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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 17863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17863 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario ER LV NZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 16204 2023 promossa da:
MO AR( C.F.: ) C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Mezzi,
con Studio in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni n. 9
◼ Indirizzo telematico
OPPONENTE
contro
( C.F.: ) , per essa Controparte_1 P.IVA_1
), già Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
Con il patrocinio dell'Avv. Marco. Rossi
con Studio in Verona, v. lo S. Bernardino 5°
MANDATARIA/OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: All'udienza del 23 aprile 2025 il procuratore di parte opponente precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n.1 e chiedeva che la causa fosse rimessa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Il procuratore di parte opposta si riportava alle conclusioni rassegnare nella comparsa di costituzione e risposta chiedendone l'accoglimento e si associava a ché la causa fosse trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 03.03.2023, la Sig.ra MO NA proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 11578/2017 (R.G.
30901/2017), emesso il 12.05.2017 dal Tribunale di Roma, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 15.369,93 in favore della Controparte_4
La parte opponente ha dedotto:
-la nullità della notificazione del decreto, avvenuta in data 14.07.2017 presso una residenza abbandonata da oltre due mesi;
- la tempestività dell'opposizione tardiva per effettiva conoscenza del DI solo il
24.01.2023;
-l'intervenuta prescrizione decennale del diritto di credito;
-il difetto di legittimazione attiva dell'opposta;
- e, in subordine, l'inesigibilità e incertezza del credito azionato.
Si è costituita l'opposta, eccependo:
-l'inammissibilità per tardività dell'opposizione;
-la validità della notifica per compiuta giacenza;
Pag. 2 di 6 -la legittima titolarità del credito, documentata e notificata;
-la corretta instaurazione del procedimento di mediazione;
-e, infine, l'inesistenza della prescrizione, poiché interrotta da precedenti atti validi.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 aprile 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione:
1. Sulla notificazione del decreto ingiuntivo
La notifica del DI è avvenuta per compiuta giacenza presso via Emilio Pensuti 44, indirizzo non più attuale della debitrice, che risultava trasferita dal 28.04.2017 in via
Cerrina 35.
Come chiarito da consolidata giurisprudenza, in caso di notifica in luogo non più riferibile al destinatario, l'atto non può dirsi validamente notificato, né può far decorrere termini decadenziali.
Pertanto, la notificazione del decreto è da ritenersi nulla.
2. Sulla tempestività dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 650 c.p.c., l'opposizione è ammessa anche oltre i termini ordinari se l'opponente prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
Nel caso di specie, è documentalmente dimostrato che l'effettiva conoscenza del DI e delle modalità della sua notifica è avvenuta solo in data 24.01.2023, all'atto della CP_ costituzione della nel giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., con allegazione per la prima volta del decreto e della relata.
L'opposizione è stata notificata il 03.03.2023, entro il termine di 40 giorni, risultando tempestiva.
3. Sulla mediazione e l'improcedibilità della domanda
Pag. 3 di 6 L'opponente ha eccepito la nullità del procedimento di mediazione per incompetenza territoriale dell'organismo scelto (InMedio), con sede a Verona.
L'opposta ha replicato producendo documentazione attestante che InMedio disponeva di sede operativa accreditata presso Roma (Piazza Capranica 95), in convenzione con
Conciliazione.net, come da Albo Ministeriale.
Il verbale di mediazione e la PEC di attivazione dimostrano che la sede utilizzata era formalmente abilitata nel circondario del Tribunale di Roma. L'eccezione va dunque rigettata.
4. Sulla prescrizione del diritto di credito
L'opposta ha allegato, quale atto interruttivo del termine di prescrizione, la comunicazione di cessione del credito datata 14.07.2012, spedita tramite raccomandata
A/R.
Va rilevato che l'avviso di ricevimento reca una firma disconosciuta dalla destinataria, sig.ra NA. Tuttavia, in forza dell'art. 4 della L. 890/1982 e secondo consolidata giurisprudenza, l'attestazione dell'agente postale sull'avvenuto recapito fa piena prova, salvo querela di falso:
“L'avviso di ricevimento della raccomandata fa fede fino a querela di falso circa la consegna dell'atto al destinatario o a soggetto abilitato a riceverlo” (Cass. civ., sez. III,
n. 10543/2020; Cass. civ., sez. I, n. 20988/2019).
In ogni caso, anche a voler ammettere efficacia interruttiva alla comunicazione, la prescrizione si sarebbe comunque compiuta nuovamente in data 14.07.2022, ben prima della notifica del precetto (27.09.2022).
