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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/07/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere relatore
all'esito della udienza di discussione orale, ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., del 8
luglio 2025, nel corso della quale ha riservato il deposito della sentenza in trenta giorni,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in appello iscritta al n. 1985/2023 R.G. promossa da:
(CF ) nato il 15 Parte_1 C.F._1
gennaio 1950 a Modena ed ivi residente via Sabbatini 39, con il patrocinio dell'Avv.
Maurizio Paniz, dell'Avv. Stefania Fullin e dell'Avv. Giovanni Giorgi.
-appellante-
Contro
(CF ), in persona del Presidente RT P.IVA_1
della Giunta Regionale pro tempore, con sede in Bologna via Aldo Moro 52, con il patrocinio dell'Avv. Franco Mastragostino e dell' Avv. Gian Patrizio Cremonini
-appellata-appellante incidentale
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 2117/2023 del 19-20 ottobre 2023 del Tribunale di Bologna.
sulle conclusioni di , formulate nelle note scritte Parte_1
depositate il 9 giugno 2025, e di REGIONE EMILIA ROMAGNA, formulate nelle note scritte depositate il 6 giugno 2025.
OSSERVA
1-Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n.2117/2023 del 19-20 ottobre 2023, ha rigettato domanda proposta dal Senatore , nei Parte_1
confronti della , mirante al riconoscimento, in favore RT
di esso attore, del diritto alla percezione del vitalizio regionale in forza dei mandati espletati presso l'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna nella III^, IV^ e V^
legislatura, con conseguente condanna dell'Ente convenuto alla erogazione di detto vitalizio. Ha dichiarato interamente compensate, tra le parti, le spese di lite.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha evidenziato:
-che doveva considerarsi pacifica la sussistenza della giurisdizione del Giudice
ordinario in ordine alla controversia, come affermato dalla Suprema Corte;
-che, quanto al merito, doveva evidenziarsi che la disciplina dei vitalizi spettanti ai
Consiglieri regionali della nel corso del tempo aveva RT
subito diverse modifiche;
-che, all'epoca dell'elezione del Senatore el Consiglio regionale (anno Parte_1
1980), il diritto al vitalizio era disciplinato dalla L.R. 11 ottobre 1972 n. 8 e dalla L.R.
22 gennaio 1973 n. 6, ai sensi delle quali l'assegno vitalizio mensile spettava “ai consiglieri cessati dal mandato che avessero compiuto 60 anni di età e che avessero pag. 2/23 corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni di mandato esercitato nel
Consiglio Regionale dell'Emilia – Romagna” (art. 4 L. R. n. 6/1973);
-che tali leggi erano state successivamente abrogate e sostituite dalla L.R. 14 aprile 1995
n. 42 (“dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge sono sostituite dalla presente legge le seguenti norme regionali: 11
ottobre 1972 n. 8; 22 gennaio 1973 n. 6 …”; art. 29 L.R. n. 42/1995), con la quale la aveva inteso dare disciplina organica alla materia;
RT
-che la L.R. n. 42/1995 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. R. n.
7/2017) prevedeva il riconoscimento dell'assegno vitalizio ai Consiglieri cessati dal mandato che” avessero compiuto sessanta anni di età”, avessero “corrisposto il contributo” per “un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio
regionale”, ovvero “avessero provveduto al versamento dei contributi volontari previsti dall'art. 16 della norma” (art. 13);
-che la norma prevedeva altresì la sospensione del vitalizio in caso di elezione dell'ex consigliere “al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio
regionale” (art. 17).
-che, in seguito, la aveva adottato tutta una serie di RT
norme tese a circoscrivere l'eccessiva onerosità degli emolumenti riconosciuti ai
Consiglieri regionali, tra le quali la L.R. 23 dicembre 2010 n. 13 (con tale legge la
Regione aveva abrogato l'assegno vitalizio a decorrere dal 1gennaio 2013), la L.R. 12
marzo 2015 n. 1 (contenente l'abolizione dell'indennità di fine mandato in favore dei consiglieri “neoeletti o rieletti”: art. 15 co. IV) e la L.R. 11 maggio 2017 n. 7, finalizzata pag. 3/23 all'adozione di “misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in continuità
con la L.R. 12 marzo 2015 n. 1”;
-che tale ultima legge aveva previsto sia misure finalizzate alla temporanea riduzione degli assegni vitalizi (“ai fini del contenimento della spesa pubblica, tutti gli assegni vitalizi in pagamento … sono ridotti, per la durata di trentasei mesi dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella misura di seguito riportata…”: art. 2 L.R.
n. 7/2017), sia disposizioni che modificavano, in via definitiva, il regime dei vitalizi stessi;
-che, in particolare, l'art. 3 L.R n. 7/2017 aveva inserito nella già vigente L.R. n.
42/1995 l'art. 13 ter (intitolato “divieto di cumulo”), il quale stabiliva che “l'erogazione dell'assegno vitalizio regionale cessa alla data in cui il soggetto inizia a percepire altri analoghi istituti”, quali i vitalizi previsti in favore dei parlamentari nazionali ed europei
(art. 13 ter co. V L.R. n. 42/1995);
- che la norma specificava, inoltre, che “l'assegno vitalizio … non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione”;
-che, pertanto, “il soggetto avente diritto all'erogazione del vitalizio da parte della era “tenuto a produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante di CP_1
non beneficiare di altri analoghi istituti per aver svolto” le cariche di cui sopra (art. 13
ter co. II L.R. n. 42/1995);
-che, in “assenza di tale dichiarazione” - ovvero nel caso di dichiarazione di segno opposto - “il vitalizio non” avrebbe potuto “essere erogato, e al soggetto avente diritto”
avrebbe dovuto essere “restituita la somma dei contributi versati a titolo di vitalizio,
pag. 4/23 senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi” (art. 13 ter co. III L.R. n.
42/1995);
-che, a distanza di circa un anno e mezzo dall'adozione delle norme di cui sopra, era intervenuta la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (cd. “Legge Finanziaria” 2019), che, al fine di promuovere il “contenimento della spesa pubblica”, aveva prescritto a Regioni e
Province autonome, a pena di una forte riduzione dei trasferimenti erariali a loro favore,
di “rideterminare … la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della di CP_1
Consigliere Regionale o di Assessore Regionale” (art. 1 co. 965 L. n. 145/2018);
-che, in specifico, detti criteri e parametri avrebbero dovuto essere preferibilmente adottati “in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Provincie autonome” sulla base del “metodo di calcolo contributivo”, restando inteso che, in caso di mancato accordo “entro il 31 marzo 2019”, ciascuna Regione e Provincia
autonoma avrebbe comunque dovuto provvedere al riguardo (art. 1 co. 966 L. n.
145/2018);
-che, a seguito della conferenza Stato Regioni citata, la RT
aveva adottato la L.R 30 maggio 2019 n. 4, finalizzata all'attuazione delle
[...]
disposizioni della Legge finanziaria 2019 e dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza
Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome (doc. 1 convenuta);
-che la Legge del 2019 aveva introdotto un nuovo sistema di rideterminazione degli assegni vitalizi ispirato al metodo contributivo (art.2 e ss. L. R. 4/2019); aveva disposto l'espressa abrogazione della L.R. 42/1995 e della L.R. 7/2017 e, dunque, anche del divieto di cumulo (art. 13 L.R. 4/2019); aveva previsto il ripristino degli assegni che pag. 5/23 erano stati oggetto del divieto di cumulo abrogato ai sensi dell'art. 13 della L. 2019 (art. 1 L.R. 4/2019);
-che, in particolare, era stato previsto che l'assegno vitalizio competeva agli ex
Consiglieri Regionali a condizione che fossero cessati dal mandato, avessero versato almeno cinque anni di contributi secondo le disposizioni tempo per tempo vigenti e non avessero rinunciato al relativo diritto (art. 5 L.R. n. 4/2019);
-che l'attore aveva agito in giudizio per ottenere l'accertamento del suo diritto a percepire il vitalizio in ragione dello svolgimento del ruolo di Consigliere Regionale
della , nel periodo 1980 – 1992; RT
-che, a sostegno della domanda di accertamento predetta, il Parte_2
aveva dedotto l'inapplicabilità al caso in esame della disciplina di cui all'art. 3 L.R. n.
7/2017 e 13 ter L.R. n. 42/1995, sia sulla base del rilievo che esso attore avrebbe maturato il diritto al vitalizio nella vigenza della L.R. n. 6/1973, che non prevedeva il
“divieto di cumulo”, introdotto dalle disposizioni sopra richiamate, sia in ragione del fatto che il divieto di cumulo di cui all'art. 13 ter L.R. n. 42/1995 (introdotto dalla L.R.
n. 7/2017) era stato abrogato per effetto dell'introduzione dell'art. 1 L.R. n. 4/2019, che aveva comportato il ripristino del diritto di esso attore al vitalizio da Consigliere
Regionale, in assenza di qualsiasi rinuncia al riguardo;
-che l'attore aveva, peraltro, invocato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 L.R. n.
7/2017, sotto il profilo della lesione dei principi di legittimo affidamento e di uguaglianza, e degli artt. 2 e 3 della L.R. della Regione Romagna n. 4/2019, CP_1
sotto il profilo della lesione dei principi di legittimo affidamento, ragionevolezza e proporzionalità;
pag. 6/23 -che il Senatore aveva ritenuto che il calcolo del trattamento vitalizio Parte_1
che gli spettava andasse effettuato sulla base della normativa antecedente all'introduzione della L. R. n. 4/2019;
-che la parte convenuta si era opposta all'accoglimento delle domande attoree eccependo, tra l'altro, l'applicabilità al trattamento di vitalizio spettante al sen.
della disciplina di cui all'art. 3 L.R. 7/2017 e all'art. 13 ter L.R. 42/1995; Parte_1
l'intervenuta “cessazione” per rinuncia del diritto vantato dall'attore, a seguito della sua accettazione, in epoca precedente dell'entrata in vigore della L. 2019, della restituzione,
da parte della dei contributi versati;
la mancata previsione nella L. 4/2019 CP_1
della possibilità per chi aveva ottenuto la restituzione dei contributi di versare ulteriori contributi al fine di conseguire il diritto all'assegno vitalizio;
-che doveva reputarsi dirimente ed assorbente, ai fini della decisione del giudizio,
l'esame dell'eccezione sollevata dalla convenuta RT
relativa all'intervenuta “cessazione” (rectius estinzione) per rinuncia del diritto al vitalizio vantato dall'attore;
-che, in proposito, occorreva rilevare che la rinuncia era qualificabile come negozio giuridico con causa neutra, che produceva effetti tipici immediati, unilaterale,
normalmente non recettizio e non revocabile, a forma variabile e idoneo a tollerare l'apposizione di condizioni;
-che, dal punto di vista della produzione degli effetti, dovevano distinguersi, sul piano generale, fattispecie negoziali ad efficacia attributiva, costitutiva, modificativa ed estintiva;
pag. 7/23 -che la dottrina ascriveva l'istituto della rinuncia alla categoria delle fattispecie negoziali estintive, inquadrandolo, in particolare, nella categoria dei negozi dispositivi di diritti, in quanto comportante una diminuzione patrimoniale, consistente nella perdita di un diritto soggettivo, da parte del disponente;
-che l'atto di rinuncia alla titolarità di un diritto, essendo qualcosa di più del semplice abbandono del possesso, richiedeva, nel soggetto che lo ponesse in essere, la stessa capacità prescritta per porre in essere atti di disposizione di diritti;
-che si trattava, altresì, di un negozio giuridico che produceva effetti negativi;
-che il rinunciante altro non faceva, nello svolgerla, che esercitare il suo potere di rinuncia, di regola (salvi alcuni status irrinunciabili) insito nella titolarità di un diritto
(in genere);
-che l'effetto dismissivo della rinuncia era, inoltre, strettamente e funzionalmente (o causalmente) correlato agli effetti mediati, riflessi, o indiretti, suoi propri;
-che l'effetto tipico della rinuncia doveva valere, poi, a distinguerla dalla alienazione di un diritto e dalle c.d. rinunce traslative (che, in realtà, vere e proprie rinunce non erano,
posto che alle stesse non conseguiva l'estinzione del diritto, che al contrario sopravviveva, al di fuori della sfera giuridica del rinunciante);
-che la rinuncia presentava in comune con l'alienazione di un diritto solo il profilo negativo, ovvero la separazione di un diritto dalla sfera giuridica di un soggetto, ma non anche il profilo positivo, ossia il passaggio del diritto in questione nella sfera giuridica di un altro soggetto;
pag. 8/23 -che la volontà del rinunciante si arrestava, infatti, prima dell'effetto dell'acquisto, il quale, lungi dall'essere frutto di un accordo sinallagmatico, era solo un prodotto riflesso della rinuncia, autonomo dalla volontà del rinunciante;
-che la rinuncia determinava così sia l'effetto dismissivo, sia quello estintivo del diritto cui essa era riferita;
-che, con riferimento al caso di specie, occorreva rilevare che il diritto al vitalizio azionato dall'attore, avendo natura disponibile, poteva essere oggetto di rinuncia abdicativa;
-che tale rinuncia non doveva essere necessariamente espressa, potendosi desumere da un comportamento concludente del titolare che rivelasse in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa;
-che, quanto alla forma, era opinione condivisa che la rinuncia non richiedesse particolari requisiti, nemmeno ad probationem, né che occorresse una espressa manifestazione di volontà da parte del titolare del diritto;
-che la rinuncia al diritto poteva, dunque, essere desunta anche da una manifestazione di volontà c.d. tacita, ossia da un comportamento del titolare che apparisse incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto;
-che la condotta del creditore, affinché dalla stessa potesse desumersi l'esistenza di un intento abdicativo, doveva presentare i caratteri della univocità e della concludenza (tra le altre Corte di Cassazione Sez. 2 Ordinanza n. 16061 del 14/06/2019);
-che nel caso di specie, dall'istruttoria era emerso che: l'attore aveva ricoperto l'incarico di Consigliere Regionale della REGIONE dal 1980 al gennaio CP_1
1992, versando i relativi contributi (fatto non contestato tra le parti); nel successivo pag. 9/23 periodo 1992-2018 l'attore aveva ricoperto dapprima la carica di Deputato e successivamente la carica di Senatore della Repubblica, terminando il proprio mandato il 22 marzo 2018 (fatto non contestato tra le parti); con e-mail del 13 marzo 2018
l'attore aveva comunicato alla la cessazione del RT
mandato parlamentare a far data dal 22 marzo 2018, chiedendo pertanto di “dar corso agli adempimenti relativi al ”suo status di consigliere regionale” (doc. 2 convenuta );
con comunicazione e-mail del 18 aprile 2018, ore 12.00, il Servizio Funzionamento e
Gestione della REGIONE EMILIA ROMAGNA aveva invitato l'attore a compilare l'autocertificazione ex art. 13 ter, comma 2, L.R. 7/2017, al fine di CP_1
poter dare seguito agli adempimenti necessari per la corresponsione del vitalizio a lui spettante (doc. 2 attore); con successiva comunicazione del 18 aprile 2018, ore 15.05, a richiesta degli Uffici regionali, il Senatore veva precisato di essere già Parte_1
beneficiario di vitalizio parlamentare (doc. 3 convenuta); con comunicazione del 18
aprile 2018, ore 16.59, la aveva comunicato all'attore l'impossibilità di CP_1
corrispondergli l'assegno vitalizio, in applicazione dell'art. 13 ter L.R. n. 42/1995, così
come introdotto dall'art. 3 L.R. n. 7/2017, prefigurando la restituzione dei contributi a suo tempo versati (“vista l'attestazione compilata dal … non è Parte_2
possibile riconoscergli il vitalizio: dovremo quindi procedere con la restituzione dei
contributi a suo tempo versati”; doc. 4 convenuta); con successiva comunicazione del
14 maggio 2018, la aveva confermato la restituzione dei contributi, chiedendo CP_1
al Sen. Giovanardi le coordinate bancarie sulle quali effettuare il pagamento (doc. 5
convenuta ); con e-mail del 16 maggio 2018 l'attore aveva comunicato alla le CP_1
coordinate bancarie richieste, senza sollevare alcuna contestazione al riguardo (doc. 6
pag. 10/23 convenuta); con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell''Assemblea Legislativa
regionale 18 luglio 2018 n. 70 era stato disposto il pagamento in favore dell'attore della somma di lordi euro 66.455,74, pari a netti euro 51.170,92 (docc. 7 e 8 convenuta); con determinazione dirigenziale 2 agosto 2018 n. 555, gli Uffici Regionali avevano dato attuazione alla deliberazione di cui sopra (doc. 9 convenuta) ed in data 27 agosto 2018
l'attore aveva ricevuto il pagamento della somma in questione (doc. 10 convenuta ); a distanza di oltre due mesi dalla restituzione dei contributi, con comunicazione del 6
novembre 2018, l'attore aveva comunicato alla di trattenere la somma CP_1
corrisposta “a titolo di acconto sul maggior dovuto a titolo di interessi e rivalutazione
maturati in ordine ai contributi versati dal 1980 al 1992”, con riserva “di agire nelle
sedi più opportune per il riconoscimento delle ulteriori somme dovute e non corrisposte
dall'Assemblea legislativa dell' (doc. 11 convenuta); CP_1
successivamente, con istanza del giorno 30 ottobre 2019, il Sen. alla luce Parte_1
del nuovo e mutato contesto normativo, aveva formulato istanza per il riconoscimento di assegno vitalizio ai sensi della L. R. 4/2019 (doc. 12 convenuta); era seguita ulteriore richiesta datata 30 gennaio 2020 ( doc. 13 convenuta); tali domande erano state respinte dalla sulla base dei seguenti rilievi: il richiamato art. 3 L. R. n. 7/2017 non CP_1
aveva carattere di “norma provvisoria”; la cessazione dell'assegno vitalizio doveva intendersi definitiva;
l'intervenuta restituzione dei contributi, a suo tempo versati dall'attore, e la corrispondente ricezione degli stessi da parte del senza alcuna Pt_2
contestazione, avevano determinato la definitiva cessazione del diritto al vitalizio precedentemente maturato;
la L.R. 4/2019 non prevedeva in alcun modo la possibilità di pag. 11/23 versare a favore dell'assemblea legislativa i contributi già restituiti prima dell'entrata in vigore della legge (docc. 14, 15 e 16 convenuta);
-che, dunque, nel momento in cui la Regione aveva comunicato all'attore l'impossibilità
di corrispondergli il vitalizio ed il suo conseguente diritto ad avere la restituzione dei contributi versati (docc. 4 e 5 convenuta), il on aveva sollevato alcuna Parte_1
contestazione in merito alla dedotta cessazione del rapporto relativo alla corresponsione dell'assegno vitalizio ed aveva provveduto a comunicare tempestivamente alla Regione
gli estremi bancari da utilizzarsi per la restituzione dei contributi (doc. 6 convenuta),
che erano stati, poi, incassati, in data 27 agosto 2018, senza contestazioni o rilievi di alcun tipo;
-che l'attore non aveva confutato alcunché in ordine alla cessazione dell'assegno vitalizio, neanche dopo aver beneficiato della restituzione dei contributi da parte dell'amministrazione, essendosi limitato, con comunicazione del 6 novembre 2018, a contestare solo la mancata corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati in ordine ai contributi versati dal 1980 al 1992;
-che le circostanze sopra riportate dovevano considerarsi rilevanti ai fini della configurabilità della rinuncia al diritto al vitalizio da parte dell'attore, sostanziandosi in condotte del tutto incompatibili con il conseguimento del diritto di cui si chiedeva tutela;
-che, in particolare, tale rinuncia si ricavava non tanto dal fatto che l'attore non avesse reiterato la richiesta di erogazione dell'assegno di vitalizio subito dopo aver avuto notizia del diniego dello stesso da parte della restando sul punto silente, CP_1
quanto dal fatto che lo stesso si fosse attivato per ottenere la restituzione dei contributi,
pag. 12/23 comunicando le proprie coordinate bancarie alla Regione ed accettando la corresponsione delle somme ricevute dalla a titolo di contributi;
CP_1
-che tale condotta, infatti, manifestava in modo inequivoco la volontà dell'attore di rinunciare al vitalizio, tenuto conto dell'assoluta rilevanza attribuita costantemente dal legislatore regionale (dagli anni settanta ad oggi) alla corresponsione dei contributi al fine della configurabilità del diritto al vitalizio;
-che la volontà suddetta era stata, peraltro, implicitamente ribadita anche con la comunicazione del 6 novembre 2018, laddove l'attore, nel vantare il diritto alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma ricevuta a titolo di restituzione dei contributi, non aveva fatto altro che rafforzare la sua volontà di dismissione del diritto al vitalizio, anche in considerazione del fatto che il versamento dei contributi era sempre stato pacificamente un presupposto costitutivo del diritto all'assegno vitalizio;
-che, nella L.R. 6/1973 all'art. 4, rubricato “ diritto all'assegno vitalizio: requisiti”, si leggeva: “ l'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri cessati dal mandato che
abbiano compiuto 60 anni di età e che abbiano corrisposto i contributi per un periodo
di almeno cinque anni di mandato esercitato nel consiglio regionale dell' CP_1
; nella L.R. 42/1995 all'art. 13, rubricato “ assegno vitalizio”, al comma 1 si
[...]
leggeva: “l'assegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri cessati dal mandato che
abbiano compiuto sessanta anni di età e che abbiano corrisposto il contributo di cui
all'art. 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio
regionale o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 16” ( versamento contributi volontari previa domanda scritta da presentare entro un termine perentorio);
pag. 13/23 -che, nella L.R. 4/2019 all'art. 5 si leggeva: “ l'assegno vitalizio mensile compete a
coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore, di consigliere
regionale, di sottosegretario fino alla IX legislatura, a condizione che siano cessati dal
mandato, abbiano versato a copertura di un periodo di almeno cinque anni quota parte
dell'indennità di carica a titolo di contributo finalizzato all'erogazione dell'assegno
vitalizio secondo le disposizioni temporaneamente vigenti all'epoca del versamento e
non abbiano rinunciato al diritto”;
-che, al di là della disciplina normativa applicabile al caso concreto, quindi, non poteva esservi dubbio che l'avere corrisposto i contributi per l'erogazione del vitalizio costituiva uno dei fondamentali requisiti per il sorgere del diritto al vitalizio, in assenza del quale tale diritto non era configurabile;
-che, in tale contesto normativo, quindi, non avere sollevato alcuna contestazione circa la cessazione del rapporto relativo alla corresponsione dell'assegno vitalizio, prospettata dalla nell'aprile e nel maggio 2018, ed avere, dopo tale prospettazione, CP_1
comunicato spontaneamente alla Regione gli estremi bancari da utilizzarsi per la restituzione dei contributi e, poi, ricevuto la somma corrisposta dalla a tale CP_1
titolo, rappresentavano comportamenti univoci e concludenti, incompatibili con il conseguimento del diritto in questione e qualificabili, pertanto, in termini di rinuncia tacita al diritto al vitalizio regionale;
-che era, inoltre, opinione condivisa che la rinuncia non richiedesse particolari requisiti,
nemmeno ad probationem , né che occorresse una espressa manifestazione di volontà da parte del titolare;
pag. 14/23 -che si ammetteva, pertanto, che la rinuncia al diritto potesse essere desunta anche da una manifestazione di volontà c.d. tacita, ossia da un comportamento del titolare che apparisse incompatibile con la volontà di avvalersi del suo diritto;
-che l'intervenuta estinzione per rinuncia del diritto al vitalizio vantato dall'attore determinava il rigetto delle domande proposte da quest'ultimo nei confronti della
, rimanendo assorbita ogni altra questione;
RT
-che la particolare complessità delle questioni affrontate, derivante anche dalle difficoltà
interpretative della normativa in tema di diritto all' assegno vitalizio per i consiglieri della , giustificava l'integrale compensazione tra le RT
parti delle spese di lite.
2- Avverso la sentenza suddetta ha proposto appello il Senatore
[...]
, deducendo: Parte_1
-che il Giudice di prime cure aveva errato nell'inquadramento giuridico della fattispecie oggetto di giudizio “in termini di rinuncia al diritto”;
-che il Tribunale aveva violato gli artt.1325 n.4, 1352 e 1324 c.c., nonché l'art. 28
comma 4 della Legge Regionale 42/1995 e l'art.12 della Legge Regionale 4/2019, stante l'impossibilità di rinunciare liberamente ed implicitamente al vitalizio regionale,
essendo a tal fine prescritta la forma scritta ad substantiam;
-che la sentenza impugnata doveva considerarsi nulla per omessa motivazione e/o motivazione apparente;
-che i fatti di causa, se correttamente interpretati e valutati, avrebbero dovuto condurre ad una conclusione diametralmente opposta a quella alla quale era giunto il primo pag. 15/23 Giudice, avendo esso appellante manifestato, semmai, chiaramente ed incontrovertibilmente la propria volontà di ottenere il vitalizio regionale;
- che la sentenza appellata aveva violato consolidati principi giurisprudenziali per i quali la rinuncia al diritto presupponeva condotte concludenti ed univoche atte a manifestare l'effettiva e definitiva volontà abdicativa, nonché gli artt.116 e 132 c. p.c., essendo state erroneamente valutate le circostanze di fatto del giudizio, e l'art.1 L.R. 4/2019;
-che, in conseguenza della fondatezza delle precedenti censure, doveva considerarsi errata anche la pronuncia di compensazione delle spese di lite.
Il Senatore ha riproposto ex art. 346 c. p. c. le Parte_3
questioni ritenute assorbite dal primo Giudicante e, in particolare, quella della inapplicabilità del c. d. divieto di cumulo di cui agli artt.3 L.R. 7/2017 e 13 ter L.R.
42/1995, nonché quella del ripristino del diritto all'assegno vitalizio ad opera dell'art. 1
L. R. 4/2019. Ha riproposto la questione della illegittimità costituzionale dell'art. 3 della
L.R. 7/2017, per violazione degli artt.2, 3, 23, 42 comma 2, 97 e 117 Cost., anche in relazione all'art.14 CEDU ed all'art. 1 comma 1 prot.1 CEDU. Ha riproposto le questioni concernenti il “quantum “del vitalizio e le istanze istruttorie rigettate in primo grado, impugnando l'ordinanza del 19 ottobre 2023 di implicito rigetto di dette istanze.
Si è costituita in giudizio la e ha resistito all'appello RT
del invocandone il rigetto. Ha proposto appello incidentale avverso la Parte_1
pronuncia di compensazione delle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito di udienza di discussione orale, ex artt.
350 bis e 281 sexies c.p.c., del 8 luglio 2025, con riserva di deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
pag. 16/23 3- I motivi dell'appello del Senatore devono essere Parte_1
esaminati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, mirando l'appellante, con le censure rivolte alla sentenza gravata, all'affermazione della insussistenza di una sua rinuncia al vitalizio dovutogli in forza dei mandati espletati presso l'Assemblea Legislativa dell' nella terza, quarta e quinta CP_1
legislatura e, comunque, della impossibilità, in ragione delle disposizioni disciplinanti la materia, di rinunciare liberamente ed implicitamente al vitalizio regionale.
Preme sottolineare che il quadro normativo di riferimento è quello delineato dal Giudice
di prime cure, del quale si è dato conto in precedenza, e che non vi è contrasto tra le parti sulla ricostruzione dei fatti rilevanti per la decisione.
Il contrasto tra le parti riguarda, innanzitutto, l'individuazione, nell'ambito delle disposizioni ripercorse dal Giudice di prime cure, della normativa applicabile al caso che ci occupa, che il Senatore individua nella Legge Regionale 22 Parte_1
gennaio 1973 n. 6, in vigore all'epoca della elezione dell'appellante a Consigliere
Regionale e durante l'espletamento dei mandati suddetti, a fronte della tesi della
, secondo cui le disposizioni successive alla Legge RT
Regionale suddetta, abrogatrici o modificatrici, dovrebbero operare anche in relazione alla fattispecie in esame.
Vi è, poi, contrasto tra le parti circa la valutazione e gli effetti dei fatti accertati, vale a dire sulle conseguenze da riconnettersi ai comportamenti tenuti dal Senatore
, nei confronti della Parte_1 RT
, in epoca successiva alla cessazione del mandato parlamentare, quale
[...]
Senatore della Repubblica, avvenuta il 22 marzo 2018.
pag. 17/23 Una premessa si impone e cioè che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa del
Senatore non sono individuabili disposizioni, in relazione alla Parte_1
fattispecie in esame, che escludano che l'avente diritto al vitalizio regionale possa tacitamente rinunciarvi, prevedendo una forma scritta ad substantiam, o che addirittura pongano dei limiti alla facoltà di rinuncia.
Risultano, a tal fine, malamente invocati l'art. 28 comma 4 della Legge Regionale
42/1995 e l'art.12 della Legge Regionale 4/2019.
Anche a volersi prescindere da ogni altra considerazione, infatti, nessuna delle due disposizioni era vigente all'epoca dei fatti dai quali il Giudice di prime cure ha desunto una rinuncia tacita del Senatore l vitalizio. Parte_1
L'art. 12 della Legge Regionale 4/2019 è entrato, invero, in vigore in epoca successiva,
mentre l'art. 28 comma 4 della Legge Regionale n.42/1995 è stato abrogato dall'art. 8
della Legge Regionale n.3/2002, vale a dire ben sedici anni prima dei fatti che il
Giudice di primo grado ha ritenuto rilevanti per la decisione della controversia.
In assenza di disposizioni che prescrivano la forma scritta “ad substantiam” per la rinuncia al vitalizio regionale, può, pertanto, ritenersi idonea alla dismissione del relativo diritto anche una rinuncia tacita, per comportamenti concludenti.
Va, pertanto, escluso che la sentenza impugnata sia stata adottata in violazione degli artt.1325 n., 1352 e 1324 c.c.
La rinuncia al vitalizio è, comunque, ammissibile, avendo ad oggetto un diritto patrimoniale, come tale disponibile.
4-Ciò premesso, la complessiva condotta tenuta dal Senatore Parte_1
successiva alla scadenza del mandato parlamentare quale Senatore della Repubblica,
pag. 18/23 avvenuta il 22 marzo 2018, depone, senza possibilità di equivoci, per la configurabilità
di una sua rinuncia tacita al vitalizio.
Va, in proposito, ricordato:
-che l'odierno appellante, con e- mail del 13 marzo 2018, ha comunicato alla
[...]
la cessazione del mandato parlamentare, a far data dal 22 marzo CP_1
2018, chiedendo contestualmente di “dar corso agli adempimenti relativi al suo status di consigliere regionale”;
-che il Servizio Funzionamento e Gestione della con e- mail RT
del 18 aprile 2018, ore 12.00, ha invitato il Senatore a compilare Parte_1
l'autocertificazione ex art.3 della Legge Regionale n.7/2017, che aveva inserito nella
Legge Regionale 42/1995 l'art. 13 ter, con il quale era stato stabilito che l'erogazione dell'assegno vitalizio regionale cessasse alla data in cui l'avente diritto iniziasse a percepire altri istituti analoghi, specificando che l'assegno vitalizio in questione non era cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica Italiana, di consigliere o di assessore di altra
Regione;
- che, con successiva comunicazione del 18 aprile 2018, ore 15.05, l'odierno appellante ha precisato di essere già beneficiario di vitalizio parlamentare;
-che, alle ore 16.59 del 18 aprile 2018, la ha comunicato, con e-mail, al CP_1
Senatore che era impossibile corrispondergli il vitalizio, ostandovi Parte_1
l'art.13 ter della Legge Regionale n.42/1995, introdotto dall'art. 3 della Legge
Regionale n. 7/2017, prospettando, altresì, la restituzione dei contributi a suo tempo versati;
pag. 19/23 - che, con successiva comunicazione del 14 maggio 2018, la RT
ha confermato la restituzione dei contributi, chiedendo al Senatore
[...]
di fornire le coordinate bancarie, al fine di effettuare in concreto la Parte_1
restituzione predetta;
-che il Sen. con mail del 16 maggio 2018, ha comunicato alla Parte_1 CP_1
le coordinate richieste, senza sollevare contestazioni;
-che, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa Regionale
18 luglio 2018 n.70, è stato, quindi, disposto il pagamento, in favore dell'odierno appellante, della somma di 66.455,74 Euro lordi, pari a 51.170,92 Euro netti;
-che, con determinazione dirigenziale 2 agosto 2018 n.555, gli Uffici Regionali hanno dato attuazione alla delibera ora citata;
-che, in data 27 agosto 2018, il Senatore a ricevuto il pagamento della Parte_1
somma da ultimo indicata;
-che, dopo oltre due mesi dalla restituzione dei contributi, vale a dire il 6 novembre
2018, il Sen. ha comunicato alla Regione di trattenere la somma Parte_1
corrispostagli, a titolo di acconto sul maggior dovuto a titolo di interessi e rivalutazione in ordine ai contributi versati dal 1980 al 1992, riservandosi di agire nelle sedi più
opportune per il riconoscimento delle ulteriori somme dovutegli e non corrisposte dall' . Controparte_2
Orbene, il succedersi degli accadimenti suddetti non lascia dubbi sulla configurabilità,
nel caso di specie, di una rinuncia tacita del Senatore al vitalizio regionale. Parte_1
L'odierno appellante, a fronte delle comunicazioni della RT
con le quali veniva informato che non era possibile corrispondergli il
[...]
pag. 20/23 vitalizio e gli veniva, invece, prospettata la restituzione dei contributi versati durante il mandato da consigliere regionale, senza formulare alcuna doglianza in ordine al mancato riconoscimento del diritto all'assegno suddetto, ha liberamente accettato la restituzione dei contributi, fornendo agli Uffici della Regione le coordinate del proprio conto corrente bancario, al fine di consentire il pagamento, in suo favore, della somma dovutagli a tale titolo. Un unico rilievo il ha mosso alla Parte_2
avendo lamentato la mancata corresponsione degli interessi e della CP_1
rivalutazione maturati sui contributi versati ed essendosi riservato, per tale esclusiva ragione, di adire le sedi più opportune per conseguire le ulteriori somme che gli spettavano. Ha, quindi, accettato a titolo di acconto la somma in precedenza indicata,
solo perché non comprensiva di interessi e rivalutazione.
Tale condotta, comportante l'estinzione della posizione contributiva presso la
, non poteva che avere valenza abdicativa del diritto al RT
vitalizio regionale, dovendosi escludere che il Senatore che aveva Parte_1
espletato ben tre mandati presso l'Assemblea Legislativa dell' ed era CP_1
stato parlamentare della Repubblica per poco meno di un trentennio, non fosse consapevole che, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 6/1973 e dell'art. 13 della
Legge Regionale 42/1995, la corresponsione dei contributi per l'erogazione del vitalizio costituisse uno dei requisiti fondamentali per conseguire il diritto all'assegno del quale si tratta.
5-In conclusione, va anche sottolineato che il Sen. alla data del 30 Parte_1
ottobre 2019, allorché ha formulato istanza di riconoscimento dell'assegno vitalizio regionale, non era, comunque, più in possesso del requisito contributivo di cui alla pag. 21/23 Legge Regionale 6/1973 e alla Legge Regionale 4/2019, che aveva rimosso il divieto di cumulo tra l'assegno predetto e quello spettante quale parlamentare della Repubblica,
necessario per il riconoscimento del diritto del quale si tratta.
E', dunque, irrilevante la questione se debba essere applicata al caso che ci occupa la prima o la seconda delle Leggi Regionali poco sopra indicate.
6-L'appello del Senatore deve, pertanto, essere Parte_1
rigettato, senza necessità di esaminare le altre questioni prospettate, che rimangono assorbite.
7-Non resta che da esaminare l'appello incidentale della RT
, con il quale l'appellata ha censurato la sentenza n. 2117/2023 del 19-20
[...]
ottobre 2023 del Tribunale di Bologna, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, ritenendo in contrasto con l'art. 92 c. p. c. la pronuncia di compensazione adottata dal Giudice di prime cure.
Risulta, intanto, infondata l'eccezione di inammissibilità, per tardività, dell'appello incidentale suddetto, sollevata da . Parte_1
L'art. 334 c. p. c. stabilisce, infatti, che “Le parti contro le quali è stata proposta
impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.
p. c., possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il
termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l'impugnazione
principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l'impugnazione incidentale
perde ogni efficacia”.
L'impugnazione incidentale della è, comunque, RT
infondata nel merito, posto che sussistevano gravi ed eccezionali ragioni che pag. 22/23 giustificavano la pronuncia di compensazione adottata, individuabili nella successione di Leggi Regionali, che avevano notevolmente contribuito a rendere particolarmente complesso il caso esaminato.
8- La reciproca soccombenza induce alla compensazione delle spese del grado.
9- Va dichiarato che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte di e della , Parte_1 RT
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto rispettivamente per l'atto di appello principale e per l'atto di appello incidentale, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
PQM
La Corte, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa:
I-Rigetta l'appello di e l'appello incidentale della Parte_1
; RT
II- Dichiara interamente compensate le spese del grado;
III- Dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte di e della , Parte_1 RT
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto rispettivamente per l'atto di appello principale e per l'atto di appello incidentale, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 8
luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere relatore
all'esito della udienza di discussione orale, ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., del 8
luglio 2025, nel corso della quale ha riservato il deposito della sentenza in trenta giorni,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in appello iscritta al n. 1985/2023 R.G. promossa da:
(CF ) nato il 15 Parte_1 C.F._1
gennaio 1950 a Modena ed ivi residente via Sabbatini 39, con il patrocinio dell'Avv.
Maurizio Paniz, dell'Avv. Stefania Fullin e dell'Avv. Giovanni Giorgi.
-appellante-
Contro
(CF ), in persona del Presidente RT P.IVA_1
della Giunta Regionale pro tempore, con sede in Bologna via Aldo Moro 52, con il patrocinio dell'Avv. Franco Mastragostino e dell' Avv. Gian Patrizio Cremonini
-appellata-appellante incidentale
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 2117/2023 del 19-20 ottobre 2023 del Tribunale di Bologna.
sulle conclusioni di , formulate nelle note scritte Parte_1
depositate il 9 giugno 2025, e di REGIONE EMILIA ROMAGNA, formulate nelle note scritte depositate il 6 giugno 2025.
OSSERVA
1-Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n.2117/2023 del 19-20 ottobre 2023, ha rigettato domanda proposta dal Senatore , nei Parte_1
confronti della , mirante al riconoscimento, in favore RT
di esso attore, del diritto alla percezione del vitalizio regionale in forza dei mandati espletati presso l'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna nella III^, IV^ e V^
legislatura, con conseguente condanna dell'Ente convenuto alla erogazione di detto vitalizio. Ha dichiarato interamente compensate, tra le parti, le spese di lite.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha evidenziato:
-che doveva considerarsi pacifica la sussistenza della giurisdizione del Giudice
ordinario in ordine alla controversia, come affermato dalla Suprema Corte;
-che, quanto al merito, doveva evidenziarsi che la disciplina dei vitalizi spettanti ai
Consiglieri regionali della nel corso del tempo aveva RT
subito diverse modifiche;
-che, all'epoca dell'elezione del Senatore el Consiglio regionale (anno Parte_1
1980), il diritto al vitalizio era disciplinato dalla L.R. 11 ottobre 1972 n. 8 e dalla L.R.
22 gennaio 1973 n. 6, ai sensi delle quali l'assegno vitalizio mensile spettava “ai consiglieri cessati dal mandato che avessero compiuto 60 anni di età e che avessero pag. 2/23 corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni di mandato esercitato nel
Consiglio Regionale dell'Emilia – Romagna” (art. 4 L. R. n. 6/1973);
-che tali leggi erano state successivamente abrogate e sostituite dalla L.R. 14 aprile 1995
n. 42 (“dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge sono sostituite dalla presente legge le seguenti norme regionali: 11
ottobre 1972 n. 8; 22 gennaio 1973 n. 6 …”; art. 29 L.R. n. 42/1995), con la quale la aveva inteso dare disciplina organica alla materia;
RT
-che la L.R. n. 42/1995 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. R. n.
7/2017) prevedeva il riconoscimento dell'assegno vitalizio ai Consiglieri cessati dal mandato che” avessero compiuto sessanta anni di età”, avessero “corrisposto il contributo” per “un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio
regionale”, ovvero “avessero provveduto al versamento dei contributi volontari previsti dall'art. 16 della norma” (art. 13);
-che la norma prevedeva altresì la sospensione del vitalizio in caso di elezione dell'ex consigliere “al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio
regionale” (art. 17).
-che, in seguito, la aveva adottato tutta una serie di RT
norme tese a circoscrivere l'eccessiva onerosità degli emolumenti riconosciuti ai
Consiglieri regionali, tra le quali la L.R. 23 dicembre 2010 n. 13 (con tale legge la
Regione aveva abrogato l'assegno vitalizio a decorrere dal 1gennaio 2013), la L.R. 12
marzo 2015 n. 1 (contenente l'abolizione dell'indennità di fine mandato in favore dei consiglieri “neoeletti o rieletti”: art. 15 co. IV) e la L.R. 11 maggio 2017 n. 7, finalizzata pag. 3/23 all'adozione di “misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in continuità
con la L.R. 12 marzo 2015 n. 1”;
-che tale ultima legge aveva previsto sia misure finalizzate alla temporanea riduzione degli assegni vitalizi (“ai fini del contenimento della spesa pubblica, tutti gli assegni vitalizi in pagamento … sono ridotti, per la durata di trentasei mesi dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella misura di seguito riportata…”: art. 2 L.R.
n. 7/2017), sia disposizioni che modificavano, in via definitiva, il regime dei vitalizi stessi;
-che, in particolare, l'art. 3 L.R n. 7/2017 aveva inserito nella già vigente L.R. n.
42/1995 l'art. 13 ter (intitolato “divieto di cumulo”), il quale stabiliva che “l'erogazione dell'assegno vitalizio regionale cessa alla data in cui il soggetto inizia a percepire altri analoghi istituti”, quali i vitalizi previsti in favore dei parlamentari nazionali ed europei
(art. 13 ter co. V L.R. n. 42/1995);
- che la norma specificava, inoltre, che “l'assegno vitalizio … non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione”;
-che, pertanto, “il soggetto avente diritto all'erogazione del vitalizio da parte della era “tenuto a produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante di CP_1
non beneficiare di altri analoghi istituti per aver svolto” le cariche di cui sopra (art. 13
ter co. II L.R. n. 42/1995);
-che, in “assenza di tale dichiarazione” - ovvero nel caso di dichiarazione di segno opposto - “il vitalizio non” avrebbe potuto “essere erogato, e al soggetto avente diritto”
avrebbe dovuto essere “restituita la somma dei contributi versati a titolo di vitalizio,
pag. 4/23 senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi” (art. 13 ter co. III L.R. n.
42/1995);
-che, a distanza di circa un anno e mezzo dall'adozione delle norme di cui sopra, era intervenuta la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (cd. “Legge Finanziaria” 2019), che, al fine di promuovere il “contenimento della spesa pubblica”, aveva prescritto a Regioni e
Province autonome, a pena di una forte riduzione dei trasferimenti erariali a loro favore,
di “rideterminare … la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della di CP_1
Consigliere Regionale o di Assessore Regionale” (art. 1 co. 965 L. n. 145/2018);
-che, in specifico, detti criteri e parametri avrebbero dovuto essere preferibilmente adottati “in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Provincie autonome” sulla base del “metodo di calcolo contributivo”, restando inteso che, in caso di mancato accordo “entro il 31 marzo 2019”, ciascuna Regione e Provincia
autonoma avrebbe comunque dovuto provvedere al riguardo (art. 1 co. 966 L. n.
145/2018);
-che, a seguito della conferenza Stato Regioni citata, la RT
aveva adottato la L.R 30 maggio 2019 n. 4, finalizzata all'attuazione delle
[...]
disposizioni della Legge finanziaria 2019 e dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza
Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome (doc. 1 convenuta);
-che la Legge del 2019 aveva introdotto un nuovo sistema di rideterminazione degli assegni vitalizi ispirato al metodo contributivo (art.2 e ss. L. R. 4/2019); aveva disposto l'espressa abrogazione della L.R. 42/1995 e della L.R. 7/2017 e, dunque, anche del divieto di cumulo (art. 13 L.R. 4/2019); aveva previsto il ripristino degli assegni che pag. 5/23 erano stati oggetto del divieto di cumulo abrogato ai sensi dell'art. 13 della L. 2019 (art. 1 L.R. 4/2019);
-che, in particolare, era stato previsto che l'assegno vitalizio competeva agli ex
Consiglieri Regionali a condizione che fossero cessati dal mandato, avessero versato almeno cinque anni di contributi secondo le disposizioni tempo per tempo vigenti e non avessero rinunciato al relativo diritto (art. 5 L.R. n. 4/2019);
-che l'attore aveva agito in giudizio per ottenere l'accertamento del suo diritto a percepire il vitalizio in ragione dello svolgimento del ruolo di Consigliere Regionale
della , nel periodo 1980 – 1992; RT
-che, a sostegno della domanda di accertamento predetta, il Parte_2
aveva dedotto l'inapplicabilità al caso in esame della disciplina di cui all'art. 3 L.R. n.
7/2017 e 13 ter L.R. n. 42/1995, sia sulla base del rilievo che esso attore avrebbe maturato il diritto al vitalizio nella vigenza della L.R. n. 6/1973, che non prevedeva il
“divieto di cumulo”, introdotto dalle disposizioni sopra richiamate, sia in ragione del fatto che il divieto di cumulo di cui all'art. 13 ter L.R. n. 42/1995 (introdotto dalla L.R.
n. 7/2017) era stato abrogato per effetto dell'introduzione dell'art. 1 L.R. n. 4/2019, che aveva comportato il ripristino del diritto di esso attore al vitalizio da Consigliere
Regionale, in assenza di qualsiasi rinuncia al riguardo;
-che l'attore aveva, peraltro, invocato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 L.R. n.
7/2017, sotto il profilo della lesione dei principi di legittimo affidamento e di uguaglianza, e degli artt. 2 e 3 della L.R. della Regione Romagna n. 4/2019, CP_1
sotto il profilo della lesione dei principi di legittimo affidamento, ragionevolezza e proporzionalità;
pag. 6/23 -che il Senatore aveva ritenuto che il calcolo del trattamento vitalizio Parte_1
che gli spettava andasse effettuato sulla base della normativa antecedente all'introduzione della L. R. n. 4/2019;
-che la parte convenuta si era opposta all'accoglimento delle domande attoree eccependo, tra l'altro, l'applicabilità al trattamento di vitalizio spettante al sen.
della disciplina di cui all'art. 3 L.R. 7/2017 e all'art. 13 ter L.R. 42/1995; Parte_1
l'intervenuta “cessazione” per rinuncia del diritto vantato dall'attore, a seguito della sua accettazione, in epoca precedente dell'entrata in vigore della L. 2019, della restituzione,
da parte della dei contributi versati;
la mancata previsione nella L. 4/2019 CP_1
della possibilità per chi aveva ottenuto la restituzione dei contributi di versare ulteriori contributi al fine di conseguire il diritto all'assegno vitalizio;
-che doveva reputarsi dirimente ed assorbente, ai fini della decisione del giudizio,
l'esame dell'eccezione sollevata dalla convenuta RT
relativa all'intervenuta “cessazione” (rectius estinzione) per rinuncia del diritto al vitalizio vantato dall'attore;
-che, in proposito, occorreva rilevare che la rinuncia era qualificabile come negozio giuridico con causa neutra, che produceva effetti tipici immediati, unilaterale,
normalmente non recettizio e non revocabile, a forma variabile e idoneo a tollerare l'apposizione di condizioni;
-che, dal punto di vista della produzione degli effetti, dovevano distinguersi, sul piano generale, fattispecie negoziali ad efficacia attributiva, costitutiva, modificativa ed estintiva;
pag. 7/23 -che la dottrina ascriveva l'istituto della rinuncia alla categoria delle fattispecie negoziali estintive, inquadrandolo, in particolare, nella categoria dei negozi dispositivi di diritti, in quanto comportante una diminuzione patrimoniale, consistente nella perdita di un diritto soggettivo, da parte del disponente;
-che l'atto di rinuncia alla titolarità di un diritto, essendo qualcosa di più del semplice abbandono del possesso, richiedeva, nel soggetto che lo ponesse in essere, la stessa capacità prescritta per porre in essere atti di disposizione di diritti;
-che si trattava, altresì, di un negozio giuridico che produceva effetti negativi;
-che il rinunciante altro non faceva, nello svolgerla, che esercitare il suo potere di rinuncia, di regola (salvi alcuni status irrinunciabili) insito nella titolarità di un diritto
(in genere);
-che l'effetto dismissivo della rinuncia era, inoltre, strettamente e funzionalmente (o causalmente) correlato agli effetti mediati, riflessi, o indiretti, suoi propri;
-che l'effetto tipico della rinuncia doveva valere, poi, a distinguerla dalla alienazione di un diritto e dalle c.d. rinunce traslative (che, in realtà, vere e proprie rinunce non erano,
posto che alle stesse non conseguiva l'estinzione del diritto, che al contrario sopravviveva, al di fuori della sfera giuridica del rinunciante);
-che la rinuncia presentava in comune con l'alienazione di un diritto solo il profilo negativo, ovvero la separazione di un diritto dalla sfera giuridica di un soggetto, ma non anche il profilo positivo, ossia il passaggio del diritto in questione nella sfera giuridica di un altro soggetto;
pag. 8/23 -che la volontà del rinunciante si arrestava, infatti, prima dell'effetto dell'acquisto, il quale, lungi dall'essere frutto di un accordo sinallagmatico, era solo un prodotto riflesso della rinuncia, autonomo dalla volontà del rinunciante;
-che la rinuncia determinava così sia l'effetto dismissivo, sia quello estintivo del diritto cui essa era riferita;
-che, con riferimento al caso di specie, occorreva rilevare che il diritto al vitalizio azionato dall'attore, avendo natura disponibile, poteva essere oggetto di rinuncia abdicativa;
-che tale rinuncia non doveva essere necessariamente espressa, potendosi desumere da un comportamento concludente del titolare che rivelasse in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa;
-che, quanto alla forma, era opinione condivisa che la rinuncia non richiedesse particolari requisiti, nemmeno ad probationem, né che occorresse una espressa manifestazione di volontà da parte del titolare del diritto;
-che la rinuncia al diritto poteva, dunque, essere desunta anche da una manifestazione di volontà c.d. tacita, ossia da un comportamento del titolare che apparisse incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto;
-che la condotta del creditore, affinché dalla stessa potesse desumersi l'esistenza di un intento abdicativo, doveva presentare i caratteri della univocità e della concludenza (tra le altre Corte di Cassazione Sez. 2 Ordinanza n. 16061 del 14/06/2019);
-che nel caso di specie, dall'istruttoria era emerso che: l'attore aveva ricoperto l'incarico di Consigliere Regionale della REGIONE dal 1980 al gennaio CP_1
1992, versando i relativi contributi (fatto non contestato tra le parti); nel successivo pag. 9/23 periodo 1992-2018 l'attore aveva ricoperto dapprima la carica di Deputato e successivamente la carica di Senatore della Repubblica, terminando il proprio mandato il 22 marzo 2018 (fatto non contestato tra le parti); con e-mail del 13 marzo 2018
l'attore aveva comunicato alla la cessazione del RT
mandato parlamentare a far data dal 22 marzo 2018, chiedendo pertanto di “dar corso agli adempimenti relativi al ”suo status di consigliere regionale” (doc. 2 convenuta );
con comunicazione e-mail del 18 aprile 2018, ore 12.00, il Servizio Funzionamento e
Gestione della REGIONE EMILIA ROMAGNA aveva invitato l'attore a compilare l'autocertificazione ex art. 13 ter, comma 2, L.R. 7/2017, al fine di CP_1
poter dare seguito agli adempimenti necessari per la corresponsione del vitalizio a lui spettante (doc. 2 attore); con successiva comunicazione del 18 aprile 2018, ore 15.05, a richiesta degli Uffici regionali, il Senatore veva precisato di essere già Parte_1
beneficiario di vitalizio parlamentare (doc. 3 convenuta); con comunicazione del 18
aprile 2018, ore 16.59, la aveva comunicato all'attore l'impossibilità di CP_1
corrispondergli l'assegno vitalizio, in applicazione dell'art. 13 ter L.R. n. 42/1995, così
come introdotto dall'art. 3 L.R. n. 7/2017, prefigurando la restituzione dei contributi a suo tempo versati (“vista l'attestazione compilata dal … non è Parte_2
possibile riconoscergli il vitalizio: dovremo quindi procedere con la restituzione dei
contributi a suo tempo versati”; doc. 4 convenuta); con successiva comunicazione del
14 maggio 2018, la aveva confermato la restituzione dei contributi, chiedendo CP_1
al Sen. Giovanardi le coordinate bancarie sulle quali effettuare il pagamento (doc. 5
convenuta ); con e-mail del 16 maggio 2018 l'attore aveva comunicato alla le CP_1
coordinate bancarie richieste, senza sollevare alcuna contestazione al riguardo (doc. 6
pag. 10/23 convenuta); con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell''Assemblea Legislativa
regionale 18 luglio 2018 n. 70 era stato disposto il pagamento in favore dell'attore della somma di lordi euro 66.455,74, pari a netti euro 51.170,92 (docc. 7 e 8 convenuta); con determinazione dirigenziale 2 agosto 2018 n. 555, gli Uffici Regionali avevano dato attuazione alla deliberazione di cui sopra (doc. 9 convenuta) ed in data 27 agosto 2018
l'attore aveva ricevuto il pagamento della somma in questione (doc. 10 convenuta ); a distanza di oltre due mesi dalla restituzione dei contributi, con comunicazione del 6
novembre 2018, l'attore aveva comunicato alla di trattenere la somma CP_1
corrisposta “a titolo di acconto sul maggior dovuto a titolo di interessi e rivalutazione
maturati in ordine ai contributi versati dal 1980 al 1992”, con riserva “di agire nelle
sedi più opportune per il riconoscimento delle ulteriori somme dovute e non corrisposte
dall'Assemblea legislativa dell' (doc. 11 convenuta); CP_1
successivamente, con istanza del giorno 30 ottobre 2019, il Sen. alla luce Parte_1
del nuovo e mutato contesto normativo, aveva formulato istanza per il riconoscimento di assegno vitalizio ai sensi della L. R. 4/2019 (doc. 12 convenuta); era seguita ulteriore richiesta datata 30 gennaio 2020 ( doc. 13 convenuta); tali domande erano state respinte dalla sulla base dei seguenti rilievi: il richiamato art. 3 L. R. n. 7/2017 non CP_1
aveva carattere di “norma provvisoria”; la cessazione dell'assegno vitalizio doveva intendersi definitiva;
l'intervenuta restituzione dei contributi, a suo tempo versati dall'attore, e la corrispondente ricezione degli stessi da parte del senza alcuna Pt_2
contestazione, avevano determinato la definitiva cessazione del diritto al vitalizio precedentemente maturato;
la L.R. 4/2019 non prevedeva in alcun modo la possibilità di pag. 11/23 versare a favore dell'assemblea legislativa i contributi già restituiti prima dell'entrata in vigore della legge (docc. 14, 15 e 16 convenuta);
-che, dunque, nel momento in cui la Regione aveva comunicato all'attore l'impossibilità
di corrispondergli il vitalizio ed il suo conseguente diritto ad avere la restituzione dei contributi versati (docc. 4 e 5 convenuta), il on aveva sollevato alcuna Parte_1
contestazione in merito alla dedotta cessazione del rapporto relativo alla corresponsione dell'assegno vitalizio ed aveva provveduto a comunicare tempestivamente alla Regione
gli estremi bancari da utilizzarsi per la restituzione dei contributi (doc. 6 convenuta),
che erano stati, poi, incassati, in data 27 agosto 2018, senza contestazioni o rilievi di alcun tipo;
-che l'attore non aveva confutato alcunché in ordine alla cessazione dell'assegno vitalizio, neanche dopo aver beneficiato della restituzione dei contributi da parte dell'amministrazione, essendosi limitato, con comunicazione del 6 novembre 2018, a contestare solo la mancata corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati in ordine ai contributi versati dal 1980 al 1992;
-che le circostanze sopra riportate dovevano considerarsi rilevanti ai fini della configurabilità della rinuncia al diritto al vitalizio da parte dell'attore, sostanziandosi in condotte del tutto incompatibili con il conseguimento del diritto di cui si chiedeva tutela;
-che, in particolare, tale rinuncia si ricavava non tanto dal fatto che l'attore non avesse reiterato la richiesta di erogazione dell'assegno di vitalizio subito dopo aver avuto notizia del diniego dello stesso da parte della restando sul punto silente, CP_1
quanto dal fatto che lo stesso si fosse attivato per ottenere la restituzione dei contributi,
pag. 12/23 comunicando le proprie coordinate bancarie alla Regione ed accettando la corresponsione delle somme ricevute dalla a titolo di contributi;
CP_1
-che tale condotta, infatti, manifestava in modo inequivoco la volontà dell'attore di rinunciare al vitalizio, tenuto conto dell'assoluta rilevanza attribuita costantemente dal legislatore regionale (dagli anni settanta ad oggi) alla corresponsione dei contributi al fine della configurabilità del diritto al vitalizio;
-che la volontà suddetta era stata, peraltro, implicitamente ribadita anche con la comunicazione del 6 novembre 2018, laddove l'attore, nel vantare il diritto alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma ricevuta a titolo di restituzione dei contributi, non aveva fatto altro che rafforzare la sua volontà di dismissione del diritto al vitalizio, anche in considerazione del fatto che il versamento dei contributi era sempre stato pacificamente un presupposto costitutivo del diritto all'assegno vitalizio;
-che, nella L.R. 6/1973 all'art. 4, rubricato “ diritto all'assegno vitalizio: requisiti”, si leggeva: “ l'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri cessati dal mandato che
abbiano compiuto 60 anni di età e che abbiano corrisposto i contributi per un periodo
di almeno cinque anni di mandato esercitato nel consiglio regionale dell' CP_1
; nella L.R. 42/1995 all'art. 13, rubricato “ assegno vitalizio”, al comma 1 si
[...]
leggeva: “l'assegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri cessati dal mandato che
abbiano compiuto sessanta anni di età e che abbiano corrisposto il contributo di cui
all'art. 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio
regionale o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 16” ( versamento contributi volontari previa domanda scritta da presentare entro un termine perentorio);
pag. 13/23 -che, nella L.R. 4/2019 all'art. 5 si leggeva: “ l'assegno vitalizio mensile compete a
coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore, di consigliere
regionale, di sottosegretario fino alla IX legislatura, a condizione che siano cessati dal
mandato, abbiano versato a copertura di un periodo di almeno cinque anni quota parte
dell'indennità di carica a titolo di contributo finalizzato all'erogazione dell'assegno
vitalizio secondo le disposizioni temporaneamente vigenti all'epoca del versamento e
non abbiano rinunciato al diritto”;
-che, al di là della disciplina normativa applicabile al caso concreto, quindi, non poteva esservi dubbio che l'avere corrisposto i contributi per l'erogazione del vitalizio costituiva uno dei fondamentali requisiti per il sorgere del diritto al vitalizio, in assenza del quale tale diritto non era configurabile;
-che, in tale contesto normativo, quindi, non avere sollevato alcuna contestazione circa la cessazione del rapporto relativo alla corresponsione dell'assegno vitalizio, prospettata dalla nell'aprile e nel maggio 2018, ed avere, dopo tale prospettazione, CP_1
comunicato spontaneamente alla Regione gli estremi bancari da utilizzarsi per la restituzione dei contributi e, poi, ricevuto la somma corrisposta dalla a tale CP_1
titolo, rappresentavano comportamenti univoci e concludenti, incompatibili con il conseguimento del diritto in questione e qualificabili, pertanto, in termini di rinuncia tacita al diritto al vitalizio regionale;
-che era, inoltre, opinione condivisa che la rinuncia non richiedesse particolari requisiti,
nemmeno ad probationem , né che occorresse una espressa manifestazione di volontà da parte del titolare;
pag. 14/23 -che si ammetteva, pertanto, che la rinuncia al diritto potesse essere desunta anche da una manifestazione di volontà c.d. tacita, ossia da un comportamento del titolare che apparisse incompatibile con la volontà di avvalersi del suo diritto;
-che l'intervenuta estinzione per rinuncia del diritto al vitalizio vantato dall'attore determinava il rigetto delle domande proposte da quest'ultimo nei confronti della
, rimanendo assorbita ogni altra questione;
RT
-che la particolare complessità delle questioni affrontate, derivante anche dalle difficoltà
interpretative della normativa in tema di diritto all' assegno vitalizio per i consiglieri della , giustificava l'integrale compensazione tra le RT
parti delle spese di lite.
2- Avverso la sentenza suddetta ha proposto appello il Senatore
[...]
, deducendo: Parte_1
-che il Giudice di prime cure aveva errato nell'inquadramento giuridico della fattispecie oggetto di giudizio “in termini di rinuncia al diritto”;
-che il Tribunale aveva violato gli artt.1325 n.4, 1352 e 1324 c.c., nonché l'art. 28
comma 4 della Legge Regionale 42/1995 e l'art.12 della Legge Regionale 4/2019, stante l'impossibilità di rinunciare liberamente ed implicitamente al vitalizio regionale,
essendo a tal fine prescritta la forma scritta ad substantiam;
-che la sentenza impugnata doveva considerarsi nulla per omessa motivazione e/o motivazione apparente;
-che i fatti di causa, se correttamente interpretati e valutati, avrebbero dovuto condurre ad una conclusione diametralmente opposta a quella alla quale era giunto il primo pag. 15/23 Giudice, avendo esso appellante manifestato, semmai, chiaramente ed incontrovertibilmente la propria volontà di ottenere il vitalizio regionale;
- che la sentenza appellata aveva violato consolidati principi giurisprudenziali per i quali la rinuncia al diritto presupponeva condotte concludenti ed univoche atte a manifestare l'effettiva e definitiva volontà abdicativa, nonché gli artt.116 e 132 c. p.c., essendo state erroneamente valutate le circostanze di fatto del giudizio, e l'art.1 L.R. 4/2019;
-che, in conseguenza della fondatezza delle precedenti censure, doveva considerarsi errata anche la pronuncia di compensazione delle spese di lite.
Il Senatore ha riproposto ex art. 346 c. p. c. le Parte_3
questioni ritenute assorbite dal primo Giudicante e, in particolare, quella della inapplicabilità del c. d. divieto di cumulo di cui agli artt.3 L.R. 7/2017 e 13 ter L.R.
42/1995, nonché quella del ripristino del diritto all'assegno vitalizio ad opera dell'art. 1
L. R. 4/2019. Ha riproposto la questione della illegittimità costituzionale dell'art. 3 della
L.R. 7/2017, per violazione degli artt.2, 3, 23, 42 comma 2, 97 e 117 Cost., anche in relazione all'art.14 CEDU ed all'art. 1 comma 1 prot.1 CEDU. Ha riproposto le questioni concernenti il “quantum “del vitalizio e le istanze istruttorie rigettate in primo grado, impugnando l'ordinanza del 19 ottobre 2023 di implicito rigetto di dette istanze.
Si è costituita in giudizio la e ha resistito all'appello RT
del invocandone il rigetto. Ha proposto appello incidentale avverso la Parte_1
pronuncia di compensazione delle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito di udienza di discussione orale, ex artt.
350 bis e 281 sexies c.p.c., del 8 luglio 2025, con riserva di deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
pag. 16/23 3- I motivi dell'appello del Senatore devono essere Parte_1
esaminati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, mirando l'appellante, con le censure rivolte alla sentenza gravata, all'affermazione della insussistenza di una sua rinuncia al vitalizio dovutogli in forza dei mandati espletati presso l'Assemblea Legislativa dell' nella terza, quarta e quinta CP_1
legislatura e, comunque, della impossibilità, in ragione delle disposizioni disciplinanti la materia, di rinunciare liberamente ed implicitamente al vitalizio regionale.
Preme sottolineare che il quadro normativo di riferimento è quello delineato dal Giudice
di prime cure, del quale si è dato conto in precedenza, e che non vi è contrasto tra le parti sulla ricostruzione dei fatti rilevanti per la decisione.
Il contrasto tra le parti riguarda, innanzitutto, l'individuazione, nell'ambito delle disposizioni ripercorse dal Giudice di prime cure, della normativa applicabile al caso che ci occupa, che il Senatore individua nella Legge Regionale 22 Parte_1
gennaio 1973 n. 6, in vigore all'epoca della elezione dell'appellante a Consigliere
Regionale e durante l'espletamento dei mandati suddetti, a fronte della tesi della
, secondo cui le disposizioni successive alla Legge RT
Regionale suddetta, abrogatrici o modificatrici, dovrebbero operare anche in relazione alla fattispecie in esame.
Vi è, poi, contrasto tra le parti circa la valutazione e gli effetti dei fatti accertati, vale a dire sulle conseguenze da riconnettersi ai comportamenti tenuti dal Senatore
, nei confronti della Parte_1 RT
, in epoca successiva alla cessazione del mandato parlamentare, quale
[...]
Senatore della Repubblica, avvenuta il 22 marzo 2018.
pag. 17/23 Una premessa si impone e cioè che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa del
Senatore non sono individuabili disposizioni, in relazione alla Parte_1
fattispecie in esame, che escludano che l'avente diritto al vitalizio regionale possa tacitamente rinunciarvi, prevedendo una forma scritta ad substantiam, o che addirittura pongano dei limiti alla facoltà di rinuncia.
Risultano, a tal fine, malamente invocati l'art. 28 comma 4 della Legge Regionale
42/1995 e l'art.12 della Legge Regionale 4/2019.
Anche a volersi prescindere da ogni altra considerazione, infatti, nessuna delle due disposizioni era vigente all'epoca dei fatti dai quali il Giudice di prime cure ha desunto una rinuncia tacita del Senatore l vitalizio. Parte_1
L'art. 12 della Legge Regionale 4/2019 è entrato, invero, in vigore in epoca successiva,
mentre l'art. 28 comma 4 della Legge Regionale n.42/1995 è stato abrogato dall'art. 8
della Legge Regionale n.3/2002, vale a dire ben sedici anni prima dei fatti che il
Giudice di primo grado ha ritenuto rilevanti per la decisione della controversia.
In assenza di disposizioni che prescrivano la forma scritta “ad substantiam” per la rinuncia al vitalizio regionale, può, pertanto, ritenersi idonea alla dismissione del relativo diritto anche una rinuncia tacita, per comportamenti concludenti.
Va, pertanto, escluso che la sentenza impugnata sia stata adottata in violazione degli artt.1325 n., 1352 e 1324 c.c.
La rinuncia al vitalizio è, comunque, ammissibile, avendo ad oggetto un diritto patrimoniale, come tale disponibile.
4-Ciò premesso, la complessiva condotta tenuta dal Senatore Parte_1
successiva alla scadenza del mandato parlamentare quale Senatore della Repubblica,
pag. 18/23 avvenuta il 22 marzo 2018, depone, senza possibilità di equivoci, per la configurabilità
di una sua rinuncia tacita al vitalizio.
Va, in proposito, ricordato:
-che l'odierno appellante, con e- mail del 13 marzo 2018, ha comunicato alla
[...]
la cessazione del mandato parlamentare, a far data dal 22 marzo CP_1
2018, chiedendo contestualmente di “dar corso agli adempimenti relativi al suo status di consigliere regionale”;
-che il Servizio Funzionamento e Gestione della con e- mail RT
del 18 aprile 2018, ore 12.00, ha invitato il Senatore a compilare Parte_1
l'autocertificazione ex art.3 della Legge Regionale n.7/2017, che aveva inserito nella
Legge Regionale 42/1995 l'art. 13 ter, con il quale era stato stabilito che l'erogazione dell'assegno vitalizio regionale cessasse alla data in cui l'avente diritto iniziasse a percepire altri istituti analoghi, specificando che l'assegno vitalizio in questione non era cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica Italiana, di consigliere o di assessore di altra
Regione;
- che, con successiva comunicazione del 18 aprile 2018, ore 15.05, l'odierno appellante ha precisato di essere già beneficiario di vitalizio parlamentare;
-che, alle ore 16.59 del 18 aprile 2018, la ha comunicato, con e-mail, al CP_1
Senatore che era impossibile corrispondergli il vitalizio, ostandovi Parte_1
l'art.13 ter della Legge Regionale n.42/1995, introdotto dall'art. 3 della Legge
Regionale n. 7/2017, prospettando, altresì, la restituzione dei contributi a suo tempo versati;
pag. 19/23 - che, con successiva comunicazione del 14 maggio 2018, la RT
ha confermato la restituzione dei contributi, chiedendo al Senatore
[...]
di fornire le coordinate bancarie, al fine di effettuare in concreto la Parte_1
restituzione predetta;
-che il Sen. con mail del 16 maggio 2018, ha comunicato alla Parte_1 CP_1
le coordinate richieste, senza sollevare contestazioni;
-che, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa Regionale
18 luglio 2018 n.70, è stato, quindi, disposto il pagamento, in favore dell'odierno appellante, della somma di 66.455,74 Euro lordi, pari a 51.170,92 Euro netti;
-che, con determinazione dirigenziale 2 agosto 2018 n.555, gli Uffici Regionali hanno dato attuazione alla delibera ora citata;
-che, in data 27 agosto 2018, il Senatore a ricevuto il pagamento della Parte_1
somma da ultimo indicata;
-che, dopo oltre due mesi dalla restituzione dei contributi, vale a dire il 6 novembre
2018, il Sen. ha comunicato alla Regione di trattenere la somma Parte_1
corrispostagli, a titolo di acconto sul maggior dovuto a titolo di interessi e rivalutazione in ordine ai contributi versati dal 1980 al 1992, riservandosi di agire nelle sedi più
opportune per il riconoscimento delle ulteriori somme dovutegli e non corrisposte dall' . Controparte_2
Orbene, il succedersi degli accadimenti suddetti non lascia dubbi sulla configurabilità,
nel caso di specie, di una rinuncia tacita del Senatore al vitalizio regionale. Parte_1
L'odierno appellante, a fronte delle comunicazioni della RT
con le quali veniva informato che non era possibile corrispondergli il
[...]
pag. 20/23 vitalizio e gli veniva, invece, prospettata la restituzione dei contributi versati durante il mandato da consigliere regionale, senza formulare alcuna doglianza in ordine al mancato riconoscimento del diritto all'assegno suddetto, ha liberamente accettato la restituzione dei contributi, fornendo agli Uffici della Regione le coordinate del proprio conto corrente bancario, al fine di consentire il pagamento, in suo favore, della somma dovutagli a tale titolo. Un unico rilievo il ha mosso alla Parte_2
avendo lamentato la mancata corresponsione degli interessi e della CP_1
rivalutazione maturati sui contributi versati ed essendosi riservato, per tale esclusiva ragione, di adire le sedi più opportune per conseguire le ulteriori somme che gli spettavano. Ha, quindi, accettato a titolo di acconto la somma in precedenza indicata,
solo perché non comprensiva di interessi e rivalutazione.
Tale condotta, comportante l'estinzione della posizione contributiva presso la
, non poteva che avere valenza abdicativa del diritto al RT
vitalizio regionale, dovendosi escludere che il Senatore che aveva Parte_1
espletato ben tre mandati presso l'Assemblea Legislativa dell' ed era CP_1
stato parlamentare della Repubblica per poco meno di un trentennio, non fosse consapevole che, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 6/1973 e dell'art. 13 della
Legge Regionale 42/1995, la corresponsione dei contributi per l'erogazione del vitalizio costituisse uno dei requisiti fondamentali per conseguire il diritto all'assegno del quale si tratta.
5-In conclusione, va anche sottolineato che il Sen. alla data del 30 Parte_1
ottobre 2019, allorché ha formulato istanza di riconoscimento dell'assegno vitalizio regionale, non era, comunque, più in possesso del requisito contributivo di cui alla pag. 21/23 Legge Regionale 6/1973 e alla Legge Regionale 4/2019, che aveva rimosso il divieto di cumulo tra l'assegno predetto e quello spettante quale parlamentare della Repubblica,
necessario per il riconoscimento del diritto del quale si tratta.
E', dunque, irrilevante la questione se debba essere applicata al caso che ci occupa la prima o la seconda delle Leggi Regionali poco sopra indicate.
6-L'appello del Senatore deve, pertanto, essere Parte_1
rigettato, senza necessità di esaminare le altre questioni prospettate, che rimangono assorbite.
7-Non resta che da esaminare l'appello incidentale della RT
, con il quale l'appellata ha censurato la sentenza n. 2117/2023 del 19-20
[...]
ottobre 2023 del Tribunale di Bologna, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, ritenendo in contrasto con l'art. 92 c. p. c. la pronuncia di compensazione adottata dal Giudice di prime cure.
Risulta, intanto, infondata l'eccezione di inammissibilità, per tardività, dell'appello incidentale suddetto, sollevata da . Parte_1
L'art. 334 c. p. c. stabilisce, infatti, che “Le parti contro le quali è stata proposta
impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.
p. c., possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il
termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l'impugnazione
principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l'impugnazione incidentale
perde ogni efficacia”.
L'impugnazione incidentale della è, comunque, RT
infondata nel merito, posto che sussistevano gravi ed eccezionali ragioni che pag. 22/23 giustificavano la pronuncia di compensazione adottata, individuabili nella successione di Leggi Regionali, che avevano notevolmente contribuito a rendere particolarmente complesso il caso esaminato.
8- La reciproca soccombenza induce alla compensazione delle spese del grado.
9- Va dichiarato che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte di e della , Parte_1 RT
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto rispettivamente per l'atto di appello principale e per l'atto di appello incidentale, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
PQM
La Corte, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa:
I-Rigetta l'appello di e l'appello incidentale della Parte_1
; RT
II- Dichiara interamente compensate le spese del grado;
III- Dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte di e della , Parte_1 RT
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto rispettivamente per l'atto di appello principale e per l'atto di appello incidentale, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 8
luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 23/23