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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 13/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 206 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
nata a [...] - ALBANIA, il 24/02/1976, C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIALE AZARI 4 in VERBANIA, presso lo studio dell'Avv. CULOT
FRANCESCO che la rappresenta e difende per procura speciale congiuntamente e disgiuntamente all' Avv. SIMONA ATZORI;
Ricorrente
contro
, nato a [...], il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
Resistente – Contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Oristano dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Pozzuoli (NA) il 14/01/1999 trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del suddetto Comune dell'anno 1999 al n. 5, parte I, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di cui sopra di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, con vittoria di spese di lite e
Pagina 1 competenza di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/03/2024, la ricorrente ha instaurato il giudizio per Parte_1
ottenere il divorzio tra la stessa e Controparte_1
Come si evince dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta dalla ricorrente in allegato al ricorso
(doc. 1), i coniugi hanno contratto matrimonio in POZZUOLI (NA) il 14/01/1999 (atto n. 5, parte I,
Anno 1999).
In data 22/01/2009 è stata depositata sentenza di separazione giudiziale emessa tra i coniugi, nella causa iscritta al n. 43225/2007 R.G. dal Tribunale di Napoli, I sezione civile.
La ricorrente ha altresì affermato che la convivenza, divenuta intollerabile subito dopo il matrimonio, è cessata a seguito della sentenza di separazione di cui sopra.
Per quanto concerne l'attività di notificazione, parte ricorrente, nel compimento delle indagini necessarie all'individuazione della residenza, della dimora o del domicilio del destinatario - all'esito delle quali il resistente è risultato, di fatto, irreperibile - ha dimostrato di aver utilizzato l'ordinaria diligenza.
Ciò premesso, la notificazione del ricorso in riassunzione, oltre che del decreto di fissazione udienza, è stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., previa autorizzazione del Giudice che, successivamente, ne ha riscontrato la regolarità.
Inoltre, ulteriore elemento che consente di ritenere che il resistente abbia effettivamente avuto conoscenza del ricorso è data dal fatto che nel suo interesse è stata presentata istanza di visibilità del fascicolo;
ciononostante, il convenuto non si è costituito e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel corso di suddetta udienza, la ricorrente ha personalmente confermato di richiedere la sola pronuncia di scioglimento del matrimonio. Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473 bis.22, ult. co., c.p.c., pertanto, sono state fatte precisare le conclusioni, è stata ordinata la discussione orale della causa nella stessa udienza e, all'esito della formulazione di conclusioni, ritenuta la causa matura per la decisione è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Pagina 2 Parte attrice ha provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda i coniugi erano legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente in sede di separazione (09/06/2008) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (14/03/2024), erano trascorsi i termini di legge.
In particolare, tenuto conto della cessazione della convivenza intervenuta a seguito della sentenza giudiziale di separazione e dalla mancanza di ulteriore genere di contatto tra i coniugi, può ritenersi venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita, quale fondamento alla base del matrimonio.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n. 55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
Controparte_1
Si prende atto che dalla ricorrente non è stata richiesta l'emissione di alcun provvedimento di carattere patrimoniale accessorio.
La mancata opposizione in concreto del resistente, derivante dalla sua mancata costituzione, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a POZZUOLI il 14/01/1999 tra Pt_1
nata a [...] - ALBANIA il 24/02/1976 e nato a [...]
[...] Controparte_1
(NA) il 01/09/1967, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 5, Parte I, Serie 1, Anno 1999 - Comune di POZZUOLI).
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
26/02/2025.
Il Giudice estensore
Dott. Gabriele Bordiga
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
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