Art. 9.
Ai professori di ruolo possono essere conferiti, con le modalita' stabilite dalle norme in vigore, incarichi d'insegnamento retribuiti o a titolo gratuito.
In nessun caso ad uno stesso professore puo' essere conferito piu' di un incarico retribuito, tranne il caso dell'insegnamento nei corsi di specializzazione post-universitari per i quali puo' essere consentito, su parere della Facolta' interessata, un secondo incarico retribuito nella misura di cui al quarto comma del successivo art. 21.
Un secondo incarico non retribuito puo' essere conferito solo in casi eccezionali per i quali il Ministro decide, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
L'esercizio di attivita' didattica, a qualsiasi titolo, fuori della propria sede, puo' essere consentito dal Ministro, ai professori in casi eccezionali, su proposta del rettore dell'Universita' o Istituto superiore interessato, sentiti il rettore o il direttore dell'Istituto cui il professore appartiene e la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Il parere di cui al precedente comma e' formulato dal rettore o direttore sentiti la Facolta' cui il professore appartiene e il Senato accademico.
Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno accademico 1958-1959.
Ai professori di ruolo possono essere conferiti, con le modalita' stabilite dalle norme in vigore, incarichi d'insegnamento retribuiti o a titolo gratuito.
In nessun caso ad uno stesso professore puo' essere conferito piu' di un incarico retribuito, tranne il caso dell'insegnamento nei corsi di specializzazione post-universitari per i quali puo' essere consentito, su parere della Facolta' interessata, un secondo incarico retribuito nella misura di cui al quarto comma del successivo art. 21.
Un secondo incarico non retribuito puo' essere conferito solo in casi eccezionali per i quali il Ministro decide, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
L'esercizio di attivita' didattica, a qualsiasi titolo, fuori della propria sede, puo' essere consentito dal Ministro, ai professori in casi eccezionali, su proposta del rettore dell'Universita' o Istituto superiore interessato, sentiti il rettore o il direttore dell'Istituto cui il professore appartiene e la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Il parere di cui al precedente comma e' formulato dal rettore o direttore sentiti la Facolta' cui il professore appartiene e il Senato accademico.
Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno accademico 1958-1959.