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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/11/2025, n. 4863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4863 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3802/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3802/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliata in CA AN (S presso lo studio dell'avv. Maria Michela Albano dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 eso dall'avv. Campitiello RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 22 maggio 2025, , premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con ata 30 agosto 2006 Controparte_1 nel Comune di CA AN (SA) e che, dall' unione coniugale, erano nati due figlie, (11.04.2008) e (12.06.2015), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2 separazio niuge. In particolare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Instaurato il contraddittorio, , assistito dal difensore, e Controparte_1 comparso all'udienza del 28 otto alle richieste della ricorrente indicate nel ricorso introduttivo. All'udienza suddetta, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti. 3. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale e che, pertanto, possono essere ratificate;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
-Affidare le figlie minori e ad entrambi i genitori in maniera Per_1 Per_2 condivisa, con collocazion nt la madre che vive presso l'abitazione coniugale in CA AN (Sa) alla via Largo Sele n. 2.
-Stabilire in favore del padre il diritto di visita alle minori ogni qual volta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi delle stesse e, in caso di disaccordo, nei giorni del martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle 20:00 prelevandole presso la casa materna e riaccompagnandole presso la stessa.
-Stabilire il diritto dl padre di tenere le figlie con sé un fine settimana, a settimane alterne, prelevandole presso la casa materna alle ore 12:00 del sabato e riportandovele entro le ore 21:00 della domenica. Durante il periodo natalizio il padre terrà con sé le figlie, ad anni alterni, dalle ore 9:30 del giorno della vigilia sino alle ore 22:00 del giorno di Natale, con decorrenza dal Natale 2025; analogamente per il Capodanno, e sempre in modo alternato. Parimenti relativamente alle feste di Pasqua e lunedì in Albis, di guisa che le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre e quello di lunedì in Albis con la madre, ad anni alterni.
-Per i mesi di luglio ed agosto i coniugi saranno liberi di accordarsi secondo la disponibilità delle ferie godute dal marito, con diritto del padre di tenere con sé le figlie non meno di quindici giorni durante il periodo estivo, previo accordo.
-Stabilire l'obbligo di di versare alla moglie un assegno di €800,00 Controparte_1 mensile per il ma figlie minori (€ 400,00 ciascuna), da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT del costo della vita, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e quelle extra scolastiche previamente concordate e documentate.
-Stabilire che la sig.ra tratterrà per intero l'assegno unico e universale Parte_1 erogato dall' INPS pe
-Stabilire in favore di il godimento esclusivo della casa coniugale sita Parte_1 in CA Faia rgo Sele n. 2, con tutti gli arredi ivi esistenti.
-Stabilire altresì che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
-Prevedere che le parti prestino il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé stesse e per le figlie minori. Devono essere compiute le formalita di rito. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, anche in virtu dell'accordo tra le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Salerno il 20.05.1979, C.F.: , CodiceFiscale_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], C.F. che hanno CodiceFiscale_2 contratto matrimonio civile in da Comune di CA AN (SA); b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA AN (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2006, Atto n. 50, Parte II, Serie A, Vol. 1); d) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3802/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliata in CA AN (S presso lo studio dell'avv. Maria Michela Albano dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 eso dall'avv. Campitiello RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 22 maggio 2025, , premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con ata 30 agosto 2006 Controparte_1 nel Comune di CA AN (SA) e che, dall' unione coniugale, erano nati due figlie, (11.04.2008) e (12.06.2015), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2 separazio niuge. In particolare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Instaurato il contraddittorio, , assistito dal difensore, e Controparte_1 comparso all'udienza del 28 otto alle richieste della ricorrente indicate nel ricorso introduttivo. All'udienza suddetta, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti. 3. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale e che, pertanto, possono essere ratificate;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
-Affidare le figlie minori e ad entrambi i genitori in maniera Per_1 Per_2 condivisa, con collocazion nt la madre che vive presso l'abitazione coniugale in CA AN (Sa) alla via Largo Sele n. 2.
-Stabilire in favore del padre il diritto di visita alle minori ogni qual volta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi delle stesse e, in caso di disaccordo, nei giorni del martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle 20:00 prelevandole presso la casa materna e riaccompagnandole presso la stessa.
-Stabilire il diritto dl padre di tenere le figlie con sé un fine settimana, a settimane alterne, prelevandole presso la casa materna alle ore 12:00 del sabato e riportandovele entro le ore 21:00 della domenica. Durante il periodo natalizio il padre terrà con sé le figlie, ad anni alterni, dalle ore 9:30 del giorno della vigilia sino alle ore 22:00 del giorno di Natale, con decorrenza dal Natale 2025; analogamente per il Capodanno, e sempre in modo alternato. Parimenti relativamente alle feste di Pasqua e lunedì in Albis, di guisa che le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre e quello di lunedì in Albis con la madre, ad anni alterni.
-Per i mesi di luglio ed agosto i coniugi saranno liberi di accordarsi secondo la disponibilità delle ferie godute dal marito, con diritto del padre di tenere con sé le figlie non meno di quindici giorni durante il periodo estivo, previo accordo.
-Stabilire l'obbligo di di versare alla moglie un assegno di €800,00 Controparte_1 mensile per il ma figlie minori (€ 400,00 ciascuna), da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT del costo della vita, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e quelle extra scolastiche previamente concordate e documentate.
-Stabilire che la sig.ra tratterrà per intero l'assegno unico e universale Parte_1 erogato dall' INPS pe
-Stabilire in favore di il godimento esclusivo della casa coniugale sita Parte_1 in CA Faia rgo Sele n. 2, con tutti gli arredi ivi esistenti.
-Stabilire altresì che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
-Prevedere che le parti prestino il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé stesse e per le figlie minori. Devono essere compiute le formalita di rito. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, anche in virtu dell'accordo tra le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Salerno il 20.05.1979, C.F.: , CodiceFiscale_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], C.F. che hanno CodiceFiscale_2 contratto matrimonio civile in da Comune di CA AN (SA); b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA AN (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2006, Atto n. 50, Parte II, Serie A, Vol. 1); d) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi