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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/09/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
N. 1053 2024 RGC
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRA
n.q. di lrpt della (CF: ) con Parte_1 Controparte_1 C.F._1
l'Avv. Eve Ingoglia e con l'Avv. Dario Genovese
PARTE ATTRICE
AZIENDA (CF: ) con l'Avv. Livia Lo Cascio Controparte_2 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
IN FATTO
Con citazione ritualmente notificata la OR , nella qualità di legale rappresentate Parte_1
della , ha citato in giudizio la rappresentando di avere effettuato Controparte_1 CP_3
prestazioni ex D.M. n. 332/1999 negli anni che vanno dal 2012 al 2021 e di avere pertanto diritto all'aumento del 9% sulle fatture emesse come previsto dall'art. 1 decreto direttoriale dell'Assessorato
alla Salute Regione Siciliana, n. 1119 del 26 aprile 2010, pubblicato nella G.U.R.S. il 18 giugno 2010.
Ha chiesto consequenzialmente il pagamento del detto aumento specificando che esso: per l'anno
2012 è pari ad € 2.912,88; per l'anno 2013 è pari ad € 4.757,48; per l'anno 2014 è pari ad € 3.384,01;
per l'anno 2015 è pari ad € 4.410,06; per l'anno 2016 è pari ad € 3.191,22; per l'anno 2017 è pari ad
€ 5.628,14; per l'anno 2018 è pari ad € 4.618,60; per l'anno 2019 è pari ad € 4.919,02; per l'anno
1 2020 è pari ad € 4.057,44; per l'anno 2021 è apri ad € 4. 860,91 (per un complessivo importo -dal
2012 al 2021- pari ad € 42.739,75) ed ha precisato che a tal fine “sono state considerate soltanto le fatture avente ad oggetto le prestazioni di cui all'allegato 1 del DM 332/1999”.
Ha concluso chiedendo:
accertare e dichiarare il proprio diritto a ottenere l'aumento del 9% sulle prestazioni oggetto di causa;
Per l'effetto, condannare l' sopra individuata, al pagamento in favore Controparte_4
della ditta individuale ” della somma di € 42.739,75 pari CP_1 Controparte_5
all'aumento del 9%, oltre interessi, o nella maggiore/minore somma ritenuta di giustizia. Con
condanna alle spese legali.
L' si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'atto di citazione ex adverso proposto CP_3
per violazione del principio del ne bis in idem oltre che la prescrizione del credito vantato da parte attrice e deducendo in ogni caso l'infondatezza delle domande di parte attrice
Ha concluso chiedendo:
- ritenere e dichiarare quindi inammissibili o con qualsiasi altra statuizione rigettare perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate le domande proposte dal SI.ra , nella Parte_1
qualità di titolare della ditta individuale denominata “ ”, ciò per le causali di cui in CP_1
narrativa;
- ritenere e dichiarare la prescrizione del credito azionato per i motivi di cui in narrativa;
- in subordine,
nel merito nella denegata ipotesi di accoglimento del giudizio ex adverso promosso, rideterminare la somma dovuta per i motivi di cui in narrativa.
- condannare parte attrice al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per lite temeraria ex art 96 c.p.c. non simbolica per le motivazioni di cui in narrativa;
2 La causa, di natura documentale, assegnati i termini di legge, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.9.2025.
IN DIRITTO
Pare necessario, in primo luogo, chiarire l'ambito applicativo della normativa di riferimento che, nel caso di specie, è costituita:
- dal D.M. n. 332 del 27.8.1999 “Regolamento recante le norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe” che all'art. 1 dispone: “il presente regolamento individua le prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1,2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato 1, erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale”. Il successivo comma individua e contempla i dispositivi contenuti nell'elenco n.1 del nomenclatore “l'elenco n. 1 del nomenclatore contiene i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso. L'elenco n.1 contiene, altresì, i dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere consegnati ad un determinato paziente,
necessitano di essere specificamente individuati e allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista. I dispositivi contenuti nell'elenco n. 1 sono destinati esclusivamente al paziente cui sono prescritti. La loro applicazione è effettuata da un tecnico in possesso del titolo abilitante all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria” ai sensi di legge
- dall'art. 2 comma 380 della L. n. 244/2007 che ha stabilito che “nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della
3 sanità 7 agosto 1999, n. 332, non può superare il livello di spesa registrato nell'anno 2007
incrementato dal tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall'art. 4 del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006 sono incrementati del 9
per cento”;
- dal decreto direttoriale dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, n. 1119 del 26 aprile
2010, pubblicato in GURS il 18 giugno 2010, che all'art. 1 che statuisce quanto segue: “le tariffe massime fissate dall'art. 4, comma 1, del D.M. 12 settembre 2006 per la remunerazione delle prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 del D.M. n. 332/99
sono incrementate del 9% ai sensi dell'art. 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
- dal richiamo -contenuto nei superiori decreti- non all'elenco n. 1 del regolamento del D.M. n.332/99
nel suo complesso bensì ai soli dispositivi “su misura” di cui a tale elenco nomenclatore.
A ciò sembra opportuno aggiungere:
a- che il decreto dell'Assessore della Salute della Regione Sicilia del 26.4.2010 non appare arrecare alcun vulnus alla potestà statale in materia di livelli inderogabili di assistenza in quanto si inserisce pienamente entro le intese Stato-Regioni finalizzate a conseguire un rientro della spese sanitaria nell'ambito della realizzazione degli obbiettivi di finanza pubblica: ciò anche in considerazione del fatto che le prestazioni rientranti nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza), trovando finanziamento in fonti nazionali, sono condizionate al rispetto dei principi del pareggio di bilancio e del buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Costituzione;
b- che l'applicazione dell'incremento del 9% ai soli dispositivi “su misura” non appare determinare una disparità di trattamento tra assistiti: ciò in ragione della diversità di situazioni tra soggetti che
4 necessitano di protesi specifiche e personalizzate (maggiormente costose e complesse) e soggetti)
che utilizzano apparecchiature standard (facilmente adattabili al singolo paziente).
Occorre poi analizzare l'eccezione preliminare formulata da parte convenuta con riguardo all'inammissibilità del giudizio promosso da per violazione del principio del ne bis in CP_1
idem.
L' in comparsa responsiva ha infatti dedotto (allegando la relativa documentazione): CP_3
- che parte attrice con ricorso notificato il 27 luglio 2010, ha impugnato, davanti al Controparte_6
, il Decreto dirigenziale emanato dal Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
[...]
dell'Assessorato della Salute il 26 aprile 2010 e, con successivo ricorso per motivi aggiunti, ha, altresì,
impugnato la nota prot. /serv. 9/n. 20715 del 30 luglio 2010 del Dipartimento per la pianificazione strategica dell'Assessorato della Salute. Ciò anche “... sotto il profilo della limitazione dell'incremento della remunerazione alle prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura”;
- che con sentenza n. 325/2012, il ha rigettato il ricorso promosso, statuendo, Controparte_6
per quanto qui di interesse, quanto al riferimento dell'incremento della remunerazione ai soli dispositivi su misura, che esso “è diretta conseguenza della disciplina recata proprio da una delle disposizioni invocate (l'art. 2, comma 380, della legge n. 244 del 2007) senza che in contrario possa invocarsi la Circolare ministeriale del 5 agosto 2008, relativa all'attuazione della norma primaria, il cui ambito materiale è pertanto dalla prima definito e delimitato” e che “le tre condizioni previste dall'art. 1, comma 2, del d.lgs 46 del 1997 per la individuazione di tali dispositivi devono sussistere cumulativamente, e che l'adattamento al singolo paziente di dispositivi costruiti per un uso non personalizzato esula dalla nozione in parola”.
- che “avverso la superiore sentenza di primo grado l'odierna attrice ha promosso appello avanti al
Consiglio di Giustizia Amministrativa, rigettato da quest'ultimo con sentenza n. 16/2015 che ha
5 confermato la sentenza di primo grado, stabilendo espressamente che “la limitazione contestata deriva dalla stessa disposizione dell'art. 2, comma 380 l. n. 244/2007, testualmente e chiaramente riferita a “prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento” di cui al d.m. n. 332/99 e la circolare non può ampliare la portata della norma,
dall'altro, l'interpretazione, che questo Collegio condivide, data dal Tar alle previsioni del nomenclatore tariffario. La distinzione tra dispositivi su misura e dispositivi di serie non ha una portata limitata alle sole protesi ortopediche e rileva anche nel campo delle protesi acustiche. L'art. 1, comma
2, del d.lgs n. 46/1997 definisce su misura un dispositivo quando: 1 è destinato all'utilizzo di un solo paziente;
2 deve essere fabbricato appositamente;
3 la fabbricazione avviene sulla base di una prescrizione che indichi nel dettaglio le caratteristiche specifiche di progettazione del dispositivo. Se si raffrontano tali condizioni, che chiaramente sono cumulative, con le fasi dell'applicazione degli apparecchi acustici, si rileva agevolmente che la c.d. chiocciola è l'unica parte della protesi per cui tutte tali condizioni ricorrono”.
Invero, nel caso di specie, la lettura della citazione, delle diffide e dell'invito alla negoziazione e l'analisi della documentazione prodotta da parte attrice fa comprendere come la richiesta di riguardi l'incremento del 9% non per dispositivi “su misura” ma (semmai) per dispositivi CP_1
di serie che “hanno richiesto l'intervento di un tecnico qualificato” (anch'essi contemplati all'art. 1 ma per i quali è esclusa l'applicazione del detto incremento percentuale).
Appare lapalissiano, allora, come la questione per cui è causa (debenza o meno dell'incremento del
9% su dispositivi “non su misura”) sia stata già decisa dalla sentenza resa dal TAR Sicilia Palermo, e poi confermata dal Consiglio di Stato.
Ciò comporta il rigetto delle domande formulate da parte attrice (senza dire che esse sarebbero andate comunque respinte poiché non supportate da alcun idoneo riscontro probatorio volto a dimostrare che le fatture prodotte riguardassero dispositivi “su misura” oppure dispositivi “di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite
6 da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso” oppure dispositivi “di fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di essere specificamente individuati e allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista”: ciò
in spregio al principio per cui onus probandi incubit ei qui dicit).
Bisogna infatti specificare che secondo la giurisprudenza “il giudicato amministrativo anche se si forma sull'atto e non sul rapporto, attiene a tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione,
compresa la risoluzione delle questioni che costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico e giuridico della pronuncia dispositiva, con la conseguenza che esso, ancorché la sentenza provenga da un giudice speciale, preclude il riesame di tali questioni in altro giudizio proposto tra le stesse parti separatamente o con finalità diverse dinanzi al giudice ordinario, negli stessi limiti previsti dall'art. 2909 cod. civ.” (Cass. Civ. - sentenza n. 15393 del 04/07/2014).
Si è dunque in presenza di giudicato “esterno” che si estende alle questioni di merito e che “copre non solo le questioni esplicitamente decise, ma anche quelle che costituiscono presupposto logico della decisione e che fa stato tra le parti nei limiti oggettivi della causa petendi e del petitum mediato,
… salvo la sopravvenienza di fatti nuovi” (Cassazione civile sez. lav., 04/07/2024, n.18290).
Quanto alla domanda di parte convenuta relativa alla condanna della ex art. 96 cpc essa CP_1
va rigettata in considerazione del mancato riscontro da parte dell' ia alle diffide inviate CP_3 CP_3
da parte attrice che all'invito alla negoziazione assistita dalla stessa formulato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione del valore della controversia nonché
dell'attività effettivamente posta in essere, si liquidano nella media in complessivi E 6.713 (di cui €
1.701 per Fase Studio, € 1.204 per Fase introduttiva, € 903 già ridotta del 50% per Fase
Istruttoria/Trattazione ed € 2.905 per Fase Decisoria), oltre oneri ed accessori ex lege dovuti.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala –in composizione monocratica– nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Rosita Cosentino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe specificata, ogni diversa eccezione e difesa disattesa, rigetta le domande formulate da parte attrice e per l'effetto condanna
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare -in favore di parte CP_1
convenuta- la somma di E 6.713 quali spese del giudizio, come sopra specificate, oltre gli oneri e gli accessori di legge.
Così deciso in Marsala, 30/09/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rosita Cosentino
8
N. 1053 2024 RGC
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRA
n.q. di lrpt della (CF: ) con Parte_1 Controparte_1 C.F._1
l'Avv. Eve Ingoglia e con l'Avv. Dario Genovese
PARTE ATTRICE
AZIENDA (CF: ) con l'Avv. Livia Lo Cascio Controparte_2 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
IN FATTO
Con citazione ritualmente notificata la OR , nella qualità di legale rappresentate Parte_1
della , ha citato in giudizio la rappresentando di avere effettuato Controparte_1 CP_3
prestazioni ex D.M. n. 332/1999 negli anni che vanno dal 2012 al 2021 e di avere pertanto diritto all'aumento del 9% sulle fatture emesse come previsto dall'art. 1 decreto direttoriale dell'Assessorato
alla Salute Regione Siciliana, n. 1119 del 26 aprile 2010, pubblicato nella G.U.R.S. il 18 giugno 2010.
Ha chiesto consequenzialmente il pagamento del detto aumento specificando che esso: per l'anno
2012 è pari ad € 2.912,88; per l'anno 2013 è pari ad € 4.757,48; per l'anno 2014 è pari ad € 3.384,01;
per l'anno 2015 è pari ad € 4.410,06; per l'anno 2016 è pari ad € 3.191,22; per l'anno 2017 è pari ad
€ 5.628,14; per l'anno 2018 è pari ad € 4.618,60; per l'anno 2019 è pari ad € 4.919,02; per l'anno
1 2020 è pari ad € 4.057,44; per l'anno 2021 è apri ad € 4. 860,91 (per un complessivo importo -dal
2012 al 2021- pari ad € 42.739,75) ed ha precisato che a tal fine “sono state considerate soltanto le fatture avente ad oggetto le prestazioni di cui all'allegato 1 del DM 332/1999”.
Ha concluso chiedendo:
accertare e dichiarare il proprio diritto a ottenere l'aumento del 9% sulle prestazioni oggetto di causa;
Per l'effetto, condannare l' sopra individuata, al pagamento in favore Controparte_4
della ditta individuale ” della somma di € 42.739,75 pari CP_1 Controparte_5
all'aumento del 9%, oltre interessi, o nella maggiore/minore somma ritenuta di giustizia. Con
condanna alle spese legali.
L' si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'atto di citazione ex adverso proposto CP_3
per violazione del principio del ne bis in idem oltre che la prescrizione del credito vantato da parte attrice e deducendo in ogni caso l'infondatezza delle domande di parte attrice
Ha concluso chiedendo:
- ritenere e dichiarare quindi inammissibili o con qualsiasi altra statuizione rigettare perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate le domande proposte dal SI.ra , nella Parte_1
qualità di titolare della ditta individuale denominata “ ”, ciò per le causali di cui in CP_1
narrativa;
- ritenere e dichiarare la prescrizione del credito azionato per i motivi di cui in narrativa;
- in subordine,
nel merito nella denegata ipotesi di accoglimento del giudizio ex adverso promosso, rideterminare la somma dovuta per i motivi di cui in narrativa.
- condannare parte attrice al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per lite temeraria ex art 96 c.p.c. non simbolica per le motivazioni di cui in narrativa;
2 La causa, di natura documentale, assegnati i termini di legge, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.9.2025.
IN DIRITTO
Pare necessario, in primo luogo, chiarire l'ambito applicativo della normativa di riferimento che, nel caso di specie, è costituita:
- dal D.M. n. 332 del 27.8.1999 “Regolamento recante le norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe” che all'art. 1 dispone: “il presente regolamento individua le prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1,2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato 1, erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale”. Il successivo comma individua e contempla i dispositivi contenuti nell'elenco n.1 del nomenclatore “l'elenco n. 1 del nomenclatore contiene i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso. L'elenco n.1 contiene, altresì, i dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere consegnati ad un determinato paziente,
necessitano di essere specificamente individuati e allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista. I dispositivi contenuti nell'elenco n. 1 sono destinati esclusivamente al paziente cui sono prescritti. La loro applicazione è effettuata da un tecnico in possesso del titolo abilitante all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria” ai sensi di legge
- dall'art. 2 comma 380 della L. n. 244/2007 che ha stabilito che “nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della
3 sanità 7 agosto 1999, n. 332, non può superare il livello di spesa registrato nell'anno 2007
incrementato dal tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall'art. 4 del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006 sono incrementati del 9
per cento”;
- dal decreto direttoriale dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, n. 1119 del 26 aprile
2010, pubblicato in GURS il 18 giugno 2010, che all'art. 1 che statuisce quanto segue: “le tariffe massime fissate dall'art. 4, comma 1, del D.M. 12 settembre 2006 per la remunerazione delle prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 del D.M. n. 332/99
sono incrementate del 9% ai sensi dell'art. 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
- dal richiamo -contenuto nei superiori decreti- non all'elenco n. 1 del regolamento del D.M. n.332/99
nel suo complesso bensì ai soli dispositivi “su misura” di cui a tale elenco nomenclatore.
A ciò sembra opportuno aggiungere:
a- che il decreto dell'Assessore della Salute della Regione Sicilia del 26.4.2010 non appare arrecare alcun vulnus alla potestà statale in materia di livelli inderogabili di assistenza in quanto si inserisce pienamente entro le intese Stato-Regioni finalizzate a conseguire un rientro della spese sanitaria nell'ambito della realizzazione degli obbiettivi di finanza pubblica: ciò anche in considerazione del fatto che le prestazioni rientranti nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza), trovando finanziamento in fonti nazionali, sono condizionate al rispetto dei principi del pareggio di bilancio e del buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Costituzione;
b- che l'applicazione dell'incremento del 9% ai soli dispositivi “su misura” non appare determinare una disparità di trattamento tra assistiti: ciò in ragione della diversità di situazioni tra soggetti che
4 necessitano di protesi specifiche e personalizzate (maggiormente costose e complesse) e soggetti)
che utilizzano apparecchiature standard (facilmente adattabili al singolo paziente).
Occorre poi analizzare l'eccezione preliminare formulata da parte convenuta con riguardo all'inammissibilità del giudizio promosso da per violazione del principio del ne bis in CP_1
idem.
L' in comparsa responsiva ha infatti dedotto (allegando la relativa documentazione): CP_3
- che parte attrice con ricorso notificato il 27 luglio 2010, ha impugnato, davanti al Controparte_6
, il Decreto dirigenziale emanato dal Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
[...]
dell'Assessorato della Salute il 26 aprile 2010 e, con successivo ricorso per motivi aggiunti, ha, altresì,
impugnato la nota prot. /serv. 9/n. 20715 del 30 luglio 2010 del Dipartimento per la pianificazione strategica dell'Assessorato della Salute. Ciò anche “... sotto il profilo della limitazione dell'incremento della remunerazione alle prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura”;
- che con sentenza n. 325/2012, il ha rigettato il ricorso promosso, statuendo, Controparte_6
per quanto qui di interesse, quanto al riferimento dell'incremento della remunerazione ai soli dispositivi su misura, che esso “è diretta conseguenza della disciplina recata proprio da una delle disposizioni invocate (l'art. 2, comma 380, della legge n. 244 del 2007) senza che in contrario possa invocarsi la Circolare ministeriale del 5 agosto 2008, relativa all'attuazione della norma primaria, il cui ambito materiale è pertanto dalla prima definito e delimitato” e che “le tre condizioni previste dall'art. 1, comma 2, del d.lgs 46 del 1997 per la individuazione di tali dispositivi devono sussistere cumulativamente, e che l'adattamento al singolo paziente di dispositivi costruiti per un uso non personalizzato esula dalla nozione in parola”.
- che “avverso la superiore sentenza di primo grado l'odierna attrice ha promosso appello avanti al
Consiglio di Giustizia Amministrativa, rigettato da quest'ultimo con sentenza n. 16/2015 che ha
5 confermato la sentenza di primo grado, stabilendo espressamente che “la limitazione contestata deriva dalla stessa disposizione dell'art. 2, comma 380 l. n. 244/2007, testualmente e chiaramente riferita a “prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento” di cui al d.m. n. 332/99 e la circolare non può ampliare la portata della norma,
dall'altro, l'interpretazione, che questo Collegio condivide, data dal Tar alle previsioni del nomenclatore tariffario. La distinzione tra dispositivi su misura e dispositivi di serie non ha una portata limitata alle sole protesi ortopediche e rileva anche nel campo delle protesi acustiche. L'art. 1, comma
2, del d.lgs n. 46/1997 definisce su misura un dispositivo quando: 1 è destinato all'utilizzo di un solo paziente;
2 deve essere fabbricato appositamente;
3 la fabbricazione avviene sulla base di una prescrizione che indichi nel dettaglio le caratteristiche specifiche di progettazione del dispositivo. Se si raffrontano tali condizioni, che chiaramente sono cumulative, con le fasi dell'applicazione degli apparecchi acustici, si rileva agevolmente che la c.d. chiocciola è l'unica parte della protesi per cui tutte tali condizioni ricorrono”.
Invero, nel caso di specie, la lettura della citazione, delle diffide e dell'invito alla negoziazione e l'analisi della documentazione prodotta da parte attrice fa comprendere come la richiesta di riguardi l'incremento del 9% non per dispositivi “su misura” ma (semmai) per dispositivi CP_1
di serie che “hanno richiesto l'intervento di un tecnico qualificato” (anch'essi contemplati all'art. 1 ma per i quali è esclusa l'applicazione del detto incremento percentuale).
Appare lapalissiano, allora, come la questione per cui è causa (debenza o meno dell'incremento del
9% su dispositivi “non su misura”) sia stata già decisa dalla sentenza resa dal TAR Sicilia Palermo, e poi confermata dal Consiglio di Stato.
Ciò comporta il rigetto delle domande formulate da parte attrice (senza dire che esse sarebbero andate comunque respinte poiché non supportate da alcun idoneo riscontro probatorio volto a dimostrare che le fatture prodotte riguardassero dispositivi “su misura” oppure dispositivi “di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite
6 da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso” oppure dispositivi “di fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di essere specificamente individuati e allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista”: ciò
in spregio al principio per cui onus probandi incubit ei qui dicit).
Bisogna infatti specificare che secondo la giurisprudenza “il giudicato amministrativo anche se si forma sull'atto e non sul rapporto, attiene a tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione,
compresa la risoluzione delle questioni che costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico e giuridico della pronuncia dispositiva, con la conseguenza che esso, ancorché la sentenza provenga da un giudice speciale, preclude il riesame di tali questioni in altro giudizio proposto tra le stesse parti separatamente o con finalità diverse dinanzi al giudice ordinario, negli stessi limiti previsti dall'art. 2909 cod. civ.” (Cass. Civ. - sentenza n. 15393 del 04/07/2014).
Si è dunque in presenza di giudicato “esterno” che si estende alle questioni di merito e che “copre non solo le questioni esplicitamente decise, ma anche quelle che costituiscono presupposto logico della decisione e che fa stato tra le parti nei limiti oggettivi della causa petendi e del petitum mediato,
… salvo la sopravvenienza di fatti nuovi” (Cassazione civile sez. lav., 04/07/2024, n.18290).
Quanto alla domanda di parte convenuta relativa alla condanna della ex art. 96 cpc essa CP_1
va rigettata in considerazione del mancato riscontro da parte dell' ia alle diffide inviate CP_3 CP_3
da parte attrice che all'invito alla negoziazione assistita dalla stessa formulato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione del valore della controversia nonché
dell'attività effettivamente posta in essere, si liquidano nella media in complessivi E 6.713 (di cui €
1.701 per Fase Studio, € 1.204 per Fase introduttiva, € 903 già ridotta del 50% per Fase
Istruttoria/Trattazione ed € 2.905 per Fase Decisoria), oltre oneri ed accessori ex lege dovuti.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala –in composizione monocratica– nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Rosita Cosentino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe specificata, ogni diversa eccezione e difesa disattesa, rigetta le domande formulate da parte attrice e per l'effetto condanna
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare -in favore di parte CP_1
convenuta- la somma di E 6.713 quali spese del giudizio, come sopra specificate, oltre gli oneri e gli accessori di legge.
Così deciso in Marsala, 30/09/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rosita Cosentino
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