Sentenza breve 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 04/06/2025, n. 4229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4229 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04229/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05671/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5671 del 2024, proposto da
-OMISSIS- in proprio e quale genitore del minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Armando Mangiapia, Gabriella Mangiapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione:
a) del provvedimento di attestazione ore di sostegno attribuite a.s. 2024/2025 recante prot. n. -OMISSIS- con il quale il Dirigente Scolastico della S.S.S. di I grado “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione al minore -OMISSIS- di n. 18 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2024/2025;
b) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
per l’accertamento per l’anno scolastico 2024/2025, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (30 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore, da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale;
- in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (30 ore settimanali).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha chiesto accertare e dichiarare il diritto del proprio figlio minore di ottenere un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia e, conseguentemente, ordinarsi alle Amministrazioni intimate di assegnare al minore un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza settimanale.
Il Tribunale, con ordinanza del 9.12.2024, ha accolto l’istanza cautelare ed ordinato alla Amministrazione scolastica di assegnare al minore un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla sua piena integrazione scolastica, con copertura integrale dell’orario scolastico.
Parte ricorrente ha, infine, dichiarato che l’Istituto scolastico ha eseguito l’ordinanza cautelare ed ha chiesto che venga dichiarata la improcedibilità del ricorso, con la condanna dell’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite.
Alla camera di consiglio del 14 maggio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di una sua possibile definizione con sentenza breve.
Alla luce di tali emergenze documentali e di quanto dichiarato dalle parti, può pronunciarsi sentenza breve che dichiari il ricorso improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite in favore di ricorrenti, per soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese ed onorari di lite liquidati in euro 1.000,00, oltre accessori di legge con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente che ne hanno fatto richiesta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.