Ad abundantiam, il contratto di finanziamento prevedeva 72 rate mensili, con scadenza finale il 15.01.2012. Inoltre, la creditrice ha notificato alla opponente la decadenza dal beneficio del termine il 25.11.2008, rendendo l'intero credito immediatamente esigibile.
Pertanto, ex art. 2946 c.c., la prescrizione decennale è iniziata a decorrere da tale data e si è perfezionata il 25.11.2018, in assenza di validi atti interruttivi.
Pag. 4 di 6 La giurisprudenza di merito e legittimità è concorde nel ritenere che:
“In presenza di decadenza dal beneficio del termine, la prescrizione decorre dalla comunicazione, rendendo esigibile l'intero residuo” (cfr.: Cass. civ., n. 11408/2020).
Il credito azionato risulta dunque prescritto.
5. Sulla legittimazione attiva e sulla prova del credito
CP_
ha prodotto documentazione relativa al conferimento del ramo d'azienda, ma l'elenco crediti allegato non è firmato né correlabile direttamente al contratto della sig.ra NA. Manca la prova puntuale dell'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione.
In merito al quantum debeatur, è mancata prova analitica delle voci costitutive del credito.
L'opponente ha pagato 28 rate e l'importo richiesto appare sproporzionato.
Il solo contratto non è sufficiente a provare certezza, liquidità ed esigibilità ex art. 633
c.p.c.
Alla luce delle argomentazioni svolte la domanda di parte opponente deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, sezione XVII civile, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G. n.
16204/2023, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita così provvede:
✓ Dichiara ammissibile e tempestiva l'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta da
MO NA;
✓ Accoglie l'opposizione e, per l'effetto:
✓ Dichiara la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo n. 11578/2017;
Pag. 5 di 6 ✓ Dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria per invalidità della mediazione;
✓ Accerta l'intervenuta prescrizione del credito;
✓ Revoca il decreto ingiuntivo n. 11578/2017 emesso dal Tribunale di Roma il
12.05.2017 (RG 30901/2017);
✓ Condanna a rifondere in favore di MO NA Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 3.400,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ex art. 2 DM 55/2014, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma,
lì 20 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
(ER LV NZ)
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario ER LV NZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 16204 2023 promossa da:
MO AR( C.F.: ) C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Mezzi,
con Studio in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni n. 9
◼ Indirizzo telematico
OPPONENTE
contro
( C.F.: ) , per essa Controparte_1 P.IVA_1
), già Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
Con il patrocinio dell'Avv. Marco. Rossi
con Studio in Verona, v. lo S. Bernardino 5°
MANDATARIA/OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: All'udienza del 23 aprile 2025 il procuratore di parte opponente precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n.1 e chiedeva che la causa fosse rimessa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Il procuratore di parte opposta si riportava alle conclusioni rassegnare nella comparsa di costituzione e risposta chiedendone l'accoglimento e si associava a ché la causa fosse trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 03.03.2023, la Sig.ra MO NA proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 11578/2017 (R.G.
30901/2017), emesso il 12.05.2017 dal Tribunale di Roma, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 15.369,93 in favore della Controparte_4
La parte opponente ha dedotto:
-la nullità della notificazione del decreto, avvenuta in data 14.07.2017 presso una residenza abbandonata da oltre due mesi;
- la tempestività dell'opposizione tardiva per effettiva conoscenza del DI solo il
24.01.2023;
-l'intervenuta prescrizione decennale del diritto di credito;
-il difetto di legittimazione attiva dell'opposta;
- e, in subordine, l'inesigibilità e incertezza del credito azionato.
Si è costituita l'opposta, eccependo:
-l'inammissibilità per tardività dell'opposizione;
-la validità della notifica per compiuta giacenza;
Pag. 2 di 6 -la legittima titolarità del credito, documentata e notificata;
-la corretta instaurazione del procedimento di mediazione;
-e, infine, l'inesistenza della prescrizione, poiché interrotta da precedenti atti validi.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 aprile 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione:
1. Sulla notificazione del decreto ingiuntivo
La notifica del DI è avvenuta per compiuta giacenza presso via Emilio Pensuti 44, indirizzo non più attuale della debitrice, che risultava trasferita dal 28.04.2017 in via
Cerrina 35.
Come chiarito da consolidata giurisprudenza, in caso di notifica in luogo non più riferibile al destinatario, l'atto non può dirsi validamente notificato, né può far decorrere termini decadenziali.
Pertanto, la notificazione del decreto è da ritenersi nulla.
2. Sulla tempestività dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 650 c.p.c., l'opposizione è ammessa anche oltre i termini ordinari se l'opponente prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
Nel caso di specie, è documentalmente dimostrato che l'effettiva conoscenza del DI e delle modalità della sua notifica è avvenuta solo in data 24.01.2023, all'atto della CP_ costituzione della nel giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., con allegazione per la prima volta del decreto e della relata.
L'opposizione è stata notificata il 03.03.2023, entro il termine di 40 giorni, risultando tempestiva.
3. Sulla mediazione e l'improcedibilità della domanda
Pag. 3 di 6 L'opponente ha eccepito la nullità del procedimento di mediazione per incompetenza territoriale dell'organismo scelto (InMedio), con sede a Verona.
L'opposta ha replicato producendo documentazione attestante che InMedio disponeva di sede operativa accreditata presso Roma (Piazza Capranica 95), in convenzione con
Conciliazione.net, come da Albo Ministeriale.
Il verbale di mediazione e la PEC di attivazione dimostrano che la sede utilizzata era formalmente abilitata nel circondario del Tribunale di Roma. L'eccezione va dunque rigettata.
4. Sulla prescrizione del diritto di credito
L'opposta ha allegato, quale atto interruttivo del termine di prescrizione, la comunicazione di cessione del credito datata 14.07.2012, spedita tramite raccomandata
A/R.
Va rilevato che l'avviso di ricevimento reca una firma disconosciuta dalla destinataria, sig.ra NA. Tuttavia, in forza dell'art. 4 della L. 890/1982 e secondo consolidata giurisprudenza, l'attestazione dell'agente postale sull'avvenuto recapito fa piena prova, salvo querela di falso:
“L'avviso di ricevimento della raccomandata fa fede fino a querela di falso circa la consegna dell'atto al destinatario o a soggetto abilitato a riceverlo” (Cass. civ., sez. III,
n. 10543/2020; Cass. civ., sez. I, n. 20988/2019).
In ogni caso, anche a voler ammettere efficacia interruttiva alla comunicazione, la prescrizione si sarebbe comunque compiuta nuovamente in data 14.07.2022, ben prima della notifica del precetto (27.09.2022).
Ad abundantiam, il contratto di finanziamento prevedeva 72 rate mensili, con scadenza finale il 15.01.2012. Inoltre, la creditrice ha notificato alla opponente la decadenza dal beneficio del termine il 25.11.2008, rendendo l'intero credito immediatamente esigibile.
Pertanto, ex art. 2946 c.c., la prescrizione decennale è iniziata a decorrere da tale data e si è perfezionata il 25.11.2018, in assenza di validi atti interruttivi.
Pag. 4 di 6 La giurisprudenza di merito e legittimità è concorde nel ritenere che:
“In presenza di decadenza dal beneficio del termine, la prescrizione decorre dalla comunicazione, rendendo esigibile l'intero residuo” (cfr.: Cass. civ., n. 11408/2020).
Il credito azionato risulta dunque prescritto.
5. Sulla legittimazione attiva e sulla prova del credito
CP_
ha prodotto documentazione relativa al conferimento del ramo d'azienda, ma l'elenco crediti allegato non è firmato né correlabile direttamente al contratto della sig.ra NA. Manca la prova puntuale dell'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione.
In merito al quantum debeatur, è mancata prova analitica delle voci costitutive del credito.
L'opponente ha pagato 28 rate e l'importo richiesto appare sproporzionato.
Il solo contratto non è sufficiente a provare certezza, liquidità ed esigibilità ex art. 633
c.p.c.
Alla luce delle argomentazioni svolte la domanda di parte opponente deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, sezione XVII civile, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G. n.
16204/2023, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita così provvede:
✓ Dichiara ammissibile e tempestiva l'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta da
MO NA;
✓ Accoglie l'opposizione e, per l'effetto:
✓ Dichiara la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo n. 11578/2017;
Pag. 5 di 6 ✓ Dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria per invalidità della mediazione;
✓ Accerta l'intervenuta prescrizione del credito;
✓ Revoca il decreto ingiuntivo n. 11578/2017 emesso dal Tribunale di Roma il
12.05.2017 (RG 30901/2017);
✓ Condanna a rifondere in favore di MO NA Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 3.400,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ex art. 2 DM 55/2014, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma,
lì 20 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
(ER LV NZ)
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