TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/10/2025, n. 4605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4605 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7059/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 7059/25, promossa da:
con l'Avv. Armando Francia Parte_1
parte ricorrente
contro
Controparte_1
parte resistente contumace
premesso
che
- con intimazione di sfratto per finita locazione del 21.02.2025 regolarmente notificata il
25.02.2025 parte ricorrente ha citato in giudizio la Sig.ra per Controparte_1
sentir convalidare lo sfratto per finita locazione in riferimento al contratto stipulato in pagina 1 di 5 data 31.01.2021 e regolarmente registrato, avente durata di quattro anni dal
01.02.2021 al 31.01.2025 e rinnovo per altri quattro anni, salvo disdetta motivata ex lege, avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in Orbassano (TO), Via Frejus
n. 36;
- il contratto prevedeva un canone mensile di € 370,00 oltre ad € 147,70 per spese accessorie;
- con raccomandata ricevuta il 7.03.2024 il proprietario disdettava tempestivamente il contratto per la prima scadenza (31.01.2025), comunicando al conduttore di voler vendere l'immobile;
- il conduttore non provvedeva a rilasciare spontaneamente l'immobile;
- il ricorrente adiva questo Tribunale per sentire convalidare lo sfratto per finita locazione alla prima scadenza;
- all'udienza del 2.04.2025 innanzi al GOP D.ssa Rinetti parte intimata non compariva;
- il GOP trasmetteva il fascicolo al Giudice togato di riferimento rilevando che la fattispecie è riconducibile alla previsione dell'art. 3 L. n. 431/98, che si applica l'art. 30
della legge 392/78 e che la domanda deve essere proposta nelle forme previste dall'art. 447 bis c.p.c. e non in quelle del procedimento speciale di convalida;
- questo G.I. con ordinanza del 3.04.2025 disponeva la conversione del rito, assegnava termine per esperire la mediazione obbligatoria e fissava udienza di comparizione al
25.09.25 concedendo alle parti termini per il deposito di memorie integrative ex art. 426
c.p.c.;
- l'ordinanza di conversione del rito veniva ritualmente notificata alla convenuta a cura della cancelleria;
- la mediazione veniva attivata ma parte resistente non vi compariva;
pagina 2 di 5 - la ricorrente depositava tempestivamente la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.
insistendo nelle proprie domande;
- all'udienza 25.09.25 la ricorrente richiamava le domande di cui alla memoria;
parte convenuta non compariva e se ne dichiarava la contumacia;
- Il G.I concedeva termine allo 27.10.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
- alla scadenza viene depositata la presente sentenza;
osservato
- in data 31.01.2021 le parti stipulavano un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato in data 01.02.2021 con durata dall'1.02.2021 al 31.01.2025;
- l'articola 3 comma 1 lettera A della legge 431/98 stabilisce che il locatore ha diritto di disdettare il contratto alla prima scadenza, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza,
qualora intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad
uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al
conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli
articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.;
- nel caso di specie, come risulta dai documenti di causa (doc. 2 e 3), la proprietà
inviava tempestiva e motivata disdetta al conduttore per evitare il rinnovo del contratto alla prima scadenza e notificava altresì regolare invito ad esercitare il diritto di prelazione;
- il conduttore non rilasciava spontaneamente l'immobile alla scadenza indicata;
- alla luce di tutto quanto sopra esposto, accertata la prima scadenza del contratto di locazione, accertata la regolare e motivata disdetta, si accoglie la domanda del ricorrente e si dichiara cessato il contratto alla data del 31.01.2025; pagina 3 di 5 - si condanna inoltre il resistente al rilascio dell'immobile entro il termine ex art. 56 l.
392/78 di cui al dispositivo;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza di parte resistente;
- i relativi compensi vengono così liquidati, secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 265
- fase introduttiva: euro 247
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 284
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase istruttoria: euro 426
- fase decisionale: euro 426
per complessivi euro 1.648, oltre ad euro 201 per esposti, 15% per spese generali, IVA
se non detraibile e CPA come per legge;
- non si applica l'art. 12 bis comma 2 Dlgs 28/2010 poiché il resistente non si è costituito in giudizio;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la cessazione alla data del 31.01.2025 del contratto del 31.1.21 avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Orbassano (TO), Via Frejus n. 36; pagina 4 di 5 - condanna al rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito in Orbassano (TO), Via Frejus n. 36 libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione il 30 novembre 2025;
- condanna al pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali che liquida in euro 1.648 per compensi e in euro 201 per esposti oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 28 settembre 2025.
Il giudice unico
Dott. A. Carbone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 7059/25, promossa da:
con l'Avv. Armando Francia Parte_1
parte ricorrente
contro
Controparte_1
parte resistente contumace
premesso
che
- con intimazione di sfratto per finita locazione del 21.02.2025 regolarmente notificata il
25.02.2025 parte ricorrente ha citato in giudizio la Sig.ra per Controparte_1
sentir convalidare lo sfratto per finita locazione in riferimento al contratto stipulato in pagina 1 di 5 data 31.01.2021 e regolarmente registrato, avente durata di quattro anni dal
01.02.2021 al 31.01.2025 e rinnovo per altri quattro anni, salvo disdetta motivata ex lege, avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in Orbassano (TO), Via Frejus
n. 36;
- il contratto prevedeva un canone mensile di € 370,00 oltre ad € 147,70 per spese accessorie;
- con raccomandata ricevuta il 7.03.2024 il proprietario disdettava tempestivamente il contratto per la prima scadenza (31.01.2025), comunicando al conduttore di voler vendere l'immobile;
- il conduttore non provvedeva a rilasciare spontaneamente l'immobile;
- il ricorrente adiva questo Tribunale per sentire convalidare lo sfratto per finita locazione alla prima scadenza;
- all'udienza del 2.04.2025 innanzi al GOP D.ssa Rinetti parte intimata non compariva;
- il GOP trasmetteva il fascicolo al Giudice togato di riferimento rilevando che la fattispecie è riconducibile alla previsione dell'art. 3 L. n. 431/98, che si applica l'art. 30
della legge 392/78 e che la domanda deve essere proposta nelle forme previste dall'art. 447 bis c.p.c. e non in quelle del procedimento speciale di convalida;
- questo G.I. con ordinanza del 3.04.2025 disponeva la conversione del rito, assegnava termine per esperire la mediazione obbligatoria e fissava udienza di comparizione al
25.09.25 concedendo alle parti termini per il deposito di memorie integrative ex art. 426
c.p.c.;
- l'ordinanza di conversione del rito veniva ritualmente notificata alla convenuta a cura della cancelleria;
- la mediazione veniva attivata ma parte resistente non vi compariva;
pagina 2 di 5 - la ricorrente depositava tempestivamente la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.
insistendo nelle proprie domande;
- all'udienza 25.09.25 la ricorrente richiamava le domande di cui alla memoria;
parte convenuta non compariva e se ne dichiarava la contumacia;
- Il G.I concedeva termine allo 27.10.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
- alla scadenza viene depositata la presente sentenza;
osservato
- in data 31.01.2021 le parti stipulavano un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato in data 01.02.2021 con durata dall'1.02.2021 al 31.01.2025;
- l'articola 3 comma 1 lettera A della legge 431/98 stabilisce che il locatore ha diritto di disdettare il contratto alla prima scadenza, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza,
qualora intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad
uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al
conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli
articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.;
- nel caso di specie, come risulta dai documenti di causa (doc. 2 e 3), la proprietà
inviava tempestiva e motivata disdetta al conduttore per evitare il rinnovo del contratto alla prima scadenza e notificava altresì regolare invito ad esercitare il diritto di prelazione;
- il conduttore non rilasciava spontaneamente l'immobile alla scadenza indicata;
- alla luce di tutto quanto sopra esposto, accertata la prima scadenza del contratto di locazione, accertata la regolare e motivata disdetta, si accoglie la domanda del ricorrente e si dichiara cessato il contratto alla data del 31.01.2025; pagina 3 di 5 - si condanna inoltre il resistente al rilascio dell'immobile entro il termine ex art. 56 l.
392/78 di cui al dispositivo;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza di parte resistente;
- i relativi compensi vengono così liquidati, secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 265
- fase introduttiva: euro 247
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 284
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase istruttoria: euro 426
- fase decisionale: euro 426
per complessivi euro 1.648, oltre ad euro 201 per esposti, 15% per spese generali, IVA
se non detraibile e CPA come per legge;
- non si applica l'art. 12 bis comma 2 Dlgs 28/2010 poiché il resistente non si è costituito in giudizio;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la cessazione alla data del 31.01.2025 del contratto del 31.1.21 avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Orbassano (TO), Via Frejus n. 36; pagina 4 di 5 - condanna al rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito in Orbassano (TO), Via Frejus n. 36 libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione il 30 novembre 2025;
- condanna al pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali che liquida in euro 1.648 per compensi e in euro 201 per esposti oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 28 settembre 2025.
Il giudice unico
Dott. A. Carbone
pagina 5 di 5