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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/04/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 21452/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 21452/2023
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 21452/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BRUNO BOARIO, elettivamente domiciliata in Parte_1
Via Cernaia 28, 10122 Torino presso il difensore
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
RAFFAELLA GRECO, elettivamente domiciliata in Via San Francesco Da Paola 43, 10123 Torino presso il difensore
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino
Contrariis rejectis
NEL MERITO
Accertare e dichiarare la nullità delle clausole n. 18 e 19 del contratto di finanziamento n. 584402 del 13.01.2006 ai sensi del combinato disposto dagli articoli art. 33 comma 1, 2 lett. f), 35 e 36
Codice del Consumo. Per l'effetto, in accoglimento della dispiegata opposizione, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 8976/2019 del 08.10.2019 nella causa RG 19872/2019 del Tribunale di Torino,
Dott.ssa Castellino;
Respingere comunque ogni e qualsiasi domanda da parte dell'opposta nei confronti dell'opponente
IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre CPA e IVA, con distrazione delle stesse a favore dell'avv. Bruno Boario”.
Parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare
-concedere termine per instaurare il procedimento di mediazione con l'ordinanza ex articolo 171 bis,
Codice di Procedura Civile;
-rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia del decreto ingiuntivo opposto;
-accordare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo. Nel merito in via principale
Rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo 8976/2019 emesso dal Tribunale di Torino ( n.R.g. 19872/2019)
-dichiarare la validità del contratto n. 584402, e delle clausole in esso contenute;
Nel merito in via gradata
Accertare e dichiarare che creditrice nei confronti di Controparte_1 Parte_1 per l'importo di € 14.930,62, oltre interessi di mora come da contratto, ferma restando l'osservanza dei limiti di cui alla Legge n. 108/1996, dal 16/07/2019 sino soddisfo, oltre compenso ed anticipazioni del procedimento monitorio ed oltre le successive occorrende, e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al decreto monitorio n. Parte_1
8976/2019, mediante il quale era stato ingiunto il pagamento di € 14.930,62 oltre interessi di mora di cui al contratto di finanziamento n. 584402, asserendo: che lo stesso contratto era stato stipulato con ed aveva ad oggetto la liquidazione di un finanziamento per € 4.350,00 da rimborsarsi Parte_2 in 54 rate mensili da € 106,30, per un totale di € 5.821,20; che in data 24.05.2023 la CP_1
notificava alla ricorrente e alla atto di pignoramento presso Controparte_2 terzi iscritto con N.R.G.E. 3833/2023; che all'udienza dell'11.20.2023 della procedura esecutiva immobiliare, si costituiva la dando atto che nel decreto monitorio non era stata decisa la Pt_1 questione circa l'abusività delle clausole contrattuali;
che con provvedimento dell'01.11.2023 il Giudice dell'esecuzione concedeva alla ricorrente termine di 40 giorni per proporre opposizione al fine di accertare l'eventuale abusività delle clausole.
La ricorrente agisce in giudizio per la dichiarazione di nullità delle clausole di cui agli artt. 18 e 19 del contratto di finanziamento azionato in sede monitoria ai sensi degli artt. 33 comma 2 lett. f) e 36 comma 1 Codice del Consumo e per la revoca del decreto opposto.
In data 07.03.2024 si costituiva in giudizio asserendo: che la stessa opposta si era resa CP_1
cessionaria pro soluto di un pacchetto di crediti in sofferenza originato da Parte_3
, e;
che di detta
[...] Controparte_3 Parte_3 Controparte_4
cessione veniva data notizia mediante pubblicazione su G.U. in data 11.12.2018; che nello stesso pacchetto era ricompreso il credito azionato in giudizio;
che il decreto n. 8976/2019, originariamente non opposto, veniva dichiarato esecutivo in data 10.03.2020 e con formula apposta il 18.08.2020; che in data 18.03.2023 veniva notificato alla ricorrente atto di precetto per € 16.578,12 con avvertimento ex art. 480 c.p.c.; che su ordinanza del G.E., veniva formulata l'odierna opposizione.
La resiste in giudizio per la conferma del decreto opposto, contestando in diritto quanto CP_1
allegato da controparte.
L'opposizione deve essere interamente rigettata.
In via preliminare, occorre ribadire che la valutazione di questo Giudice, come da ordinanza del
Giudice dell'Esecuzione dell'01.11.2023 (doc. 6 opponente) e in conformità al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella nota sentenza n. 9479/2023, deve essere limitata all'accertamento dell'eventuale abusività delle clausole del contratto azionato in giudizio.
Nel merito, parte opponente ha dichiarato come le clausole di cui agli artt. 18 e 19 del contratto al consumatore n. 584402 hanno determinato, in capo allo stesso consumatore, uno squilibrio economico “rilevabile ictu oculi dal momento che le clausole impugnate hanno permesso alla finanziaria di richiedere alla signora il triplo del credito oggetto di finanziamento” (pag. 4 Pt_1
atto di citazione).
Nello specifico, la stessa maggiorazione sarebbe stata giustificata dall'applicazione di interessi di mora nella misura massima del 2,5% per mese o frazione di mese, dall'addebito di ulteriori costi e dall'applicazione di una penale massima pari al 10% del capitale a scadere in caso di inadempimento ovvero di adempimento tardivo (pag. 3 atto di citazione).
Atteso che l'opponente non ha specificato quali siano gli “ulteriori costi” addebitati e che l'opposta ha dichiarato che alcuna somma è stata richiesta in forza della penale prevista dall'art. 19 del contratto
(pag. 7 comparsa di costituzione), circostanza non contestata dall'opponente ex art. 115 c.p.c., rimane da accertare se la previsione contrattuale degli interessi di mora è da qualificarsi come clausola abusiva/vessatoria.
Sul punto, la richiama quell'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. SS.UU. n. Pt_1
19597/2020), secondo il quale la previsione di interessi di mora in contratti come quelli del caso di specie legittima il consumatore al ricorso del dettato normativo di cui agli artt. 33 comma 2 lett. f)
(“Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
(…) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo) e 36 comma 1 (“Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto) del Codice del Consumo.
Sulla scorta di tale pronuncia e ritenuto che l'importo manifestamente eccessivo sia stato determinato dall'applicazione di interessi di mora al 2,5% per mese o frazione del mese, parte opponente insistite per il riconoscimento della vessatorietà/abusività delle clausole di cui agli artt. 18 e 19 e per la dichiarazione di nullità delle stesse.
Tuttavia, maggiormente condivisibili sono le difese di parte opposta per cui “le clausole de quibus non possono risultare vessatorie, non potendosi per definizione considerare “manifestamente eccessivo” un importo che rientri abbondantemente nei limiti prescritti dalla legge” (pag. 6 comparsa di risposta).
Considerato che la stessa sentenza delle Sezioni Unite richiamata dalla parte attrice è intervenuta proprio sull'assoggettabilità degli interessi di mora alla normativa antiusura , affermando infine il principio di diritto per cui “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”, la ha provato, mediante la produzione di CP_1
estratto conto certificato (doc. 12 opposta) e rilevazione trimestrale per il periodo di riferimento
01.01.2006 – 31.03.2006 (doc. 15 opposta) relativo alla data di stipula del contratto (13.01.2006), come la misura dei tassi di interesse di mora contrattuali è stata determinata in misura inferiore alle soglie antiusura vigenti al momento della stipula del contratto de quo. Questo è desumibile dal confronto tra il TAEG del contratto (15,48%), comprensivo degli interessi moratori, e la soglia antiusura prevista dalla rilevazione trimestrale sopra citata in relazione alla categoria “Credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving” (23,62%). In ogni caso lo stesso art. 18 censurato prevede espressamente che gli interessi di mora debbano essere, comunque, contenuti entri i limiti di legge dovendosi così escludere tout court la vessatorietà della clausola. La stessa circostanza risulta essere confermata ex art. 115 c.p.c. dalla parte opponente, la quale ha altresì ammesso come la stessa “non ha eccepito l'illegittimità del tasso di interesse applicato poiché maggiore al tasso soglia previsto dalla legge, ma ha eccepito la nullità delle clausole di cui agli artt.
18 e 19 del contratto di finanziamento ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo” (pag. 3 memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.).
L'eccezione è da ritenersi dunque infondata, in considerazione di quanto fino ad ora esposto e rilevato anche che la , limitandosi ad un ricalcolo delle somme ritenute legittimamente spettanti Pt_1 all'istituto di credito, non ha fornito alcuna prova tempestiva circa l'impatto ingiustificato ed economicamente eccessivo delle stesse clausole sulla propria posizione contrattuale ovvero sulla propria situazione patrimoniale.
Per tali motivi, si deve concludere che le clausole impugnate da parte opponente non sono da considerarsi abusive o vessatorie. Di conseguenza, l'odierna opposizione deve essere integralmente rigettata con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione formulata da e, per l'effetto; Parte_1
Conferma il decreto ingiuntivo n. 8976/2019;
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 Controparte_1
2860,00 (di cui € 600,00 per fase studio, € 500,00 per fase introduttiva, € 900,00 per fase istruttoria,
€ 860,00 per fase decisionale), in € 441,00 per procedura di mediazione, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 11 arrile 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 21452/2023
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 21452/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BRUNO BOARIO, elettivamente domiciliata in Parte_1
Via Cernaia 28, 10122 Torino presso il difensore
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
RAFFAELLA GRECO, elettivamente domiciliata in Via San Francesco Da Paola 43, 10123 Torino presso il difensore
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino
Contrariis rejectis
NEL MERITO
Accertare e dichiarare la nullità delle clausole n. 18 e 19 del contratto di finanziamento n. 584402 del 13.01.2006 ai sensi del combinato disposto dagli articoli art. 33 comma 1, 2 lett. f), 35 e 36
Codice del Consumo. Per l'effetto, in accoglimento della dispiegata opposizione, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 8976/2019 del 08.10.2019 nella causa RG 19872/2019 del Tribunale di Torino,
Dott.ssa Castellino;
Respingere comunque ogni e qualsiasi domanda da parte dell'opposta nei confronti dell'opponente
IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre CPA e IVA, con distrazione delle stesse a favore dell'avv. Bruno Boario”.
Parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare
-concedere termine per instaurare il procedimento di mediazione con l'ordinanza ex articolo 171 bis,
Codice di Procedura Civile;
-rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia del decreto ingiuntivo opposto;
-accordare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo. Nel merito in via principale
Rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo 8976/2019 emesso dal Tribunale di Torino ( n.R.g. 19872/2019)
-dichiarare la validità del contratto n. 584402, e delle clausole in esso contenute;
Nel merito in via gradata
Accertare e dichiarare che creditrice nei confronti di Controparte_1 Parte_1 per l'importo di € 14.930,62, oltre interessi di mora come da contratto, ferma restando l'osservanza dei limiti di cui alla Legge n. 108/1996, dal 16/07/2019 sino soddisfo, oltre compenso ed anticipazioni del procedimento monitorio ed oltre le successive occorrende, e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al decreto monitorio n. Parte_1
8976/2019, mediante il quale era stato ingiunto il pagamento di € 14.930,62 oltre interessi di mora di cui al contratto di finanziamento n. 584402, asserendo: che lo stesso contratto era stato stipulato con ed aveva ad oggetto la liquidazione di un finanziamento per € 4.350,00 da rimborsarsi Parte_2 in 54 rate mensili da € 106,30, per un totale di € 5.821,20; che in data 24.05.2023 la CP_1
notificava alla ricorrente e alla atto di pignoramento presso Controparte_2 terzi iscritto con N.R.G.E. 3833/2023; che all'udienza dell'11.20.2023 della procedura esecutiva immobiliare, si costituiva la dando atto che nel decreto monitorio non era stata decisa la Pt_1 questione circa l'abusività delle clausole contrattuali;
che con provvedimento dell'01.11.2023 il Giudice dell'esecuzione concedeva alla ricorrente termine di 40 giorni per proporre opposizione al fine di accertare l'eventuale abusività delle clausole.
La ricorrente agisce in giudizio per la dichiarazione di nullità delle clausole di cui agli artt. 18 e 19 del contratto di finanziamento azionato in sede monitoria ai sensi degli artt. 33 comma 2 lett. f) e 36 comma 1 Codice del Consumo e per la revoca del decreto opposto.
In data 07.03.2024 si costituiva in giudizio asserendo: che la stessa opposta si era resa CP_1
cessionaria pro soluto di un pacchetto di crediti in sofferenza originato da Parte_3
, e;
che di detta
[...] Controparte_3 Parte_3 Controparte_4
cessione veniva data notizia mediante pubblicazione su G.U. in data 11.12.2018; che nello stesso pacchetto era ricompreso il credito azionato in giudizio;
che il decreto n. 8976/2019, originariamente non opposto, veniva dichiarato esecutivo in data 10.03.2020 e con formula apposta il 18.08.2020; che in data 18.03.2023 veniva notificato alla ricorrente atto di precetto per € 16.578,12 con avvertimento ex art. 480 c.p.c.; che su ordinanza del G.E., veniva formulata l'odierna opposizione.
La resiste in giudizio per la conferma del decreto opposto, contestando in diritto quanto CP_1
allegato da controparte.
L'opposizione deve essere interamente rigettata.
In via preliminare, occorre ribadire che la valutazione di questo Giudice, come da ordinanza del
Giudice dell'Esecuzione dell'01.11.2023 (doc. 6 opponente) e in conformità al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella nota sentenza n. 9479/2023, deve essere limitata all'accertamento dell'eventuale abusività delle clausole del contratto azionato in giudizio.
Nel merito, parte opponente ha dichiarato come le clausole di cui agli artt. 18 e 19 del contratto al consumatore n. 584402 hanno determinato, in capo allo stesso consumatore, uno squilibrio economico “rilevabile ictu oculi dal momento che le clausole impugnate hanno permesso alla finanziaria di richiedere alla signora il triplo del credito oggetto di finanziamento” (pag. 4 Pt_1
atto di citazione).
Nello specifico, la stessa maggiorazione sarebbe stata giustificata dall'applicazione di interessi di mora nella misura massima del 2,5% per mese o frazione di mese, dall'addebito di ulteriori costi e dall'applicazione di una penale massima pari al 10% del capitale a scadere in caso di inadempimento ovvero di adempimento tardivo (pag. 3 atto di citazione).
Atteso che l'opponente non ha specificato quali siano gli “ulteriori costi” addebitati e che l'opposta ha dichiarato che alcuna somma è stata richiesta in forza della penale prevista dall'art. 19 del contratto
(pag. 7 comparsa di costituzione), circostanza non contestata dall'opponente ex art. 115 c.p.c., rimane da accertare se la previsione contrattuale degli interessi di mora è da qualificarsi come clausola abusiva/vessatoria.
Sul punto, la richiama quell'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. SS.UU. n. Pt_1
19597/2020), secondo il quale la previsione di interessi di mora in contratti come quelli del caso di specie legittima il consumatore al ricorso del dettato normativo di cui agli artt. 33 comma 2 lett. f)
(“Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
(…) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo) e 36 comma 1 (“Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto) del Codice del Consumo.
Sulla scorta di tale pronuncia e ritenuto che l'importo manifestamente eccessivo sia stato determinato dall'applicazione di interessi di mora al 2,5% per mese o frazione del mese, parte opponente insistite per il riconoscimento della vessatorietà/abusività delle clausole di cui agli artt. 18 e 19 e per la dichiarazione di nullità delle stesse.
Tuttavia, maggiormente condivisibili sono le difese di parte opposta per cui “le clausole de quibus non possono risultare vessatorie, non potendosi per definizione considerare “manifestamente eccessivo” un importo che rientri abbondantemente nei limiti prescritti dalla legge” (pag. 6 comparsa di risposta).
Considerato che la stessa sentenza delle Sezioni Unite richiamata dalla parte attrice è intervenuta proprio sull'assoggettabilità degli interessi di mora alla normativa antiusura , affermando infine il principio di diritto per cui “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”, la ha provato, mediante la produzione di CP_1
estratto conto certificato (doc. 12 opposta) e rilevazione trimestrale per il periodo di riferimento
01.01.2006 – 31.03.2006 (doc. 15 opposta) relativo alla data di stipula del contratto (13.01.2006), come la misura dei tassi di interesse di mora contrattuali è stata determinata in misura inferiore alle soglie antiusura vigenti al momento della stipula del contratto de quo. Questo è desumibile dal confronto tra il TAEG del contratto (15,48%), comprensivo degli interessi moratori, e la soglia antiusura prevista dalla rilevazione trimestrale sopra citata in relazione alla categoria “Credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving” (23,62%). In ogni caso lo stesso art. 18 censurato prevede espressamente che gli interessi di mora debbano essere, comunque, contenuti entri i limiti di legge dovendosi così escludere tout court la vessatorietà della clausola. La stessa circostanza risulta essere confermata ex art. 115 c.p.c. dalla parte opponente, la quale ha altresì ammesso come la stessa “non ha eccepito l'illegittimità del tasso di interesse applicato poiché maggiore al tasso soglia previsto dalla legge, ma ha eccepito la nullità delle clausole di cui agli artt.
18 e 19 del contratto di finanziamento ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo” (pag. 3 memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.).
L'eccezione è da ritenersi dunque infondata, in considerazione di quanto fino ad ora esposto e rilevato anche che la , limitandosi ad un ricalcolo delle somme ritenute legittimamente spettanti Pt_1 all'istituto di credito, non ha fornito alcuna prova tempestiva circa l'impatto ingiustificato ed economicamente eccessivo delle stesse clausole sulla propria posizione contrattuale ovvero sulla propria situazione patrimoniale.
Per tali motivi, si deve concludere che le clausole impugnate da parte opponente non sono da considerarsi abusive o vessatorie. Di conseguenza, l'odierna opposizione deve essere integralmente rigettata con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione formulata da e, per l'effetto; Parte_1
Conferma il decreto ingiuntivo n. 8976/2019;
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 Controparte_1
2860,00 (di cui € 600,00 per fase studio, € 500,00 per fase introduttiva, € 900,00 per fase istruttoria,
€ 860,00 per fase decisionale), in € 441,00 per procedura di mediazione, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 11 arrile 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna