Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i protocolli e gli accordi di adesione dei Governi dei Regni di Svezia e di Danimarca e della Repubblica di Finlandia all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, ed alla convenzione di applicazione dell'accordo stesso, con atti finali e dichiarazioni, fatti a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.
Articolo 2
- Legge 27 maggio 1999, n. 198
Articolo 1 della Legge 27 maggio 1999, n. 198
Versione
26 giugno 1999
26 giugno 1999
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