Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 17863
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Sentenza 20 dicembre 2025

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  • Accolto
    Nullità della notificazione del decreto ingiuntivo

    La notifica è avvenuta per compiuta giacenza in un luogo non più attuale della debitrice. In caso di notifica in luogo non più riferibile al destinatario, l'atto non può dirsi validamente notificato, né può far decorrere termini decadenziali.

  • Accolto
    Tempestività dell'opposizione tardiva

    L'effettiva conoscenza del DI è avvenuta solo in data successiva, rendendo l'opposizione tempestiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.

  • Rigettato
    Invalidità della mediazione

    L'organismo di mediazione disponeva di sede operativa accreditata nel circondario del Tribunale di Roma, pertanto l'eccezione va rigettata.

  • Accolto
    Prescrizione del diritto di credito

    La prescrizione decennale è iniziata a decorrere dalla decadenza dal beneficio del termine (25.11.2008) e si è perfezionata il 25.11.2018, in assenza di validi atti interruttivi.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione attiva e prova del credito

    Manca la prova puntuale dell'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione e la prova analitica delle voci costitutive del credito. Il solo contratto non è sufficiente a provare certezza, liquidità ed esigibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 17863
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 17863
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

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