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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/12/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 734/2022
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 12:25
Il giorno 02/12/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Giuseppe Montana in sostituzione dell'avv. Angelo Di Fede per parte opponente e l' avv. Sonia Sinaguglia in sostituzione dell'avv. Dino
US per la convenuta opposta.
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedono che venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale depositato in uno alle ore 18:45.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Marina
Pipitone, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 734 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2022 promossa
DA
(C.F. , ( P.IVA Parte_1 C.F._1 Pt_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e P.IVA_1 difese dall'avv. Angelo Di Fede in virtù di procura in calce ex art 83 c.p.c all'atto introduttivo, elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Palermo Via G. De Spuches n.5,
Attori opponenti
CONTRO
(CF- P.IVA : , e per essa Controparte_1 P.IVA_2 quale mandataria ( Cf: , p.IVA CP_2 P.IVA_3
, in persona del legale rappresentante p.t. Dr. , P.IVA_4 CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Dino US giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore con domicilio digitale eletto all'indirizzo Pec: Email_1
Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
2 Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato quale Parte_1 fideiussore della e la stessa società proponevano opposizione Pt_2 al d.i. n. 89/2022 ( N.RG. 3277/21 ) emesso dall'intestato Tribunale in data 19/01/2022 con il quale è stato ingiunto alla in persona Parte_2 del suo A.U. nonché ai fideiussori, il pagamento in solido, della somma di
€.12.315,03, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore dell'opposta.
Affidavano l'opposizione all'illustrazione dei seguenti motivi: il mancato avvio della mediazione obbligatoria;
il difetto di legittimazione attiva della
, mandataria di per difetto di prova CP_2 Controparte_1 della riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione;
nel merito hanno contestato la valenza probatoria dell'estratto conto ex art. 50 tub, il quale avrebbe potuto atteggiarsi al più come un documento di saldaconto e non come un vero e proprio estratto conto secondo la dizione contenutistica dell'art. 1832 c.c.,.
Evidenziavano altresì che, secondo costante ed indiscusso indirizzo giurisprudenziale, l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato, ex art. 50 D.lgs. n. 385/93, era limitata alla sola fase monitoria, in quanto caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione, e che dunque era onere della convenuta opposta, attore in senso sostanziale, dare la prova del credito.
Eccepivano la nullità dei contratti di conto corrente e di affidamento per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB, in relazione poi all'andamento dei rapporti hanno contestato l'applicazione di interessi anatocistici, tassi ultralegali, superamento tasso soglia usura, addebiti e spese non dovute. La fideiubente eccepiva la nullità Parte_1 della fidejussione prestata per violazione della normativa antitrust.
Hanno concluso chiedendo al Tribunale di “ IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare il mancato avvio della mediazione obbligatoria da parte di che rende improcedibile l'azione monitoria CP_2
3 intrapresa. IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare, anche d'ufficio, il difetto di legittimazione attiva della e della sua mandante CP_2
per i motivi dedotti, nonché del diritto ad agire per Controparte_1 assenza di titolarità del credito azionato NEL MERITO accertare e dichiarare la nullità dei contratti prodotti per violazione dell'art 117 TUB revocando il decreto ingiuntivo n.89/22 per carenza di prova documentale valida e efficace, ritenendo comunque vessatorie tutte quelle clausole presenti nei contratti prodotti da . NEL MERITO 1. Accertata CP_2 la violazione degli art. 1283, 1284, 1334 c.c, ovvero dell' art. 117 TUB e
Legge n.108/96, dichiarare la nullità/inefficacia/invalidità delle condizioni generali del contratto di conto corrente e di affidamento, oggetto dei rapporti tra le parti del presente giudizio, relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate e, per l'effetto, dichiarare non dovuti gli interessi ultralegali, debitori, moratori, competenze di ogni genere, spese ed oneri applicati nel corso dei rapporto dall'origine ad oggi, 2. accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso legale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà alle disposizioni in vigore ed applicabili. Conseguentemente accertare l'esatto dare - avere tra le parti a seguito del ricalcolo da effettuare in virtù della documentazione che verrà prodotta ed epurando i suddetti rapporti contrattuali da tutte le somme indebitamente incassate dall' istituto di credito durante tutta la durata dei contratti. NEL MERITO accertare e dichiarare la nullità della fideiussione della Sig.ra in applicazione della recente Sentenza Parte_1 della S.C. Sez Unite n.41994/21 , per come dedotto ed articolato al punto
V dei motivi della presente opposizione Conseguentemente revocare e/o dichiarare inefficace il D.I. n.89/22 opposto nel presente giudizio dagli attori perché illegittimo e nullo per tutti i motivi ed eccezioni sollevate, condannando la convenuta n.q, alla restituzione delle CP_2 somme illegittimamente pagate e/o riscosse in danno degli opponenti, oltre agli interessi legali creditori. In via istruttoria si richiede di ordinare
4 l'esibizione e /o produzione di tutti gli estratti di conto corrente integrali riconducibili ai due contratti per cui è causa. In via istruttoria si chiede
CTU contabile che ridetermini l'esatto saldo dei rapporti per cui è causa
(rapporto conto corrente Banco di Sicilia n.1368 poi incorporato da
), previa epurazione dagli stessi dagli addebiti illeciti CP_4 compiuti da controparte per interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto, spese non pattuite o somme di qualunque tipo derivanti dal rinvio agli usi di piazza o da clausole vessatorie e/o nulle . Con vittoria di competenze di giudizio. SA
Iuribus.”
