Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1713 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.02.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...]_1 CodiceFiscale_1
il 24.05.1985), e (cod. fisc.: , nato a [...]_2
Melito di Porto Salvo (RC) il 15.01.1985), entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
Marco Maviglia, giuste procure in atti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla Via Scilla n. 5, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 21.06.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria in data 15.09.2011;
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3
c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
11.02.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-rilevato che con provvedimento di variazione tabellare del 10.01.2025 il presente procedimento è stato assegnato al Giudice dott. Giuseppe Campagna;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria in data 15.09.2011; b) dal matrimonio sono nati due figli: Per_1
(23.06.2012) e (05.04.2014), entrambi minorenni;
c) con decreto di Per_2
omologa n. 261/2022 dell'11.11.2022 (dep. il 16.11.2022), il Tribunale di Reggio
Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 06.10.2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 06.10.2022 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
26.07.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
21.06.2024 da e così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria in data 15.09.2011 tra e Parte_1 Parte_2
il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria, atto n. 506, parte 2, serie A, u. 1, anno 2011, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, dando atto che la convivenza è già cessata;
2. I coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti e di niente aver quindi da pretendere l'un l'altro per contributo al mantenimento;
3. La casa coniugale, sita in Reggio Calabria Via Giuseppe De Nava 14- Archi, acquistata da entrambi i coniugi in regime di comunione legale, unitamente a tutte le pertinenze e la mobilia ivi esistente, di proprietà di entrambi i coniugi, verrà assegnata alla sig.ra che vi continuerà a vivere unitamente ai figli sin tanto Pt_1
che gli stessi diverranno maggiorenni ed economicamente autosufficienti. La sig.ra provvederà al pagamento delle spese di condominio e alle spese di Pt_1
manutenzione ordinaria. Restano a carico di entrambi i coniugi, nella misura del
50%, tutte le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria attinenti all'appartamento ed alle altre parti condominiali.
4. I figli, e , continueranno a vivere con la madre presso la casa Per_1 Per_2
coniugale, pur restando affidati, secondo il regime della legge n. 54/2006, ad entrambi i coniugi. Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità separata sui figli minorenni per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza con gli stessi. Le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori, verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei figli. Sarà onere di ciascun genitore informare l'altro circa tutte le questioni relative ai figli.
5. Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli tutti i giorni, previo accordo, anche telefonico, con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative dei minori. In ogni caso, i coniugi si atterranno alle condizioni minime di seguito specificate:
I. Il padre terrà con sé i figli due pomeriggi a settimana, lunedì e mercoledì, prelevandoli all'uscita di scuola sino alle ore 18.30;
II. I minori, a settimane alterne, trascorreranno con il padre il fine settimana, salvo diverse esigenze lavorative o personali, rimanendo con lo stesso dal sabato, dall'uscita di scuola fino alle ore 19.00 di domenica;
III. Durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno con il padre, alternativamente, la giornata intera di Natale o Capodanno, nonché, sempre alternativamente, la Vigilia di Natale o la Vigilia di Capodanno, dalle ore 9 del medesimo giorno sino alle ore 9 del giorno seguente.
IV. Il sig. potrà tenere con sé i minori nel giorno dell'Epifania, Pt_2
alternativamente, dalle 9.00 sino alle 16.00 o dalle 16.00 alle 22:00;
V. Nelle vacanze Pasquali, il padre trascorrerà con i figli, alternativamente, il giorno di Pasqua o di Pasquetta dalle 9:00 sino alle 19:00;
VI. Durante le vacanze estive, i minori e trascorreranno con il Per_1 Per_2
padre un periodo di quindici giorni consecutivi, che saranno concordati con la madre almeno 15 gg. prima. In caso di assoluto disaccordo, i minori rimarranno con il padre, alternativamente, il periodo dal 1 al 15 agosto e con la madre dal 16 al 31. I coniugi dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
VII. Il compleanno dei figli sarà festeggiato con la presenza di entrambi i genitori, secondo gli accordi che si sostanzieranno all'occorrenza e sempre nel rispetto dell'equilibrato rapporto con entrambe le figure genitoriali;
in caso di disaccordo, i minori trascorreranno, ad anni alterni, il pranzo con il padre e la cena con la madre;
VIII. I minori trascorreranno con la madre la giornata della festa della mamma e con il padre il giorno di indipendentemente dalla regolamentazione di cui Persona_3
ai punti precedenti, con prelievo da parte del padre all'uscita di scuola e sino alle ore 18:30. In caso di mancanza di attività scolastica, con prelievo alle ore 11:00 sino le ore 18:30.
IX. Ciascun genitore potrà trascorrere con i minori il giorno del proprio compleanno indipendentemente dalla regolamentazione di cui sopra.
6. Il sig. , dovendo far fronte al pagamento del 50% del mutuo ipotecario, Pt_2
nonché alle spese personali, corrisponderà alla sig.ra per la contribuzione Pt_1
al mantenimento dei figli e , la somma complessiva di € 400,00 Per_1 Per_2
mensili (euro duecento per ciascun figlio) che verrà versata a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla stessa sig.ra entro e non oltre il giorno 5 Pt_1
(cinque) di ogni mese. La predetta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Si specifica che la sig.ra anche in seguito alla sottoscrizione Pt_1
del presente atto, percepirà al 50% le somme dovute a titolo di assegno per i figli ed il sig. percepirà il rimanente 50% di dette somme. Si intendono comprese Pt_2
nell'assegno di mantenimento le spese di vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici del figlio (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). Le seguenti spese straordinarie saranno oggetto di previo concerto tra i coniugi e ripartite in ragione del 50% ciascuno: Spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini car, macchina, motorino, moto); Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati al figlio. Le spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, saranno comunque divise al 50% tra i coniugi (libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto).
7. La sig.ra si impegna e obbliga a ripartire con il sig. nella misura del Pt_1 Pt_2
50% il rimborso delle spese medico-sanitarie cui la stessa beneficerà annualmente quale dipendente dell'Ente Consiglio Regionale, da corrispondere a mezzo bonifico bancario, su conto corrente allo stesso intestato, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento dello stesso;
8. I coniugi danno atto che il figlio è titolare di un libretto postale nr Per_1
000039958748 con vincolo pupillare con un deposito di Euro 3.487,13. Il minore
è altresì titolare di un libretto postale ordinario avente nr 000050901429, Per_1
sul quale viene mensilmente versata l'indennità di frequenza dallo stesso percepita di circa Euro 285,00. I coniugi concordano che eventuali prelievi da detto libretto postale ordinario debbano essere oggetto di previo accordo tra le parti e che le somme ivi depositate debbano essere utilizzate solo ed esclusivamente per far fronte alle esigenze del figlio minore Per_1
9. I coniugi pattuiscono che gli oneri relativi al mutuo ipotecario nr 8E53010812589 con rata mensile di 772,35, contratto con Banca Intesa S. Paolo per l'acquisto, in regime di comunione legale, della casa coniugale (identificata in Catasto Fabbricati,
Comune di Reggio Calabria, foglio di mappa RC/19, part. 378, subalterno 50) verranno ripartiti al 50%. La sig.ra provvederà a rimborsare al sig. , Pt_1 Pt_2
quale anticipatario, la propria quota di rata mediante bonifico sul conto corrente intestato a quest'ultimo. Ciascun coniuge provvederà a ottenere il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi in ragione della quota di mutuo pagata;
10. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicare, reciprocamente, l'eventuale cambiamento di residenza o di domicilio;
11. I coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, con l'inserimento del nominativo dei figli minori”.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Reggio Calabria, il 19.02.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna