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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 184/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
TO VI, AT
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2840/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gizzeria - Via Albania 24 88040 Gizzeria CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
EL S.p.a - 01748900790
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 384/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 21/02/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000370264-ACC-E0682021 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000370264-ACC-E0682021 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000370264-ACC-E0682021 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000370264-ACC-E0682021 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000370264-ACC-E0682021 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000370264-ACC-E0682021 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000370264-ACC-E0682021 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
. Con ''ricorso introduttivo'' del 23-01-2023 l'Ricorrente_1 Calabria impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro l'avviso di accertamento n. 000000370264-ACC-E068-2021 del
24.11.2022, per omesso versamento dell' imposta IMU anni 2017-2018-2019 e 2020 e TASI anni
2017-2018 e 2019 del Comune di Gizzeria, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'atto per i motivi indicati nel ricorso stesso. L'Ricorrente_1, lamentava la mancata equiparazione degli alloggi ex Iacp agli alloggi sociali ai fini dell'esenzione dell'IMU e all'assimilazione tra alloggi Ricorrente_1 e prima abitazione – deduceva in “diritto” la questione di legittimità costituzionale della normativa sull'IMU nella parte in cui non riconosce un trattamento di esenzione per gli alloggi posseduti dagli ex Iacp. Sosteneva poi, sostanzialmente, di non essere tenuta a presentare la dichiarazione IMU e che gli immobili Ricorrente_1 dovrebbero ritenersi esclusi (esenti) dall'applicazione di tale imposta in quanto trattasi di ''abitazione principale ovvero alloggi sociali'' (come definiti dal DM 22/4/2008), per i quali il D.L.
n. 102/2013 ha previsto l'esenzione a decorrere dall'anno 2014, richiamando a sostegno di tale tesi alcune sentenze di Commissioni Tributarie Provinciali. Quanto alla TaSi sosteneva la dovutezza della stessa nella misura del 70% e non dell'intero importo invece richiesto con l'atto impugnato.
Controdeducevano il Comune e l'ente riscossore.
I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello Ricorrente_1.
Si costituiva l'ente riscossore.
L'appello si fonda sulle medesime ragioni alla base del ricorso introduttivo.
L'appellante reitera le doglianze già svolte in primo grado in ordine alla mancata equiparazione degli alloggi Ricorrente_1 (ex Iacp) agli alloggi sociali e/o alle abitazioni principali ai fini dell'esenzione dell'IMU. Ebbene i predetti motivi svolti dall'Ricorrente_1 - che possono essere trattati congiuntamente stante la sostanziale identità delle questioni con essi affrontate - sono infondati. La norma fondamentale, ratione temporis vigente, ai fini che qui interessano, è l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (decreto istitutivo dell'IMU).
Tale norma prevede, comma 2, lett. b), che l'IMU non si applica ''b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008''. La medesima norma nel prevedere altresì, al comma 10 (come modificato dall'art. 2 del D.L. n. 102/2013, convertito in legge n. 124/2013, in vigore dal 30 ottobre 2013), in favore del soggetto passivo, una detrazione di € 200,00 dall'imposta dovuta, stabilisce che ''La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616''. Ora, a dire dell'appellante, per effetto di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni, nonché dall'art. 2, comma 4, del decreto legge n. 102/2013 gli alloggi dell'Ricorrente_1 dovrebbero essere considerati tutti “abitazione principale ovvero alloggio sociale” e di conseguenza, come avviene per questi ultimi, dovrebbero essere esentati dal pagamento dell'IMU. Senonché, dall'esame delle disposizioni normative sopra richiamate (che sono state sostanzialmente riprodotte nella nuova legge
160/2019 che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, detta le disposizioni in materia di IMU1 ) si ricava che, ai fini dell'applicazione delle 1 Per quanto qui interessa, il comma 740 prevede che “Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto 14 esenzioni/agevolazioni IMU, non è per nulla configurabile una equiparazione tra gli immobili assegnati dall'Ricorrente_1 (ex IACP) e/o gli immobili di edilizia residenziale pubblica e gli alloggi sociali, considerato che il legislatore si è preoccupato, nell'ambito dello stesso provvedimento, di disciplinare in maniera del tutto autonoma e differente i trattamenti riferiti alle due distinte fattispecie. Ed infatti, l'art. 13, comma 2, lett. b), del D.L. 201/2011, prevede espressamente che l'IMU non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, mentre prevede, al successivo comma 10, una specifica e diversa ipotesi di agevolazione - consistente nella detrazione di € 200,00 dall'imposta - riferita ''agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati''. Pertanto, come ha correttamente osservato la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado nella sentenza impugnata, richiamando il principio generale e inderogabile, secondo cui le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni in materia fiscale sono di stretta interpretazione non estendibili e/o applicabili in via analogica, la tesi sostenuta dall'Ricorrente_1 circa l'equiparazione tra gli alloggi concessi in locazione e gli alloggi sociali ai fini dell'esenzione dall'IMU non trova alcun fondamento normativo. dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/”. Il successivo comma 741 lettera c), punto 3, prevede che sono considerati abitazione principale, e quindi esenti dall'applicazione dell'IMU, “…. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile
2008…..”. Infine il comma 749 prevede che “Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
se l'unità im-mobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 15 Nel nostro caso, dunque, secondo il quadro normativo sopra richiamato, ratione temporis vigente, in materia di esenzione e agevolazioni IMU sono previsti due regimi diversi per i fabbricati civili destinati ad alloggi sociali e per gli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (Iacp), ora Ricorrente_1. E tale diverso regime - normativamente previsto - non è affatto sperequativo o incompatibile a ragione della (erronea) equiparazione tout court da parte dell'Ricorrente_1 tra alloggi da essa assegnati e alloggi sociali. La stessa Corte di Cassazione, anche di recente, ha avuto modo di ribadire che “in tema di IMU, la detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), prevista dall'art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, non è incompatibile con l'esenzione prevista dal-l'art.13, comma 2, lett. b, del d.l. medesimo, come modificato dall'art. 1, comma
707, della l. n. 147 del 2013, per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008, poiché i due regimi agevolativi possono coesistere…” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 23/10/2024, n. 27529 (rv. 672729-01). Come la stessa Corte di cassazione – in ordine alla circostanza se gli alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati possano rientrare o meno nella nozione di "abitazione principale" - ha più volte affermato che
“In tema di ICI, con riferimento ad immobili gestiti da IACP e cioè da azienda per l'edilizia residenziale pubblica, non spetta l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, che esige la duplice condizione – insussistente per questa categoria di beni - dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 14/ 05/2020, n. 8967). La sentenza sopra richiamata ha così precisato nella parte motiva: "Escluso pertanto che possa parlarsi nella fattispecie di utilizzazione diretta, pur se assistita da finalità di 16 pubblico interesse, si rileva che le finalità di carattere sociali svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale non escludono che l'attività di concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato in quanto parametrato alla situazione economica dell'assegnatario, sia un'attività di carattere economico ai sensi di legge". E ancora, secondo Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-07-2019, n. 20135 (richiamata anche nella circolare del Mef di cui diremo appresso), equiparare questo tipo di utilizzazione del bene, proprio dello IACP, a quella diretta di un immobile ad opera dell'ente, postulerebbe un intervento interpretativo estensivo impraticabile in materia di agevolazioni fiscali riservata alla discrezionalità del legislatore.
Ebbene, la sentenza della Corte di primo grado, conformemente al quadro normativo sopra richiamato e attenendosi ai principi - consolidati - affermati in materia dalla Corte di Cassazione, ha correttamente argomentato in merito al rigetto del ricorso proposto dall'Ricorrente_1. A fronte di tali specifiche e articolate argomentazioni della sentenza (pagine 2-3-4 della sentenza) l'Ricorrente_1 non ha contrapposto alcuna censura nell'atto di appello, limitandosi alla mera identica riproposizione delle doglianze svolte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Rammentiamo infine che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 160/2019 che dette le nuove norme in materia di IMU, lo stesso MEF, conformemente a quanto disposto dal-l'art. 1, comma 749, della predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, con la circolare 1/DF del
18 marzo 2020 (doc. 5) ha confermato l'applicabilità della sola detrazione di € 200,00 dall'imposta IMU agli alloggi (ex Iacp), ribadendo che gli stessi non erano e continuano ad essere non assimilati all'abitazione principale. In particolare, il MEF nella predetta circolare ha precisato: “con la legge di bilancio 2020 è stato mantenuto sostanzialmente inalterato il regime fiscale già previsto in materia di IMU per gli immobili in questione, che di seguito si riepiloga: per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 17 residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n.
