Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/06/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2592/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2592/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. ADOLFO Parte_1 C.F._1
SANTOJANNI (C.F.: , giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Venosa C.F._2
(PZ) al Corso Vittorio Emanuele II n. 15, pec: Email_1
-ATTORE-
E
(C.F.: , in persona del Presidente del Controparte_1 P.IVA_1
Consiglio p.t., (C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F.: ), Controparte_3 P.IVA_3
(C.F.: , in persona dei Controparte_4 P.IVA_4
rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza
(C.F.: ), elettivamente domiciliati ope legis in Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46 presso P.IVA_5 la sede degli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, pec: Email_2
-CONVENUTI-
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I L'attore ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere la seguente domanda:
1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare la violazione da parte dello Stato Italiano dell'obbligo di adeguatamente remunerare i medici specializzandi e per l'effetto condannare in solido tra loro la impersona del Controparte_1 Controparte_5
nonché il , il Controparte_3 Controparte_4
ed il , in persona dei rispettivi ministri pro tempore, al risarcimento dei
[...] Controparte_2
danni subiti dal dott. per effetto della mancata attuazione delle direttive de quibus, e Parte_1
consistenti nella mancata erogazione all'attore medesimo delle somme previste a titolo di adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il corso di specializzazione, danno da quantificarsi nella somma di euro 25.000,00 per i primi due anni e 26.000,00 per i restanti anni di corso di specializzazione in Chirurgia Generale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bari, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
In via subordinata, ritenere e dichiarare che i convenuti hanno tratto un indebito arricchimento, ex articolo 2041 c.c., in danno del dott. per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, condannarli ad Pt_1
indennizzare l'attore, nei limiti dell'arricchimento conseguito, che è pari alla somma che la Repubblica
Italiana avrebbe dovuto corrispondere ove già fosse stata recepita e correttamente attuata la norma comunitaria, ossia a euro 25.000,00 per i primi due anni e 26.000,00 per i restanti anni durante i quali il dott. ha frequentato il corso di specializzazione in Chirurgia Generale della facoltà di Medicina Pt_1
e Chirurgia dell'Università degli studi di Bari, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso con interesse e rivalutazione su tali importi.
Sempre in ogni caso, con vittoria di onorari e spese di giudizio».
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto:
a) che nell'anno accademico 1981/1982 era stato immatricolato al n. 55 degli studenti della Scuola di Specializzazione in Chirurgia dell'Università degli Studi di Bari;
b) che al termine del corso di specializzazione in chirurgia generale (12.6.1986) aveva conseguito il diploma di specializzazione in chirurgia generale;
c) che durante la frequenza della Scuola di Specializzazione non aveva percepito alcuna retribuzione, indennità o emolumento;
d) che «alla luce della normativa comunitaria nonché della posizione maturata nel tempo dalla
Giurisprudenza nazionale, chiedeva di vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito per il mancato tempestivo riconoscimento nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (il termine ultimo era fissato al 31.12.1982), con danno quantificato in una somma pari a quella della borsa di studio ci avrebbe avuto diritto ma non attribuitagli in conseguenza esclusiva della negligenza della Repubblica Italiana nell'uniformarsi alla norma comunitaria».
2 R.G. N. 2592/2016
II Si sono tempestivamente costituiti in giudizio la il Controparte_1
, il e il Controparte_2 Controparte_3 [...]
, i quali tutti hanno osservato che l'attore risultava essersi immatricolato Controparte_4
prima del 31.12.2082, ossia antecedentemente alla data prevista per il recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento statale, con conseguente inapplicabilità nei suoi riguardi delle direttive invocate in citazione e non configurabilità della responsabilità dello Stato italiano per mancato recepimento, richiamando all'uopo le decisioni della Corte di Cassazione civile, sez. VI - 3, 11.1.2013,
n. 587 e n. 23929/2012.
In ogni caso, ferma la ritenuta infondatezza della domanda, i convenuti hanno eccepito l'intervenuta prescrizione. In merito, hanno sostenuto che, anche qualora si fosse considerato quale dies a quo la data di entrata in vigore dell'art. 11 della Legge n. 370 del 19.10.1999, come da prevalente giurisprudenza, il diritto azionato sarebbe risultato comunque prescritto, atteso che l'attore era specializzato da oltre trent'anni e non vi erano stati atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, i convenuti tutti hanno chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata e, in ogni caso, per intervenuta prescrizione del diritto vantato.
III Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del 14.7.2017, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii giustificati dalla necessità di rimettere prioritariamente alla fase decisoria cause recanti anno di iscrizione a ruolo più risalenti nel tempo, giusta programma di smaltimento dell'arretrato (e delle cc.dd. cause vetuste), la causa è stata rimessa alla fase decisoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Solo parte attrice ha depositato la comparsa conclusionale.
IV Sull'eccezione di prescrizione.
Orbene, atteso che nel caso di specie vi è anche questione in ordine all'individuazione dei soggetti passivi del rapporto dedotto in giudizio, si richiama e applica il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale «la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo
3 R.G. N. 2592/2016 dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» (cfr. Cass. civ., sez. V, ord., 9.1.2019, n. 363).
La domanda risarcitoria attorea deve essere rigettata per intervenuta prescrizione.
Invero, nel caso di specie risultano applicabili i seguenti principi di diritto enunciati dal Giudice della nomofilachia.
1) Il principio di cui alla sentenza resa dalla Corte di Cassazione civile a Sezioni Unite il
14.10.2024, n. 26603, per il quale il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, come nel caso concreto, atteso che l'attore ha dedotto e dimostrato di esser stato immatricolato alla Scuola di
Specializzazione in Chirurgia Generale presso l'Università degli Studi di Bari nell'anno accademico 1981/1982 (cfr. DOC. 1 fascicolo di parte dell'attore), ma -in tal caso- il risarcimento spetta solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1.1.1983 e la conclusione della scuola di specializzazione. Invero, la Cassazione, con la sentenza citata, ha chiarito:
«3.3. Questa Corte, con l'ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. civ., sez. un., ord.
29.10.2020 n. 23901, ha sottoposto alla Corte di giustizia la medesima questione di diritto oggi posta a fondamento del secondo motivo di ricorso.
La Corte di giustizia dell'unione europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, in causa C-590/20, ha stabilito che "la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1 gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest'ultima.
Di conseguenza, poiché qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell'anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1 gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato della direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76».
2) Considerato che in applicazione del principio di cui sopra deve analizzarsi la formulata eccezione di prescrizione, è confacente al caso di specie il principio di diritto enunciato dalla
Corte di Cassazione, sez. civ. III, con ordinanza del 29.4.2025 n. 11318, secondo cui «il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno
4 R.G. N. 2592/2016 delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n.
370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento soggettivo residuo (cfr., Cass.
17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n.
6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra i più recenti, Cass. Sez.
U. n. 30649 del 2018; Sez. U. n. 17619 del 2022; Sez. U. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-
32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020;
n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019; n. 13758 del 2018)».
Si legge nella parte motiva della menzionata pronuncia, che l'indirizzo richiamato «si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale "a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dall'1 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11".
Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione,
e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa;
5 R.G. N. 2592/2016 la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana;
il termine di prescrizione;
l'individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno.
Detti argomenti - come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare - sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizione allora effettuato.
È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.
Quanto alla legittimazione passiva - premesso che è dello Stato in persona della
[...]
mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui Controparte_1
in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola
Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) - nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria.
È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito - ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale - anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-
616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale)».
6 R.G. N. 2592/2016
Ebbene, considerata la data di entrata in vigore (27.10.1999) della legge n. 370/1999 quale termine iniziale di decorrenza della prescrizione, si osserva che non risultano depositati in giudizio (o pacifici tra le parti) atti interruttivi della prescrizione e che l'atto di citazione è stato portato per la notificazione il 23.7.2016 (e notificato il 25.7.2016), ossia allorquando erano già ampiamente decorsi dieci anni dal 27.10.1999.
Per le esposte ragioni, deve trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti, con conseguente dichiarazione di prescrizione del diritto attoreo vantato e rigetto della domanda risarcitoria.
V Sulla domanda di ingiustificato arricchimento.
Il rigetto della domanda formulata dall'attore in via principale impone di scrutinare quanto dallo stesso chiesto in via subordinata. Ebbene, l'attore ha promosso azione ex art. 2041 c.c., domandando di:
«ritenere e dichiarare che i convenuti hanno tratto un indebito arricchimento, ex articolo 2041 c.c., in danno del dott. per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, condannarli ad indennizzare l'attore, nei Pt_1
limiti dell'arricchimento conseguito, che è pari alla somma che la Repubblica Italiana avrebbe dovuto corrispondere ove già fosse stata recepita e correttamente attuata la norma comunitaria, ossia a euro
25.000,00 per i primi due anni e 26.000,00 per i restanti anni durante i quali il dott. ha frequentato Pt_1
il corso di specializzazione in Chirurgia Generale della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Bari, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia».
Deve premettersi che l'azione di ingiustificato arricchimento costituisce espressione di un principio equitativo, in virtù del quale colui che si è arricchito a danno di un altro soggetto è tenuto a indennizzare quest'ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale subita nei limiti dell'arricchimento conseguito. L'art. 2041 c.c. contempla una norma di chiusura dell'ordinamento, volta ad impedire, nell'ambito di fatti o atti di per sé puramente leciti, che i patrimoni di due soggetti possano modificarsi l'uno in pregiudizio dell'altro, senza alcuna giustificazione in ordine allo spostamento patrimoniale.
Tanto in conformità al principio generale secondo cui gli spostamenti patrimoniale devono rispondere ad una giustificazione obiettiva in termini di meritevolezza.
I presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento sono integrati:
-dall'arricchimento ingiustificato ovvero dall'attribuzione patrimoniale, effettiva e non meramente eventuale, conseguita da un soggetto e non fondata su alcun titolo legittimante di tipo negoziale, legale e giudiziale;
-dall'impoverimento di un altro soggetto, parimenti economico ed effettivo, causato dall'arricchimento altrui;
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-dal rapporto di causalità ovvero di correlazione diretta tra l'arricchimento e il depauperamento, nel senso che questi devono essere determinati da un unico fatto generatore.
A detti presupposti, a pena di inammissibilità dell'azione, deve affiancarsi la condizione della sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c., ai sensi dell'art. 2042 c.c., la cui esistenza va preliminarmente valutata.
Nel caso di specie il requisito di residualità non è stato rispettato atteso che deve farsi applicazione di quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33954 del 5.12.2023, ovvero: «Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico».
Nella specie la domanda principale risarcitoria è stata rigettata per prescrizione, sicché la domanda ex art. 2041 c.c. formulata dall'attore in via subordinata resta preclusa, con conseguente dichiarazione di inammissibilità della stessa.
VI Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono esser poste in capo all'attore.
Esse si liquidano secondo il D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte e quattro le fasi di giudizio in applicazione dei parametri medi per le prime tre fasi eccetto che per la quarta (fase decisionale), per la quale si applicano i parametri minimi in considerazione dell'effettiva attività difensiva svolta, tenuto conto del valore indeterminato della causa atteso che nelle conclusioni dell'atto di citazione è contenuta la clausola «o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia»
(cfr. Cass. civ., sez. VI - 3, ord., 6.4.2022, n. 11213), in favore di tutti i convenuti in complessivi euro
6.164,00 per compenso, oltre accessori di Legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 2592 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2016, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda e eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara prescritto il diritto al risarcimento del danno vantato dall'attore e, per l'effetto rigetta la domanda proposta in via principale da;
Parte_1
8 R.G. N. 2592/2016
2) dichiara inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. formulata dall'attore in via subordinata;
3) condanna l'attore al pagamento delle spese processuale nei confronti dei Parte_1
convenuti, le quali si liquidano in favore di tutti i convenuti in complessivi euro 6.164,00 per compenso, oltre al 15% forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
Così deciso in Potenza, il 16.6.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti
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