Si costituiva in giudizio a mezzo la Controparte_1 mandataria speciale con deposito di comparsa di CP_2 costituzione e risposta, contestava le avverse difese, avanzava richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, formulava le seguenti conclusioni “A.R. Preliminarmente Concedere la provvisoria esecuzione del D.I. telematico n.89/2022, emesso dal Tribunale di
Agrigento il 19/01/2022, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.648
c.p.c., emettendo ogni ulteriore provvedimento in ordine all'esperimento della mediazione obbligatoria;
Ritenere e Dichiarare la illegittimazione dal lato passivo della in ordine alle eventuali Controparte_5 pretese – e alle correlate responsabilità anche di natura patrimoniale – rinvenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori alla data di trasferimento, già dedotte o che in futuro fossero dedotte dalle controparti, essendo la esponente cessionaria di crediti e non già di passività, per le ragioni sopra dedotte;
Nel Merito Rigettare la proposta opposizione e, conseguentemente, tutte le domande, eccezioni, richieste e conclusioni formulate dagli opponenti, poiché inammissibili, improponibili e, comunque, palesemente infondate, sia in fatto che in diritto, oltre che carenti di supporto probatorio, per le ragioni tutte sopra esposte e, comunque, per le ragioni di giustizia che l'On/le Tribunale Vorrà adottare;
Confermare, per l'effetto, il D.I. telematico n.89/2022, emesso dal
Tribunale di Agrigento il 19/01/2022; Condannare gli opponenti, alla
5 refusione delle spese di causa nonché al risarcimento, ex art.96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente;
Fatta esperire la procedura di mediazione obbligatoria e rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 cpc .
La causa, veniva istruita con espletamento di ctu tecnico- contabile e, all'esito del deposito della relazione peritale, precisate le conclusioni all'udienza del 18.03.2025, veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c, con assegnazione di termine per deposito di note conclusive.
Così compendiati i fatti di causa nei termini sin qui sintetizzati va esaminata l'eccezione, sollevata dagli opponenti, di difetto di legittimazione sostanziale di e della sua Controparte_6 mandataria speciale per assenza di titolarità del credito azionato.
Detta eccezione è rilevante in quanto potenzialmente assorbente rispetto a ogni altro profilo, dovendosi considerare che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cassazione civile sez. I 13/12/2021 n. 39528), e integra mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto, dunque rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Ebbene, sul punto si richiama, preliminarmente, l'orientamento della consolidata giurisprudenza di legittimità per il quale “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
6 cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.” (Cass. civ.
22/4/2024 n. 10860, la quale espressamente richiama Cass. n.
31188/2017 e Cass. n. 21821/2023).
Merita inoltre osservare che l'orientamento che ritiene non sufficiente “la produzione dell'avviso dell'art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
“in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (Cass
6/2/2024 n. 3405, Cass. 20/7/2023 n. 21821) precisa che l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto di cessione in blocco o l'inclusione del credito nell'operazione di cessione è diversamente modulato a seconda del tenore della contestazione del debitore, di modo che tale prova
“quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.” (Cass. 22/3/2024 n. 7866). In termini più specifici, ancora la Suprema Corte evidenzia che “in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
7 quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.” (Cass. civ. 5/4/2023 n. 9412, il cui principio di diritto è richiamato e ribadito da Cass. civ. 29/2/2024 n. 5478).
Applicando le richiamate coordinate ermeneutiche fatte proprie dalla
Suprema Corte alla fattispecie in esame, si impone la verifica della legittimazione attiva della ricorrente, quale presupposto imprescindibile, e dunque l'accertamento della qualità di creditore.
8 Ebbene, la documentazione depositata agli atti ( estratto della Gazzetta
Ufficiale parte 2 del 8.08.2017 con cui la società Controparte_1 rende noto che in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, ha acquistato pro-soluto da Controparte_4 tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da Controparte_4 contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate;
l'elenco delle posizioni cedute tra cui la posizione associata al cod. n. 2563390298 perfettamente corrispondente al codice CERI ( codice di segnalazione in Centrale dei Rischi) associato alla società odierna opponente ( doc nn 19 e 20 parte opposta) appare idonea a dimostrare inequivocabilmente la legittimazione sostanziale del credito di
[...]
ed in effetti l'estratto della G.U. del 8.08.2017, sebbene Controparte_1 faccia riferimento a macrocategorie di crediti, appare sufficientemente dettagliato in quanto delimita un perimetro oggettivo nel quale è riconducibile il credito derivante dal contratto di apertura di credito con la società opponente.
Brevi cenni merita l'altra eccezione preliminare formulata dagli opponenti relativa al mancato avvio della procedura di mediazione nell'ambito del giudizio monitorio.
Sul punto basta richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite che ha affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n.
28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di
9 improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. Civ. Sez. U. 18/09/2020, n.19596).
Trattasi di orientamento al quale il Tribunale ritiene corretto aderire, sia in ossequio alla funzione nomofilattica svolta dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, sia in considerazione del fatto che lo stesso ha ricevuto l'unanime avallo della successiva giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. Civ. 11/04/2022 sent. n. 11598; Cassazione civile sez. III,
13/05/2021, n.12896; Cassazione civile sez. VI, 22/03/2021, n.8015).
Sgombrato il campo delle eccezioni preliminari si osserva che, in punto di onere della prova, si deve rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (ex multis, Cass. civ., n.
22489/2006; n. 16911/2005). Sicché, se il credito risulta fondato, il giudice deve accogliere la domanda, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere in tale sede (Cass. civ., n. 419/2006).
Inoltre, quando il credito poi deriva dal saldo negativo di un conto corrente, la società che agisce per il pagamento del saldo deve dimostrare l'andamento del rapporto per l'intera durata del suo svolgimento e senza cesure di continuità: a tale scopo non è sufficiente il mero saldaconto, ma è necessario fornire tutti gli estratti di conto corrente in serie continua dall'accensione del conto fino alla sua chiusura
(Cassazione civ. 27/09/2018, n.23313; Cass. 19/10/2016, n. 21092;
Cass., 20/2/2018, n. 4102; più di recente, Cass. civ., 15/05/2023,
n.13139).
Nel caso di specie, la convenuta opposta, già in sede monitoria, produceva la documentazione contrattuale relativa al conto corrente e
10 all'apertura di credito;
lettere di fideiussione omnibus limitate sino alla concorrenza dell'importo di € 13.000,00; certificazione ex art 50 tub ed estratti conto e scalari dalla data di accensione del rapporto alla data di passaggio a sofferenza;
documentava l'intervenuta cessione con la cedente le lettere di revoca dell'affidamento inoltrate dalla CP_4 cedente, e la comunicazione al debitore della intervenuta cessione.
Tale documentazione deve ritenersi idonea a costituire piena prova del credito azionato in sede monitoria.
Le doglianze relative al merito della pretesa creditoria in punto di anatocismo, interessi ultralegali, spese e commissioni non dovute sono state affidate al vaglio di una consulenza tecnica d'ufficio.
Invero questo giudice fa proprie e qui richiama le motivazioni in fatto e in diritto e le conclusioni del ctu dott.ssa , illustrate nella sua Persona_1 relazione di consulenza, anche in risposta ai rilievi delle parti, ritenendole corrette e pienamente condivisibili.
Ed infatti la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede, scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni critiche formulate, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento, fermo restando l'approfondimento nel prosieguo della trattazione delle doglianze svolte dalle parti sull'elaborato.
In particolare il ctu nominato ha esaminato il contratto di conto corrente n.
10185 già 1368 del 18.01.2007; il contratto di anticipo transato pos con fido di € 10.000,00 valido fino a revoca sul conto corrente n. 10185; ha descritto le condizioni contrattuali applicate al contratto di apertura di conto corrente n. 1368 del 18.01.2007 : tasso creditore 0,0324%, tasso passaggio a debito di conti non affidati nominale 8% effettivo 8,2432%, periodicità trimestrale, commissione di massimo scoperto secca trimestrale 0,625; − e le condizioni applicate al contratto di fido anticipo transato POS per € 10.000,00 con durata fino a revoca : tasso annuo sotto forma di apertura di credito in conto corrente pari a 13,250%
11 nominale e 13,923% effettivo, periodicità di capitalizzazione trimestrale, interessi semplici di mora non superiori a 13,250%; ha dato atto della completezza degli estratti conto movimenti, scalari ed il riepilogo competenze dal 18.01.2007 (I trimestre 2007) al 30.11.2011 (IV trimestre
2011).
Con riferimento all'usura, preme osservare in diritto che la valutazione della usurarietà dei tassi ai sensi della L. 108/96 va effettuata, in primis, avuto riguardo al momento della pattuizione nonché tenendo in considerazione qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse. In particolare, ai fini della applicazione delle sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., in virtù del chiaro disposto dell'art. 1
d.lgs. n. 394/2000, convertito con la legge n. 24/2001, nella valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione.
Difatti, con riferimento alla usurarietà sopravvenuta, ossia verificatasi nel corso del rapporto, va richiamato il recente orientamento della Suprema
Corte (Cass., Sez. Un., n. 24675 del 19/10/2017) a mente del quale in tale ipotesi va esclusa la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, né la condotta dell'istituto di credito di riscossione di tali interessi sulla base di un tasso validamente concordato all'epoca della pattuizione può essere qualificata automaticamente quale pretesa contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto in relazione al sopraggiunto superamento del tasso soglia, dovendosi invece riscontrare a tal fine particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso concreto.
Occorre, altresì, richiamare il recente orientamento della Suprema Corte, alla stregua del quale “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n.
185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della
12 verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto
(CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali
-, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale
"margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cass., n. 16303/2018; Cass., n. 1464/2019; Cass., n.
11173/2019).
In aderenza al quesito formulato, il CTU nominato, applicando le disposizioni dettate dalla Banca d'Italia ha escluso l'usura contrattuale degli interessi pattuiti sia nel contratto di c/c che nel fido per anticipo pos;
ha escluso altresì l'usura c.da sopravvenuta, dando atto che per il c.c. n
10185 i tassi soglia non sono stati superati in nessun trimestre;
il CTU ha provveduto all'applicazione dei tassi di interesse concordati, nel rispetto dell'art. 1284 c.c. accertando la legittima pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi in regime di reciprocità; ha escluso le commissioni di massimo scoperto e le commissioni sostitutive per indeterminatezza;
- ha applicato le spese e valute così come pattuite in contratto.
Quanto alle c.m.s. si osserva in diritto che, a prescindere dalla tesi accolta in punto di natura giuridica della commissione di massimo scoperto
(accessorio che si aggiunge agli interessi passivi ovvero remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, cfr. Cass., n. 1172/2002 e Cass. n.
13 870/2006), la pattuizione di tale onere deve essere specifica, anche con riferimento alla modalità di calcolo, poiché in caso di formulazione generica della condizione non appare possibile l'esatta individuazione dell'oggetto dell'obbligazione con conseguente indeterminatezza ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1346 c.c. ossia ai fini della declaratoria di nullità della clausola (conformi nella giurisprudenza di merito: Tribunale Terni
7.08.2023; Tribunale Lucca 14 dicembre 2016; Tribunale di Monza, 18 gennaio 2016; Tribunale Messina, 10 aprile 2015; Tribunale Prato 5 novembre 2013; Tribunale Milano 5 luglio 2010).
La rielaborazione effettuata sul conto corrente n. 10185 già 1368, applicando i tassi convenzionali con esclusione della commissione di massimo scoperto e delle commissioni sostitutive, determina un saldo finale a debito per parte attrice pari ad €. 9.509,28.
In conclusione, appare coerente e conforme ai principi di diritto, ritenere corretta la ricostruzione del conto operata dal ctu con esclusione delle sole commissioni di massimo scoperto e commissioni sostitutive.
Non può essere accolto il calcolo alternativo formulato dallo stesso ctu in seguito alle osservazioni degli opponenti che porterebbe un saldo debitorio del c.c. ad € 7.066,20;
l'obiezione veniva mossa sulla corretta qualificazione dell'apertura di credito “transato pos” che secondo le prospettazioni degli opponenti andava ricondotto nella categoria “Anticipi e sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche” e ciò ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura, comportando così l'applicazione del TSU 9,51% ( tasso soglia ufficiale pubblicato con DM per tale categoria).
Tuttavia, lo stesso ctu qualifica il contratto intercorso tra le parti nel seguente modo “ L'apertura di credito anticipo transato pos è un finanziamento erogato con la forma tecnica dell'apertura di credito in conto corrente, con cui l'esercente può beneficiare di un fido in conto corrente parametrato come un importo pari al massimo all'80% del transato pos relativo agli ultimi 12 mesi;
rientra nella categoria delle
14 aperture di credito perché l'utilizzo è discrezionale e non dipende dalla presentazione di specifica carta commerciale (come gli anticipi). E' una forma di finanziamento che consiste in un anticipo sui futuri incassi che derivano dall'operatività del pos: - le banche applicano un tasso di interesse inferiore a quello degli scoperti in conto corrente;
- le imprese hanno il vantaggio di un tasso debitore scontato rispetto ad un affidamento ordinario ma sono esposte al rischio di rimborso anticipato quando i flussi incassati con il pos risultano inferiori all'anticipo ottenuto”
Ebbene, La differenza sostanzialmente risiede nella natura del rapporto e nel meccanismo di accredito giacché nell'apertura di credito transata su
POS (o un conto corrente) si ha la possibilità di prelevare fondi fino a un limite concordato, mentre nel conto anticipi e sconti commerciali si anticipa denaro contro l'accredito di crediti futuri, come fatture o effetti commerciali.
Nel caso di specie, la riconducibilità nella categoria dell'apertura di credito emerge dalla stessa contrattualistica del rapporto e dagli estratti conto e dagli scalari dai quali emerge che il c/c risulta utilizzato quale servizio di pagamento mediante i terminali POS.
Per quanto riguarda, infine, l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione per contrasto con la normativa antitrust sollevata dalla fideiubente predisposta sullo schema ABI 2003 ovvero, secondo il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia pare opportuno rilevare che l'eventuale violazione non comporta la nullità dell'intero contratto di garanzia, ma soltanto delle clausole che costituiscono applicazione dell'intesa illecita;
la Suprema Corte a sez Un. sul punto ha avuto cura di precisare “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia
15 desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (SS.UU., sent. n. 41994 del 30/12/2021).
Si osserva inoltre che la fideiussione omnibus limitata fino alla concorrenza dell'importo di € 13.000,00 rilasciata dall'opponete , si colloca in un momento temporale successivo all'accertamento contenuto nel provvedimento n. 55/2005, con cui Banca d'Italia, all'esito di un'istruttoria che aveva coperto l'arco temporale dall'ottobre 2002 a maggio 2005.
Ne deriva che il contratto del 24.01.2007 sottoscritto dall'attrice non rientra già di per sé nell'ambito di applicazione del richiamato provvedimento ABI;
conseguentemente, la parte attrice è gravata dell'onere della prova circa l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione.
In assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art. 2,6, 8 dello schema uniforme
ABI) – a valere come prova cd. privilegiata – l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita, all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione, grava interamente sulla parte attrice che ha eccepito la nullità della fideiussione, per asserita violazione della normativa antitrust.
La necessità della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI sopra richiamate, ai fini dell'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale, è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito ““il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole
[n.d.r. le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI] non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” (cfr. Trib. Milano 23 giugno
2016, n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano 20 novembre
16 2018, n. 5039; in senso conforme anche Trib. Siena 12 febbraio 2022, n.
131; Trib. Prato 16 gennaio 2021, n. 28; Trib. Pescara 15 luglio 2019, n.
1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019, n. 444; Trib. Torino 17 aprile 2019, n.
1970; Trib. Roma 11 settembre 2019, n. 17243; Trib. Roma 3 maggio
2019, n. 9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019, n. 921; Trib. Napoli 19 luglio
2022, n. 7261).
Nel presente giudizio, l'opponente si è limitata a dedurre la pretesa nullità della fideiussione omnibus in quanto riproducente gli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI, senza tuttavia provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate, intesa che, come si è detto, è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990, allorquando avrebbe dovuto dedurre un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale con ampia diffusione sul territorio nazionale, quindi allegare fatti idonei a censurare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale rappresentativa di una prassi contrattuale illecita diffusa presso gli istituti di credito, idonea – per le modalità di applicazione uniforme – ad impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.
Pertanto, non può dirsi assolto l'onere probatorio dell'opponente circa l'applicazione uniforme delle suindicate clausole nei contratti di fideiussione omnibus predisposti da parte degli istituti di credito con ampia diffusione sul territorio nazionale, da cui discende il rigetto della domanda di nullità parziale.
In conclusione, accertato un credito inferiore rispetto a quello ingiunto, il d.i. n. andrà revocato e gli opponenti condannati al pagamento in solido del minor debito accertato in corso di causa.
L'accertamento di una somma a debito, di poco inferiore a quella portata nel d.i. opposto comporta la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in ragione di un mezzo e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e in base all'attività effettivamente svolta
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P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.734/2022
Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto revoca il d.i. n.
89/2022 n. 89/2022 , emesso dall'intestato Tribunale in data 19.01.2022;
Condanna la in persona del legale rappresentante p.t. e Pt_2
, in solido tra loro al pagamento in favore della Parte_1 convenuta opposta della somma di € 9.509,28 accertata in corso di causa oltre interessi legali fino al soddisfo .
Condanna la in persona del legale rappresentante p.t. e Pt_2
, in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in Parte_1 misura di un mezzo che liquida in complessivi € 1800,00.
Pone in capo alle parti in solido i compensi del ctu liquidati con separato decreto
Così deciso in Agrigento in data 2.12.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 12:25
Il giorno 02/12/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Giuseppe Montana in sostituzione dell'avv. Angelo Di Fede per parte opponente e l' avv. Sonia Sinaguglia in sostituzione dell'avv. Dino
US per la convenuta opposta.
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedono che venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale depositato in uno alle ore 18:45.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Marina
Pipitone, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 734 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2022 promossa
DA
(C.F. , ( P.IVA Parte_1 C.F._1 Pt_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e P.IVA_1 difese dall'avv. Angelo Di Fede in virtù di procura in calce ex art 83 c.p.c all'atto introduttivo, elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Palermo Via G. De Spuches n.5,
Attori opponenti
CONTRO
(CF- P.IVA : , e per essa Controparte_1 P.IVA_2 quale mandataria ( Cf: , p.IVA CP_2 P.IVA_3
, in persona del legale rappresentante p.t. Dr. , P.IVA_4 CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Dino US giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore con domicilio digitale eletto all'indirizzo Pec: Email_1
Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
2 Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato quale Parte_1 fideiussore della e la stessa società proponevano opposizione Pt_2 al d.i. n. 89/2022 ( N.RG. 3277/21 ) emesso dall'intestato Tribunale in data 19/01/2022 con il quale è stato ingiunto alla in persona Parte_2 del suo A.U. nonché ai fideiussori, il pagamento in solido, della somma di
€.12.315,03, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore dell'opposta.
Affidavano l'opposizione all'illustrazione dei seguenti motivi: il mancato avvio della mediazione obbligatoria;
il difetto di legittimazione attiva della
, mandataria di per difetto di prova CP_2 Controparte_1 della riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione;
nel merito hanno contestato la valenza probatoria dell'estratto conto ex art. 50 tub, il quale avrebbe potuto atteggiarsi al più come un documento di saldaconto e non come un vero e proprio estratto conto secondo la dizione contenutistica dell'art. 1832 c.c.,.
Evidenziavano altresì che, secondo costante ed indiscusso indirizzo giurisprudenziale, l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato, ex art. 50 D.lgs. n. 385/93, era limitata alla sola fase monitoria, in quanto caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione, e che dunque era onere della convenuta opposta, attore in senso sostanziale, dare la prova del credito.
Eccepivano la nullità dei contratti di conto corrente e di affidamento per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB, in relazione poi all'andamento dei rapporti hanno contestato l'applicazione di interessi anatocistici, tassi ultralegali, superamento tasso soglia usura, addebiti e spese non dovute. La fideiubente eccepiva la nullità Parte_1 della fidejussione prestata per violazione della normativa antitrust.
Hanno concluso chiedendo al Tribunale di “ IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare il mancato avvio della mediazione obbligatoria da parte di che rende improcedibile l'azione monitoria CP_2
3 intrapresa. IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare, anche d'ufficio, il difetto di legittimazione attiva della e della sua mandante CP_2
per i motivi dedotti, nonché del diritto ad agire per Controparte_1 assenza di titolarità del credito azionato NEL MERITO accertare e dichiarare la nullità dei contratti prodotti per violazione dell'art 117 TUB revocando il decreto ingiuntivo n.89/22 per carenza di prova documentale valida e efficace, ritenendo comunque vessatorie tutte quelle clausole presenti nei contratti prodotti da . NEL MERITO 1. Accertata CP_2 la violazione degli art. 1283, 1284, 1334 c.c, ovvero dell' art. 117 TUB e
Legge n.108/96, dichiarare la nullità/inefficacia/invalidità delle condizioni generali del contratto di conto corrente e di affidamento, oggetto dei rapporti tra le parti del presente giudizio, relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate e, per l'effetto, dichiarare non dovuti gli interessi ultralegali, debitori, moratori, competenze di ogni genere, spese ed oneri applicati nel corso dei rapporto dall'origine ad oggi, 2. accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso legale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà alle disposizioni in vigore ed applicabili. Conseguentemente accertare l'esatto dare - avere tra le parti a seguito del ricalcolo da effettuare in virtù della documentazione che verrà prodotta ed epurando i suddetti rapporti contrattuali da tutte le somme indebitamente incassate dall' istituto di credito durante tutta la durata dei contratti. NEL MERITO accertare e dichiarare la nullità della fideiussione della Sig.ra in applicazione della recente Sentenza Parte_1 della S.C. Sez Unite n.41994/21 , per come dedotto ed articolato al punto
V dei motivi della presente opposizione Conseguentemente revocare e/o dichiarare inefficace il D.I. n.89/22 opposto nel presente giudizio dagli attori perché illegittimo e nullo per tutti i motivi ed eccezioni sollevate, condannando la convenuta n.q, alla restituzione delle CP_2 somme illegittimamente pagate e/o riscosse in danno degli opponenti, oltre agli interessi legali creditori. In via istruttoria si richiede di ordinare
4 l'esibizione e /o produzione di tutti gli estratti di conto corrente integrali riconducibili ai due contratti per cui è causa. In via istruttoria si chiede
CTU contabile che ridetermini l'esatto saldo dei rapporti per cui è causa
(rapporto conto corrente Banco di Sicilia n.1368 poi incorporato da
), previa epurazione dagli stessi dagli addebiti illeciti CP_4 compiuti da controparte per interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto, spese non pattuite o somme di qualunque tipo derivanti dal rinvio agli usi di piazza o da clausole vessatorie e/o nulle . Con vittoria di competenze di giudizio. SA
Iuribus.”
Si costituiva in giudizio a mezzo la Controparte_1 mandataria speciale con deposito di comparsa di CP_2 costituzione e risposta, contestava le avverse difese, avanzava richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, formulava le seguenti conclusioni “A.R. Preliminarmente Concedere la provvisoria esecuzione del D.I. telematico n.89/2022, emesso dal Tribunale di
Agrigento il 19/01/2022, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.648
c.p.c., emettendo ogni ulteriore provvedimento in ordine all'esperimento della mediazione obbligatoria;
Ritenere e Dichiarare la illegittimazione dal lato passivo della in ordine alle eventuali Controparte_5 pretese – e alle correlate responsabilità anche di natura patrimoniale – rinvenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori alla data di trasferimento, già dedotte o che in futuro fossero dedotte dalle controparti, essendo la esponente cessionaria di crediti e non già di passività, per le ragioni sopra dedotte;
Nel Merito Rigettare la proposta opposizione e, conseguentemente, tutte le domande, eccezioni, richieste e conclusioni formulate dagli opponenti, poiché inammissibili, improponibili e, comunque, palesemente infondate, sia in fatto che in diritto, oltre che carenti di supporto probatorio, per le ragioni tutte sopra esposte e, comunque, per le ragioni di giustizia che l'On/le Tribunale Vorrà adottare;
Confermare, per l'effetto, il D.I. telematico n.89/2022, emesso dal
Tribunale di Agrigento il 19/01/2022; Condannare gli opponenti, alla
5 refusione delle spese di causa nonché al risarcimento, ex art.96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente;
Fatta esperire la procedura di mediazione obbligatoria e rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 cpc .
La causa, veniva istruita con espletamento di ctu tecnico- contabile e, all'esito del deposito della relazione peritale, precisate le conclusioni all'udienza del 18.03.2025, veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c, con assegnazione di termine per deposito di note conclusive.
Così compendiati i fatti di causa nei termini sin qui sintetizzati va esaminata l'eccezione, sollevata dagli opponenti, di difetto di legittimazione sostanziale di e della sua Controparte_6 mandataria speciale per assenza di titolarità del credito azionato.
Detta eccezione è rilevante in quanto potenzialmente assorbente rispetto a ogni altro profilo, dovendosi considerare che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cassazione civile sez. I 13/12/2021 n. 39528), e integra mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto, dunque rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Ebbene, sul punto si richiama, preliminarmente, l'orientamento della consolidata giurisprudenza di legittimità per il quale “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
6 cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.” (Cass. civ.
22/4/2024 n. 10860, la quale espressamente richiama Cass. n.
31188/2017 e Cass. n. 21821/2023).
Merita inoltre osservare che l'orientamento che ritiene non sufficiente “la produzione dell'avviso dell'art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
“in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (Cass
6/2/2024 n. 3405, Cass. 20/7/2023 n. 21821) precisa che l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto di cessione in blocco o l'inclusione del credito nell'operazione di cessione è diversamente modulato a seconda del tenore della contestazione del debitore, di modo che tale prova
“quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.” (Cass. 22/3/2024 n. 7866). In termini più specifici, ancora la Suprema Corte evidenzia che “in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
7 quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.” (Cass. civ. 5/4/2023 n. 9412, il cui principio di diritto è richiamato e ribadito da Cass. civ. 29/2/2024 n. 5478).
Applicando le richiamate coordinate ermeneutiche fatte proprie dalla
Suprema Corte alla fattispecie in esame, si impone la verifica della legittimazione attiva della ricorrente, quale presupposto imprescindibile, e dunque l'accertamento della qualità di creditore.
8 Ebbene, la documentazione depositata agli atti ( estratto della Gazzetta
Ufficiale parte 2 del 8.08.2017 con cui la società Controparte_1 rende noto che in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, ha acquistato pro-soluto da Controparte_4 tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da Controparte_4 contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate;
l'elenco delle posizioni cedute tra cui la posizione associata al cod. n. 2563390298 perfettamente corrispondente al codice CERI ( codice di segnalazione in Centrale dei Rischi) associato alla società odierna opponente ( doc nn 19 e 20 parte opposta) appare idonea a dimostrare inequivocabilmente la legittimazione sostanziale del credito di
[...]
ed in effetti l'estratto della G.U. del 8.08.2017, sebbene Controparte_1 faccia riferimento a macrocategorie di crediti, appare sufficientemente dettagliato in quanto delimita un perimetro oggettivo nel quale è riconducibile il credito derivante dal contratto di apertura di credito con la società opponente.
Brevi cenni merita l'altra eccezione preliminare formulata dagli opponenti relativa al mancato avvio della procedura di mediazione nell'ambito del giudizio monitorio.
Sul punto basta richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite che ha affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n.
28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di
9 improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. Civ. Sez. U. 18/09/2020, n.19596).
Trattasi di orientamento al quale il Tribunale ritiene corretto aderire, sia in ossequio alla funzione nomofilattica svolta dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, sia in considerazione del fatto che lo stesso ha ricevuto l'unanime avallo della successiva giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. Civ. 11/04/2022 sent. n. 11598; Cassazione civile sez. III,
13/05/2021, n.12896; Cassazione civile sez. VI, 22/03/2021, n.8015).
Sgombrato il campo delle eccezioni preliminari si osserva che, in punto di onere della prova, si deve rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (ex multis, Cass. civ., n.
22489/2006; n. 16911/2005). Sicché, se il credito risulta fondato, il giudice deve accogliere la domanda, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere in tale sede (Cass. civ., n. 419/2006).
Inoltre, quando il credito poi deriva dal saldo negativo di un conto corrente, la società che agisce per il pagamento del saldo deve dimostrare l'andamento del rapporto per l'intera durata del suo svolgimento e senza cesure di continuità: a tale scopo non è sufficiente il mero saldaconto, ma è necessario fornire tutti gli estratti di conto corrente in serie continua dall'accensione del conto fino alla sua chiusura
(Cassazione civ. 27/09/2018, n.23313; Cass. 19/10/2016, n. 21092;
Cass., 20/2/2018, n. 4102; più di recente, Cass. civ., 15/05/2023,
n.13139).
Nel caso di specie, la convenuta opposta, già in sede monitoria, produceva la documentazione contrattuale relativa al conto corrente e
10 all'apertura di credito;
lettere di fideiussione omnibus limitate sino alla concorrenza dell'importo di € 13.000,00; certificazione ex art 50 tub ed estratti conto e scalari dalla data di accensione del rapporto alla data di passaggio a sofferenza;
documentava l'intervenuta cessione con la cedente le lettere di revoca dell'affidamento inoltrate dalla CP_4 cedente, e la comunicazione al debitore della intervenuta cessione.
Tale documentazione deve ritenersi idonea a costituire piena prova del credito azionato in sede monitoria.
Le doglianze relative al merito della pretesa creditoria in punto di anatocismo, interessi ultralegali, spese e commissioni non dovute sono state affidate al vaglio di una consulenza tecnica d'ufficio.
Invero questo giudice fa proprie e qui richiama le motivazioni in fatto e in diritto e le conclusioni del ctu dott.ssa , illustrate nella sua Persona_1 relazione di consulenza, anche in risposta ai rilievi delle parti, ritenendole corrette e pienamente condivisibili.
Ed infatti la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede, scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni critiche formulate, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento, fermo restando l'approfondimento nel prosieguo della trattazione delle doglianze svolte dalle parti sull'elaborato.
In particolare il ctu nominato ha esaminato il contratto di conto corrente n.
10185 già 1368 del 18.01.2007; il contratto di anticipo transato pos con fido di € 10.000,00 valido fino a revoca sul conto corrente n. 10185; ha descritto le condizioni contrattuali applicate al contratto di apertura di conto corrente n. 1368 del 18.01.2007 : tasso creditore 0,0324%, tasso passaggio a debito di conti non affidati nominale 8% effettivo 8,2432%, periodicità trimestrale, commissione di massimo scoperto secca trimestrale 0,625; − e le condizioni applicate al contratto di fido anticipo transato POS per € 10.000,00 con durata fino a revoca : tasso annuo sotto forma di apertura di credito in conto corrente pari a 13,250%
11 nominale e 13,923% effettivo, periodicità di capitalizzazione trimestrale, interessi semplici di mora non superiori a 13,250%; ha dato atto della completezza degli estratti conto movimenti, scalari ed il riepilogo competenze dal 18.01.2007 (I trimestre 2007) al 30.11.2011 (IV trimestre
2011).
Con riferimento all'usura, preme osservare in diritto che la valutazione della usurarietà dei tassi ai sensi della L. 108/96 va effettuata, in primis, avuto riguardo al momento della pattuizione nonché tenendo in considerazione qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse. In particolare, ai fini della applicazione delle sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., in virtù del chiaro disposto dell'art. 1
d.lgs. n. 394/2000, convertito con la legge n. 24/2001, nella valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione.
Difatti, con riferimento alla usurarietà sopravvenuta, ossia verificatasi nel corso del rapporto, va richiamato il recente orientamento della Suprema
Corte (Cass., Sez. Un., n. 24675 del 19/10/2017) a mente del quale in tale ipotesi va esclusa la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, né la condotta dell'istituto di credito di riscossione di tali interessi sulla base di un tasso validamente concordato all'epoca della pattuizione può essere qualificata automaticamente quale pretesa contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto in relazione al sopraggiunto superamento del tasso soglia, dovendosi invece riscontrare a tal fine particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso concreto.
Occorre, altresì, richiamare il recente orientamento della Suprema Corte, alla stregua del quale “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n.
185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della
12 verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto
(CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali
-, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale
"margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cass., n. 16303/2018; Cass., n. 1464/2019; Cass., n.
11173/2019).
In aderenza al quesito formulato, il CTU nominato, applicando le disposizioni dettate dalla Banca d'Italia ha escluso l'usura contrattuale degli interessi pattuiti sia nel contratto di c/c che nel fido per anticipo pos;
ha escluso altresì l'usura c.da sopravvenuta, dando atto che per il c.c. n
10185 i tassi soglia non sono stati superati in nessun trimestre;
il CTU ha provveduto all'applicazione dei tassi di interesse concordati, nel rispetto dell'art. 1284 c.c. accertando la legittima pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi in regime di reciprocità; ha escluso le commissioni di massimo scoperto e le commissioni sostitutive per indeterminatezza;
- ha applicato le spese e valute così come pattuite in contratto.
Quanto alle c.m.s. si osserva in diritto che, a prescindere dalla tesi accolta in punto di natura giuridica della commissione di massimo scoperto
(accessorio che si aggiunge agli interessi passivi ovvero remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, cfr. Cass., n. 1172/2002 e Cass. n.
13 870/2006), la pattuizione di tale onere deve essere specifica, anche con riferimento alla modalità di calcolo, poiché in caso di formulazione generica della condizione non appare possibile l'esatta individuazione dell'oggetto dell'obbligazione con conseguente indeterminatezza ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1346 c.c. ossia ai fini della declaratoria di nullità della clausola (conformi nella giurisprudenza di merito: Tribunale Terni
7.08.2023; Tribunale Lucca 14 dicembre 2016; Tribunale di Monza, 18 gennaio 2016; Tribunale Messina, 10 aprile 2015; Tribunale Prato 5 novembre 2013; Tribunale Milano 5 luglio 2010).
La rielaborazione effettuata sul conto corrente n. 10185 già 1368, applicando i tassi convenzionali con esclusione della commissione di massimo scoperto e delle commissioni sostitutive, determina un saldo finale a debito per parte attrice pari ad €. 9.509,28.
In conclusione, appare coerente e conforme ai principi di diritto, ritenere corretta la ricostruzione del conto operata dal ctu con esclusione delle sole commissioni di massimo scoperto e commissioni sostitutive.
Non può essere accolto il calcolo alternativo formulato dallo stesso ctu in seguito alle osservazioni degli opponenti che porterebbe un saldo debitorio del c.c. ad € 7.066,20;
l'obiezione veniva mossa sulla corretta qualificazione dell'apertura di credito “transato pos” che secondo le prospettazioni degli opponenti andava ricondotto nella categoria “Anticipi e sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche” e ciò ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura, comportando così l'applicazione del TSU 9,51% ( tasso soglia ufficiale pubblicato con DM per tale categoria).
Tuttavia, lo stesso ctu qualifica il contratto intercorso tra le parti nel seguente modo “ L'apertura di credito anticipo transato pos è un finanziamento erogato con la forma tecnica dell'apertura di credito in conto corrente, con cui l'esercente può beneficiare di un fido in conto corrente parametrato come un importo pari al massimo all'80% del transato pos relativo agli ultimi 12 mesi;
rientra nella categoria delle
14 aperture di credito perché l'utilizzo è discrezionale e non dipende dalla presentazione di specifica carta commerciale (come gli anticipi). E' una forma di finanziamento che consiste in un anticipo sui futuri incassi che derivano dall'operatività del pos: - le banche applicano un tasso di interesse inferiore a quello degli scoperti in conto corrente;
- le imprese hanno il vantaggio di un tasso debitore scontato rispetto ad un affidamento ordinario ma sono esposte al rischio di rimborso anticipato quando i flussi incassati con il pos risultano inferiori all'anticipo ottenuto”
Ebbene, La differenza sostanzialmente risiede nella natura del rapporto e nel meccanismo di accredito giacché nell'apertura di credito transata su
POS (o un conto corrente) si ha la possibilità di prelevare fondi fino a un limite concordato, mentre nel conto anticipi e sconti commerciali si anticipa denaro contro l'accredito di crediti futuri, come fatture o effetti commerciali.
Nel caso di specie, la riconducibilità nella categoria dell'apertura di credito emerge dalla stessa contrattualistica del rapporto e dagli estratti conto e dagli scalari dai quali emerge che il c/c risulta utilizzato quale servizio di pagamento mediante i terminali POS.
Per quanto riguarda, infine, l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione per contrasto con la normativa antitrust sollevata dalla fideiubente predisposta sullo schema ABI 2003 ovvero, secondo il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia pare opportuno rilevare che l'eventuale violazione non comporta la nullità dell'intero contratto di garanzia, ma soltanto delle clausole che costituiscono applicazione dell'intesa illecita;
la Suprema Corte a sez Un. sul punto ha avuto cura di precisare “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia
15 desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (SS.UU., sent. n. 41994 del 30/12/2021).
Si osserva inoltre che la fideiussione omnibus limitata fino alla concorrenza dell'importo di € 13.000,00 rilasciata dall'opponete , si colloca in un momento temporale successivo all'accertamento contenuto nel provvedimento n. 55/2005, con cui Banca d'Italia, all'esito di un'istruttoria che aveva coperto l'arco temporale dall'ottobre 2002 a maggio 2005.
Ne deriva che il contratto del 24.01.2007 sottoscritto dall'attrice non rientra già di per sé nell'ambito di applicazione del richiamato provvedimento ABI;
conseguentemente, la parte attrice è gravata dell'onere della prova circa l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione.
In assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art. 2,6, 8 dello schema uniforme
ABI) – a valere come prova cd. privilegiata – l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita, all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione, grava interamente sulla parte attrice che ha eccepito la nullità della fideiussione, per asserita violazione della normativa antitrust.
La necessità della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI sopra richiamate, ai fini dell'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale, è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito ““il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole
[n.d.r. le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI] non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” (cfr. Trib. Milano 23 giugno
2016, n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano 20 novembre
16 2018, n. 5039; in senso conforme anche Trib. Siena 12 febbraio 2022, n.
131; Trib. Prato 16 gennaio 2021, n. 28; Trib. Pescara 15 luglio 2019, n.
1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019, n. 444; Trib. Torino 17 aprile 2019, n.
1970; Trib. Roma 11 settembre 2019, n. 17243; Trib. Roma 3 maggio
2019, n. 9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019, n. 921; Trib. Napoli 19 luglio
2022, n. 7261).
Nel presente giudizio, l'opponente si è limitata a dedurre la pretesa nullità della fideiussione omnibus in quanto riproducente gli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI, senza tuttavia provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate, intesa che, come si è detto, è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990, allorquando avrebbe dovuto dedurre un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale con ampia diffusione sul territorio nazionale, quindi allegare fatti idonei a censurare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale rappresentativa di una prassi contrattuale illecita diffusa presso gli istituti di credito, idonea – per le modalità di applicazione uniforme – ad impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.
Pertanto, non può dirsi assolto l'onere probatorio dell'opponente circa l'applicazione uniforme delle suindicate clausole nei contratti di fideiussione omnibus predisposti da parte degli istituti di credito con ampia diffusione sul territorio nazionale, da cui discende il rigetto della domanda di nullità parziale.
In conclusione, accertato un credito inferiore rispetto a quello ingiunto, il d.i. n. andrà revocato e gli opponenti condannati al pagamento in solido del minor debito accertato in corso di causa.
L'accertamento di una somma a debito, di poco inferiore a quella portata nel d.i. opposto comporta la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in ragione di un mezzo e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e in base all'attività effettivamente svolta
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P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.734/2022
Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto revoca il d.i. n.
89/2022 n. 89/2022 , emesso dall'intestato Tribunale in data 19.01.2022;
Condanna la in persona del legale rappresentante p.t. e Pt_2
, in solido tra loro al pagamento in favore della Parte_1 convenuta opposta della somma di € 9.509,28 accertata in corso di causa oltre interessi legali fino al soddisfo .
Condanna la in persona del legale rappresentante p.t. e Pt_2
, in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in Parte_1 misura di un mezzo che liquida in complessivi € 1800,00.
Pone in capo alle parti in solido i compensi del ctu liquidati con separato decreto
Così deciso in Agrigento in data 2.12.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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