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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/11/2025, n. 3913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3913 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 3510/2024
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione Civile, dott. Luciano Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 3510 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., introdotta con atto di citazione da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzio Poziello (C.F. Parte_1 C.F._1
, con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec: ; C.F._2 Email_1
- Attore opponente;
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la Controparte_1 P.IVA_1 mandataria con sede legale in Venezia-Mestre (VE) alla via Terraglio n. 63, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F.
, con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec: ; C.F._3 Email_2
- Convenuta opposta;
CONCLUSIONI
Così come precisate a verbale dalle parti all' udienza del 16 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto di citazione notificato in data 24 aprile 2024 ed iscritto a ruolo il 3 maggio 2024, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 572/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord (R.G.N. n. 1554/2024) in data 2 marzo 2024 su ricorso dell'odierna opposta, e notificato il successivo 20 marzo.
1 Il richiamato titolo monitorio gli intimava il pagamento della somma di euro 40.322,69, oltre interessi e spese della procedura, quale credito derivante dal saldo negativo del contratto di finanziamento n. 2210249, concluso in data 26 giugno 2009 con l'istituto di credito OS Finance s.p.a., e successivamente confluito nella titolarità dell'odierna opposta nell'ambito di plurime operazioni di cartolarizzazione, effettuate ai sensi della legge 130/1999 e art. 58 TUB.
Con l'atto introduttivo l'opponente ha proposto i seguenti motivi di opposizione:
1) difetto di prova in ordine alla titolarità, da parte dell'opposta, del credito azionato, in quanto questa non avrebbe comprovato di aver acquisito il credito azionato in giudizio nell'ambito delle attività di cartolarizzazione prospettate;
2) nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto dei requisiti imposti dall'art. 634 c.p.c., con riferimento tanto alla prova scritta del credito, in quanto non sarebbe stato prodotto in giudizio il contratto di finanziamento, quanto all'importo ingiunto, dal quale andrebbero sottratti alcuni pagamenti effettuati del debitore per complessivi euro
2.772,20;
3) prescrizione del credito con riferimento a tutte le rate del finanziamento scadute a partire dal mese di maggio dell'anno 2010, in relazione alle quali sarebbe maturato il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.
4) Ha infine eccepito l'applicazione illegittima di interessi corrispettivi e di mora, spese e commissioni, rilevando il carattere usurario del rapporto di finanziamento.
Per tali motivi, opponendosi alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, l'opponente ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto, con vittoria di spese e competenze di lite.
***
Si costituiva in giudizio, con comparsa del 5 luglio 2024, quale mandataria di Controparte_2 Controparte_1
concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del titolo monitorio, con concessione di
[...] provvisoria esecutività, e per la vittoria di spese e competenze di lite.
Veniva infruttuosamente esperito in corso di causa il procedimento di mediazione obbligatoria, come da verbale negativo prodotto in atti.
Con ordinanza del 25 ottobre 2024 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 ottobre 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. (solo l'opposta provvedeva al deposito di una comparsa). In tale occasione le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
1. L'opposizione è infondata e va rigettata, come si avrò modo di precisare di seguito.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda, mentre spetta alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
2 Ciò posto, va innanzitutto rilevato che parte opposta ha fornito sufficienti elementi atti a provare la propria pretesa creditoria.
Essa ha infatti depositato in giudizio il contratto di finanziamento (cfr. all. 3 al fascicolo monitorio) sulla cui base ha ottenuto il decreto ingiuntivo: tale contratto, stipulato dall'opponente con l'istituto di credito OS
Finance S.p.a., prevedeva la concessione in favore del di un finanziamento di complessivi euro Parte_1
37.000,00 da restituirsi in n. 96 rate mensili pari ad euro 647,20, a decorrere dal 27 luglio 2009.
Non permangono dubbi circa l'esecuzione effettiva del contratto, in quanto la stessa parte opponente ha riconosciuto (cfr. pag. 1 del proprio atto introduttivo) che le somme finanziate sono state effettivamente erogate, e di aver provveduto ad effettuare il pagamento di alcune delle rate di ammortamento. CP
ha in secondo luogo dedotto l'inadempimento dell'odierno opponente, depositando in giudizio copia dell'estratto conto analitico del rapporto (cfr. all. 25), dal quale risulta che, dopo alcuni pagamenti inziali, il cliente si rendeva inadempiente e la banca contraente aveva provveduto, in data 27 maggio 2011, a dichiarare la avvenuta decadenza dal beneficio del termine.
Per l'effetto, il saldo negativo del contratto a titolo di sorte capitale era pari all'importo ingiunto con il titolo monitorio opposto, e cioè euro 40.322, 69.
Quanto alla prova della sua legittimazione attiva in senso sostanziale in relazione alla pretesa azionata, l'opposta ha documentato che il credito originariamente nella titolarità di OS Finance S.p.a. (poi inglobata da
[...]
cfr. all.ti 4-9 alla comparsa di costituzione), è stato trasferito alla (la cui Controparte_3 Parte_2 denominazione è poi mutata in cfr. all. 13): tale la circostanza può ritenersi provata, Controparte_4
a livello indiziario, mediante la produzione del relativo contratto (all. 24) e da una dichiarazione della cedente,
Intesa San Paolo, che conferma tale assunto (cfr. all.ti 10-11 alla comparsa di costituzione).
Da infine, il credito è stato, poi, trasferito ad mediante una Controparte_4 Controparte_1 operazione di cartolarizzazione, come si ricava dall'atto di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB prodotto e dai rispettivi allegati, indicanti i crediti ceduti, fra i quali vi è appunto la posizione dell'odierno opponente (cfr. all.ti 4-5 al fascicolo monitorio, nonché all. 14 alla comparsa di costituzione).
2. Così ricostruita la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato dall'opposta, vanno a questo punto esaminate le eccezioni avanzate dall'opponente nei propri atti difensivi.
Va, in primo luogo, respinta l'eccezione di prescrizione del diritto di credito derivante dal rapporto di finanziamento: il finanziamento bancario dedotto in giudizio infatti deve considerarsi rapporto di durata, contrassegnato dall'unicità del rapporto e dell'obbligazione restitutoria nascente in capo al soggetto finanziato, nonostante il suo frazionamento in più versamenti periodici previsto dal piano di ammortamento.
Ne consegue che il termine di prescrizione da applicare è quello ordinario (decennale) previsto dall'art. 2940
c.c., e che il dies a quo a partire dal quale il predetto termine inizia il suo decorso risulta quello della scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento, o di un successivo atto interruttivo notificato al debitore.
Si richiama sul punto quella giurisprudenza di legittimità, che ha osservato proprio che “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti
3 obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti“ (cfr., tra le altre, Corte di Cassazione sentenza dell' 8 agosto
2013, n. 18951).
Nel caso di specie, il termine di prescrizione non risulta interamente decorso, in quanto la scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento risale al mese di luglio dell'anno 2017 (in quanto il contratto era stato siglato nel mese di giugno 2009, la prima rata prevista era in scadenza il successivo mese di luglio e il piano di ammortamento era suddiviso in 96 rate mensili), mentre il deposito del ricorso monitorio è intervenuto nell'anno 2024.
3. Quanto poi alla prova del credito ingiunto con il provvedimento monitorio, va osservato che, vertendo il caso in esame su un contratto di finanziamento con piano di ammortamento prestabilito, l'onere incombente sul creditore, una volta provata la conclusione del contratto e quindi l'effettiva erogazione delle somme, consiste unicamente nella allegazione dell'inadempimento di controparte, mediante la produzione di documentazione attestante il saldo negativo del rapporto, mentre spetta a quest'ultima la prova di eventuali fatti estintivi non dedotti dal creditore.
Nello specifico, l'opponente non ha specificamente contestato la avvenuta sottoscrizione del contratto e la effettiva erogazione delle somme finanziate (art. 115 c.p.c.), né ha dedotto eventuali fatti estintivi della pretesa, per cui, posto che l'estratto autentico delle scritture contabili depositato dall'opposta ha funzione ricognitiva della fase esecutiva del rapporto, non v'è necessità di esaminare anche la documentazione contabile (il cd. estratto conto analitico ed integrale), poiché il quantum dovuto dal soggetto finanziato è prestabilito dalle parti sin dalla sottoscrizione del contratto.
Sul punto, appare opportuno richiamare un recente indirizzo di merito (cfr. Trib. Di Spoleto, sentenza del
19.07.2023; Trib. Ivrea, sentenza del 13.09.2023) che, traducendo in materia di contratti di prestito personale l'indirizzo nomofilattico espresso con Cass. SS.UU. n. 13533/2001, ha ritenuto non necessaria, ai fini della prova del credito, la produzione degli estratti conto del rapporto di finanziamento, potendo il creditore assolvere al proprio onere probatorio (ex art. 2697 c.c.) anche soltanto allegando il contratto e il relativo piano di ammortamento.
Nei processi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, infatti, a differenza dei processi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è affatto necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore – come in ogni fattispecie inerente all'adempimento dei crediti derivanti da contratto – limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto (Cass. civ. n. 13533 del 2001) e non dovendo nemmeno depositare l'elenco delle movimentazioni contrattuali.
La sottoscrizione del contratto, l'erogazione effettiva del mutuo e il dedotto inadempimento, hanno infatti efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non
4 già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere (in tal senso si è altresì espresso,
Tribunale di Foggia, sentenza 17.01.2024, n. 116).
Ciò nondimeno, la banca convenuta ha depositato, oltre al contratto, l'estratto conto analitico del rapporto e ha documentato che le rate del finanziamento scadute e rimaste impagate alla data di chiusura del rapporto, sulle quali peraltro non ha calcolato né richiesto gli interessi di mora al tasso contrattuale, ammontano all'importo ingiunto con il titolo monitorio opposto.
Vanno pertanto respinte le eccezioni avanzate dall'opponente in ordine alla certezza e alla liquidità del credito:
i pagamenti effettuati (cfr. allegati all'atto introduttivo) risultano tutti anteriori alla data di avvenuta decadenza dal beneficio del termine, e sono altresì riportati nell'estratto conto integrale del rapporto di finanziamento, per cui non modificano né alterano in alcun modo il saldo negativo del contratto.
4. Priva di pregio risulta infine anche l'eccezione relativa alla natura usuraria del rapporto.
L'opponente ha lamentato genericamente l'applicazione di spese, interessi e commissioni in misura ultra-legale, ma non ha fornito alcun elemento specifico sulla cui base poter verificare e dedurre l'eventuale superamento del tasso soglia di usura relativo al periodo temporale considerato e alla medesima categoria di operazioni creditizie.
In particolare, mentre il contratto depositato contiene la regolare pattuizione di spese, interessi convenzionali e di mora, l'opponente non ha né indicato il tasso soglia di riferimento né i motivi in ossequio ai quali tale tasso sarebbe stato illegittimamente superato.
L'opposizione spiegata va pertanto definitivamente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo in ossequio ai parametri contenuti nel D.M. 147/2022, con riferimento ai valori minimi, avuto riguardo il valore della lite e la scarsa complessità delle questioni affrontate, e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto sostanzialmente luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, nel presente procedimento iscritto al n. 3510/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- Rigetta l'opposizione, e conferma il decreto ingiuntivo 572/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord
(R..G.N. n. 1554/2024) in data 2 marzo 2024, già dichiarato esecutivo con ordinanza ex art. 648 c.p.c.;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in euro 2.906,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute come per legge.
Aversa, 10 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara
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