TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5381 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 26/06/2025, lette le note depositate dai difensori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 21366/2024 R.G. promossa da:
Parte_1 (C.F. وrapp.to e difeso, come da procura C.F. 1
C.F._2 ), e con lo stesso in atti, dall'avv. Pasquale Biondi (C.F. domiciliato telematicamente al seguente indirizzo PEC:
Email_1
RICORRENTE
contro
:
P.IVA_1 ), in persona del Presidente legale (p. iva Controparte_1
Pasquale Allocca (C.F. rappresentata e difesa dall'avv. rapp.te p.t., C.F. 4 ), con i1) e dall'avv. Luca Lepre (C.F. C.F. 3
medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al corso Garibaldi, 387, giusta procura
CO. 3 c.p.c., (per le comunicazioni di allegata, ex art. 83 rito, pec:
tel.: 081.772.22.99) Email_2
RESISTENTE OGGETTO: risarcimento danni da usura psicofisica per lavoro straordinario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/10/2024 parte ricorrente esponeva: di essere dipendente della convenuta Società con inquadramento, nel periodo dal 07/01/2020 al
31/05/2020, nel profilo professionale di Operatore di stazione, con parametro retributivo 139 e, nel periodo dal 01/06/2020 a tutt'oggi, nel profilo professionale di
Operatore di Gestione, con parametro retributivo 158 di cui al CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione;
che nel corso degli anni, al fine di colmare le innumerevoli carenze d'organico aziendale, ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D.
Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
che, quindi, prestava un numero di ore di lavoro straordinario (diurno e notturno) di gran lunga superiore al limite massimo consentito che rendendo più gravosa la prestazione lavorativa espletata gli causava un danno da usura psico-fisica ed una lesione alla sua vita di relazione, personale e familiare.
Tanto premesso, lamentando il superamento del limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, del limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione del 28/11/2015, adiva questo Tribunale chiedendo: "1.
Accertare e dichiarare che l'istante, nel periodo dal 07/01/2020 e fino al 31/12/2023, ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal
01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
2. per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da usura psicofisica subito dall'istante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore dello stesso, di una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno, nella misura complessiva di €11.121,58 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 3.
Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme. Vinte le spese. Si costituiva l' che evidenziava: la nullità del ricorso per Controparte_1
violazione dell'art. 414 c.p.c., attesa la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda;
l'insussistenza del danno da usura psico-fisica, non potendosi configurare come danno in re ipsa e dovendo essere provato anche mediante presunzioni;
la prescrizione quinquennale del diritto;
l'errata quantificazione del quantum.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: "A) Rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate. B) in via subordinata: dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno o in subordine la prescrizione decennale del credito relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso. Sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo del 10%/30% sopra indicato al punto II-e (colonne O e P della tabella), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa. In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua e/o nella minore somma che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
*********
La domanda è fondata nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Deve, preliminarmente, ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni di diritto poste a fondamento della pretesa risarcitoria, pure adeguatamente specificata per i criteri di quantificazione, anche mediante i conteggi analitici facenti parte del ricorso.
L'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi nel merito senza limitarsi a generiche contestazioni, sia a questo Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Devono pertanto ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 nn.
3 e 4 c.p.c., con infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta.
Nel merito, la questione controversa attiene al riconoscimento del danno da usura psico-fisica derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, che il ricorrente assume di aver svolto dal 07/01/2020 al 31.12.2023.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5 D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario, stabilendo che "il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che, in difetto di disciplina collettiva, è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali.
La norma prevede inoltre che il lavoro straordinario è ammesso in relazione a: “a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione". Nel settore del trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 del
CCNL Autoferrotranvieri del 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa
"il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”. L'art. 27 dello stesso CCNL stabilisce inoltre che "la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive" e che "la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario".
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la prestazione lavorativa 'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto" (Cass. n. 26450/2021).
Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte (Cass. n. 12540/2019), il danno da usura psico-fisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico. Mentre per quest'ultimo
è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale del superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione del diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute. Ai fini del risarcimento è, quindi, sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità dello sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali. Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio della vicinanza della prova e in considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura.
La volontarietà del lavoratore nella prestazione dello straordinario non può configurare concorso di colpa né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità del lavoratore. Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà del singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali.
Tanto premesso, la società richiama il R.D. n. 2328 del 1923 nella parte in cui considera
"lavoro effettivo" solo quello che “richieda una applicazione assidua e continuativa, mentre l'occupazione di semplice attesa o custodia, o comunque di altra natura non assidua e non continua viene considerata lavoro non effettivo".
Tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro
(cfr. in busta paga le colonne "voce” e “descrizione").
Ciò posto, si ritiene che le buste paga allegate dal ricorrente siano idonee a provare - mediante semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte della società convenuta, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore.
Gli insegnamenti della Suprema Corte sopra richiamati, pur ammettendo l'esistenza di un danno da usura psicofisica in re ipsa, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per “diversi anni".
Tali presupposti sono entrambi ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata anche in difetto di prova, gravante sulla resistente, che lo straordinario sia stato prestato secondo le eccezioni legislativamente previste - l'abnormità della prestazione eseguita dal ricorrente nel corso degli anni. Invero, è provato documentalmente che il lavoratore è stato impiegato in misura sistematica, per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi, per un numero ingente di ore, di gran lunga esorbitanti il limite di 250 ore previsto sino al 31.12.2015 dall'art. 5 comma 3
D.Lgs.n.66/03 e di 150 ore dal 1.01.2016 previsto dall'art. 28 del CCNL.
Si deve dunque ritenere che, per le modalità ed i tempi con cui il Pt_1 ha prestato la propria attività lavorativa, la condotta della datrice di lavoro abbia determinato un danno da usura psicofisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia (cfr., su tutte, Cass. n. 15223/23).
Parte resistente ha, inoltre, eccepito la prescrizione che, nella specie, è decennale trattandosi di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Esso inizia a decorrere- costituendo la condotta del datore un illecito permanente - dalla cessazione della condotta inadempiente del datore di lavoro. Va richiamato quanto stabilito dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 34377/22 laddove afferma che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore [...] decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile, solo se l'illecito sia istantaneo (ancorché con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito;
mentre ove l'illecito si sia protratto nel tempo, ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente".
Avuto riguardo al caso in esame, l'eccezione è infondata, considerato che, nel caso di specie, il termine della prescrizione è iniziato a decorrere a partire dall'ultimo periodo oggetto della domanda attorea (dicembre 2023).
In ordine al quantum, va detto che il Supremo Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla
- contrattazione collettiva tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative".
Pertanto, il criterio, pur essendo equitativo, per essere anche congruo e ragionevole, deve essere rapportato alle singole situazioni dedotte in giudizio.
Come condivisibilmente ritenuto da altri Giudici del Tribunale di Napoli "nel caso di specie può essere ritenuta congrua, quale parametro di riferimento, al fine della quantificazione che si sta effettuando, la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10% per lo straordinario diurno e 30% per lo straordinario notturno), e non l'intera paga base maggiorata secondo le suddette percentuali (come da conteggio allegato al ricorso), assumendo rilievo la quantità delle ore di straordinario, espletate in numero maggiore ai limiti consentiti e la protrazione negli anni dedotti, senza sostanziali variazioni nelle modalità attuative della prestazione;
ma dovendo essere considerato, allo stesso tempo, anche il contingente contesto economico-finanziario vigente all'epoca dei fatti, con particolare riferimento ai limiti imposti dalla legge alle nuove assunzioni, e le peculiarità della prestazione lavorativa in questione... orienta ad una siffatta conclusione anche la portata dell'accordo sindacale intervenuto di recente (11.3.2024) tra l'azienda e i rappresentanti dei lavoratori - ove la percentuale ipotizzata e concordata è indicata nel
15% dell'importo complessivo riconosciuto come straordinario nell'ultimo decennio - che costituisce senz'altro un indice utile nel percorso finalizzato alla liquidazione equitativa del danno che si sta compiendo, trattandosi di percentuale soppesata in una sede qualificata, ove si affrontano gli interessi contrapposti delle parti." (cfr. sentenza n. 1787/2025 dott. Bonfiglio).
Orbene, considerando il periodo di protrazione dell'eccedenza straordinaria e il numero di ore prestate oltre il limite contrattuale, il credito spettante a parte ricorrente va rideterminato, considerando che esso risulta quantificato sulla base dell'intera retribuzione maggiorata. L'importo, sulla base del numero complessivo di ore di lavoro straordinario espletate in eccesso dal 7.01.2020 al 31.12.2023, pari a n. 1.205,53 nonché della percentuale uniforme del 20% applicata dal Giudicante (in luogo anche Parte di quella del 10% e del 30% o del 15% proposta da ), ammonta ad € 2.415,88, prendendo come riferimento il compenso orario erogato nel 2023 per il lavoro straordinario, pari a € 10,02, per cui si determina un importo orario addizionale di €
2,004 (20% di € 10,02) che, moltiplicato per il numero di ore di lavoro straordinario espletate in eccesso, da, appunto, un totale di € 2.415,88 oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al soddisfo. Tale importo appare congruo e proporzionato a risarcire il danno da usura psicofisica determinato dallo svolgimento di oltre milleduecento ore di straordinario in eccesso nell'arco di 4 anni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base al valore del decisum.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l'
[...]
Controparte 1 al pagamento, in favore di all'importo di € 2.415,88 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al soddisfo;
b) condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del ricorrente in € 1.379,00, comprensiva della maggiorazione del 5% per utilizzo di tecniche informatiche (art. 4, comma 1 bis), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
e rimborso C.U, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Napoli 2.7.2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 26/06/2025, lette le note depositate dai difensori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 21366/2024 R.G. promossa da:
Parte_1 (C.F. وrapp.to e difeso, come da procura C.F. 1
C.F._2 ), e con lo stesso in atti, dall'avv. Pasquale Biondi (C.F. domiciliato telematicamente al seguente indirizzo PEC:
Email_1
RICORRENTE
contro
:
P.IVA_1 ), in persona del Presidente legale (p. iva Controparte_1
Pasquale Allocca (C.F. rappresentata e difesa dall'avv. rapp.te p.t., C.F. 4 ), con i1) e dall'avv. Luca Lepre (C.F. C.F. 3
medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al corso Garibaldi, 387, giusta procura
CO. 3 c.p.c., (per le comunicazioni di allegata, ex art. 83 rito, pec:
tel.: 081.772.22.99) Email_2
RESISTENTE OGGETTO: risarcimento danni da usura psicofisica per lavoro straordinario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/10/2024 parte ricorrente esponeva: di essere dipendente della convenuta Società con inquadramento, nel periodo dal 07/01/2020 al
31/05/2020, nel profilo professionale di Operatore di stazione, con parametro retributivo 139 e, nel periodo dal 01/06/2020 a tutt'oggi, nel profilo professionale di
Operatore di Gestione, con parametro retributivo 158 di cui al CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione;
che nel corso degli anni, al fine di colmare le innumerevoli carenze d'organico aziendale, ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D.
Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
che, quindi, prestava un numero di ore di lavoro straordinario (diurno e notturno) di gran lunga superiore al limite massimo consentito che rendendo più gravosa la prestazione lavorativa espletata gli causava un danno da usura psico-fisica ed una lesione alla sua vita di relazione, personale e familiare.
Tanto premesso, lamentando il superamento del limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, del limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione del 28/11/2015, adiva questo Tribunale chiedendo: "1.
Accertare e dichiarare che l'istante, nel periodo dal 07/01/2020 e fino al 31/12/2023, ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal
01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
2. per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da usura psicofisica subito dall'istante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore dello stesso, di una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno, nella misura complessiva di €11.121,58 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 3.
Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme. Vinte le spese. Si costituiva l' che evidenziava: la nullità del ricorso per Controparte_1
violazione dell'art. 414 c.p.c., attesa la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda;
l'insussistenza del danno da usura psico-fisica, non potendosi configurare come danno in re ipsa e dovendo essere provato anche mediante presunzioni;
la prescrizione quinquennale del diritto;
l'errata quantificazione del quantum.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: "A) Rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate. B) in via subordinata: dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno o in subordine la prescrizione decennale del credito relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso. Sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo del 10%/30% sopra indicato al punto II-e (colonne O e P della tabella), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa. In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua e/o nella minore somma che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
*********
La domanda è fondata nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Deve, preliminarmente, ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni di diritto poste a fondamento della pretesa risarcitoria, pure adeguatamente specificata per i criteri di quantificazione, anche mediante i conteggi analitici facenti parte del ricorso.
L'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi nel merito senza limitarsi a generiche contestazioni, sia a questo Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Devono pertanto ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 nn.
3 e 4 c.p.c., con infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta.
Nel merito, la questione controversa attiene al riconoscimento del danno da usura psico-fisica derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, che il ricorrente assume di aver svolto dal 07/01/2020 al 31.12.2023.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5 D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario, stabilendo che "il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che, in difetto di disciplina collettiva, è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali.
La norma prevede inoltre che il lavoro straordinario è ammesso in relazione a: “a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione". Nel settore del trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 del
CCNL Autoferrotranvieri del 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa
"il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”. L'art. 27 dello stesso CCNL stabilisce inoltre che "la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive" e che "la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario".
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la prestazione lavorativa 'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto" (Cass. n. 26450/2021).
Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte (Cass. n. 12540/2019), il danno da usura psico-fisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico. Mentre per quest'ultimo
è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale del superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione del diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute. Ai fini del risarcimento è, quindi, sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità dello sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali. Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio della vicinanza della prova e in considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura.
La volontarietà del lavoratore nella prestazione dello straordinario non può configurare concorso di colpa né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità del lavoratore. Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà del singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali.
Tanto premesso, la società richiama il R.D. n. 2328 del 1923 nella parte in cui considera
"lavoro effettivo" solo quello che “richieda una applicazione assidua e continuativa, mentre l'occupazione di semplice attesa o custodia, o comunque di altra natura non assidua e non continua viene considerata lavoro non effettivo".
Tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro
(cfr. in busta paga le colonne "voce” e “descrizione").
Ciò posto, si ritiene che le buste paga allegate dal ricorrente siano idonee a provare - mediante semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte della società convenuta, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore.
Gli insegnamenti della Suprema Corte sopra richiamati, pur ammettendo l'esistenza di un danno da usura psicofisica in re ipsa, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per “diversi anni".
Tali presupposti sono entrambi ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata anche in difetto di prova, gravante sulla resistente, che lo straordinario sia stato prestato secondo le eccezioni legislativamente previste - l'abnormità della prestazione eseguita dal ricorrente nel corso degli anni. Invero, è provato documentalmente che il lavoratore è stato impiegato in misura sistematica, per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi, per un numero ingente di ore, di gran lunga esorbitanti il limite di 250 ore previsto sino al 31.12.2015 dall'art. 5 comma 3
D.Lgs.n.66/03 e di 150 ore dal 1.01.2016 previsto dall'art. 28 del CCNL.
Si deve dunque ritenere che, per le modalità ed i tempi con cui il Pt_1 ha prestato la propria attività lavorativa, la condotta della datrice di lavoro abbia determinato un danno da usura psicofisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia (cfr., su tutte, Cass. n. 15223/23).
Parte resistente ha, inoltre, eccepito la prescrizione che, nella specie, è decennale trattandosi di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Esso inizia a decorrere- costituendo la condotta del datore un illecito permanente - dalla cessazione della condotta inadempiente del datore di lavoro. Va richiamato quanto stabilito dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 34377/22 laddove afferma che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore [...] decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile, solo se l'illecito sia istantaneo (ancorché con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito;
mentre ove l'illecito si sia protratto nel tempo, ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente".
Avuto riguardo al caso in esame, l'eccezione è infondata, considerato che, nel caso di specie, il termine della prescrizione è iniziato a decorrere a partire dall'ultimo periodo oggetto della domanda attorea (dicembre 2023).
In ordine al quantum, va detto che il Supremo Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla
- contrattazione collettiva tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative".
Pertanto, il criterio, pur essendo equitativo, per essere anche congruo e ragionevole, deve essere rapportato alle singole situazioni dedotte in giudizio.
Come condivisibilmente ritenuto da altri Giudici del Tribunale di Napoli "nel caso di specie può essere ritenuta congrua, quale parametro di riferimento, al fine della quantificazione che si sta effettuando, la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10% per lo straordinario diurno e 30% per lo straordinario notturno), e non l'intera paga base maggiorata secondo le suddette percentuali (come da conteggio allegato al ricorso), assumendo rilievo la quantità delle ore di straordinario, espletate in numero maggiore ai limiti consentiti e la protrazione negli anni dedotti, senza sostanziali variazioni nelle modalità attuative della prestazione;
ma dovendo essere considerato, allo stesso tempo, anche il contingente contesto economico-finanziario vigente all'epoca dei fatti, con particolare riferimento ai limiti imposti dalla legge alle nuove assunzioni, e le peculiarità della prestazione lavorativa in questione... orienta ad una siffatta conclusione anche la portata dell'accordo sindacale intervenuto di recente (11.3.2024) tra l'azienda e i rappresentanti dei lavoratori - ove la percentuale ipotizzata e concordata è indicata nel
15% dell'importo complessivo riconosciuto come straordinario nell'ultimo decennio - che costituisce senz'altro un indice utile nel percorso finalizzato alla liquidazione equitativa del danno che si sta compiendo, trattandosi di percentuale soppesata in una sede qualificata, ove si affrontano gli interessi contrapposti delle parti." (cfr. sentenza n. 1787/2025 dott. Bonfiglio).
Orbene, considerando il periodo di protrazione dell'eccedenza straordinaria e il numero di ore prestate oltre il limite contrattuale, il credito spettante a parte ricorrente va rideterminato, considerando che esso risulta quantificato sulla base dell'intera retribuzione maggiorata. L'importo, sulla base del numero complessivo di ore di lavoro straordinario espletate in eccesso dal 7.01.2020 al 31.12.2023, pari a n. 1.205,53 nonché della percentuale uniforme del 20% applicata dal Giudicante (in luogo anche Parte di quella del 10% e del 30% o del 15% proposta da ), ammonta ad € 2.415,88, prendendo come riferimento il compenso orario erogato nel 2023 per il lavoro straordinario, pari a € 10,02, per cui si determina un importo orario addizionale di €
2,004 (20% di € 10,02) che, moltiplicato per il numero di ore di lavoro straordinario espletate in eccesso, da, appunto, un totale di € 2.415,88 oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al soddisfo. Tale importo appare congruo e proporzionato a risarcire il danno da usura psicofisica determinato dallo svolgimento di oltre milleduecento ore di straordinario in eccesso nell'arco di 4 anni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base al valore del decisum.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l'
[...]
Controparte 1 al pagamento, in favore di all'importo di € 2.415,88 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al soddisfo;
b) condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del ricorrente in € 1.379,00, comprensiva della maggiorazione del 5% per utilizzo di tecniche informatiche (art. 4, comma 1 bis), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
e rimborso C.U, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Napoli 2.7.2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)