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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 04/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 382/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 382/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ROBERTO IACOVACCI, elettivamente domiciliata in presso il difensore avv. IACOVACCI ROBERTO
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – opposizione a ordinanza ingiunzione
***
Conclusioni delle parti
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Novara Adito in funzione di Giudice di Appello, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza gravata emessa dal Giudice di Pace di in persona della dott. contraddistinta dal n. CP_1 Parte_2
393/2023 depositata il 04/09/2023 nonché per tutti i suesposti motivi:
- condannare la , in persona del Prefetto p.t., a rifondere all'appellante le spese e le Controparte_1 competenze professionali del Giudizio di Primo Grado da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario;
pagina 1 di 4 - condannare la , in persona del Prefetto p.t., alla rifusione delle spese e del compenso Controparte_1 professionale del Secondo Grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato in data 28.2.2024, la società Parte_1 ha proposto appello per la parziale riforma della sentenza n. 393/2023, emessa dal Giudice di Pace
[...] di pubblicata il 04/09/2023 e non notificata, resa a definizione del giudizio recante RGN CP_1
845/2023 avente ad oggetto opposizione alla ordinanza di ingiunzione n. Fasc. 6429/2022 III Area, emessa dalla RE . CP_1
Con la sentenza in esame il giudice di primo grado dichiarava cessata la materia del contendere sulle domande attoree – aventi ad oggetto l'opposizione proposta dall'odierna appellante ex art. 204 bis CdS avverso l'ordinanza n. Fasc. 6429/2022 III Area, nonché contro il verbale presupposto n° 1260001043818 elevato dalla Polstrada di relativo alla presunta violazione dell'art. 126 bis CP_1
CdS - per intervenuta revoca della ordinanza-ingiunzione da parte della e Controparte_1 compensava le spese di lite.
L'impugnazione è proposta unicamente sul capo della sentenza contenente statuizione sulle spese di lite. L'appellante si duole, in particolare, della mancata applicazione da parte del primo giudice del principio della soccombenza virtuale, che avrebbe condotto al riconoscimento del diritto alla rifusione delle spese in proprio favore, in luogo della integrale compensazione, secondo l'appellante ingiustificata.
Disposta, e regolarmente effettuata dall'appellante, la rinnovazione della notifica dell'impugnazione alla di presso l'Avvocatura dello Stato, Sede distrettuale di Torino, la parte CP_2 CP_1 appellata non si è costituita e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
L'appello è fondato per le seguenti ragioni.
Risulta dalla sentenza impugnata che in data 27.6.2024 l'amministrazione, convenuta in primo grado, ha revocato in autotutela l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione da parte dell'odierno appellante, riconoscendo che la notifica del verbale di contestazione della violazione era intervenuta tardivamente.
L'opposizione - proposta, fra l'altro, anche sulla base di tale motivo - è dunque risultata fondata, sebbene la revoca in autotutela abbia determinato il venir meno dell'interesse dell'opponente alla statuizione di annullamento.
Nel caso di sopravvenuta cessazione della materia del contendere il giudice risolve il perdurante contrasto sulla regolamentazione delle spese processuali in base al criterio della c.d. soccombenza virtuale, procedendo a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando pagina 2 di 4 quello che sarebbe potuto essere l'esito del giudizio, qualora fosse proseguito (cfr. Cass., n. 24234/2016).
Come pure evidenziato dalla sentenza appena menzionata, “la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione”, ciò, tuttavia, “se ricorrono i presupposti di legge. In tal senso è anche la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale, la quale ritenendo che, nel caso di cessazione della materia del contendere, non sia legittima la compensazione ope legis delle spese (perché renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo) ha correttamente riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale). E, anche per la Corte costituzionale, rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purché ricorrano i presupposti di legge e, nel caso in esame, purché, ai sensi dell'art.
92 c.p.c., (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009 applicabile, "ratione temporis") vi sia soccombenza reciproca o ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”.
Nella specie, il giudice di pace non ha motivato sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 92 c.p.c., che, invero, non risultano sussistere. Esclusa la soccombenza reciproca, neppure ricorre una situazione di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, né di gravi ed eccezionali ragioni assimilabili ai sensi della pronuncia di C. Cost., n. 77/2018.
