Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 23/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1801 /2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Filippo Fontani
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(Cod. Fisc. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Naseddu Parte_1 C.F._1
Maurizio (C.F. ) e Marrucci Federico (C.F. ) C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Lucca (LU), Viale Carlo del Prete, n° 719, 55100 con i seguenti indirizzi PEC: e Email_1
come da procura in atti;
Email_2
-attore -
CONTRO
( C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2
Con PP OM (C.F. ; CP_3 P.IVA_3
TRIBUNALE DI SORVEGLIANA DI ROM (C.F. ) difesi ex lege dall'Avvocatura P.IVA_4
Distrettuale dello stato di Firenze ed elettivamente domiciliati presso i cui uffici in Firenze Via degli
Arazzieri, 4
-convenuti -
( C.F. rappresentata ed assistita dall'Avv. Dario Controparte_4 P.IVA_5
Scimé ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Innocenzo XI, 39 con il CP_2
seguente indirizzo PEC: o numero Email_3
-terzo chiamato-
Pag. 1 a 12
Distrettuale dello Stato di Firenze ed elettivamente domiciliata presso i cui uffici in Firenze Via Degli
Arazzieri, 4
- terzo chiamato -
Conclusioni: come precisate all'udienza del 09/10/2024.
1. Sui fatti di causa.
ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 05020229000073333000 di euro 32.486,05 Parte_1
complessivi e n. 11 sottese cartelle di pagamento, eccependo: a) il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento;
b) il mancato rituale perfezionamento della procedura di formazione del ruoli;
c) la mancata notifica delle cartelle di pagamento. Lo stesso ha concluso, con la memoria depositata in data 26.10.2023 nel seguente modo: "Voglia il Tribunale di PI, disattesa ogni avversa istanza deduzione ed eccezione: - ritenere e dichiarare la nullità derivata e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione, ivi compresa la condanna dei convenuti al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno attore fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto gli venisse coattivamente prelevato con rivalutazioni di interessi, come per legge. Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidata in sentenza a favore dei difensori ai sensi dell'art. 93 c.p.c.".
Si sono costituiti in giudizio , Tribunale di Sorveglianza di Roma, Corte di Controparte_1
Appello di Roma eccependo come l'attività di riscossione sia stata curata da che Controparte_4 ha provveduto alla formazione del ruolo, nonché dall' , che ha proceduto Controparte_5
alla successiva fase di riscossione: attività di esclusiva loro competenza. Ha eccepito altresì come i vizi lamentati dall'attore siano di natura formale ed attengano all'operato degli Uffici preposti alla riscossione, senza contestazione del merito della pretesa, difettando, per questo, i convenuti di legittimazione passiva. I medesimi hanno, tuttavia, chiesto di essere autorizzati alla chiamata in causa in garanzia di ed al fine di esse manlevati Controparte_5 Controparte_4
dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dal presente giudizio. Nel merito i convenuti hanno comunque contestato la fondatezza del ricorso ed hanno concluso nel seguente modo:
“ in via principale, rigettare ogni avversa domanda in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata , nella denegata ipotesi dell'accoglimento delle avverse domande, condannare e l' , in persona dei rispettivi Controparte_4 Controparte_6
Pag. 2 a 12 legali rappresentanti p.t., a tenere indenne le Amministrazioni convenute da tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal presente giudizio;
vinte le spese”.
Con provvedimento del 21.10.2022 è stata autorizzata la chiamata in causa di Controparte_5
e di .
[...] Controparte_4
si costituiva in giudizio in data 30.5.2023 contestando la fondatezza Controparte_5 del ricorso introduttivo e concludendo nel seguente modo: “Piaccia All'On. Tribunale adìto, rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile infondata in fatto ed in diritto. Vinte le spese.”
si costituiva in giudizio in data 2.4.2023 contestando la fondatezza del ricorso Controparte_4 introduttivo e concludendo nel seguente modo: “ Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare integralmente la domanda, con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
All'udienza del 9.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione su base documentale senza svolgimento di ulteriori attività istruttorie.
2. Sull'omessa motivazione dell'intimazione di pagamento e conseguente sua illegittimità.
A pagina 5) dell'atto introduttivo si comprende l'essenza del motivo dell'impugnazione dell'intimazione. Secondo l'attore non sarebbe possibile conoscere i ruoli a fondamento delle singole cartelle di pagamento: non sarebbero, cioè, presenti il numero identificativo, la data di loro esecutività con conseguente illegittimità della pretesa, secondo i principi sanciti dall'art 7 della L.
212/2000, il c.d. Statuto del Contribuente.
Il motivo deve ritenersi infondato.
Infatti l'intimazione di pagamento quale atto non avente finalità impositive, bensì preordinate all'esecuzione forzata, deve ritenersi atto redatto secondo il modello approvato dal Ministero delle
Finanze che non necessita di ulteriori allegazioni documentali e riferimenti se non quello alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. Cass.n. 2373 del 31/01/2013 e Cass.n. 9778 del
18/04/2017). L'avviso di intimazione è un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del
D.P.R. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”.
Nel caso di specie, l'atto impugnato contiene: l'ente creditore, gli atti sottostanti (numero e data di notifica degli avvisi di addebito), i debiti oggetto della richiesta, l'anno di maturazione del debito, gli importi, suddivisi tra importo originario, importo scaduto, interessi di mora e oneri di riscossione;
il nominativo del responsabile del procedimento di emissione e la relativa sottoscrizione.
Pag. 3 a 12 Tale interpretazione è stata anche avvalorata dalla pronuncia della Corte di Cassazione numero
22711/2020 secondo cui “…l'indicazione nell' intimazione di pagamento del numero della cartella esattoriale cui essa si riferisce (pacifica in causa), costituisca sufficiente motivazione dell' atto, a differenza di quanto ritenuto dal giudice del merito, in considerazione sia della sua funzione di atto prodromico all'esecuzione sia della precedente notifica al contribuente della cartella di pagamento, contenente le indicazioni di cui quest'ultima ha lamentato l'omissione ma che in realtà, per effetto di detta notifica, erano già a sua conoscenza… “ (cfr. Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 22711 Anno 2020).
3) Sulla nullità derivata dell'intimazione di pagamento per mancato corretto perfezionamento del ruolo presupposto.
L'attore allega l'illegittimità dell'intimazione discendente anche dall'impossibilità per costui di verificare se i ruoli a fondamento dell'azione esecutiva siano stati sottoscritti o meno. Requisito questo necessario per conferire valore di titolo esecutivo idoneo all'esecuzione forzata. Nella sostanza assume che l'omessa trasmissione del ruolo esecutivo, unitamente all'intimazione oggetto di gravame , ha impedito lui tale verifica: da qui la illegittimità del ruolo.
Sul motivo di impugnazione, poco chiaro, merita riprendere testualmente il passaggio argomentativo proposto dall'attore (pagina 7 della citazione): “.. Ebbene, in assenza di notifica degli atti presupposti meglio indicati in punto di fatto, non è possibile comprendere se i relativi ruoli siano conformi a quanto espressamente previsto nell'art. 12 del D.P.R. n° 602/73 in relazione alla loro formazione ed al loro contenuto, stante oltremodo qualsivoglia mancata indicazione degli stessi in seno all'intimazione di pagamento. Nel caso di specie non è concessa la possibilità all'attore di comprendere se l'atto di riscossione (ruolo), cui è legata l'esecutività, abbia le caratteristiche richieste dal Legislatore (id est sottoscrizione). Pertanto, in assenza di regolare formazione del titolo esecutivo non può che venir meno l'intera pretesa impositiva, con la conseguenza logica e giuridica che tutti gli atti esattivi emessi dovranno considerarsi illegittimi, ivi compresa l'intimazione di pagamento opposta…”.
Il motivo risulta inammissibile o infondato.
E' inammissibile ove l'attore abbia inteso, con il suo fumoso iter argomentativo, impugnare il ruolo: infatti la presente causa ha ad oggetto l'opposizione verso l'intimazione di pagamento numero n.
05020229000073333000 e non verso il ruolo e l'iter di sua formazione;
comunque infondato perché
Pag. 4 a 12 a fronte delle allegazioni della parte resistente, in merito alla formazione dei ruoli, alcun rilievo è stato mosso. ha depositato gli estratti di ruolo (cfr. allegati alla comparsa di Controparte_5 costituzione e risposta del 30.5.2023): nessuna replica e puntuale contestazione, da parte dell'attore,
è conseguita preferendo costui focalizzare la propria difesa sul terzo argomento difensivo ovvero quella della omessa notifica delle cartelle di pagamento.
Né può dirsi corretta la deduzione difensiva proposta secondo cui l'omessa allegazione dei ruoli presupposti implicherebbe, sic et simpliciter, la loro formazione illegittima per carenza di sottoscrizione..
