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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/01/2024, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Enrica DI TURSI Giudice rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6107 R.G. relativo all'anno 2021, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 26.10.2023.
T R A
, rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Percolla e Parte_1
Sharon Percolla
-RICORRENTE-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Cimaglia Parte_2
-RESISTENTE -
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto, All'udienza del 26.10.2023 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
Il P.M concludeva per l'accoglimento della domanda
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.10.2021, la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio il sig. , con cui aveva contratto matrimonio concordatario in Parte_2
Martina Franca (TA), in data 04.04.1994, deducendo quanto segue: Per_ che dalla loro unione erano nati i figli e rispettivamente il 07.12.1995 Per_2
e il 30.08.1994, maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che la ricorrente era dipendente di un caseificio e percepiva una somma mensile pari ad euro 1.300,00 circa;
che il sig. era autista della ditta e percepiva la somma mensile Pt_2 Org_1
pari ad euro 1.500,00; che la casa coniugale, sita in Martina Franca alla via Strada Monti del Duca, era di proprietà esclusiva della sig.ra ed era attualmente occupata senza alcun Pt_1
titolo dal sig. Pt_2
che la ricorrente subiva continue e quotidiane vessazioni, umiliazioni ed episodi di violenza dal marito tanto da sporgere denuncia nei di lui confronti in quanto, in data 24.08.2021 durante un atto di violenza, il predetto la percuoteva al volto, per futili motivi, con pugni e schiaffi;
che gli episodi di violenza fisica e verbale a cui era sottoposta la ricorrente, anche alla presenza dei figli, erano sopportati dalla stessa sia nella speranza che il sig. cambiasse, sia per amore degli stessi figli;
Pt_2
che il giorno della nascita del figlio il sig. percuoteva la ricorrente Per_2 Pt_2
scaraventandola contro un pilastro nella sala d'attesa dell di Martina Org_2
Franca, per futili motivi;
che nel dicembre del 2020 il sig. segregava la ricorrente in camera da letto Pt_2
per futili motivi di gelosia ossessiva;
che la ricorrente era stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale di propria esclusiva in quanto temeva per la propria incolumità e quella della propria famiglia, essendo il sig. oltre a possedere in casa varie armi. Parte_3
Alla luce di tali considerazioni la sig.ra chiedeva che fosse pronunciata la Pt_1
separazione giudiziale tra i coniugi con addebito al resistente;
che fossero autorizzati i coniugi a vivere separati;
che fosse disposto che il sig. Pt_2
liberasse l'immobile coniugale, che lo stesso fosse assegnato alla ricorrente unitamente ai propri figli maggiorenni;
che fosse statuito che nessun assegno di mantenimento venisse disposto in favore dei due coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Con comparsa di risposta, depositata in data 08.02.2022, si costituiva in giudizio il sig. il quale non si opponeva alla pronuncia di separazione Parte_2
personale dei coniugi, ma contestava ogni responsabilità di addebito, deducendo quanto segue: che il matrimonio era naufragato per esclusiva responsabilità della sig.ra Pt_1
a causa del suo carattere indolente e dei suoi comportamenti poco consoni al ruolo di moglie, i quali avevano fatto venire meno l'affectio coniugalis; che il sig. aveva sempre avuto il massimo rispetto nei confronti della Pt_2
moglie, senza mai ricorrere ad episodi di violenza fisica o verbale e senza mai sottoporla a vessazioni di alcun tipo;
che il sig. non aveva mai occupato la casa coniugale senza alcun titolo;
CP_1
che la casa coniugale era stata oggetto di impegnativi lavori di edilizia e ristrutturazioni eseguiti con denaro esclusivo del sig. Pt_2
che la ricorrente e i figli avevano approfittato dell'assenza del sig. nel Pt_2
periodo natalizio per occupare la casa coniugale illegittimamente, arbitrariamente e con violenza, senza possibilità per il resistente di ritirare i propri effetti personali.
Alla luce di tali circostanze il resistente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con autorizzazione dei medesimi a vivere separati;
che il predetto potesse prendere i propri effetti personali e i beni di sua proprietà contenuti all'interno della casa coniugale;
chiedeva altresi'di statuire che nessun assegno di mantenimento venisse disposto in favore di alcuno dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti e nominato il Giudice istruttore, all'udienza del 25.03.2022 il Tribunale provvedeva in via provvisoria ad autorizzare i coniugi a vivere separati e ad assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi sita in Martina Franca alla via Monti del Duca Località Santoro alla sig.
in quanto il figlio maggiorenne non era ancora autosufficiente Pt_1 Per_2
economicamente, facultando l'altro coniuge a ritirare i propri effetti personali entro giorni quindici.
In data 04.10.2022 con sentenza non definitiva veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_2
Acquisita varia e pertinente documentazione ed escussi i testimoni ammessi, all'udienza del 23.03.2023 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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Ciò premesso quanto al fatto, resta da decidere la questione attinente alla domanda di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente, in merito alla quale occorre precisare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di merito, “la
separazione personale tra due coniugi è addebitabile al coniuge che abbia posto in
essere un comportamento ritenuto gravemente lesivo dei doveri matrimoniali,
qualora venga provata la sussistenza di un nesso di causalità tra tale atto ed il
naufragio del rapporto matrimoniale, caratterizzato da una vita serena ed agiata
sino al verificarsi di tale episodio. Ciò deve ritenersi determinante, ove si consideri
che ai fini della pronunzia di addebito il giudice non può limitare la propria indagine
alla mera inosservanza dei doveri previsti dall' art. 143 c.c. , ma deve pur sempre
rigorosamente verificare se sussista un nesso di necessaria correlazione fra la violazione degli obblighi coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della
convivenza, e valutare se e in quale misura la prima si ponga come causa efficiente
della seconda o piuttosto come espressione di una già consolidata ed irreversibile situazione di deterioramento del consorzio matrimoniale” (Tribunale , Taranto , sez. I
, 01/03/2022 , n. 526).
Detta pronuncia presuppone quindi una valutazione discrezionale ad opera del giudice che deve comprendere e basarsi sul complessivo comportamento dei coniugi stessi nello svolgimento del rapporto coniugale: l'esame delle singole violazioni deve essere fatta nel contesto del comportamento globale di entrambi i coniugi, atteso che il contegno tenuto da un coniuge non potrebbe mai essere giudicato senza valutarlo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge e sempre tenendo in debito conto dell'interpretazione che degli stessi doveri i coniugi abbiano dato nello svolgimento del rapporto matrimoniale.
Solo se si accerta in modo chiaro ed univoco che il comportamento trasgressivo dei doveri coniugali - inteso nel senso che precede, posto in essere da uno o entrambi i coniugi, abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, potrà dichiararsi che la separazione è addebitabile ad uno, all'altro, ovvero ad entrambi i coniugi.
Sicche' la verifica della intollerabilità deve, alla luce del predetto orientamento, muovere, su due campi di indagine, l'uno meramente oggettivo, l'altro spiccatamente soggettivo ( si veda anche Cass. 3356/2007 e Cass. 2183/13), tali che,
se valutati nel complesso, inducano il giudicante a ritenere che la convivenza fosse già divenuta oggettivamente intollerabile.
Ma tale opera di comparazione può tuttavia essere evitata quando i fatti siano talmente gravi (consistendo in una violazione di beni e diritti fondamentali della persona, quali l'integrità fisica, morale e sociale, e la dignità), da rendere manifesta l'addebitabilità della separazione all'autore della condotta violativa”.
Nel caso di specie, l'assunto della sig.ra trova positivo riscontro attraverso Pt_1 l'istruttoria della causa, la quale ha dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio, come la condotta violenta, minacciosa ed anche infedele dell' contraria ai Pt_2
doveri matrimoniali, ha determinato la rottura del rapporto di reciproca fiducia che sta alla base del vincolo matrimoniale, vanificando irrimediabilmente ogni possibilità
di prosecuzione della vita in comune.
In particolare dalle prove orali e' emerso quanto segue.
Il teste sig. figlio delle parti e quindi ben a conoscenza delle vicende Testimone_1
familiari, della cui attendibilita' non si ha motivo di dubitare, ha confermato che la sig. era stata costretta a denunciare il proprio marito in quanto in data Pt_1
24.08.2021, durante un ennesimo atto di violenza, il predetto la percuoteva al volto, per futili motivi, con pugni e schiaffi, dichiarando testualmente “durante l'ultimo periodo gli episodi di abuso fisico e psicologico andavano aggravandosi io e mio
fratello eravamo costretti a vedere il volto di mia madre tumefatto per quanto
riguarda le violenza fisiche, mentre quelle psicologiche erano continue e la
situazione era degenerata……. ho assistito ad episodi di violenza fisica da parte del
sig. nei confronti di mia madre, per motivi futili, le alzava le mani durante Pt_2
tutto il corso degli anni che si sono aggravati nell'ultimo periodo dal 2020 in poi fino
a quando ho portato via mia madre…... posso aggiungere che il sig. aveva Pt_2
armi in casa, ed aveva minacciato di morte più volte mia madre davanti a me
creando un clima di terrore alla mia presenza…”.
