Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/03/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, all'udienza del 26 marzo 2025, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, nella causa iscritta al n. R.G. 5877/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Piccolo, con Parte_1 cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Tagliavia n. 16, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Scrivano, con cui elettivamente domicilia presso la sede municipale in via Nazionale n. 625, giusta procura in atti;
nonché
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria al viale Calabria n. 12, giusta procura in atti;
-resistenti-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato l'8 dicembre 2023, parte ricorrente in epigrafe ha adito al Tribunale al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto ad ottenere la somma di € 553,47 a titolo ore di lavoro supplementare condannando, per l'effetto, il al pagamento di detto importo, oltre Controparte_3
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********* 1. In ragione della sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Essendo, invero, sopraggiunta una situazione concreta che ha fatto venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (cfr. Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i
2 seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
2. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la natura del giudizio e la qualità delle parti, anche in considerazione dell'ammissione provvisoria della ricorrente al patrocinio a spese dell'Erario, suggeriscono -in ogni caso- l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite. Reggio Calabria, così deciso all'esito della camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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