4) Sulla nullità dell'intimazione di pagamento come conseguenza della omessa notifica delle cartelle di pagamento.
L'attore ha contestato la nullità derivata dell'intimazione di pagamento in quanto le cartelle di pagamento non sarebbero mai “…entrate nella sfera di conoscenza giuridica dello stesso”.
L'intimazione di pagamento opposta, secondo la prospettazione dell'attore, non sarebbe stata preceduta dalla rituale notificazione delle cartelle di pagamento nella stessa richiamate.
Occorre, pertanto, esaminare le cartelle di pagamento presupposte all'intimazione.
Per le cartelle di pagamento n° 05020160002458087000, n° 05020160002535020000, n°
05020160003058244000 e n° 05020170000224858000 la notifica, in base a quanto estrapolabile dalle difese di ed di , sarebbe avvenuta ai sensi Controparte_5 Controparte_4 dell'art. 26 – D.P.R. n° 602/73, che, secondo la prospettazione della parte, nel contenuto all'epoca vigente, prevedeva, in caso di tentativo di notifica a mezzo PEC non andato a buon fine, che il plico fosse depositato telematicamente sul sito di Infocamere S.p.a. e fosse, di detto incombente, informato il destinatario mediante raccomandata postale.
L'attore, sul punto ha dimostrato come le raccomandate informative non siano state inoltrate nel luogo di sua residenza: dal certificato storico di residenza, depositato a corredo della memoria ex art. 183/5 n.1 cpc , è risultato, infatti, che costui dal 10.7.2014 fino al 10.6.2019 fosse residente in [...] mentre le raccomandate informative, sulla base delle produzioni di
[...]
, risulta che siano state inoltrate in Via Santa Marinella a Nettuno (RM) e Controparte_5
restituite inesitate, rispettivamente in data 29/09/16; 4/10/2016; 24.1.2017; 12.4.2017 con la seguente motivazione “ destinatario sconosciuto”.
Pag. 5 a 12 Ora l'opponente ha sostenuto che non solo tali raccomandate sono state inviate ad indirizzo sbagliato ma anche prive dell'avviso di ricevimento. Entrambi questi due rilievi implicherebbero la nullità della notifica della cartella di pagamento, avvenuta, nelle forme dell'art. 26/2 DPR 602/73 ratione temporis vigente, dovendosi ritenere, l'inoltro della raccomandata con avviso di ricevimento, elemento costitutivo della corretta notifica nelle forme dell'art. 26 sopra menzionato.
Sul punto le convenute ha replicato sostenendo la correttezza della notifica Controparte_4
rilevando come la raccomandata informativa del deposito telematico non sia elemento necessario per la regolarità della notifica né la previsione normativa di riferimento prevedeva l'inoltro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Ai fini della verifica della correttezza della notifica delle cartelle in esame occorre procedere ad una ricognizione normativa dell'ordito normativo di riferimento. L'originaria formulazione dell'art. 26/2 menzionato era la seguente:
“Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune…”
Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) ha disposto (con l'art. 14, comma 1) la modifica dell'art. 26, comma 2 nel seguente modo :
“…La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.
Pag. 6 a 12 Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all' all'indirizzo di posta Controparte_7
elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.".
Per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici necessari per l'adeguamento alle nuove previsioni, le disposizioni modificative di cui al comma 1, si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016. Fino a tale data resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge…”.
Il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 (in G.U. 24/10/2016, n.249) convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 02/12/2016, n. 282) ha disposto
(con l'art.
7-quater, comma 9) la modifica dell'art. 26, comma 2 nel seguente modo:
All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, le parole da: "risultante dagli elenchi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta.
In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
Lo stesso decreto legge 193/2016 ebbe a variare anche l'art. 60 DPR 600/73 nel seguente modo:
“All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6. In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e
Pag. 7 a 12 l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura,
l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere
Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell' . Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato Controparte_6
nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa.
Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile".
Pag. 8 a 12 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017.
Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno
2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Nel caso di specie:
per la cartella di pagamento n° 05020160002458087000, stando a quanto documentato dai convenuti,
è stato eseguito un tentativo di notifica a mezzo PEC in data 27.7.2016 non andato a buon fine ed in data 20.9.2016 è stata inviata la raccomandata informativa di avvenuto deposito dell'atto di notificare presso la Camera di Commercio;
per la cartella di pagamento n° 05020160002535020000 , stando a quanto documentato dai convenuti, è stato eseguito un tentativo di notifica a mezzo PEC in data 27.7.2016 non andato a buon fine ed in data 08.9.2016 è stata inviata la raccomandata informativa di avvenuto deposito dell'atto di notificare presso la Camera di Commercio;
per la cartella di pagamento n° 05020160003058244000, stando a quanto documentato dai convenuti,
è stato eseguito un tentativo di notifica a mezzo PEC in data 05.12.2016 non andato a buon fine ed in data 21.12.2016 è stata inviata la raccomandata informativa di avvenuto deposito dell'atto di notificare presso la Camera di Commercio;
per la cartella di pagamento n° 05020170000224858000, stando a quanto documentato dai convenuti,
è stato eseguito un tentativo di notifica a mezzo PEC in data 24.2.2017 non andato a buon fine ed in data 24.3.2017 è stata inviata la raccomandata informativa di avvenuto deposito dell'atto di notificare presso la Camera di Commercio.
Stando alla ricognizione normativa eseguita, risulta che la disciplina applicabile alle notifiche di tali cartelle sia quella dell'art. 26/2 DPR 602/73 nella versione modificata dal decreto legislativo
159/2015 secondo la quale, a decorrere dal 1.6.2016, per quanto qui interessa, la notifica della cartella poteva essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge e nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica doveva avvenire esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risultava valido e attivo, la notificazione doveva eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone
Pag. 9 a 12 notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.
Tale previsione è rimasta in vigore fino al 30.6.2017, quando è stata sostituita da quella introdotta dal decreto legge 193/2016.
Traendo le prime conclusioni di questo ragionamento abbiamo quanto segue:
le cartelle di pagamento in discussione furono inviate al destinatario a mezzo pec rientrando lo stesso tra i soggetti per i quali vi era obbligo dell'utilizzo di tale modalità. Gli estratti di ruolo versati in atti e la visura camerale, in alcun modo contestati dall'attore, documentano come costui fosse esercente attività di impresa: il fatto deve ritenersi come non controverso.
L'ente riscossore ebbe ad accertare l'impossibilità di utilizzare tale modalità di notifica ed operò il deposito presso la Camera di Commercio dando comunicazione di ciò a mezzo raccomandata semplice, all'attore. Lo scrivente giudicante ritiene che il tenore letterale della norma all'epoca vigente non lasci spazio a dubbi interpretativi: ove il “canale pec” non fosse stato utilizzabile la notifica doveva essere eseguita mediante deposito presso la Camera di Commercio (con pubblicazione nel sito istituzionale) e il contestuale avviso di deposito da inoltrare, al debitore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
La ratio della norma era, evidentemente, quella di assicurare che il debitore avesse avuto effettiva conoscenza sia del tentativo di notifica via PEC che e del successivo deposito...
Nel silenzio della norma deve ritenersi, quello illustrato, un “procedimento notificatorio” a formazione complessa e progressiva che si perfezionava con l'inoltro della raccomandata munita di avviso di ricevimento. Nel caso in esame, tuttavia, le raccomandate non solo sono risultate sfornite dell'avviso di ricevimento, ma sono risultate inviate ad un indirizzo palesemente errato, tanto da risultare inesitate e rendere la notifica nulla proprio perché discordante dal modello legale vigente: omessa notifica della raccomandata con ricevuta di ritorno.
La difesa del , Tribunale di Sorveglianza di Roma, Corte di Appello di Roma Controparte_1
ha eccepito, relativamente alle cartelle afferenti alla pretesa creditoria maturata verso Corte di
Appello di Roma (cartelle 05020160003058244000 e 05020180001704349000) l'impugnazione nei termini di legge da parte del destinatario, con la conseguente irrilevanza dei lamentati vizi di notifica.
Sul punto ha richiamato Cass. n. 29996/2017, secondo cui “La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo".
Pag. 10 a 12 Nel caso di specie, secondo la difesa in esame, l'avvenuta proposizione, da parte del debitore, di un tempestivo ricorso avverso l'atto impositivo notificatogli, consentirebbe di ritenere che il procedimento di notifica abbia conseguito lo scopo cui era funzionale, ovvero porre il destinatario nella piena conoscenza dell'esistenza e del contenuto della pretesa erariale.
Tale allegazione, tuttavia, è rimasta sfornita di prova non avendo i convenuti documentato in alcun modo l'opposizione dell'attore alla pretesa erariale/creditoria; tanto da rimane, tale eccezione, nel prosieguo del processo e di fronte alle difese dell'attore quasi “lettera morta”. Tale aspetto, astrattamente dirimente, non è stato sviluppato da i convenuti in alcun modo.
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Per le cartelle 05020180001704349000 07.12.2018 e 05020190000006270000 15.02.2019 l'attore ha eccepito l'omesso inoltro della raccomandata prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b-bis DPR
600/73 che dispone: “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto […] il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Ora esaminando quanto depositato dall' in reazione al motivo di Controparte_5
opposizione, si evince quanto segue.
La cartella 05020180001704349000 risulta consegnata a soggetto differente rispetto al destinatario.
La consegna sembrerebbe essere stata eseguita, presso un indirizzo non leggibile, ma comunque presso Non è stata data prova dell'inoltro della raccomandata Controparte_5
informativa e si deve ritenere che la notifica non sia rispondente al modello legale previsto epr l'ipotesi..
La cartella 05020190000006270000 risulta consegnata a soggetto differente rispetto al destinatario.
La consegna è avvenuta presso la residenza dell'attore. E' stata data prova dell'inoltro della raccomandata informativa avvenuto in data 11/03/2019 con plico numero 573211264422. La prova dell'inoltro è stata fornita mediante deposito di distinta cumulativa, contenente le specifiche della raccomandata e del destinatario e dell'atto notificato. La distinta ovvero il prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art.139/140 c.p.c. risulta regolarmente timbrato dall'ufficio postale di presa in carico e consente di ritenere, ai fini della disposizione in esame, l'avvenuto inoltro della raccomandata informativa.
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Per le cartelle 05020190002154974000 del 22.10.2019; 05020190002297714000 del 22.10.2019;
05020190002297815000 del 22.10.2019; 05020190002297916000 del 22.10.2019;
Pag. 11 a 12 05020190002298017000 del 22.10.2019, l'attore ha ritenuto la notifica di tali atti nulla perché avvenuta a mani di tale ritenuto infondatamente quale domiciliatario del primo. Controparte_8
L'attore ha contestato di avere “eletto domicilio” nella persona del Sig. Controparte_8
comunicandolo all'Amministrazione Finanziaria ex art. 60, comma 1, lett. d) – D.P.R. n° 600/73, con la conseguenza che dette notifiche sono viziate da nullità assoluta, dovendo procedere, il notificate, casomai, seguendo le forme dell'art. 60, /1 lett. b) bis sopra menzionato..
I convenuti, rispetto a tale deduzione alcun rilievo e/o deduzione hanno proposto né hanno documentato, in altro modo, la correttezza dell'operato dell'agente notificatore ad esempio documentando l'elezione di domicilio indicata.
Deve, ritenersi, pertanto, la notifica di tale cartelle avvenuta in modo illegittimo e comunque in modo difforme rispetto al modello legale previsto per l'ipotesi.
In conclusione la domanda dell'attore deve ritenersi parzialmente fondata nei limiti che seguono.
Le spese del processo devono essere compensate tra le parti considerata la complessità della vicenda conseguente, in gran parte, al variare repentino e spasmodico del quadro normativo di riferimento nonché tenuto conto del parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di PI , definitivamente pronunciando nel procedimento, rubricato con numero 1801/
2022 RG, introdotto da contro il;
CASA DI Parte_1 Controparte_1
RECLUSIONE ROM IB;
CORTE DI APP DI ROM;
TRIBUNALE DI
SORVEGLIANA DI ROM e con i terzi chiamati ed Controparte_5
, ogni altra questione, eccezione assorbita e/o respinta: Controparte_4
1) accerta la illegittimità della notifica delle seguenti cartelle di pagamento presupposte n°
05020160002458087000, n° 05020160002535020000, n° 05020160003058244000 e n°
05020170000224858000, 05020180001704349000; 05020190002154974000;
05020190002297714000; 05020190002297815000; 05020190002297916000;
05020190002298017000; per l'effetto accoglie la spiegata opposizione contro l'avviso l'intimazione di pagamento n. 05020229000073333000 dichiarandolo parzialmente nullo limitatamente alla pretesa creditoria discendente dalla cartelle sopra elencate;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in PI lì 22/01/2025 Il Giudice
Dott. Filippo Fontani
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