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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8594/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 8594/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. OCCHINEGRO ALESSANDRO;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. CASTIONI MATTEO:
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Parte appellante ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale civile di Bologna, in funzione di Giudice dell'appello, contrariis reiectis: - in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 160/2023 emessa dal Giudice di Pace di Bologna, Sezione Civile, Dott.ssa
, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1760/2020, depositata in cancelleria in data 19.01.2023, mai Per_1
notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, reiectis contrariis, accertare l'inadempimento di parte convenuta, in ordine alla cancellazione del volo de quo per l'omessa informazione ai passeggeri dell'asserita causa pagina 1 di 10 di forza maggiore invocata dodici ore prima della partenza, allo stato, per altro, rimasta del tutto indimostrata proprio in virtù delle numerosissime cancellazioni dei voli esposte nella comparsa di controparte, che di fatto cristallizzano pacificamente i problemi organizzativi e il rischio di impresa che ne consegue della società nell'anno solare 2018. Nel merito: condannare la stessa società CP_1
convenuta al pagamento di euro 1.030,00 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non arrecati agli attori passeggeri, danni che si quantificano nella somma totale maggiore o anche minore che
l'Illustrissimo Giudice vorrà liquidare in via equitativa, il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con vittoria di spese e onorari"
-Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali come per legge relativi del doppio grado di giudizio”.
Parte appellata ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 160/2023 emessa dal Giudice di Pace di Bologna
e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da Condannare l'appellante al pagamento delle CP_1 spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.06.2023, e Parte_1 [...]
proponevano appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 160/2023, Parte_2
pubblicata in data 19.01.2023.
Nel giudizio di primo grado gli attori, madre e figlio, deducevano di aver concluso con la compagnia aerea un contratto di trasporto per la tratta Madrid-Bologna, da eseguirsi con partenza CP_1
programmata il giorno 21.05.2019, ad ore 14,25, con il volo FR5374, e di aver appreso della cancellazione del volo per motivi di sciopero del personale aereo in Italia, inaspettatamente, solo alle ore 11,40 del giorno della partenza;
riferivano, in particolare, che accedendo Parte_1
alla propria prenotazione e-mail, si era accorta di aver ricevuto la comunicazione della compagnia aerea, ove si faceva riferimento ad un “possibile” sciopero;
esponevano che il personale aeroportuale aveva proposto loro una sola soluzione di rientro a Bologna, per il giorno 24.05.2019, ovvero tre giorni successivi alla cancellazione del volo. Pertanto, non potendosi permettere per motivi economici, nonché di lavoro, di restare ulteriori giorni a Madrid, aveva provveduto ad Parte_1 anticipare le spese di trasporto e di vitto per tutta la giornata del 21.05.2019, per un importo di € 900,00
pagina 2 di 10 (comprendente € 500,00 a titolo di compensazione pecuniaria, € 275,00 per l'acquisto di nuovi biglietti dalla compagnia aerea IA, € 125,00 per l'acquisto di bevande, pranzo, biglietti di trasporto per raggiungere Reggio Emilia).
Gli attori deducevano che la compagnia aerea aveva violato le disposizioni di cui agli artt.
4-8 del Reg.
CE n. 261/2004, non essendosi fatta carico dell'assistenza alimentare, del trasporto, del pagamento del nuovo titolo di viaggio in favore dei passeggeri;
chiedevano, pertanto, di essere indennizzati del danno sia materiale, sia non patrimoniale patito a causa del forte stress subito (quantificato quest'ultimo in €
180,00), pari a complessivi € 1.080,00, per effetto dell'inadempimento di CP_1
evidenziando che il caso fortuito e la forza maggiore concretano causa non imputabile al vettore ex art. 1218 c.c. solo se questi non sia riuscito a prevenire l'evento nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire l'esecuzione della prestazione di trasporto.
Si costituiva nel giudizio di primo grado , deducendo di aver informato gli odierni CP_1
appellanti della cancellazione del volo in data 19.05.2019, sia tramite mail, che mediante sms, all'indirizzo e al numero di telefono rilasciati da parte attrice al momento della prenotazione, in conformità all'art. 8 Reg. CE 261/2004; esponeva che la comunicazione conteneva l'indicazione della possibilità di scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto e la riprotezione gratuita su un nuovo volo e che parte attrice aveva chiesto ed ottenuto il rimborso del prezzo del biglietto, omettendo di chiedere la riprotezione su uno dei quattro voli della compagnia aerea in partenza per Bologna o per altre destinazioni italiane (Roma, Pisa), nei giorni 20, 21, 22 maggio 2019.
In diritto, la resistente sosteneva l'infondatezza delle pretese avversarie, eccependo innanzitutto l'esclusione di una propria responsabilità in ordine alla cancellazione del volo, perché determinata da circostanze eccezionali non imputabili alla compagnia aerea ed estranee al suo controllo (sciopero del personale navigante e del personale di terra, per la durata di 24 ore); affermava che, pertanto, ai sensi degli artt. 5 comma 3 e 7 Reg. CE n. 261/2004, gli attori non avevano il diritto di ottenere la compensazione pecuniaria prevista dalla normativa di settore. In ordine al danno patrimoniale lamentato, parte convenuta precisava che gli attori erano stati rimborsati della somma corrispondente al costo del biglietto aereo non utilizzato (€ 82,58), cosicché nessuna altra somma era dovuta, in quanto l'art. 8 prescrive che il passeggero possa scegliere alternativamente, in caso di cancellazione del volo, tra il rimborso del prezzo e l'imbarco su un altro volo.
Inoltre, sosteneva che non fossero dovute le spese per pasti e bevande, avendo CP_1
comunicato ai passeggeri l'avvenuta cancellazione del volo con due giorni di anticipo rispetto al decollo;
riteneva che non dovessero essere rimborsate neppure le spese di trasporto per giungere pagina 3 di 10 all'esatta destinazione finale (Reggio Emilia), dato che il contratto di trasporto concluso con i passeggeri riguardava la tratta Madrid-Bologna.
Infine, parte convenuta deduceva che il danno non patrimoniale non era dovuto, posto che era stata una libera scelta degli odierni appellanti, avvisati due giorni prima della cancellazione del volo, quella di richiedere il rimborso del prezzo dei biglietti e di non accettare la riprotezione gratuita su un nuovo volo;
dunque, la richiesta di € 180,00 in aggiunta alla compensazione pecuniaria non era giustificata, ed era comunque priva di qualsivoglia prova e allegazione.
Con sentenza n. 160/2023 pubblicata in data 19.01.2023, il Giudice di Pace di Bologna rigettava la domanda di parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di giudizio, dando atto che la stessa aveva deciso di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto, pur potendo essere riprotetta su altro volo il giorno stesso.
2. Nell'atto di appello e deducevano di aver appreso Parte_1 Parte_2
della cancellazione del volo per motivi di sciopero del personale aereo in Italia solo una volta giunti in aeroporto, essendosi accorti della comunicazione di cancellazione del volo inviata con mail di del 19.05.2019 (due giorni prima della data del volo), accedendo al sito internet CP_1 dall'aeroporto di Madrid, e non avendo ricevuto alcun messaggio sms sul cellulare;
deducevano che controparte non aveva fornito la prova di aver avvisato gli attori della possibilità di riprenotazione su altro volo, né di aver rimborsato il prezzo dei biglietti e di aver ricevuto la relativa richiesta;
rilevavano che l'unico volo asseritamente offerto, in partenza nello stesso giorno 21.05.2019, aveva come destinazione Pisa (distante da Reggio Emilia 212 Km) ed era comunque impraticabile, in quanto in partenza prima dell'arrivo dei passeggeri in aeroporto.
Gli appellanti eccepivano la violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria in ordine agli obblighi posti in favore dei passeggeri di voli cancellati o ritardati di oltre 3 ore, ex artt. 7, 9, 12 e 14
Reg. CE n. 216/2004, posto che il Giudice aveva basato la propria decisione sull'asserito rimborso del biglietto, senza però considerare che detta disciplina non fissa un'alternatività tra rimborso del prezzo e compensazione pecuniaria;
osservavano, al riguardo, che il vettore, per liberarsi dall'obbligo di pagamento della compensazione, avrebbe dovuto provare la sussistenza di una delle esimenti di cui all'art. 5 comma 3 Reg. UE citato, che, nel caso di specie, non si era verificata, posto che lo sciopero era stato proclamato con notevole anticipo e non era stata fornita la prova di effettive e concrete misure prese dalla compagnia e dirette ad evitare la cancellazione del volo.
In conclusione, parte appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, l'accertamento dell'inadempimento di parte convenuta e la sua condanna al pagamento della somma di € 1.030,00 per pagina 4 di 10 il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, o di diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, con vittoria delle spese di lite.
3. Si costituiva con comparsa depositata in data 21.09.2023, deducendo, in via CP_1
preliminare, come parte appellante avesse formulato in sede di appello una serie di contestazioni nuove e come tali inammissibili, posto che la stessa in primo grado non aveva mai contestato l'avvenuta comunicazione della cancellazione del volo trasmessa da , né la propria scelta di ricevere il CP_1
rimborso del biglietto, effettivamente eseguito in data 25.05.2019, e neppure la possibilità di usufruire dei voli di riprotezione.
Nel merito, parte appellante rilevava che:
- contrariamente a quanto asserito da controparte, il Giudice di prime cure aveva correttamente ritenuto che lo sciopero esterno al vettore costituisse circostanza eccezionale, che escludeva la responsabilità della compagnia, la quale, in ogni caso, aveva fornito assistenza ai propri passeggeri, permettendo loro di scegliere, due giorni prima del volo, tra il rimborso del biglietto e la riprotezione gratuita, e mettendo a loro disposizione voli per le giornate del 20, 21 e 22 maggio 2019;
- era, in ogni caso, irrilevante che gli appellanti avessero letto la mail solo il giorno della partenza e che il volo di riprotezione Madrid-Pisa non fosse usufruibile perché in partenza prima dell'arrivo dei passeggeri all'aeroporto, posto che la comunicazione era stata inviata due giorni prima della cancellazione del volo;
era risultata, inoltre, contraddittoria la tesi sostenuta da controparte, in quanto dalla mail di conferma dell'acquisto dei nuovi voli, proveniente dalla compagnia IA in data
20.05.2019, ore 11,12 (trasmessa allo stesso indirizzo di parte appellante ove era stata recapitata la comunicazione di ), risulterebbe che gli odierni appellanti fossero a conoscenza della CP_1
cancellazione del volo quantomeno dal giorno precedente;
- sebbene controparte avesse chiesto nelle conclusioni dell'atto la somma complessiva di € 1.030,00,
l'appello era relativo esclusivamente al mancato erroneo riconoscimento della compensazione pecuniaria, cosicché risultava passato in giudicato il rigetto delle domande relative al risarcimento dei danni patrimoniali (per € 400,00) e non patrimoniali (per € 180,00).
In conclusione, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo CP_1 grado, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio.
4. A seguito dell'udienza di comparizione delle parti, venivano assegnati i termini di cui all'art. 352
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Infine, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 5 di 10 5. La materia inerente alla controversia in esame è disciplinata dal Reg. CE n. 261/2004, denominato
“Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato”; ai sensi dell'art. 3, tale normativa trova applicazione, tra l'altro, “a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato”, così come è avvenuto nel caso di specie.
Ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 261/2004, in caso di cancellazione del volo, al passeggero spetta, oltre alla riprotezione sul primo volo in partenza per la destinazione finale, la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 e l'assistenza a norma dell'art. 9.
Ai sensi dell'art. 7, la compensazione pecuniaria è determinata come segue:
“a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri;
b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;
c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b)”.
Ai sensi dell'art. 5 comma 3, “Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
In proposito si richiama il Considerando (14) della Premessa del medesimo Reg. CE, secondo cui
“Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo”.
Inoltre, il Considerando (15) prevede “Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui l'impatto di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli per detto aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni”.
pagina 6 di 10 Pertanto, alla luce di tale disciplina, integra una circostanza eccezionale l'evento che ha determinato la cancellazione del volo in questione, trattandosi di sciopero indetto da plurime sigle sindacali e di rilevanza nazionale, che ha interessato tutto il personale navigante e di terra appartenente al comparto del trasporto aereo, comprendente sia i dipendenti delle compagnie aeree, sia gli addetti ai servizi aeroportuali (cfr. docc.
4-8 di parte convenuta): tale fenomeno ha avuto necessariamente incidenza sulla prestazione di trasporto non eseguita da e non era evitabile con l'adozione da CP_1
parte del vettore di specifiche misure organizzative interne, proprio perché non riguardava soltanto il personale dipendente della compagnia aerea, ma coinvolgeva tutti gli operatori addetti ai servizi di trasporto ed aeroportuali.
Dunque, lo sciopero in oggetto, non esclusivamente collegato all'attività e alle scelte aziendali di
, sfuggiva alla sua sfera di controllo, avendo comportato la sospensione per 24 ore di CP_1 ogni servizio, anche proveniente da terzi, interferente come tale con l'esercizio dell'impresa del vettore, che non ha avuto alcuna possibilità di evitarne le conseguenze.
Si richiama al riguardo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che considera lo sciopero come circostanza eccezionale, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Reg. CE 261/2004, quando non integri un evento inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo interessato e sfugga al suo effettivo controllo, e individua al riguardo, quale linea di demarcazione, quella del carattere, interno o esterno al vettore, della vertenza culminata nello sciopero (Corte Giustizia UE, 23/03/2021, n. 28). Vengono dunque considerate circostanze eccezionali “gli scioperi esterni all'attività del vettore aereo interessato, come ad esempio i movimenti di sciopero indetti e seguiti dai controllori di volo o dal personale di un aeroporto” (Corte Giustizia UE, 06/10/2021, n. 613).
Sulla base di questi principi, lo sciopero in questione, avente le suddette caratteristiche, rientra tra le circostanze eccezionali di cui all'art. 5 comma 3 del Reg. CE 261/2004, da interpretare alla luce dei
Considerando (14) e (15) del Regolamento, che escludono il diritto del passeggero al pagamento di una compensazione pecuniaria, in base a consolidato orientamento della Corte di Giustizia UE.
Deve, dunque, ritenersi escluso il diritto degli appellanti al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 Reg. CE n. 261/2004.
6. In relazione alla domanda di risarcimento del danno, come ha correttamente rilevato CP_1
parte appellante nelle conclusioni formulate nel giudizio di appello ha chiesto il pagamento della
[...] somma complessiva di € 1.030,00 (non esattamente coincidente con quella domandata nel primo grado di giudizio), ma ha contestato la sentenza impugnata essenzialmente nella parte in cui non ha pagina 7 di 10 riconosciuto ai passeggeri il diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 5 comma 1, lett. c),
Reg. n. 46/2004.
Si osserva, al riguardo, che il generico richiamo al contenuto degli scritti difensivi di primo grado non è idoneo a manifestare la volontà della parte di sottoporre nuovamente al giudice del gravame tutte le domande non accolte nel primo grado di giudizio e, quindi, a ritenere assolto l'onere previsto dall'art. 346 c.p.c. di specifica riproposizione in appello di quelle domande, a pena di rinuncia alle stesse (cfr., tra le tante, Cass. civ. sentenza n. 20520/2018); dunque, alla luce delle deduzioni svolte nell'atto di appello in esame, esclusivamente incentrate sulla questione relativa al mancato riconoscimento della compensazione pecuniaria di cui all'art. 5 comma 1, lett. c), Reg. n. 46/2004, deve ritenersi esclusa la riproposizione della domanda di risarcimento del danno avanzata nel primo grado di giudizio. Si osserva inoltre che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del capo della sentenza che viene impugnato, le censure proposte e le violazioni di legge denunciate, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., cosicché la mancata specifica contestazione di una parte della sentenza impugnata implica necessariamente la rinuncia alla domanda corrispondente e/o l'inammissibilità sul punto dell'impugnazione.
Ad abundantiam si osserva che non può ritenersi maturato in capo agli appellanti il diritto di ricevere il risarcimento del danno patrimoniale dedotto nel primo grado di giudizio, con particolare riguardo al rimborso del pagamento dei nuovi biglietti acquistati presso la compagnia IA, in quanto risulta provato che avesse comunicato ai passeggeri l'avvenuta cancellazione del volo, ben CP_1 due giorni prima della data e dell'orario previsto per la partenza, con l'indicazione della conseguente facoltà di chiedere, in alternativa, il rimborso del biglietto o l'imbarco su di un altro volo (docc. 1, 9 di parte convenuta), come previsto dall'art. 8 del Reg. n. 261/2004; la circostanza che i passeggeri avessero letto la comunicazione tardivamente, solo dopo l'arrivo in aeroporto per l'imbarco, è del tutto irrilevante, non essendo essa ascrivibile a responsabilità del vettore. Il fatto poi che gli appellanti avessero ottenuto la restituzione del prezzo pagato per il volo aereo cancellato (doc. 1 C di parte convenuta) esclude la sussistenza di un diritto al rimborso del volo dagli stessi autonomamente riprogrammato con altra compagnia aerea, data l'alternatività tra le due ipotesi previste dall'art. 8 citato e la disponibilità dei voli alternativi programmati da nei giorni 20, 21, 22 maggio CP_1
2019 (docc. 11-15 di parte convenuta), di cui i passeggeri non hanno usufruito.
Si osserva, al riguardo, che nel primo grado di giudizio gli attori non hanno contestato né l'avvenuta comunicazione della cancellazione del volo da parte di , né la propria scelta di CP_1
ricevere il rimborso del biglietto, pertanto ogni rilievo in tal senso svolto nel giudizio di appello deve ritenersi inammissibile.
pagina 8 di 10 Non possono essere riconosciute agli appellanti neppure le spese per pasti e bevande sostenute in aeroporto, avendo essi ricevuto tempestivamente la comunicazione di cancellazione del volo ed avendo optato per il rimborso del biglietto;
peraltro, in base all'orario risultante dagli scontrini, le spese sono riferibili all'attesa del nuovo volo in partenza dall'aeroporto di Madrid alle ore 21,10, riprogrammato con la compagnia IA (cfr. doc. 3 di parte attrice).
Non sono rimborsabili nemmeno le spese di trasporto sostenute per raggiungere la città di Reggio
Emilia, dato che la prestazione di trasporto aereo concordata tra le parti aveva come destinazione la città di Bologna.
Infine, non è risarcibile il danno non patrimoniale, dovuto allo stress asseritamente patito dagli appellanti per effetto della cancellazione del volo, in assenza di alcuna allegazione e prova circa la possibile compromissione del bene della salute, non potendosi attribuire rilevanza, alla luce dei principi riconosciuti dalle Sezioni Unite in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale (sentenza n.
26972/2008), a meri disagi, fastidi e turbamenti che possono genericamente incidere solo sul benessere generale e sulla serenità personale dei passeggeri (Cass. civ. n. 12088/2015).
7. In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite relative al presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai valori minimi relativi ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, con riferimento allo scaglione sino a € 1.100, avuto riguardo alla natura ed entità delle questioni trattate e all'attività processuale effettivamente svolta.
In ragione del rigetto dell'impugnazione, si dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-respinge l'appello proposto da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
conferma la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 160/2023, pubblicata in data 19.01.2023;
- condanna gli appellanti e alla rifusione, in favore Parte_1 Parte_2 di , delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € CP_1
332,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali;
pagina 9 di 10 -dichiara l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, per il versamento supplementare del contributo unificato da parte di e Parte_1 Parte_2
Bologna, 11 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 8594/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. OCCHINEGRO ALESSANDRO;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. CASTIONI MATTEO:
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Parte appellante ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale civile di Bologna, in funzione di Giudice dell'appello, contrariis reiectis: - in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 160/2023 emessa dal Giudice di Pace di Bologna, Sezione Civile, Dott.ssa
, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1760/2020, depositata in cancelleria in data 19.01.2023, mai Per_1
notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, reiectis contrariis, accertare l'inadempimento di parte convenuta, in ordine alla cancellazione del volo de quo per l'omessa informazione ai passeggeri dell'asserita causa pagina 1 di 10 di forza maggiore invocata dodici ore prima della partenza, allo stato, per altro, rimasta del tutto indimostrata proprio in virtù delle numerosissime cancellazioni dei voli esposte nella comparsa di controparte, che di fatto cristallizzano pacificamente i problemi organizzativi e il rischio di impresa che ne consegue della società nell'anno solare 2018. Nel merito: condannare la stessa società CP_1
convenuta al pagamento di euro 1.030,00 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non arrecati agli attori passeggeri, danni che si quantificano nella somma totale maggiore o anche minore che
l'Illustrissimo Giudice vorrà liquidare in via equitativa, il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con vittoria di spese e onorari"
-Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali come per legge relativi del doppio grado di giudizio”.
Parte appellata ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 160/2023 emessa dal Giudice di Pace di Bologna
e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da Condannare l'appellante al pagamento delle CP_1 spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.06.2023, e Parte_1 [...]
proponevano appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 160/2023, Parte_2
pubblicata in data 19.01.2023.
Nel giudizio di primo grado gli attori, madre e figlio, deducevano di aver concluso con la compagnia aerea un contratto di trasporto per la tratta Madrid-Bologna, da eseguirsi con partenza CP_1
programmata il giorno 21.05.2019, ad ore 14,25, con il volo FR5374, e di aver appreso della cancellazione del volo per motivi di sciopero del personale aereo in Italia, inaspettatamente, solo alle ore 11,40 del giorno della partenza;
riferivano, in particolare, che accedendo Parte_1
alla propria prenotazione e-mail, si era accorta di aver ricevuto la comunicazione della compagnia aerea, ove si faceva riferimento ad un “possibile” sciopero;
esponevano che il personale aeroportuale aveva proposto loro una sola soluzione di rientro a Bologna, per il giorno 24.05.2019, ovvero tre giorni successivi alla cancellazione del volo. Pertanto, non potendosi permettere per motivi economici, nonché di lavoro, di restare ulteriori giorni a Madrid, aveva provveduto ad Parte_1 anticipare le spese di trasporto e di vitto per tutta la giornata del 21.05.2019, per un importo di € 900,00
pagina 2 di 10 (comprendente € 500,00 a titolo di compensazione pecuniaria, € 275,00 per l'acquisto di nuovi biglietti dalla compagnia aerea IA, € 125,00 per l'acquisto di bevande, pranzo, biglietti di trasporto per raggiungere Reggio Emilia).
Gli attori deducevano che la compagnia aerea aveva violato le disposizioni di cui agli artt.
4-8 del Reg.
CE n. 261/2004, non essendosi fatta carico dell'assistenza alimentare, del trasporto, del pagamento del nuovo titolo di viaggio in favore dei passeggeri;
chiedevano, pertanto, di essere indennizzati del danno sia materiale, sia non patrimoniale patito a causa del forte stress subito (quantificato quest'ultimo in €
180,00), pari a complessivi € 1.080,00, per effetto dell'inadempimento di CP_1
evidenziando che il caso fortuito e la forza maggiore concretano causa non imputabile al vettore ex art. 1218 c.c. solo se questi non sia riuscito a prevenire l'evento nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire l'esecuzione della prestazione di trasporto.
Si costituiva nel giudizio di primo grado , deducendo di aver informato gli odierni CP_1
appellanti della cancellazione del volo in data 19.05.2019, sia tramite mail, che mediante sms, all'indirizzo e al numero di telefono rilasciati da parte attrice al momento della prenotazione, in conformità all'art. 8 Reg. CE 261/2004; esponeva che la comunicazione conteneva l'indicazione della possibilità di scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto e la riprotezione gratuita su un nuovo volo e che parte attrice aveva chiesto ed ottenuto il rimborso del prezzo del biglietto, omettendo di chiedere la riprotezione su uno dei quattro voli della compagnia aerea in partenza per Bologna o per altre destinazioni italiane (Roma, Pisa), nei giorni 20, 21, 22 maggio 2019.
In diritto, la resistente sosteneva l'infondatezza delle pretese avversarie, eccependo innanzitutto l'esclusione di una propria responsabilità in ordine alla cancellazione del volo, perché determinata da circostanze eccezionali non imputabili alla compagnia aerea ed estranee al suo controllo (sciopero del personale navigante e del personale di terra, per la durata di 24 ore); affermava che, pertanto, ai sensi degli artt. 5 comma 3 e 7 Reg. CE n. 261/2004, gli attori non avevano il diritto di ottenere la compensazione pecuniaria prevista dalla normativa di settore. In ordine al danno patrimoniale lamentato, parte convenuta precisava che gli attori erano stati rimborsati della somma corrispondente al costo del biglietto aereo non utilizzato (€ 82,58), cosicché nessuna altra somma era dovuta, in quanto l'art. 8 prescrive che il passeggero possa scegliere alternativamente, in caso di cancellazione del volo, tra il rimborso del prezzo e l'imbarco su un altro volo.
Inoltre, sosteneva che non fossero dovute le spese per pasti e bevande, avendo CP_1
comunicato ai passeggeri l'avvenuta cancellazione del volo con due giorni di anticipo rispetto al decollo;
riteneva che non dovessero essere rimborsate neppure le spese di trasporto per giungere pagina 3 di 10 all'esatta destinazione finale (Reggio Emilia), dato che il contratto di trasporto concluso con i passeggeri riguardava la tratta Madrid-Bologna.
Infine, parte convenuta deduceva che il danno non patrimoniale non era dovuto, posto che era stata una libera scelta degli odierni appellanti, avvisati due giorni prima della cancellazione del volo, quella di richiedere il rimborso del prezzo dei biglietti e di non accettare la riprotezione gratuita su un nuovo volo;
dunque, la richiesta di € 180,00 in aggiunta alla compensazione pecuniaria non era giustificata, ed era comunque priva di qualsivoglia prova e allegazione.
Con sentenza n. 160/2023 pubblicata in data 19.01.2023, il Giudice di Pace di Bologna rigettava la domanda di parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di giudizio, dando atto che la stessa aveva deciso di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto, pur potendo essere riprotetta su altro volo il giorno stesso.
2. Nell'atto di appello e deducevano di aver appreso Parte_1 Parte_2
della cancellazione del volo per motivi di sciopero del personale aereo in Italia solo una volta giunti in aeroporto, essendosi accorti della comunicazione di cancellazione del volo inviata con mail di del 19.05.2019 (due giorni prima della data del volo), accedendo al sito internet CP_1 dall'aeroporto di Madrid, e non avendo ricevuto alcun messaggio sms sul cellulare;
deducevano che controparte non aveva fornito la prova di aver avvisato gli attori della possibilità di riprenotazione su altro volo, né di aver rimborsato il prezzo dei biglietti e di aver ricevuto la relativa richiesta;
rilevavano che l'unico volo asseritamente offerto, in partenza nello stesso giorno 21.05.2019, aveva come destinazione Pisa (distante da Reggio Emilia 212 Km) ed era comunque impraticabile, in quanto in partenza prima dell'arrivo dei passeggeri in aeroporto.
Gli appellanti eccepivano la violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria in ordine agli obblighi posti in favore dei passeggeri di voli cancellati o ritardati di oltre 3 ore, ex artt. 7, 9, 12 e 14
Reg. CE n. 216/2004, posto che il Giudice aveva basato la propria decisione sull'asserito rimborso del biglietto, senza però considerare che detta disciplina non fissa un'alternatività tra rimborso del prezzo e compensazione pecuniaria;
osservavano, al riguardo, che il vettore, per liberarsi dall'obbligo di pagamento della compensazione, avrebbe dovuto provare la sussistenza di una delle esimenti di cui all'art. 5 comma 3 Reg. UE citato, che, nel caso di specie, non si era verificata, posto che lo sciopero era stato proclamato con notevole anticipo e non era stata fornita la prova di effettive e concrete misure prese dalla compagnia e dirette ad evitare la cancellazione del volo.
In conclusione, parte appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, l'accertamento dell'inadempimento di parte convenuta e la sua condanna al pagamento della somma di € 1.030,00 per pagina 4 di 10 il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, o di diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, con vittoria delle spese di lite.
3. Si costituiva con comparsa depositata in data 21.09.2023, deducendo, in via CP_1
preliminare, come parte appellante avesse formulato in sede di appello una serie di contestazioni nuove e come tali inammissibili, posto che la stessa in primo grado non aveva mai contestato l'avvenuta comunicazione della cancellazione del volo trasmessa da , né la propria scelta di ricevere il CP_1
rimborso del biglietto, effettivamente eseguito in data 25.05.2019, e neppure la possibilità di usufruire dei voli di riprotezione.
Nel merito, parte appellante rilevava che:
- contrariamente a quanto asserito da controparte, il Giudice di prime cure aveva correttamente ritenuto che lo sciopero esterno al vettore costituisse circostanza eccezionale, che escludeva la responsabilità della compagnia, la quale, in ogni caso, aveva fornito assistenza ai propri passeggeri, permettendo loro di scegliere, due giorni prima del volo, tra il rimborso del biglietto e la riprotezione gratuita, e mettendo a loro disposizione voli per le giornate del 20, 21 e 22 maggio 2019;
- era, in ogni caso, irrilevante che gli appellanti avessero letto la mail solo il giorno della partenza e che il volo di riprotezione Madrid-Pisa non fosse usufruibile perché in partenza prima dell'arrivo dei passeggeri all'aeroporto, posto che la comunicazione era stata inviata due giorni prima della cancellazione del volo;
era risultata, inoltre, contraddittoria la tesi sostenuta da controparte, in quanto dalla mail di conferma dell'acquisto dei nuovi voli, proveniente dalla compagnia IA in data
20.05.2019, ore 11,12 (trasmessa allo stesso indirizzo di parte appellante ove era stata recapitata la comunicazione di ), risulterebbe che gli odierni appellanti fossero a conoscenza della CP_1
cancellazione del volo quantomeno dal giorno precedente;
- sebbene controparte avesse chiesto nelle conclusioni dell'atto la somma complessiva di € 1.030,00,
l'appello era relativo esclusivamente al mancato erroneo riconoscimento della compensazione pecuniaria, cosicché risultava passato in giudicato il rigetto delle domande relative al risarcimento dei danni patrimoniali (per € 400,00) e non patrimoniali (per € 180,00).
In conclusione, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo CP_1 grado, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio.
4. A seguito dell'udienza di comparizione delle parti, venivano assegnati i termini di cui all'art. 352
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Infine, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 5 di 10 5. La materia inerente alla controversia in esame è disciplinata dal Reg. CE n. 261/2004, denominato
“Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato”; ai sensi dell'art. 3, tale normativa trova applicazione, tra l'altro, “a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato”, così come è avvenuto nel caso di specie.
Ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 261/2004, in caso di cancellazione del volo, al passeggero spetta, oltre alla riprotezione sul primo volo in partenza per la destinazione finale, la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 e l'assistenza a norma dell'art. 9.
Ai sensi dell'art. 7, la compensazione pecuniaria è determinata come segue:
“a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri;
b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;
c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b)”.
Ai sensi dell'art. 5 comma 3, “Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
In proposito si richiama il Considerando (14) della Premessa del medesimo Reg. CE, secondo cui
“Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo”.
Inoltre, il Considerando (15) prevede “Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui l'impatto di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli per detto aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni”.
pagina 6 di 10 Pertanto, alla luce di tale disciplina, integra una circostanza eccezionale l'evento che ha determinato la cancellazione del volo in questione, trattandosi di sciopero indetto da plurime sigle sindacali e di rilevanza nazionale, che ha interessato tutto il personale navigante e di terra appartenente al comparto del trasporto aereo, comprendente sia i dipendenti delle compagnie aeree, sia gli addetti ai servizi aeroportuali (cfr. docc.
4-8 di parte convenuta): tale fenomeno ha avuto necessariamente incidenza sulla prestazione di trasporto non eseguita da e non era evitabile con l'adozione da CP_1
parte del vettore di specifiche misure organizzative interne, proprio perché non riguardava soltanto il personale dipendente della compagnia aerea, ma coinvolgeva tutti gli operatori addetti ai servizi di trasporto ed aeroportuali.
Dunque, lo sciopero in oggetto, non esclusivamente collegato all'attività e alle scelte aziendali di
, sfuggiva alla sua sfera di controllo, avendo comportato la sospensione per 24 ore di CP_1 ogni servizio, anche proveniente da terzi, interferente come tale con l'esercizio dell'impresa del vettore, che non ha avuto alcuna possibilità di evitarne le conseguenze.
Si richiama al riguardo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che considera lo sciopero come circostanza eccezionale, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Reg. CE 261/2004, quando non integri un evento inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo interessato e sfugga al suo effettivo controllo, e individua al riguardo, quale linea di demarcazione, quella del carattere, interno o esterno al vettore, della vertenza culminata nello sciopero (Corte Giustizia UE, 23/03/2021, n. 28). Vengono dunque considerate circostanze eccezionali “gli scioperi esterni all'attività del vettore aereo interessato, come ad esempio i movimenti di sciopero indetti e seguiti dai controllori di volo o dal personale di un aeroporto” (Corte Giustizia UE, 06/10/2021, n. 613).
Sulla base di questi principi, lo sciopero in questione, avente le suddette caratteristiche, rientra tra le circostanze eccezionali di cui all'art. 5 comma 3 del Reg. CE 261/2004, da interpretare alla luce dei
Considerando (14) e (15) del Regolamento, che escludono il diritto del passeggero al pagamento di una compensazione pecuniaria, in base a consolidato orientamento della Corte di Giustizia UE.
Deve, dunque, ritenersi escluso il diritto degli appellanti al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 Reg. CE n. 261/2004.
6. In relazione alla domanda di risarcimento del danno, come ha correttamente rilevato CP_1
parte appellante nelle conclusioni formulate nel giudizio di appello ha chiesto il pagamento della
[...] somma complessiva di € 1.030,00 (non esattamente coincidente con quella domandata nel primo grado di giudizio), ma ha contestato la sentenza impugnata essenzialmente nella parte in cui non ha pagina 7 di 10 riconosciuto ai passeggeri il diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 5 comma 1, lett. c),
Reg. n. 46/2004.
Si osserva, al riguardo, che il generico richiamo al contenuto degli scritti difensivi di primo grado non è idoneo a manifestare la volontà della parte di sottoporre nuovamente al giudice del gravame tutte le domande non accolte nel primo grado di giudizio e, quindi, a ritenere assolto l'onere previsto dall'art. 346 c.p.c. di specifica riproposizione in appello di quelle domande, a pena di rinuncia alle stesse (cfr., tra le tante, Cass. civ. sentenza n. 20520/2018); dunque, alla luce delle deduzioni svolte nell'atto di appello in esame, esclusivamente incentrate sulla questione relativa al mancato riconoscimento della compensazione pecuniaria di cui all'art. 5 comma 1, lett. c), Reg. n. 46/2004, deve ritenersi esclusa la riproposizione della domanda di risarcimento del danno avanzata nel primo grado di giudizio. Si osserva inoltre che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del capo della sentenza che viene impugnato, le censure proposte e le violazioni di legge denunciate, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., cosicché la mancata specifica contestazione di una parte della sentenza impugnata implica necessariamente la rinuncia alla domanda corrispondente e/o l'inammissibilità sul punto dell'impugnazione.
Ad abundantiam si osserva che non può ritenersi maturato in capo agli appellanti il diritto di ricevere il risarcimento del danno patrimoniale dedotto nel primo grado di giudizio, con particolare riguardo al rimborso del pagamento dei nuovi biglietti acquistati presso la compagnia IA, in quanto risulta provato che avesse comunicato ai passeggeri l'avvenuta cancellazione del volo, ben CP_1 due giorni prima della data e dell'orario previsto per la partenza, con l'indicazione della conseguente facoltà di chiedere, in alternativa, il rimborso del biglietto o l'imbarco su di un altro volo (docc. 1, 9 di parte convenuta), come previsto dall'art. 8 del Reg. n. 261/2004; la circostanza che i passeggeri avessero letto la comunicazione tardivamente, solo dopo l'arrivo in aeroporto per l'imbarco, è del tutto irrilevante, non essendo essa ascrivibile a responsabilità del vettore. Il fatto poi che gli appellanti avessero ottenuto la restituzione del prezzo pagato per il volo aereo cancellato (doc. 1 C di parte convenuta) esclude la sussistenza di un diritto al rimborso del volo dagli stessi autonomamente riprogrammato con altra compagnia aerea, data l'alternatività tra le due ipotesi previste dall'art. 8 citato e la disponibilità dei voli alternativi programmati da nei giorni 20, 21, 22 maggio CP_1
2019 (docc. 11-15 di parte convenuta), di cui i passeggeri non hanno usufruito.
Si osserva, al riguardo, che nel primo grado di giudizio gli attori non hanno contestato né l'avvenuta comunicazione della cancellazione del volo da parte di , né la propria scelta di CP_1
ricevere il rimborso del biglietto, pertanto ogni rilievo in tal senso svolto nel giudizio di appello deve ritenersi inammissibile.
pagina 8 di 10 Non possono essere riconosciute agli appellanti neppure le spese per pasti e bevande sostenute in aeroporto, avendo essi ricevuto tempestivamente la comunicazione di cancellazione del volo ed avendo optato per il rimborso del biglietto;
peraltro, in base all'orario risultante dagli scontrini, le spese sono riferibili all'attesa del nuovo volo in partenza dall'aeroporto di Madrid alle ore 21,10, riprogrammato con la compagnia IA (cfr. doc. 3 di parte attrice).
Non sono rimborsabili nemmeno le spese di trasporto sostenute per raggiungere la città di Reggio
Emilia, dato che la prestazione di trasporto aereo concordata tra le parti aveva come destinazione la città di Bologna.
Infine, non è risarcibile il danno non patrimoniale, dovuto allo stress asseritamente patito dagli appellanti per effetto della cancellazione del volo, in assenza di alcuna allegazione e prova circa la possibile compromissione del bene della salute, non potendosi attribuire rilevanza, alla luce dei principi riconosciuti dalle Sezioni Unite in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale (sentenza n.
26972/2008), a meri disagi, fastidi e turbamenti che possono genericamente incidere solo sul benessere generale e sulla serenità personale dei passeggeri (Cass. civ. n. 12088/2015).
7. In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite relative al presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai valori minimi relativi ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, con riferimento allo scaglione sino a € 1.100, avuto riguardo alla natura ed entità delle questioni trattate e all'attività processuale effettivamente svolta.
In ragione del rigetto dell'impugnazione, si dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-respinge l'appello proposto da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
conferma la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 160/2023, pubblicata in data 19.01.2023;
- condanna gli appellanti e alla rifusione, in favore Parte_1 Parte_2 di , delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € CP_1
332,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali;
pagina 9 di 10 -dichiara l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, per il versamento supplementare del contributo unificato da parte di e Parte_1 Parte_2
Bologna, 11 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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