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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/09/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 560/2024 R.G. promossa
DA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Berretta, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
avv. FRANCESCO (C.F. ), CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso da sé medesimo;
Appellato
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1592/2024, pubblicata il 21.03.2024, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania, in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_2 nei confronti dell , annullava
[...] Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 293 2022 9011128146 000 relativa alla cartella di pagamento n. 293 20130001602184 000, avente ad oggetto contributi dovuti dal professionista alla Parte_3
Avvocati per gli anni 2008 e 2009, per un importo complessivo pari
[...]
ad € 752,23.
Il tribunale rilevava che l' non aveva fornito prova della Parte_1
valida notifica della cartella sottesa alla opposta intimazione di pagamento, non avendo prodotto in giudizio né la ricevuta di invio né l'avviso di ricevimento della raccomandata integrativa obbligatoriamente prevista dall'art. 60 DPR 600/1973. In conseguenza, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, i crediti afferenti agli anni 2008 e
2009 erano già prescritti in applicazione della prescrizione decennale reintrodotta dall'art. 66 della L. 247/2012.
Impugnava la sentenza l con ricorso Parte_1
depositato il 30 luglio 2024.
Resisteva al gravame l'appellato.
La causa veniva posta in decisione all'esito dell'udienza del 11 settembre
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L con il primo motivo di gravame eccepisce Parte_1
l'inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado per tardività, in quanto la cartella di pagamento prodromica all'intimazione di pagamento
è stata impugnata oltre il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella medesima, avvenuta il 21.3.2013 effettuata a mani di;
CP_2
l'appellante evidenzia che la relata riporta il numero della cartella di pagamento sopra indicata. 2. Con il secondo motivo impugna la statuizione della sentenza che ha dichiarato prescritti i crediti indicati nell'intimazione di pagamento opposta.
Rileva che a seguito del decreto c.d. “Cura Italia” e dei successivi, di cui da ultimo il c.d. “Decreto Sostegni” e il D.L. 99/2021, è stata disposta la sospensione anche delle notifiche delle intimazioni di pagamento dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, con proroga dei termini di decadenza delle notifiche e prescrizioni che maturavano in tale periodo di ulteriori
24 mesi;
l'appellante evidenzia che il nuovo termine di prescrizione si determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 (129 giorni) e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 (182 giorni)
e, in conseguenza, non è decorso alcun termine di prescrizione.
3. Tali le censure alla sentenza appellata, va evidenziato che questa Corte con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 15.10.2024 ha sollevato d'ufficio la questione della legittimazione ad causam dell
[...]
, a seguito dell'arresto di Cass. S.U. 7514/2022. Parte_1
4. La questione ha rilievo assorbente di ogni altra.
Al riguardo il collegio richiama l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa. Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno. Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione (cfr. ex multis Cass. civ sez. lav. 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. -
15/6/2023, n. 17208 in tema di opposizione a intimazione di pagamento).
Nella fattispecie in esame il giudizio riguarda la prescrizione dei contributi oggetto della cartella esattoriale e, dunque, il merito della pretesa, atteso che la causa già in primo grado doveva essere correttamente proposta nei confronti dell'ente privato impositore (
[...]
. Pt_3
Deve conseguentemente dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di
CP_3
5. Come sopra esposto, il difetto di legittimazione passiva è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno.
Il giudicato sulla legittimazione non è configurabile nel caso qui in esame
(“cd. di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sulla base di una ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (in termini Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2021, n. 41019; cfr. anche “La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio”, in tali termini Cassazione civile, sez. I, 17/02/2021, n. 4221. Si veda altresì, da ultimo, Cass. n.5769/2025).
6. In definitiva l'appello deve dichiararsi inammissibile.
Le spese del grado vanno compensate tra le parti, in ragione della condotta processuale che ha dato adito all'instaurazione di un giudizio proposto nei confronti di soggetto non legittimato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente decidendo, dichiara inammissibile l'appello e compensa tra le parti le spese processuali del grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 11.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 560/2024 R.G. promossa
DA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Berretta, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
avv. FRANCESCO (C.F. ), CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso da sé medesimo;
Appellato
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1592/2024, pubblicata il 21.03.2024, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania, in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_2 nei confronti dell , annullava
[...] Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 293 2022 9011128146 000 relativa alla cartella di pagamento n. 293 20130001602184 000, avente ad oggetto contributi dovuti dal professionista alla Parte_3
Avvocati per gli anni 2008 e 2009, per un importo complessivo pari
[...]
ad € 752,23.
Il tribunale rilevava che l' non aveva fornito prova della Parte_1
valida notifica della cartella sottesa alla opposta intimazione di pagamento, non avendo prodotto in giudizio né la ricevuta di invio né l'avviso di ricevimento della raccomandata integrativa obbligatoriamente prevista dall'art. 60 DPR 600/1973. In conseguenza, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, i crediti afferenti agli anni 2008 e
2009 erano già prescritti in applicazione della prescrizione decennale reintrodotta dall'art. 66 della L. 247/2012.
Impugnava la sentenza l con ricorso Parte_1
depositato il 30 luglio 2024.
Resisteva al gravame l'appellato.
La causa veniva posta in decisione all'esito dell'udienza del 11 settembre
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L con il primo motivo di gravame eccepisce Parte_1
l'inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado per tardività, in quanto la cartella di pagamento prodromica all'intimazione di pagamento
è stata impugnata oltre il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella medesima, avvenuta il 21.3.2013 effettuata a mani di;
CP_2
l'appellante evidenzia che la relata riporta il numero della cartella di pagamento sopra indicata. 2. Con il secondo motivo impugna la statuizione della sentenza che ha dichiarato prescritti i crediti indicati nell'intimazione di pagamento opposta.
Rileva che a seguito del decreto c.d. “Cura Italia” e dei successivi, di cui da ultimo il c.d. “Decreto Sostegni” e il D.L. 99/2021, è stata disposta la sospensione anche delle notifiche delle intimazioni di pagamento dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, con proroga dei termini di decadenza delle notifiche e prescrizioni che maturavano in tale periodo di ulteriori
24 mesi;
l'appellante evidenzia che il nuovo termine di prescrizione si determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 (129 giorni) e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 (182 giorni)
e, in conseguenza, non è decorso alcun termine di prescrizione.
3. Tali le censure alla sentenza appellata, va evidenziato che questa Corte con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 15.10.2024 ha sollevato d'ufficio la questione della legittimazione ad causam dell
[...]
, a seguito dell'arresto di Cass. S.U. 7514/2022. Parte_1
4. La questione ha rilievo assorbente di ogni altra.
Al riguardo il collegio richiama l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa. Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno. Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione (cfr. ex multis Cass. civ sez. lav. 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. -
15/6/2023, n. 17208 in tema di opposizione a intimazione di pagamento).
Nella fattispecie in esame il giudizio riguarda la prescrizione dei contributi oggetto della cartella esattoriale e, dunque, il merito della pretesa, atteso che la causa già in primo grado doveva essere correttamente proposta nei confronti dell'ente privato impositore (
[...]
. Pt_3
Deve conseguentemente dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di
CP_3
5. Come sopra esposto, il difetto di legittimazione passiva è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno.
Il giudicato sulla legittimazione non è configurabile nel caso qui in esame
(“cd. di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sulla base di una ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (in termini Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2021, n. 41019; cfr. anche “La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio”, in tali termini Cassazione civile, sez. I, 17/02/2021, n. 4221. Si veda altresì, da ultimo, Cass. n.5769/2025).
6. In definitiva l'appello deve dichiararsi inammissibile.
Le spese del grado vanno compensate tra le parti, in ragione della condotta processuale che ha dato adito all'instaurazione di un giudizio proposto nei confronti di soggetto non legittimato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente decidendo, dichiara inammissibile l'appello e compensa tra le parti le spese processuali del grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 11.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese