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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2891 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4044/2020 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 528/2020, deliberata e pubblicata il 17.2.2020 (n. 5658/2018 RG);
TRA
p.i. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Gennaro Grassia (c.f.
C.F._1 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. , CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. Pasquale Spina (c.f. ) C.F._3 domicilio digitale: Email_2
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
APPELLATO
§ - I FATTI E LA VICENDA DI CAUSA
Lo svolgimento dei processo è riportato, nella sentenza di primo grado, nei termini seguenti.
“Con ricorso depositato il 23.5.2018 la ricorrente, assumendo di essere divenuta proprietaria con atto del 18/12/2017 per notaio dell'immobile sito in sito Persona_1 in Aversa (CE) al Vico Volturno nr. 02 (già Piazza Guglielmo Marconi nr.25) in angolo con Piazza G. Marconi e precisamente piccolo giardino della superficie catastale di mq
409 avente accesso sia dall'adiacente corpo di fabbrica sia direttamente dalla piazza
Marconi nr. 25 mediante varco carrabile, confinante con proprietà e/o aventi CP_2 causa, Piazza Marconi e cortile comune del fabbricato, salvo se altri, il tutto censito in
C.T. di Aversa fg. 500, p.lla 1344, frutteto cl. 1, di ha 00.04.09, r.d. €.12,67 e r.a.
€.5,91; assumendo ancora che solo dopo l'atto di compravendita, nonostante parte venditrice avesse dichiarato che l'immobile era libero, scopriva che il giardino oggetto della compravendita era occupato senza alcun valido titolo dal signor che CP_1 continuava ad occuparlo benché fosse stato invitato a rilasciarlo;
assumeva infine che il signor non era titolare di alcun valido contratto di locazione riferito CP_1 all'immobile sito in Aversa (CE) al Vico Volturno nr. 02 (già Piazza Guglielmo
Marconi nr.25) in angolo con Piazza G. Marconi e censito in C.T. di Aversa fg. 500,
p.lla 1344, frutteto cl. 1, di ha 00.04.09, r.d. €.12,67 e r.a. €.5,91 in quanto non aveva sottoscritto alcun tipo di contratto con la società istante né tantomeno con la dante causa della stessa, signora né aveva pagato una indennità di Controparte_3 occupazione. Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni: a) accogliere la domanda e dichiarare ed accertato che il signor non ha alcun valido CP_1 titolo giuridico per l'occupazione dell'immobile sito in Aversa (CE) al Vico Volturno nr.
02 (già Piazza Guglielmo Marconi nr.25) in angolo con Piazza G. Marconi il tutto censito in C.T. di Aversa fg. 500, p.lla 1344, frutteto cl. 1, di ha 00.04.09, r.d. €.12,67 e
r.a. €.5,91 e, per l'effetto, condannare lo stesso al rilascio immediato del suddetto immobile;
b) condannare il signor al pagamento di un'indennità, a titolo CP_1 di occupazione abusiva, dell'immobile suddetto;
c) condannare il signor CP_1
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IV sezione civile
al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali ed accessori con distrazione.
Si costituiva il il quale eccepiva: a) in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'occupazione sine titulo proposta in quanto conduceva l'immobile sito in via
Marconi , 19 (divenuto poi via Marconi, 21 per cambio numerazione) dall'anno 1975 in virtù di contratto di locazione il primo del 10.11.1975 ed il secondo del 30.9.1998 stipulato con la dante causa della sig.ra sig.ra ; b) Controparte_3 Parte_2 erronea qualificazione dell'immobile ed erronea descrizione dello stato dei luoghi, in quanto la porzione immobiliare occupata dal non è un giardino ma un garage CP_1 composto da locale fornito di ufficio, bagno e cortile pavimentato che nel primo contratto di locazione non avendo la strada né nome né civico veniva individuato come EX frutteto D'Aniello Vincenzo;
c) inesistenza di un contratto agricolo di coltivatore diretto;
d) inesistenza del diritto alla corresponsione dell'indennità di occupazione;
e) carenza di legittimazione attiva non avendo nulla provato. Tanto dedotto veniva riportato nelle conclusioni ed articolava richieste istruttorie.”.
Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio che liquida, tenuto conto che la causa è di valore indeterminabile e comunque l'attività istruttoria è stata limitata alla sola produzione documentale, in euro 4000,00 per compensi oltre rimborso fofettario ed oneri di legge se dovuti con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi intestario.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame Parte_1 ne ha argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, dopo aver fissato l'udienza ed emanato tutti i provvedimenti del caso, in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello e, quindi,
- Riformare l'impugnata sentenza n. 528/2020, emessa in data 17/02/2020 dal
Tribunale di Napoli Nord, GOP D.ssa Maria Laura Mainenti, non notificata, all'esito del giudizio iscritto al numero di R.G. 5658/2018, e pubblicata in data 17/02/2020, e per l'effetto accogliere la domanda proposta dalla parte appellante poiché fondata in fatto
e in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio,
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oltre rimborso spese generali 15% iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario ex art. 93 c.p.c.
- In particolare, parte appellante , in Parte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore , chiede essere Controparte_4 ammessa a provare per testi le circostanze indicate nella memoria ex art. 183, 6 comma,
2 termine C.p.c. qui da ritenersi per integralmente riportati e trascritti e preceduti dalla locuzione "Vero è che" con i testi indicati nonché CTU tecnica per accertare quanto lamentato dalla parte appellante.”.
ha resistito all'impugnazione ed ha chiesto: CP_1
“In via preliminare in rito
1. Dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità dell'Appello, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., nuova formulazione, in quanto carente dei requisiti richiesti e quindi inabile a passare al vaglio del preliminare esame di fondatezza del gravame proposto, per le ragioni di cui al 1) corpo del presente atto;
Nel merito
2. Rigettare i motivi di gravame, confermando integralmente la statuizione resa dal
Tribunale di Napoli Nord, - G.U. Dott.ssa Maria Laura Mainenti con la Sentenza
Civile n. 528/2020 a verbale e pubblicata il 17\02\2020, dichiarando il mancato superamento dell'onere probatorio della società ricorrente in prime cure nonché dell'odierna appellante, per le ragioni di cui al corpo del presente atto;
3. Rigettare i motivi di gravame, confermando integralmente la statuizione resa dal
Tribunale di Napoli Nord, - G.U. Dott.ssa Maria Laura Mainenti con la Sentenza
Civile n. 528/2020 resa a verbale e pubblicata il 17\02\2020, per tutte le fondate, rilevanti e provate ragioni esposte nel coro del primo giudizio ed in questa sede specificatamente reiterate e ribadite con riguardo alla esistenza di un valido contratto di locazione per l'immobile sito in Aversa alla Piazza Marconi n.19 (già civico numero 21) con i seguenti dati catastali Foglio 500, Particella 1344);
4. Rigettare ogni altra domanda o richiesta formulata con l'appello proposto, per assoluta inconsistenza ed assenza argomentazioni logico-giuridiche ad esso sottese, per le semplici, ma fondate e rilevanti argomentazioni di cui al corpo del presente atto;
5. Condannare parte appellante in persona del Parte_4 legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, e compenso professionale del presente grado di giudizio, oltre IVA, CPA e Spese Generali nella misura del 15% come
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per Legge Professionale, con attribuzione al procuratore costituito il quale dichiara di avere fatto anticipo delle spese;
6. Condannare parte appellante in persona del Parte_4 legale rappresentante p.t. alla corresponsione in favore di , come in atti CP_1 generalizzato, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., a titolo di risarcimento del danno-sanzione ex artt. 91, 92 e 96, co. 3° c.p.c., in combinato disposto con l'art. 4, co. 7° D.M. 55/2014, per aver assunto un contegno contrario a correttezza e buonafede per tutte le rilevanti, fondate e documentalmente provate ragioni esposte nel corpo del presente atto;
”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza dell'11.2.2025, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso concessione di termini per comparse conclusionali e note di replica.
§ - L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a norma CP_1 dell'art. 342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
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IV sezione civile
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n.
24048/2021; Cass. n. 9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da Parte_1 risponde ai requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
L'eccezione d'inammissibilità del gravame, sollevata dall'appellata sotto il profilo di cui all'art. 348 bis cod. proc. civ., diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è destinata adesso ad essere assorbita dalla decisione di merito.
§ - L'OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DEL “GIARDINO”
ha dichiarato di impugnare la sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui ha statuito che “… il convenuto ( ) ha CP_1 però opposto un valido titolo giustificativo della sua occupazione. Ed infatti risulta prodotto il contratto di affitto che il ha stipulato con la sig.ra CP_1 CP_3
…”.
[...]
Ha dedotto, a sostegno del gravame, che non ha mai CP_1 stipulato alcun contratto di affitto con , perché quello del Controparte_3
1975, avente ad oggetto “Capannone con casone” fu sottoscritto da Persona_2
e e quello del 1998, avente ad oggetto “Locale sito in Aversa Parte_2 composto di vani 1” fu sottoscritto da Parte_2
Ha precisato che, nel contratto con il quale essa Parte_1 ha acquistato l'immobile da , non vi è alcuna menzione del Controparte_3 contratto di fitto in essere tra e e questo perché Parte_2 CP_1
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IV sezione civile l'immobile concesso in locazione è diverso da quello acquisito in proprietà da essa appellante (il giardino distinto in catasto al fol. 500, p.lla 1344). A riprova di ciò, nei due contratti di fitto depositati da non v'è alcuna CP_1 menzione della p.lla 1344, giardino, che solo in seguito all'acquisto di essa
[...]
è stato abusivamente occupato dall'appellato. Parte_1
Ha rimarcato che, nella causa di sfratto per morosità, intrapresa da nel 2011 sull'errato presupposto dell'esistenza di un valido Controparte_3 rapporto di locazione per il giardino, ha affermato di averne CP_1 esercitato il possesso uti dominus da oltre 20 anni e di averlo usucapito, in quanto pertinenza del capannone, mentre in questo giudizio lo stesso CP_1
ha sostenuto che tale “pertinenza” fosse oggetto del contratto di
[...] locazione. L'appellato, quindi, ha modificato la sua versione, a seconda della ricostruzione a lui più congeniale.
Ha insistito nell'ammissione dei mezzi istruttori inspiegabilmente esclusi dal Tribunale, in particolare, la prova testimoniale, come articolata nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2) cod. proc. civ., e la consulenza tecnica d'ufficio per l'esatta identificazione del “giardino” occupato abusivamente dall'appellato.
I motivi meritano reiezione.
ha agito, in primo grado, per ottenere il rilascio Parte_1 del “giardino” che ha sostenuto essere occupato sine titulo da . Si CP_1 tratta del cespite acquistato dalla venditrice, , con atto notar Controparte_3 del 18.12.2017, rep. 100.081, racc. 16.222, trascritto a Santa Maria Persona_1
Capua Vetere il 20.12.2017 al n. 41646/31550, ove viene così descritto: “… porzione immobiliare sita in comune di Aversa (CE), vico Volturno n. 2 (già Piazza
Guglielmo Marconi n. 25) in angolo con Piazza G. Marconi e precisamente:
- piccolo giardino della superficie catastale di metri quadrati 409 (quattrocentonove) avente accesso sia dall'adiacente corpo di fabbrica sia direttamente dalla Piazza Marconi
n. 25 mediante varco carrabile, confinante con proprietà e/o aventi causa, CP_2
Piazza Marconi e cortile comune del fabbricato, salvo se altri.
Censito nel C.T. di Aversa con i seguenti dati catastali: In ditta CP_3
Fg. 500, Part.lla 1344, frutteto, cl. 1, di Ha 00.04.09, R.D. Euro 12,67,
[...]
R.A. Euro 5,91.”.
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IV sezione civile ha opposto alla prospettazione della società acquirente CP_1 che il “giardino” in realtà non esiste, ma esiste un'area cortilizia limitrofa al capannone destinato ad officina di riparazione di autoveicoli, da lui condotto in locazione, in virtù di un primo contratto in data 10.11.1975, stipulato con e ove il cespite viene descritto come “… un Persona_2 Parte_2 capannone con casone ed annesso cortile ...” e di un secondo contratto in data
30.9.1998, stipulato con ove il cespite viene descritto come “… Parte_2 locale … composto di n. 2 vani, oltre bagno …”.
Si tratta, come si rileva dai rilievi planimetrici e dalle fotografie prodotte in atti, di un'area cortilizia pavimentata e con copertura in eternit, immediatamente adiacente ai locali destinati ad autofficina da a CP_1 dai quali trova accesso, oltre ad altro accesso dalla strada pubblica confinante
(piazza Marconi).
Il rapporto locatizio scaturito dai due titoli negoziali sopra richiamati – quello del 10.11.1975 e quello del 30.9.1998 – comporta che, ove il “giardino”
(sub p.lla 1344), acquistato da con il rogito per notar Parte_1 in data 18.12.2017, dovesse risultare ricompreso nel compendio Persona_1 tolto in locazione da , ne risulterebbe sconfessata la CP_1 prospettazione della società appellante di una detenzione sine titulo. La locazione, infatti, è opponibile all'acquirente a titolo particolare della cosa locata, come dispone l'art. 1599 cod. civ. (emptio non tollit locatum), quindi, il rapporto incardinato da , a decorrere dal 1975 e poi dal 1998, CP_1 dev'essere rispettato da Parte_1
Orbene, ritiene questa Corte che il “giardino” in scrutinio, così denominato nel titolo di acquisto della società appellante, coincide con l'area cortilizia pavimentata e pertinenziale all'immobile condotto in locazione da
. CP_1
non ha affatto dimostrato, in questo giudizio, Parte_1 che il sedime contraddistinto dalla p.lla 1344 sia destinato ad ospitare piante, fiori, essenze arboree o simili, ma, al contrario, dagli atti risulta essere un'area esterna all'autofficina, coperta da lastre di eternit, e destinata al servizio dell'attività ivi svolta dall'appellato.
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IV sezione civile
Il contratto di locazione in data 10.11.1975 rivela che a fu CP_1 concesso in locazione “… un capannone con casone ed annesso cortile … per uso officina riparazione autovetture;
” e, dunque, viene espressamente menzionato uno spazio (cortile) esterno destinato all'attività di autoriparazione.
Ancor più significativa è la condotta assunta dalla stessa CP_3
, dante causa di con l'atto notar del
[...] Parte_1 Per_1
18.12.2017, la quale con atto di intimazione di sfratto e citazione del febbraio
2011, avanti alla Sezione Distaccata di Aversa del Tribunale di Afragola, intimava a il rilascio proprio dell'immobile in discorso (“… sito CP_1 in Aversa e composto da un giardino avente accesso dal piazza Marconi 25, riportato nel catasto terreni … al foglio 500, particella 1344, frutteto, …”, sulla premessa che
“… il predetto immobile fu concesso in locazione dalla dante causa dell'intimante al sig.
( ) giusta contratto di locazione del 30.09.1998 CP_1 C.F._2 regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Aversa al n. 14281 in data
6.10.1998 per uso diverso dall'abitazione;”. Questo ricorso manifesta il pieno riconoscimento della circostanza che il “giardino” (p.lla 1344) era (ritenuto dalla stessa proprietaria-locatrice come) compreso nell'ambito dei beni assegnati in locazione a e dell'esistenza del rapporto, perché proviene da un CP_1 soggetto della “catena” dei proprietari-locatori ( ) e che, Controparte_3 peraltro, è stata la diretta alienante, in favore di Parte_1
In definitiva, questa Corte ritiene che lo spazio oggetto di questa controversia rientra a pieno titolo nel compendio immobiliare condotto dall'appellato, sia per le sue caratteristiche intrinseche, atteso che vi si accede direttamente dal locale-officina e consente l'uscita dei veicoli su piazza
Marconi; sia perché viene espressamente menzionato nel contratto del
10.11.1975; sia, ancora, perché come tale è stato riconosciuto e qualificato da
, già proprietaria (in virtù di atto per notar del Controparte_3 Persona_3
24.4.2007) e successore nella posizione di locatrice, nel ricorso per intimazione di sfratto del 2011.
A fronte di tali evidenze documentali, nessuna Parte_1 prova ha fornito dell'esclusione del “giardino” dall'immobile locato a CP_1
e della conseguente detenzione senza titolo, da parte di quest'ultimo.
[...]
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IV sezione civile
Né potrebbe essere questa la sede processuale per stabilire se il rapporto di locazione sia ancora in essere, per effetto delle disdette inoltrate dalla parte locatrice e del pregresso contenzioso giudiziario intercorso tra esse parti, atteso che il ritardo di nella restituzione della cosa locata rivestirebbe la CP_1 connotazione tipica di cui all'art. 1591 cod. civ., che lo obbliga ancora al pagamento dei canoni ed al risarcimento del maggior danno, ma non certamente quella del detentore senza titolo, affermata in questo giudizio da
[...]
Parte_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata merita di essere confermata, nella parte attinta dall'impugnazione sopra scrutinata.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO ha deplorato la pronuncia resa dal Tribunale, Parte_1 nella parte in cui ha l'ha condannata al pagamento delle spese di giudizio in €
4.000,00, sul rilievo che “… la causa è di valore indeterminabile e comunque l'attività istruttoria è stata limitata alla sola produzione documentale …” ed ha lamentato che il giudice di prime cure non ha preso in considerazione la circostanza che la domanda è stata quantificata da essa parte attrice in € 1.032,00 e, quindi, la condanna doveva essere commisurata a tale valore. La quantificazione della domanda in misura indeterminabile è stata, invece, una valutazione del giudice che non trova alcun riferimento negli atti.
Il motivo dev'essere respinto.
Il Tribunale di Napoli Nord ha liquidato le spese sulla base dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile, avendo correttamente considerato che le domande avanzate da Parte_1 consistite nella condanna di al rilascio del “giardino” per
[...] CP_1 occupazione senza titolo ed al pagamento di un'indennità per l'abusivo godimento dell'immobile, senza determinazione del quantum, non sono determinabili monetariamente in termini definiti.
E' fuor di luogo la pretesa dell'appellante di sentir affermare il valore della controversia entro il limite di € 1.032,00, in ragione della dichiarazione resa da essa società attrice nell'atto introduttivo.
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IV sezione civile
Infatti, la Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di contributo unificato, la dichiarazione del difensore è ininfluente ai fini dell'individuazione del valore della domanda, poiché essa è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di considerarla come parte della "domanda", nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 c.p.c., quando dice che
"il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti" (Cass. n. 12770/2023).
Tale orientamento ha trovato continuità nella giurisprudenza del
Supremo Collegio, laddove ha predicato che l'indicazione del valore della causa, riportato in calce all'atto introduttivo del giudizio per la determinazione del contributo unificato dovuto per legge, ha finalità esclusivamente fiscale, sicchè non spiega alcun effetto sulla determinazione del valore della controversia, ai fini della individuazione del giudice competente (Cass. n.
18732/2015) e nemmeno in ordine alla determinazione del “thema decidendum”
(Cass. n. 9195/2017).
Deriva da quanto precede che la sentenza gravata dev'essere confermata anche in punto di liquidazione degli onorari del giudizio di primo grado.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
Le spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico di
[...] per effetto della rinnovata soccombenza, con Parte_1 attribuzione all'avv. Pasquale Spina, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ. (v. comparsa di costituzione e comparse conclusionali).
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, il valore della causa, si deve considerare indeterminato/bile, e, pertanto, deve trovare applicazione la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da €
26.000,01 ad € 260.000,00, a norma dell'art. 5 comma 6 d.m. 55/2014.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di
[...] di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1
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IV sezione civile unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
528/2020, deliberata e pubblicata il 17.2.2020 (n. 5658/2018 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
2) conferma la sentenza predetta;
3) condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida, in € 5.800,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al
15%, con attribuzione all'avv. Pasquale Spina;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di per il versamento Parte_1 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 3 giugno 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio (firma apposta in modalità digitale)
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