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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 14/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 46 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 06.11.2024 e vertente
TRA
PI ET, rappresentato e difeso dagli avv.ti DI RISIO CARMINE e MARISI NICOLA, giusta procura in atti, nel cui studio in via Gian Battista Vico n. 5, Vasto;
RICORRENTE
E
REGIONE MOLISE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAMPOBASSO, ex lege;
RESISTENTE
Oggetto: Diritto all'assunzione per scorrimento di una graduatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 31.01.2020, il sig. ET, premettendo di prestare attività lavorativa subordinata in favore della Regione Molise, presso la sede di Isernia, sin dall'anno 1987, ed è attualmente inquadrato nella Categoria “D3”, (ex VIII° Livello), profilo professionale ed economico “D7 Amministrativo Contabile” – “Funzionario Amministrativo” del CCNL di categoria (All. nr. 1 e 2), e di aver partecipato al concorso da dirigente a tempo determinato nel 2017 classificandosi come idoneo non vincitore, adiva il Tribunale di Isernia per chiedere che venisse dichiarata l'illegittimità della nota del 3.12.2019 - Protocollo Interno N. 149178/2019 del 03-12-2019 della Regione Molise, che aveva negato lo scorrimento della graduatoria del concorso al quale aveva partecipato e ribadito l'indizione di un nuovo concorso, e dunque la condanna dell'Amministrazione alla costituzione del rapporto di lavoro o al risarcimento da perdita di chance. Esponeva, in fatto, che:
1- in data 23.06.2017 la Regione Molise pubblicava l'avviso, per titoli ed esame, per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo deter-minato, per la durata di 60 mesi, finalizzato al conferimento dell'incarico di responsabilità del Servizio Risorse finanziarie, bilancio e ragioneria generale di n. 1 Dirigente, presso il Dipartimento Secondo della Giunta regionale (All. nr. 3 del ricorso);
2- in data 20.07.2017 il ricorrente presentava la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale (All. nr. 4 del ricorso);
3- A mezzo del verbale n. 5 del 12/12/2017, redatto dalla Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione del Direttore del Dipartimento Secondo n. 228 del 08 novembre 2017 e n.252 del 07 dicembre 2017, veniva resa nota la graduatoria finale (All. nr. 5 del ricorso);
4- La graduatoria in parola, che sanciva quale vincitrice della procedura con-corsale la Dott.ssa Di Domenico Marilena, vedeva il ricorrente in posizione di idoneo non vincitore (cfr. all. nr. 5 del ricorso);
5- La Dott.ssa Di Domenico Marilena, dunque, veniva assegnata al Servizio “Risorse finanziarie, bilancio e ragioneria generale” del II° Dipartimento della Regione Molise;
6- A seguito di ciò, con atto deliberativo giuntale n. 574 del 18 dicembre 2018, l'Esecutivo regionale ha approvato il nuovo atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 5, comma 2., della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm.ii. (All. nr. 6 del ricorso);
7- La Giunta regionale, con la successiva Deliberazione n. 22 del 31.01.2019, attribuiva alla Dott.ssa Di Domenico Marilena l'incarico di responsabilità in supplenza del Servizio riforme istituzionali, controllo Enti locali e sub-Regionali (all. nr. 7 del ricorso);
8- Con successiva Deliberazione giuntale n. 338/2019 recante “DGR n. 289/2019 Piano triennale dei fabbisogni professionali della Regione Molise 2019 – 2021” venivano, tra l'altro, approvate definitivamente le iniziative occupazionali inerenti il personale con qualifica dirigenziale (all. nr. 8 del ricorso);
9- Sulla scorta della tabella n. 9 di cui alla DGR n. 289/2019, riferita all'area della dirigenza, i posti liberi e disponibili al 31.12.2019 relativi alla quali-fica Dirigenziale si attestavano su n. 14 unità (All. nr. 9 del ricorso);
10- A mezzo di determinazione del Direttore del III Dipartimento n. 98 del 08-10-2019, la Regione Molise, pur in presenza di una graduatoria valida ed efficace, pubblicava l'avviso per titoli ed esami, per l'assunzione di complessive n. 10 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale di cui n. 5 posti riservati al personale interno in possesso dei pre-scritti requisiti (All. nr. 10 del ricorso);
11- La Regione Molise, oltre a ciò, pubblicava l'avviso pubblico (Codice TI – MOB_DIR_2019) riservato al personale di ruolo dipendente di altre pubbliche amministrazioni, per l'assunzione, attraverso l'istituto della mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., di ul-teriori n. 4 unità con qualifica dirigenziale (All. nr. 11 del ricorso);.
12- Il ricorrente, con nota del 12.11.2019 indirizzata alla Regione Molise, richiedeva lo scorrimento della graduatoria, relativa al concorso di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 234 del 23/06/2017, ancora in vigore sulla scorta di quanto previsto dal d.lgs. 165/2001 art. 35 e art. 36 comma 2, per la copertura dei posti vacanti di cui alla tabella n. 9 di cui alla DGR n. 289/2019 (All. nr. 12 del ricorso);
13- Con successiva nota del 3.12.2019 - Protocollo Interno N. 149178/2019 del 03-12- 2019 - la Regione Molise comunicava al ricorrente di non poter dar seguito alla sua richiesta (All. nr. 13 del ricorso). Concludeva chiedendo di “1) Accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa l'illegittimità della nota del 3.12.2019 - Protocollo Interno N. 149178/2019 del 03-12-2019 della Regione Molise;
2) Accertare e Dichiarare, per le causali di cui in premessa, la validità ed efficacia della graduatoria concorsuale approvata a mezzo del verbale n. 5 del 12/12/2017, redatto dalla Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione del Direttore del Dipartimento Secondo n. 228 del 08 novembre 2017 e n.252 del 07 dicembre 2017 e, per l'effetto,
3)Dichiarare, per le causali di cui in premessa, il diritto del ricorrente all'attribuzione dell'incarico dirigenziale per la durata di complessivi n. 60 mesi, e, per l'effetto;
4) Ordinare, per le causali di cui in premessa, alla Regione Molise di costituire il rapporto di lavoro dirigenziale con il ricorrente, mediante all'attribuzione dell'incarico dirigenziale, per la durata di complessivi n. 60 mesi;
5) Condannare la Regione Molise, in persona del Presidente pro tempore, al risarcimento del danno da perdita di chance lavorativa, subito dal ricorrente, nella misura di €. 172.953,50, ovvero nella maggiore
o minore ritenuta equa di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
6) Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei procurarori antistatari.” Si costituiva la Regione Molise, difesa dall'Avvocatura dello Stato, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito e chiedendo, comunque, nel merito il rigetto del ricorso. La causa, istruita documentalmente, era rinviata all'odierna udienza per la discussione con le modalità della trattazione scritta in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c., previo scambio di memorie: verificata la regolarità delle comunicazioni da parte della Cancelleria e il deposito delle memorie autorizzate, la causa è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
*****
2. L'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, avanzata dalla Reigone Molise, è fondata. Nella fattispecie, viene contestata una scelta discrezionale della p.a., ossia l'assunzione di personale dirigenziale tramite concorso piuttosto che tramite lo scorrimento di una graduatoria già esistente, in virtù di un atto di macro-organizzazione, ossia il Piano dei fabbisogni (DGR 289/19 e 338/19) che la prevede. Secondo la giurisprudenza, “nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego cosiddetto privatizzato, quando la pubblica Amministrazione, nei limiti delle proprie prerogative costituzionali, eserciti un potere pubblico, ad esso di norma corrisponde una situazione di interesse legittimo;
viceversa, se il potere è quello del datore di lavoro, nell'ambito di un rapporto contrattuale lavorativo o di una fase precontrattuale del rapporto di lavoro nella quale sono già maturati diritti soggettivi, la posizione corrispettiva è qualificata come diritto soggettivo e, in quanto tale, essa rientra nella cognizione del giudice ordinario” (T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 07/06/2018, n. 337). Sul punto si è successivamente pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite, affermando che “il diritto all'assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria + decisione di avvalersene per coprire posti vacanti utilizzando la graduatoria rimasta efficace;
tale decisione della amministrazione, una volta assunta, vincola dunque l'amministrazione a darvi corso;
in tale quadro è stato affermato che la domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa a dare corso allo scorrimento della graduatoria già deliberato verte sul diritto alla assunzione (Cass. Sez. lav. 2 novembre 2017, n. 26104 e giurisprudenza ivi citata); dalla situazione sin qui descritta va distinta l'ipotesi in cui il preteso diritto allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più - (o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso) - il posto resosi vacante anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato;
in tale eventualità si è in presenza di una contestazione che investe l'esercizio del potere dell'amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4” (Cass., Sez. Un., 22 agosto 2019, n. 21607; Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2017, n. 24878). Ancora, con specifico riferimento alla questione giuridica oggetto della presente controversia: “le questioni relative al mero scorrimento delle graduatorie, coinvolgendo il diritto soggettivo all'assunzione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre le questioni in cui si controverte in ordine alla legittimità dell'esercizio del potere pubblico inerente alla decisione se indire un concorso o utilizzare una determinata graduatoria appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo.” (T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 05/12/2023, n.1397, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 671; Sez. III, 21 maggio 2013, n. 275); “la negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo rientra nell'esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione in ordine alle modalità per la copertura dei posti. La tutela spetta al giudice amministrativo e non al giudice ordinario, in quanto il candidato idoneo non ha diritto all'assunzione al di fuori della procedura concorsuale, ma solo in caso di decisione dell'amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento di una graduatoria precedente.” (Cassazione civile sez. lav., 27/02/2024, n.5166). La presente vertenza, a prescindere dalla corretta o meno individuazione dell'atto amministrativo immediatamente lesivo e dunque del giudizio in merito all'ammissibilità del ricorso, ricade nell'ambito dell'esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione in ordine alle modalità per la copertura dei posti, al quale corrisponde una situazione di interesse legittimo e la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (v. anche Cass., Sez. Un., 6 maggio 2013, n. 10404 ed ancora Cass., Sez. Un., 12 novembre 2012, n. 19595); le controversie giudicabili dal giudice ordinario sono solo quelle relative alla concreta individuazione, tra i soggetti idonei, di quelli che hanno titolo all'assunzione per scorrimento, nel caso in cui possano vantare un diritto perfetto all'assunzione, derivante da una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante oggetto le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria del concorso espletato (cfr. Cass. Sez. U, n. 4870/2022). Nel caso di specie, tale decisione manca, anzi vi è stata la decisione in senso contrario dell'indizione di un nuovo concorso. Dunque, l'eccezione di difetto di giurisdizione deve essere accolta. 3. Considerato che la giurisprudenza era già univocamente orientata nel senso esposto in motivazione, da prima della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
- Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del T.a.r. Molise;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore della Regione Molise, che liquida in euro 2.906, oltre iva, spese generali e c.p.a. se dovuti. Così deciso in Isernia, il 10/01/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 46 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 06.11.2024 e vertente
TRA
PI ET, rappresentato e difeso dagli avv.ti DI RISIO CARMINE e MARISI NICOLA, giusta procura in atti, nel cui studio in via Gian Battista Vico n. 5, Vasto;
RICORRENTE
E
REGIONE MOLISE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAMPOBASSO, ex lege;
RESISTENTE
Oggetto: Diritto all'assunzione per scorrimento di una graduatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 31.01.2020, il sig. ET, premettendo di prestare attività lavorativa subordinata in favore della Regione Molise, presso la sede di Isernia, sin dall'anno 1987, ed è attualmente inquadrato nella Categoria “D3”, (ex VIII° Livello), profilo professionale ed economico “D7 Amministrativo Contabile” – “Funzionario Amministrativo” del CCNL di categoria (All. nr. 1 e 2), e di aver partecipato al concorso da dirigente a tempo determinato nel 2017 classificandosi come idoneo non vincitore, adiva il Tribunale di Isernia per chiedere che venisse dichiarata l'illegittimità della nota del 3.12.2019 - Protocollo Interno N. 149178/2019 del 03-12-2019 della Regione Molise, che aveva negato lo scorrimento della graduatoria del concorso al quale aveva partecipato e ribadito l'indizione di un nuovo concorso, e dunque la condanna dell'Amministrazione alla costituzione del rapporto di lavoro o al risarcimento da perdita di chance. Esponeva, in fatto, che:
1- in data 23.06.2017 la Regione Molise pubblicava l'avviso, per titoli ed esame, per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo deter-minato, per la durata di 60 mesi, finalizzato al conferimento dell'incarico di responsabilità del Servizio Risorse finanziarie, bilancio e ragioneria generale di n. 1 Dirigente, presso il Dipartimento Secondo della Giunta regionale (All. nr. 3 del ricorso);
2- in data 20.07.2017 il ricorrente presentava la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale (All. nr. 4 del ricorso);
3- A mezzo del verbale n. 5 del 12/12/2017, redatto dalla Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione del Direttore del Dipartimento Secondo n. 228 del 08 novembre 2017 e n.252 del 07 dicembre 2017, veniva resa nota la graduatoria finale (All. nr. 5 del ricorso);
4- La graduatoria in parola, che sanciva quale vincitrice della procedura con-corsale la Dott.ssa Di Domenico Marilena, vedeva il ricorrente in posizione di idoneo non vincitore (cfr. all. nr. 5 del ricorso);
5- La Dott.ssa Di Domenico Marilena, dunque, veniva assegnata al Servizio “Risorse finanziarie, bilancio e ragioneria generale” del II° Dipartimento della Regione Molise;
6- A seguito di ciò, con atto deliberativo giuntale n. 574 del 18 dicembre 2018, l'Esecutivo regionale ha approvato il nuovo atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 5, comma 2., della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm.ii. (All. nr. 6 del ricorso);
7- La Giunta regionale, con la successiva Deliberazione n. 22 del 31.01.2019, attribuiva alla Dott.ssa Di Domenico Marilena l'incarico di responsabilità in supplenza del Servizio riforme istituzionali, controllo Enti locali e sub-Regionali (all. nr. 7 del ricorso);
8- Con successiva Deliberazione giuntale n. 338/2019 recante “DGR n. 289/2019 Piano triennale dei fabbisogni professionali della Regione Molise 2019 – 2021” venivano, tra l'altro, approvate definitivamente le iniziative occupazionali inerenti il personale con qualifica dirigenziale (all. nr. 8 del ricorso);
9- Sulla scorta della tabella n. 9 di cui alla DGR n. 289/2019, riferita all'area della dirigenza, i posti liberi e disponibili al 31.12.2019 relativi alla quali-fica Dirigenziale si attestavano su n. 14 unità (All. nr. 9 del ricorso);
10- A mezzo di determinazione del Direttore del III Dipartimento n. 98 del 08-10-2019, la Regione Molise, pur in presenza di una graduatoria valida ed efficace, pubblicava l'avviso per titoli ed esami, per l'assunzione di complessive n. 10 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale di cui n. 5 posti riservati al personale interno in possesso dei pre-scritti requisiti (All. nr. 10 del ricorso);
11- La Regione Molise, oltre a ciò, pubblicava l'avviso pubblico (Codice TI – MOB_DIR_2019) riservato al personale di ruolo dipendente di altre pubbliche amministrazioni, per l'assunzione, attraverso l'istituto della mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., di ul-teriori n. 4 unità con qualifica dirigenziale (All. nr. 11 del ricorso);.
12- Il ricorrente, con nota del 12.11.2019 indirizzata alla Regione Molise, richiedeva lo scorrimento della graduatoria, relativa al concorso di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 234 del 23/06/2017, ancora in vigore sulla scorta di quanto previsto dal d.lgs. 165/2001 art. 35 e art. 36 comma 2, per la copertura dei posti vacanti di cui alla tabella n. 9 di cui alla DGR n. 289/2019 (All. nr. 12 del ricorso);
13- Con successiva nota del 3.12.2019 - Protocollo Interno N. 149178/2019 del 03-12- 2019 - la Regione Molise comunicava al ricorrente di non poter dar seguito alla sua richiesta (All. nr. 13 del ricorso). Concludeva chiedendo di “1) Accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa l'illegittimità della nota del 3.12.2019 - Protocollo Interno N. 149178/2019 del 03-12-2019 della Regione Molise;
2) Accertare e Dichiarare, per le causali di cui in premessa, la validità ed efficacia della graduatoria concorsuale approvata a mezzo del verbale n. 5 del 12/12/2017, redatto dalla Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione del Direttore del Dipartimento Secondo n. 228 del 08 novembre 2017 e n.252 del 07 dicembre 2017 e, per l'effetto,
3)Dichiarare, per le causali di cui in premessa, il diritto del ricorrente all'attribuzione dell'incarico dirigenziale per la durata di complessivi n. 60 mesi, e, per l'effetto;
4) Ordinare, per le causali di cui in premessa, alla Regione Molise di costituire il rapporto di lavoro dirigenziale con il ricorrente, mediante all'attribuzione dell'incarico dirigenziale, per la durata di complessivi n. 60 mesi;
5) Condannare la Regione Molise, in persona del Presidente pro tempore, al risarcimento del danno da perdita di chance lavorativa, subito dal ricorrente, nella misura di €. 172.953,50, ovvero nella maggiore
o minore ritenuta equa di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
6) Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei procurarori antistatari.” Si costituiva la Regione Molise, difesa dall'Avvocatura dello Stato, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito e chiedendo, comunque, nel merito il rigetto del ricorso. La causa, istruita documentalmente, era rinviata all'odierna udienza per la discussione con le modalità della trattazione scritta in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c., previo scambio di memorie: verificata la regolarità delle comunicazioni da parte della Cancelleria e il deposito delle memorie autorizzate, la causa è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
*****
2. L'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, avanzata dalla Reigone Molise, è fondata. Nella fattispecie, viene contestata una scelta discrezionale della p.a., ossia l'assunzione di personale dirigenziale tramite concorso piuttosto che tramite lo scorrimento di una graduatoria già esistente, in virtù di un atto di macro-organizzazione, ossia il Piano dei fabbisogni (DGR 289/19 e 338/19) che la prevede. Secondo la giurisprudenza, “nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego cosiddetto privatizzato, quando la pubblica Amministrazione, nei limiti delle proprie prerogative costituzionali, eserciti un potere pubblico, ad esso di norma corrisponde una situazione di interesse legittimo;
viceversa, se il potere è quello del datore di lavoro, nell'ambito di un rapporto contrattuale lavorativo o di una fase precontrattuale del rapporto di lavoro nella quale sono già maturati diritti soggettivi, la posizione corrispettiva è qualificata come diritto soggettivo e, in quanto tale, essa rientra nella cognizione del giudice ordinario” (T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 07/06/2018, n. 337). Sul punto si è successivamente pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite, affermando che “il diritto all'assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria + decisione di avvalersene per coprire posti vacanti utilizzando la graduatoria rimasta efficace;
tale decisione della amministrazione, una volta assunta, vincola dunque l'amministrazione a darvi corso;
in tale quadro è stato affermato che la domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa a dare corso allo scorrimento della graduatoria già deliberato verte sul diritto alla assunzione (Cass. Sez. lav. 2 novembre 2017, n. 26104 e giurisprudenza ivi citata); dalla situazione sin qui descritta va distinta l'ipotesi in cui il preteso diritto allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più - (o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso) - il posto resosi vacante anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato;
in tale eventualità si è in presenza di una contestazione che investe l'esercizio del potere dell'amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4” (Cass., Sez. Un., 22 agosto 2019, n. 21607; Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2017, n. 24878). Ancora, con specifico riferimento alla questione giuridica oggetto della presente controversia: “le questioni relative al mero scorrimento delle graduatorie, coinvolgendo il diritto soggettivo all'assunzione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre le questioni in cui si controverte in ordine alla legittimità dell'esercizio del potere pubblico inerente alla decisione se indire un concorso o utilizzare una determinata graduatoria appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo.” (T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 05/12/2023, n.1397, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 671; Sez. III, 21 maggio 2013, n. 275); “la negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo rientra nell'esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione in ordine alle modalità per la copertura dei posti. La tutela spetta al giudice amministrativo e non al giudice ordinario, in quanto il candidato idoneo non ha diritto all'assunzione al di fuori della procedura concorsuale, ma solo in caso di decisione dell'amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento di una graduatoria precedente.” (Cassazione civile sez. lav., 27/02/2024, n.5166). La presente vertenza, a prescindere dalla corretta o meno individuazione dell'atto amministrativo immediatamente lesivo e dunque del giudizio in merito all'ammissibilità del ricorso, ricade nell'ambito dell'esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione in ordine alle modalità per la copertura dei posti, al quale corrisponde una situazione di interesse legittimo e la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (v. anche Cass., Sez. Un., 6 maggio 2013, n. 10404 ed ancora Cass., Sez. Un., 12 novembre 2012, n. 19595); le controversie giudicabili dal giudice ordinario sono solo quelle relative alla concreta individuazione, tra i soggetti idonei, di quelli che hanno titolo all'assunzione per scorrimento, nel caso in cui possano vantare un diritto perfetto all'assunzione, derivante da una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante oggetto le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria del concorso espletato (cfr. Cass. Sez. U, n. 4870/2022). Nel caso di specie, tale decisione manca, anzi vi è stata la decisione in senso contrario dell'indizione di un nuovo concorso. Dunque, l'eccezione di difetto di giurisdizione deve essere accolta. 3. Considerato che la giurisprudenza era già univocamente orientata nel senso esposto in motivazione, da prima della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
- Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del T.a.r. Molise;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore della Regione Molise, che liquida in euro 2.906, oltre iva, spese generali e c.p.a. se dovuti. Così deciso in Isernia, il 10/01/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio