Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Signori: La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Lavoro - (
1) Dott. Annamaria LA STELLA
- Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO
- Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.354 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 26.03.2025
TRA
(C.F. P.IVA 1 ), in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata ai fini del presente atto,in Taranto alla Via
Acclavio n.88 presso e nello studio dell'Avv. Roberto Pugliese, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in calce all'atto di appello;
- APPELLANTE –
E
Controparte 1 n persona del legale rappresentante;
- APPELLATA -
- contumace-
Nonché contro
CP 2 inpersonadel legale rappresentante;
-APPELLATA-
-contumace-
Controparte_3 ,in persona del legale rappresentante;
CP 4
-contumace-
All'udienza del 26.03.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1870/2021), il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione proposta dalla soc."
in persona del legale rappresentante, avverso l'intimazione di pagamentoControparte_1
N.10620189003268910\000 notificata dalla Controparte_5 'quale concessionaria del servizio di riscossione in data 15.5.2018 per la somma di € 1.041,667,37 in virtù di 13 cartelle esattoriali ed otto avvisi di addebito relativi a crediti previdenziali CP_6 e premi CP_2 e per l'effetto dichiarava non dovute dalla ricorrente, relativamente all'intimazione opposta,le somme portate dalle cartelle esattoriali indicate nel ricorso introduttivo sub a) fino a k),nonché dall'avviso di addebito indicato in ricorso sub n).
Respingeva nel resto il ricorso.
Compensava le spese di giudizio.
Avverso tale decisione proponeva appello l' Parte 1 in persona del legale rappresentante, lamentandone la erroneità e chiedendone la parziale riforma.
Rimanevano contumaci gli appellati.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è improcedibile per non aver mai notificato l' Pt 1 appellante il proposto gravame agli appellati,determinando,pertanto, l'improcedibilità dell'impugnazione.
In effetti sul punto la Suprema Corte è conforme nel ritenere che "... Nel rito del lavoro, l'improcedibilità
dell'appello per la mancata notifica del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza è rilevabile dal giudice d'ufficio, non essendo la procedibilità del ricorso disponibile dalle parti (cfr. Sez. L, sent. n. 8752 del
13.04.2010).
L'appellante, non ha dato prova di avere notificato l'atto di appello alla controparte anteriormente alla data dell'udienza discussione. di
Il consolidato orientamento di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi, infatti, “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio." (cfr. 6159/2018, Cass. 20613/2013, Cass. SS.UU. 20604/2008).
La statuizione di improcedibilità dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02
determina il raddoppio del contributo unificato.
L'appello proposto deve dunque essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello ;
- Nulla per le spese di lite del presente grado.
Taranto, 26.3.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LA STELLA