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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/11/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 328 dell'anno 2025, pendente
TRA Parte_1
: Avv. MARTINI PRISCILLA
[...]
- PARTE OPPONENTE –
CONTRO Controparte_1
: Avv. VECOLI CLAUDIO
[...]
- PARTE OPPOSTA -
avente a oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
➢ Ricorrente in opposizione: “accertarsi e dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere ad esito della riconsegna delle chiavi dell'immobile intervenuta in data 27.06.2025 da parte del Sig.re con compensazione delle spese di giudizio”. Pt_1
➢ Resistente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca, in persona del designando Giudice, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta: In via preliminare a) accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere e/o sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e per l'effetto dichiarare estinto il presente procedimento;
In via principale e nel merito b) rigettarsi le domande ex adverso proposte in quanto infondate e non provate in fatto ed in diritto;
c) con ogni altra consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
d) in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio oltre CPA e IVA come per legge”.
1 § § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 668 c.p.c. ha proposto Parte_1 opposizione tardiva avverso lo sfratto per morosità, convalidato con ordinanza in data 12.12.2024 ed intimato da locatrice dell'immobile ad uso abitativo sito in Controparte_1 Viareggio (LU), Via Vittorio Veneto n. 65, come da contratto sottoscritto in data 24.11.2023 e registrato in Viareggio (LU) al n. 004708 – serie 3T anno 2023. Ha assunto l'opponente che, al momento della notifica dell'intimazione e contestuale citazione per la convalida, eseguita presso la residenza, coincidente con il domicilio eletto nel contratto, egli si trovava ristretto presso il carcere di Prato, essendo tratto in arresto in data 3.10.2024 per espiazione di condanna alla reclusione divenuta definitiva, di tal che non aveva potuto avere tempestiva conoscenza della notifica. Instava pertanto per la revoca dell'ordinanza e la concessione del termine di cui all'art. 55 l. 392/1978.
§1.1 – Per resistere all'opposizione e chiederne il rigetto si è costituita la locatrice, deducendo che la notifica era stata validamente eseguita presso il domicilio eletto, peraltro coincidente con la residenza e che la restrizione della libertà personale per l'esecuzione di una pena detentiva non poteva iscriversi sotto le insegne della causa di forza maggiore.
§1.2 – Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione dello sfratto, l'immobile è stato medio tempore rilasciato e le parti hanno quindi concluso per sentir dichiarare cessata la materia del contendere. Non di meno, mentre l'opposta ha chiesto liquidarsi in proprio favore le spese di lite, l'opponente ha chiesto pronunciarsi la compensazione integrale.
§2. – Sull'opposizione è cessata la materia del contendere, poiché l'immobile è stato rilasciato.
§3. – Al tempo del perfezionamento della notifica dell'intimazione in data 2.11.2024 – eseguita presso la residenza del conduttore, non rilevando il domicilio eletto nel contratto stante il divieto di eseguire la notifica a norma dell'art. 141 c.p.c. sancito espressamente dall'art. 660, 1° comma, c.p.c. – decorsi cioè dieci giorni dall'invio della raccomandata informativa, spedita il 22.10.2024, di cui all'art. 140 c.p.c., il si trovava in stato di detenzione presso il Pt_1 carcere di Prato dal 3.10.2024.
Non di meno, la notifica non è affetta da alcuna irregolarità o nullità, atteso che non risulta che la residenza venga perduta per un allontanamento temporaneo, più o meno protratto, ove non risulti che la persona abbia fissato altrove una nuova residenza, ovvero una nuova dimora abituale (Cass. sent. n. 9279 del 1998, in fattispecie di notifica a persona detenuta).
Al contempo, la restrizione in carcere non rappresenta causa di forza maggiore impeditiva della tempestiva conoscenza della notifica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 668 c.p.c., risultando il fatto impeditivo solo apparentemente involontario, poiché, invece, è volontario il fatto prodromico alla detenzione, cioè il fatto di reato per il quale è intervenuta la condanna alla pena detentiva in espiazione.
Da qui, la virtuale soccombenza dell'opponente.
§4. – Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi dei parametri per la semplicità delle questioni affrontate. P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, Iva e cpa come per legge. Lucca, 28 novembre 2025
2 Il Giudice Dott. Giampaolo Fabbrizzi
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TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 328 dell'anno 2025, pendente
TRA Parte_1
: Avv. MARTINI PRISCILLA
[...]
- PARTE OPPONENTE –
CONTRO Controparte_1
: Avv. VECOLI CLAUDIO
[...]
- PARTE OPPOSTA -
avente a oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
➢ Ricorrente in opposizione: “accertarsi e dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere ad esito della riconsegna delle chiavi dell'immobile intervenuta in data 27.06.2025 da parte del Sig.re con compensazione delle spese di giudizio”. Pt_1
➢ Resistente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca, in persona del designando Giudice, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta: In via preliminare a) accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere e/o sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e per l'effetto dichiarare estinto il presente procedimento;
In via principale e nel merito b) rigettarsi le domande ex adverso proposte in quanto infondate e non provate in fatto ed in diritto;
c) con ogni altra consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
d) in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio oltre CPA e IVA come per legge”.
1 § § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 668 c.p.c. ha proposto Parte_1 opposizione tardiva avverso lo sfratto per morosità, convalidato con ordinanza in data 12.12.2024 ed intimato da locatrice dell'immobile ad uso abitativo sito in Controparte_1 Viareggio (LU), Via Vittorio Veneto n. 65, come da contratto sottoscritto in data 24.11.2023 e registrato in Viareggio (LU) al n. 004708 – serie 3T anno 2023. Ha assunto l'opponente che, al momento della notifica dell'intimazione e contestuale citazione per la convalida, eseguita presso la residenza, coincidente con il domicilio eletto nel contratto, egli si trovava ristretto presso il carcere di Prato, essendo tratto in arresto in data 3.10.2024 per espiazione di condanna alla reclusione divenuta definitiva, di tal che non aveva potuto avere tempestiva conoscenza della notifica. Instava pertanto per la revoca dell'ordinanza e la concessione del termine di cui all'art. 55 l. 392/1978.
§1.1 – Per resistere all'opposizione e chiederne il rigetto si è costituita la locatrice, deducendo che la notifica era stata validamente eseguita presso il domicilio eletto, peraltro coincidente con la residenza e che la restrizione della libertà personale per l'esecuzione di una pena detentiva non poteva iscriversi sotto le insegne della causa di forza maggiore.
§1.2 – Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione dello sfratto, l'immobile è stato medio tempore rilasciato e le parti hanno quindi concluso per sentir dichiarare cessata la materia del contendere. Non di meno, mentre l'opposta ha chiesto liquidarsi in proprio favore le spese di lite, l'opponente ha chiesto pronunciarsi la compensazione integrale.
§2. – Sull'opposizione è cessata la materia del contendere, poiché l'immobile è stato rilasciato.
§3. – Al tempo del perfezionamento della notifica dell'intimazione in data 2.11.2024 – eseguita presso la residenza del conduttore, non rilevando il domicilio eletto nel contratto stante il divieto di eseguire la notifica a norma dell'art. 141 c.p.c. sancito espressamente dall'art. 660, 1° comma, c.p.c. – decorsi cioè dieci giorni dall'invio della raccomandata informativa, spedita il 22.10.2024, di cui all'art. 140 c.p.c., il si trovava in stato di detenzione presso il Pt_1 carcere di Prato dal 3.10.2024.
Non di meno, la notifica non è affetta da alcuna irregolarità o nullità, atteso che non risulta che la residenza venga perduta per un allontanamento temporaneo, più o meno protratto, ove non risulti che la persona abbia fissato altrove una nuova residenza, ovvero una nuova dimora abituale (Cass. sent. n. 9279 del 1998, in fattispecie di notifica a persona detenuta).
Al contempo, la restrizione in carcere non rappresenta causa di forza maggiore impeditiva della tempestiva conoscenza della notifica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 668 c.p.c., risultando il fatto impeditivo solo apparentemente involontario, poiché, invece, è volontario il fatto prodromico alla detenzione, cioè il fatto di reato per il quale è intervenuta la condanna alla pena detentiva in espiazione.
Da qui, la virtuale soccombenza dell'opponente.
§4. – Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi dei parametri per la semplicità delle questioni affrontate. P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, Iva e cpa come per legge. Lucca, 28 novembre 2025
2 Il Giudice Dott. Giampaolo Fabbrizzi
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