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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/03/2024, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice onorario dott.ssa
Angela Ranieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 582/2020 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento del danno, danno da perdita di chance vertente tra
, nata a [...] il [...], c.f. assistita e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Isabella Aiello, c.f. con studio legale in Meta (NA) alla via CodiceFiscale_2
Alberi n. 129, presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti;
-attrice
e
con sede in Piazza Salimbeni n. 3 Controparte_1 CP_1
(capitale sociale € 10.328.618.260,14= interamente versato) codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di n. aderente al CP_1 P.IVA_1 [...]
Capogruppo del Organizzazione_1 Organizzazione_2
1030,6 - Cod. Gruppo 1030,6), nella persona del Dr. nato a [...] il Controparte_2
26/06/1959 (C.F. , e domiciliato per la carica in Piazza Salimbeni, 3, C.F._3 CP_1 quale Responsabile di Area di Capogruppo Bancaria della e, Organizzazione_3 come tale, munito dei necessari poteri di rappresentanza - secondo livello centrale – giusta delibera del ConSIlio di Amministrazione del 25 marzo 2014 ai sensi del vigente Statuto sociale, e della conseguente procura speciale ai rogiti dott. notaio in in data 12 maggio 2014 Parte_2 CP_1
(sub.40), repertorio n.33190 raccolta n.15728, registrata in il 15 maggio 2014 al n.2401 serie CP_1
1T, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Depretis n.102 presso lo studio legale associato
AN, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Eugenio AN (
[...]
) ed AL AN ( ), in virtù di procura C.F._4 CodiceFiscale_5 in atti;
-convenuta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 15.12.2019 la Sig.ra citava in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata la per ivi Controparte_1 sentirla condannare al risarcimento danni da “perdita di chance” pari ad € 11.278,98 oltre risarcimento dei danni patrimoniali, questi ultimi non quantificati nelle conclusioni dell'atto. Nello specifico l'attrice assumeva, con una descrizione in punto di fatto, di aver incontrato nell'anno 2010 tal il quale, stando a quanto riferisce, con la promessa di trovarle un lavoro la Persona_1 Contr invitò ad aprire un conto corrente presso la filiale di Seiano. Riferiva inoltre l'attrice in citazione che la stessa “aveva capito che il conto corrente serviva al Controparte_4 [...]
per mettere dei soldi per il suo lavoro”. Sempre in punto di fatto la dichiarava Per_1 Parte_1 che “riceveva delle piccole somme di denaro per le sottoscrizioni apposte innanzi al direttore Dr.
”. In conclusione, e per brevità di esposizione, l'attrice dichiarava di scoprire Persona_2 successivamente l'esistenza di un debito a suo carico nei confronti della banca di € 11.278,98 pari allo scoperto di conto corrente esistente sul conto da essa aperto, precisando altresì di non aver mai versato nulla sul predetto conto né di aver mai prelevato alcunché. In ragione di tali presupposti di fatto, chiedeva la condanna della banca al risarcimento del danno sotto forma di “perdita di chance”, quantificato nella somma di € 11.278,98; pari cioè al presunto debito esistente sul rapporto di conto corrente intestato all'attrice presso la filiale di Seiano. Chiedeva altresì condannarsi la convenuta banca al risarcimento dei danni patrimoniali.
In data 01.06.2020 si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1 deducendo l'assenza di responsabilità della stessa come anche accertata dalla Corte d'Appello di
Napoli nel relativo processo penale a carico di , quale ex direttore della filiale di Persona_2
Seiano. Si eccepiva altresì l'inesistenza di alcun danno per la attrice, stante la cancellazione della sua posizione debitoria, e si concludeva pertanto per il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte.
Alla prima udienza del 26.06.2020 il Giudice dott.ssa Ranieri, rilevato l'oggetto della domanda, rimetteva la causa innanzi al Presidente di Sezione per l'assegnazione al giudice tabellarmente competente. In data 6.08.2020 il Presidente restituiva gli atti al giudice assegnatario, con ciò confermandolo, e disponendo la trattazione della causa a udienza da fissarsi. All'esito, il Giudice provvedeva a fissare l'udienza del 30.04.2021. A detta udienza, il Giudice lette le sintetiche note scritte depositate dalle parti, fissava l'udienza del 16.05.2022 con concessione dei termini ai sensi dell'art. 183 sesto comma c.p.c.
Svolte le attività istruttorie, alla menzionata udienza il Giudice rinviava al 27.11.2023 per la precisazione delle conclusioni, e in tale data si riservava coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 2 di 9 ****
Preliminarmente, dall'atto di citazione non appare ben chiaro se l'intento dell'attrice sia quello di censurare la banca per il comportamento tenuto in sede di apertura del rapporto di conto corrente o voglia in concreto, denunziare un danno economico da essa subito.
In ogni caso, appare opportuno procedere alla ricostruzione dei fatti che hanno dato adito alla controversia.
La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine da una notoria truffa consumata presso la Contr filiale di Seiano (che ha trovato spazio altresì in molti organi di stampa) e che ha avuto un ovvio risvolto penale, vedendo imputati l'allora direttore di filiale Sig. nonché un altro Persona_3 Contr soggetto, tale SI. , correntista della filiale e non, dunque, dipendente Persona_1
Quest'ultimo operava con la collaborazione di terzi, che la Corte d'Appello Penale di Napoli ha correttamente individuato come soggetti “concorrenti ai fini del reato di falso e truffa” (cfr. sentenza n. 7876/18 della Corte d'Appello di Napoli, depositata in atti).
Contr Difatti, nel periodo che intercorrente tra il 2008 e l'aprile 2010 l'allora direttore della filiale i
Seiano, tale SI. consentiva, in concorso con il SI. , l'apertura di Persona_2 Persona_1 una serie di conti correnti a nome di altri soggetti tutti procurati dal che venivano Per_1 utilizzati o per richiedere finanziamenti, o per effettuare operazioni di prelievo su conto corrente, per i quali veniva autorizzato su ognuno uno scoperto entro i 10.000,00 euro. In questa maniera il ed il si impossessavano di oltre un milione di euro. Per_2 Per_1
Dal processo penale di primo grado a carico dei due imputati ( e ) è emerso in Per_2 Per_1 maniera non contestata che i due avevano deciso di aprire una serie di conti correnti a nome di persone contattate dal , che si dichiaravano disponibili a fornire le generalità per Per_1
l'apertura del conto, sapendo che su di essi non avrebbero operato, ma sarebbero stati utilizzati dal per le proprie operazioni finanziarie. Tali correntisti firmavano vari fogli, tra cui Per_1 alcuni firmati in bianco proprio per consentire a di agire. Su tali conti venivano Per_1 effettuate a loro nome delle richieste di finanziamento alla o dei prelievi, grazie Parte_3 all'attivazione dello scoperto fino ad € 10.000,00 da parte del Il sistema messo a punto dal Per_2 con il prevedeva di non superare la somma di € 10.000,00, oltre la quale si Per_2 Per_1 attivavano i sistemi di controllo della e, conseguentemente, ripianare lo scoperto medesimo CP_1 entro novanta giorni, altro termine oltre il quale si attivavano i controlli dalla sede centrale.
[...]
ed il riferivano che le somme erano girate a beneficio del che le Per_1 Per_2 Per_1 utilizzava per ripianare la sua situazione debitoria.
Pag. 3 di 9 In particolare, a partire dal 2009, la aveva iniziato a non concedere più prestiti al Parte_3 [...]
e l'esposizione debitoria di questi si era aggravata. A questo punto, allo scopo di non far Per_1 emergere la sua condotta, il decideva con il di aprire conti correnti a nome di Per_2 Per_1 conoscenti di costui, previa presentazione degli stessi presso la filiale e la verifica dell'assenza di aspetti pregiudizievoli per la Banca. Successivamente, autorizzava uno scoperto su ciascun Per_2 conto entro i 10.000,00 euro che, come direttore, rientrava nella sua autonomia decisionale.
Precisava il che, mentre le sottoscrizioni dei prelievi erano sempre fatte dai correntisti Per_2 davanti a lui, talvolta le firme sui versamenti erano contraffatte dal . L'intesa era che Per_1
con la vendita di un immobile di sua proprietà avrebbe ripianato i debiti;
affermava il Per_1 che in questo modo erano stati aperti circa 50 conti correnti. Per_2
Conclusivamente, in data 07.03.2016 il Tribunale di Torre Annunziata condannava per truffa Contr aggravata ex art. 61 n. 7 e 11 c.p. il SI. , quale direttore della Filiale i Seiano, in Persona_2 concorso con il nei confronti del quale si è proceduto separatamente. Persona_1
Secondo il Tribunale di Torre Annunziata, dunque, il si procurava un ingiusto profitto di € Per_2
973.804,54 con pari danno della banca ponendo in essere una condotta Controparte_1 mendace in concorso col al fine di concedere credito ai soggetti indicati al capo 1), o Per_1 di evitare la revoca del credito, consapevolmente omettendo di segnalare dati o notizie di cui erano a conoscenza ed utilizzavano nella fase istruttoria notizie false sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido.
Avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sez. Penale, veniva proposto appello sia da parte del il quale contestava di aver mai acquisito parte delle somme come profitto del Per_2 reato. Proponeva appello altresì la , dichiarata in primo grado Controparte_1 responsabile civile, lamentando a suo carico l'assenza di ogni responsabilità di tipo civile.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 25.10.2018 riformava in toto la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata, accogliendo i motivi di appello dell'imputato e del Persona_2 responsabile civile con riferimento all'ammissione della costituzione quali parti civili CP_5 dei correntisti che hanno sporto querela (tra cui l'odierna attrice ), nonchè Parte_1 all'individuazione del come responsabile civile. Controparte_1
Con la medesima sentenza venivano altresì revocate le statuizioni civili consistenti nella condanna del (imputato) e della banca (responsabile civile) al risarcimento dei danni ed al pagamento Per_2 delle spese processuali in favore dei correntisti.
Ebbene, dalle risultanze del processo penale d'appello emerge quanto segue: 1)tutti hanno Contr dichiarato di avere aperto volontariamente i conti correnti recandosi presso il di Seiano su
Pag. 4 di 9 richiesta di e di avere aperto il conto direttamente con il 2) le firme sono vere e Per_1 Per_2 le generalità dei documenti forniti per l'apertura dei conti medesimi corrispondenti ai reali sottoscrittori ed intestatari;
3) tutti erano consapevoli che non sarebbero stati gli effettivi beneficiari e titolari del conto, bensì il;
4) per l'operazione ricevevano una somma di Per_1 denaro (di solito 200 euro) o la promessa di un lavoro o comunque altre utilità. Deve essere quindi rilevato che le dichiarazioni dei correntisti riscontrano le dichiarazioni confessorie di Persona_1
e , nella parte in cui costoro hanno ammesso che erano stati aperti dei conti
[...] Persona_2 correnti utilizzando come prestanome conoscenti del che erano stati messi al corrente Per_1 del loro compito: essi, in cambio di compenso, avrebbero aperto un conto di cui non avrebbero avuto disponibilità, che sarebbe stato utilizzato dal per ottenere liquidità. Le Per_1 dichiarazioni del e del differiscono sul punto unicamente sulla titolarità dell'idea Per_2 Per_1 del sistema, che ognuno ascrive all'altro.
Circa il risarcimento del danno richiesto da parte attrice, va rilevato che l'ingiustizia del danno per i denuncianti viene meno nel momento in cui c'è il loro consenso ed il loro apporto per consentire al ed al di compiere operazioni simulate ed ottenuti finanziamenti sulla base di Per_1 Per_2 documenti falsi con danno per la banca. Il fatto che e non abbiano onorato la Per_2 Per_1 promessa di coprire gli ammanchi e di tenere i correntisti esenti da responsabilità non è garantibile, in quanto promessa illecita che non può trovare spazio di tutela. Non può infatti trovare tutela la richiesta di adempimento di un rapporto contrattuale derivante da patto illecito.
Nello specifico, il correntista sarebbe parte lesa della truffa ove essa sia stata realizzata da un soggetto terzo rispetto al rapporto di conto corrente ed abbia quale oggetto mirato le disponibilità sottese al conto proprie del correntista. In questo caso, la banca è mero mandatario del correntista e l'interesse protetto resta quello del correntista mandante. Nel caso specifico, invece, con il concorso del correntista, sono stati creati dei rapporti bancari fittizi senza disponibilità a favore di un terzo diverso dal reale intestatario;
unico soggetto danneggiato è stata quindi la banca, come ha ammesso lo stesso Giudice penale nella sentenza di primo grado, nella parte in cui ha osservato che la condotta ha determinato “danno in ultima analisi per l'istituto di credito (che pur avendo inoltrato le lettere di credito a ciascun correntista, allo stato non ha mai agito nei confronti di nessuno di questi).
Deve essere considerato che, ai sensi dell'art. 185 c.p. e 2049 c.c., la responsabilità della banca per il fatto illecito del proprio dipendente richiede l'accertamento del nesso di occasionalità necessaria tra l'esercizio dell'attività lavorativa ed il danno e viene integrata ogni qualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto o quanto meno agevolato da un comportamento riconducibile allo svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (per tutti
Pag. 5 di 9 Cass. 6033/08), perché ciò avvenga devono sussistere tre condizioni: a) l'esistenza di un danno causato dal fatto dell'ausiliario, b) l'esistenza di un rapporto tra ausiliario e debitore o committente, c) una relazione tra il danno e l'esercizio delle incombenze dell'ausiliario
(occasionalità necessaria). Va sottolineato che lo scopo delle norme è quello di tutelare i terzi che hanno fatto affidamento incolpevole nella correttezza dell'operato del funzionario dell'istituto di credito che quindi risponde dei danni causati dal proprio dipendente a causa della propria condotta illecita.
Alla luce di quanto fin qui esaminato, appare evidente che nel caso specifico manca il requisito di cui sub a), in quanto i correntisti che hanno sporto querela nei confronti del non hanno Per_2 subito alcun danno patrimoniale dalla condotta tenuta dall'imputato nell'ambito dell'esercizio del rapporto di lavoro.
Difatti tutti i correntisti, o presunti tali, che come accertato dalla Corte d'Appello Penale di Napoli, sono stati “parte attiva e necessaria” unitamente al;
e ciò ai fini della consumazione Per_1 della truffa ai danni della banca. Pertanto, non possono vantare alcunché nei confronti di quest'ultima, essendo essi pienamente consapevoli sin dall'apertura del conto che quell'operazione era in realtà destinata a sottrarre denaro all' , e che gli stessi soggetti CP_6 sarebbero stati utilizzati solo per l'apertura del conto, ma mai avrebbero avuto alcuna operatività sullo stesso.
Ciò tanto più vero che dette circostanze sono state confermate dalla stessa parte attrice nel proprio atto di citazione. Prima fra tutte, il fatto che la stessa attrice alleghi tra i documenti a sostegno della domanda giudiziale la sentenza della Corte d'Appello Penale di Napoli, le cui motivazioni sono state in precedenza richiamate, ove la stessa non ha preso coscienza che la Corte
l'ha ritenuta, insieme agli altri correntisti, di fatto complice del ai fini della truffa Per_1 azionata ai danni della banca nonché pienamente consapevole di quello che stava compiendo in accordo con il e con la evidente complicità del dietro il pagamento di piccole Per_1 Per_2 somme o di semplici favori personali.
Dalla lettura dell'atto di citazione si riscontra come è la stessa a riferire: 1) che la firma Parte_1 in calce al contratto di conto corrente è la sua, ossia che è stata lei e solo lei a consentire l'apertura di un conto corrente a suo nome;
2) che la stessa , sebbene aperto a suo Parte_1 nome, ben sapeva che tale conto non sarebbe stato utilizzato da lei bensì dal;
3) che Per_1 la stessa , a fronte del consenso all'apertura del suddetto conto corrente, riceveva in Parte_1 cambio somme di denaro (corrispettivo del consenso prestato all'apertura del conto); 4) che mai su tale conto è stato versato un euro dalla stessa attrice e dunque che di tasca sua non è mai stato
Pag. 6 di 9 Contr versato alcunché nelle casse del 5) che lo scoperto di conto corrente esistente sul conto non
è mai stato richiesto in via giudiziale dalla banca nei suoi confronti e che anzi, la stessa banca ha inviato una missiva con la quale ha riferito di non voler procedere al recupero della saldo debitore esistente sul conto a suo nome e che quindi lo stesso diritto di credito (del tutto legittimo alla luce dei gravissimi fatti narrati) è stato di fatto rinunziato dalla banca nei suoi confronti.
Pertanto, il presente Giudicante non ravvisa alcun titolo sulla cui base l'attrice possa richiedere un risarcimento “per perdita di chance” a fronte delle circostanze di fatto richiamate e delle risultanze del processo penale celebrato passate in giudicato.
Rimanendo strettamente alla domanda di risarcimento formulata, quantificata (a titolo di “perdita di chance”) nell'importo pari allo scoperto di conto corrente esistente sul conto aperto a nome
(€ 11.278,98) e richiesta altresì sotto forma di danno patrimoniale sempre Parte_1 nelle conclusioni dell'atto, essa viene ravvisata nel “mancato accesso al finanziamento né al conto corrente a lui intestato né per operazioni di risparmio né di investimento”. Tuttavia, come si è già avuto modo di specificare, dal processo penale è risultato quale circostanza pacifica e non contestata che la stessa sapeva, anzi ha accettato, il fatto che il suo compito era solo Parte_1 quello di prestare scientemente il consenso all'apertura del conto, dopodiché tutte le operazioni
(di fatto quelle di prelievo, visto che non è mai stato versato alcunché) sarebbero state effettuate al posto suo dal con il placet del direttore di filiale. Per_1
Considerando che alcuna azione di indebito oggettivo è stata formulata da parte attrice, bensì solo una domanda risarcitoria, emerge un dato incontrovertibile: l'assenza in concreto di ogni danno economico subito dalla SI.ra , ossia più nello specifico l'inesistenza di somme versate Parte_1 dalla stessa delle quali poter chiedere la restituzione. Quale danno Parte_1 economico e patrimoniale abbia subito l'attrice dall'andamento del rapporto in questione non è dato sapersi, dal momento che non si è mai assistito ad un indebito arricchimento della banca ma solo ed esclusivamente ad una palese perdita patrimoniale dello stesso Istituto di credito.
In definitiva, non vi è stato alcun impoverimento da parte della SI.ra cui sia seguito un Parte_1 arricchimento da parte della Un diritto alla restituzione presume infatti un pagamento CP_5 indebitamente effettuato ossia uno spostamento patrimoniale dal richiedente in favore di un altro soggetto (in questo caso la banca).
Né potrà ipotizzarsi un danno patrimoniale da perdita di chance in capo all'attrice, la quale dall'andamento dei conti in oggetto non ha perduto alcunché, ed anzi ha anche ricevuto una comunicazione da parte della banca con la quale le è stato comunicato che il saldo debitore ivi esistente (provocato anche e soprattutto dalla condotta scellerata e dolosa del ) non Per_1
Pag. 7 di 9 sarà oggetto di pretesa da parte della banca e che il diritto di credito può dirsi rinunziato dall'Istituto di credito.
In ultimo, la attrice non ha prodotto ulteriori documenti da cui evincersi la richiesta di ulteriori finanziamenti rispetto a quello oggetto di controversia, né altre circostanze da cui evincere la perdita di un mancato guadagno.
Dette argomentazioni risultano quindi, ad avviso di questo giudice, esaustive nell'esplicazione dell'accoglimento delle ragioni di parte convenuta e della conseguente inaccoglibilità delle tesi di parte attrice.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M.
n.140/2012, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo.
Ritiene sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo caratterizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, consenta di attestarsi sulla media di ciascun scaglione di riferimento di cui al citato D.M. concretamente applicabile al presente processo, ridotto del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice perché infondate;
- condanna al pagamento, in favore della società Parte_1 Controparte_1
dei compensi professionali che si liquidano complessivamente in euro 2.500,00 oltre IVA e
[...]
CPA come per legge, e rimborso forfettario;
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 27.11.2023
Pag. 8 di 9 Si comunichi.
Il giudice onorario dott.ssa Angela Ranieri
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice onorario dott.ssa
Angela Ranieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 582/2020 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento del danno, danno da perdita di chance vertente tra
, nata a [...] il [...], c.f. assistita e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Isabella Aiello, c.f. con studio legale in Meta (NA) alla via CodiceFiscale_2
Alberi n. 129, presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti;
-attrice
e
con sede in Piazza Salimbeni n. 3 Controparte_1 CP_1
(capitale sociale € 10.328.618.260,14= interamente versato) codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di n. aderente al CP_1 P.IVA_1 [...]
Capogruppo del Organizzazione_1 Organizzazione_2
1030,6 - Cod. Gruppo 1030,6), nella persona del Dr. nato a [...] il Controparte_2
26/06/1959 (C.F. , e domiciliato per la carica in Piazza Salimbeni, 3, C.F._3 CP_1 quale Responsabile di Area di Capogruppo Bancaria della e, Organizzazione_3 come tale, munito dei necessari poteri di rappresentanza - secondo livello centrale – giusta delibera del ConSIlio di Amministrazione del 25 marzo 2014 ai sensi del vigente Statuto sociale, e della conseguente procura speciale ai rogiti dott. notaio in in data 12 maggio 2014 Parte_2 CP_1
(sub.40), repertorio n.33190 raccolta n.15728, registrata in il 15 maggio 2014 al n.2401 serie CP_1
1T, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Depretis n.102 presso lo studio legale associato
AN, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Eugenio AN (
[...]
) ed AL AN ( ), in virtù di procura C.F._4 CodiceFiscale_5 in atti;
-convenuta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 15.12.2019 la Sig.ra citava in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata la per ivi Controparte_1 sentirla condannare al risarcimento danni da “perdita di chance” pari ad € 11.278,98 oltre risarcimento dei danni patrimoniali, questi ultimi non quantificati nelle conclusioni dell'atto. Nello specifico l'attrice assumeva, con una descrizione in punto di fatto, di aver incontrato nell'anno 2010 tal il quale, stando a quanto riferisce, con la promessa di trovarle un lavoro la Persona_1 Contr invitò ad aprire un conto corrente presso la filiale di Seiano. Riferiva inoltre l'attrice in citazione che la stessa “aveva capito che il conto corrente serviva al Controparte_4 [...]
per mettere dei soldi per il suo lavoro”. Sempre in punto di fatto la dichiarava Per_1 Parte_1 che “riceveva delle piccole somme di denaro per le sottoscrizioni apposte innanzi al direttore Dr.
”. In conclusione, e per brevità di esposizione, l'attrice dichiarava di scoprire Persona_2 successivamente l'esistenza di un debito a suo carico nei confronti della banca di € 11.278,98 pari allo scoperto di conto corrente esistente sul conto da essa aperto, precisando altresì di non aver mai versato nulla sul predetto conto né di aver mai prelevato alcunché. In ragione di tali presupposti di fatto, chiedeva la condanna della banca al risarcimento del danno sotto forma di “perdita di chance”, quantificato nella somma di € 11.278,98; pari cioè al presunto debito esistente sul rapporto di conto corrente intestato all'attrice presso la filiale di Seiano. Chiedeva altresì condannarsi la convenuta banca al risarcimento dei danni patrimoniali.
In data 01.06.2020 si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1 deducendo l'assenza di responsabilità della stessa come anche accertata dalla Corte d'Appello di
Napoli nel relativo processo penale a carico di , quale ex direttore della filiale di Persona_2
Seiano. Si eccepiva altresì l'inesistenza di alcun danno per la attrice, stante la cancellazione della sua posizione debitoria, e si concludeva pertanto per il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte.
Alla prima udienza del 26.06.2020 il Giudice dott.ssa Ranieri, rilevato l'oggetto della domanda, rimetteva la causa innanzi al Presidente di Sezione per l'assegnazione al giudice tabellarmente competente. In data 6.08.2020 il Presidente restituiva gli atti al giudice assegnatario, con ciò confermandolo, e disponendo la trattazione della causa a udienza da fissarsi. All'esito, il Giudice provvedeva a fissare l'udienza del 30.04.2021. A detta udienza, il Giudice lette le sintetiche note scritte depositate dalle parti, fissava l'udienza del 16.05.2022 con concessione dei termini ai sensi dell'art. 183 sesto comma c.p.c.
Svolte le attività istruttorie, alla menzionata udienza il Giudice rinviava al 27.11.2023 per la precisazione delle conclusioni, e in tale data si riservava coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 2 di 9 ****
Preliminarmente, dall'atto di citazione non appare ben chiaro se l'intento dell'attrice sia quello di censurare la banca per il comportamento tenuto in sede di apertura del rapporto di conto corrente o voglia in concreto, denunziare un danno economico da essa subito.
In ogni caso, appare opportuno procedere alla ricostruzione dei fatti che hanno dato adito alla controversia.
La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine da una notoria truffa consumata presso la Contr filiale di Seiano (che ha trovato spazio altresì in molti organi di stampa) e che ha avuto un ovvio risvolto penale, vedendo imputati l'allora direttore di filiale Sig. nonché un altro Persona_3 Contr soggetto, tale SI. , correntista della filiale e non, dunque, dipendente Persona_1
Quest'ultimo operava con la collaborazione di terzi, che la Corte d'Appello Penale di Napoli ha correttamente individuato come soggetti “concorrenti ai fini del reato di falso e truffa” (cfr. sentenza n. 7876/18 della Corte d'Appello di Napoli, depositata in atti).
Contr Difatti, nel periodo che intercorrente tra il 2008 e l'aprile 2010 l'allora direttore della filiale i
Seiano, tale SI. consentiva, in concorso con il SI. , l'apertura di Persona_2 Persona_1 una serie di conti correnti a nome di altri soggetti tutti procurati dal che venivano Per_1 utilizzati o per richiedere finanziamenti, o per effettuare operazioni di prelievo su conto corrente, per i quali veniva autorizzato su ognuno uno scoperto entro i 10.000,00 euro. In questa maniera il ed il si impossessavano di oltre un milione di euro. Per_2 Per_1
Dal processo penale di primo grado a carico dei due imputati ( e ) è emerso in Per_2 Per_1 maniera non contestata che i due avevano deciso di aprire una serie di conti correnti a nome di persone contattate dal , che si dichiaravano disponibili a fornire le generalità per Per_1
l'apertura del conto, sapendo che su di essi non avrebbero operato, ma sarebbero stati utilizzati dal per le proprie operazioni finanziarie. Tali correntisti firmavano vari fogli, tra cui Per_1 alcuni firmati in bianco proprio per consentire a di agire. Su tali conti venivano Per_1 effettuate a loro nome delle richieste di finanziamento alla o dei prelievi, grazie Parte_3 all'attivazione dello scoperto fino ad € 10.000,00 da parte del Il sistema messo a punto dal Per_2 con il prevedeva di non superare la somma di € 10.000,00, oltre la quale si Per_2 Per_1 attivavano i sistemi di controllo della e, conseguentemente, ripianare lo scoperto medesimo CP_1 entro novanta giorni, altro termine oltre il quale si attivavano i controlli dalla sede centrale.
[...]
ed il riferivano che le somme erano girate a beneficio del che le Per_1 Per_2 Per_1 utilizzava per ripianare la sua situazione debitoria.
Pag. 3 di 9 In particolare, a partire dal 2009, la aveva iniziato a non concedere più prestiti al Parte_3 [...]
e l'esposizione debitoria di questi si era aggravata. A questo punto, allo scopo di non far Per_1 emergere la sua condotta, il decideva con il di aprire conti correnti a nome di Per_2 Per_1 conoscenti di costui, previa presentazione degli stessi presso la filiale e la verifica dell'assenza di aspetti pregiudizievoli per la Banca. Successivamente, autorizzava uno scoperto su ciascun Per_2 conto entro i 10.000,00 euro che, come direttore, rientrava nella sua autonomia decisionale.
Precisava il che, mentre le sottoscrizioni dei prelievi erano sempre fatte dai correntisti Per_2 davanti a lui, talvolta le firme sui versamenti erano contraffatte dal . L'intesa era che Per_1
con la vendita di un immobile di sua proprietà avrebbe ripianato i debiti;
affermava il Per_1 che in questo modo erano stati aperti circa 50 conti correnti. Per_2
Conclusivamente, in data 07.03.2016 il Tribunale di Torre Annunziata condannava per truffa Contr aggravata ex art. 61 n. 7 e 11 c.p. il SI. , quale direttore della Filiale i Seiano, in Persona_2 concorso con il nei confronti del quale si è proceduto separatamente. Persona_1
Secondo il Tribunale di Torre Annunziata, dunque, il si procurava un ingiusto profitto di € Per_2
973.804,54 con pari danno della banca ponendo in essere una condotta Controparte_1 mendace in concorso col al fine di concedere credito ai soggetti indicati al capo 1), o Per_1 di evitare la revoca del credito, consapevolmente omettendo di segnalare dati o notizie di cui erano a conoscenza ed utilizzavano nella fase istruttoria notizie false sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido.
Avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sez. Penale, veniva proposto appello sia da parte del il quale contestava di aver mai acquisito parte delle somme come profitto del Per_2 reato. Proponeva appello altresì la , dichiarata in primo grado Controparte_1 responsabile civile, lamentando a suo carico l'assenza di ogni responsabilità di tipo civile.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 25.10.2018 riformava in toto la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata, accogliendo i motivi di appello dell'imputato e del Persona_2 responsabile civile con riferimento all'ammissione della costituzione quali parti civili CP_5 dei correntisti che hanno sporto querela (tra cui l'odierna attrice ), nonchè Parte_1 all'individuazione del come responsabile civile. Controparte_1
Con la medesima sentenza venivano altresì revocate le statuizioni civili consistenti nella condanna del (imputato) e della banca (responsabile civile) al risarcimento dei danni ed al pagamento Per_2 delle spese processuali in favore dei correntisti.
Ebbene, dalle risultanze del processo penale d'appello emerge quanto segue: 1)tutti hanno Contr dichiarato di avere aperto volontariamente i conti correnti recandosi presso il di Seiano su
Pag. 4 di 9 richiesta di e di avere aperto il conto direttamente con il 2) le firme sono vere e Per_1 Per_2 le generalità dei documenti forniti per l'apertura dei conti medesimi corrispondenti ai reali sottoscrittori ed intestatari;
3) tutti erano consapevoli che non sarebbero stati gli effettivi beneficiari e titolari del conto, bensì il;
4) per l'operazione ricevevano una somma di Per_1 denaro (di solito 200 euro) o la promessa di un lavoro o comunque altre utilità. Deve essere quindi rilevato che le dichiarazioni dei correntisti riscontrano le dichiarazioni confessorie di Persona_1
e , nella parte in cui costoro hanno ammesso che erano stati aperti dei conti
[...] Persona_2 correnti utilizzando come prestanome conoscenti del che erano stati messi al corrente Per_1 del loro compito: essi, in cambio di compenso, avrebbero aperto un conto di cui non avrebbero avuto disponibilità, che sarebbe stato utilizzato dal per ottenere liquidità. Le Per_1 dichiarazioni del e del differiscono sul punto unicamente sulla titolarità dell'idea Per_2 Per_1 del sistema, che ognuno ascrive all'altro.
Circa il risarcimento del danno richiesto da parte attrice, va rilevato che l'ingiustizia del danno per i denuncianti viene meno nel momento in cui c'è il loro consenso ed il loro apporto per consentire al ed al di compiere operazioni simulate ed ottenuti finanziamenti sulla base di Per_1 Per_2 documenti falsi con danno per la banca. Il fatto che e non abbiano onorato la Per_2 Per_1 promessa di coprire gli ammanchi e di tenere i correntisti esenti da responsabilità non è garantibile, in quanto promessa illecita che non può trovare spazio di tutela. Non può infatti trovare tutela la richiesta di adempimento di un rapporto contrattuale derivante da patto illecito.
Nello specifico, il correntista sarebbe parte lesa della truffa ove essa sia stata realizzata da un soggetto terzo rispetto al rapporto di conto corrente ed abbia quale oggetto mirato le disponibilità sottese al conto proprie del correntista. In questo caso, la banca è mero mandatario del correntista e l'interesse protetto resta quello del correntista mandante. Nel caso specifico, invece, con il concorso del correntista, sono stati creati dei rapporti bancari fittizi senza disponibilità a favore di un terzo diverso dal reale intestatario;
unico soggetto danneggiato è stata quindi la banca, come ha ammesso lo stesso Giudice penale nella sentenza di primo grado, nella parte in cui ha osservato che la condotta ha determinato “danno in ultima analisi per l'istituto di credito (che pur avendo inoltrato le lettere di credito a ciascun correntista, allo stato non ha mai agito nei confronti di nessuno di questi).
Deve essere considerato che, ai sensi dell'art. 185 c.p. e 2049 c.c., la responsabilità della banca per il fatto illecito del proprio dipendente richiede l'accertamento del nesso di occasionalità necessaria tra l'esercizio dell'attività lavorativa ed il danno e viene integrata ogni qualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto o quanto meno agevolato da un comportamento riconducibile allo svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (per tutti
Pag. 5 di 9 Cass. 6033/08), perché ciò avvenga devono sussistere tre condizioni: a) l'esistenza di un danno causato dal fatto dell'ausiliario, b) l'esistenza di un rapporto tra ausiliario e debitore o committente, c) una relazione tra il danno e l'esercizio delle incombenze dell'ausiliario
(occasionalità necessaria). Va sottolineato che lo scopo delle norme è quello di tutelare i terzi che hanno fatto affidamento incolpevole nella correttezza dell'operato del funzionario dell'istituto di credito che quindi risponde dei danni causati dal proprio dipendente a causa della propria condotta illecita.
Alla luce di quanto fin qui esaminato, appare evidente che nel caso specifico manca il requisito di cui sub a), in quanto i correntisti che hanno sporto querela nei confronti del non hanno Per_2 subito alcun danno patrimoniale dalla condotta tenuta dall'imputato nell'ambito dell'esercizio del rapporto di lavoro.
Difatti tutti i correntisti, o presunti tali, che come accertato dalla Corte d'Appello Penale di Napoli, sono stati “parte attiva e necessaria” unitamente al;
e ciò ai fini della consumazione Per_1 della truffa ai danni della banca. Pertanto, non possono vantare alcunché nei confronti di quest'ultima, essendo essi pienamente consapevoli sin dall'apertura del conto che quell'operazione era in realtà destinata a sottrarre denaro all' , e che gli stessi soggetti CP_6 sarebbero stati utilizzati solo per l'apertura del conto, ma mai avrebbero avuto alcuna operatività sullo stesso.
Ciò tanto più vero che dette circostanze sono state confermate dalla stessa parte attrice nel proprio atto di citazione. Prima fra tutte, il fatto che la stessa attrice alleghi tra i documenti a sostegno della domanda giudiziale la sentenza della Corte d'Appello Penale di Napoli, le cui motivazioni sono state in precedenza richiamate, ove la stessa non ha preso coscienza che la Corte
l'ha ritenuta, insieme agli altri correntisti, di fatto complice del ai fini della truffa Per_1 azionata ai danni della banca nonché pienamente consapevole di quello che stava compiendo in accordo con il e con la evidente complicità del dietro il pagamento di piccole Per_1 Per_2 somme o di semplici favori personali.
Dalla lettura dell'atto di citazione si riscontra come è la stessa a riferire: 1) che la firma Parte_1 in calce al contratto di conto corrente è la sua, ossia che è stata lei e solo lei a consentire l'apertura di un conto corrente a suo nome;
2) che la stessa , sebbene aperto a suo Parte_1 nome, ben sapeva che tale conto non sarebbe stato utilizzato da lei bensì dal;
3) che Per_1 la stessa , a fronte del consenso all'apertura del suddetto conto corrente, riceveva in Parte_1 cambio somme di denaro (corrispettivo del consenso prestato all'apertura del conto); 4) che mai su tale conto è stato versato un euro dalla stessa attrice e dunque che di tasca sua non è mai stato
Pag. 6 di 9 Contr versato alcunché nelle casse del 5) che lo scoperto di conto corrente esistente sul conto non
è mai stato richiesto in via giudiziale dalla banca nei suoi confronti e che anzi, la stessa banca ha inviato una missiva con la quale ha riferito di non voler procedere al recupero della saldo debitore esistente sul conto a suo nome e che quindi lo stesso diritto di credito (del tutto legittimo alla luce dei gravissimi fatti narrati) è stato di fatto rinunziato dalla banca nei suoi confronti.
Pertanto, il presente Giudicante non ravvisa alcun titolo sulla cui base l'attrice possa richiedere un risarcimento “per perdita di chance” a fronte delle circostanze di fatto richiamate e delle risultanze del processo penale celebrato passate in giudicato.
Rimanendo strettamente alla domanda di risarcimento formulata, quantificata (a titolo di “perdita di chance”) nell'importo pari allo scoperto di conto corrente esistente sul conto aperto a nome
(€ 11.278,98) e richiesta altresì sotto forma di danno patrimoniale sempre Parte_1 nelle conclusioni dell'atto, essa viene ravvisata nel “mancato accesso al finanziamento né al conto corrente a lui intestato né per operazioni di risparmio né di investimento”. Tuttavia, come si è già avuto modo di specificare, dal processo penale è risultato quale circostanza pacifica e non contestata che la stessa sapeva, anzi ha accettato, il fatto che il suo compito era solo Parte_1 quello di prestare scientemente il consenso all'apertura del conto, dopodiché tutte le operazioni
(di fatto quelle di prelievo, visto che non è mai stato versato alcunché) sarebbero state effettuate al posto suo dal con il placet del direttore di filiale. Per_1
Considerando che alcuna azione di indebito oggettivo è stata formulata da parte attrice, bensì solo una domanda risarcitoria, emerge un dato incontrovertibile: l'assenza in concreto di ogni danno economico subito dalla SI.ra , ossia più nello specifico l'inesistenza di somme versate Parte_1 dalla stessa delle quali poter chiedere la restituzione. Quale danno Parte_1 economico e patrimoniale abbia subito l'attrice dall'andamento del rapporto in questione non è dato sapersi, dal momento che non si è mai assistito ad un indebito arricchimento della banca ma solo ed esclusivamente ad una palese perdita patrimoniale dello stesso Istituto di credito.
In definitiva, non vi è stato alcun impoverimento da parte della SI.ra cui sia seguito un Parte_1 arricchimento da parte della Un diritto alla restituzione presume infatti un pagamento CP_5 indebitamente effettuato ossia uno spostamento patrimoniale dal richiedente in favore di un altro soggetto (in questo caso la banca).
Né potrà ipotizzarsi un danno patrimoniale da perdita di chance in capo all'attrice, la quale dall'andamento dei conti in oggetto non ha perduto alcunché, ed anzi ha anche ricevuto una comunicazione da parte della banca con la quale le è stato comunicato che il saldo debitore ivi esistente (provocato anche e soprattutto dalla condotta scellerata e dolosa del ) non Per_1
Pag. 7 di 9 sarà oggetto di pretesa da parte della banca e che il diritto di credito può dirsi rinunziato dall'Istituto di credito.
In ultimo, la attrice non ha prodotto ulteriori documenti da cui evincersi la richiesta di ulteriori finanziamenti rispetto a quello oggetto di controversia, né altre circostanze da cui evincere la perdita di un mancato guadagno.
Dette argomentazioni risultano quindi, ad avviso di questo giudice, esaustive nell'esplicazione dell'accoglimento delle ragioni di parte convenuta e della conseguente inaccoglibilità delle tesi di parte attrice.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M.
n.140/2012, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo.
Ritiene sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo caratterizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, consenta di attestarsi sulla media di ciascun scaglione di riferimento di cui al citato D.M. concretamente applicabile al presente processo, ridotto del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice perché infondate;
- condanna al pagamento, in favore della società Parte_1 Controparte_1
dei compensi professionali che si liquidano complessivamente in euro 2.500,00 oltre IVA e
[...]
CPA come per legge, e rimborso forfettario;
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 27.11.2023
Pag. 8 di 9 Si comunichi.
Il giudice onorario dott.ssa Angela Ranieri
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