616, (comma 749 dell'art. 1) è prevista l'applicazione della detrazione di 200 euro e dell'aliquota ordinaria,
o di quella eventualmente ridotta deliberata dal comune”. Con il motivo II (pag. 15 dell'appello), rubricato
“Illegittimità dell'accertato “tasi” perché disattende l'art.1 c. 681 L.147/2013”, l'appellante lamenta che la Tasi relativa agli immobili accertati è stata applicata al 100% a carico dell'Ricorrente_1 mentre avrebbe dovuto essere applicata nella misura del 70%, restando l'atro 30% a carico dell'occupante. Si tratta di asserzione priva di fondamento perché il Comune di Gizzeria, per gli immobili di cui era a conoscenza degli occupanti, ha calcolato la tassa tenendo conto delle suddette percentuali, come si evince proprio dall'avviso di accertamento impugnato (v. avviso di accertamento nel fascicolo di primo grado EL), invece, per i casi in cui non era a conoscenza dell'occupante ha correttamente imputato all'Ricorrente_1 l'intero importo dovuto poiché quest'ultima non ha presentato la dichiarazione prevista dalla legge con l'indicazione degli occupanti degli immobili oggetto di accertamento, come ha correttamente rilevato la
Corte di primo grado nella sentenza impugnata. Quanto mal difetto di motivazione non ricorre infatti il contribuente è stato messo nelle condizioni di comprendere le ragioni della pretesa tanto da formare corposo gravame
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 2500, per ambedue i gradi di giudizio, in favore di ambedue le parti resistenti costituite oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta .
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
TO VI, AT
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2840/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gizzeria - Via Albania 24 88040 Gizzeria CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
EL S.p.a - 01748900790
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 384/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 21/02/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000370264-ACC-E0682021 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000370264-ACC-E0682021 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000370264-ACC-E0682021 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000370264-ACC-E0682021 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000370264-ACC-E0682021 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000370264-ACC-E0682021 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000370264-ACC-E0682021 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
. Con ''ricorso introduttivo'' del 23-01-2023 l'Ricorrente_1 Calabria impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro l'avviso di accertamento n. 000000370264-ACC-E068-2021 del
24.11.2022, per omesso versamento dell' imposta IMU anni 2017-2018-2019 e 2020 e TASI anni
2017-2018 e 2019 del Comune di Gizzeria, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'atto per i motivi indicati nel ricorso stesso. L'Ricorrente_1, lamentava la mancata equiparazione degli alloggi ex Iacp agli alloggi sociali ai fini dell'esenzione dell'IMU e all'assimilazione tra alloggi Ricorrente_1 e prima abitazione – deduceva in “diritto” la questione di legittimità costituzionale della normativa sull'IMU nella parte in cui non riconosce un trattamento di esenzione per gli alloggi posseduti dagli ex Iacp. Sosteneva poi, sostanzialmente, di non essere tenuta a presentare la dichiarazione IMU e che gli immobili Ricorrente_1 dovrebbero ritenersi esclusi (esenti) dall'applicazione di tale imposta in quanto trattasi di ''abitazione principale ovvero alloggi sociali'' (come definiti dal DM 22/4/2008), per i quali il D.L.
n. 102/2013 ha previsto l'esenzione a decorrere dall'anno 2014, richiamando a sostegno di tale tesi alcune sentenze di Commissioni Tributarie Provinciali. Quanto alla TaSi sosteneva la dovutezza della stessa nella misura del 70% e non dell'intero importo invece richiesto con l'atto impugnato.
Controdeducevano il Comune e l'ente riscossore.
I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello Ricorrente_1.
Si costituiva l'ente riscossore.
L'appello si fonda sulle medesime ragioni alla base del ricorso introduttivo.
L'appellante reitera le doglianze già svolte in primo grado in ordine alla mancata equiparazione degli alloggi Ricorrente_1 (ex Iacp) agli alloggi sociali e/o alle abitazioni principali ai fini dell'esenzione dell'IMU. Ebbene i predetti motivi svolti dall'Ricorrente_1 - che possono essere trattati congiuntamente stante la sostanziale identità delle questioni con essi affrontate - sono infondati. La norma fondamentale, ratione temporis vigente, ai fini che qui interessano, è l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (decreto istitutivo dell'IMU).
Tale norma prevede, comma 2, lett. b), che l'IMU non si applica ''b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008''. La medesima norma nel prevedere altresì, al comma 10 (come modificato dall'art. 2 del D.L. n. 102/2013, convertito in legge n. 124/2013, in vigore dal 30 ottobre 2013), in favore del soggetto passivo, una detrazione di € 200,00 dall'imposta dovuta, stabilisce che ''La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616''. Ora, a dire dell'appellante, per effetto di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni, nonché dall'art. 2, comma 4, del decreto legge n. 102/2013 gli alloggi dell'Ricorrente_1 dovrebbero essere considerati tutti “abitazione principale ovvero alloggio sociale” e di conseguenza, come avviene per questi ultimi, dovrebbero essere esentati dal pagamento dell'IMU. Senonché, dall'esame delle disposizioni normative sopra richiamate (che sono state sostanzialmente riprodotte nella nuova legge
160/2019 che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, detta le disposizioni in materia di IMU1 ) si ricava che, ai fini dell'applicazione delle 1 Per quanto qui interessa, il comma 740 prevede che “Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto 14 esenzioni/agevolazioni IMU, non è per nulla configurabile una equiparazione tra gli immobili assegnati dall'Ricorrente_1 (ex IACP) e/o gli immobili di edilizia residenziale pubblica e gli alloggi sociali, considerato che il legislatore si è preoccupato, nell'ambito dello stesso provvedimento, di disciplinare in maniera del tutto autonoma e differente i trattamenti riferiti alle due distinte fattispecie. Ed infatti, l'art. 13, comma 2, lett. b), del D.L. 201/2011, prevede espressamente che l'IMU non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, mentre prevede, al successivo comma 10, una specifica e diversa ipotesi di agevolazione - consistente nella detrazione di € 200,00 dall'imposta - riferita ''agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati''. Pertanto, come ha correttamente osservato la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado nella sentenza impugnata, richiamando il principio generale e inderogabile, secondo cui le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni in materia fiscale sono di stretta interpretazione non estendibili e/o applicabili in via analogica, la tesi sostenuta dall'Ricorrente_1 circa l'equiparazione tra gli alloggi concessi in locazione e gli alloggi sociali ai fini dell'esenzione dall'IMU non trova alcun fondamento normativo. dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/”. Il successivo comma 741 lettera c), punto 3, prevede che sono considerati abitazione principale, e quindi esenti dall'applicazione dell'IMU, “…. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile
2008…..”. Infine il comma 749 prevede che “Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
se l'unità im-mobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 15 Nel nostro caso, dunque, secondo il quadro normativo sopra richiamato, ratione temporis vigente, in materia di esenzione e agevolazioni IMU sono previsti due regimi diversi per i fabbricati civili destinati ad alloggi sociali e per gli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (Iacp), ora Ricorrente_1. E tale diverso regime - normativamente previsto - non è affatto sperequativo o incompatibile a ragione della (erronea) equiparazione tout court da parte dell'Ricorrente_1 tra alloggi da essa assegnati e alloggi sociali. La stessa Corte di Cassazione, anche di recente, ha avuto modo di ribadire che “in tema di IMU, la detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), prevista dall'art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, non è incompatibile con l'esenzione prevista dal-l'art.13, comma 2, lett. b, del d.l. medesimo, come modificato dall'art. 1, comma
707, della l. n. 147 del 2013, per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008, poiché i due regimi agevolativi possono coesistere…” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 23/10/2024, n. 27529 (rv. 672729-01). Come la stessa Corte di cassazione – in ordine alla circostanza se gli alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati possano rientrare o meno nella nozione di "abitazione principale" - ha più volte affermato che
“In tema di ICI, con riferimento ad immobili gestiti da IACP e cioè da azienda per l'edilizia residenziale pubblica, non spetta l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, che esige la duplice condizione – insussistente per questa categoria di beni - dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 14/ 05/2020, n. 8967). La sentenza sopra richiamata ha così precisato nella parte motiva: "Escluso pertanto che possa parlarsi nella fattispecie di utilizzazione diretta, pur se assistita da finalità di 16 pubblico interesse, si rileva che le finalità di carattere sociali svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale non escludono che l'attività di concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato in quanto parametrato alla situazione economica dell'assegnatario, sia un'attività di carattere economico ai sensi di legge". E ancora, secondo Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-07-2019, n. 20135 (richiamata anche nella circolare del Mef di cui diremo appresso), equiparare questo tipo di utilizzazione del bene, proprio dello IACP, a quella diretta di un immobile ad opera dell'ente, postulerebbe un intervento interpretativo estensivo impraticabile in materia di agevolazioni fiscali riservata alla discrezionalità del legislatore.
Ebbene, la sentenza della Corte di primo grado, conformemente al quadro normativo sopra richiamato e attenendosi ai principi - consolidati - affermati in materia dalla Corte di Cassazione, ha correttamente argomentato in merito al rigetto del ricorso proposto dall'Ricorrente_1. A fronte di tali specifiche e articolate argomentazioni della sentenza (pagine 2-3-4 della sentenza) l'Ricorrente_1 non ha contrapposto alcuna censura nell'atto di appello, limitandosi alla mera identica riproposizione delle doglianze svolte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Rammentiamo infine che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 160/2019 che dette le nuove norme in materia di IMU, lo stesso MEF, conformemente a quanto disposto dal-l'art. 1, comma 749, della predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, con la circolare 1/DF del
18 marzo 2020 (doc. 5) ha confermato l'applicabilità della sola detrazione di € 200,00 dall'imposta IMU agli alloggi (ex Iacp), ribadendo che gli stessi non erano e continuano ad essere non assimilati all'abitazione principale. In particolare, il MEF nella predetta circolare ha precisato: “con la legge di bilancio 2020 è stato mantenuto sostanzialmente inalterato il regime fiscale già previsto in materia di IMU per gli immobili in questione, che di seguito si riepiloga: per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 17 residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n.
616, (comma 749 dell'art. 1) è prevista l'applicazione della detrazione di 200 euro e dell'aliquota ordinaria,
o di quella eventualmente ridotta deliberata dal comune”. Con il motivo II (pag. 15 dell'appello), rubricato
“Illegittimità dell'accertato “tasi” perché disattende l'art.1 c. 681 L.147/2013”, l'appellante lamenta che la Tasi relativa agli immobili accertati è stata applicata al 100% a carico dell'Ricorrente_1 mentre avrebbe dovuto essere applicata nella misura del 70%, restando l'atro 30% a carico dell'occupante. Si tratta di asserzione priva di fondamento perché il Comune di Gizzeria, per gli immobili di cui era a conoscenza degli occupanti, ha calcolato la tassa tenendo conto delle suddette percentuali, come si evince proprio dall'avviso di accertamento impugnato (v. avviso di accertamento nel fascicolo di primo grado EL), invece, per i casi in cui non era a conoscenza dell'occupante ha correttamente imputato all'Ricorrente_1 l'intero importo dovuto poiché quest'ultima non ha presentato la dichiarazione prevista dalla legge con l'indicazione degli occupanti degli immobili oggetto di accertamento, come ha correttamente rilevato la
Corte di primo grado nella sentenza impugnata. Quanto mal difetto di motivazione non ricorre infatti il contribuente è stato messo nelle condizioni di comprendere le ragioni della pretesa tanto da formare corposo gravame
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 2500, per ambedue i gradi di giudizio, in favore di ambedue le parti resistenti costituite oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta .