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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 4729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4729 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13337/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice-
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice est. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.13337 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
(Cessazione effetti civili)
TRA
nato ad [...] il [...], CF Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F._1
ARTELLINO ANNA presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
nata il [...] ad [...], CF Controparte_1
, residente in [...] –non C.F._2 costituito,
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di NA.
INTERVENTORE EX LEGE MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.06.2023 il ricorrente in epigrafe generalizzato esponeva : “ a)
Che il sig. contraeva matrimonio concordatario, in AN (NA) in data Parte_1
30/05/1973, con la signora nata ad [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, cittadina italiana e residente in [...]
Cafaro n. 56; annotato nel registro dello stato civile del Comune di AN (NA) atto n.62, P.2,
S. A, anno 1973, scegliendo come regime quello della comunione dei beni;
b) che dal matrimonio tra i due sono nati quattro figli: nata a [...] il Persona_1
26.01.1974 C.F.: , res.te in Rapolano Terme (SI) alla via Provinciale Nord C.F._3
n. 104, cittadina italiana;
nata a [...] [...] C.F.: Parte_2 res.te in AN alla Vittorio Emanuele n. 34, cittadina italiana;
C.F._4
nato a [...] il [...], res.te in AN alla via NA n.73, Parte_3
C.F.: cittadino italiano;
nato a [...] il C.F._5 Parte_4
27/09/1977 C:F.: , residente in [...]
n. 24- Interno:01, cittadino italiano;
tutti economicamente autosufficienti. c) che i coniugi vivono separati dal 1978; d) che la sig.ra convive da più di trent'anni con il Controparte_1 suo compagno, , da cui ha avuto un altro figlio;
e) che la sig.ra è CP_2 Controparte_1 casalinga, mentre il ricorrente è pensionato;
f) che il matrimonio entrava in crisi quarantacinque anni fa a causa di contrasti insorti tra i coniugi derivanti da una profonda incompatibilità caratteriale tale da rendere intollerabile la convivenza. In realtà è venuta meno da decenni la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
g) A norma dell'art. 473- bis.49, è riconosciuta alle parti la possibilità di proporre, oltre alla domanda di separazione personale dei coniugi, anche la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
h) - Il ricorrente intende avvalersi di tale facoltà, pertanto, chiede che il Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e trascritto al n. 62, P.2 S.
A anno 1973, dei registri dello stato civile del Comune di AN (NA) , previa pronuncia di sentenza parziale sullo status;
”
Tanto innanzi premesso il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di: “ Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, ed osservate le condizioni ed i termini della mancata ripresa della convivenza, il ricorrente spiega sin da ora domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente e dalla sig.ra il 30/05/1973 ad AN (NA) e trascritto nel registro dello Stato Controparte_1 civile del Comune di AN, atto n.62, P.2 S. A anno 1973, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni. Con vittoria di spese ed onorario.”
All'udienza ex art. 473 bis n.21 c.p.c. del 09.11.2023 dinanzi al Giudice Relatore compariva il solo ricorrente il quale, liberamente interrogato, dichiarava : “Da 45 anni non vivo più con mia moglie. Abbiamo 4 figli, tutti autonomi. Io sono pensionato da 7 o 8 mesi. Mia moglie ha un'altra relazione da moltissimo tempo ed ha anche un altro figlio. Io non ho più nessun contatto con lei da moltissimo tempo. Ho una relazione da 40 anni, e per giustizia voglio regolarizzare la mia posizione, anche per tutelare la mia compagna.”
A questo punto, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione personale.
Con sentenza n. 11804/2023 del 10.11.2023 il Tribunale di NA dichiarava la separazione personale dei coniugi.
La causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
All' udienza cartolare del 20.03.2025 il ricorrente confermava la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio e la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pm.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente che non si è costituita in giudizio, sebbene regolarmente citata.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza passata in giudicato del Tribunale di NA n.
11804/2023 del 10.11.2023.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata,
l'interruzione della separazione, eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett.b l n. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n.55/2015, d' altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, essendo i figli della coppia maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non essendo stata formulata dalle parti alcuna domanda di attribuzione di assegno divorzile.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui non v'è stata sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese, rimanendo esse a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad AN il 30/05/1973 dalle parti in causa ( atto n. 62 , parte II , serie A Reg. Atti Matrimonio anno 1973);
b) dichiara non ripetibili le spese;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in NA nella Camera di Consiglio del 04/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice-
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice est. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.13337 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
(Cessazione effetti civili)
TRA
nato ad [...] il [...], CF Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F._1
ARTELLINO ANNA presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
nata il [...] ad [...], CF Controparte_1
, residente in [...] –non C.F._2 costituito,
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di NA.
INTERVENTORE EX LEGE MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.06.2023 il ricorrente in epigrafe generalizzato esponeva : “ a)
Che il sig. contraeva matrimonio concordatario, in AN (NA) in data Parte_1
30/05/1973, con la signora nata ad [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, cittadina italiana e residente in [...]
Cafaro n. 56; annotato nel registro dello stato civile del Comune di AN (NA) atto n.62, P.2,
S. A, anno 1973, scegliendo come regime quello della comunione dei beni;
b) che dal matrimonio tra i due sono nati quattro figli: nata a [...] il Persona_1
26.01.1974 C.F.: , res.te in Rapolano Terme (SI) alla via Provinciale Nord C.F._3
n. 104, cittadina italiana;
nata a [...] [...] C.F.: Parte_2 res.te in AN alla Vittorio Emanuele n. 34, cittadina italiana;
C.F._4
nato a [...] il [...], res.te in AN alla via NA n.73, Parte_3
C.F.: cittadino italiano;
nato a [...] il C.F._5 Parte_4
27/09/1977 C:F.: , residente in [...]
n. 24- Interno:01, cittadino italiano;
tutti economicamente autosufficienti. c) che i coniugi vivono separati dal 1978; d) che la sig.ra convive da più di trent'anni con il Controparte_1 suo compagno, , da cui ha avuto un altro figlio;
e) che la sig.ra è CP_2 Controparte_1 casalinga, mentre il ricorrente è pensionato;
f) che il matrimonio entrava in crisi quarantacinque anni fa a causa di contrasti insorti tra i coniugi derivanti da una profonda incompatibilità caratteriale tale da rendere intollerabile la convivenza. In realtà è venuta meno da decenni la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
g) A norma dell'art. 473- bis.49, è riconosciuta alle parti la possibilità di proporre, oltre alla domanda di separazione personale dei coniugi, anche la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
h) - Il ricorrente intende avvalersi di tale facoltà, pertanto, chiede che il Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e trascritto al n. 62, P.2 S.
A anno 1973, dei registri dello stato civile del Comune di AN (NA) , previa pronuncia di sentenza parziale sullo status;
”
Tanto innanzi premesso il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di: “ Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, ed osservate le condizioni ed i termini della mancata ripresa della convivenza, il ricorrente spiega sin da ora domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente e dalla sig.ra il 30/05/1973 ad AN (NA) e trascritto nel registro dello Stato Controparte_1 civile del Comune di AN, atto n.62, P.2 S. A anno 1973, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni. Con vittoria di spese ed onorario.”
All'udienza ex art. 473 bis n.21 c.p.c. del 09.11.2023 dinanzi al Giudice Relatore compariva il solo ricorrente il quale, liberamente interrogato, dichiarava : “Da 45 anni non vivo più con mia moglie. Abbiamo 4 figli, tutti autonomi. Io sono pensionato da 7 o 8 mesi. Mia moglie ha un'altra relazione da moltissimo tempo ed ha anche un altro figlio. Io non ho più nessun contatto con lei da moltissimo tempo. Ho una relazione da 40 anni, e per giustizia voglio regolarizzare la mia posizione, anche per tutelare la mia compagna.”
A questo punto, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione personale.
Con sentenza n. 11804/2023 del 10.11.2023 il Tribunale di NA dichiarava la separazione personale dei coniugi.
La causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
All' udienza cartolare del 20.03.2025 il ricorrente confermava la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio e la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pm.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente che non si è costituita in giudizio, sebbene regolarmente citata.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza passata in giudicato del Tribunale di NA n.
11804/2023 del 10.11.2023.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata,
l'interruzione della separazione, eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett.b l n. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n.55/2015, d' altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, essendo i figli della coppia maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non essendo stata formulata dalle parti alcuna domanda di attribuzione di assegno divorzile.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui non v'è stata sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese, rimanendo esse a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad AN il 30/05/1973 dalle parti in causa ( atto n. 62 , parte II , serie A Reg. Atti Matrimonio anno 1973);
b) dichiara non ripetibili le spese;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in NA nella Camera di Consiglio del 04/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino