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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3223 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO - VI Sezione Civile – in persona del giudice monocratico dott.ssa
Valentina Valletta ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 32206 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2017, avente ad
OGGETTO : scioglimento comunione
TRA
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Roberto Buonanno ed elett.te dom.ta in Pozzuoli (NA) alla Via Celle nr.2 presso il suo studio;
ATTRICE
E
c.f. rapp.to e difeso dagli Avv.ti Eugenio Controparte_1 C.F._2
De Falco e Salvatore Leveque ed elett.te dom.to presso il loro studio in Via Toledo nr. 406;
CONVENUTO
CONCLUSIONI : come da note scritte depositate dall'attrice in data 16.09.24 e dal convenuto in data 12.09.24
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice indicata in epigrafe, deduceva: di aver intrattenuto con il convenuto , una relazione sentimentale dalla quale Controparte_1
1 erano nate due figlie durante la quale, prima aveva promesso di acquistare e poi con atto per notar del 24.12.14 , definitivamente acquistato , in comunione ordinaria con il Per_1
, l'appartamento in Pozzuoli alla Via Vecchia San Gennaro 161, previa stipula di CP_1
un mutuo contratto da entrambi in pari data con la spa Banco di PO;
di aver versato le somme pattuite per provvedere alla restituzione di quelle mutuate;
che i rapporti con il si erano interrotti e che il predetto aveva preso esclusivo possesso dell'immobile CP_1
comune, per il cui godimento neppure si era dichiarato disposto a versare un indennizzo ,
opponendosi espressamente e ripetutamente al godimento dello stesso da parte di essa attrice che gliene aveva fatto più volte richiesta;
che, invero, da un lato vi erano state le reiterate richieste di essa attrice la quale aveva manifestato la volontà di esercitare il compossesso dell'immobile e, dall'altro lato, gli ingiustificati rifiuti del che CP_1
anch'essa godesse dell'immobile come si ricavava dalla corrispondenza in atti.
Tanto premesso, chiedeva procedersi allo scioglimento della comunione sull'immobile nonché chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento di un indennizzo per l'uso esclusivo del bene e formulava le seguenti conclusioni : “ ordinare lo scioglimento della comunione dell'immobile sito in Pozzuoli alla Via Vecchia San Gennaro 161 , distinto in catasto al foglio 55, p.lla 334, sub8 ,A/2 vani 5,5 , r.c. euro 695,93; disporre le operazioni
divisionali e , se del caso, delegarle a un notaio o altro professionista;
in caso di ritenuta
indivisibilità dell'immobile, disporne la vendita e procedere al riparto del ricavato;
determinare il valore locativo dell'immobile, ossia il presumibile canone di mercato e, conseguentemente condannare il convenuto al pagamento di un indennizzo e/o dei danni
nella misura equivalente alla metà del citato valore locativo mensile, a partire dal mese di luglio 2017 (data della specifica diffida). Vinte le spese con attribuzione”.
Si costituiva il convenuto che eccepiva l'improcedibilità e nullità della domanda e, nel merito, deduceva che l'immobile era stato acquistato per un prezzo da esso convenuto versato in misura maggiore rispetto a quello versato dall' attrice.
Riconosceva di aver preso e mantenuto il possesso esclusivo dell'immobile.
2 Deduceva che, in costanza dell'occupazione dell'immobile, aveva proceduto ad eseguire lavori al suo interno , sopportando costi per euro 80.000,00 , nonché di aver arredato l'appartamento con ulteriori spese per euro 13.977,16.
Sosteneva, quindi, di aver anticipato nell'interesse dell'attrice la somma di euro 109.497,49 che gli doveva essere rimborsata e non si opponeva alla domanda di scioglimento della comunione. Formulava, in specie, le seguenti conclusioni: “dichiarare lo scioglimento della comunione ordinaria tra il sig. e la sig.ra sull'unità Controparte_1 Parte_1
immobiliare sita in Pozzuoli (NA) alla Via Vecchia San Gennaro 161 ,piano 1 , scala D ,
interno 6 con annesso giardino circostante e locale cantina al paino cantinato , scala C
int.6, distinto in catasto al foglio 55, p.lla 334, sub8 ,A/2 vani 5,5 , r.c. euro 695,93con
annessi diritti pari a 1/7 sul locale garage al piano cantinato scala C, ( in catasto al foglio
55, p.lla 334 sub1 ) acquistata in comune e indiviso con atto per Notaio del 24.12.14; Per_1
disporre di conseguenza la divisione giudiziale del bene secondo diritto con tutti i
provvedimenti richiesti dalla legge;
accertare che il sig. è creditore nei Controparte_1
confronti della sig.ra della somma di euro 109.497,49 ovvero di quelle Parte_1
somme anche maggiori che saranno accertate in corso di causa e, per l'effetto, dichiarare che è tenuta a corrispondere l'importo giudizialmente accertato al sig. Parte_1
direttamente oppure prelevandolo dalla porzione del ricavato Controparte_1
dell'eventuale vendita a lei spettante;
rigettare la domanda di pagamento della indennità di occupazione e/o risarcimento del danno avanzata dalla sig.ra nei suoi confronti Pt_1
per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto;
in subordine, in caso di accoglimento
della predetta domanda , determinare l'indennizzo in proporzione della limitata contribuzione della attrice all'acquisto dell'immobile, ovvero nella misura ritenuta equa e di giustizia disponendo in ogni caso la compensazione con il maggior credito accertato in
favore di esso convenuto. Con spese e competenze di legge”
Veniva espletata la mediazione su iniziativa dell'attrice che si concludeva con verbale negativo per la volontà del convenuto di “non aderire alla procedura” e venivano depositate memorie ex art.183 VI co.c .cp.c. Indi, espletati gli interrogatori formali e la prova per testi,
veniva nominato il CT , ing. , per la predisposizione di un progetto di comoda Per_2
3 divisione o, in ipotesi in cui il bene non fosse comodamente divisibile, al fine di determinarne il valore attuale di mercato ai fini della vendita . Il CT , però, ravvisata l'impossibilità di predisporre un progetto di comoda divisione in proporzione dei rispettivi diritti vantati , stimava il valore di mercato dell' immobile da dividere .
In seguito, di disponeva un rinnovo di ctu a mezzo dell'Ing. anche per la Per_3
determinazione del valore locativo del bene .
Nelle note di trattazione per l'udienza del 17.09.24 il convenuto Controparte_1
formulava l'istanza di assegnazione dell'immobile ex art.720 c.c..
La causa , quindi, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del
28.02.25 veniva trattenuta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
Va in via preliminare rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda atteso che , come risulta dagli atti, l'attrice intraprendeva la procedura di mediazione obbligatoria definita in data 4.06.18 con la sottoscrizione di un apposito verbale , dalla cui lettura si evince che il fallimento della procedura dipese dalla esclusiva volontà del convenuto “di non aderire alla procedura” (cfr. all.21 alle note del 5.06.18).
Parimenti, non è fondata l'eccezione di nullità della domanda per errata formulazione dell'avvertimento di cui all'art.163 comma 3 nr.7 c.p.c. atteso che la costituzione del convenuto ha sanato qualsiasi vizio della domanda ex art.164 c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In merito al profilo della comoda divisibilità del bene oggetto di contestazione, per consolidato orientamento giurisprudenziale, solo ove non ricorra la comoda divisibilità dell'immobile, va privilegiata l'attribuzione per intero dello stesso ad uno o più dei condividenti con addebito dell'eccedenza, la quale presuppone la determinazione del valore del bene al momento della divisione (Cass. civ., Sez. II, 9 maggio 1996 n.4369; Cass. civ.,
Sez. II, 15 gennaio 1996, n.261).
Al riguardo, occorre precisare che, in materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente sussistente “solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti,
4 costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a
pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni
suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (Cass. civ., Sez. II, 21 agosto 2012, n. 14577; Cass. civ., Sez. II, 28 maggio 2007, n. 12406).
Più precisamente, l'immobile deve considerarsi non comodamente divisibile qualora, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, “non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento,
non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse
o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero” (Cass. civ.,
Sez. II, 15 dicembre 2016, n. 25888).
L'applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie conduce pacificamente all'esclusione della comoda divisibilità del bene oggetto di comunione.
Difatti il primo C.T.U., Ing. , ha evidenziato in particolare che non è tecnicamente Per_2
possibile procedere alla predisposizione di un progetto di comoda divisione con due porzioni quanti sono i condividenti , in quanto il frazionamento è possibile solo realizzando una diversa distribuzione degli spazi interni con una notevole spesa per lavori edili occorrenti, per il ripristino delle finiture interne, per il rifacimento degli impianti idrici, igienici ed elettrici …con inevitabile sorgere di servitù per consentire il passaggio di tubazioni e della impiantistica in genere . Inoltre, ha evidenziato il predetto CT che il frazionamento comporterebbe la rinuncia di superficie utile alla proprietà esclusiva per renderla comune tra le parti, con notevole spesa per i motivi su precisati ed inoltre, il frazionamento realizzerebbe una distribuzione interna poco funzionale e per niente comoda ,
qualitativamente scarsa e con aumento di superficie di disimpegno per consentire l'accesso alle unità immobiliari a formarsi (cfr. pagg. 13 e 14 CT) ..
In assenza del requisito della comoda divisibilità, va dunque privilegiata l'attribuzione del bene nei confronti di uno o più dei condividenti, gravando lo stesso dell'obbligo di corrispondere adeguato conguaglio nei confronti degli altri comunisti.
5 In proposito, è opportuno sottolineare che l'art. 720 c.p.c. cristallizza, quale criterio principale da seguire per l'individuazione del condividente attributario, quello della
“maggior quota”. Per espressa previsione legislativa, ove non sussista la comoda divisibilità del bene, è preferibile che l'attribuzione dello stesso avvenga in favore del comunista titolare della maggior quota di proprietà.
Ciò nondimeno, la giurisprudenza di legittimità, piuttosto che ritenere inderogabilmente vincolanti i criteri contenuti nella surriferita disposizione, ha icasticamente affermato che
“nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile,
(…), il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 c.c., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui
assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i
motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione (…)” (Cass. civ., Sez. II, 19 marzo 2003, n. 4013). Invero,
l'espressione “preferibilmente” adoperata nella disposizione codicistica “rende esplicita sotto un profilo letterale la scelta legislativa per l'attribuzione di un immobile indivisibile
tendenzialmente al titolare della quota maggiore, senza quindi escludere la legittimità di
una opzione diversa e senza peraltro indicare i presupposti che consentano tale deroga;
la
formulazione della norma quindi attribuisce al giudice un ampio potere discrezionale che,
per non sconfinare nell'arbitrio, deve pur sempre tener conto dei concreti elementi di fatto
che caratterizzano le singole fattispecie e della esigenza quindi di esaminare i contrapposti interessi dei condividenti in proposito” (Cass. civ., Sez. II, 13 maggio 2010, n. 11641; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 16 febbraio 2007, n. 3646; Cass. civ., Sez. II, 25 settembre 2008, n.
24053).
In tal modo, è riservato al Giudice un apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, potendo essere oggetto di controllo soltanto la logicità intrinseca e la sufficienza del ragionamento operato (Cass. civ., Sez. VI, 17 luglio 2014, n. 16376).
È proprio di tale potere è necessario fare uso nel caso di specie, ove è non contestato tra le parti, e comunque confermato dalle indagini del C.T.U., che l' immobile é in comproprietà
pro indiviso tra i condividenti.
6 Risulta dunque pienamente congrua ed opportuna l'attribuzione del bene al convenuto dell'appartamento oggetto di controversia come da lui richiesto nelle note Controparte_1
per l'udienza del 17.09.24 .
Tuttavia, l' attributario dovrà corrispondere adeguato conguaglio alla condividente Parte_1
commisurato al valore della quota di comproprietà pari al 50%.
[...]
In particolare, prendendo le mosse dal valore di stima attribuito dal secondo C.T.U. ( Ing.
) che appare congrua avuto riguardo ai criteri di valutazione utilizzati dall'ausiliare , Per_3
risulta che il valore di mercato è pari all'attualità ad euro 299.343,75 (cfr. pag. 9 relazione peritale) sicché dovrà corrispondere a titolo di conguaglio euro Controparte_1
149.671,87 in favore di . Parte_1
Su tale importo, devono essere corrisposti gli interessi legali, ma soltanto dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Infatti, come ha avuto modo di precisare la Corte di Cassazione, gli interessi compensativi sul conguaglio decorrono soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva che fa cessare lo stato di indivisione mediante attribuzione ad un condividente di un bene eccedente la sua quota (Cass. civ., Sez. II, 10 gennaio 2014, n. 406).
Pur avendo il conguaglio natura di debito di valore, nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria sulle somme come innanzi determinate. Infatti, il credito a titolo di conguaglio deve essere rivalutato se e nei limiti in cui la svalutazione si sia tradotta in un'eventuale lievitazione del prezzo di mercato del bene (Cass. civ., Sez. II, 30 maggio 2007, n. 12702).
Occorre ora esaminare le altre domande proposte dalle parti.
In primo luogo, la domanda dell'attrice volta ad ottenere l'indennizzo per mancato godimento dell'immobile è fondate e va accolta.
Invero, com'è noto ex art.1102 co 1 c.c. (uso della cosa comune) prevede che “ ciascun
partecipante può servirsi della cosa comune , purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Vi è , pertanto, l'obbligo a carico del comproprietario, esclusivo possessore di corrispondere un indennizzo per l'occupazione del bene , specie quando lo stesso rifiuti all'altro
7 comproprietario di esercitare il compossesso (cfr. Cass.civ.
8.06.22 nr. 18548; Cass.civ.
3/03/2019 n.17876; Cass.civ.
6.04.2011 nr. 7881).
Nel caso in esame, parte convenuta ha dichiarato alla udienza del Controparte_1
14.05.2019 : “ non avevo altro luogo in cui andare a vivere ed informai l'attrice di voler eseguire i lavori …..; mi sono trasferito nell'immobile nel settembre del 2017 …; quando andai ad abitare nell'immobile feci cambiare le chiavi della serratura di ingresso e non le consegnai alla attrice…”.
Inoltre, risulta che parte convenuta con una pluralità di comunicazioni (cfr. dic. da 6 a 14 allegati alla memoria ex art.183 VI co. c.p.c. dell'8.11.2018 di parte attrice) ebbe sistematicamente a rifiutare alla attrice la facoltà di esercitare il compossesso dell'immobile per cui è causa (cfr. in specie, comunicazioni a mezzo pec del 11.07.17, 12.07.17, 21.07.17,
24.07.17 , dell'11.08.17, del 18.09.17 ).
Pertanto, la domanda di condanna del convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione deve essere accolta a far data dalla prima manifestazione di volontà dell'attrice di godimento del bene e , quindi, a far data dal luglio del 2017 .
Si è affermato, in proposito che “in materia di comunione del diritto di proprietà , se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art.1102 c.c. , un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i
frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di godimento turnario
o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti” (cfr. Cass. civ. ord. nr.10264 del 18.04.23).
Il Ctu nominato, Ing. ha calcolato nel suo elaborato il presumibile valore locativo Per_3
del bene , partire dal mese di luglio del 2017 fino a settembre 2023, nella misura complessiva di euro 69.368,32 (cfr. tabella allegata alla sua relazione paragrafo 17 della pag.14 della ctu).L'importo spettante alla attrice è pari, quindi, al 50% di tale somma , e quindi a euro 34.684,16.
8 A tale somma va aggiunto il 50% di euro 907,00 dal mese di ottobre alla data della presente pronuncia per un totale di euro 8163,00 .
Alla somma sopra liquidata devono essere aggiunti gli interessi al tasso legale ex art.1284
comma 1 c.c. decorrenti da ogni singola annualità fino alla data della presente pronuncia , dovendosi escludere l'applicazione degli interessi moratori di cui al quarto comma dell'art.1284 c.c., in quanto riguardanti le controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro aventi origine da un rapporto contrattuale, nella specie insussistente,
trattandosi di indennità di occupazione del bene comune.
Quanto alle domande formulate dal convenuto si osserva che , in primo luogo, quanto al dedotto impegno economico del sostenuto dal per l'acquisto dell'immobile e per le CP_1
rate di mutuo corrisposte , il CT Ing. ha verificato tutti i pagamenti delle rate di Per_3
mutuo eseguiti dalle parti ed ha accertato che , dall'esame delle ricevute in atti, il CP_1
ha versato la sola somma di euro 688,43 in più rispetto a quanto dallo stesso dovuto e,
pertanto, rispetto a quanto versato dalla attrice.
Quanto all'acquisto dell'immobile, si rileva dall'allegato rogito notarile (art-4) nonché dalle due CT espletate ( a firma dell'Ing. e dell'ing. ) che il convenuto ha Per_2 Per_3
provveduto a effettuare il versamento dell'importo di euro 105.000,00 a mezzo assegni bancari e/o circolari tratti sul proprio conto corrente acceso presso la Parte_2
G di PO (cfr. all.4 alla comparsa) come peraltro attestato all'esito delle Parte_3
indagini peritali svolte(cfr. pag.14 CT Ing. e all. ti 36 -38 nonché all. R – tabella Per_2
di sintesi Ing. ): Per_3
Pertanto, l'attrice è tenuta a rimborsare al convenuto l'importo di euro 52.500,00 oltre ad euro 688,43 per un totale di euro 53.188,43.
Il convenuto ha anche dedotto di aver effettuato lavori di ristrutturazione all'immobile e di aver sostenuto le spese relative nonché di aver acquistato i mobili per l'arredamento e ne ha chiesto il rimborso alla attrice.
Orbene, si osserva sul punto che tali lavori sono stati genericamente indicati e soprattutto non dimostrati mediante la produzione del contratto di appalto, delle quietanze di
9 pagamento rilasciate dalla ditta appaltatrice ,delle fatture e degli scontrini che attestino l'effettivo esborso di tali somme.
Ad ogni modo, detti lavori sono stati riconosciuti dal CT come abusivi perché eseguiti senza titolo urbanistico e, perciò, in grado di compromettere la commerciabilità del bene.
Pertanto, anche il carattere abusivo esclude la possibilità di riconoscere al convenuto un rimborso. Il ctu ha, altresì, indicato la somma di euro 3000,00 per la eliminazione degli abusi, ai fini della commerciabilità del bene, somma che non può che essere imputata al convenuto, autore degli abusi stessi.
Parimenti ,non sussiste il diritto al rimborso in favore del convenuto delle spese per l'acquisto dell'arredo che, seppure documentate dalle fatture in atti (cfr. doc. 18 in atti) , non risultano essere state concordate con l'attrice e , comunque, trattasi di spese sostenute nell'esclusivo interesse del convenuto che ha utilizzato l'immobile stabilendovi la propria abitazione.
Per la stessa ragione anche le spese sostenute per oneri condominiali, utenze di luce, acqua,
gas, telefono e Tari devono rimanere a carico del convenuto posto che egli ha usufruito in via esclusiva del godimento dell'immobile
Devono, invece, essere rimborsate dalla attrice nella misura del 50% gli importi relativi agli oneri fiscali e competenze del rogito notarile pari ad euro 8000,00 versati dal convenuto con assegno circolare tratto sul proprio conto corrente (cfr. pag.15 CT Ing. e pag.12 Per_2
All R CT Ing. ). Per_3
Allo stesso modo, devono essere rimborsate dall'attrice al convenuto il 50% delle spese per la pratica di mutuo come sostenute dal convenuto per euro 2365,00 (cfr. due assegni circolari emessi dalla Deutsche Bank sportello G di PO sul conto corrente di CP_1
all'ordine di ) come accertato dai due ctu (cfr .pag. 15 ctu ing.
[...] Parte_1
e pag.12 ing. ). Per_2 Per_3
Al contrario , i dedotti esborsi per polizza assicurativa del mutuo , non possono essere rimborsati atteso che il CT Ing. ha accertato che la somma di euro 2733,00 non è Per_2
riconducibile al conto corrente del convenuto, non essendovi in atti né un contratto di
10 assicurazione, né un assegno versato dal ma solo un preventivo (cfr. pag.15 CP_1
relazione peritale) .
Quanto al pagamento dell'IMU per la somma di euro 1338,00 , parimenti, il ctu ( cfr. relazione Ing. pag. 16) ha accertato che la somma risulta versata a mezzo di F24 da Per_2
(cfr.pag.15 ctu) sicché nessun rimborso spetta al convenuto. Parte_1
In definitiva , il convenuto dovrà corrispondere alla attrice i seguenti Controparte_1
importi: 149.671,87 oltre interessi come sopra indicati a titolo di conguaglio per attribuzione del bene, euro 42.847,16 oltre interessi come sopra indicati a titolo di indennità di occupazione per un totale di euro 192.519,03 mentre l'attrice dovrà corrispondere al convenuto i seguenti importi: euro 53.188,43 a titolo di spese per l'acquisto dell'immobile, euro 4000,00 a titolo di oneri fiscali e competenze del rogito notarile ed euro 1182,00 per spese pratica di muto, per un totale di euro 58.370,43 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
La presente pronuncia, avendo risolto ogni contestazione tra le parti e rivestendo natura di pronuncia definitiva, deve provvedere anche in ordine al governo delle spese di lite.
Al riguardo, è principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio.
Dunque, le spese relative al giudizio di scioglimento della comunione ed alla consulenza tecnica, sono poste a carico della massa e, quindi, dei condividenti in proporzione delle rispettive quote ( 50% ciascuno) .
Parimenti le spese, imposte e tasse di registrazione della sentenza nonché le successive occorrende alla stessa, vanno poste a carico di tutti i condividenti ed in proporzione delle rispettive quote.
Le spese di lite relative alla altre domande proposte dai condividenti, vengono compensate interamente fra le parti considerata la soccombenza reciproca.
11 E' altresì opportuno fare in modo che copia della presente sentenza venga allegata al fascicolo d'ufficio a cura della Cancelleria.
P. Q. M.
Il Tribunale di PO -VI sezione civile- definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento della comunione tra e Parte_1 Controparte_1
in relazione al seguente immobile : Appartamento in Pozzuoli (NA) alla Via Vecchia
San Gennaro 161, piano 1°, scala D, interno 6, con annesso giardino circostante e locale cantina , distinto in catasto al foglio 55, p.lla 334, sub.8 , A/2, vani 5,5 , r.c.
euro 695,93; e con annessi diritti pari a 1/7 sul locale garage piano cantinato , scala C
( in catasto foglio 55, p.lla 334 sub 1) acquistato in comune e pro indiviso con atto per Notaio del 24.12.2014; Per_1
-dichiara il suddetto bene non comodamente divisibile;
- attribuisce a il bene immobile indicato al punto 1) del dispositivo Controparte_1
e lo condanna al pagamento in favore di nata a [...] il Parte_1
24.03.1979 della somma di € 149.671,87 oltre interessi legali a decorrere dal passaggio in giudicato della presente sentenza al saldo, nonché della somma di euro
42.847,16 oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna annualità alla data della presente pronuncia;
-condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1
complessiva somma di euro 58.370,43 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
-pone le spese di giudizio ( comprese quelle di CT) relative allo scioglimento della comunione a carico di tutti i condividenti ed in proporzione delle rispettive quote;
-pone le spese, imposte e tasse di registrazione della sentenza nonché le successive occorrende alla stessa a carico di tutti i condividenti ed in proporzione delle rispettive quote;
-compensa interamente tra le parti le altre spese di lite;
12 -dispone che copia della presente sentenza venga inclusa a cura della Cancelleria nel fascicolo d'ufficio.
Così deciso, in PO, il 31.03.25 Il Giudice
Dr.ssa Valentina Valletta
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO - VI Sezione Civile – in persona del giudice monocratico dott.ssa
Valentina Valletta ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 32206 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2017, avente ad
OGGETTO : scioglimento comunione
TRA
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Roberto Buonanno ed elett.te dom.ta in Pozzuoli (NA) alla Via Celle nr.2 presso il suo studio;
ATTRICE
E
c.f. rapp.to e difeso dagli Avv.ti Eugenio Controparte_1 C.F._2
De Falco e Salvatore Leveque ed elett.te dom.to presso il loro studio in Via Toledo nr. 406;
CONVENUTO
CONCLUSIONI : come da note scritte depositate dall'attrice in data 16.09.24 e dal convenuto in data 12.09.24
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice indicata in epigrafe, deduceva: di aver intrattenuto con il convenuto , una relazione sentimentale dalla quale Controparte_1
1 erano nate due figlie durante la quale, prima aveva promesso di acquistare e poi con atto per notar del 24.12.14 , definitivamente acquistato , in comunione ordinaria con il Per_1
, l'appartamento in Pozzuoli alla Via Vecchia San Gennaro 161, previa stipula di CP_1
un mutuo contratto da entrambi in pari data con la spa Banco di PO;
di aver versato le somme pattuite per provvedere alla restituzione di quelle mutuate;
che i rapporti con il si erano interrotti e che il predetto aveva preso esclusivo possesso dell'immobile CP_1
comune, per il cui godimento neppure si era dichiarato disposto a versare un indennizzo ,
opponendosi espressamente e ripetutamente al godimento dello stesso da parte di essa attrice che gliene aveva fatto più volte richiesta;
che, invero, da un lato vi erano state le reiterate richieste di essa attrice la quale aveva manifestato la volontà di esercitare il compossesso dell'immobile e, dall'altro lato, gli ingiustificati rifiuti del che CP_1
anch'essa godesse dell'immobile come si ricavava dalla corrispondenza in atti.
Tanto premesso, chiedeva procedersi allo scioglimento della comunione sull'immobile nonché chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento di un indennizzo per l'uso esclusivo del bene e formulava le seguenti conclusioni : “ ordinare lo scioglimento della comunione dell'immobile sito in Pozzuoli alla Via Vecchia San Gennaro 161 , distinto in catasto al foglio 55, p.lla 334, sub8 ,A/2 vani 5,5 , r.c. euro 695,93; disporre le operazioni
divisionali e , se del caso, delegarle a un notaio o altro professionista;
in caso di ritenuta
indivisibilità dell'immobile, disporne la vendita e procedere al riparto del ricavato;
determinare il valore locativo dell'immobile, ossia il presumibile canone di mercato e, conseguentemente condannare il convenuto al pagamento di un indennizzo e/o dei danni
nella misura equivalente alla metà del citato valore locativo mensile, a partire dal mese di luglio 2017 (data della specifica diffida). Vinte le spese con attribuzione”.
Si costituiva il convenuto che eccepiva l'improcedibilità e nullità della domanda e, nel merito, deduceva che l'immobile era stato acquistato per un prezzo da esso convenuto versato in misura maggiore rispetto a quello versato dall' attrice.
Riconosceva di aver preso e mantenuto il possesso esclusivo dell'immobile.
2 Deduceva che, in costanza dell'occupazione dell'immobile, aveva proceduto ad eseguire lavori al suo interno , sopportando costi per euro 80.000,00 , nonché di aver arredato l'appartamento con ulteriori spese per euro 13.977,16.
Sosteneva, quindi, di aver anticipato nell'interesse dell'attrice la somma di euro 109.497,49 che gli doveva essere rimborsata e non si opponeva alla domanda di scioglimento della comunione. Formulava, in specie, le seguenti conclusioni: “dichiarare lo scioglimento della comunione ordinaria tra il sig. e la sig.ra sull'unità Controparte_1 Parte_1
immobiliare sita in Pozzuoli (NA) alla Via Vecchia San Gennaro 161 ,piano 1 , scala D ,
interno 6 con annesso giardino circostante e locale cantina al paino cantinato , scala C
int.6, distinto in catasto al foglio 55, p.lla 334, sub8 ,A/2 vani 5,5 , r.c. euro 695,93con
annessi diritti pari a 1/7 sul locale garage al piano cantinato scala C, ( in catasto al foglio
55, p.lla 334 sub1 ) acquistata in comune e indiviso con atto per Notaio del 24.12.14; Per_1
disporre di conseguenza la divisione giudiziale del bene secondo diritto con tutti i
provvedimenti richiesti dalla legge;
accertare che il sig. è creditore nei Controparte_1
confronti della sig.ra della somma di euro 109.497,49 ovvero di quelle Parte_1
somme anche maggiori che saranno accertate in corso di causa e, per l'effetto, dichiarare che è tenuta a corrispondere l'importo giudizialmente accertato al sig. Parte_1
direttamente oppure prelevandolo dalla porzione del ricavato Controparte_1
dell'eventuale vendita a lei spettante;
rigettare la domanda di pagamento della indennità di occupazione e/o risarcimento del danno avanzata dalla sig.ra nei suoi confronti Pt_1
per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto;
in subordine, in caso di accoglimento
della predetta domanda , determinare l'indennizzo in proporzione della limitata contribuzione della attrice all'acquisto dell'immobile, ovvero nella misura ritenuta equa e di giustizia disponendo in ogni caso la compensazione con il maggior credito accertato in
favore di esso convenuto. Con spese e competenze di legge”
Veniva espletata la mediazione su iniziativa dell'attrice che si concludeva con verbale negativo per la volontà del convenuto di “non aderire alla procedura” e venivano depositate memorie ex art.183 VI co.c .cp.c. Indi, espletati gli interrogatori formali e la prova per testi,
veniva nominato il CT , ing. , per la predisposizione di un progetto di comoda Per_2
3 divisione o, in ipotesi in cui il bene non fosse comodamente divisibile, al fine di determinarne il valore attuale di mercato ai fini della vendita . Il CT , però, ravvisata l'impossibilità di predisporre un progetto di comoda divisione in proporzione dei rispettivi diritti vantati , stimava il valore di mercato dell' immobile da dividere .
In seguito, di disponeva un rinnovo di ctu a mezzo dell'Ing. anche per la Per_3
determinazione del valore locativo del bene .
Nelle note di trattazione per l'udienza del 17.09.24 il convenuto Controparte_1
formulava l'istanza di assegnazione dell'immobile ex art.720 c.c..
La causa , quindi, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del
28.02.25 veniva trattenuta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
Va in via preliminare rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda atteso che , come risulta dagli atti, l'attrice intraprendeva la procedura di mediazione obbligatoria definita in data 4.06.18 con la sottoscrizione di un apposito verbale , dalla cui lettura si evince che il fallimento della procedura dipese dalla esclusiva volontà del convenuto “di non aderire alla procedura” (cfr. all.21 alle note del 5.06.18).
Parimenti, non è fondata l'eccezione di nullità della domanda per errata formulazione dell'avvertimento di cui all'art.163 comma 3 nr.7 c.p.c. atteso che la costituzione del convenuto ha sanato qualsiasi vizio della domanda ex art.164 c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In merito al profilo della comoda divisibilità del bene oggetto di contestazione, per consolidato orientamento giurisprudenziale, solo ove non ricorra la comoda divisibilità dell'immobile, va privilegiata l'attribuzione per intero dello stesso ad uno o più dei condividenti con addebito dell'eccedenza, la quale presuppone la determinazione del valore del bene al momento della divisione (Cass. civ., Sez. II, 9 maggio 1996 n.4369; Cass. civ.,
Sez. II, 15 gennaio 1996, n.261).
Al riguardo, occorre precisare che, in materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente sussistente “solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti,
4 costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a
pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni
suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (Cass. civ., Sez. II, 21 agosto 2012, n. 14577; Cass. civ., Sez. II, 28 maggio 2007, n. 12406).
Più precisamente, l'immobile deve considerarsi non comodamente divisibile qualora, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, “non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento,
non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse
o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero” (Cass. civ.,
Sez. II, 15 dicembre 2016, n. 25888).
L'applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie conduce pacificamente all'esclusione della comoda divisibilità del bene oggetto di comunione.
Difatti il primo C.T.U., Ing. , ha evidenziato in particolare che non è tecnicamente Per_2
possibile procedere alla predisposizione di un progetto di comoda divisione con due porzioni quanti sono i condividenti , in quanto il frazionamento è possibile solo realizzando una diversa distribuzione degli spazi interni con una notevole spesa per lavori edili occorrenti, per il ripristino delle finiture interne, per il rifacimento degli impianti idrici, igienici ed elettrici …con inevitabile sorgere di servitù per consentire il passaggio di tubazioni e della impiantistica in genere . Inoltre, ha evidenziato il predetto CT che il frazionamento comporterebbe la rinuncia di superficie utile alla proprietà esclusiva per renderla comune tra le parti, con notevole spesa per i motivi su precisati ed inoltre, il frazionamento realizzerebbe una distribuzione interna poco funzionale e per niente comoda ,
qualitativamente scarsa e con aumento di superficie di disimpegno per consentire l'accesso alle unità immobiliari a formarsi (cfr. pagg. 13 e 14 CT) ..
In assenza del requisito della comoda divisibilità, va dunque privilegiata l'attribuzione del bene nei confronti di uno o più dei condividenti, gravando lo stesso dell'obbligo di corrispondere adeguato conguaglio nei confronti degli altri comunisti.
5 In proposito, è opportuno sottolineare che l'art. 720 c.p.c. cristallizza, quale criterio principale da seguire per l'individuazione del condividente attributario, quello della
“maggior quota”. Per espressa previsione legislativa, ove non sussista la comoda divisibilità del bene, è preferibile che l'attribuzione dello stesso avvenga in favore del comunista titolare della maggior quota di proprietà.
Ciò nondimeno, la giurisprudenza di legittimità, piuttosto che ritenere inderogabilmente vincolanti i criteri contenuti nella surriferita disposizione, ha icasticamente affermato che
“nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile,
(…), il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 c.c., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui
assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i
motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione (…)” (Cass. civ., Sez. II, 19 marzo 2003, n. 4013). Invero,
l'espressione “preferibilmente” adoperata nella disposizione codicistica “rende esplicita sotto un profilo letterale la scelta legislativa per l'attribuzione di un immobile indivisibile
tendenzialmente al titolare della quota maggiore, senza quindi escludere la legittimità di
una opzione diversa e senza peraltro indicare i presupposti che consentano tale deroga;
la
formulazione della norma quindi attribuisce al giudice un ampio potere discrezionale che,
per non sconfinare nell'arbitrio, deve pur sempre tener conto dei concreti elementi di fatto
che caratterizzano le singole fattispecie e della esigenza quindi di esaminare i contrapposti interessi dei condividenti in proposito” (Cass. civ., Sez. II, 13 maggio 2010, n. 11641; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 16 febbraio 2007, n. 3646; Cass. civ., Sez. II, 25 settembre 2008, n.
24053).
In tal modo, è riservato al Giudice un apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, potendo essere oggetto di controllo soltanto la logicità intrinseca e la sufficienza del ragionamento operato (Cass. civ., Sez. VI, 17 luglio 2014, n. 16376).
È proprio di tale potere è necessario fare uso nel caso di specie, ove è non contestato tra le parti, e comunque confermato dalle indagini del C.T.U., che l' immobile é in comproprietà
pro indiviso tra i condividenti.
6 Risulta dunque pienamente congrua ed opportuna l'attribuzione del bene al convenuto dell'appartamento oggetto di controversia come da lui richiesto nelle note Controparte_1
per l'udienza del 17.09.24 .
Tuttavia, l' attributario dovrà corrispondere adeguato conguaglio alla condividente Parte_1
commisurato al valore della quota di comproprietà pari al 50%.
[...]
In particolare, prendendo le mosse dal valore di stima attribuito dal secondo C.T.U. ( Ing.
) che appare congrua avuto riguardo ai criteri di valutazione utilizzati dall'ausiliare , Per_3
risulta che il valore di mercato è pari all'attualità ad euro 299.343,75 (cfr. pag. 9 relazione peritale) sicché dovrà corrispondere a titolo di conguaglio euro Controparte_1
149.671,87 in favore di . Parte_1
Su tale importo, devono essere corrisposti gli interessi legali, ma soltanto dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Infatti, come ha avuto modo di precisare la Corte di Cassazione, gli interessi compensativi sul conguaglio decorrono soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva che fa cessare lo stato di indivisione mediante attribuzione ad un condividente di un bene eccedente la sua quota (Cass. civ., Sez. II, 10 gennaio 2014, n. 406).
Pur avendo il conguaglio natura di debito di valore, nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria sulle somme come innanzi determinate. Infatti, il credito a titolo di conguaglio deve essere rivalutato se e nei limiti in cui la svalutazione si sia tradotta in un'eventuale lievitazione del prezzo di mercato del bene (Cass. civ., Sez. II, 30 maggio 2007, n. 12702).
Occorre ora esaminare le altre domande proposte dalle parti.
In primo luogo, la domanda dell'attrice volta ad ottenere l'indennizzo per mancato godimento dell'immobile è fondate e va accolta.
Invero, com'è noto ex art.1102 co 1 c.c. (uso della cosa comune) prevede che “ ciascun
partecipante può servirsi della cosa comune , purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Vi è , pertanto, l'obbligo a carico del comproprietario, esclusivo possessore di corrispondere un indennizzo per l'occupazione del bene , specie quando lo stesso rifiuti all'altro
7 comproprietario di esercitare il compossesso (cfr. Cass.civ.
8.06.22 nr. 18548; Cass.civ.
3/03/2019 n.17876; Cass.civ.
6.04.2011 nr. 7881).
Nel caso in esame, parte convenuta ha dichiarato alla udienza del Controparte_1
14.05.2019 : “ non avevo altro luogo in cui andare a vivere ed informai l'attrice di voler eseguire i lavori …..; mi sono trasferito nell'immobile nel settembre del 2017 …; quando andai ad abitare nell'immobile feci cambiare le chiavi della serratura di ingresso e non le consegnai alla attrice…”.
Inoltre, risulta che parte convenuta con una pluralità di comunicazioni (cfr. dic. da 6 a 14 allegati alla memoria ex art.183 VI co. c.p.c. dell'8.11.2018 di parte attrice) ebbe sistematicamente a rifiutare alla attrice la facoltà di esercitare il compossesso dell'immobile per cui è causa (cfr. in specie, comunicazioni a mezzo pec del 11.07.17, 12.07.17, 21.07.17,
24.07.17 , dell'11.08.17, del 18.09.17 ).
Pertanto, la domanda di condanna del convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione deve essere accolta a far data dalla prima manifestazione di volontà dell'attrice di godimento del bene e , quindi, a far data dal luglio del 2017 .
Si è affermato, in proposito che “in materia di comunione del diritto di proprietà , se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art.1102 c.c. , un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i
frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di godimento turnario
o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti” (cfr. Cass. civ. ord. nr.10264 del 18.04.23).
Il Ctu nominato, Ing. ha calcolato nel suo elaborato il presumibile valore locativo Per_3
del bene , partire dal mese di luglio del 2017 fino a settembre 2023, nella misura complessiva di euro 69.368,32 (cfr. tabella allegata alla sua relazione paragrafo 17 della pag.14 della ctu).L'importo spettante alla attrice è pari, quindi, al 50% di tale somma , e quindi a euro 34.684,16.
8 A tale somma va aggiunto il 50% di euro 907,00 dal mese di ottobre alla data della presente pronuncia per un totale di euro 8163,00 .
Alla somma sopra liquidata devono essere aggiunti gli interessi al tasso legale ex art.1284
comma 1 c.c. decorrenti da ogni singola annualità fino alla data della presente pronuncia , dovendosi escludere l'applicazione degli interessi moratori di cui al quarto comma dell'art.1284 c.c., in quanto riguardanti le controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro aventi origine da un rapporto contrattuale, nella specie insussistente,
trattandosi di indennità di occupazione del bene comune.
Quanto alle domande formulate dal convenuto si osserva che , in primo luogo, quanto al dedotto impegno economico del sostenuto dal per l'acquisto dell'immobile e per le CP_1
rate di mutuo corrisposte , il CT Ing. ha verificato tutti i pagamenti delle rate di Per_3
mutuo eseguiti dalle parti ed ha accertato che , dall'esame delle ricevute in atti, il CP_1
ha versato la sola somma di euro 688,43 in più rispetto a quanto dallo stesso dovuto e,
pertanto, rispetto a quanto versato dalla attrice.
Quanto all'acquisto dell'immobile, si rileva dall'allegato rogito notarile (art-4) nonché dalle due CT espletate ( a firma dell'Ing. e dell'ing. ) che il convenuto ha Per_2 Per_3
provveduto a effettuare il versamento dell'importo di euro 105.000,00 a mezzo assegni bancari e/o circolari tratti sul proprio conto corrente acceso presso la Parte_2
G di PO (cfr. all.4 alla comparsa) come peraltro attestato all'esito delle Parte_3
indagini peritali svolte(cfr. pag.14 CT Ing. e all. ti 36 -38 nonché all. R – tabella Per_2
di sintesi Ing. ): Per_3
Pertanto, l'attrice è tenuta a rimborsare al convenuto l'importo di euro 52.500,00 oltre ad euro 688,43 per un totale di euro 53.188,43.
Il convenuto ha anche dedotto di aver effettuato lavori di ristrutturazione all'immobile e di aver sostenuto le spese relative nonché di aver acquistato i mobili per l'arredamento e ne ha chiesto il rimborso alla attrice.
Orbene, si osserva sul punto che tali lavori sono stati genericamente indicati e soprattutto non dimostrati mediante la produzione del contratto di appalto, delle quietanze di
9 pagamento rilasciate dalla ditta appaltatrice ,delle fatture e degli scontrini che attestino l'effettivo esborso di tali somme.
Ad ogni modo, detti lavori sono stati riconosciuti dal CT come abusivi perché eseguiti senza titolo urbanistico e, perciò, in grado di compromettere la commerciabilità del bene.
Pertanto, anche il carattere abusivo esclude la possibilità di riconoscere al convenuto un rimborso. Il ctu ha, altresì, indicato la somma di euro 3000,00 per la eliminazione degli abusi, ai fini della commerciabilità del bene, somma che non può che essere imputata al convenuto, autore degli abusi stessi.
Parimenti ,non sussiste il diritto al rimborso in favore del convenuto delle spese per l'acquisto dell'arredo che, seppure documentate dalle fatture in atti (cfr. doc. 18 in atti) , non risultano essere state concordate con l'attrice e , comunque, trattasi di spese sostenute nell'esclusivo interesse del convenuto che ha utilizzato l'immobile stabilendovi la propria abitazione.
Per la stessa ragione anche le spese sostenute per oneri condominiali, utenze di luce, acqua,
gas, telefono e Tari devono rimanere a carico del convenuto posto che egli ha usufruito in via esclusiva del godimento dell'immobile
Devono, invece, essere rimborsate dalla attrice nella misura del 50% gli importi relativi agli oneri fiscali e competenze del rogito notarile pari ad euro 8000,00 versati dal convenuto con assegno circolare tratto sul proprio conto corrente (cfr. pag.15 CT Ing. e pag.12 Per_2
All R CT Ing. ). Per_3
Allo stesso modo, devono essere rimborsate dall'attrice al convenuto il 50% delle spese per la pratica di mutuo come sostenute dal convenuto per euro 2365,00 (cfr. due assegni circolari emessi dalla Deutsche Bank sportello G di PO sul conto corrente di CP_1
all'ordine di ) come accertato dai due ctu (cfr .pag. 15 ctu ing.
[...] Parte_1
e pag.12 ing. ). Per_2 Per_3
Al contrario , i dedotti esborsi per polizza assicurativa del mutuo , non possono essere rimborsati atteso che il CT Ing. ha accertato che la somma di euro 2733,00 non è Per_2
riconducibile al conto corrente del convenuto, non essendovi in atti né un contratto di
10 assicurazione, né un assegno versato dal ma solo un preventivo (cfr. pag.15 CP_1
relazione peritale) .
Quanto al pagamento dell'IMU per la somma di euro 1338,00 , parimenti, il ctu ( cfr. relazione Ing. pag. 16) ha accertato che la somma risulta versata a mezzo di F24 da Per_2
(cfr.pag.15 ctu) sicché nessun rimborso spetta al convenuto. Parte_1
In definitiva , il convenuto dovrà corrispondere alla attrice i seguenti Controparte_1
importi: 149.671,87 oltre interessi come sopra indicati a titolo di conguaglio per attribuzione del bene, euro 42.847,16 oltre interessi come sopra indicati a titolo di indennità di occupazione per un totale di euro 192.519,03 mentre l'attrice dovrà corrispondere al convenuto i seguenti importi: euro 53.188,43 a titolo di spese per l'acquisto dell'immobile, euro 4000,00 a titolo di oneri fiscali e competenze del rogito notarile ed euro 1182,00 per spese pratica di muto, per un totale di euro 58.370,43 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
La presente pronuncia, avendo risolto ogni contestazione tra le parti e rivestendo natura di pronuncia definitiva, deve provvedere anche in ordine al governo delle spese di lite.
Al riguardo, è principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio.
Dunque, le spese relative al giudizio di scioglimento della comunione ed alla consulenza tecnica, sono poste a carico della massa e, quindi, dei condividenti in proporzione delle rispettive quote ( 50% ciascuno) .
Parimenti le spese, imposte e tasse di registrazione della sentenza nonché le successive occorrende alla stessa, vanno poste a carico di tutti i condividenti ed in proporzione delle rispettive quote.
Le spese di lite relative alla altre domande proposte dai condividenti, vengono compensate interamente fra le parti considerata la soccombenza reciproca.
11 E' altresì opportuno fare in modo che copia della presente sentenza venga allegata al fascicolo d'ufficio a cura della Cancelleria.
P. Q. M.
Il Tribunale di PO -VI sezione civile- definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento della comunione tra e Parte_1 Controparte_1
in relazione al seguente immobile : Appartamento in Pozzuoli (NA) alla Via Vecchia
San Gennaro 161, piano 1°, scala D, interno 6, con annesso giardino circostante e locale cantina , distinto in catasto al foglio 55, p.lla 334, sub.8 , A/2, vani 5,5 , r.c.
euro 695,93; e con annessi diritti pari a 1/7 sul locale garage piano cantinato , scala C
( in catasto foglio 55, p.lla 334 sub 1) acquistato in comune e pro indiviso con atto per Notaio del 24.12.2014; Per_1
-dichiara il suddetto bene non comodamente divisibile;
- attribuisce a il bene immobile indicato al punto 1) del dispositivo Controparte_1
e lo condanna al pagamento in favore di nata a [...] il Parte_1
24.03.1979 della somma di € 149.671,87 oltre interessi legali a decorrere dal passaggio in giudicato della presente sentenza al saldo, nonché della somma di euro
42.847,16 oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna annualità alla data della presente pronuncia;
-condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1
complessiva somma di euro 58.370,43 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
-pone le spese di giudizio ( comprese quelle di CT) relative allo scioglimento della comunione a carico di tutti i condividenti ed in proporzione delle rispettive quote;
-pone le spese, imposte e tasse di registrazione della sentenza nonché le successive occorrende alla stessa a carico di tutti i condividenti ed in proporzione delle rispettive quote;
-compensa interamente tra le parti le altre spese di lite;
12 -dispone che copia della presente sentenza venga inclusa a cura della Cancelleria nel fascicolo d'ufficio.
Così deciso, in PO, il 31.03.25 Il Giudice
Dr.ssa Valentina Valletta
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