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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 3827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3827 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1838/2024 R.G.A.C.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 845/2024, deliberata il 20.3.2024 e pubblicata il 21.3.2024 (n. 1827/2022 RG); opposizione a cartella esattoriale;
TRA
c.f. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Pietro D'Alessandro
(c.f. ) C.F._1 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
, p.i. , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Giovanna Marinelli
(c.f. C.F._2
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
E
c.f. , Controparte_2 C.F._3 difeso dall'avv. Agostino Mercurio (c.f. C.F._4 domicilio digitale: Email_3
APPELLATO
E
, Controparte_3 in persona del Ministro p.t.,
APPELLATO CONTUMACE
LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati nella sentenza di primo grado, nei seguenti termini.
“In fatto va precisato che con atto di citazione in opposizione ex art 615 Controparte_2 cpc, notificato il 22 marzo 2022 deduce che gli è stata notificata la cartella esattoriale n.
071 2020 200735775514000 per euro 37.1000,00 di cui euro 35.000,00 per recupero multe ed ammende ed euro 2.100.00 per spese di riscossione e che tale cartella va annullata perché illegittima in quanto emessa sulla base dell'ordinanza del Tribunale di
Torre Annunziata del 7 agosto 2018 con la quale veniva comminata l'ammenda di euro
35.000,000 per il reato continuato in riferimento ai provvedimenti della Corte di
Appello di Napoli del 12 gennaio 2010 e del Tribunale di Torre Annunziata del 12 ottobre 2015 senza tener conto della sopravvenuta caducazione e/o inidoneità dell'ordinanza del 07/08/2018 siccome riformata dall'ordinanza del 18/02/2021.
Chiedeva pertanto di dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento n.
0712020200735775514000 dell'importo complessivo di € 37.100,00, e per l'effetto annullarla, ordinando al concessionario ed all'ente creditore, ciascuno per le proprie competenze, di provvedere alla cancellazione del ruolo esattoriale n. 2020/006779.
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IV sezione civile
Con vittoria delle spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, Iva e C.A.
Come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario. Si costituiva in giudizio , che depositava documentazione ed eccepiva la Parte_1 regolarità del proprio operato sostenendo di aver agito sulla scorta degli atti ricevuti ovvero la Nota A n. 00803/2019 – 06308302205 – 2 -15 del 4 marzo 2019.”.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza indicata in epigrafe, ha statuito come segue:
“-accoglie la opposizione e, per l'effetto annulla la cartella esattoriale n. 071 2020
200735775514000;
-condanna le medesima , al pagamento, in favore Parte_1 dell'attore, delle competenze processuali che liquida in complessivi € 1770,00 per competenze di avvocato, oltre IVA e CpA, e con attribuzione in favore dell'Avv.
AGOSTINO MERCURIO dichiaratosi anticipatario.”.
ha proposto appello contro la predetta sentenza, ne ha Parte_1 argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“In accoglimento dei motivi sopra esposti, in luogo e vece del primo Giudice e respinta ogni avversa domanda, eccezione e conclusione, voglia la Corte di Appello di Napoli
Ecc.ma riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, numero
845 del 2024, pubblicata il 21 marzo 2024 e notificata il 22 marzo 2024, emessa nell'ambito del procedimento avente il numero del Registro Generale degli Affari contenziosi 1827 del 2022 e per l'effetto respingere la domanda perché inammissibile ed infondata.
Con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.”.
L' si è costituita ed ha chiesto: Controparte_1
“Voglia la S.V. Ill.ma così provvedere:
1) Dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.”. ha resistito all'impugnazione ed ha concluso: Controparte_2
“Affinché l'intestata Corte, disattesa ogni contraria deduzione, Voglia dichiarare:
= l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e/o 348 bis c.p.c.;
= in subordine, l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse;
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IV sezione civile
= nel merito, ed in ogni caso, rigettare l'appello spiegato da in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nel presente atto, e per
l'effetto confermare la sentenza impugnata.
= confidando nell'integrale rigetto dell'appello, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali, Iva e C.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”.
Il non si è costituito e, verificata la rituale Controparte_3 notifica dell'atto di appello, eseguita a mezzo p.e.c. inoltrata all'Avvocatura
Distrettuale dello Stato e ricevuta in data 18.4.2024 (all'indirizzo
, con il rispetto del termine di comparizione di Email_4 cui all'art. 342 ultimo comma cod. proc. civ., è stato dichiarato contumace con ordinanza di questa Corte di Appello in data 8.11.2024.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza dell'8.7.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ.
L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a norma Controparte_2 dell'art. 342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
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IV sezione civile impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n.
24048/2021; Cass. n. 9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da Parte_1 risponde ai requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
L'eccezione d'inammissibilità del gravame, sollevata dall'appellato sotto il profilo di cui all'art. 348 bis cod. proc. civ., diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è destinata adesso ad essere assorbita dalla decisione di merito.
La Corte di legittimità, con ordinanza n. 4996/2024, ha statuito che “… la facoltà per il giudice d'appello di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ., dopo aver sentito le parti, prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al secondo comma del medesimo art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass.
20 maggio 2020, n. 9225; Cass. 1° giugno 2020, n. 10409; Cass. 19 luglio 2016, n.
14696).”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha dedotto, a sostegno dell'appello, che la Parte_1 domanda di è inammissibile, perché le opposizioni a cartella Controparte_2
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IV sezione civile esattoriale per crediti derivanti da provvedimenti del giudice penale sono di competenza del giudice dell'esecuzione penale a meno che – ipotesi non ricorrente nel caso di specie – non si tratti di meri errori contabili o di quantificazione degli importi (Cass., ss.uu., n. 10959/2005; Cass., ss.uu. n.
491/2012). Il giudice erroneamente adito non deve dichiarare la propria incompetenza, ma l'inammissibilità della domanda (Cass. n. 37138/2022).
Ha ribadito, quindi, che non ha contestato la Controparte_2 quantificazione del credito, ma i titoli di condanna ad esso sottesi e, pertanto, avrebbe dovuto proporre l'opposizione al giudice dell'esecuzione penale, con conseguente inammissibilità della domanda proposta invece al Tribunale civile di Torre Annunziata.
Ha aggiunto che, nel caso di specie, la sostituzione dell'ordinanza del
Tribunale di Torre Annunziata del 7.8.2018 con quella del medesimo Tribunale del 18.2.2021 ha determinato non già un nuovo credito, ma solo uno sgravio parziale del credito precedente e del titolo esecutivo, che è rimasto il medesimo, cioè il ruolo n. 6779 del 2020, oggetto della cartella impugnata, ruolo che riporta la somma dovuta in virtù della partita di credito del n. 8 del 2020 del Tribunale di Torre Annunziata, che parimenti non è stata sostituita con diversa partita di credito, ma è rimasta la medesima. La cartella dunque non presenta profili di invalidità, poiché funzionale all'attuazione del titolo esecutivo originario, la cui unica modifica riguarda l'importo dovuto.
Ha chiesto, quindi, respingere la domanda di e Controparte_2 dichiarare la legittimità della cartella n. 0712020200735775514000.
I motivi meritano accoglimento.
Preliminarmente, la Corte rileva che non può farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, per effetto dello sgravio totale e sopravvenuto della somma portata dalla cartella n. 07120200073575514, che ha dato luogo all'opposizione avanzata da non essendovi stata Controparte_2 alcuna adesione di quest'ultimo. L'appellato, infatti, a fronte delle dichiarazioni rese da e dall' di aver Parte_1 Controparte_1 provveduto ormai allo sgravio dell'intera somma di € 35.000,00, derivante dalle pregresse sentenza penali pronunciate contro esso pur Controparte_2 documentato dalla visura in data 14.5.2024, ha continuato ad insistere “… per il
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IV sezione civile
rigetto dell'appello con condanna dei convenuti, in solido, o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento delle spese e compensi del giudizio.” (v. nota di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.7.2025).
La cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, intanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata (Cass. n.
8607/2000; conformi: Cass. n. 27460/2006, Cass. n. 11931/2006, Cass. n.
11038/2006, Cass sez. un. n. 13969/2004; Cass. n. 12090/2002; Cass. n. 27460/2006;
Cass. n. 23289/2007; Cass. n. 16886/2015; Cass. n. 11813/2016). Ciò che non è avvenuto nella presente controversia, ove le parti pubbliche hanno formulato richiesta di presa d'atto del venir meno di ogni contrasto, ma Controparte_2 ha insistito, invece, nella richiesta di rigetto dell'appello avverso.
Ed allora, questa Corte di Appello deve procede all'esame del merito dell'impugnazione della sentenza di primo grado.
La controversia verte sulla debenza della somma di € 35.000,00, richiesta a con la cartella di pagamento n. 07120200073575514, derivante Controparte_2 dalle condanne da lui riportate in sede penale, con sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 2171/2015 del 12.10.2015 e con sentenza della Corte di
Appello di Napoli n. 146/2010, ma successivamente revocate rispettivamente con sentenza della Corte di Appello di Roma n. 8622/2024 dell'11.7.2024 e con sentenza della Corte di Appello di Roma n. 11160/2019 dell'8.10.2019.
L'originaria ammenda di € 35.000,00, peraltro, era stata già ridotta ad €
30.000,00, con ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata in data 18.2.2021.
La Corte di legittimità ha predicato che, in tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di
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IV sezione civile esso in sede di quantificazione. Qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale (Cass. n. 14598/2020; v. anche Cass. n. 31774/2023; Cass. n. 9727/2025).
Nel caso di specie, l'opposizione avanzata da non ha Controparte_2 riguardato aspetti meramente contabili o questioni limitate al conteggio della somma dovuta, ma ha investito l'an della pretesa dell'amministrazione finanziaria, facendo valere la riduzione della condanna dagli originari €
37.100,00 (di cui € 35.000,00 per ammenda ed € 2.100,00 per spese di giustizia) portati dall'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 7.8.2018, alla minor somma di € 30.000,00, così rideterminata con ordinanza del Tribunale di
Torre Annunziata in data 18.2.2021.
In tal modo delineato il thema decidendum, deve trovare accoglimento il motivo gravame sollevato da secondo cui Parte_1 CP_2 avrebbe dovuto impugnare la cartella n. 07120200073575514 davanti al
[...] giudice dell'esecuzione penale, piuttosto che davanti al Tribunale civile di Torre
Annunziata.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata dev'essere riformata, mediante declaratoria di inammissibilità della domanda proposta da Controparte_2
LE SPESE DI CAUSA
Il giudice dell'impugnazione, allorchè riformi in tutto od in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che possono essere compensate per intero tra le parti, ravvisandosi “gravi ed eccezionali ragioni” nella natura processuale di questa pronuncia e nell'esistenza di sostanziale fondatezza dei motivi di impugnazione della cartella di
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IV sezione civile pagamento, avanzati da (art. 92 comma II cod. proc. civ., nella Controparte_2 lettura fornita da Corte Cost. n. 77/2018), anche tenuto conto della definitiva e totale assoluzione dagli addebiti penali.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 845/2024, deliberata il
20.3.2024 e pubblicata il 21.3.2024 (n. 1827/2022 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
2) in riforma della sentenza predetta, dichiara inammissibile l'impugnazione proposta da avverso la cartella Controparte_2 esattoriale n. 07120200073575514;
3) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, in data 15 luglio 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio
(firma apposta in modalità digitale)
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