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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3089 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
RGAC 23852 ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 23852 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione nell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 novembre 2024 e vertente
TRA
(p. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Roma, via San Nicola de' Cesarini n. 3, presso lo studio dell'avv. Francesco Rombolà che la rappresenta e difende, insieme all'avv. Ciro Cod
Fano del Foro di Velletri, giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTRICE
E
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via Bazzoni n. 3 presso lo studio dell'avv.
Alessio Tuccino che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente conferita da procuratore speciale della società per atto di , notaio Controparte_2 Parte_2
in Roma, in data 29 gennaio 2018 rep 21079 racc. 13344
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società ha convenuto dinanzi al Parte_1
Tribunale di Roma la società per vedere accertare la Controparte_1
responsabilità della stessa per non aver osservato le procedure previste per il pagamento del compenso relativa ad una attività appaltata alla società di Controparte_3
esecuzione di lavori su di un tratto autostradale, in quanto non aveva verificato la sussistenza dei requisiti di legge prima di provvedere al pagamento determinando la impossibilità di ottenere il pagamento alla società alla quale il lavoro era stata subappaltato e non pagato dalla società appaltatrice e per l'effetto vederla condannare al risarcimento del danno subito. Pari all'importo del subappalto pari a 60.000 euro oltre ad euro 15.000 a titolo di chance.
A sostegno della domanda, fondata sulla responsabilità extracontrattuale in quanto la società non aveva verificato la esistenza della situazione della situazione di CP_1
comprovata crisi di liquidità in presenza della prova dell'avvenuto pagamento delle fatture del subappaltatore dei lavori e non aveva sospeso il pagamento del dovuto determinando un pregiudizio nella società subappaltatrice essendo stata ammessa la società appaltante al concordato preventivo con sentenza del Tribunale in data 21 maggio 2014 con procedura avviata nel 2013 ed in seguito nel 2015 sottoposta a sequestro detta impresa.
Ha dedotto, inoltre di aver inviato nel 2012 e nel 2013 delle richieste di pagamento alle società appaltante ed alla società . CP_1
Si è costituita la società eccependo la prescrizione del diritto di Controparte_1
credito fatto valere dalla società basato sull'articolo 2043 in quanto l'atto di citazione era stato notificato il 25 marzo 2019 mentre le precedenti richieste di pagamento del corrispettivo del subappalto erano state inviate alla società appaltante ed alla società
RGAC 23852 ANNO 2019 Pag. 2 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Autostrade e ricevute da quest0ultima rispettivamente il 23 dicembre 2013 ed il 5 febbraio
2014.
Di conseguenza anche a voler ritenere le richieste di pagamento ricevute atti interruttivi della prescrizione anche ai fini del diverso credito risarcitorio, la prescrizione di cui al primo comma dell'articolo 2947 cc si era integrata con la conseguente estinzione del credito.
Ha contestato la qualificabilità del credito come risarcitorio per difetto dei requisiti non sussistendo alcun obbligo di pagamento a carico della società del corrispettivo dovuto dalla società appaltatrice alla società alla quale era stato conferito il subappalto dei lavori stessi.
Ha contestato la misura del danno evidenziando che era diritto della società di insinuarsi al passivo della società appaltante e la genericità della richiesta risarcitoria relativa alla perdita di chance.
Ha chiesto la chiamata in causa del Consorzio Aedars s.c. a r.l.
Autorizzata la chiamata in causa della società la stessa si era costituita eccependo la competenza funzionale del Tribunale per le misure di prevenzione innanzi al quale prendeva la procedura nei confronti del Consorzio.
Il tribunale di Roma concessi i termini ex articolo 183, ha dichiarato la competenza funzionale del Tribunale di Roma sezione per le misure di prevenzione ed ha disposto la separazione della domanda di manleva e la creazione di un fascicolo separato che era stato trasmesso a detta sezione.
Con la medesima ordinanza il giudice ha ritenuto di rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii determinati dall'avvenuto collocamento in quiescenza del giudice assegnatario del procedimento ed alla sua mancata sostituzione, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 27 novembre 2024
sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
RGAC 23852 ANNO 2019 Pag. 3 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione di prescrizione proposta dalla società in relazione al credito fatto valere nel presente giudizio Controparte_1
dalla società attrice.
Risulta pacifico che nel presente giudizio la società attrice ha agito per il risarcimento del danno subito per effetto dell'asserito comportamento colposo della società convenuta la quale aveva pagato il corrispettivo pattuito per la esecuzione dei laori appaltari senza accertarsi che il sub apopoaltatore fosse stato pagato o che lo stesso si trovasse in una situazione di grave crisi di liquidità, situazione che avrebbe imposto la sospensione del pagamento al fine di un successivo pagamento nei confronti del subappaltatore.
Prima di esaminare nel merito la sussistenza o meno della responsabilità dedotta occorre esaminare la eccezione di prescrizione dedotta.
Trattandosi di una domanda basata sulla responsabilità extracontrattuale il termine di prescrizione è quello di cui al primo comma dell'articolo 2047 cc, vale a dire cinque anni.
Nel caso si specie la società attrice ha allegato, anche dopo la proposizione della eccezione da parte della società convenuta, che gli unici atti interruttivi esistenti sarebbero costituiti da due lettere, ricevute dalla società convenuta il dicembre 2013 ed il 5 febbraio
2014, oltre ad ad una ulteriore lettera inviata a mezzo pec il 20 settembre 2017 con le quali era stato richiesto al ed alla il Controparte_4 Parte_3
pagamento del corrispettivo dovuto per il subappalto svolto in relazione alla due fatture elesse nn. 4/2013 e 30/2013, con scadenza rispettivamente il 31 maggio 2013 e 31
gennaio 2014 per euro 30.000 ciascuna con avviso che in difetto di pagamento sarebbe stata avviata la procedura di recupero coattivo del credito.
Risulta pacifico che in dette lettere non è adombrato alcun credito avente la propria causa nel risarcimento del danno, ma la richiesta alla società che aveva conferito il subappalto ed
RGAC 23852 ANNO 2019 Pag. 4 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
alla società il sollecito del pagamento di fatture emesse e scadute. Controparte_1
Tali note, quindi, non possono essere ritenute idonee ad produrre la interruzione della prescrizione in relazione al risarcimento del danno, danno che si sarebbe verificato con il pagamento dell'importo dell'appalto da parte della società al Controparte_1
Consorzio Aedars, pagamento che risulta essere stato effettuato in favore dell'Amministratore giudiziario del e su richiesta dello stesso in data 1 Controparte_5
agosto 2017 per un importo di euro 64.500 che in precedenza era stato trattenuto con riserva di chiamata in causa nel caso di azione nei confronti della società da CP_1
parte dei subappaltatori, importo che era stato concretamente corrisposto il 18 maggio
2018.
Di conseguenza non risulta sussistere la fattispecie di responsabilità extracontrattuale,
risultando che la società non aveva versato la somma al Consorzio trattenendo CP_1
l'importo e versandolo solo a richiesta dell'amministratore giudiziario del Consorzio che stava operando il recupero crediti del pagamento dei debiti risultanti dallo stato passivo al quale la società attrice ha fatto insinuazione, sia pure tardiva per propria scelta.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla società
nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
rigetta la domanda attrice;
condanna la società a rimborsare alla società le spese Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio, spese che liquida in euro 5.000, di cui euro 5.000 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettarie per le spese nella misura del 15%.
RGAC 23852 ANNO 2019 Pag. 5 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Così deciso in Roma, lì 22 febbraio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 23852 ANNO 2019 Pag. 6 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 23852 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione nell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 novembre 2024 e vertente
TRA
(p. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Roma, via San Nicola de' Cesarini n. 3, presso lo studio dell'avv. Francesco Rombolà che la rappresenta e difende, insieme all'avv. Ciro Cod
Fano del Foro di Velletri, giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTRICE
E
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via Bazzoni n. 3 presso lo studio dell'avv.
Alessio Tuccino che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente conferita da procuratore speciale della società per atto di , notaio Controparte_2 Parte_2
in Roma, in data 29 gennaio 2018 rep 21079 racc. 13344
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società ha convenuto dinanzi al Parte_1
Tribunale di Roma la società per vedere accertare la Controparte_1
responsabilità della stessa per non aver osservato le procedure previste per il pagamento del compenso relativa ad una attività appaltata alla società di Controparte_3
esecuzione di lavori su di un tratto autostradale, in quanto non aveva verificato la sussistenza dei requisiti di legge prima di provvedere al pagamento determinando la impossibilità di ottenere il pagamento alla società alla quale il lavoro era stata subappaltato e non pagato dalla società appaltatrice e per l'effetto vederla condannare al risarcimento del danno subito. Pari all'importo del subappalto pari a 60.000 euro oltre ad euro 15.000 a titolo di chance.
A sostegno della domanda, fondata sulla responsabilità extracontrattuale in quanto la società non aveva verificato la esistenza della situazione della situazione di CP_1
comprovata crisi di liquidità in presenza della prova dell'avvenuto pagamento delle fatture del subappaltatore dei lavori e non aveva sospeso il pagamento del dovuto determinando un pregiudizio nella società subappaltatrice essendo stata ammessa la società appaltante al concordato preventivo con sentenza del Tribunale in data 21 maggio 2014 con procedura avviata nel 2013 ed in seguito nel 2015 sottoposta a sequestro detta impresa.
Ha dedotto, inoltre di aver inviato nel 2012 e nel 2013 delle richieste di pagamento alle società appaltante ed alla società . CP_1
Si è costituita la società eccependo la prescrizione del diritto di Controparte_1
credito fatto valere dalla società basato sull'articolo 2043 in quanto l'atto di citazione era stato notificato il 25 marzo 2019 mentre le precedenti richieste di pagamento del corrispettivo del subappalto erano state inviate alla società appaltante ed alla società
RGAC 23852 ANNO 2019 Pag. 2 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Autostrade e ricevute da quest0ultima rispettivamente il 23 dicembre 2013 ed il 5 febbraio
2014.
Di conseguenza anche a voler ritenere le richieste di pagamento ricevute atti interruttivi della prescrizione anche ai fini del diverso credito risarcitorio, la prescrizione di cui al primo comma dell'articolo 2947 cc si era integrata con la conseguente estinzione del credito.
Ha contestato la qualificabilità del credito come risarcitorio per difetto dei requisiti non sussistendo alcun obbligo di pagamento a carico della società del corrispettivo dovuto dalla società appaltatrice alla società alla quale era stato conferito il subappalto dei lavori stessi.
Ha contestato la misura del danno evidenziando che era diritto della società di insinuarsi al passivo della società appaltante e la genericità della richiesta risarcitoria relativa alla perdita di chance.
Ha chiesto la chiamata in causa del Consorzio Aedars s.c. a r.l.
Autorizzata la chiamata in causa della società la stessa si era costituita eccependo la competenza funzionale del Tribunale per le misure di prevenzione innanzi al quale prendeva la procedura nei confronti del Consorzio.
Il tribunale di Roma concessi i termini ex articolo 183, ha dichiarato la competenza funzionale del Tribunale di Roma sezione per le misure di prevenzione ed ha disposto la separazione della domanda di manleva e la creazione di un fascicolo separato che era stato trasmesso a detta sezione.
Con la medesima ordinanza il giudice ha ritenuto di rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii determinati dall'avvenuto collocamento in quiescenza del giudice assegnatario del procedimento ed alla sua mancata sostituzione, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 27 novembre 2024
sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
RGAC 23852 ANNO 2019 Pag. 3 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione di prescrizione proposta dalla società in relazione al credito fatto valere nel presente giudizio Controparte_1
dalla società attrice.
Risulta pacifico che nel presente giudizio la società attrice ha agito per il risarcimento del danno subito per effetto dell'asserito comportamento colposo della società convenuta la quale aveva pagato il corrispettivo pattuito per la esecuzione dei laori appaltari senza accertarsi che il sub apopoaltatore fosse stato pagato o che lo stesso si trovasse in una situazione di grave crisi di liquidità, situazione che avrebbe imposto la sospensione del pagamento al fine di un successivo pagamento nei confronti del subappaltatore.
Prima di esaminare nel merito la sussistenza o meno della responsabilità dedotta occorre esaminare la eccezione di prescrizione dedotta.
Trattandosi di una domanda basata sulla responsabilità extracontrattuale il termine di prescrizione è quello di cui al primo comma dell'articolo 2047 cc, vale a dire cinque anni.
Nel caso si specie la società attrice ha allegato, anche dopo la proposizione della eccezione da parte della società convenuta, che gli unici atti interruttivi esistenti sarebbero costituiti da due lettere, ricevute dalla società convenuta il dicembre 2013 ed il 5 febbraio
2014, oltre ad ad una ulteriore lettera inviata a mezzo pec il 20 settembre 2017 con le quali era stato richiesto al ed alla il Controparte_4 Parte_3
pagamento del corrispettivo dovuto per il subappalto svolto in relazione alla due fatture elesse nn. 4/2013 e 30/2013, con scadenza rispettivamente il 31 maggio 2013 e 31
gennaio 2014 per euro 30.000 ciascuna con avviso che in difetto di pagamento sarebbe stata avviata la procedura di recupero coattivo del credito.
Risulta pacifico che in dette lettere non è adombrato alcun credito avente la propria causa nel risarcimento del danno, ma la richiesta alla società che aveva conferito il subappalto ed
RGAC 23852 ANNO 2019 Pag. 4 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
alla società il sollecito del pagamento di fatture emesse e scadute. Controparte_1
Tali note, quindi, non possono essere ritenute idonee ad produrre la interruzione della prescrizione in relazione al risarcimento del danno, danno che si sarebbe verificato con il pagamento dell'importo dell'appalto da parte della società al Controparte_1
Consorzio Aedars, pagamento che risulta essere stato effettuato in favore dell'Amministratore giudiziario del e su richiesta dello stesso in data 1 Controparte_5
agosto 2017 per un importo di euro 64.500 che in precedenza era stato trattenuto con riserva di chiamata in causa nel caso di azione nei confronti della società da CP_1
parte dei subappaltatori, importo che era stato concretamente corrisposto il 18 maggio
2018.
Di conseguenza non risulta sussistere la fattispecie di responsabilità extracontrattuale,
risultando che la società non aveva versato la somma al Consorzio trattenendo CP_1
l'importo e versandolo solo a richiesta dell'amministratore giudiziario del Consorzio che stava operando il recupero crediti del pagamento dei debiti risultanti dallo stato passivo al quale la società attrice ha fatto insinuazione, sia pure tardiva per propria scelta.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla società
nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
rigetta la domanda attrice;
condanna la società a rimborsare alla società le spese Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio, spese che liquida in euro 5.000, di cui euro 5.000 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettarie per le spese nella misura del 15%.
RGAC 23852 ANNO 2019 Pag. 5 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Così deciso in Roma, lì 22 febbraio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 23852 ANNO 2019 Pag. 6 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale