Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5475 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
3869/2024 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3869 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Murano presso il quale elettivamente domicilia in UO (NA) alla via Giacomo Matteotti, n. 15;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.02.2024, deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sig. in UO (NA) in data 03.08.1995, e CP_1 che dalla loro unione era nata la figlia (nata a [...] il [...]); che la Per_1 convivenza coniugale aveva avuto pochi momenti felici a causa del comportamento del resistente, il quale si era sempre disinteressato di fornire alla propria moglie ed alla propria figlia la necessaria assistenza materiale e morale;
che la ricorrente
1
che la sig.ra nell'interesse della figlia e Pt_1 nell'intento di non esacerbare i contrasti familiari, si era sempre fidata delle promesse fatte dal marito di adoperarsi a contribuire a tutto quello che riguardava la vita familiare, educazione e assistenza morale e materiale della figlia;
che purtroppo il comportamento del sig. non era cambiato;
che la ricorrente era CP_1 in attesa di occupazione e non aveva mai avuto aiuto, sia dal punto di vista morale che materiale, dal marito;
che dal mese di dicembre dell'anno 2022, il resistente si era definitivamente allontanato dalla casa familiare, disinteressandosi completamente dei bisogni della ricorrente e della figlia, maggiorenne ma disoccupata e convivente con la madre;
che la casa familiare era stata concessa in comodato d'uso gratuito temporaneo alla ricorrente;
che ella non percepiva alcun reddito e cercava di sopravvivere effettuando pulizie domestiche in maniera saltuaria, non era titolare di proprietà immobiliari, né di beni mobili registrati, né rendite, né di fondi e polizze;
che il resistente effettuava lavoro di tappezziere (tutto a nero). Tanto premesso, chiedeva fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi;
che le fosse assegnata la casa coniugale e che fosse disposto a carico del sig. un assegno a titolo di mantenimento in favore della coniuge CP_1
pari ad € 300,00 mensili, oltre la rivalutazione monetaria Parte_1 secondo gli indici Istat.
All'udienza ex art. 473 bis n. 21 c.p.c. del 04.06.2024 la ricorrente compariva personalmente dinanzi al Giudice istruttore, assistita dal difensore costituito, il quale, rilevato che la notifica si era perfezionata ai sensi dell'art. 140 cpc ma che non risultava rispettato il termine di 60 giorni tra il perfezionamento della notifica e la data di udienza, chiedeva un rinvio per la rinotifica. Il Giudice, preso atto, rinviava nello stato all'udienza 29.10.2024, onerando parte ricorrente alla rinotifica.
All'udienza del 29.10.2024, veniva sentita la ricorrente, , la quale Parte_1 dichiarava: “in via Mazzini n.7 abito io, il sig. non abita più lì da ben 2 anni, CP_1 pur avendo mantenuto lì la residenza formale, io ho promosso la procedura per la cancellazione della sua residenza atteso che non abita lì e non so dove sia”. All'esito,
2 3869/2024 rg il Giudice relatore, preso atto e rilevato, come emergeva dalle dichiarazioni della ricorrente, che il ricorso non era stato effettivamente portato nella sfera di conoscibilità del destinatario verso cui era stato promosso il giudizio, rinviava all'udienza del 04.02.2025, onerando parte ricorrente alla rinotifica.
All'udienza del 04.02.2025, il difensore costituito di parte ricorrente esibiva notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario, dapprima ai sensi dell'art. 140 e, successivamente, vista la relata del 13.12.2024, e il successivo certificato di residenza in cui si attestava l'attualità della residenza in Via Giuseppe Mazzini 7 in
UO, ove il sig. non era stato trovato in quanto si era allontanato CP_1 dall'abitazione coniugale da diverso tempo, e quindi successivamente ai sensi dell'art. 143, notifica per la quale non erano decorsi i 60 giorni necessari ai sensi dell'art. 473 bis 14 cpc, chiedeva disporsi rinvio con rinotifica ai sensi dell'art. 143.
Il Giudice relatore, preso atto, onerava la difesa di parte ricorrente del deposito telematico del ricorso e notifica esibito e rinviava all'udienza del 13.05.2025, disponendo a cura di parte ricorrente la rinotifica.
All'udienza del 13.05.2025, il difensore costituito di parte ricorrente rappresentava di aver notificato ai sensi dell'art. 143 presso la Casa Comunale di UO. Veniva sentita la ricorrente, la quale dichiarava: “Mi riporto al ricorso e ne chiedo
l'accoglimento. Mia figlia ha 29 anni, vive con me, e fa la giornalista. Mia figlia Per_1
è economicamente indipendente;
io lavoro saltuariamente e mi aiuta la mia famiglia
a mantenermi. La casa dove abito è in comodato d'uso gratuito per cui non pago nulla. Il mio matrimonio con il sig. è durato 20 anni;
fino a 3 anni fa il sig. CP_1
aveva un rapporto con nostra figlia;
posso dire che in passato è stato un bravo CP_1 padre e anche un buon marito;
a un certo punto lui è cambiato, ha avuto dei problemi con la giustizia di cui non mi ha parlato;
posso dire questo perché più volte sono venuti i Carabinieri a cercarlo. Io non saprei dire dov'è né cosa fa;
per quanto è in mia conoscenza neanche i suoi familiari sanno lui dove sia. In passato ho percepito il reddito di cittadinanza, attualmente non percepisco nulla. Durante il matrimonio io ho sempre svolto attività lavorativa;
il sig. aveva un negozio all'ingrosso di CP_1 tessuti e lì svolgevo la mia attività; considerando che si trattava di lavorare nell'ambito familiare ero pagata molto poco. Attualmente, con il lavoro saltuario che ho, percepisco circa € 500 al mese”. All'esito, il difensore di parte ricorrente, non avendo formulato istanza di adozione di provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 3 3869/2024 rg
473 bis 22 cpc, né avendo formulato istanze istruttorie, chiedeva di poter precisare le conclusioni e di discutere oralmente la causa. Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, ordinava la discussione orale. Il difensore si riportava al ricorso e alle conclusioni riformulate, chiedendone l'accoglimento in toto. Il Giudice relatore riservava la causa al Collegio in decisione, mandando al PM per la formulazione delle sue conclusioni.
In data 15.05.2025, il PM chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente il quale, sebbene regolarmente citato in giudizio, non si è costituito.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di riconciliazione tra i coniugi.
In particolare, il disinteresse mostrato dal resistente nei confronti della ricorrente e della figlia nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti Per_1 elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Nulla si dispone in ordine alla richiesta di assegnazione della casa coniugale non sussistendo i presupposti, atteso che parte ricorrente all'udienza del 13.05.2025 ha dichiarato che la figlia , di 29 anni, pur essendo con lei convivente con la Per_1 madre, è ormai economicamente indipendente, svolgendo l'attività di giornalista.
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente si ritiene di aderire al costante e consolidato indirizzo di legittimità in base al quale la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non
4 3869/2024 rg presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (- cassazione n 12196 //2017, in senso conforme anche ex plurimis Cassazione 16809/19, 5605/20).
Il Collegio è comunque sempre tenuto alla valutazione dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente ed occorre quindi fare riferimento alla sua situazione economico/patrimoniale complessiva, con riguardo non solo ai redditi da lavoro in senso stretto - eventualmente valutati alla luce della possibilità lavorativa, ossia, di un'effettiva occasione di svolgimento di un'attività retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale e ambientale - ma anche ai redditi prodotti dal patrimonio mobiliare o immobiliare ed anche, infine, ai cespiti in sè e per sé considerati e ad ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica.
Sul punto osserva il Tribunale che in sede di libero interrogatorio parte ricorrente ha dichiarato di lavorare saltuariamente e di percepire circa € 500 al mese, di essere aiutata economicamente dalla propria famiglia e di coabitare con la figlia
, economicamente indipendente;
inoltre, la stessa ha dichiarato che Per_1
l'abitazione familiare è in comodato d'uso gratuito e che, pertanto, per tale immobile non è soggetta al pagamento di alcuna somma.
Orbene, rilevata l'inadeguatezza dei redditi/risorse volti a garantire alla ricorrente un'autosufficienza economica e a mantenere un tenore di vita ragionevolmente comparabile a quello precedente la rottura dell'unità coniugale;
rilevata l'età della ricorrente (nata il [...]) e la lunga durata del matrimonio (celebrato in data
03.08.1995 e durato circa 20 anni); tenuto conto altresì che la ricorrente ha dichiarato di svolgere lavori saltuari e di percepire una retribuzione minima mensile pari ad € 500, e di non essere soggetta al pagamento di canoni di locazione, ritiene il Tribunale di quantificare l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra Parte_1 nella misura di € 200,00 mensili da porsi a carico del sig. ,
[...] CP_1 oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
Le spese di giudizio restano a carico della parte ricorrente essendo parte resistente contumace e trattandosi di una pronuncia necessitata sullo status.
P.Q.M.
5 3869/2024 rg
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la contumacia del resistente;
- pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(Atto n. 75, p. I, s. , Reg. Atti Matrimonio anno 1995);
[...]
- dispone che il resistente versi alla sig.ra a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del coniuge la somma di € 200,00 mensili oltre rivalutazione annuale ISTAT;
- rigetta nel resto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 29/5/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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