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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 09/12/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 591 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott.ssa Francesca Lecis Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 591 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Parte_1
nata a [...] il [...], C.F. con il
[...] C.F._1 patrocinio dall'Avv. MARIA ANTONIETTA DELOGU, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito a Nuoro in Via Giovanni XXIII n. 8;
Ricorrente
e , nato a [...] il [...], C.F. ; CP_1 C.F._2
Resistente Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per la parte resistente come rassegnate nella nota di precisazione delle conclusioni del 7.01.2015:
«1) Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre , Persona_1 Parte_1 autorizzandola ad adottare le decisioni di maggior interesse – salute, educazione, istruzione – senza dover necessariamente consultare il . CP_1
La collocazione del figlio e la residenza dello stesso rimarranno presso la madre.
2) Disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora CP_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore entro il giorno 24 di ogni mese, Parte_1 la somma di € 400,00, o in quella maggiore ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni ISTAT. Il padre inoltre concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese
1
N. R.G. 591 /2023 straordinarie mediche e scolastiche da corrispondersi previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni.
3) Con vittoria di spese e onorari in caso di opposizione».
Conclusioni del PM:
«Si esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 08.06.2023, ha esposto di aver conosciuto Parte_1
nel 2012; che i due hanno convissuto more uxorio dal 2014, stabilendo la loro CP_1 abitazione a Ottana in Viale Repubblica n. 45/1, al piano superiore dello stabile in cui vivevano i genitori del;
che dall'unione è nato il [...], il quale è stato riconosciuto da CP_1 Per_1 entrambi i genitori all'atto della nascita.
La ha, quindi, descritto l'evoluzione della relazione di coppia dopo la nascita del figlio, ha Pt_1 allegato che la coppia si è separata nel giugno 2018 e che, nel 2020, al bambino è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico. La ricorrente ha, altresì, allegato i comportamenti offensivi e minacciosi da parte del nei propri confronti posti in essere da quest'ultimo una volta che la CP_1 lo informò della sua nuova relazione e ha, altresì, allegato che v'è stato un procedimento Pt_1 penale ex art. 612, co. 1, c.p. nell'ambito del quale il ha risarcito il danno, con conseguente CP_1 estinzione del reato.
Con riferimento al rapporto figlio-padre, la ha allegato che il padre si è disinteressato Pt_1 completamente del figlio, che non vede dal maggio 2021, pur pagando con regolarità l'assegno di mantenimento.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto la pronuncia dell'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre alle condizioni riportate in epigrafe.
2. Fissata l'udienza per la comparizione personale delle parti, dopo il rinnovo della notificazione, è stata dichiarata la contumacia del convenuto.
Sentita la ricorrente ed esaminata la documentazione prodotta, con ordinanza del 19.07.2024, il
Tribunale ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti disponendo l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, collocandolo prevalentemente presso il domicilio della stessa, e ponendo a Per_1 carico di l'obbligo di corrispondere alla a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 Pt_1 figlio minore, entro il giorno 24 di ogni mese, la somma di € 400,00. Con la medesima ordinanza, sono stati disposti accertamenti da parte della Guardia di Finanza sul patrimonio del ed è stato CP_1 richiesto alla madre di integrare la documentazione ex art. 473 bis.12 c.p.c.
Inoltre, è stato disposto che il Servizio Sociale di Nuoro realizzasse un percorso di sostegno alla genitorialità di durata trimestrale in favore di , con l'attivazione di un percorso di sostegno ad CP_1
2
N. R.G. 591 /2023 entrambi i genitori di durata trimestrale al fine di attivare un canale di comunicazione fra i genitori nell'interesse del figlio.
Il Servizio Sociale di Nuoro ha depositato la relazione ex art. 473 bis.27 c.p.c.
Sono stati, quindi, assegnati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. e, all'udienza del 15.04.2025, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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3. La e il , non uniti in matrimonio, hanno avuto riconosciuto da entrambi i Pt_1 CP_1 Per_1 genitori, che oggi ha quasi 9 anni (cfr. estratto di atto di nascita).
Il non si è costituito nel presente giudizio e la dichiarazione di contumacia dev'essere CP_1 confermata.
