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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/07/2025, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 7390/2021, tra
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa - come da procura in atti - dall'avvocato stabilito TOMMASO BENEDUCE (C.F.: che agisce di intesa per il presente C.F._2 procedimento, ai se 2 febbraio 2001, n. 96, con l'avvocato ANDREA PEZONE con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in atti
ATTRICE
e
(P.IVA: nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avvocato ASSUNTA PORTENTO (C.F.: ) con domicilio digitale eletto presso C.F._3
l'indirizzo PEC indic
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sig.ra ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
del l.r.p.t. e in qualità di Controparte_1
l fine di sentire accogliere le conclusioni appresso riportate.
“I) accogliere la domanda attrice e dichiarare ed accertare per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede, l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di colore nero rimasto non identificato, nella causazione del sinistro per cui è causa, e per l'effetto; II) accogliere la domanda attorea per i motivi esposti nella narrativa che precede, e condannare la convenuta società al pagamento in favore dell'istante di quella somma che sarà accertata e provata in corso di causa anche a mezzo CTU medica che sin d'ora si chiede, comprensiva di tutti i danni da lesioni corporali patite ( biologico – morale – estetico), oltre danno esistenziale, e da diminuita “Chance” ormai previsti espressamente dalla Suprema Corte e tutti i danni, patrimoniali e non, diretti ed indiretti, derivati e conseguenti, non esclusi quelli derivanti dal lucro cessante, quelli per ITT, ITP, capacità lavorativa generica e specifica, spese mediche ed occorrende successive, oltre interessi e rivalutazione monetaria entrambi dalla data del fatto all'effettivo soddisfo, nella misura che risulteranno provati all'esito della istruttoria;
III) condannare la convenuta, al pagamento delle spese e rimborso forfettario spese generali del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde;
IV) dichiarare l'emanata sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
2. Premette in fatto che: 1) in data 22.5.2020, verso le ore 11:00 circa, mentre camminava a piedi sul ciglio della carreggiata sinistra di via Antica Campagna in Qualiano, era coinvolta in un incidente provocato dalla imprudente e negligente condotta di guida del conducente di un veicolo di colore nero, rimasto privo di identificazione;
2) trasportata al P.O. San Giuliano di Giugliano in Campania (NA), le era diagnosticata la frattura del femore ed, in seguito alle dimissioni, era condotta all'Ospedale “A. Cardarelli” dove veniva sottoposta ad intervento chirurgico e a successive terapie;
3) sporgeva denuncia querela contro ignoti;
4) notificava alla convenuta e alla Consap la richiesta di risarcimento del danno e l'invito alla negoziazione assistita rimasti privi di esito.
A fondamento delle proprie conclusioni deduce l'imputabilità del fatto alla esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto.
3. In data 11.11.2021 si costituisce la Controparte_1 in persona del l.r.p.t. contestando le av conclusioni:
“- NEL MERITO Rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi ampiamente esposti vinte le spese di lite. -IN VIA SUBORDINATA per l'applicazione dell'art. 2054 cc che sancisce il principio della corresponsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, con compensazione delle spese. - IN VIA ANCORA PIU' GRADATA per la condanna dell'equo e del giusto”.
4. In via preliminare ha eccepito essere onere del danneggiato di ottemperare gli obblighi di cui all'art. 145, d.lgs n. 209/2005, nonché di provare che il veicolo presunto danneggiante rientri tra quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria.
Nel merito eccepisce: I) la genericità del libello introduttivo;
II) la condotta imprudente della danneggiata;
III) l'assenza di elementi nell'atto introduttivo da cui dedurre l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo ignoto e si oppone alla quantificazione di controparte.
5. Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., sono stati ammessi i mezzi istruttori articolarti da parte attrice ed espletata la prova testimoniale.
6. Nominato il CTU, in data 3.3.2023 è stato depositato l'elaborato peritale unitamente all'istanza di liquidazione del compenso sulla quale il G.I. ha provveduto con decreto del 14.4.2023.
7. Il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.1.2025 (differita al 20.2.2025).
8. In tale occasione innanzi allo scrivente – subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024 - le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
9. Le parti hanno ribadito nei termini di cui agli artt. 189 – 190 c.p.c. i propri asserti difensivi, ulteriormente affinandoli, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni. 10. La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno a chiarire.
11. In via preliminare, deve ritenersi la proponibilità della domanda risarcitoria stante l'ottemperanza delle prescrizioni di cui agli artt. 145, 148 e art. 283, lettera a) c) d) del d. lgs. n. 209/2005.
Invero l'attrice ha depositato, unitamente al libello introduttivo, le ricevute di notifica (datate 2.9.2020) della messa in mora nonché l'invito alla negoziazione assistista (notificato il 6.6.2021) ambedue dirette all'odierna convenuta e alla Consap.
12. Nel merito, la domanda attorea va accolta.
13. È noto che l'art. 283 lett. a), d. lgs. n. 209/2005 prevede il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato.
La disciplina in questione, ispirata ai principi della responsabilità aquiliana, qualifica l'obbligazione in termini risarcitori determinando a carico dell'attore danneggiato l'onere di dimostrare la sussistenza di due presupposti: a) che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo;
b) che tale conducente sia rimasto sconosciuto, poiché non identificato o comunque non identificabile con l'ordinaria diligenza.
La ricorrenza di tali presupposti è evidenziata dalle risultanze documentali ed istruttorie che hanno confermato la tesi di parte attrice.
Infatti, l'attrice – oltre alla propria documentazione clinica - ha depositato la denuncia querela (alla quale deve attribuirsi valore indiziario rispetto agli eventi ivi riportati, da valutare unitamente ad altri elementi mediante il vaglio critico del Giudicante) contro ignoti avente ad oggetto i fatti de quibus – sia dalle dichiarazioni rese dall'unica testimone escussa (la quale all'udienza del 30.5.2022 ha affermato l'impossibilità per le persone presenti di “prendere il numero di targa”).
14. Nella fattispecie in esame, che essere inquadrata sub specie di ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., la ripartizione degli oneri probatori segue la regola di cui all'art. 2697 c.c. a mente del quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Quanto detto trova conferma nella giurisprudenza formatasi in casi analoghi secondo cui “la posizione della vittima di sinistri causati da un veicolo non identificato è parificata dall'ordinamento a quella della vittima di qualsiasi altro sinistro causato da veicoli identificati […] sia sul piano sostanziale, sia sul piano processuale” (cfr. Cass. n. 274/2015).
15. Nel caso di specie deve ritenersi assolto l'onere probatorio incombente su parte attrice in ordine alla dimostrazione dell'effettivo accadimento del fatto storico, del verificarsi dell'evento lesivo e del nesso di causalità tra il primo e il secondo.
Invero le circostanze esposte nel libello introduttivo sono state avvalorate dalle dichiarazioni rese dalla testimone secondo cui: I) l'evento lesivo si verificava nelle circostanze spazio temporali indicate in atti;
II) la condotta della danneggiata era esente da colpa (nello specifico era riferito che la presenza del pedone a margine della strada era dipesa dall'assenza di marciapiedi e dalla presenza di auto in sosta lungo i margini della stessa); III) il conducente dell'auto sconosciuta aveva adottato una condotta imprudente e negligente (in relazione ai limiti di velocità e alla condotta alla guida).
Tali dichiarazioni trovano ulteriore riscontro nella documentazione clinica versata in atti (con particolare riferimento ai due referti di pronto soccorso - entrambi concordi nella diagnosi di “frattura del femore” - nonché alla cartella clinica della danneggiata e alla consulenza tecnica d'ufficio demandata da codesto Giudicante).
16. Pertanto, l'attrice ha adempiuto all'onere probatorio rispetto alla compatibilità delle lesioni riportate alla dinamica del sinistro mediante l'allegazione della documentazione medica le cui risultanze trovano riscontro nelle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato.
17. Viceversa, parte convenuta non ha allegato elementi atti a superare la presunzione di responsabilità assoluta dell'investitore ignoto né idonei a confutare l'avversa ricostruzione del fatto.
18. In relazione alle conseguenze in termini di pregiudizio patito dall' attrice rileva quanto sostenuto dal CTU le cui conclusioni sono, in quanto logicamente argomentate e frutto dell'applicazione di un corretto procedimento applicativo, da condividere.
Invero dall'elaborato peritale depositato il 3.3.2023 è emerso che: a) a seguito dell'evento lesivo l'attrice aveva riportato la “frattura di parte non specificata del femore sinistro”; b) la lesione riportata è “per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita congrua con le modalità di produzione degli eventi traumatici riferiti”; c) l'esistenza del nesso di causalità è ricavabile “secondo un criterio cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti eziologici” fra la lesione documentata e l'evento traumatico;
d) in riscontro alle note contro deduttive del CTP di parte convenuta, il perito precisava che, attraverso l'esame obiettivo della documentazione medica, la dinamica del sinistro riferita dall'attrice era compatibile con le menomazioni da essa riportate secondo le fasi che la dottrina medica riconduce all'investimento (quali urto
– carico – abbattimento – accostamento – trascinamento).
19. Relativamente alla quantificazione del danno subito, si assume che dal sinistro sia derivata “una invalidità temporanea totale di 60 giorni al 100%; invalidità temporanea parziale di 30 giorni al 75%; invalidità temporanea parziale di 30 giorni al 50%; una invalidità temporanea parziale di 20 giorni al 25%; il danno biologico del 22%”.
20. Dall'applicazione delle tabelle milanesi consegue la liquidazione del danno pari ad euro 75.741,50.
21. Va inoltre osservato che dall'istruttoria espletata in seno al giudizio non sono emersi elementi idonei ad applicare il parametro della c.d. “personalizzazione massima” che, per pacifica giurisprudenza, “consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati” (cfr. ex multis Cass. 3.3.2023, n. 6378).
22. Alla predetta somma vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato. Il calcolo degli interessi e della rivalutazione per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, deve effettuarsi considerando che la somma indicata deve essere devalutata alla data dell'evento (22.5.2020), e successivamente rivalutata secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (in tal senso cfr. ex multis Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
23. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della convenuta.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 40%, dato il carattere non complesso degli accertamenti compiuti, le stesse sono liquidate in euro 8.461,80.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 7390/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda attorea e per l'effetto CONDANNA la
[...] in persona del l.r.p.t., nella qualit Controparte_1 della somma di euro Parte_1
75.741,50 a titolo di risarciment porti dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, determinati secondo le modalità indicate in motivazione (par. 22);
2) CONDANNA nella qualità Controparte_1 indicata, alla r sente giudizio, quantificate in complessivi euro 8.461,80, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. TOMMASO BENEDUCE per anticipo fattone.
Così deciso in Aversa, il 2.7.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 7390/2021, tra
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa - come da procura in atti - dall'avvocato stabilito TOMMASO BENEDUCE (C.F.: che agisce di intesa per il presente C.F._2 procedimento, ai se 2 febbraio 2001, n. 96, con l'avvocato ANDREA PEZONE con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in atti
ATTRICE
e
(P.IVA: nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avvocato ASSUNTA PORTENTO (C.F.: ) con domicilio digitale eletto presso C.F._3
l'indirizzo PEC indic
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sig.ra ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
del l.r.p.t. e in qualità di Controparte_1
l fine di sentire accogliere le conclusioni appresso riportate.
“I) accogliere la domanda attrice e dichiarare ed accertare per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede, l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di colore nero rimasto non identificato, nella causazione del sinistro per cui è causa, e per l'effetto; II) accogliere la domanda attorea per i motivi esposti nella narrativa che precede, e condannare la convenuta società al pagamento in favore dell'istante di quella somma che sarà accertata e provata in corso di causa anche a mezzo CTU medica che sin d'ora si chiede, comprensiva di tutti i danni da lesioni corporali patite ( biologico – morale – estetico), oltre danno esistenziale, e da diminuita “Chance” ormai previsti espressamente dalla Suprema Corte e tutti i danni, patrimoniali e non, diretti ed indiretti, derivati e conseguenti, non esclusi quelli derivanti dal lucro cessante, quelli per ITT, ITP, capacità lavorativa generica e specifica, spese mediche ed occorrende successive, oltre interessi e rivalutazione monetaria entrambi dalla data del fatto all'effettivo soddisfo, nella misura che risulteranno provati all'esito della istruttoria;
III) condannare la convenuta, al pagamento delle spese e rimborso forfettario spese generali del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde;
IV) dichiarare l'emanata sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
2. Premette in fatto che: 1) in data 22.5.2020, verso le ore 11:00 circa, mentre camminava a piedi sul ciglio della carreggiata sinistra di via Antica Campagna in Qualiano, era coinvolta in un incidente provocato dalla imprudente e negligente condotta di guida del conducente di un veicolo di colore nero, rimasto privo di identificazione;
2) trasportata al P.O. San Giuliano di Giugliano in Campania (NA), le era diagnosticata la frattura del femore ed, in seguito alle dimissioni, era condotta all'Ospedale “A. Cardarelli” dove veniva sottoposta ad intervento chirurgico e a successive terapie;
3) sporgeva denuncia querela contro ignoti;
4) notificava alla convenuta e alla Consap la richiesta di risarcimento del danno e l'invito alla negoziazione assistita rimasti privi di esito.
A fondamento delle proprie conclusioni deduce l'imputabilità del fatto alla esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto.
3. In data 11.11.2021 si costituisce la Controparte_1 in persona del l.r.p.t. contestando le av conclusioni:
“- NEL MERITO Rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi ampiamente esposti vinte le spese di lite. -IN VIA SUBORDINATA per l'applicazione dell'art. 2054 cc che sancisce il principio della corresponsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, con compensazione delle spese. - IN VIA ANCORA PIU' GRADATA per la condanna dell'equo e del giusto”.
4. In via preliminare ha eccepito essere onere del danneggiato di ottemperare gli obblighi di cui all'art. 145, d.lgs n. 209/2005, nonché di provare che il veicolo presunto danneggiante rientri tra quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria.
Nel merito eccepisce: I) la genericità del libello introduttivo;
II) la condotta imprudente della danneggiata;
III) l'assenza di elementi nell'atto introduttivo da cui dedurre l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo ignoto e si oppone alla quantificazione di controparte.
5. Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., sono stati ammessi i mezzi istruttori articolarti da parte attrice ed espletata la prova testimoniale.
6. Nominato il CTU, in data 3.3.2023 è stato depositato l'elaborato peritale unitamente all'istanza di liquidazione del compenso sulla quale il G.I. ha provveduto con decreto del 14.4.2023.
7. Il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.1.2025 (differita al 20.2.2025).
8. In tale occasione innanzi allo scrivente – subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024 - le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
9. Le parti hanno ribadito nei termini di cui agli artt. 189 – 190 c.p.c. i propri asserti difensivi, ulteriormente affinandoli, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni. 10. La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno a chiarire.
11. In via preliminare, deve ritenersi la proponibilità della domanda risarcitoria stante l'ottemperanza delle prescrizioni di cui agli artt. 145, 148 e art. 283, lettera a) c) d) del d. lgs. n. 209/2005.
Invero l'attrice ha depositato, unitamente al libello introduttivo, le ricevute di notifica (datate 2.9.2020) della messa in mora nonché l'invito alla negoziazione assistista (notificato il 6.6.2021) ambedue dirette all'odierna convenuta e alla Consap.
12. Nel merito, la domanda attorea va accolta.
13. È noto che l'art. 283 lett. a), d. lgs. n. 209/2005 prevede il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato.
La disciplina in questione, ispirata ai principi della responsabilità aquiliana, qualifica l'obbligazione in termini risarcitori determinando a carico dell'attore danneggiato l'onere di dimostrare la sussistenza di due presupposti: a) che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo;
b) che tale conducente sia rimasto sconosciuto, poiché non identificato o comunque non identificabile con l'ordinaria diligenza.
La ricorrenza di tali presupposti è evidenziata dalle risultanze documentali ed istruttorie che hanno confermato la tesi di parte attrice.
Infatti, l'attrice – oltre alla propria documentazione clinica - ha depositato la denuncia querela (alla quale deve attribuirsi valore indiziario rispetto agli eventi ivi riportati, da valutare unitamente ad altri elementi mediante il vaglio critico del Giudicante) contro ignoti avente ad oggetto i fatti de quibus – sia dalle dichiarazioni rese dall'unica testimone escussa (la quale all'udienza del 30.5.2022 ha affermato l'impossibilità per le persone presenti di “prendere il numero di targa”).
14. Nella fattispecie in esame, che essere inquadrata sub specie di ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., la ripartizione degli oneri probatori segue la regola di cui all'art. 2697 c.c. a mente del quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Quanto detto trova conferma nella giurisprudenza formatasi in casi analoghi secondo cui “la posizione della vittima di sinistri causati da un veicolo non identificato è parificata dall'ordinamento a quella della vittima di qualsiasi altro sinistro causato da veicoli identificati […] sia sul piano sostanziale, sia sul piano processuale” (cfr. Cass. n. 274/2015).
15. Nel caso di specie deve ritenersi assolto l'onere probatorio incombente su parte attrice in ordine alla dimostrazione dell'effettivo accadimento del fatto storico, del verificarsi dell'evento lesivo e del nesso di causalità tra il primo e il secondo.
Invero le circostanze esposte nel libello introduttivo sono state avvalorate dalle dichiarazioni rese dalla testimone secondo cui: I) l'evento lesivo si verificava nelle circostanze spazio temporali indicate in atti;
II) la condotta della danneggiata era esente da colpa (nello specifico era riferito che la presenza del pedone a margine della strada era dipesa dall'assenza di marciapiedi e dalla presenza di auto in sosta lungo i margini della stessa); III) il conducente dell'auto sconosciuta aveva adottato una condotta imprudente e negligente (in relazione ai limiti di velocità e alla condotta alla guida).
Tali dichiarazioni trovano ulteriore riscontro nella documentazione clinica versata in atti (con particolare riferimento ai due referti di pronto soccorso - entrambi concordi nella diagnosi di “frattura del femore” - nonché alla cartella clinica della danneggiata e alla consulenza tecnica d'ufficio demandata da codesto Giudicante).
16. Pertanto, l'attrice ha adempiuto all'onere probatorio rispetto alla compatibilità delle lesioni riportate alla dinamica del sinistro mediante l'allegazione della documentazione medica le cui risultanze trovano riscontro nelle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato.
17. Viceversa, parte convenuta non ha allegato elementi atti a superare la presunzione di responsabilità assoluta dell'investitore ignoto né idonei a confutare l'avversa ricostruzione del fatto.
18. In relazione alle conseguenze in termini di pregiudizio patito dall' attrice rileva quanto sostenuto dal CTU le cui conclusioni sono, in quanto logicamente argomentate e frutto dell'applicazione di un corretto procedimento applicativo, da condividere.
Invero dall'elaborato peritale depositato il 3.3.2023 è emerso che: a) a seguito dell'evento lesivo l'attrice aveva riportato la “frattura di parte non specificata del femore sinistro”; b) la lesione riportata è “per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita congrua con le modalità di produzione degli eventi traumatici riferiti”; c) l'esistenza del nesso di causalità è ricavabile “secondo un criterio cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti eziologici” fra la lesione documentata e l'evento traumatico;
d) in riscontro alle note contro deduttive del CTP di parte convenuta, il perito precisava che, attraverso l'esame obiettivo della documentazione medica, la dinamica del sinistro riferita dall'attrice era compatibile con le menomazioni da essa riportate secondo le fasi che la dottrina medica riconduce all'investimento (quali urto
– carico – abbattimento – accostamento – trascinamento).
19. Relativamente alla quantificazione del danno subito, si assume che dal sinistro sia derivata “una invalidità temporanea totale di 60 giorni al 100%; invalidità temporanea parziale di 30 giorni al 75%; invalidità temporanea parziale di 30 giorni al 50%; una invalidità temporanea parziale di 20 giorni al 25%; il danno biologico del 22%”.
20. Dall'applicazione delle tabelle milanesi consegue la liquidazione del danno pari ad euro 75.741,50.
21. Va inoltre osservato che dall'istruttoria espletata in seno al giudizio non sono emersi elementi idonei ad applicare il parametro della c.d. “personalizzazione massima” che, per pacifica giurisprudenza, “consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati” (cfr. ex multis Cass. 3.3.2023, n. 6378).
22. Alla predetta somma vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato. Il calcolo degli interessi e della rivalutazione per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, deve effettuarsi considerando che la somma indicata deve essere devalutata alla data dell'evento (22.5.2020), e successivamente rivalutata secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (in tal senso cfr. ex multis Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
23. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della convenuta.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 40%, dato il carattere non complesso degli accertamenti compiuti, le stesse sono liquidate in euro 8.461,80.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 7390/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda attorea e per l'effetto CONDANNA la
[...] in persona del l.r.p.t., nella qualit Controparte_1 della somma di euro Parte_1
75.741,50 a titolo di risarciment porti dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, determinati secondo le modalità indicate in motivazione (par. 22);
2) CONDANNA nella qualità Controparte_1 indicata, alla r sente giudizio, quantificate in complessivi euro 8.461,80, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. TOMMASO BENEDUCE per anticipo fattone.
Così deciso in Aversa, il 2.7.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta