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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/10/2025, n. 14043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14043 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott.ssa TA IE Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott. ssa AN TI Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44253 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: CP_1 C.F._2
nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Persona_1
Guercio, giusta delega in atti;
RICORRENTI
e presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Roma
RESISTENTE
OGGETTO: mutamento di sesso di minore
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 25.9.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda dei ricorrenti, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, di Persona_1
rettifica dell'attribuzione del sesso da femminile a maschile e di sostituzione del prenome
“REBECCA” con “ ”. Pt_2
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto che: la figlia di Per_1
anni 14, ha manifestato, sin dall'infanzia, una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile;
che a tal fine ha già da tempo preso contatti con l'Azienda Ospedaliera “San Camillo-Forlanini” di Roma, avente un'apposita “Area Minori” con disforia di genere, nonché con gli psicologi e psichiatri del suddetto nosocomio, i quali hanno evidenziato la presenza di una
marcata disforia di genere e caldeggiato la rettifica dei documenti del minore come
necessaria ed urgente (v.all.3 dell'atto introduttiva); nel contempo la minore, con i genitori, si è altresì rivolta all' Controparte_3
(Centro di Coordinamento per le Problematiche Sanitarie
[...] CP_4
Relative all'Identità di Genere), che ha permesso di escludere, in accordo con la
determina AIFA 21756/19, controindicazioni all'assunzione di terapia con Triptorelina,
già da novembre 2020.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
E' stata, infatti, raggiunta la prova della serietà ed univocità del percorso scelto e della conseguente possibilità di riconoscere a tale percorso il crisma della irreversibilità.
Dalla relazione peritale, che questo Collegio condivide, perché immune da vizi logici e giuridici, è, infatti, emerso che: da quando aveva otto anni ha Persona_1
chiesto espressamente di essere chiamata segnalando sin dalla tenera età interessi Pt_2
e giochi maschili, chiedendo in questo espressamente aiuto ai genitori. Da Novembre 2020 (certificato della dottoressa , essendo stata posta diagnosi di “Incongruenza di Per_2
Genere” (“marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il
sesso assegnato”- definizione OMS, 2018), il minore è stato preso in carico dal relativo
Servizio dell'osp. universitario “ di iniziando ad assumere una terapia CP_3 CP_3
ormonale a base di Triptorelina, tuttora in corso, che di fatto ha rallentato il suo sviluppo
puberale, determinando un cambiamento fenotipico del suo corpo;
parimenti il minore sta
proseguendo i colloqui psicologici con la drssa all'osp S. Camillo, che al momento CP_5
prevedono incontri di gruppo a cadenza mensile […] Durante la visita peritale il ragazzo è
apparso consapevole della scelta effettuata e degli effetti legati alla terapia ormonale
assunta, riconoscendosi nel fenotipo maschile che si sta evidenziando. In particolare il
minore è risultato a conoscenza del fatto che avendo iniziato questa cura ormonale non
potrà tornare indietro, ribadendo come sia da sempre un suo desiderio quello di vedersi e
sentirsi “maschio” (“io da piccolo mi vedevo da grande maschio”), senza aver mai avuto
ripensamenti o dubbi in merito […]. Il minore presenta buone capacità metacognitive,
relative alla comprensione dei propri stati emotivi e mentali e di quelli altrui, avendo
raggiunto, nonostante la giovane età, un buon grado di maturità al punto da poter
esprimere in modo consapevole le proprie preferenze: tra queste vi è quella di veder
rettificato il proprio nome sui documenti, cambiando anche il genere da femminile a
maschile. Tale cambiamento favorirebbe la sua integrazione nel contesto dei pari e
contribuirebbe a preservarlo da atti di denigrazione e bullismo (v. pag. 14 e pag. 15 della relazione peritale in atti).
Pertanto, dalla consulenza tecnica svolta risulta che i disagi connessi all'incongruenza di genere siano presenti sin dalla tenera età e che sia riuscito a contenerli esclusivamente a seguito dell'assunzione Persona_3
dei tratti esteriori tipicamente maschili, coerenti rispetto al suo sentire psicologico.
Ciononostante, permane il rischio che la discrepanza tra il suo aspetto esteriore e le generalità anagrafiche induca nello stesso uno stato di profondo disagio,
esponendolo al rischio di atti di denigrazione e di bullismo.
I professionisti incaricati (v. relazioni depositate da parte ricorrente, all.3 e 4 al ricorso) hanno, quindi, ritenuto la rettificazione anagrafica delle generalità un passaggio imprescindibile per consentire a di proseguire nel Persona_3
percorso di riequilibrio psicologico intrapreso e tuttora in corso.
Attesa l'assoluta convinzione del minore di appartenere ad un sesso difforme da quello di nascita e il supporto in tal senso ricevuto da parte dei genitori, non si ravvisano elementi per escludere l'accoglimento della domanda.
In altri termini, la rettificazione anagrafica si configura come necessaria per assicurare al minore il rispetto del suo equilibrio psicofisico, avendo iniziato,
peraltro, il percorso da oltre cinque anni.
Si evidenzia, infine, che alcun rilievo è stato mosso dal P.M. intervenuto nel presente procedimento.
Non si perviene alla regolamentazione delle spese di lite tra le parti, non sussistendo una conflittualità di posizioni con la parte resistente. Le spese di CTU,
già liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.
44253/2024, così dispone:
accertata la condizione di incongruenza di genere di Persona_1
ATTRIBUISCE a nata a [...] il [...] il sesso maschile ed il Persona_1
nome Pt_2
ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nelle parti relative al genere e al nome e di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti necessari;
NULLA sulle spese;
PONE le spese di CTU, già liquidate, definitivamente a carico di parte ricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il Giudice estensore La Presidente
AN TI TA IE