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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2291 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
( ), con il patrocinio dell'avv. GABRIELE BASCELLI Parte_1 C.F._1
( ), elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato C.F._2
difensivo in atti;
Parte appellante
E
), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Controparte_1 P.IVA_1
VENTURA, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1851/2022 del Tribunale di Venezia pubblicata in data
2.11.2022, notificata in data 3.11.2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Nel merito, in totale riforma dell'impugnata sentenza
Rigettarsi le domande formulate dal perché infondate in fatto e in diritto. Controparte_1
Condannarsi il alla restituzione degli importi medio tempore versati – al Controparte_1
solo fine di evitare l'esecuzione e con riserva di ripetizione – dalla Dott.ssa in Pt_1
conseguenza della condanna provvisoriamente esecutiva contenuta nella sentenza di primo
grado.
Condannarsi il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Dott.ssa Controparte_1
per entrambi i gradi di giudizio”. Parte_1
In via istruttoria - eventuale
Rigettarsi tutte le richieste istruttorie formulate dall'appellata.”
Per parte appellata
-Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'interposto appello ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 348bis cpc;
-In ogni caso rigettarsi l'appello proposto, per tutte le ragioni di cui in narrativa, e comunque
confermarsi la sentenza di primo grado n. 1851/2022 resa dal Tribunale di Venezia con rigetto
di tutte le domande svolte da siccome inammissibili e/o infondate in fatto e diritto per Parte_1
tutte le causali di cui in narrativa.
2 - spese e compensi della presente fase del grado di appello rifusi, oltre a rimborso forfettario,
CPA e IVA.
In via istruttoria eventuale: si chiede venga ammessa prova per testi sulle circostanze già indicate in memoria ex art. 183 VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c. che di seguito si ritrascrivono:
-quanto alla memoria ex art. 183 Vi comma n. 2 c.p.c.:
1.“Vero che il modello 770 è stato presentato nell'interesse del nell'anno 1999, Controparte_1
2000, 2001 e 2002 e poi successivamente nel 2011, come da documento 33) che si rammostra al teste?”; 2. “Vero che il è composto da oltre 50 unità abitative o destinate ad altro uso?”; Controparte_1
3.“Vero che i condomini del hanno ottemperato alle richieste di versamento Controparte_1 anticipato di somme formulate dall'amministratore in data 18 novembre 2015, in data Controparte_2
27 dicembre 2016 e in data 14 dicembre 2018, come da docc. 39-40-41 che si rammostrano al teste?”;
4. “Vero che i condomini del hanno sempre ritenuto che le spese per fornitori Controparte_1 esposte nei bilanci consuntivi fossero state tutte saldate”;
5. “Vero che la sig.ra ha omesso di notiziare i condomini circa l'emissione dei decreti ingiuntivi di Pt_1 pagamento nei confronti del (in quanto insolvente) da parte del Geom. Controparte_1 [...]
, della ditta Filo D'Erba, delle società AN ZO & C. sas, ED.IT srl e Termoidraulica CP_3
Giusto Snc?”. 6.“Vero che il Geom. ha sollecitato il pagamento da parte del Controparte_3 Controparte_1 della somma di euro 2.800,00 per l'attività svolta in favore dello stesso, indirizzando all'allora amministratore condominiale sig. diffide nell'arco temporale 2008 – 2014?”; Parte_2
7. “Vero che la dott.ssa dopo aver corrisposto in favore del Geom. un acconto di Parte_1 CP_3 euro 400,00, con fax del 2.9.2008 gli comunicava che avrebbe provveduto al saldo a stretto giro?”.
8. “Vero che il sig. , quale titolare della ditta IL FILO D'ERBA, si è risolto nel Testimone_1 marzo 2015 ad agire giudizialmente nei confronti del dopo aver più volte Controparte_1 sollecitato -ma inutilmente- il saldo della propria fattura n. 32/2013 di € 1.089,00?”.
9. “Vero che il sig. quale legale rappresentante p.t. della società ED.IT srl, si è Parte_3 risolto nel febbraio 2015 ad agire giudizialmente nei con-fronti del dopo aver più Controparte_1 volte sollecitato -ma inutilmente- il saldo di tre fatture emesse nel 2013 per una somma capitale complessiva di € 1.573,91?”.
10 “Vero che il sig. ZO AN, quale socio accomandatario e legale rappresentante p.t. della società AN ZO & C. sas, si è risolto nel giugno 2014 ad agire giudizialmente nei confronti del dopo aver più volte sollecitato -ma inutilmente- il saldo di quattro fatture risalenti Controparte_1 agli anni 2010-2011 per una somma capitale complessiva di € 10.569,64?”.
11. “Vero che il sig. , quale socio e legale rappresentante p.t. della società Parte_4 [...]
si è risolto nel luglio 2013 ad agire Parte_5 giudizialmente nei confronti del dopo aver più volte sollecitato -ma inutilmente- il Controparte_1
3 saldo di fatture risalenti all'anno 2012 per una somma capitale complessiva di € 4.483,11?”.
Si indicano a testi sui capitoli di prova formulati da 1) a 3) la sig.ra di Venezia Campalto, sui Tes_2 capitoli 4) e 5) i sigg.ri e di MI (VE), sui capitoli 6) e 7) il Testimone_3 Testimone_4
Geometra di Venezia, sul capitolo 8) il sig. di ON (VE), sul Controparte_3 Testimone_5 capitolo 9) il Dott. di Venezia, sul capitolo 10) il sig. ZO AN di Campagna Parte_3
UP (VE), sul capitolo 11) il sig. di CO (VE). Ci si oppone sin d'ora ai capitoli di Parte_4 prova che parte convenuta andasse ad articolare chiedendo, in denegata ipotesi di loro ammissione,
l'abilitazione a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta e con riserva di ulteriore indicazione di nominativi”
-quanto alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c.:
“Un tanto doverosamente ribadito e passando invece alle istanze istruttorie svolte da controparte, la scrivente difesa si oppone:
-all'accoglimento della richiesta di esibizione ex art. 210 cpc svolta dalla convenuta posto che la difesa attorea ha già spontaneamente prodotto i movimenti del conto corrente condominiale degli anni relativi all'amministrazione Rossi-Gestire Immobili srl;
-all'accoglimento delle prove orali svolte dalla in quanto palesemente irrilevanti: è evidente infatti Pt_1 che aver incaricato un legale di inviare quattro diffide di pagamento, senza dar seguito alle successive iniziative giudiziarie, non fa venir meno la responsabilità imputabile all'ex amministratrice per non aver diligentemente tentato di recuperare forzosamente i crediti insoluti.
a) Per contro, le eccezioni svolte da controparte impongono alla scrivente difesa la richiesta di ammissione della prova contraria -ove ritenuta necessaria- sulle seguenti circostanze:
1) Vero che durante l'amministrazione della sig.ra (subentrata a Controparte_2 Parte_6
il ha chiesto ed ottenuto l'emissione di decreti ingiuntivi nei confronti
[...] Controparte_1 dei condomini , , , Parte_7 Persona_1 Persona_2 Controparte_4 [...]
e , ; Per_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
2) Vero che tutti i crediti di cui ai predetti decreti ingiuntivi sono stati saldati dai condomini morosi o spontaneamente o all'esito di azioni esecutive promosse contro gli stessi;
3) Vero che durante l'amministrazione della sig.ra sono state inviate diffide ad opera Controparte_2 del legale del Condominio ai condomini e/o conduttori , e CP_5 Controparte_6 Controparte_7
, e Controparte_8 CP_9 Controparte_10 CP_11 Testimone_6 CP_12
[...]
4) Vero che a seguito di tali diffide tutti gli oneri condominiali dovuti dai debitori sono stati saldati;
5) Vero che durante l'amministrazione i creditori del condominio sono stati saldati senza CP_2
l'insorgenza di azioni giudiziali attivate dagli stessi.
Si indica in qualità di teste la sig.ra di Venezia Campalto”. Tes_2
4 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione il (in seguito anche solo “ ) Controparte_1 CP_1
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Venezia la quale aveva svolto medio Parte_1
tempore l'incarico di amministratrice dello stesso, e ciò in proprio dal 4 ottobre 2006 al 3
febbraio 2015, mentre fino al 14 ottobre 2015 per la società Gestire Immobili. Il Condominio
allegava che la convenuta aveva omesso alcuni adempimenti fiscali in relazione alle annualità
2010, 2011 e 2013 per cui il Condominio aveva ricevuto, nel mese di marzo 2016, cartella di
Equitalia, oltre a non aver saldato tempestivamente alcune fatture emesse da , Parte_8
da “Il filo d' ”, da “Ed. It s.r.l.”, da “AN ZO & C. s.a.s.” Parte_9
e da e che i creditori Parte_5
avevano via via promosso azioni giudiziarie per recuperare il dovuto. Dedotto l'inadempimento e la negligenza della precedente amministratrice, ne chiedeva la condanna al risarcimento di quanto corrisposto in relazione alle predette posizioni debitorie a titolo di maggiori spese per interessi, sanzioni e spese legali, quantificando il dovuto in complessivi € 7.560,34, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, oltre alla rifusione delle spese di lite.
2. Con comparsa di risposta si costituiva Eccepiva anzitutto l'improcedibilità Parte_1
dell'azione per mancanza di mediazione e in ogni caso il difetto di legittimazione passiva per ogni addebito riconducibile a Gestire Immobili. Nel merito, in contestazione delle pretese attoree, deduceva in generale: che non aveva ricevuto tempestiva comunicazione della ricezione della cartella di Equitalia;
che quando i creditori avevano chiesto il saldo delle fatture non vi era giacenza sufficiente sul conto corrente condominiale, ancorché le spese relative ai fornitori
5 fossero sempre state stanziate nei bilanci consuntivi;
che si era anche attivata per il recupero del credito a fronte della persistente morosità dei condomini inviando missive e diffide. In relazione alle singole posizioni debitorie, deduceva, in sintesi, quanto segue: per il Geom. , che CP_3
una volta ricevuto il sollecito al pagamento del compenso, l'assemblea deliberava di non pagare il professionista;
per AN ZO & C. s.a.s., che tutte le fatture della ditta erano state inserite nel bilancio consuntivo, approvato, ma che i condomini, rimasti morosi, non avevano provveduto a rimettere la provvista sul conto corrente condominiale;
per il Filo d'erba, che la fattura n. 32/2013 era stata inserita nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2013-2015 (doc. 5) ma che i condomini erano rimasti morosi, rendendo impossibile il pagamento;
per Ed.It, che nessuna spesa legale doveva essere corrisposta poiché il decreto era perento;
per Parte_5
dopo aver dato atto della sussistenza di contestazioni dovute a vizi della fornitura,
[...]
aggiungeva che l'importo chiesto non era dovuto in quanto la procedura esecutiva non era stata coltivata dall'esecutante.
3. A seguito di primo rinvio per l'instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione e istruita documentalmente la causa, con la sentenza n. 1851 pubblicata il 2 novembre 2022, il
Tribunale di Venezia accoglieva le domande attoree e accertava la responsabilità della convenuta sul duplice rilievo per cui, da un lato, tutte le posizioni debitorie come riferite con atto di citazione avevano trovato riscontro documentale e, dall'altro, la convenuta non aveva fornito la prova di essersi adeguatamente attivata nei confronti dei condomini morosi con gli strumenti previsti dalle norme specifiche previste per il condominio, sicché in definitiva poteva “ritenersi
provato che il disordine amministrativo e contabile attribuito all'ex amministratore ha da solo
causato il pagamento ritardato delle somme dovute ai creditori”. Per l'effetto, condannava la
6 convenuta a pagare la somma di € 7.559,34 maggiorata degli interessi ex art. 1284, co. 4, cc dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Il giudizio di appello
4. Con atto di appello tempestivamente notificato impugnava la predetta Parte_1
sentenza, notificatagli da controparte il 3 novembre 2022, sulla base di diciannove motivi di appello.
4.1. Con il primo motivo, “Asserite debolezze della “comparsa di costituzione della . Pt_1
Infondatezza”, deduceva di aver puntualmente indicato le ragioni per cui le fatture dei creditori non erano state tempestivamente pagate.
4.2. Con il secondo motivo, “Asserite nell'aver riferito che agli atti vi siano Pt_10
raccomandate di sollecito ai condomini, quando il suo contenuto è privo di ogni esplicitazione al
riguardo. Infondatezza”, riferiva di aver allegato alla comparsa di risposta il doc. 6, il quale conteneva la distinta delle raccomandate di sollecito di pagamento dalla stessa inviate ai condomini morosi e che parte attrice in primo grado nulla aveva eccepito in ordine al contenuto delle raccomandate, sicché il Giudice non poteva metterne in discussione il contenuto ex art. 115
cpc.
4.3. Con il terzo motivo, “Asserita fondatezza della domanda attorea perché il risarcimento
sarebbe causa di disordine amministrativo contabile dell'ex amministratore. Infondatezza”,
adduceva che il Giudice non aveva illustrato né gli elementi da cui avrebbe rilevato l'asserito disordine amministrativo-contabile né le ragioni per cui non aveva tenuto in considerazione le giustificazioni addotte dall'appellante in ordine al mancato tempestivo pagamento dei fornitori.
4.4. Con il quarto motivo, “Irrilevanza della digressione relativa alle ipotesi di revoca
7 dell'amministratore a fronte di gravi irregolarità nella gestione della res communis”, lamentava che il Giudice di prime cure, dopo aver immotivatamente richiamato le varie ipotesi di revoca dell'amministratore previste dalla legge, non aveva nemmeno provveduto a individuare quale grave irregolarità avrebbe commesso l'appellante.
4.5. Con il quinto motivo, “Infondatezza dell'asserzione per cui potrebbe ritenersi acclarata
la responsabilità della convenuta “sulla base degli scritti difensivi” che avrebbero "trovato
piena conferma nella documentazione contabile e condominiale versata in atti”, si doleva dell'omessa indicazione degli elementi tra quelli dedotti dal in forza dei quali era CP_1
stata ritenuta fondata la domanda attorea.
4.6. Con il sesto motivo, “Infondatezza dell'asserzione per cui la convenuta avrebbe causato i
danni come rappresentati e sfociati nelle varie iniziative giudiziarie intentate dai creditori”,
deduceva l'assenza di motivazione in ordine all'affermata responsabilità dell'appellante per i pretesi danni.
4.7. Con il settimo motivo, “Erroneità dell'asserzione per cui il fatto che le posizioni oggetto
di procedimento monitorio siano inserite in bilancio non giustificherebbe i ritardi protrattisi per
anni”, censurava la sentenza per non aver il Giudice considerato che nei bilanci erano state indicate le fatture da saldare e che detti bilanci erano stati approvati dai condomini, sicché la responsabilità dei mancati pagamenti dei terzi fornitori era a questi ultimi riconducibile.
