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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 8896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8896 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra, all'udienza del 16/09/2025 , all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2428/2025 promossa
DA
Parte_1
Con l'avvocato MACCARRONE GIUSEPPE
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
Con l'avvocato GIORDANO CRISTIANA
RESISTENTE
Conclusioni : come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e regolarmente parte ricorrente in epigrafe indicato esponeva che in data 12.5.2021 la commissione medica le riconosceva la sussistenza dei requisiti di cui all'art 1 legge 18/80 e art 3 comma 3 legge 104/92; che in sede di revisione con verbale del 30.11.2023 le veniva revocato il diritto di cui all'art 1 legge 18780; che esperito giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione della suddetta prestazione contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio non aveva ritenuto sussistente il detto requisito medico-legale - ha CP_ convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto all'accertamento dell'indennità di accompagno
CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
La prestazione assistenziale richiesta va riconosciuta, con decorrenza dal mese di dicembre 2024 . Il Ctu medico-legale nominato (Dott. ) ha accertato che la ricorrente è affetta da un Per_1 complesso di infermità (specificate da pag. 3 a 5 della perizia ) che integrano il requisito medico per ottenere il riconoscimento dell'art 1 legge 18/80 con decorrenza dal mese di dicembre 2024.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non evidenziati da alcuna delle parti.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto di alla prestazione di cui Parte_1 all'art 1 legge 18/80 con decorrenza dal mese di DICEMBRE 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza ma ricorrono giusti motivi per compensarle per 1/3 in considerazione della data di decorrenza successiva alla data di presentazione di revisione e .
CP_ Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell'
P.Q.M.
dichiara diritto di alla prestazione di cui all'art 1 legge 18/80 con Parte_1 CP_ decorrenza dal mese di dicembre 2024 e di conseguenza l' deve essere condannato a corrispondere alla stessa parte ricorrente i relativi ratei arretrati in misura di legge e con la decorrenza indicata, oltre interessi legali a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei mensili e fino al saldo. condanna l' alla rifusione delle spese di lite che, già compensate per 1/3, liquida in euro 1200,00 CP_1 oltre IVA e CPA con distrazione;
CP_ spese di Ctu medico-legale a definitivo carico dell'
Roma, 16.9.2025
Il giudice
Anna Maria La Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra, all'udienza del 16/09/2025 , all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2428/2025 promossa
DA
Parte_1
Con l'avvocato MACCARRONE GIUSEPPE
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
Con l'avvocato GIORDANO CRISTIANA
RESISTENTE
Conclusioni : come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e regolarmente parte ricorrente in epigrafe indicato esponeva che in data 12.5.2021 la commissione medica le riconosceva la sussistenza dei requisiti di cui all'art 1 legge 18/80 e art 3 comma 3 legge 104/92; che in sede di revisione con verbale del 30.11.2023 le veniva revocato il diritto di cui all'art 1 legge 18780; che esperito giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione della suddetta prestazione contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio non aveva ritenuto sussistente il detto requisito medico-legale - ha CP_ convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto all'accertamento dell'indennità di accompagno
CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
La prestazione assistenziale richiesta va riconosciuta, con decorrenza dal mese di dicembre 2024 . Il Ctu medico-legale nominato (Dott. ) ha accertato che la ricorrente è affetta da un Per_1 complesso di infermità (specificate da pag. 3 a 5 della perizia ) che integrano il requisito medico per ottenere il riconoscimento dell'art 1 legge 18/80 con decorrenza dal mese di dicembre 2024.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non evidenziati da alcuna delle parti.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto di alla prestazione di cui Parte_1 all'art 1 legge 18/80 con decorrenza dal mese di DICEMBRE 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza ma ricorrono giusti motivi per compensarle per 1/3 in considerazione della data di decorrenza successiva alla data di presentazione di revisione e .
CP_ Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell'
P.Q.M.
dichiara diritto di alla prestazione di cui all'art 1 legge 18/80 con Parte_1 CP_ decorrenza dal mese di dicembre 2024 e di conseguenza l' deve essere condannato a corrispondere alla stessa parte ricorrente i relativi ratei arretrati in misura di legge e con la decorrenza indicata, oltre interessi legali a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei mensili e fino al saldo. condanna l' alla rifusione delle spese di lite che, già compensate per 1/3, liquida in euro 1200,00 CP_1 oltre IVA e CPA con distrazione;
CP_ spese di Ctu medico-legale a definitivo carico dell'
Roma, 16.9.2025
Il giudice
Anna Maria La Marra