L'annullamento in autotutela, infatti, è stato il risultato dell'applicazione di norma decadenziale di agevole accertamento, priva di margine di opinabilità in fatto.
Peraltro il motivo era stato proposto con ricorso ex art. 203 cod. strada al Prefetto di datato CP_1
22.9.2022 e protocollato in entrata presso la suddetta in data 28.9.2022, rimasto senza CP_1 esito. Anche sotto il profilo della stretta applicazione del principio di causalità, dunque, deve riconoscersi alla parte ricorrente la necessità di introduzione del giudizio al fine di avere riconoscimento delle proprie ragioni.
In riforma dell'impugnata sentenza, pertanto, spetta all'odierna appellante la rifusione delle spese sia del primo grado di giudizio, sia del presente giudizio d'appello, che si liquidano - tenendo conto del valore della lite, della posizione assunta dall'amministrazione (che in primo grado si è limitata a trasmettere l'annullamento in autotutela e in questa sede è rimasta contumace) con conseguente semplificazione dell'attività di discussione per il primo grado, della semplicità dell'oggetto dell'impugnazione, basata su unico motivo relativo alle spese, in € 68 per la fase studio, € 68 per la fase introduttiva ed € 100 per la fase decisionale, così complessivamente in € 236 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU;
e per questo grado d'appello in € 80 per la fase di studio, € 80 per la fase introduttiva ed € 120 per fase decisionale, così complessivamente in € 280 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU.
Va disposta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
PQM
pagina 3 di 4 il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, quale giudice dell'appello, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 382/2024:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la
[...]
a rifondere a le spese Parte_3 Parte_1 del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 236 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU, con distrazione delle spese in favore del difensore avv. Roberto Iacovacci, dichiaratosi antistatario;
2) condanna la a rifondere a Parte_3 [...] le spese del presente giudizio di appello, liquidate in complessivi € 280 per Parte_1 compensi, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU, con distrazione delle spese in favore del difensore avv. Roberto Iacovacci, dichiaratosi antistatario.
Novara, 4 febbraio 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 382/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ROBERTO IACOVACCI, elettivamente domiciliata in presso il difensore avv. IACOVACCI ROBERTO
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – opposizione a ordinanza ingiunzione
***
Conclusioni delle parti
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Novara Adito in funzione di Giudice di Appello, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza gravata emessa dal Giudice di Pace di in persona della dott. contraddistinta dal n. CP_1 Parte_2
393/2023 depositata il 04/09/2023 nonché per tutti i suesposti motivi:
- condannare la , in persona del Prefetto p.t., a rifondere all'appellante le spese e le Controparte_1 competenze professionali del Giudizio di Primo Grado da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario;
pagina 1 di 4 - condannare la , in persona del Prefetto p.t., alla rifusione delle spese e del compenso Controparte_1 professionale del Secondo Grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato in data 28.2.2024, la società Parte_1 ha proposto appello per la parziale riforma della sentenza n. 393/2023, emessa dal Giudice di Pace
[...] di pubblicata il 04/09/2023 e non notificata, resa a definizione del giudizio recante RGN CP_1
845/2023 avente ad oggetto opposizione alla ordinanza di ingiunzione n. Fasc. 6429/2022 III Area, emessa dalla RE . CP_1
Con la sentenza in esame il giudice di primo grado dichiarava cessata la materia del contendere sulle domande attoree – aventi ad oggetto l'opposizione proposta dall'odierna appellante ex art. 204 bis CdS avverso l'ordinanza n. Fasc. 6429/2022 III Area, nonché contro il verbale presupposto n° 1260001043818 elevato dalla Polstrada di relativo alla presunta violazione dell'art. 126 bis CP_1
CdS - per intervenuta revoca della ordinanza-ingiunzione da parte della e Controparte_1 compensava le spese di lite.
L'impugnazione è proposta unicamente sul capo della sentenza contenente statuizione sulle spese di lite. L'appellante si duole, in particolare, della mancata applicazione da parte del primo giudice del principio della soccombenza virtuale, che avrebbe condotto al riconoscimento del diritto alla rifusione delle spese in proprio favore, in luogo della integrale compensazione, secondo l'appellante ingiustificata.
Disposta, e regolarmente effettuata dall'appellante, la rinnovazione della notifica dell'impugnazione alla di presso l'Avvocatura dello Stato, Sede distrettuale di Torino, la parte CP_2 CP_1 appellata non si è costituita e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
L'appello è fondato per le seguenti ragioni.
Risulta dalla sentenza impugnata che in data 27.6.2024 l'amministrazione, convenuta in primo grado, ha revocato in autotutela l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione da parte dell'odierno appellante, riconoscendo che la notifica del verbale di contestazione della violazione era intervenuta tardivamente.
L'opposizione - proposta, fra l'altro, anche sulla base di tale motivo - è dunque risultata fondata, sebbene la revoca in autotutela abbia determinato il venir meno dell'interesse dell'opponente alla statuizione di annullamento.
Nel caso di sopravvenuta cessazione della materia del contendere il giudice risolve il perdurante contrasto sulla regolamentazione delle spese processuali in base al criterio della c.d. soccombenza virtuale, procedendo a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando pagina 2 di 4 quello che sarebbe potuto essere l'esito del giudizio, qualora fosse proseguito (cfr. Cass., n. 24234/2016).
Come pure evidenziato dalla sentenza appena menzionata, “la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione”, ciò, tuttavia, “se ricorrono i presupposti di legge. In tal senso è anche la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale, la quale ritenendo che, nel caso di cessazione della materia del contendere, non sia legittima la compensazione ope legis delle spese (perché renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo) ha correttamente riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale). E, anche per la Corte costituzionale, rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purché ricorrano i presupposti di legge e, nel caso in esame, purché, ai sensi dell'art.
92 c.p.c., (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009 applicabile, "ratione temporis") vi sia soccombenza reciproca o ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”.
Nella specie, il giudice di pace non ha motivato sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 92 c.p.c., che, invero, non risultano sussistere. Esclusa la soccombenza reciproca, neppure ricorre una situazione di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, né di gravi ed eccezionali ragioni assimilabili ai sensi della pronuncia di C. Cost., n. 77/2018.
L'annullamento in autotutela, infatti, è stato il risultato dell'applicazione di norma decadenziale di agevole accertamento, priva di margine di opinabilità in fatto.
Peraltro il motivo era stato proposto con ricorso ex art. 203 cod. strada al Prefetto di datato CP_1
22.9.2022 e protocollato in entrata presso la suddetta in data 28.9.2022, rimasto senza CP_1 esito. Anche sotto il profilo della stretta applicazione del principio di causalità, dunque, deve riconoscersi alla parte ricorrente la necessità di introduzione del giudizio al fine di avere riconoscimento delle proprie ragioni.
In riforma dell'impugnata sentenza, pertanto, spetta all'odierna appellante la rifusione delle spese sia del primo grado di giudizio, sia del presente giudizio d'appello, che si liquidano - tenendo conto del valore della lite, della posizione assunta dall'amministrazione (che in primo grado si è limitata a trasmettere l'annullamento in autotutela e in questa sede è rimasta contumace) con conseguente semplificazione dell'attività di discussione per il primo grado, della semplicità dell'oggetto dell'impugnazione, basata su unico motivo relativo alle spese, in € 68 per la fase studio, € 68 per la fase introduttiva ed € 100 per la fase decisionale, così complessivamente in € 236 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU;
e per questo grado d'appello in € 80 per la fase di studio, € 80 per la fase introduttiva ed € 120 per fase decisionale, così complessivamente in € 280 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU.
Va disposta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
PQM
pagina 3 di 4 il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, quale giudice dell'appello, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 382/2024:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la
[...]
a rifondere a le spese Parte_3 Parte_1 del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 236 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU, con distrazione delle spese in favore del difensore avv. Roberto Iacovacci, dichiaratosi antistatario;
2) condanna la a rifondere a Parte_3 [...] le spese del presente giudizio di appello, liquidate in complessivi € 280 per Parte_1 compensi, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU, con distrazione delle spese in favore del difensore avv. Roberto Iacovacci, dichiaratosi antistatario.
Novara, 4 febbraio 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
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