3.1. La ha chiesto, sostanzialmente, l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio Pt_1 Per_1
La ha allegato che il «nel tempo si è infatti completamente disinteressato del figlio Pt_1 CP_1 che non vede dal maggio 2021, non ha mai chiesto di vederlo né si è informato del suo stato di salute
o partecipato attivamente alle decisioni che riguardano sebbene, per lungo tempo, la Per_1 Pt_1 abbia continuato a tenerlo informato e, a quanto risulta, lo abbiano fatto anche le terapiste, la logopedista e la scuola. Ogniqualvolta si presenti la necessità di avere l'assenso o la firma del signor
, per ciò che riguarda le esigenze del piccolo , sorgono problemi. Ottenere l'Isee del CP_1 Per_1
per l'accesso del minore alla mensa scolastica o ai benefici della L 162 o l'assegno unico CP_1 diventa un'impresa che comporta per la un'enorme fonte di stress oltre che una continua Pt_1 umiliazione. Sono infatti queste le occasioni che fanno scatenare le risposte sprezzanti e offensive del
che prova un evidente sadico gusto nel vedere la in difficoltà. Quel che più è grave è CP_1 Pt_1 la totale noncuranza di quelle che sono le particolari esigenze del piccolo che necessita di Per_1 cure costanti e continue e spesso di decisioni immediate che non possono dipendere dall'umore o dalle vendette personali del che determinano situazioni di stallo decisionale foriere di grave CP_1 pregiudizio e indubbiamente contrari all'interesse del minore. A solo titolo esemplificativo, l'Isee richiesto il 10 gennaio 2023 è stato fornito solo il 2 marzo a seguito di numerose e ripugnanti comunicazioni mail».
A ciò occorre aggiungere che la ha allegato l'abuso di sostanze alcoliche da parte del padre Pt_1 nel periodo in cui ancora stavano insieme e di essere stata vittima delle offese e delle minacce del
, dopo aver comunicato al la propria nuova relazione. CP_1 CP_1
In relazione a questi fatti, la ha denunciato il ed è stato avviato un procedimento penale Pt_1 CP_1 ex art. 612, co. 1, c.p. (avente RGNR n. 52/2022 mod 21 bis) nei confronti di quest'ultimo. Il reato, di competenza del Giudice di Pace, si è estinto per condotte riparatorie in ragione dell'intervenuto
3
N. R.G. 591 /2023 risarcimento del danno in favore della (come risulta dalla documentazione del procedimento Pt_1 penale prodotta dalla . Pt_1
Le allegazioni della madre hanno trovato riscontro nella documentazione depositata e nella relazione del Servizio Sociale di Nuoro.
La ha depositato lo screenshot di una mail in cui informa il padre in ordine ad un importante Pt_1 decisione da prendere (iscrivere ad un altro anno di scuola materna o iscriverlo direttamente Per_1 alle elementari).
Dallo scambio di mail risalente al 4/5 maggio 2022 (doc.8), risulta che il padre abbia dato il consenso
(ma non si comprendere per cosa). La mail del padre è indicativa di un approccio superficiale ad una decisione così importante per il figlio e contiene, comunque, recriminazioni nei confronti della anche se esposte in maniera continente. Pt_1
La madre ha depositato, inoltre, un altro scambio di mail risalente al gennaio 2023, da cui risulta che la madre ha chiesto al padre il suo ISEE per il contributo ex l.r. 162/1998, per la mensa scolastica e per l'assegno unico per il figlio. Il padre ha risposto, inizialmente, in data 12.1.2023, che avrebbe provveduto ad inviare l' . Successivamente, in data 14.1.2023, dopo le ore 23, il ha Pt_2 CP_1 rifiutato in maniera scurrile l'invio dell' , ha detto che avrebbe pagato lui la mensa per Pt_2 Per_1 ha intimato alla di lasciarlo in pace e di sparire dalla sua vita con parole minacciose e Pt_1 offensive, offendendo anche il nuovo compagno della Pt_1
Questi comportamenti sono indicativi dell'incapacità del di comunicare in maniera rispettosa CP_1
e collaborativa con la madre nell'interesse del figlio. Di più, il ha chiaramente rifiutato CP_1 qualsiasi contatto con la madre, chiedendo di essere lasciato in pace.
Si rileva, inoltre, che le offese e le minacce del gennaio 2023 sono successive al momento in cui il aveva già risarcito il danno alla (cfr. atti del procedimento penale) nell'ambito del CP_1 Pt_1 procedimento penale avente RG n. 22/2022 mod 21 bis. Da ciò si desume anche la insensibilità del all'efficacia special preventiva del procedimento penale a suo carico. CP_1
Passando ad esaminare la relazione del Servizio Sociale di Nuoro del 27.11.2024, il Servizio ha descritto i contatti telefonici avuti col da cui risulta che quest'ultimo ha manifestato un CP_1 crescente grado di confusione e disorientamento sia nell'esprimersi che nel recepire le richieste del
Servizio.
Il Servizio Sociale di Nuoro ha, quindi, concluso some segue:
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Nella relazione relativa al servizio di sostegno alla genitorialità in favore del , a firma della CP_1
Con dott.ssa e risalente pure al novembre 2024, si dà atto che non è stato possibile avviare il percorso di sostegno alla genitorialità richiesto dal Tribunale perché il non si è presentato ai diversi CP_1 incontri fissati adducendo motivi di salute.
Il rifiuto dei contatti con la madre al fine di prendere le decisioni nell'interesse del figlio, la mancata adesione al percorso di supporto alla genitorialità funzionale proprio a ricostituire un canale di comunicazione fra i genitori nell'interesse del figlio e il fatto che il padre non veda il figlio Per_1 dal maggio 2021 (fatto coerente con la volontà rappresentata dal padre via mail di non aver alcun tipo di contatto con la madre) rendono manifesta l'inidoneità genitoriale del padre. Il , infatti, CP_1 rifiutando ogni contatto con la madre, si è disinteressato del figlio, anteponendo l'astio nei confronti della ex compagna, rispetto al bisogno del figlio stesso di avere un rapporto sereno e continuativo col padre.
A ciò si aggiunga che i comportamenti offesivi e minacciosi verso la madre (cfr. mail del gennaio
2023) se non determinano un pregiudizio diretto nei confronti del minore (non sono stati allegati fatti di violenza assistita) sono comunque espressivi di una seria disfunzionalità nell'adempimento del proprio ruolo genitoriale che presuppone una rispettosa collaborazione con l'altro genitore.
Inoltre, i comportamenti del padre debbono essere valutati anche alla luce del fatto che soffre Per_1 di un disturbo dello spettro autistico (cfr. documentazione medica di ) che avrebbe Persona_1 richiesto un quid pluris di attenzione, cura e sensibilità da parte del padre, attesa la particolare fragilità del figlio e i maggiori bisogni ad essa connessi.
L'unico elemento di prognosi positiva in favore del è costituito dalla regolare contribuzione CP_1 al mantenimento del figlio (cfr. estratti conto della madre e ammissione del fatto da parte della ricorrente) che, tuttavia, non è un elemento sufficiente a comprovare l'adeguatezza genitoriale del a fronte dei numerosi elementi di segno contrario. CP_1
Dagli atti di causa, inoltre, non emergono elementi indicativi della non inidoneità genitoriale della madre, la quale ha dimostrato di seguire il figlio sul piano medico e scolastico (cfr. documentazione medica di , documentazione scolastica di ), di essersi attivata per il Persona_1 Persona_1
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N. R.G. 591 /2023 reperimento dei pubblici sussidi che possano aiutarla a far fonte alle disabilità del figlio (cfr. docc.
18, 19, 19 a, 20) e di essersi resa disponibile presso il Servizio Sociale di Nuoro, nonostante le offese e le minacce subite in passato dal , per avviare un percorso al fine di creare un canale di CP_1 comunicazione col padre nell'interesse del figlio (si segnala che il non ha aderito al percorso, CP_1 cfr. relazione del Servizio Sociale di Nuoro).
In definitiva, si ritiene che l'affidamento condiviso, nel caso di specie, sia contrario all'interesse del minore perché il padre ha rifiutato ogni rapporto con la madre -che è necessario nell'interesse del figlio- e ha mostrato disinteresse verso l'accudimento e l'educazione del bambino, che non vede dal
2021. Di conseguenza, dev'essere affidato in via esclusiva alla madre. Per_1
La madre ha chiesto, tuttavia, l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio come si evince dal tenore letterale delle conclusioni: «disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla Persona_1 madre , l'autorizzandola ad adottare le decisioni di maggior interesse – salute, Parte_1 educazione, istruzione – senza dover necessariamente consultare il .» CP_1
In tema di affidamento c.d. super esclusivo è intervenuta di recente la Suprema Corte (Cass. civ., Sez.
1, Sentenza n. 24876 del 2025), che per la prima volta ha affrontato funditus la questione dell'affidamento c.d. super esclusivo avvicinandolo, sul piano dell'individuazione dei presupposti, alle misure limitative della responsabilità genitoriale, e proponendone un ambito d'applicazione residuale e circoscritto: «nell'affido esclusivo, la valutazione della contrarietà all'interesse del minore non è riferita in via diretta o indiretta alla condotta pregiudizievole di uno dei genitori apparendo fondata sull'obiettivo accertamento della contrarietà dell'esercizio condiviso della bigenitorialità all'interesse del minore. • 13. Nell'affido super esclusivo manca un chiaro ancoraggio normativo da cui trarre il quid pluris che, da un lato, ne precisi il contenuto limitativo dell'esercizio della responsabilità genitoriale, e dall'altro individui il carattere oggettivo, soggettivo o misto della contrarietà all'interesse del minore. In altre parole, non è desumibile dal parametro normativo né
l'entità della limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale né quali siano le differenze tra la contrarietà all'interesse del minore che dà luogo all'affidamento esclusivo e quella che determina l'affido super esclusivo e se in questa ultima abbia maggiore spazio il profilo della condotta dei genitori. Si tratta, in conclusione, di una categoria dai contorni non predeterminati dalla norma nemmeno come clausola generale. Ciò, da un lato, ne consiglia un uso davvero residuale, essendo in gioco la limitazione di un diritto fondamentale ed inviolabile della persona sia del minore che del genitore, ovvero il diritto alla bigenitorialità; dall'altro ne impone un accertamento rigoroso dei presupposti, tenendo conto della maggiore rilevanza del profilo soggettivo nei provvedimenti conformativi della responsabilità genitoriale, quale deve ritenersi anche l'affido super esclusivo, non potendosi escludere dall'esercizio della genitorialità la madre o il padre senza 6
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l'accertamento di condotte pregiudizievoli di non modesta entità. Ciò perché, ove le gravi difficoltà di esercizio della bigenitorialità rivestano, all'esito di rigoroso accertamento, carattere oggettivo,
c'è lo strumento normativo dell'affido esclusivo che non conserva al genitore non affidatario le decisioni di maggior interesse e ben può essere modulato dal giudice del merito con riferimento a conflittualità, lontananza (attualmente in gran parte superamento con comunicazione telematica) e atteggiamento del minore».
Alla luce di quest'indirizzo restrittivo, si ritiene che non vi sia prova di condotte gravemente pregiudizievoli da parte del padre poste in essere specificamente nei confronti del figlio Per_1
, da valorizzarsi sotto il profilo soggettivo, non essendo sufficiente ai fini dell'affidamento c.d.
[...] super esclusivo il disinteresse mostrato dal padre verso il figlio giacché non si tratta di un disinteresse totale -poiché il padre paga regolarmente il mantenimento ordinario per il figlio- e perché, con riguardo ai fatti di violenza domestica allegati e comprovati dalla madre, non vi sono fatti specifici da cui desumere che il minore abbia assistito ad episodi di violenza (c.d. violenza assistita).
In definitiva, deve disporsi l'affidamento esclusivo del minore alla madre.
Occorre, tuttavia, fare utilizzo dei poteri di adeguamento del regime di affidamento esclusivo al caso concreto, riconosciuti al Tribunale dall'art. 337 quater, co. 3, c.c., per disciplinare un regime di affidamento esclusivo del minore che sia capace, in concreto, di dare effettiva tutela al superiore interesse del minore, tenendo conto, da una parte, del rifiuto espresso dal padre ad avere un qualsiasi contatto con la madre (situazione che non è stato possibile risolvere nemmeno con l'intervento del
Servizio Sociale) e, dall'altra, della necessità di proteggere la madre dai comportamenti offensivi e minacciosi del padre, posti in essere anche dopo la chiusura del procedimento penale avente RGNR
52/2022 mod 21 bis.
Di conseguenza, si richiede alla madre di comunicare al Servizio Sociale di Nuoro con congruo anticipo le decisioni di maggior interesse per e, a titolo d'esempio, decisioni in tema di: Per_1 operazioni chirurgiche e trattamenti sanitari non routinari, scelte di maggior interesse sul percorso di studi, religione, sport, iscrizione ad enti o associazioni, viaggi all'estero, esclusi i viaggi scolastici, guida di motoveicoli.
Il Servizio Sociale di Nuoro contatterà il padre e cercherà di facilitare un confronto fra i genitori.
In caso di mancata risposta o di ritardo nella riposta da parte del padre (rispetto al termine assegnato), la madre è autorizzata a prendere da sola la decisione di particolare importanza nell'interesse del figlio.
Le altre decisioni che non siano qualificabili come di particolare interesse per potranno essere Per_1 prese in autonomia dalla madre senza attivare il procedimento sopra descritto.
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4. , tenuto conto che il bambino ha vissuto con la madre fin dalla separazione dei Persona_1 genitori, che risale al 2018, dev'essere collocato in via prevalente presso la residenza della madre ove il minore avrà anche la residenza a fini anagrafici.
4.1. Visto che il minore non vede il padre dal 2021 e tenuto conto della disabilità di il Servizio Per_1
Sociale di Nuoro dovrà contattare il padre per organizzare degli incontri protetti con il figlio. Si lascia alla discrezionalità tecnica del Servizio l'individuazione di un calendario di incontri col padre, richiedendo, tuttavia, la presenza di una figura specializzata che possa gestire le fragilità di Per_1 nel contesto degli incontri col padre.
Al fine di preparare il padre alla frequentazione con il figlio, che non vede da molto tempo, a tutela di si richiede al Servizio Sociale di Nuoro di rinnovare al l'offerta di un percorso di Per_1 CP_1 sostegno alla genitorialità finalizzato a rendere più significativi gli incontri con il figlio (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 7331 del 2024 e Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11842 del 2019).
Di contro, nel rispetto del diritto di autodeterminazione del , non è possibile richiedere al padre CP_1 di intraprendere i percorsi terapeutici indicati dal Servizio Sociale di Nuoro.
5. Venendo alle questioni economiche, come risulta dalla relazione della polizia tributaria, il , CP_1 in servizio presso la Guardia di Finanza, ha un lavoro con contratto a tempo indeterminato che gli consente di percepire un reddito lordo annuale di circa 31.800,00 euro (dichiarati per l'anno 2023 e quindi relativi al 2022). Inoltre, egli è proprietario esclusivo di una casa d'abitazione in Ottana e proprietario di ¼ di un altro fabbricato, sempre in Ottana. Egli è titolare di un'automobile e di una motocicletta.
La madre è educatrice professionale e lavora con contratti a tempo determinato presso la Cooperativa progetto uomo percependo, per la restante parte dell'anno, l'indennità da disoccupazione. Il reddito netto mensile della madre (sommando redditi da lavoro con i redditi da indennità di disoccupazione)
è pari a 1.150 euro circa per l'anno 2021, 1.130 euro circa per l'anno 2022, 1.200 euro circa per l'anno
2023.
La è intestataria di un'automobile, non ha beni immobili e vive in locazione con un canone Pt_1 mensile di 500 euro.
ha importanti bisogni d'assistenza connessi alla propria disabilità e svolge una terapia Persona_1 comportamentale e degli incontri con una logopedista. Il minore frequenta la scuola pubblica primaria di Nuoro ed è stato elaborato in suo favore, per l'anno scolastico 2023/2024 un Persona_2 piano didattico personalizzato con insegnante di sostegno (doc. 17) come richiesto dallo psichiatra infantile dott. (cfr. doc.16 diagnosi funzionale). Per_3
Il padre non svolge alcun compito di cura e accudimento del figlio che sono integralmente svolti dalla madre. 8
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Il minore percepisce un contributo da parte della Regione Autonoma della Sardegna (ex l.r. 168/1992) che, per il 2024, è risultato pari a 300 euro mensili (doc. 19).
Il minore percepisce il contributo regionale per le persone affette da patologie psichiatriche (l. r.
20/1997) e, per l'anno 2024, ha percepito circa 489,00 euro mensili (doc. 20)
La madre ha percepito altresì, per l'assegno unico per il figlio che, per il 2022 è stato di circa Per_1
250 euro mensili, per il 2023 di circa 300 euro mensili mentre, per il 2024, di circa 240 euro mensili.
L'assegno unico per il figlio è stato percepito integralmente dalla madre.
Il tenore di vita del nucleo familiare durante la convivenza (durata, invero, appena due anni) era verosimilmente medio per il contesto sociale di vita (il paese di Ottana).
Le parti, nel 2019, avevano sottoscritto un accordo stragiudiziale per disciplinare l'affidamento e il mantenimento del figlio individuando nella somma di € 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale, il contributo al mantenimento del padre in favore del figlio. Secondo l'accordo, le spese straordinarie avrebbero dovuto essere divise al 50% fra i genitori.
Facendo sintesi degli elementi probatori come sopra accertati e valutati, si ritiene che congruo porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario di pari ad 450,00 euro mensili, Per_1 oltre rivalutazione annuale all'indice Istat FOI, da pagarsi alla madre entro il 24 di ogni mese.
Le spese ricorrenti di rilevante ammontare e le spese straordinarie in senso proprio (cfr. Linee Guida del CNF del 2017 per individuare le spese straordinarie) debbono essere ripartite fra i genitori al 50%.
L'assegno unico per il figlio dovrà essere percepito dalla madre in quanto collocataria prevalente del minore.
6. Il , contumace, risulta soccombente ed è tenuto a pagare le spese di questo giudizio a norma CP_1 dell'art. 91 c.p.c.
Tenuto conto del valore indeterminabile e della complessità bassa della causa, applicati i minimi tariffari in considerazione della semplificazione dell'attività difensiva connessa al carattere contumaciale della causa e degli altri criteri di cui all'art. 4 del D.M. 55/2014 e ritenuto che si siano svolte tutte le fasi del giudizio, si liquidano a titolo di onorari d'avvocato € 3.809,00, oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, e 27 euro per esborsi. Le spese di notifica, nel caso di specie, risultano anticipate dall'Erario.
PQM
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente decidendo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dispone l'affidamento esclusivo di alla madre Si richiede alla Persona_1 Parte_1 madre di comunicare al Servizio Sociale di Nuoro con congruo anticipo le decisioni più importanti da prendere per in tema di salute, scuola, educazione, religione, residenza e viaggi fuori dal Per_1
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N. R.G. 591 /2023 territorio italiano. Il Servizio Sociale di Nuoro contatterà il padre e cercherà di facilitare un confronto fra i genitori. In caso di mancata risposta o di ritardo nella riposta da parte del padre rispetto al termine assegnato, la madre è autorizzata a prendere da sola la decisione di particolare importanza nell'interesse del figlio. Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese in autonomia dalla madre senza attivare il procedimento sopra descritto.
2) colloca prevalentemente presso la residenza della madre ove il minore avrà anche Persona_1 la residenza a fini anagrafici;
3) richiede al Servizio Sociale di Nuoro di organizzare degli incontri protetti fra e il padre, Per_1
, con la presenza di una figura professionale specializzata a protezione di Si CP_1 Per_1 richiede, altresì, al Servizio Sociale di Nuoro di rinnovare al l'offerta di un percorso di CP_1 sostegno alla genitorialità finalizzato a rendere più significativi gli incontri con il figlio.
4) dispone che il padre paghi alla madre, entro il 24 di ogni mese, un contributo per il mantenimento ordinario di pari ad 450,00 euro mensili, oltre rivalutazione annuale all'indice Istat FOI. Le Per_1 spese ricorrenti di rilevante ammontare e le spese straordinarie in senso proprio (cfr. Linee Guida del
CNF del 2017 per individuare le spese straordinarie) debbono essere ripartite fra i genitori al 50%.
L'assegno unico per il figlio dovrà essere integralmente percepito dalla madre.
5) condanna a pagare ad le spese di lite che liquida in € 3.809,00, CP_1 Parte_1 oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, se dovuta oltre € 27,00 per esborsi.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del g. 5.12.2025
Il Giudice rel. dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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