Sentenza 11 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/01/2019, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2019 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DO EN 26/08/1976 avverso l'ordinanza della CORTE d'APPELLO di ROMA in data 20/02/2018 visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Luca TAMPIERI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La corte d'appello di Roma ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di DO EN, subita da costui agli arresti domiciliari per le imputazioni di tentato omicidio, tentata rapina e altro, commessi in Roma il 05/01/2004. Il DO aveva reso interrogatorio di garanzia, protestandosi estraneo ai fatti e spiegato, in un successivo interrogatorio, i propri spostamenti in quella giornata. Nel corso delle indagini, le persone sentite, siccome presenti al momento della loro commissione, non avevano riconosciuto il DO (soggetto appartenente alla Guardia di Finanza), un teste avendo pure dichiarato che il predetto, in quella data, era stato comandato in servizio. Il Tribunale aveva assolto il DO da alcune imputazioni e ordinato la restituzione degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto, quanto ai rimanenti reati. Formulata nuova imputazione, il tribunale aveva nuovamente condannato il DO, ma la corte d'appello ribaltava il verdetto assolvendolo da tutte le imputazioni di cui alle due sentenze di primo grado per non aver commesso il fatto. Nella ordinanza impugnata si dà pure atto che il DO era stato successivamente condannato in via definitiva per fatti di concussione in concorso con altri finanzieri ai danni di commercianti di nazionalità cinese nella zona di Piazza Vittorio, teatro delle imputazioni dalle quali era stato assolto, fatti questi commessi a distanza di circa due mesi dai primi.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il DO a mezzo di difensore, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge quanto alla applicazione del paradigma di cui all'art. 314 co. 1 cod.proc. pen., avendo la corte territoriale ravisato una condotta gravemente colposa nel fatto che egli non aveva specificato i motivi della sua accertata presenza in Roma, Piazza Vittorio, il giorno dei fatti in contestazione e che, successivamente a quegli episodi, si era reso responsabile di fatti concussivi in danno di commercianti della stessa zona. Nel fare ciò, secondo il deducente, la corte territoriale non avrebbe tuttavia considerato il contenuto dell'interrogatorio di garanzia e di quello reso a seguito della notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. In quella diversa sede, infatti, l'indagato aveva ammesso come probabile la sua presenza sui luoghi, declinando al contempo ogni responsabilità rispetto ai fatti contestatigli. Sotto altro profilo, il deducente ha censurato la valorizzazione di elementi che avevano ricevuto smentita nel corso delle indagini (il riferimento è alla perizia balistica poi smentita da successivo accertamento peritale e al riconoscimento da parte di un teste che poteva esser ricondotto ad un ricordo confuso) e di quelle condotte successive a quelle oggetto delle imputazioni dalle quali il DO era stato assolto. Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione, quanto alla stessa condizione negativa, non avendo la corte territoriale motivato in ordine al comportamento alternativo che il DO avrebbe dovuto tenere e, pur avendo riconosciuto l'erroneità degli elementi che avevano sostenuto l'accusa (perizia e riconoscimento), ritenuto di poter ricavare da essi un comportamento gravemente colposo in capo all'istante.
3. L'Avvocatura Generale dello Stato si è costituita per il Ministero resistente depositando memoria, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto, con ogni conseguente statuizione quanto alle spese, ai diritti e agli onorari del giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato.
2. La corte salernitana, contrariamente agli assunti difensivi, non ha ritenuto di ravvisare un comportamento ostativo dell'istante in elementi poi successivamente smentiti (il riferimento è alla prima perizia balistica e al riconoscimento del teste IA), ma lo ha individuato nella condotta tenuta dal predetto in sede di interrogatorio di garanzia, prima e di interrogatorio davanti al P.M., dopo. Tale convincimento Va tratto dall'esame della stessa sentenza assolutoria, riportata per stralci nell'ordinanza impugnata. In quella sede, infatti, il giudice penale aveva ritenuto provata la presenza del DO sulla scena dei fatti in occasione della loro commissione, formulando un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal predetto e da altro imputato (il SI), sia perché in contrasto tra di loro, sia perché scarsamente convincenti, avendo i dichiaranti prospettato un comportamento altamente inverosimile (secondo cui i due si sarebbero recati insieme a Roma affrontando un viaggio di oltre due ore, per poi dividersi non appena giunti nella capitale e ripartire di nuovo insieme dopo appena mezz'ora). A ciò la corte ha aggiunto la considerazione che la prima perizia balistica aveva confermato che l'arma del DO era stata usata nel corso della consumazone dei delitti ai danni dell'esercente cinese e che il teste IG aveva più volte riconosciuto fotograficamente il DO (forse confondendosi per avere visto la foto di costui in un'altra occasione). Ha, inoltre, rilevato che - a distanza di qualche mese dai fatti - era stato accertato che l'istante aveva tentato di compiere atti concussivi in danno di commercianti cinesi sempre in quella zona, ciò giustificando le indicazioni del medesimo quale "palo" insieme al SI, tenuto conto che il DO si era effettivamente trovato in quel luogo con la propria auto, aveva quel tipo di rapporto con detti commercianti (che avrebbe tentato di lì a qualche tempo di concutere), così giustificando l'errato convincimento del teste IG che era stato proprio il DO a sparargli contro nel gennaio del 2004. A fronte di ciò, la corte territoriale ha conclusivamente richiamato la plateale menzogna iniziale del DO sulla sua presenza in loco più volte, le contraddizioni nelle quali egli e il coimputato SI erano incorsi e il successivo comportamento tenuto ai danni di commercianti proprio nella stessa zona teatro dei fatti, per ritenere che la misura dalla quale era derivata la detenzione ingiustamente subita, fosse stata giustificata.
3. I motivi sono infondati.
4. In linea generale, deve intanto ribadirsi che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (cfr. Sez. U. n. 51779 del 28/11/2013, Rv. 257606).Peraltro, il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247664). Nella motivazione della sentenza da ultimo richiamata, il Supremo Collegio ha peraltro chiarito che «la condotta colposa a cui consegue l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà può essere posta in essere, al pari della condotta dolosa, anche prima dell'inizio del procedimento penale», dovendosi respingere la tesi «secondo cui la colpa grave potrebbe ravvisarsi solo in relazione alla condotta processuale dell'interessato, e cioè al contegno da lui assunto dopo la conoscenza del procedimento penale a proprio carico». Quel giudice ha pure aggiunto, con riferimento alla gravità della colpa e alla sua incidenza causale, che il « il giudice di merito deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto» (richiama, in sentenza, Sez. U. n. 34599, de Benedictis, Rv. 222263), altresì precisando che «la sussistenza della colpa grave, quale fattore di esclusione del diritto alla riparazione, deve risultare o desumersi dal provvedimento restrittivo della libertà o dagli eventuali provvedimenti successivi di riesame o di appello (richiama, in sentenza, Sez. 4 n. 19253, Rv. 224501), dovendo il giudice raffrontare specificamente la condotta dell'indagato e le ragioni poste a fondamento del titolo cautelare (richiama, in sentenza, sez. 4, 7 giugno 2001, Rosini, Rv. 219686).
5. Nel caso in esame, legittimamente la corte territoriale ha valorizzato il comportamento tenuto dal DO in sede di interrogatorio, sottolineandone i passaggi ritenuti dallo stesso giudice del merito frutto di una strategia che può certamente assumere, sia pure quale espressione dell'esercizio di una facoltà riconosciuta dall'ordinamento, un significato sinergico rispetto all'erronea percezione della gravità indiziaria a carico del soggetto. Sul punto, la decisione impugnata si pone certamente nel solco della giurisprudenza di questa corte, secondo cui la reticenza e il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui egli sia in grado di indicare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa, che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare [cfr. sez. 4 n. 4159 del 09/12/2008 Cc. (dep. 28/01/2009), Rv. 242760; n. 25252 del 20/05/2016, Rv. 267393; sez. 3 n. 29967 del 20/04/2014, Rv. 259941]. Anche successivamente, si è precisato che, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave dell'interessato (fermo restando l'insindacabile diritto al silenzio o alla reticenza o alla menzogna da parte della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato), nell'ipotesi in cui solo questi sia in grado di fornire una logica spiegazione, al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini, non il silenzio o la reticenza, in quanto tali, rilevano ma il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quanto meno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli, che se non può essere da solo posto a fondamento dell'esistenza della colpa grave, vale però a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta, in presenza di altri elementi di colpa [cfr. sez. 4 n. 7296 del 17/11/2011 Cc. (dep. 23/02/2012), Rv. 251928].
6. Rispetto al ragionamento svolto dalla corte distrettuale, peraltro, manca nel ricorso una effettiva critica avente ad oggetto lo specifico elemento valorizzato, vale a dire il mendacio del DO e le discrasie del suo racconto rispetto a quello del SI. La difesa, infatti, ha posto l'accento sulla valorizzazione, questa sì errata, anche di altri elementi che non sono però riconducibili ad una condotta del DO (prima perizia e riconoscimento iniziale da parte del IG). Quanto, poi, al comportamento successivo ai fatti per cui si procede (reati posti in essere ai danni di cittadini di nazionalità cinese, a distanza di qualche mese dai fatti qui d'interesse), va rilevato che tale ulteriore elemento ha costituito oggetto di espressa valutazione da parte del giudice della cautela che ne ha sottolineato la pregnanza anche ai fini della sussistenza del grave quadro indiziario, cosicché la loro considerazione da parte del giudice della riparazione deve ritenersi del tutto legittima, oltre che corretta e congruamente giustificata.
7. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero esistente che liquida in euro mille.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament