TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 11850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11850 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dr. Francesco
TO, all'udienza del 19/11/2025, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n. 32607 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di Roma, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Franca Tabbi come da procura Parte_1
allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Roma, Piazza Crati n. 11
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del presidente p.t., Controparte_1
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21
RESISTENTE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come negli scritti difensivi delle parti, da intendersi qui integralmente riportati relativamente alle conclusioni.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.9.2025 si rivolgeva al Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che, a seguito di ricorso ex art. 445 bis cpc, con provvedimento del 13.5.2025 reso a definizione del procedimento n. 35116/2024, il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma aveva omologato l'esito dell'accertamento tecnico con il quale erano stati riconosciuti in capo allo stesso i requisiti sanitari previsti dall'art. 12 L.
118/71 a decorrere dal mese di novembre del 2024. Il decreto di omologa era stato quindi
CP_ notificato all così come il 14.5.2025 era stato trasmesso all'Istituto previdenziale anche il mod. AP70 recante la documentazione necessaria per l'erogazione del beneficio invocato. CP_ Tuttavia, alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio l non aveva ancora erogato la prestazione, nonostante fossero decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 445 bis co. 5 cpc.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di dichiarare il diritto alla erogazione in suo favore della pensione di invalidità civile prevista dall'art. 12 L. 118/1971 con decorrenza dal mese di novembre 2024 e per l'effetto condannare l a corrispondere a parte ricorrente i ratei CP_1
maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori a decorrere dal 120° giorno dalla data della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
L si costituiva mediante deposito di memoria in data 5.11.2025, chiedendo la CP_1
definizione del giudizio con pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, avendo provveduto in data 30.10.2025 (v. mod. TE08 all. alla memoria) alla liquidazione della prestazione richiesta dal ricorrente, con successiva emissione del cedolino CP_ di pagamento con valuta 20.11.2025 (v. cedolino di pagamento allegato alla memoria .
Concludeva pertanto chiedendo pronuncia dichiarativa della cessata materia del contendere con spese legali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L – come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente alla odierna udienza – nelle more del CP_1
giudizio ha provveduto alla liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso
2 introduttivo, versando anche i ratei arretrati e interessi legali per un ammontare complessivo di euro 5.767,61. Pertanto, deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalla stessa parte ricorrente e come richiesto anche CP_ dall con la memoria difensiva.
Tale liquidazione è tuttavia tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”. Infatti la prestazione assistenziale è stata liquidata e posta in pagamento dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio eseguita il 23.9.2025.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass.
SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , considerato che CP_1
la disposizione di pagamento è successiva al deposito e alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa,
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in CP_1
euro 1.864,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'Avv. Franca
Tabbi.
Roma, 19.11.2025
Il giudice
Francesco TO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dr. Francesco
TO, all'udienza del 19/11/2025, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n. 32607 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di Roma, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Franca Tabbi come da procura Parte_1
allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Roma, Piazza Crati n. 11
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del presidente p.t., Controparte_1
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21
RESISTENTE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come negli scritti difensivi delle parti, da intendersi qui integralmente riportati relativamente alle conclusioni.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.9.2025 si rivolgeva al Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che, a seguito di ricorso ex art. 445 bis cpc, con provvedimento del 13.5.2025 reso a definizione del procedimento n. 35116/2024, il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma aveva omologato l'esito dell'accertamento tecnico con il quale erano stati riconosciuti in capo allo stesso i requisiti sanitari previsti dall'art. 12 L.
118/71 a decorrere dal mese di novembre del 2024. Il decreto di omologa era stato quindi
CP_ notificato all così come il 14.5.2025 era stato trasmesso all'Istituto previdenziale anche il mod. AP70 recante la documentazione necessaria per l'erogazione del beneficio invocato. CP_ Tuttavia, alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio l non aveva ancora erogato la prestazione, nonostante fossero decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 445 bis co. 5 cpc.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di dichiarare il diritto alla erogazione in suo favore della pensione di invalidità civile prevista dall'art. 12 L. 118/1971 con decorrenza dal mese di novembre 2024 e per l'effetto condannare l a corrispondere a parte ricorrente i ratei CP_1
maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori a decorrere dal 120° giorno dalla data della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
L si costituiva mediante deposito di memoria in data 5.11.2025, chiedendo la CP_1
definizione del giudizio con pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, avendo provveduto in data 30.10.2025 (v. mod. TE08 all. alla memoria) alla liquidazione della prestazione richiesta dal ricorrente, con successiva emissione del cedolino CP_ di pagamento con valuta 20.11.2025 (v. cedolino di pagamento allegato alla memoria .
Concludeva pertanto chiedendo pronuncia dichiarativa della cessata materia del contendere con spese legali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L – come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente alla odierna udienza – nelle more del CP_1
giudizio ha provveduto alla liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso
2 introduttivo, versando anche i ratei arretrati e interessi legali per un ammontare complessivo di euro 5.767,61. Pertanto, deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalla stessa parte ricorrente e come richiesto anche CP_ dall con la memoria difensiva.
Tale liquidazione è tuttavia tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”. Infatti la prestazione assistenziale è stata liquidata e posta in pagamento dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio eseguita il 23.9.2025.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass.
SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , considerato che CP_1
la disposizione di pagamento è successiva al deposito e alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa,
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in CP_1
euro 1.864,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'Avv. Franca
Tabbi.
Roma, 19.11.2025
Il giudice
Francesco TO
3