emesso le fatture azionate con il ricorso monitorio.
La mera circostanza per cui nel SAL emesso dal D.L. fosse stata individuata una diversa società non può escludere il diritto di credito dell'opposta, che, come esposto, risulta essere stata formalmente incaricata dal e avere eseguito i lavori oggetto di causa. Parte_1
Con il secondo motivo di opposizione il ha contestato la pretesa creditoria Parte_1 dell'opposta, affermando la mancata ultimazione dei lavori commissionati, l'erronea contabilizzazione di quelli eseguiti o, comunque, l'esecuzione di opere non commissionate, nonché la mancata esecuzione a regola d'arte degli stessi.
L'opposta – attrice in senso sostanziale - ha chiesto il pagamento della somma indicata in premessa, a titolo di saldo del corrispettivo, dunque ha agito per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria gravante sul opponente, ai sensi degli artt. 1176, Parte_1
1655 e 1657 c.c..
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n.
13533/2001) della Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
In applicazione del superiore principio, la parte opposta deve fornire la prova del contratto di appalto e allegare l'inadempimento della controparte ma, viste le contestazioni formulate dal pagina 5 di 13 , deve altresì fornire la prova del corretto adempimento delle obbligazioni Parte_1 assunte.
Ciò posto, il contratto è in atti e non è contestato.
Al riguardo deve rilevarsi che l'art. 3 del contratto, per quanto riguarda i lavori sulle terrazze, ha individuato un corrispettivo a misura (€ 130,00/mq), rinviando ai conteggi da eseguirsi a cura del D.L.. Ha specificato che le terrazze non sono tutte oggetto di interventi
“ma gli interventi sono limitati alla terrazza di proprietà della condomina sig.ra e in Persona_1 parte alle due terrazze limitrofe”.
L'art. 8 ha stabilito un termine di 90 giorni per l'esecuzione dei lavori, prevedendo una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Infine, per quel che rileva in questa sede, l'art. 5 ha previsto per il D.L. un compenso del
6% sull'importo dei lavori al netto dell'iva.
Il , come evidenziato, ha contestato la regolare esecuzione delle opere. Parte_1
La prova orale espletata non è risultata dirimente in merito alla esatta individuazione dei lavori eseguiti dall'opposta.
Il CTU nominato, ing. , ha constatato che sono stati eseguiti i lavori nel Persona_2 piano di calpestio delle terrazze di proprietà della sig.ra della sig.ra Persona_1 Controparte_3
e dei sig.ri e Risultano non eseguiti i lavori nella terrazza del sig. . Pt_2 Pt_3 CP_4
Sono stati eseguiti i lavori nel volume del corpo scala, che erge rispetto al piano di calpestio delle terrazze, e nei muretti perimetrali riferiti alla sig.ra alla sig.ra e ai sig.ri Persona_1 Controparte_3
e Risultano esclusi dalle lavorazioni il corpo scala e i muretti di delimitazione relativi alla Pt_2 Pt_3 terrazza del sig. Manca la finitura colorata nel lato interno dei muretti. CP_4
I lavori previsti nei frontalini del ballatoio di coronamento dell'edificio, che prevedevano la rimozione delle parti ammalorate, il ripristino degli intonaci con malta da recupero e la finitura in quarzo, non sono stati eseguiti. Manca, altresì, la posa in opera della scossalina in lamiera zincata verniciata color testa di moro con gocciolatoio.
Sono state realizzate le lavorazioni di impermeabilizzazione della parte superiore dei ballatoi confinanti con i terrazzi di proprietà della sig.ra della sig.ra e dei sig.ri Persona_1 Controparte_3
pagina 6 di 13 e rimane esclusa l'impermeabilizzazione del ballatoio perimetrale alla terrazza di Pt_2 Pt_3 proprietà del sig. . CP_4
La questione ponteggio è molto ambigua poiché nell'offerta si parla di un ponteggio multidirezionale a telaio;
si legge in diversi documenti che esso non è stato utilizzato. Si parla di un cestello per salire in quota i diversi materiali o di un castelletto lungo circa 1,80 m. Agli atti non esistono foto, preventivi o pagamenti di un eventuale affitto o altri documenti che possano comprovare come tali lavorazioni in quota siano state eseguite e con l'ausilio di quali dispositivi di protezione collettivi.
Ciò posto, la Consulente ha evidenziato come i documenti contrattuali in merito alle lavorazioni in terrazza risultano lacunosi laddove andava definita in maniera chiara e inequivocabile la quantità che si sarebbe dovuta realizzare;
poiché tale quantità andava estesa per il prezzo unitario (130,00€ al m²) per ottenere un valore complessivo dell'opera. Nell'offerta presentata dalla ditta si stabilivano 300m² circa di terrazza da realizzare, stima che equivale all'incirca a tutta la copertura dell'edificio, in seno all'assemblea condominiale tale quantità veniva ridotta a 200m²; nel contratto si dice che le terrazze non sono tutte oggetto di interventi, ma gli interventi sono limitati alla terrazza di proprietà della condomina sig. e Persona_1 in parte alle due terrazze limitrofe (“in parte” non rappresenta un valore numerico oggettivo).
La scrivente, non potendo decretare su quali terrazze andavano realizzate, valuterà singolarmente il loro costo. Certo è che tali lavori la ditta li ha eseguiti e credo che tutte le parti fossero nelle condizioni di accorgersi dove le lavorazioni si stavano eseguendo. Inoltre, se a guidare le scelte della ditta fosse stato un mero interesse economico avrebbe dovuto realizzare la terrazza del sig. che risulta più grande di circa 40 m² CP_4 rispetto a quella dei signori e Pt_2 Pt_3
La Consulente ha individuato le opere eseguite, dichiarando che i lavori risultano realizzati così come previsto dal documento di offerta presentato dalla ditta ed accettato dai condomini.
Non ha ravvisato, sulla base di un'indagine visiva e non invasiva, l'esistenza di vizi costruttivi. Al riguardo ha specificato: nel corpo scala si vede la finitura colorata realizzata in maniera uniforme. Non ci sono rigonfiamenti, distacchi o irregolarità nelle pareti verticali. La stessa cosa è visibile per i muretti perimetrali;
in essi manca la finitura interna. Non essendo praticata la terrazza non è importante avere un perfetto livello estetico, ma è opportuno proteggere sempre il rasante con una finitura. Nell'offerta si elencava l'utilizzo di un idrorepellente che se fosse stato utilizzato avrebbe garantito questa protezione. In sede
pagina 7 di 13 di sopralluogo si è effettuata una prova versando dell'acqua in una parte del muretto. L'acqua è stata assorbita facendoci dedurre che sicuramente non è stato utilizzato alcun idrorepellente. Al momento questa mancanza non ha portato ad un degrado di tali parti anche se non è possibile escludere che potrebbe portare a un maggiore
e più veloce deperimento dovuto al tempo e agli agenti atmosferici.
Ha pure rimarcato che mancano tutte le lavorazioni nei frontalini del ballatoio di coronamento. La realizzazione di tali interventi avrebbe comunque reso incompleto il lavoro perché non sono stati previsti degli interventi nei sotto ballatoio. Gli interventi previsti soffrono di una mancata progettazione che avrebbe di sicuro previsto un recupero anche del sotto-ballatoio che allo stato attuale presenta macchie di infiltrazione d'acqua con distacco di materiale.
L'intervento realizzato con l'impermeabilizzazione del sopra-ballatoio eviterà che si abbia un ulteriore danneggiamento dovuto ad infiltrazioni che nel tempo avrebbe potuto innescare dei processi ossidativi dell'armatura di sostegno.
L'ing. ha, quindi, quantificato in € 26.954,00 il costo complessivo delle Per_2 lavorazioni realizzate – importo ottenuto, quanto ai lavori sulle terrazze, senza l'applicazione del corrispettivo pattuito, di € 130,00/mq - per cui, a suo dire, avendo il condomino “
[...]
pagato € 20.227,27, dovrebbe versare all'impresa “ la differenza pari a € Pt_1 Controparte_1
6.726,73.
In seguito all'esame delle osservazioni formulate dalle parti il CTU ha rideterminato in €
17.199,19 il costo delle lavorazioni sulle terrazze, in € 1.481,66 il costo dell'impermeabilizzazione sopra ballatoio, in € 2.162,31 il costo dei lavori del corpo scala, in €
5.772,22 il costo dei lavori sui muretti perimetrali, ha escluso la voce ponteggio e ha così determinato il corrispettivo in € 26.615,38, con una differenza di € 6.388,11, da versare all'impresa.
Le conclusioni del CTU, frutto di uno scrupoloso esame dei luoghi e degli atti di causa, analiticamente motivate, anche nella risposta alle osservazioni formulate dalle parti, vanno in gran parte condivise, fatta eccezione per il corrispettivo utilizzato ai fini del calcolo dei lavori sulle terrazze, per i motivi di seguito esposti.
pagina 8 di 13 In merito all'entità dei lavori eseguiti, il CTU, come chiarito, ha evidenziato la mancata esatta individuazione delle porzioni di terrazze oggetto di intervento in fase di pattuizione contrattuale;
in effetti, la generica previsione contrattuale, dianzi riportata, ha ingenerato confusione nella determinazione dei luoghi su cui eseguire i lavori.
Pur tuttavia, i lavori, come rilevato dal CTU, sono stati eseguiti, pertanto all'opposta va riconosciuto il corrispettivo.
Sul punto, come già anticipato, si ritiene di discostarsi dalle conclusioni rese dal CTU, in quanto l'art. 1657 c.c. espressamente stabilisce che “se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarlo, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi, in mancanza è determinata dal giudice”.
La previsione normativa testé riportata impone di privilegiare l'accordo delle parti con riguardo alla misura del corrispettivo, risultando possibile utilizzare i criteri residuali (prezzario regionale e prezzi di mercato all'epoca dei lavori) solo in difetto di accordo.
Dunque, applicando il corrispettivo di € 130,00/mq alla superficie oggetto di intervento, misurata dal CTU in 196 mq (cfr. tabella pag. 55, dove sono indicate le misure), si ottiene l'importo di € 25.519,00, cui sommare gli ulteriori importi per l'esecuzione dei risvolti e le altre voci, ottenendo un ammontare finale di € 36.357,74, da cui detrarre la somma di € 20.227,27, già versata.
Il credito dell'opposta risulta, pertanto, pari a € 16.130,47.
A questo punto, essendo emersa l'intervenuta sostanziale esecuzione dei lavori appaltati, va esclusa l'applicazione della penale per il ritardo prevista dal contratto di appalto, in ragione dell'inadempimento del , come anche emerso in questa sede. Parte_1
Invero, la Suprema Corte ha affermato che Il giudice ove venga proposta dalla parte l'eccezione
"inadimplenti non est adimplendum" deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve
pagina 9 di 13 ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c. (C. Cass., n. 22626/2016; n. 14030/2025).
Ebbene, proprio in applicazione del superiore principio, non può non rilevarsi come il ritardato avvio dei lavori è stato evidentemente accettato dal , che non risulta Parte_1 abbia mosso delle contestazioni all'impresa sul punto.
Il Condominio ha, poi, contestato all'impresa l'abbandono del cantiere e la mancata ultimazione delle opere, ma anche in tal caso non risultano contestazioni, né è stata trasmessa una diffida alla ditta al fine di ottenere la conclusione dei lavori nel termine pattuito.
Alla data del SAL emesso dal D.L. – 28.6.2019 – l'opposta doveva ricevere oltre la metà del corrispettivo vantato, e solo a dicembre 2019 e a gennaio 2020, ovvero dopo sei mesi e oltre, ha ottenuto il pagamento di circa € 9.000,00, rimanendo ancora creditrice della somma oggetto della presente controversia.
A questo punto, proprio avuto riguardo alla funzione economico-sociale del contratto e agli interessi perseguiti dalle parti, certamente risultava vanificato l'interesse dell'appaltatore che, pur avendo eseguito i lavori, non aveva ottenuto, se non in minima parte, il corrispettivo vantato, in assenza, peraltro, di contestazioni sulla corretta esecuzione dei lavori.
Peraltro, è stato l'appaltatore a mettere in mora il (cfr. diffide in atti), e ciò Parte_1 proprio ad indicare il pregiudizio da egli subito.
Come già chiarito, non è emersa l'esistenza di vizi nelle opere eseguite dalla ditta opposta.
Esclusa la penale per il ritardo, essendo emerso un credito dell'opposta inferiore rispetto a quello indicato nel decreto ingiuntivo, deve procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo e il va condannato al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 16.130,47, Parte_1 oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo, non potendo applicarsi gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 ai consumatori, tra cui va incluso il . Parte_1
Deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal , in quanto, Parte_1 come esposto, non sono emersi vizi nelle opere, ma la mancata esecuzione di taluni interventi che, comunque, il CTU non ha computato ai fini del calcolo del corrispettivo;
in ogni caso,
pagina 10 di 13 allo stato, la mancata esecuzione di dette opere non risulta avere arrecato alcun danno al
. Parte_1
Dal rigetto della domanda riconvenzionale discende, altresì, il rigetto della domanda di manleva formulata dal nei confronti del terzo chiamato. Parte_1
Resta ora da esaminare la domanda di pagamento del corrispettivo avanzata dal CP_2
Il ha allegato l'inadempimento del D.L. e ha comunque dichiarato che era Parte_1 rimasto in attesa di conoscere l'esatto ammontare dei lavori per calcolare il saldo da versare al
CP_2
In merito alla violazione degli obblighi informativi da parte del D.L., obblighi informativi il cui adempimento non è provato documentalmente, occorre evidenziare che essi non hanno determinato delle conseguenze lesive per il committente. Parte_1
Sul punto si richiama il seguente, condiviso, principio di diritto: Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare
e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente (C. Cass., n. 27045/2024).
In sostanza, il direttore dei lavori deve adoperarsi affinché l'appalto venga eseguito secondo le regole dell'arte, al fine di evitare vizi e difetti, che nel caso di specie non sono emersi all'esito della CTU.
Dunque non si ravvisa la responsabilità del D.L., posto che il mancato completamento delle opere è stato determinato dal mancato pagamento del corrispettivo;
né la lieve discrasia nelle misurazioni o la mancata individuazione della porzione di terrazza oggetto dei lavori – vista la generica previsione contrattuale – può escludere il diritto del ad ottenere il CP_2 corrispettivo maturato.
A questo punto, visto l'ammontare dei lavori, pari a € 36.357,74, il 6% risulta pari a
2.181,46, di cui il ha ottenuto € 1.200,00, come da prospetto da egli depositato, con CP_2 una differenza di € 981,46, ancora dovuta.
pagina 11 di 13 Pertanto, il va condannato al pagamento, in favore del della somma Parte_1 CP_2 di € 980,00 (così arrotondata), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
L'esito del giudizio (con la revoca del decreto ingiuntivo) consente di escludere la responsabilità del ex art. 96 c.p.c.. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge, e il va condannato Parte_1 alla rifusione delle spese nei confronti dell'opposta e del terzo chiamato.
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento ricavato in base al decisum, nella seguente misura: € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 1.300,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 4.400,00.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico del . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 6455/2021, vertente tra in persona dell'Amministratore pro tempore (opponente), Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (opposta), e Controparte_1
(terzo chiamato), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e Controparte_2 difesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1010/2021 e condanna il opponente al Parte_1 pagamento, nei confronti dell'opposta, della somma di € 16.130,47, oltre interessi come in motivazione;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal Condominio;
3. Accoglie la domanda formulata dal nei confronti del nei limiti CP_2 Parte_1
di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento, in favore del della somma di € 980,00, oltre interessi come in motivazione;
CP_2
4. Condanna l'opponente alla rifusione, nei confronti dell'opposta e del terzo chiamato, delle spese di lite, che liquida, per ciascuna parte, in € 4.400,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa come per legge;
pagina 12 di 13 5. Pone le spese di CTU definitivamente a carico del . Parte_1
Così deciso in Catania il 04/07/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 13 di 13