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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 190/2025 VG
Corte d'Appello di Milano
Sezione V civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Paola Tanara Presidente rel.
Lucio Marcantonio Consigliere
Federico Botta Consigliere Ha emesso la seguente:
ORDINANZA
Nella causa civile iscritta al R.G 190/2025 tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Garolla del Foro di Monza (MB), presso il cui studio è elettivamente domiciliato sito in Monza, Via Vittorio Emanuele II n. 52.
RECLAMANTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Godiasco- Salice Terme (PV) via Ibiscus 75/A, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carola Martina Marchesi e Giulia Maria Barbieri entrambe del Foro di Pavia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata sito in Pavia, Via Giacomo Matteotti n. 58.
RECLAMATA Con l'intervento del Procuratore Generale dott.ssa Bellaviti Simonetta. OGGETTO: ricorso ex art. 473 bis n.24 c.1 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa il 10.02.2025 dal Tribunale di Pavia relativa al procedimento avente R.G. 4033/2024.
Premesso che:
1. e contraevano matrimonio in data 22.12.2022 e dalla loro Parte_1 Controparte_1 unione nasceva il 7.09.2023 la figlia Per_1
2. In data 5.11.2024 ha proposto ricorso al Tribunale Ordinario di Pavia per Controparte_1 ottenere la pronuncia della separazione giudiziale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio con istanza di provvedimenti urgenti indifferibili a tutela della prole, chiedendo di disporre: l'affidamento della minore secondo le modalità più idonee e tutelanti per la stessa con collocamento prevalente presso la madre e dettagliata indicazione dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore;
l'assegnazione a lei della casa coniugale;
il contributo di mantenimento della minore a carico del padre pari a €. 200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
3. In data 05.12.2024 si è costituito chiedendo di: affidare la figlia minore ad Parte_1 entrambi i genitori con collocamento paritario alternato;
regolamentare le visite e i tempi di permanenza della figlia con ciascun genitore;
prevedere il mantenimento diretto della minore da parte di entrambi i genitori;
l'onere a carico di entrambi di provvedere al 50% delle spese straordinarie.
4. Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.12.2024, con ordinanza del 10.02.2025, pubblicata l'11.02.2025, ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti
“affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori;
colloca la minore prevalentemente presso la madre, a cui conseguentemente assegna la casa coniugale;
dispone che le frequentazioni padre – figlia avvengano come da accordo sottoscritto tra le parti nel luglio 2024, salva rivalutazione delle modalità ivi indicate, a seguito degli approfondimenti di seguito disposti;
Pagina 1 dispone comunque che nei periodi festivi quali Pasqua o altre festività, il padre possa stare con la figlia almeno una giornata (ad esempio o il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo), in base ad accordi da assumere ove necessario con l'ausilio dei Servizi Sociali incaricati, tenendo conto delle esigenze della minore;
invita i genitori a seguire percorsi di sostegno personale e alla genitorialità; dispone che i Servizi Sociali incaricati (per il luogo di residenza della minore e per il luogo di residenza paterna, con previsione di passaggio di consegne tra i Servizi inizialmente competenti e quelli dell'attuale residenza paterna) mantengano un costante monitoraggio sul nucleo, fornendo anche indicazioni relativamente ai percorsi di sostegno che i genitori vorranno avviare o proseguire, avviino interventi di ADM presso entrambi i genitori, svolgano colloqui periodici con i genitori al fine di verificare l'adesione al calendario concordato ed eventualmente indicando ed attuando le opportune modifiche al medesimo, anche valutando l'eventuale inserimento di pernotti ove la situazione complessiva e l'interesse della minore lo consiglino;
dispone che il padre nei giorni in cui non ha con sé la figlia possa effettuare una videochiamata quotidiana alla madre per vedere la minore, in orario da concordare e senza che necessariamente la minore debba trovarsi nella casa familiare, potendo la madre portare la minore anche presso i propri genitori, che potranno coadiuvarla nell'accudimento della bambina nelle giornate in cui la figlia è con la madre e senza che il padre possa interferire sul punto;
dispone che i Servizi incaricati verifichino lo stato di benessere psicofisico della minore, le modalità di cooperazione e collaborazione tra le parti nella sua gestione e nell'agevolare la bigenitorialità, riferiscano in Contr ordine all'andamento dei percorsi e dell' e relazionino in ordine alle migliori modalità di affido, collocamento e frequentazione anche in considerazione della stabilizzazione della situazione abitativa del padre;
dispone che siano i Servizi incaricati ad accompagnare e consigliare i genitori in ordine alle decisioni sull'iscrizione al nido della minore, tenendo in considerazione esclusivamente l'interesse della bambina, come da motivazione;
dichiara il padre tenuto a contribuire al mantenimento della minore versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
dichiara entrambi i genitori tenuti a sostenere le spese extra assegno relative alla minore nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
dispone che l'assegno unico per la minore venga interamente percepito dalla madre prevalente collocataria”.
5. avverso tale provvedimento ha proposto tempestivamente reclamo in data 21.02.2025
dopo aver ripercorso la vicenda separativa, il reclamante ha proposto i Parte_1 seguenti motivi di gravame: A) ha censurato il primo giudice per aver disposto il collocamento prevalente della figlia presso la madre, ritenendo che tale statuizione rappresentasse la soluzione più adeguata ad evitare continui spostamenti della bambina essendo quest'ultima ancora allattata al seno. Il reclamante ha spiegato che la minore ha ormai finito lo svezzamento e viene allattata dalla madre per lo più come vezzo, tanto che la sig.ra non beneficia neppure dell'orario CP_1 lavorativo ridotto, rimanendo fuori casa anche per sette ore consecutive;
B) rispetto agli spostamenti di da una casa all'altra, ha sottolineato che l'attività lavorativa della madre comporta che Per_1 attualmente la bambina passi dalla casa materna, a quella dei nonni materni e a quella del padre anche più volte al giorno;
C) rispetto alla idoneità abitativa del padre ed alla inidoneità abitativa della madre e dei nonni materni, il reclamante ha censurato la decisione di primo grado per aver dichiarato inidonea la casa paterna e non quella materna che risulta situata in una posizione attenzionata per pericolo di crollo e all'interno della quale è presente una scala sprovvista di corrimano che si rivela un pericolo per la minore. Allo stesso modo ha contestato la prima decisione per aver ritenuto inidonea al pernotto della bambina la casa paterna per via della presenza del nonno cardiopatico e bisognoso di assistenza, senza considerare che anche il nonno materno è attualmente allettato e necessita di assistenza quotidiana;
D) quanto alla preferenza dei nonni materni al padre, il reclamante ha censurato la decisione del primo giudice per aver disposto l'affido della minore ai nonni materni quando la madre è al lavoro nonostante il padre sia pienamente disponibile a Per_1 prendersene cura;
E) ha lamentato inoltre che il diritto di visita paterno sia stato regolato con esclusione del pernotto di presso il padre ostacolando così il diritto alla bigenitorialità e non Per_1
Pagina 2 favorendo la relazione padre-figlia; F) ha lamentato che non sia stata rispettata la scrittura privata sottoscritta da entrambi i genitori quando aveva dieci mesi, che dava atto dell'impegno degli Per_1 stessi a collaborare nell'interesse della figlia e del fatto che il padre avrebbe potuto vedere la minore almeno due volte a settimana nonché il sabato o la domenica;
infine il reclamante ha concluso dando atto di essersi rivolto ai servizi sociali per far valutare la propria capacità genitoriale e di ritenere congruo il mantenimento diretto della minore visti i maggiori introiti della sig.ra CP_1 rispetto ai propri.
6. Ha quindi concluso per la riforma del provvedimento impugnato nei seguenti termini:
- disporre il collocamento paritario ed alternato della minore con Persona_2 permanenza per almeno due pomeriggi alla settimana ciascuno, con pernottamento e riaccompagnamento alla casa dell'altro genitore, ed a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina;
disporre altresì metà delle vacanze estive, natalizie, pasquali presso ciascun genitore e ponti scolastici alternati;
stante l'alta conflittualità fra i coniugi indicare il luogo, i giorni e gli orari di prelievo dall'uno all'altro genitore;
- statuire, con la parità dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore, il suo Per_1 mantenimento diretto e che gli assegni unici e/o familiari e/o i bonus che verranno erogati verranno percepiti al 50% da parte di ciascun genitore come per legge, con conseguente revoca del provvedimento emesso sul punto;
- vittoria di spese processuali;
6. Con decreto presidenziale del 28.02.2025, è stata fissata l'odierna udienza, disponendone la trattazione in camera di consiglio, senza la presenza delle parti.
7. In data 20.03.2025 si è costituita deducendo l'infondatezza delle pretese Controparte_1 avversarie e chiedendo la conferma del provvedimento reclamato. La reclamata dopo aver preliminarmente eccepito l'inammissibilità del reclamo per mancanza dei presupposti, chiarendo che il provvedimento impugnato mira a garantire il benessere, la tutela e la stabilità della minore senza tuttavia negare il diritto di frequentazione della prole con il padre, sostiene che: A) un bambino di età inferiore ai tre anni non può trascorrere la notte presso il padre, indipendentemente da un accordo di affidamento condiviso, in quanto la tenera età del bambino e le specifiche necessità di assistenza non si conciliano con notti lontane dalla madre, in particolar modo in un periodo di allattamento;
B) con riferimento agli spostamenti della minore da una casa Per_1 all'altra, parte reclamata ha evidenziato che il reclamante nel giro di pochi mesi ha cambiato tre abitazioni e dunque è stato proprio lui, con i suoi repentini cambiamenti abitativi a costringere la bambina a continui mutamenti di habitat familiare;
C) quanto alla presunta inidoneità dell'abitazione materna e di quella degli stessi nonni materni lamentata dal reclamante, la sig.ra ha rappresentato che sarà compito dei servizi sociali verificare l'idoneità abitativa degli CP_1 immobili;
D) sulla compartecipazione al mantenimento, la reclamata ha evidenziato che la scelta del sig. di ritirarsi da oltre dieci anni dal mondo del lavoro non lo dispensa dal concorrere al Pt_1 mantenimento della figlia, sottolineando inoltre che lo stesso non ha ancora prodotto l'atto di compravendita dell'abitazione di cui era comproprietario con il padre, impedendo così di documentare la sua reale condizione economica e patrimoniale.
8. Acquisito il parere scritto del Procuratore Generale in data 28.3.2024 con il quale ha chiesto Che, in attesa dell'espletamento dei dovuti accertamenti da parte dei Servizi Sociali in merito alla capacità di accudimento di ciascuna figura genitoriale e all'idoneità degli spazi a disposizione della minore, si mantenga la soluzione disposta dal provvedimento d'urgenza ex art 473 bis n. 15 c.p.c.. All'esito dell'odierna camera di consiglio la Corte si è riservata.
*****
Reputa la Corte che il reclamo non possa trovare accoglimento. Preliminarmente va osservato che il reclamo avverso i provvedimenti provvisori e urgenti previsti dall'art. 473 bis n. 22 comma 1 c.p.c. è ammissibile in relazione alle censure che, se accolte, porterebbero ad una modifica immediata delle statuizioni del giudice di primo grado, atteso che ogni altra modifica deve essere oggetto di richiesta al giudice istruttore ai
Pagina 3 sensi degli artt. 473 bis n. 23 c.p.c. all'udienza fissata nel provvedimento ex art. 473 bis n. 22 comma 1 c.p.c. udienza che nel caso di specie è fissata in tempi assai ravvicinati (per il 25 gennaio 2025, vale a dire tra poco più di un mese). Così delimitata l'ammissibilità del reclamo, si reputa opportuno evidenziare che, l'ambito di cognizione della Corte d' Appello delineato dal n. 24 commi 1 e 2 dell'art. 473 bis c.p.c. sia più ampio di quello risultante dalla giurisprudenza formatasi in relazione ai reclami ex art. 708 c. 4 c.p.c.
Mentre in sede di reclamo ex art. 708 c. 4 c.p.c. potevano essere fatti valere solo errori evidenti e abnormi commessi dal Presidente, in contrasto con le emergenze processuali o con principi e disposizioni di legge, e la Corte non poteva sovrapporre proprie valutazioni discrezionali a quelle espresse nell'ordinanza presidenziale, con il reclamo ai sensi del n. 24 dell'art. 473 bis c.4 c.p.c. il legislatore prevede che vi sia un controllo immediato e in itinere del merito delle decisioni, sia pure “allo stato degli atti”. Tale cognizione sembra, pertanto, sovrapponibile a quella propria dei procedimenti cautelari, pur dovendosi escludere che la
Corte possa sovrapporre una propria e diversa attività istruttoria rispetto a quella che si sta svolgendo nel primo grado. Da ciò deriva che qualsivoglia istanza istruttoria, anche se finalizzata alla modifica di provvedimenti già assunti, deve essere rivolta al giudice di primo grado che può sempre modificare i provvedimenti emessi e dovrà valutare ogni eventuale circostanza sopravvenuta. La Corte può solo assumere sommarie informazioni se indispensabili per la decisione sul merito delle censure mosse.
In sostanza, in sede di reclamo ex art. 473 bis n. 24 c.p.c. è pur vero che la Corte è chiamata a rivalutare complessivamente nel merito il provvedimento adottato dal giudice di primo grado, ma deve limitarsi a verificare se la decisione sia o meno coerente con quanto emerso fino a quel momento e se corrisponda al superiore interesse del minore. Si aggiunga che correttamente il Tribunale ha provveduto allo stato degli atti, senza alcun approfondimento istruttorio, proprio della fase successiva del procedimento.
Così delimitato il campo di cognizione nel presente procedimento, reputa questa Corte, entrando nel merito dell'impugnazione, che il provvedimento impugnato debba essere confermato.
Correttamente il Giudice di primo ha disposto il collocamento prevalente della minore presso la madre in ragione della sua tenera età. ha poco più di un anno e mezzo, e al di là della Per_1 circostanza che abbia ancora l'abitudine ad attaccarsi al seno materno, alla sua età la vicinanza fisica della madre è ancora assai importante e rassicurante, così come è rassicurante un contesto abitativo che venga riconosciuto come quello abituale.
Per le stesse ragioni, allo stato non vi sono elementi tali da prevedere sin d'ora pernotti di
Per_1 presso l'abitazione del padre. Opportunamente il Tribunale ha avuto cura di incaricare i Servizi sociali di valutare “l'eventuale inserimento dei pernotti ove la situazione complessiva e l'interesse delle minore lo consiglino”, statuizione certamente condivisibile essendo necessario verificare preventivamente se la piccola sia emotivamente pronta al distacco dalla madre nei momenti dell'addormentamento e degli eventuali risvegli notturni, ancora estremamente connotati - attesa l'età di dal bisogno contatto fisico con la madre. Spiace che il reclamante, sia pure
Per_1 mostrando un legame affettivo autentico con non colga la necessità, nell'interesse della
Per_1 bambina, che i passaggi di da un genitore all'altro nonché dai due contesti abitativi vengano
Per_1 preparati e accompagnati al fine di consentire alla piccola di viverli serenamente come un arricchimento e non come una perdita del genitore da cui si allontana.
Evidentemente, proprio questa esigenza ha indotto il Tribunale a prevedere, correttamente, che la tempistica della permanenza della piccola presso il padre, segua, in linea di massima, per il momento, quella descritta negli accordi del luglio 2024, fatta salva la possibilità dei Servizi sociali di modificarli, interpellando i genitori “tenendo conto delle esigenze della minore.” Già nell'ordinanza impugnata è previsto che, qualora i Servizi verifichino che l'ampliamento dei tempi di permanenza di presso il padre corrisponda alla salvaguardia dell'interesse della bambina Per_1
Pagina 4 alla bigenitorialità, non c'è motivo di dubitare che tale ampliamento verrà previsto, ovviamente preferibilmente allorquando la madre non potrà stare con la figlia per ragioni di lavoro. Al momento, pertanto non vi sono i presupposti per l'accoglimento delle domande del reclamante, che paiono ispirate ad una logica adultocentrica che non può trovare ingresso allorché si adottino decisioni che riguardano i minori. Dal rigetto della domanda di collocamento paritario discende il rigetto della domanda di mantenimento diretto della minore da parte dei genitori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis n 24 I c. c.p.c., avverso l'ordinanza ex art. 473 bis. n. 15 c.p.c. emessa il 10.2.2025 dal Tribunale Ordinario di Pavia, nel procedimento avente R.G. n. 4033/2024, così provvede: rigetta il reclamo e per l'effetto conferma l'ordinanza reclamata. Condanna il reclamante alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla reclamata che si liquidano in complessivi €. 1.664,00 oltre 15% a titolo di contributo forfettario e accessori di legge.
Si comunichi ai Servizi sociali incaricati
Così deciso in Milano 02.4.2025 Il Presidente est.
Paola Tanara
Pagina 5
Corte d'Appello di Milano
Sezione V civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Paola Tanara Presidente rel.
Lucio Marcantonio Consigliere
Federico Botta Consigliere Ha emesso la seguente:
ORDINANZA
Nella causa civile iscritta al R.G 190/2025 tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Garolla del Foro di Monza (MB), presso il cui studio è elettivamente domiciliato sito in Monza, Via Vittorio Emanuele II n. 52.
RECLAMANTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Godiasco- Salice Terme (PV) via Ibiscus 75/A, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carola Martina Marchesi e Giulia Maria Barbieri entrambe del Foro di Pavia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata sito in Pavia, Via Giacomo Matteotti n. 58.
RECLAMATA Con l'intervento del Procuratore Generale dott.ssa Bellaviti Simonetta. OGGETTO: ricorso ex art. 473 bis n.24 c.1 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa il 10.02.2025 dal Tribunale di Pavia relativa al procedimento avente R.G. 4033/2024.
Premesso che:
1. e contraevano matrimonio in data 22.12.2022 e dalla loro Parte_1 Controparte_1 unione nasceva il 7.09.2023 la figlia Per_1
2. In data 5.11.2024 ha proposto ricorso al Tribunale Ordinario di Pavia per Controparte_1 ottenere la pronuncia della separazione giudiziale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio con istanza di provvedimenti urgenti indifferibili a tutela della prole, chiedendo di disporre: l'affidamento della minore secondo le modalità più idonee e tutelanti per la stessa con collocamento prevalente presso la madre e dettagliata indicazione dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore;
l'assegnazione a lei della casa coniugale;
il contributo di mantenimento della minore a carico del padre pari a €. 200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
3. In data 05.12.2024 si è costituito chiedendo di: affidare la figlia minore ad Parte_1 entrambi i genitori con collocamento paritario alternato;
regolamentare le visite e i tempi di permanenza della figlia con ciascun genitore;
prevedere il mantenimento diretto della minore da parte di entrambi i genitori;
l'onere a carico di entrambi di provvedere al 50% delle spese straordinarie.
4. Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.12.2024, con ordinanza del 10.02.2025, pubblicata l'11.02.2025, ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti
“affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori;
colloca la minore prevalentemente presso la madre, a cui conseguentemente assegna la casa coniugale;
dispone che le frequentazioni padre – figlia avvengano come da accordo sottoscritto tra le parti nel luglio 2024, salva rivalutazione delle modalità ivi indicate, a seguito degli approfondimenti di seguito disposti;
Pagina 1 dispone comunque che nei periodi festivi quali Pasqua o altre festività, il padre possa stare con la figlia almeno una giornata (ad esempio o il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo), in base ad accordi da assumere ove necessario con l'ausilio dei Servizi Sociali incaricati, tenendo conto delle esigenze della minore;
invita i genitori a seguire percorsi di sostegno personale e alla genitorialità; dispone che i Servizi Sociali incaricati (per il luogo di residenza della minore e per il luogo di residenza paterna, con previsione di passaggio di consegne tra i Servizi inizialmente competenti e quelli dell'attuale residenza paterna) mantengano un costante monitoraggio sul nucleo, fornendo anche indicazioni relativamente ai percorsi di sostegno che i genitori vorranno avviare o proseguire, avviino interventi di ADM presso entrambi i genitori, svolgano colloqui periodici con i genitori al fine di verificare l'adesione al calendario concordato ed eventualmente indicando ed attuando le opportune modifiche al medesimo, anche valutando l'eventuale inserimento di pernotti ove la situazione complessiva e l'interesse della minore lo consiglino;
dispone che il padre nei giorni in cui non ha con sé la figlia possa effettuare una videochiamata quotidiana alla madre per vedere la minore, in orario da concordare e senza che necessariamente la minore debba trovarsi nella casa familiare, potendo la madre portare la minore anche presso i propri genitori, che potranno coadiuvarla nell'accudimento della bambina nelle giornate in cui la figlia è con la madre e senza che il padre possa interferire sul punto;
dispone che i Servizi incaricati verifichino lo stato di benessere psicofisico della minore, le modalità di cooperazione e collaborazione tra le parti nella sua gestione e nell'agevolare la bigenitorialità, riferiscano in Contr ordine all'andamento dei percorsi e dell' e relazionino in ordine alle migliori modalità di affido, collocamento e frequentazione anche in considerazione della stabilizzazione della situazione abitativa del padre;
dispone che siano i Servizi incaricati ad accompagnare e consigliare i genitori in ordine alle decisioni sull'iscrizione al nido della minore, tenendo in considerazione esclusivamente l'interesse della bambina, come da motivazione;
dichiara il padre tenuto a contribuire al mantenimento della minore versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
dichiara entrambi i genitori tenuti a sostenere le spese extra assegno relative alla minore nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
dispone che l'assegno unico per la minore venga interamente percepito dalla madre prevalente collocataria”.
5. avverso tale provvedimento ha proposto tempestivamente reclamo in data 21.02.2025
dopo aver ripercorso la vicenda separativa, il reclamante ha proposto i Parte_1 seguenti motivi di gravame: A) ha censurato il primo giudice per aver disposto il collocamento prevalente della figlia presso la madre, ritenendo che tale statuizione rappresentasse la soluzione più adeguata ad evitare continui spostamenti della bambina essendo quest'ultima ancora allattata al seno. Il reclamante ha spiegato che la minore ha ormai finito lo svezzamento e viene allattata dalla madre per lo più come vezzo, tanto che la sig.ra non beneficia neppure dell'orario CP_1 lavorativo ridotto, rimanendo fuori casa anche per sette ore consecutive;
B) rispetto agli spostamenti di da una casa all'altra, ha sottolineato che l'attività lavorativa della madre comporta che Per_1 attualmente la bambina passi dalla casa materna, a quella dei nonni materni e a quella del padre anche più volte al giorno;
C) rispetto alla idoneità abitativa del padre ed alla inidoneità abitativa della madre e dei nonni materni, il reclamante ha censurato la decisione di primo grado per aver dichiarato inidonea la casa paterna e non quella materna che risulta situata in una posizione attenzionata per pericolo di crollo e all'interno della quale è presente una scala sprovvista di corrimano che si rivela un pericolo per la minore. Allo stesso modo ha contestato la prima decisione per aver ritenuto inidonea al pernotto della bambina la casa paterna per via della presenza del nonno cardiopatico e bisognoso di assistenza, senza considerare che anche il nonno materno è attualmente allettato e necessita di assistenza quotidiana;
D) quanto alla preferenza dei nonni materni al padre, il reclamante ha censurato la decisione del primo giudice per aver disposto l'affido della minore ai nonni materni quando la madre è al lavoro nonostante il padre sia pienamente disponibile a Per_1 prendersene cura;
E) ha lamentato inoltre che il diritto di visita paterno sia stato regolato con esclusione del pernotto di presso il padre ostacolando così il diritto alla bigenitorialità e non Per_1
Pagina 2 favorendo la relazione padre-figlia; F) ha lamentato che non sia stata rispettata la scrittura privata sottoscritta da entrambi i genitori quando aveva dieci mesi, che dava atto dell'impegno degli Per_1 stessi a collaborare nell'interesse della figlia e del fatto che il padre avrebbe potuto vedere la minore almeno due volte a settimana nonché il sabato o la domenica;
infine il reclamante ha concluso dando atto di essersi rivolto ai servizi sociali per far valutare la propria capacità genitoriale e di ritenere congruo il mantenimento diretto della minore visti i maggiori introiti della sig.ra CP_1 rispetto ai propri.
6. Ha quindi concluso per la riforma del provvedimento impugnato nei seguenti termini:
- disporre il collocamento paritario ed alternato della minore con Persona_2 permanenza per almeno due pomeriggi alla settimana ciascuno, con pernottamento e riaccompagnamento alla casa dell'altro genitore, ed a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina;
disporre altresì metà delle vacanze estive, natalizie, pasquali presso ciascun genitore e ponti scolastici alternati;
stante l'alta conflittualità fra i coniugi indicare il luogo, i giorni e gli orari di prelievo dall'uno all'altro genitore;
- statuire, con la parità dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore, il suo Per_1 mantenimento diretto e che gli assegni unici e/o familiari e/o i bonus che verranno erogati verranno percepiti al 50% da parte di ciascun genitore come per legge, con conseguente revoca del provvedimento emesso sul punto;
- vittoria di spese processuali;
6. Con decreto presidenziale del 28.02.2025, è stata fissata l'odierna udienza, disponendone la trattazione in camera di consiglio, senza la presenza delle parti.
7. In data 20.03.2025 si è costituita deducendo l'infondatezza delle pretese Controparte_1 avversarie e chiedendo la conferma del provvedimento reclamato. La reclamata dopo aver preliminarmente eccepito l'inammissibilità del reclamo per mancanza dei presupposti, chiarendo che il provvedimento impugnato mira a garantire il benessere, la tutela e la stabilità della minore senza tuttavia negare il diritto di frequentazione della prole con il padre, sostiene che: A) un bambino di età inferiore ai tre anni non può trascorrere la notte presso il padre, indipendentemente da un accordo di affidamento condiviso, in quanto la tenera età del bambino e le specifiche necessità di assistenza non si conciliano con notti lontane dalla madre, in particolar modo in un periodo di allattamento;
B) con riferimento agli spostamenti della minore da una casa Per_1 all'altra, parte reclamata ha evidenziato che il reclamante nel giro di pochi mesi ha cambiato tre abitazioni e dunque è stato proprio lui, con i suoi repentini cambiamenti abitativi a costringere la bambina a continui mutamenti di habitat familiare;
C) quanto alla presunta inidoneità dell'abitazione materna e di quella degli stessi nonni materni lamentata dal reclamante, la sig.ra ha rappresentato che sarà compito dei servizi sociali verificare l'idoneità abitativa degli CP_1 immobili;
D) sulla compartecipazione al mantenimento, la reclamata ha evidenziato che la scelta del sig. di ritirarsi da oltre dieci anni dal mondo del lavoro non lo dispensa dal concorrere al Pt_1 mantenimento della figlia, sottolineando inoltre che lo stesso non ha ancora prodotto l'atto di compravendita dell'abitazione di cui era comproprietario con il padre, impedendo così di documentare la sua reale condizione economica e patrimoniale.
8. Acquisito il parere scritto del Procuratore Generale in data 28.3.2024 con il quale ha chiesto Che, in attesa dell'espletamento dei dovuti accertamenti da parte dei Servizi Sociali in merito alla capacità di accudimento di ciascuna figura genitoriale e all'idoneità degli spazi a disposizione della minore, si mantenga la soluzione disposta dal provvedimento d'urgenza ex art 473 bis n. 15 c.p.c.. All'esito dell'odierna camera di consiglio la Corte si è riservata.
*****
Reputa la Corte che il reclamo non possa trovare accoglimento. Preliminarmente va osservato che il reclamo avverso i provvedimenti provvisori e urgenti previsti dall'art. 473 bis n. 22 comma 1 c.p.c. è ammissibile in relazione alle censure che, se accolte, porterebbero ad una modifica immediata delle statuizioni del giudice di primo grado, atteso che ogni altra modifica deve essere oggetto di richiesta al giudice istruttore ai
Pagina 3 sensi degli artt. 473 bis n. 23 c.p.c. all'udienza fissata nel provvedimento ex art. 473 bis n. 22 comma 1 c.p.c. udienza che nel caso di specie è fissata in tempi assai ravvicinati (per il 25 gennaio 2025, vale a dire tra poco più di un mese). Così delimitata l'ammissibilità del reclamo, si reputa opportuno evidenziare che, l'ambito di cognizione della Corte d' Appello delineato dal n. 24 commi 1 e 2 dell'art. 473 bis c.p.c. sia più ampio di quello risultante dalla giurisprudenza formatasi in relazione ai reclami ex art. 708 c. 4 c.p.c.
Mentre in sede di reclamo ex art. 708 c. 4 c.p.c. potevano essere fatti valere solo errori evidenti e abnormi commessi dal Presidente, in contrasto con le emergenze processuali o con principi e disposizioni di legge, e la Corte non poteva sovrapporre proprie valutazioni discrezionali a quelle espresse nell'ordinanza presidenziale, con il reclamo ai sensi del n. 24 dell'art. 473 bis c.4 c.p.c. il legislatore prevede che vi sia un controllo immediato e in itinere del merito delle decisioni, sia pure “allo stato degli atti”. Tale cognizione sembra, pertanto, sovrapponibile a quella propria dei procedimenti cautelari, pur dovendosi escludere che la
Corte possa sovrapporre una propria e diversa attività istruttoria rispetto a quella che si sta svolgendo nel primo grado. Da ciò deriva che qualsivoglia istanza istruttoria, anche se finalizzata alla modifica di provvedimenti già assunti, deve essere rivolta al giudice di primo grado che può sempre modificare i provvedimenti emessi e dovrà valutare ogni eventuale circostanza sopravvenuta. La Corte può solo assumere sommarie informazioni se indispensabili per la decisione sul merito delle censure mosse.
In sostanza, in sede di reclamo ex art. 473 bis n. 24 c.p.c. è pur vero che la Corte è chiamata a rivalutare complessivamente nel merito il provvedimento adottato dal giudice di primo grado, ma deve limitarsi a verificare se la decisione sia o meno coerente con quanto emerso fino a quel momento e se corrisponda al superiore interesse del minore. Si aggiunga che correttamente il Tribunale ha provveduto allo stato degli atti, senza alcun approfondimento istruttorio, proprio della fase successiva del procedimento.
Così delimitato il campo di cognizione nel presente procedimento, reputa questa Corte, entrando nel merito dell'impugnazione, che il provvedimento impugnato debba essere confermato.
Correttamente il Giudice di primo ha disposto il collocamento prevalente della minore presso la madre in ragione della sua tenera età. ha poco più di un anno e mezzo, e al di là della Per_1 circostanza che abbia ancora l'abitudine ad attaccarsi al seno materno, alla sua età la vicinanza fisica della madre è ancora assai importante e rassicurante, così come è rassicurante un contesto abitativo che venga riconosciuto come quello abituale.
Per le stesse ragioni, allo stato non vi sono elementi tali da prevedere sin d'ora pernotti di
Per_1 presso l'abitazione del padre. Opportunamente il Tribunale ha avuto cura di incaricare i Servizi sociali di valutare “l'eventuale inserimento dei pernotti ove la situazione complessiva e l'interesse delle minore lo consiglino”, statuizione certamente condivisibile essendo necessario verificare preventivamente se la piccola sia emotivamente pronta al distacco dalla madre nei momenti dell'addormentamento e degli eventuali risvegli notturni, ancora estremamente connotati - attesa l'età di dal bisogno contatto fisico con la madre. Spiace che il reclamante, sia pure
Per_1 mostrando un legame affettivo autentico con non colga la necessità, nell'interesse della
Per_1 bambina, che i passaggi di da un genitore all'altro nonché dai due contesti abitativi vengano
Per_1 preparati e accompagnati al fine di consentire alla piccola di viverli serenamente come un arricchimento e non come una perdita del genitore da cui si allontana.
Evidentemente, proprio questa esigenza ha indotto il Tribunale a prevedere, correttamente, che la tempistica della permanenza della piccola presso il padre, segua, in linea di massima, per il momento, quella descritta negli accordi del luglio 2024, fatta salva la possibilità dei Servizi sociali di modificarli, interpellando i genitori “tenendo conto delle esigenze della minore.” Già nell'ordinanza impugnata è previsto che, qualora i Servizi verifichino che l'ampliamento dei tempi di permanenza di presso il padre corrisponda alla salvaguardia dell'interesse della bambina Per_1
Pagina 4 alla bigenitorialità, non c'è motivo di dubitare che tale ampliamento verrà previsto, ovviamente preferibilmente allorquando la madre non potrà stare con la figlia per ragioni di lavoro. Al momento, pertanto non vi sono i presupposti per l'accoglimento delle domande del reclamante, che paiono ispirate ad una logica adultocentrica che non può trovare ingresso allorché si adottino decisioni che riguardano i minori. Dal rigetto della domanda di collocamento paritario discende il rigetto della domanda di mantenimento diretto della minore da parte dei genitori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis n 24 I c. c.p.c., avverso l'ordinanza ex art. 473 bis. n. 15 c.p.c. emessa il 10.2.2025 dal Tribunale Ordinario di Pavia, nel procedimento avente R.G. n. 4033/2024, così provvede: rigetta il reclamo e per l'effetto conferma l'ordinanza reclamata. Condanna il reclamante alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla reclamata che si liquidano in complessivi €. 1.664,00 oltre 15% a titolo di contributo forfettario e accessori di legge.
Si comunichi ai Servizi sociali incaricati
Così deciso in Milano 02.4.2025 Il Presidente est.
Paola Tanara
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