Articolo 9 della Legge 14 agosto 2020, n. 113
Articolo 8Articolo 10
Versione
24 settembre 2020
Art. 9. Sanzione amministrativa 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.
Entrata in vigore il 24 settembre 2020
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