4.8. Con l'ottavo motivo, “Erroneità dell'asserzione per cui l'amministratore avrebbe dovuto
indire riunione condominiale straordinaria per notiziare dell'esistenza dei debiti e
dell'indisponibilità della cassa”, evidenziava l'erroneità della pronuncia per avere il Giudice
ritenuto che sussistesse l'onere di indire un'assemblea straordinaria, atteso che era stata fatta più
8 volte presente la morosità e la necessità dei pagamenti. Ribadiva inoltre che la mancata convocazione di assemblea ordinaria nel 2014 era dovuta alla mancata definizione dei conteggi del dovuto a oltreché della mancata definizione del contenzioso con CP_13 [...]
. Parte_5
4.9. Con il nono motivo, “Erroneità dell'asserzione del Tribunale per cui la deducente non
avrebbe fatto approvare il consuntivo 2013/2014”, deduceva di aver prodotto il doc. 15
attestante l'approvazione assembleare del consuntivo 2013/2014.
4.10. Con il decimo motivo, “Infondatezza dell'asserzione del Tribunale per cui le deduzioni
della convenuta relativamente alla posizione in sede di comparsa di costituzione e CP_3
conclusionale sconterebbero l'assoluta genericità. Irrilevanza del fatto che il fornitore avrebbe
inviato sei solleciti”, si doleva dell'omessa considerazione del contenuto di cui alla delibera assembleare con cui il stesso in data 13 marzo 2008 aveva deciso di “recuperare CP_1
dal geometra le spese della sistemazione della pompa del civico 8” con ciò azzerando il suo compenso.
4.11. Con l'undicesimo motivo, “Irrilevanza dell'asserzione del Tribunale per cui non vi è
evidenza che l'amministratore si sia attivato per esigere il pagamento dall'assemblea della
fattura de Il filo d'erba”, affermava di aver assolto al proprio onere sia inserendo il pagamento della predetta fattura nel bilancio consuntivo 2013-2014 che, rammentava, era stato approvato,
sia diffidando i condomini morosi.
4.12. Con il dodicesimo motivo, “Infondatezza dell'asserzione del giudice di prime cure per
cui il bilancio 2013-2014 non sarebbe stato approvato in relazione al credito della Ed.It. Srl.
Non considerazione dell'eccezione per cui non sarebbero dovute essere pagate le spese legali
9 del procedimento monitorio”, precisato che anche il debito per la posizione Ed.It era stato inserito in bilancio, si doleva dell'assenza di pronuncia in ordine all'eccezione relativa alla non debenza delle spese legali di un decreto ingiuntivo perento.
4.13. Con il tredicesimo motivo, “Infondatezza dell'asserzione per cui i crediti della ditta
AN ZO & C. SA sarebbero stati lasciati colpevolmente insoluti dalla deducente”,
eccepiva che tutte le circostanze richiamate dal Giudice di prime cure in argomento risultavano irrilevanti a fronte della morosità dei condomini, fatto che non aveva consentito all'amministratore di saldare le fatture.
4.14. Con il quattordicesimo motivo, “Travisamento dei fatti dai cui emerge che il bilancio
consuntivo 2010 non avrebbe compreso una delle tre fatture emesse dalla ditta AN”,
deduceva che l'iscrizione delle fatture n. 11, 23 e 20 dell'impresa AN al bilancio era riscontrabile anche in seno al doc. 42 dell'appellata e che tali fatture erano state rese note, nella misura in cui non erano state saldate, all'amministratrice entrante, come evincibile dagli allegati
A2 e A3 al doc. 14 prodotto dall'appellante.
4.15. Con il quindicesimo motivo, “Infondatezza in fatto della circostanza per cui la convenuta
non si sarebbe attivata nei confronti dei condomini morosi. Travisamento dei fatti”,asseriva di aver documentalmente provato (doc. 6, 17, 20, 21) di essersi attivata nei confronti dei condomini morosi, e che l'invio di diffide ai condomini morosi era circostanza anche ammessa dal
Condominio.
4.16. Con il sedicesimo motivo, “Infondatezza dell'asserzione del Tribunale secondo cui
sarebbe stato provato un disordine amministrativo e contabile nell'azione della deducente”,
eccepiva che la documentazione versata in atti smentiva l'accertamento in merito al disordine
10 amministrativo contabile.
4.17. Con il diciassettesimo motivo, “Infondatezza della condanna della deducente al
pagamento delle spese pagate dal ai fornitori creditori dello stesso per spese legali CP_1
di procedura monitoria”, ribadito che il mancato pagamento delle forniture non era imputabile né a disordine amministrativo contabile né alla mancata conoscenza della morosità da parte dell'assemblea, evidenziava che esso si era reso necessario in forza di alcune coeve contestazioni con riferite in atti. CP_13
4.18. Con il diciottesimo motivo, “Immotivata asserzione della sentenza per cui la deducente
dovrebbe corrispondere € 499,69 per omissione adempimenti fiscali. Infondatezza” denunciava l'assenza di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni portate dalla Cartella di Equitalia.
4.19. Con il diciannovesimo motivo, “Infondatezza della condanna alle spese del procedimento
di primo grado” chiedeva la riforma della sentenza in punto di spese di lite.
5. Si costituiva in giudizio la parte appellata la quale, dopo aver eccepito l'inammissibilità
dell'appello ex art. 348 bis cpc, instava per la conferma integrale della gravata sentenza,
riproponendo tutto quanto dedotto ed eccepito in primo grado.
6. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 17 giugno 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Entrambe le parti depositavano gli scritti conclusivi.
Esame dei motivi di impugnazione
7. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei
11 motivi di impugnazione.
8. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.
formulata dal appellato con la comparsa di costituzione e reiterata in sede di CP_1
precisazione delle conclusioni, in quanto detta norma pone un primo filtro di inammissibilità
dell'appello con valutazione da compiersi non oltre la prima udienza di trattazione e l'implicita valutazione di rigetto è già stata svolta in quella sede.
9. Tutti i motivi di impugnazione, da trattarsi congiuntamente stante l'uniformità delle argomentazioni sottostanti e l'evidente connessione sul piano logico-giuridico, sono infondati.
10. Deve anzitutto premettersi e rammentarsi, e ciò in relazione a tutte le posizioni debitorie in esame, che in tema di responsabilità contrattuale il creditore deve solo allegare l'altrui inadempimento, spettando al convenuto l'onere della prova circa il corretto adempimento,
ovvero di dimostrare fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa. Ebbene, se il ha fornito puntuale e specifico riscontro documentale degli inadempimenti CP_1
imputabili all'ex amministratrice e alla responsabilità contrattuale che ne deriva, pienamente attestati dalla produzione dei solleciti di pagamento ricevuti da Equitalia e dai decreti ingiuntivi via via notificatigli, l'odierna appellante si è limitata ad una contestazione del tutto generica delle avverse pretese. Infatti, momentaneamente in disparte la questione relativa alla posizione debitoria di Equitalia di cui infra si dirà, per i crediti azionati in via esecutiva va osservato che la ha sostanzialmente eccepito, sia in primo grado che con l'atto di appello, che alcuna Pt_1
responsabilità le sarebbe addebitabile in ragione della morosità dei condomini, i quali non avendo ottemperato al versamento di quanto dovuto in base ai riparti indicati nei bilanci consuntivi, debitamente approvati, avrebbero impedito il pagamento delle fatture. Ha addotto,
12 inoltre, di aver provveduto ad inviare raccomandate di sollecito agli obbligati. Ora, posto che non risulta agli atti che sia stata fornita prova circa l'approvazione del bilancio relativo agli anni
2013-2014 ove erano state inserite le fatture de “Il filo d'erba” ed “Ed.it” poi azionate in via monitoria (in quanto il doc. 15 prodotto dalla pur riportando il verbale dell'assemblea Pt_1
tenutasi il 3 febbraio 2015, è privo di ogni riferimento all'approvazione del bilancio consuntivo,
essendovi riportate solo le presenze e il punto 2 relativo alle “Dimissioni dell'amministratore.
Nomina nuovo amministratore” e il punto 3 “Varie ed eventuali”) e posto che l'allegato n. 6
dell'appellante, che in sua tesi dovrebbe attestare l'invio su suo impulso delle raccomandate ai condomini morosi, in realtà è un documento privo di reale contenuto, riportando questo una mera elencazione dei nominativi cui sono stati indirizzati i solleciti nel 2011 (e precisando, rispetto a quanto eccepito con il secondo motivo di gravame, che secondo Cass. civ. n. 10629/2024 il principio di non contestazione ex art. 115 cpc solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato ma non esclude che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento anzitutto e che in ogni caso è pacifico in giurisprudenza che tale principio opera in relazione ai fatti e non ai documenti, come da ultimo chiarito in seno a Cass. civ. n. 12748/2016),
rileva la Corte che anche a voler ritenere dimostrata sia l'approvazione del bilancio sia l'invio delle raccomandate, tali elementi non sono in ogni caso sufficienti ad esonerare l'appellante dalla responsabilità per i mancati pagamenti. Infatti, posto che la debenza degli importi portati dalle fatture azionate non risulta sia mai stata contestata dalla nei confronti dei creditori del Pt_1
condominio, va rammentato che sull'amministratore di condominio, in caso di morosità dei condomini, incombe in forza dell'art. 1129, co. 9 cc, un vero e proprio obbligo di munirsi di
13 titolo esecutivo nei confronti di questi ultimi (“Salvo che sia stato espressamente dispensato
dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute
dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è
compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del
presente codice”), sicché alla luce di tale disposizione è evidente che il mero invio di diffide non integri gli estremi di una riscossione forzosa e, per l'effetto, non possa considerarsi adempimento idoneo o sufficiente per ritenere assolto tale obbligo. Pertanto, del tutto inconferente è il richiamo svolto dall'appellante all'art. 1719 cc, in quanto tale previsione non si applica nei confronti dell'amministratore di condominio in ragione della speciale disciplina che informa la materia, atteso che è lo stesso art. 63 delle disposizioni attuative del codice civile a disporre che
“Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea,
l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di
ingiunzione immediatamente esecutivo […]”. Così assorbite, in quanto irrilevanti alla luce di queste considerazioni, tutte le ulteriori giustificazioni addotte dall'appellante (ad esempio,
relative alla sussistenza di contestazioni con , va in definitiva acclarata la carenza e CP_13
insufficienza di elementi per esonerare la dalla responsabilità per il mancato tempestivo Pt_1
pagamento delle fatture e il conseguente obbligo di risarcimento dei danni consistenti negli interessi e nelle spese conseguenti al mancato pagamento delle somme dovute prima che i creditori agissero in via monitoria per la riscossione in via giudiziaria dei propri crediti.
11. Tanto premesso in termini generali, in merito ad alcune specifiche posizioni debitorie per cui l'appellante ha formulato deduzioni più specifiche, si osserva quanto segue.
11.1 In relazione alla fattura per compensi ingiunta dal Geom. , di cui la CP_3 Pt_1
14 contesta la debenza sul rilievo che l'assemblea dei condomini tenutasi il 13 marzo 2008 aveva deliberato di lasciarla insoluta, posto anzitutto che il tenore del verbale non è specifico né
circostanziato nel dimostrare tale assunto (tale documento, infatti, testualmente riporta “[…]
Saranno inoltre recuperate dal geometra le spese della sistemazione della pompa del civico 8.
Tutti favorevoli”) si osserva in ogni caso che tale circostanza non vale a giustificare l'inadempimento protrattosi per anni, come già rilevato dal Tribunale, atteso che la diligenza media le avrebbe quantomeno imposto di sottoporre una seconda volta la questione all'assemblea e ciò, tanto più, in considerazione dei fatti allegati nel ricorso per il decreto ingiuntivo ottenuto dal geometra di cui al doc. 6 dell'appellata (non specificamente contestati dall'appellante, ancorché espressamente richiamati dall'appellata negli atti assertivi anche del primo grado, ad esempio a pag. 5 della prima memoria ex art. 183 n. 6 cpc), il quale dava atto sia di aver diffidato nel mese di giugno 2008 il al pagamento del residuo e che in CP_1
seguito alla predetta diffida era stato corrisposto un acconto, cui era seguita una comunicazione del settembre dello stesso anno da parte della dottoressa sia di aver inviato Pt_1
complessivamente 6 solleciti nel periodo 2008-2014 prima di procedere in via monitoria.
11.2 Quanto all'eccezione relativa alla non debenza delle somme dovute per i decreti ingiuntivi perenti, va rilevato che la non tempestiva notificazione non avrebbe comunque impedito agli ingiungenti di ottenere nuovo decreto ingiuntivo (con conseguente maggiorazione degli interessi) e va ribadito che la stessa appellante non ha contestato nei confronti dei creditori l'effettiva debenza dei compensi di cui alle fatture, per cui del tutto condivisibile è stata la determinazione della nuova amministrazione di condominio di saldare il credito e di chiudere definitivamente la posizione debitoria.
15 11.3 Infine, in relazione alla cartella di Equitalia, il diciottesimo profilo di gravame non è
determinante in quanto, pur effettivamente risultando assente la motivazione sul punto, le conclusioni cui è giunta la sentenza sono condivisibili. Infatti, a fronte della puntuale e tempestiva allegazione del volta a dimostrare la debenza di somme in ragione del CP_1
mancato assolvimento degli oneri fiscali da parte dell'amministratrice, l'odierna appellante non ha formulato alcuna deduzione rilevante in contestazione della pretesa attorea, avendo questa eccepito con la comparsa di costituzione di non essere stata messa a conoscenza della ricezione delle cartelle se non con l'atto di citazione in prime cure. Tale assunto è all'evidenza del tutto irrilevante in termini di accertamento dell'an della pretesa. Nemmeno accoglibile l'ulteriore motivazione genericamente addotta nel merito, non essendo in alcun modo scusabile il mancato adempimento degli oneri fiscali per l'asserita insufficienza di fondi condominiali, e ciò per le ragioni già ampiamente esposte di sussistenza di strumenti per la riscossione forzosa dei crediti verso i condomini morosi di cui all'art. 63 disp. att. C.c e dell'obbligo normativamente previsto per l'amministrazione di condominio di procedere alla riscossione forzosa dei crediti condominiali entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso
(e quindi dall'approvazione dei bilanci consuntivi che li riportavano) ex art. 1129, IX comma,
c.c. In conclusione, alla luce delle evidenze documentali, va confermata anche la debenza della somma richiesta per la posizione debitoria con Equitalia.
Conclusioni e spese di lite
12. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
13. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi
16 delle controversie del valore del disputatum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va poi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna parte appellante al pagamento a favore della parte appellata Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida Controparte_1
in euro 3.966,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 7 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2291 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
( ), con il patrocinio dell'avv. GABRIELE BASCELLI Parte_1 C.F._1
( ), elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato C.F._2
difensivo in atti;
Parte appellante
E
), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Controparte_1 P.IVA_1
VENTURA, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1851/2022 del Tribunale di Venezia pubblicata in data
2.11.2022, notificata in data 3.11.2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Nel merito, in totale riforma dell'impugnata sentenza
Rigettarsi le domande formulate dal perché infondate in fatto e in diritto. Controparte_1
Condannarsi il alla restituzione degli importi medio tempore versati – al Controparte_1
solo fine di evitare l'esecuzione e con riserva di ripetizione – dalla Dott.ssa in Pt_1
conseguenza della condanna provvisoriamente esecutiva contenuta nella sentenza di primo
grado.
Condannarsi il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Dott.ssa Controparte_1
per entrambi i gradi di giudizio”. Parte_1
In via istruttoria - eventuale
Rigettarsi tutte le richieste istruttorie formulate dall'appellata.”
Per parte appellata
-Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'interposto appello ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 348bis cpc;
-In ogni caso rigettarsi l'appello proposto, per tutte le ragioni di cui in narrativa, e comunque
confermarsi la sentenza di primo grado n. 1851/2022 resa dal Tribunale di Venezia con rigetto
di tutte le domande svolte da siccome inammissibili e/o infondate in fatto e diritto per Parte_1
tutte le causali di cui in narrativa.
2 - spese e compensi della presente fase del grado di appello rifusi, oltre a rimborso forfettario,
CPA e IVA.
In via istruttoria eventuale: si chiede venga ammessa prova per testi sulle circostanze già indicate in memoria ex art. 183 VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c. che di seguito si ritrascrivono:
-quanto alla memoria ex art. 183 Vi comma n. 2 c.p.c.:
1.“Vero che il modello 770 è stato presentato nell'interesse del nell'anno 1999, Controparte_1
2000, 2001 e 2002 e poi successivamente nel 2011, come da documento 33) che si rammostra al teste?”; 2. “Vero che il è composto da oltre 50 unità abitative o destinate ad altro uso?”; Controparte_1
3.“Vero che i condomini del hanno ottemperato alle richieste di versamento Controparte_1 anticipato di somme formulate dall'amministratore in data 18 novembre 2015, in data Controparte_2
27 dicembre 2016 e in data 14 dicembre 2018, come da docc. 39-40-41 che si rammostrano al teste?”;
4. “Vero che i condomini del hanno sempre ritenuto che le spese per fornitori Controparte_1 esposte nei bilanci consuntivi fossero state tutte saldate”;
5. “Vero che la sig.ra ha omesso di notiziare i condomini circa l'emissione dei decreti ingiuntivi di Pt_1 pagamento nei confronti del (in quanto insolvente) da parte del Geom. Controparte_1 [...]
, della ditta Filo D'Erba, delle società AN ZO & C. sas, ED.IT srl e Termoidraulica CP_3
Giusto Snc?”. 6.“Vero che il Geom. ha sollecitato il pagamento da parte del Controparte_3 Controparte_1 della somma di euro 2.800,00 per l'attività svolta in favore dello stesso, indirizzando all'allora amministratore condominiale sig. diffide nell'arco temporale 2008 – 2014?”; Parte_2
7. “Vero che la dott.ssa dopo aver corrisposto in favore del Geom. un acconto di Parte_1 CP_3 euro 400,00, con fax del 2.9.2008 gli comunicava che avrebbe provveduto al saldo a stretto giro?”.
8. “Vero che il sig. , quale titolare della ditta IL FILO D'ERBA, si è risolto nel Testimone_1 marzo 2015 ad agire giudizialmente nei confronti del dopo aver più volte Controparte_1 sollecitato -ma inutilmente- il saldo della propria fattura n. 32/2013 di € 1.089,00?”.
9. “Vero che il sig. quale legale rappresentante p.t. della società ED.IT srl, si è Parte_3 risolto nel febbraio 2015 ad agire giudizialmente nei con-fronti del dopo aver più Controparte_1 volte sollecitato -ma inutilmente- il saldo di tre fatture emesse nel 2013 per una somma capitale complessiva di € 1.573,91?”.
10 “Vero che il sig. ZO AN, quale socio accomandatario e legale rappresentante p.t. della società AN ZO & C. sas, si è risolto nel giugno 2014 ad agire giudizialmente nei confronti del dopo aver più volte sollecitato -ma inutilmente- il saldo di quattro fatture risalenti Controparte_1 agli anni 2010-2011 per una somma capitale complessiva di € 10.569,64?”.
11. “Vero che il sig. , quale socio e legale rappresentante p.t. della società Parte_4 [...]
si è risolto nel luglio 2013 ad agire Parte_5 giudizialmente nei confronti del dopo aver più volte sollecitato -ma inutilmente- il Controparte_1
3 saldo di fatture risalenti all'anno 2012 per una somma capitale complessiva di € 4.483,11?”.
Si indicano a testi sui capitoli di prova formulati da 1) a 3) la sig.ra di Venezia Campalto, sui Tes_2 capitoli 4) e 5) i sigg.ri e di MI (VE), sui capitoli 6) e 7) il Testimone_3 Testimone_4
Geometra di Venezia, sul capitolo 8) il sig. di ON (VE), sul Controparte_3 Testimone_5 capitolo 9) il Dott. di Venezia, sul capitolo 10) il sig. ZO AN di Campagna Parte_3
UP (VE), sul capitolo 11) il sig. di CO (VE). Ci si oppone sin d'ora ai capitoli di Parte_4 prova che parte convenuta andasse ad articolare chiedendo, in denegata ipotesi di loro ammissione,
l'abilitazione a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta e con riserva di ulteriore indicazione di nominativi”
-quanto alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c.:
“Un tanto doverosamente ribadito e passando invece alle istanze istruttorie svolte da controparte, la scrivente difesa si oppone:
-all'accoglimento della richiesta di esibizione ex art. 210 cpc svolta dalla convenuta posto che la difesa attorea ha già spontaneamente prodotto i movimenti del conto corrente condominiale degli anni relativi all'amministrazione Rossi-Gestire Immobili srl;
-all'accoglimento delle prove orali svolte dalla in quanto palesemente irrilevanti: è evidente infatti Pt_1 che aver incaricato un legale di inviare quattro diffide di pagamento, senza dar seguito alle successive iniziative giudiziarie, non fa venir meno la responsabilità imputabile all'ex amministratrice per non aver diligentemente tentato di recuperare forzosamente i crediti insoluti.
a) Per contro, le eccezioni svolte da controparte impongono alla scrivente difesa la richiesta di ammissione della prova contraria -ove ritenuta necessaria- sulle seguenti circostanze:
1) Vero che durante l'amministrazione della sig.ra (subentrata a Controparte_2 Parte_6
il ha chiesto ed ottenuto l'emissione di decreti ingiuntivi nei confronti
[...] Controparte_1 dei condomini , , , Parte_7 Persona_1 Persona_2 Controparte_4 [...]
e , ; Per_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
2) Vero che tutti i crediti di cui ai predetti decreti ingiuntivi sono stati saldati dai condomini morosi o spontaneamente o all'esito di azioni esecutive promosse contro gli stessi;
3) Vero che durante l'amministrazione della sig.ra sono state inviate diffide ad opera Controparte_2 del legale del Condominio ai condomini e/o conduttori , e CP_5 Controparte_6 Controparte_7
, e Controparte_8 CP_9 Controparte_10 CP_11 Testimone_6 CP_12
[...]
4) Vero che a seguito di tali diffide tutti gli oneri condominiali dovuti dai debitori sono stati saldati;
5) Vero che durante l'amministrazione i creditori del condominio sono stati saldati senza CP_2
l'insorgenza di azioni giudiziali attivate dagli stessi.
Si indica in qualità di teste la sig.ra di Venezia Campalto”. Tes_2
4 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione il (in seguito anche solo “ ) Controparte_1 CP_1
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Venezia la quale aveva svolto medio Parte_1
tempore l'incarico di amministratrice dello stesso, e ciò in proprio dal 4 ottobre 2006 al 3
febbraio 2015, mentre fino al 14 ottobre 2015 per la società Gestire Immobili. Il Condominio
allegava che la convenuta aveva omesso alcuni adempimenti fiscali in relazione alle annualità
2010, 2011 e 2013 per cui il Condominio aveva ricevuto, nel mese di marzo 2016, cartella di
Equitalia, oltre a non aver saldato tempestivamente alcune fatture emesse da , Parte_8
da “Il filo d' ”, da “Ed. It s.r.l.”, da “AN ZO & C. s.a.s.” Parte_9
e da e che i creditori Parte_5
avevano via via promosso azioni giudiziarie per recuperare il dovuto. Dedotto l'inadempimento e la negligenza della precedente amministratrice, ne chiedeva la condanna al risarcimento di quanto corrisposto in relazione alle predette posizioni debitorie a titolo di maggiori spese per interessi, sanzioni e spese legali, quantificando il dovuto in complessivi € 7.560,34, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, oltre alla rifusione delle spese di lite.
2. Con comparsa di risposta si costituiva Eccepiva anzitutto l'improcedibilità Parte_1
dell'azione per mancanza di mediazione e in ogni caso il difetto di legittimazione passiva per ogni addebito riconducibile a Gestire Immobili. Nel merito, in contestazione delle pretese attoree, deduceva in generale: che non aveva ricevuto tempestiva comunicazione della ricezione della cartella di Equitalia;
che quando i creditori avevano chiesto il saldo delle fatture non vi era giacenza sufficiente sul conto corrente condominiale, ancorché le spese relative ai fornitori
5 fossero sempre state stanziate nei bilanci consuntivi;
che si era anche attivata per il recupero del credito a fronte della persistente morosità dei condomini inviando missive e diffide. In relazione alle singole posizioni debitorie, deduceva, in sintesi, quanto segue: per il Geom. , che CP_3
una volta ricevuto il sollecito al pagamento del compenso, l'assemblea deliberava di non pagare il professionista;
per AN ZO & C. s.a.s., che tutte le fatture della ditta erano state inserite nel bilancio consuntivo, approvato, ma che i condomini, rimasti morosi, non avevano provveduto a rimettere la provvista sul conto corrente condominiale;
per il Filo d'erba, che la fattura n. 32/2013 era stata inserita nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2013-2015 (doc. 5) ma che i condomini erano rimasti morosi, rendendo impossibile il pagamento;
per Ed.It, che nessuna spesa legale doveva essere corrisposta poiché il decreto era perento;
per Parte_5
dopo aver dato atto della sussistenza di contestazioni dovute a vizi della fornitura,
[...]
aggiungeva che l'importo chiesto non era dovuto in quanto la procedura esecutiva non era stata coltivata dall'esecutante.
3. A seguito di primo rinvio per l'instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione e istruita documentalmente la causa, con la sentenza n. 1851 pubblicata il 2 novembre 2022, il
Tribunale di Venezia accoglieva le domande attoree e accertava la responsabilità della convenuta sul duplice rilievo per cui, da un lato, tutte le posizioni debitorie come riferite con atto di citazione avevano trovato riscontro documentale e, dall'altro, la convenuta non aveva fornito la prova di essersi adeguatamente attivata nei confronti dei condomini morosi con gli strumenti previsti dalle norme specifiche previste per il condominio, sicché in definitiva poteva “ritenersi
provato che il disordine amministrativo e contabile attribuito all'ex amministratore ha da solo
causato il pagamento ritardato delle somme dovute ai creditori”. Per l'effetto, condannava la
6 convenuta a pagare la somma di € 7.559,34 maggiorata degli interessi ex art. 1284, co. 4, cc dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Il giudizio di appello
4. Con atto di appello tempestivamente notificato impugnava la predetta Parte_1
sentenza, notificatagli da controparte il 3 novembre 2022, sulla base di diciannove motivi di appello.
4.1. Con il primo motivo, “Asserite debolezze della “comparsa di costituzione della . Pt_1
Infondatezza”, deduceva di aver puntualmente indicato le ragioni per cui le fatture dei creditori non erano state tempestivamente pagate.
4.2. Con il secondo motivo, “Asserite nell'aver riferito che agli atti vi siano Pt_10
raccomandate di sollecito ai condomini, quando il suo contenuto è privo di ogni esplicitazione al
riguardo. Infondatezza”, riferiva di aver allegato alla comparsa di risposta il doc. 6, il quale conteneva la distinta delle raccomandate di sollecito di pagamento dalla stessa inviate ai condomini morosi e che parte attrice in primo grado nulla aveva eccepito in ordine al contenuto delle raccomandate, sicché il Giudice non poteva metterne in discussione il contenuto ex art. 115
cpc.
4.3. Con il terzo motivo, “Asserita fondatezza della domanda attorea perché il risarcimento
sarebbe causa di disordine amministrativo contabile dell'ex amministratore. Infondatezza”,
adduceva che il Giudice non aveva illustrato né gli elementi da cui avrebbe rilevato l'asserito disordine amministrativo-contabile né le ragioni per cui non aveva tenuto in considerazione le giustificazioni addotte dall'appellante in ordine al mancato tempestivo pagamento dei fornitori.
4.4. Con il quarto motivo, “Irrilevanza della digressione relativa alle ipotesi di revoca
7 dell'amministratore a fronte di gravi irregolarità nella gestione della res communis”, lamentava che il Giudice di prime cure, dopo aver immotivatamente richiamato le varie ipotesi di revoca dell'amministratore previste dalla legge, non aveva nemmeno provveduto a individuare quale grave irregolarità avrebbe commesso l'appellante.
4.5. Con il quinto motivo, “Infondatezza dell'asserzione per cui potrebbe ritenersi acclarata
la responsabilità della convenuta “sulla base degli scritti difensivi” che avrebbero "trovato
piena conferma nella documentazione contabile e condominiale versata in atti”, si doleva dell'omessa indicazione degli elementi tra quelli dedotti dal in forza dei quali era CP_1
stata ritenuta fondata la domanda attorea.
4.6. Con il sesto motivo, “Infondatezza dell'asserzione per cui la convenuta avrebbe causato i
danni come rappresentati e sfociati nelle varie iniziative giudiziarie intentate dai creditori”,
deduceva l'assenza di motivazione in ordine all'affermata responsabilità dell'appellante per i pretesi danni.
4.7. Con il settimo motivo, “Erroneità dell'asserzione per cui il fatto che le posizioni oggetto
di procedimento monitorio siano inserite in bilancio non giustificherebbe i ritardi protrattisi per
anni”, censurava la sentenza per non aver il Giudice considerato che nei bilanci erano state indicate le fatture da saldare e che detti bilanci erano stati approvati dai condomini, sicché la responsabilità dei mancati pagamenti dei terzi fornitori era a questi ultimi riconducibile.
4.8. Con l'ottavo motivo, “Erroneità dell'asserzione per cui l'amministratore avrebbe dovuto
indire riunione condominiale straordinaria per notiziare dell'esistenza dei debiti e
dell'indisponibilità della cassa”, evidenziava l'erroneità della pronuncia per avere il Giudice
ritenuto che sussistesse l'onere di indire un'assemblea straordinaria, atteso che era stata fatta più
8 volte presente la morosità e la necessità dei pagamenti. Ribadiva inoltre che la mancata convocazione di assemblea ordinaria nel 2014 era dovuta alla mancata definizione dei conteggi del dovuto a oltreché della mancata definizione del contenzioso con CP_13 [...]
. Parte_5
4.9. Con il nono motivo, “Erroneità dell'asserzione del Tribunale per cui la deducente non
avrebbe fatto approvare il consuntivo 2013/2014”, deduceva di aver prodotto il doc. 15
attestante l'approvazione assembleare del consuntivo 2013/2014.
4.10. Con il decimo motivo, “Infondatezza dell'asserzione del Tribunale per cui le deduzioni
della convenuta relativamente alla posizione in sede di comparsa di costituzione e CP_3
conclusionale sconterebbero l'assoluta genericità. Irrilevanza del fatto che il fornitore avrebbe
inviato sei solleciti”, si doleva dell'omessa considerazione del contenuto di cui alla delibera assembleare con cui il stesso in data 13 marzo 2008 aveva deciso di “recuperare CP_1
dal geometra le spese della sistemazione della pompa del civico 8” con ciò azzerando il suo compenso.
4.11. Con l'undicesimo motivo, “Irrilevanza dell'asserzione del Tribunale per cui non vi è
evidenza che l'amministratore si sia attivato per esigere il pagamento dall'assemblea della
fattura de Il filo d'erba”, affermava di aver assolto al proprio onere sia inserendo il pagamento della predetta fattura nel bilancio consuntivo 2013-2014 che, rammentava, era stato approvato,
sia diffidando i condomini morosi.
4.12. Con il dodicesimo motivo, “Infondatezza dell'asserzione del giudice di prime cure per
cui il bilancio 2013-2014 non sarebbe stato approvato in relazione al credito della Ed.It. Srl.
Non considerazione dell'eccezione per cui non sarebbero dovute essere pagate le spese legali
9 del procedimento monitorio”, precisato che anche il debito per la posizione Ed.It era stato inserito in bilancio, si doleva dell'assenza di pronuncia in ordine all'eccezione relativa alla non debenza delle spese legali di un decreto ingiuntivo perento.
4.13. Con il tredicesimo motivo, “Infondatezza dell'asserzione per cui i crediti della ditta
AN ZO & C. SA sarebbero stati lasciati colpevolmente insoluti dalla deducente”,
eccepiva che tutte le circostanze richiamate dal Giudice di prime cure in argomento risultavano irrilevanti a fronte della morosità dei condomini, fatto che non aveva consentito all'amministratore di saldare le fatture.
4.14. Con il quattordicesimo motivo, “Travisamento dei fatti dai cui emerge che il bilancio
consuntivo 2010 non avrebbe compreso una delle tre fatture emesse dalla ditta AN”,
deduceva che l'iscrizione delle fatture n. 11, 23 e 20 dell'impresa AN al bilancio era riscontrabile anche in seno al doc. 42 dell'appellata e che tali fatture erano state rese note, nella misura in cui non erano state saldate, all'amministratrice entrante, come evincibile dagli allegati
A2 e A3 al doc. 14 prodotto dall'appellante.
4.15. Con il quindicesimo motivo, “Infondatezza in fatto della circostanza per cui la convenuta
non si sarebbe attivata nei confronti dei condomini morosi. Travisamento dei fatti”,asseriva di aver documentalmente provato (doc. 6, 17, 20, 21) di essersi attivata nei confronti dei condomini morosi, e che l'invio di diffide ai condomini morosi era circostanza anche ammessa dal
Condominio.
4.16. Con il sedicesimo motivo, “Infondatezza dell'asserzione del Tribunale secondo cui
sarebbe stato provato un disordine amministrativo e contabile nell'azione della deducente”,
eccepiva che la documentazione versata in atti smentiva l'accertamento in merito al disordine
10 amministrativo contabile.
4.17. Con il diciassettesimo motivo, “Infondatezza della condanna della deducente al
pagamento delle spese pagate dal ai fornitori creditori dello stesso per spese legali CP_1
di procedura monitoria”, ribadito che il mancato pagamento delle forniture non era imputabile né a disordine amministrativo contabile né alla mancata conoscenza della morosità da parte dell'assemblea, evidenziava che esso si era reso necessario in forza di alcune coeve contestazioni con riferite in atti. CP_13
4.18. Con il diciottesimo motivo, “Immotivata asserzione della sentenza per cui la deducente
dovrebbe corrispondere € 499,69 per omissione adempimenti fiscali. Infondatezza” denunciava l'assenza di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni portate dalla Cartella di Equitalia.
4.19. Con il diciannovesimo motivo, “Infondatezza della condanna alle spese del procedimento
di primo grado” chiedeva la riforma della sentenza in punto di spese di lite.
5. Si costituiva in giudizio la parte appellata la quale, dopo aver eccepito l'inammissibilità
dell'appello ex art. 348 bis cpc, instava per la conferma integrale della gravata sentenza,
riproponendo tutto quanto dedotto ed eccepito in primo grado.
6. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 17 giugno 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Entrambe le parti depositavano gli scritti conclusivi.
Esame dei motivi di impugnazione
7. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei
11 motivi di impugnazione.
8. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.
formulata dal appellato con la comparsa di costituzione e reiterata in sede di CP_1
precisazione delle conclusioni, in quanto detta norma pone un primo filtro di inammissibilità
dell'appello con valutazione da compiersi non oltre la prima udienza di trattazione e l'implicita valutazione di rigetto è già stata svolta in quella sede.
9. Tutti i motivi di impugnazione, da trattarsi congiuntamente stante l'uniformità delle argomentazioni sottostanti e l'evidente connessione sul piano logico-giuridico, sono infondati.
10. Deve anzitutto premettersi e rammentarsi, e ciò in relazione a tutte le posizioni debitorie in esame, che in tema di responsabilità contrattuale il creditore deve solo allegare l'altrui inadempimento, spettando al convenuto l'onere della prova circa il corretto adempimento,
ovvero di dimostrare fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa. Ebbene, se il ha fornito puntuale e specifico riscontro documentale degli inadempimenti CP_1
imputabili all'ex amministratrice e alla responsabilità contrattuale che ne deriva, pienamente attestati dalla produzione dei solleciti di pagamento ricevuti da Equitalia e dai decreti ingiuntivi via via notificatigli, l'odierna appellante si è limitata ad una contestazione del tutto generica delle avverse pretese. Infatti, momentaneamente in disparte la questione relativa alla posizione debitoria di Equitalia di cui infra si dirà, per i crediti azionati in via esecutiva va osservato che la ha sostanzialmente eccepito, sia in primo grado che con l'atto di appello, che alcuna Pt_1
responsabilità le sarebbe addebitabile in ragione della morosità dei condomini, i quali non avendo ottemperato al versamento di quanto dovuto in base ai riparti indicati nei bilanci consuntivi, debitamente approvati, avrebbero impedito il pagamento delle fatture. Ha addotto,
12 inoltre, di aver provveduto ad inviare raccomandate di sollecito agli obbligati. Ora, posto che non risulta agli atti che sia stata fornita prova circa l'approvazione del bilancio relativo agli anni
2013-2014 ove erano state inserite le fatture de “Il filo d'erba” ed “Ed.it” poi azionate in via monitoria (in quanto il doc. 15 prodotto dalla pur riportando il verbale dell'assemblea Pt_1
tenutasi il 3 febbraio 2015, è privo di ogni riferimento all'approvazione del bilancio consuntivo,
essendovi riportate solo le presenze e il punto 2 relativo alle “Dimissioni dell'amministratore.
Nomina nuovo amministratore” e il punto 3 “Varie ed eventuali”) e posto che l'allegato n. 6
dell'appellante, che in sua tesi dovrebbe attestare l'invio su suo impulso delle raccomandate ai condomini morosi, in realtà è un documento privo di reale contenuto, riportando questo una mera elencazione dei nominativi cui sono stati indirizzati i solleciti nel 2011 (e precisando, rispetto a quanto eccepito con il secondo motivo di gravame, che secondo Cass. civ. n. 10629/2024 il principio di non contestazione ex art. 115 cpc solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato ma non esclude che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento anzitutto e che in ogni caso è pacifico in giurisprudenza che tale principio opera in relazione ai fatti e non ai documenti, come da ultimo chiarito in seno a Cass. civ. n. 12748/2016),
rileva la Corte che anche a voler ritenere dimostrata sia l'approvazione del bilancio sia l'invio delle raccomandate, tali elementi non sono in ogni caso sufficienti ad esonerare l'appellante dalla responsabilità per i mancati pagamenti. Infatti, posto che la debenza degli importi portati dalle fatture azionate non risulta sia mai stata contestata dalla nei confronti dei creditori del Pt_1
condominio, va rammentato che sull'amministratore di condominio, in caso di morosità dei condomini, incombe in forza dell'art. 1129, co. 9 cc, un vero e proprio obbligo di munirsi di
13 titolo esecutivo nei confronti di questi ultimi (“Salvo che sia stato espressamente dispensato
dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute
dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è
compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del
presente codice”), sicché alla luce di tale disposizione è evidente che il mero invio di diffide non integri gli estremi di una riscossione forzosa e, per l'effetto, non possa considerarsi adempimento idoneo o sufficiente per ritenere assolto tale obbligo. Pertanto, del tutto inconferente è il richiamo svolto dall'appellante all'art. 1719 cc, in quanto tale previsione non si applica nei confronti dell'amministratore di condominio in ragione della speciale disciplina che informa la materia, atteso che è lo stesso art. 63 delle disposizioni attuative del codice civile a disporre che
“Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea,
l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di
ingiunzione immediatamente esecutivo […]”. Così assorbite, in quanto irrilevanti alla luce di queste considerazioni, tutte le ulteriori giustificazioni addotte dall'appellante (ad esempio,
relative alla sussistenza di contestazioni con , va in definitiva acclarata la carenza e CP_13
insufficienza di elementi per esonerare la dalla responsabilità per il mancato tempestivo Pt_1
pagamento delle fatture e il conseguente obbligo di risarcimento dei danni consistenti negli interessi e nelle spese conseguenti al mancato pagamento delle somme dovute prima che i creditori agissero in via monitoria per la riscossione in via giudiziaria dei propri crediti.
11. Tanto premesso in termini generali, in merito ad alcune specifiche posizioni debitorie per cui l'appellante ha formulato deduzioni più specifiche, si osserva quanto segue.
11.1 In relazione alla fattura per compensi ingiunta dal Geom. , di cui la CP_3 Pt_1
14 contesta la debenza sul rilievo che l'assemblea dei condomini tenutasi il 13 marzo 2008 aveva deliberato di lasciarla insoluta, posto anzitutto che il tenore del verbale non è specifico né
circostanziato nel dimostrare tale assunto (tale documento, infatti, testualmente riporta “[…]
Saranno inoltre recuperate dal geometra le spese della sistemazione della pompa del civico 8.
Tutti favorevoli”) si osserva in ogni caso che tale circostanza non vale a giustificare l'inadempimento protrattosi per anni, come già rilevato dal Tribunale, atteso che la diligenza media le avrebbe quantomeno imposto di sottoporre una seconda volta la questione all'assemblea e ciò, tanto più, in considerazione dei fatti allegati nel ricorso per il decreto ingiuntivo ottenuto dal geometra di cui al doc. 6 dell'appellata (non specificamente contestati dall'appellante, ancorché espressamente richiamati dall'appellata negli atti assertivi anche del primo grado, ad esempio a pag. 5 della prima memoria ex art. 183 n. 6 cpc), il quale dava atto sia di aver diffidato nel mese di giugno 2008 il al pagamento del residuo e che in CP_1
seguito alla predetta diffida era stato corrisposto un acconto, cui era seguita una comunicazione del settembre dello stesso anno da parte della dottoressa sia di aver inviato Pt_1
complessivamente 6 solleciti nel periodo 2008-2014 prima di procedere in via monitoria.
11.2 Quanto all'eccezione relativa alla non debenza delle somme dovute per i decreti ingiuntivi perenti, va rilevato che la non tempestiva notificazione non avrebbe comunque impedito agli ingiungenti di ottenere nuovo decreto ingiuntivo (con conseguente maggiorazione degli interessi) e va ribadito che la stessa appellante non ha contestato nei confronti dei creditori l'effettiva debenza dei compensi di cui alle fatture, per cui del tutto condivisibile è stata la determinazione della nuova amministrazione di condominio di saldare il credito e di chiudere definitivamente la posizione debitoria.
15 11.3 Infine, in relazione alla cartella di Equitalia, il diciottesimo profilo di gravame non è
determinante in quanto, pur effettivamente risultando assente la motivazione sul punto, le conclusioni cui è giunta la sentenza sono condivisibili. Infatti, a fronte della puntuale e tempestiva allegazione del volta a dimostrare la debenza di somme in ragione del CP_1
mancato assolvimento degli oneri fiscali da parte dell'amministratrice, l'odierna appellante non ha formulato alcuna deduzione rilevante in contestazione della pretesa attorea, avendo questa eccepito con la comparsa di costituzione di non essere stata messa a conoscenza della ricezione delle cartelle se non con l'atto di citazione in prime cure. Tale assunto è all'evidenza del tutto irrilevante in termini di accertamento dell'an della pretesa. Nemmeno accoglibile l'ulteriore motivazione genericamente addotta nel merito, non essendo in alcun modo scusabile il mancato adempimento degli oneri fiscali per l'asserita insufficienza di fondi condominiali, e ciò per le ragioni già ampiamente esposte di sussistenza di strumenti per la riscossione forzosa dei crediti verso i condomini morosi di cui all'art. 63 disp. att. C.c e dell'obbligo normativamente previsto per l'amministrazione di condominio di procedere alla riscossione forzosa dei crediti condominiali entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso
(e quindi dall'approvazione dei bilanci consuntivi che li riportavano) ex art. 1129, IX comma,
c.c. In conclusione, alla luce delle evidenze documentali, va confermata anche la debenza della somma richiesta per la posizione debitoria con Equitalia.
Conclusioni e spese di lite
12. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
13. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi
16 delle controversie del valore del disputatum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va poi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna parte appellante al pagamento a favore della parte appellata Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida Controparte_1
in euro 3.966,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 7 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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