Il teste ha poi chiarito che unitamente al fratello aveva deciso di portare la madre lontano da casa dopo aver visto la sig. con il viso tumefatto la mattina del Pt_1
24.08.2021,confermando che il sig. aveva intrattenuto una relazione more CP_1
uxorio con la sig. tenuta celata alla moglie e scoperta dai figli, Persona_3
riferendo testualmente “lo abbiamo scoperto attraverso l'uso dei social network durante l'anno 2021 perché c'erano scambi di effusioni con la sig.ra con la Per_3
quale ha un attuale relazione, però specifico che la relazione andava avanti da diversi anni forse otto o dieci anni”
In tal senso le dichiarazioni rese dall'altro figlio , che ha dichiarato Tes_2
testualmente: “io non ho assistito alla scena di violenza ma dalla mia cameretta
sentivo mio padre che la offendeva durante la notte e poi la mattina ho visto mia madre con il volto tumefatto come spesso accadeva……”….il teste ha riferito che il sig. durante un litigio avvenuto in auto con la sig. la colpiva al volto CP_1 Pt_1
precisando testualmente “ricordo che ero in macchina dietro e AP guidava e mamma lato passeggero e dopo una discussione arrivati davanti al cancello di casa
mio padre ha fermato l'auto ha tirato uno schiaffo a mia madre facendola sbattere contro il finestrino provocandole sanguinamento dal naso………… nell'ultimo anno vedevo che c'erano episodi di vessazioni da parte di AP nei confronti di mamma con schiaffi e pugni, partendo sempre da un litigio verbale per poi finire alle mani e per questo motivo noi l'abbiamo all'allontanata da casa essendo divenuto insostenibile . Ho atteso mio fratello che studiava fuori, per poter prendere questa decisione, dopo l'ennesimo episodio avvenuto il 24/08/2021… è vero che mio padre è violento con mamma possiede armi.”. Anch'egli ha confermato di aver scoperto insieme al fratello che il sig. aveva una relazione con la sig. Pt_2 Per_4
intrapresa già otto anni prima.
[...]
Ben puo' allora ritenersi che sia stato sufficientemente dimostrato dalla la Pt_1
condotta violenta, minacciosa ed infedele dell senza dubbio contraria agli Pt_2
obblighi matrimoniali e che ha determinato inevitabilmente la rottura del matrimonio.
Del resto detti elementi istruttori, altamente significativi vista la provenienza proprio dai figli della coppia, non risultano resistiti da elementi istruttori di segno contrario da parte del resistente,stante anche l'assenza di memorie istruttorie depositate dal predetto, che non ha in alcun modo dimostrato una diversa causa della crisi matrimoniale ne' tantomeno ha offerto in giudizio la prova di fatti idonei ad escludere il nesso di causalità nei termini sopra indicati.
Al contrario e' emersa una condizione di sofferenza ,umiliazione della ricorrente dovuta all'irreversibile venir meno degli iniziali sentimenti di rispetto, affetto, concordia, assistenza morale e materiale ed unione coniugale da parte del resistente,
la cui condotta violenta, intimidatoria e prevaricatrice posta in essere in danno della moglie e' tale da integrare la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c..
Quanto alla richiesta di assegno della casa coniugale, peraltro pacificamente di proprieta' esclusiva della ricorrente, sembra opportuno confermarne l'assegnazione in godimento alla sig. che ivi vive unitamente al proprio figlio Pt_1 Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (la circostanza non risulta specificatamente contestata dal resistente).
In merito all'assegno di mantenimento nulla si dispone in mancanza di domande al riguardo.
Alla pronunzia di addebito della separazione consegue la condanna del resistente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, definitivamente pronunciando così provvede:
1) ADDEBITA la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
(Ta) il 30.09.1974 e nato a [...] il [...], gia' Parte_2 pronunciata da questo Tribunale con sentenza parziale datata 04.10.2022, al sig.
; Parte_2
2) ASSEGNA la casa coniugale sita in Martina Franca, alla via delle Strada Monti del Duca n. 32, con tutti gli arredi ivi presenti alla sig. che ivi vi Parte_1 convive con il figlio maggiorenne ma non economicamente Persona_5 autosufficiente;
3) CONDANNA a rifondere le spese di lite a Parte_2 Parte_1 liquidate in euro 2.500,00 per competenze ,oltre accessori di legge ed euro 98,00 per esborsi.
Così deciso in Taranto, il 18.01.2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello
Maggi