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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/07/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati
Dott. Ennio Ricci Presidente
Dott.ssa Floriana Consolante Giudice
Dott.ssa Serena Berruti Giudice relatore ed estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n 1896 R.G. Cont. anno 2023
VERTENTE TRA
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. MANNA MARIA giusta procura in calse al ricorso
-ricorrente-
(c.f. ) RT C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avvocato SALERNO MARIO giusta procura in calce alla comparsa
-resistente-
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come formulate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 18 dicembre 2024; il P.M. ha apposto il visto in data 16 gennaio 2025.
-1 di 19- IN FATTO E IN DIRITTO
ha adito il Tribunale di Benevento, chiedendo la Parte_1 pronuncia della separazione giudiziale dal coniuge RT
, con affidamento a sé in via esclusiva di entrambi i figli
[...] minori e previsione del diritto di visita del padre lontano dall'abitazione materna nonché la condanna di a RT corrispondere alla ricorrente una cifra mensile non inferiore ad €
2.000,00 per il suo mantenimento, ed una cifra non inferiore ad €
1.000,00 per il mantenimento di ciascun figlio, somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie;
ha chiesto infine la condanna del a versarle una cifra iniziale non inferiore ad € RT
20.000,00 per poter provvedere alle incombenze ed oneri necessari ad organizzare una propria residenza.
Ha dedotto a sostegno delle domande proposte:
-di aver contratto matrimonio concordatario in Benevento il 10 maggio 2003, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Benevento anno 2003 n. 35 parte II serie A, e che dal matrimonio erano nati tre figli: (nato il 18 Parte_3 settembre 2003), (nato il [...]) Persona_1
e (nato il [...]); Parte_4
-che la separazione era da addebitare al resistente per maltrattamenti, aggressioni fisiche, minacce, perpetuate dal marito nel corso dell'intera durata del matrimonio contro di lei.
Il resistente si è costituito in giudizio ed ha richiesto addebitarsi la separazione alla per abbandono del tetto Pt_1 coniugale, disporre l'affido esclusivo dei figli ed Persona_1
in favore del resistente, chiedendo la loro collocazione Pt_4 presso di sé nella casa coniugale sita in Campoli del Monte
Taburno, dove già vivevano insieme a lui e al fratello maggiorenne;
ha chiesto altresì disciplinarsi il diritto di visita della ricorrente e porre a suo carico l'obbligo di contribuire al
-2 di 19- mantenimento dei figli e alle spese straordinarie nella misura del
50%.
I coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice delegato all'istruttoria all'udienza del 19 luglio 2023 e sono stati sentiti separatamente con i rispettivi difensori.
Il Giudice delegato all'istruttoria ha esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, e ha rimesso le parti dinanzi al collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione, adottando altresì i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.. Con questi ultimi, in particolare, è stato disposto l'affido condiviso del figlio minore stante la raggiunta maggiore età di Pt_4 Persona_1
e la sua collocazione presso il padre, con diritto della madre di vederlo ogni qualvolta la stessa e il minore lo richiedano, compatibilmente con gli impegni di ciascuno e comunque una volta alla settimana, per almeno tre ore;
è stato previsto l'obbligo della ricorrente, a decorrere dal mese di settembre 2023, di contribuire al mantenimento dei tre figli, che vivono con il padre
-due maggiorenni ma economicamente non autosufficienti e l'altro minore- con il versamento della somma di € 150,00 mensile, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 25%;
è stato infine sancito l'obbligo del resistente di corrispondere alla resistente per il relativo mantenimento, la somma mensile di
€ 250,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Rimesse le parti e la causa sul ruolo, è stata acquisita relazione dei servizi sociali, si è proceduto all'escussione dei testi ammessi e sono state acquisite informazioni dalla Guardia di
Finanza in ordine a redditi, patrimonio, partecipazioni societarie e conti correnti al intestati o dallo stesso gestiti. RT
Restano sub iudice, a seguito della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione, la domanda di addebito, formulata da ciascuna parte nei confronti dell'altra, la domanda relativa all'affidamento, collocazione e diritto di visita del figlio minore , la domanda di mantenimento dei figli formulata dal Pt_4
-3 di 19- resistente e la domanda di mantenimento per sé formulata dalla ricorrente.
1. Le reciproche domande di addebito della separazione.
La domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente, per avere la stessa subito durante tutta la vita matrimoniale atti di violenza e di minaccia da parte del marito, è rimasta sfornita di prova. Al riguardo occorre rilevare che nel procedimento penale di maltrattamenti in famiglia, iniziato su denuncia dell'odierna ricorrente è stato chiesta dal P.M. l'archiviazione (cfr. documentazione depositata da parte ricorrente il 3 dicembre 2024).
Dalla lettura della richiesta si evince che nel corso delle indagini non erano emersi elementi per sostenere l'accusa in giudizio in relazione al citato reato, non essendo risultata la abitualità, nel senso della continuità e ripetitività nel tempo delle condotte di violenza, fisica e morale nei confronti della ricorrente, tenuto conto della genericità e frammentarietà delle dichiarazioni della persona offesa da un lato e della mancata conferma delle medesime da parte dei figli della coppia, che avevano riferito di anni di litigi e incomprensioni tra i coniugi escludendo però il compimento di atti di violenza del padre nei confronti dalla loro madre. Il P.M. nella richiesta di archiviazione ha riferito dell'esistenza di un file audio, dal quale si evincerebbe che nel corso di un litigio del 2021, il resistente aveva proferito una minaccia di morte nei confronti della ricorrente;
il P.M. ha escluso la sufficienza dello stesso per la configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia e il mancato verificarsi della condizione di procedibilità richiesta per il reato di minaccia. Occorre al riguardo evidenziare che il detto file audio non è stato prodotto dall'attrice agli atti del giudizio né è stato provato in alcun modo il compimento di atti di violenza fisica o morale del resistente. Insufficienti, per la loro assoluta genericità, sono le dichiarazioni rese dal padre della ricorrente, sentito come testimone all'udienza del 21
-4 di 19- febbraio 2024, avendo lo stesso solo riferito di aver saputo dalla zia e dalla cugina che la CP_1 Persona_2 ricorrente “se la passava male e aveva problemi in famiglia”. Al riguardo occorre infatti sottolineare che la Corte di Cassazione ha precisato che “i testimoni de relato depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (Cass. 569/2015). Tali ulteriori elementi nel caso di specie sono del tutto mancanti.
Il resistente ha chiesto l'addebito della separazione alla ricorrente per avere la stessa abbandonato la casa coniugale a luglio 2022, deducendo che tale condotta, in violazione del dovere di convivenza familiare, aveva determinato la crisi del rapporto coniugale.
La Corte di Cassazione ha in più occasioni precisato che “il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto”
(così Cass. Ord. 648/2020). Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente si è allontanata dalla casa coniugale a luglio 2022; risulta però che allora la crisi familiare era già conclamata. Al riguardo occorre innanzi tutto rilevare che dalla lettura della richiesta di archiviazione del P.M. relativa alla denuncia della ricorrente ad opera del resistente per il delitto di cui all'art. 570 c.p. (depositata, come indicato, in data 3 dicembre 2024 dalla ricorrente) si evince, per quel che rileva in questa sede, che dalle indagini svolte, ed in particolare dalle dichiarazioni rese
-5 di 19- dai figli della coppia in sede di SIT, è risultato che il detto abbandono era avvenuto quando la crisi della coppia era già conclamata, avendo i ragazzi dichiarato che i genitori da lungo tempo avevano aspri litigi con reciproche offese. Inoltre dalla documentazione depositata da parte resistente risulta che prima del detto allontanamento da parte della ricorrente, i coniugi avevano già sottoscritto un accordo nel quale gli stessi, dando atto della crisi coniugale in atto, e dichiarando di voler disciplinare i loro rapporti nella fase della separazione di fatto, prima di addivenire alla separazione giudiziale, affermavano espressamente di liberarsi dall'obbligo di convivenza e di assistenza morale e materiale;
in particolare il RT autorizzava nel detto accordo la ad allontanarsi dalla Pt_1 casa coniugale, dichiarando che tale condotta non sarebbe stata causa di addebito della separazione (cfr. doc. 1 prodotto dal resistente all'atto della costituzione). Dalla lettura del detto accordo, privo di data ma pacificamente siglato dalle parti nel novembre 2021, si evince che a quella data le parti avevano già riconosciuto l'irreversibilità della crisi coniugale e la compromissione della comunione morale e materiale. Il resistente ha dedotto che successivamente alla stipula del detto accordo, vi era stata una riappacificazione con la moglie e la ripresa della comunione morale e materiale. Di tale circostanza- specificamente contestata dalla ricorrente, che ha affermato in sede di audizione di aver vissuto con il marito, dopo la firma del detto accordo, da separata in casa- il resistente non ha però fornito alcuna prova e pertanto deve ritenersi che l'abbandono volontario della casa coniugale da parte della ricorrente non ha cagionato la crisi coniugale, che era invece ad essa preesistente. Pertanto la domanda di addebito formulata dal resistente nei confronti della ricorrente deve essere rigettata.
2. Affidamento e collocazione del figlio minore
[...]
e diritto di visita del genitore non collocatario. Parte_4
-6 di 19- nato il [...], è divenuto Persona_1 maggiorenne in corso di causa e dunque nulla deve disporsi in ordine al relativo affido e collocazione, come peraltro già rilevato con i provvedimenti provvisori ed urgenti.
In relazione all'affidamento del figlio nato il 20 Pt_4 ottobre 2007, occorre premettere che con i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. è stato previsto l'affidamento condiviso dello stesso ad entrambi i coniugi, con collocazione presso il padre, ed esercizio del diritto di visita materno in modalità libera, con facoltà della madre di vedere il figlio per almeno 3 ore a settimana. Al riguardo, sentito il minore all'udienza del 31 maggio 2024, si ritiene di dover confermare sia l'affidamento condiviso che la collocazione presso il padre.
Infatti, premesso che alla luce di quanto disposto dall'art. 337 ter c.c. e quater c.c. il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori, con la conseguenza che l'affido dei figli ad un solo genitore può essere disposto con provvedimento motivato solo laddove l'affido all'altro risulti contrario all'interesse del minore, occorre rilevare che nel caso di specie dall'istruttoria svolta non è emerso che nessuno dei due genitori sia privo della capacità genitoriale, non essendo stata raggiunta la prova né delle condotte violente del resistente né del volontario e ingiustificato abbandono della casa familiare da parte delle ricorrente, per le ragioni esposte.
In relazione alla collocazione del minore vanno ugualmente confermati i provvedimenti provvisori ed urgenti, in base ai quali il minore continuerà a vivere con il padre nella casa in cui aveva sempre vissuto il nucleo familiare, tenuto conto da un lato della volontà da manifestata in sede di audizione all'udienza Pt_4 del 31 maggio 2024, dall'altro del fatto che lo stesso continua a risiedere nella casa in cui ha sempre vissuto con la famiglia, dalla quale la madre si è allontanata, anche in compagnia dei
-7 di 19- fratelli maggiorenni oltre che del padre, e può contare del sostegno della la famiglia d'origine paterna che vive in abitazione contigua (cfr. relazione dei servizi sociali del Comune di Campoli di Monte Taburno depositata in data 25 ottobre 2023).
Anche in ordine al diritto di visita materno si ritiene di dover confermare i provvedimenti provvisori ed urgenti già adottati, in precedenza riportati, tenuto conto che la disciplina con essi dettata appare conforme all'interesse del minore, ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età. Al riguardo occorre sottolineare che dall'audizione di all'udienza indicata, Pt_4 si evince che lo stesso, dopo un'iniziale volontaria sospensione degli incontri con la madre a seguito del suo allontanamento dalla casa familiare, ha ripreso a frequentarla almeno da marzo 2024, e che in particolare la madre spesso si reca davanti all'uscita della scuola frequentata dal figlio, trattenendosi con lui fino al momento in cui lo stesso non sale sul pullman che lo conduce a casa a Campoli;
ES ha affermato che una volta si è recato presso l'abitazione che la madre ha condotto in locazione, sita nei pressi del Corso Garibaldi a Benevento, e che non esclude in futuro di poter andare a mangiare a casa della madre o a dormire presso di lei.
3. Domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente.
La ricorrente ha chiesto la corresponsione per sé di un assegno di mantenimento, cui il resistente si è opposto, sia per la addebitabilità della separazione, sia deducendo che la stessa è abile al lavoro.
Al riguardo, premesso che l'art. 156 c.c. prevede che il Giudice, nel pronunziare la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, occorre considerare innanzitutto che come in più occasioni chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la separazione personale, a differenza dello
-8 di 19- scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione.
Nel caso di specie, con i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati in data 29 agosto 2023, tenuto conto di quanto dichiarato dalle parti in ordine ai redditi da ciascuna percepiti- il aveva affermato di svolgere l'attività di autista di RT
Camion per la DECO s.r.l. e di percepire una retribuzione di circa
€ 1500,00 mensili, depositando a tal fine le certificazioni uniche relative ai redditi da lavoro dipendente relative ai tre anni anteriori all'inizio della causa e la resistente ha dichiarato di non svolgere alcuna attività e di aver svolto durante la vita matrimoniale, solo occasionalmente e per brevi periodi l'attività di collaboratrice domestica- è stato previsto in via provvisoria, alla luce dello squilibrio reddituale come emergente dalla sola documentazione in atti e salvo più approfondito scrutinio nella fase di merito sia in ordine all'addebitabilità della separazione che in ordine alla situazione reddituale di entrambe le parti,
l'obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente, la somma di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici
ISTAT.
Dopo la pronuncia della sentenza non definitiva di status è stata disposta l'acquisizione dalla Guardia di Finanza di informazioni in ordine a redditi e patrimonio del resistente, partecipazioni societarie, conti correnti e depositi nella sua titolarità e disponibilità, tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di separazione dei coniugi, la
-9 di 19- quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio”
Così Cass. Ord. 32349/2024).
Dalle due relazioni della Guardia di Finanza e dalla documentazione reddituale depositata dal resistente si evince che ha percepito redditi da lavoro dipendente reso a RT favore del (e non della DECO s.r.l. come Controparte_2 dichiarato in sede di audizione dal resistente) per € 2639,70 nell'anno 2020, per € 21.510,09 nell'anno 2021 e per € 21.751,14 nell'anno 2022, sostanzialmente in linea con i redditi dichiarati all'udienza. Lo stesso è però risultato titolare di quote di due società di capitali ed in particolare detiene la quota del 30% della SUD Costruzioni s.r.l. e la quota dell'1,01% della DO.CO.
s.r.l..
Risulta inoltre che lo stesso è stato titolare di una partecipazione societaria nella misura del 20% nella Progress
Evolution s.r.l., quota nella sua titolarità fino a luglio 2023.
Con ogni probabilità si tratta della società di cui il RT ha parlato in sede di audizione dei coniugi il 19 luglio 2023, dichiarando “sono socio della società Progress s.r.l. , sono socio insieme a mio fratello Persona_3 Parte_5
- moglie di e poi non ricordo, forse
[...] Persona_3 ci sono altri soci. Questa società si occupa di produzione di calcestruzzo;
Partecipo anche alla riscossione dei relativi utili ma non ricordo il relativo ammontare;
Anzi, so che non sono mai
-10 di 19- stati riscossi utili. ADR del Giudice: Non so se la società è in perdita. La mia quota di partecipazione è del 20% se non erro”.
In particolare, dall'esame della visura camerale storica della
Progress Evolution s.r.l., depositata dal resistente in data 13 maggio 2024, risulta che il trasferimento della sua partecipazione societaria alla detta società è avvenuta, a favore del figlio
, il 26 giugno 2023 subito dopo la notifica del ricorso Pt_3 introduttivo del presente giudizio (avvenuta il 21 giugno 2023).
Dalla visura emerge che trattasi di società attiva, avente un oggetto sociale amplissimo (comprensivo, a titolo meramente esemplificativo delle molteplici attività indicate nella visura camerale, delle seguenti attività: produzione e trasformazione di materie prime, e seconde, attività edile, gestione di impianti per la gestione di rifiuti solidi urbani, raccolta e trasformazione di rifiuti, esecuzione di lavori di carpenteria, infissi in legno, materie plastiche e metalli, produzione e commercio all'ingrosso di abbigliamento e di altri prodotti, produzione di alimenti, officina meccanica, gommista elettrauto e carrozzeria, costruzione e vendita di immobili, costruzione di edifici, strade, autostrade, acquedotti, opere marittime) , con 13 dipendenti nel 2023, di cui il è amministratore unico a RT decorrere da settembre 2017. Dalla documentazione acquisita dalla
Guardia di Finanza risulta in particolare che il resistente è censito nell'anagrafe generale dell'istituto BCC DI SAN MARCO DEI
CAVOTI ABI 08997 dove ha una carta di debito attiva ed intestata alla Progress e Evolution s.r.l.s. BCC PAY e dove la CP_3
Progress Evolution s.r.l.s. ha anche un conto corrente n.
11/67496, in relazione al quale il è censito come legale RT rappresentante. Inoltre lo stesso risulta essere censito con NDG
11750588 come titolare effettivo e firmatario del conto intestato a presso la CNH INDUSTRIAL Controparte_4
CAPITAL EUROPE; lo stesso risulta censito con NDG 11672016 come titolare effettivo e firmatario di conto presso BNP PARIBAS LEASE
GROUP SA intestato alla detta società. Ancora è titolare di una
-11 di 19- carta debito attiva con la Banca ICCREA, collegata a conto corrente intestato alla Progress & Evolution S.r.l.. Deve pertanto ritenersi che, pur non essendo più socio della detta società, per aver ceduto la sua quota al figlio in corso di causa, il ricorrente, quale amministratore unico della detta società, continua a gestire le relative risorse finanziarie, come peraltro risulta dai movimenti bancari verso il conto corrente e la carta di intestati al . CP_5 RT
Il è titolare del conto corrente 131 0002126 presso la RT
Banca Popolare Pugliese. Dall'esame dei relativi estratti conto acquisiti dalla Guardia di Finanza, è possibile evincere che lo stesso ha disponibilità reddituali notevolmente più elevate rispetto a quelle da lavoro dipendente risultanti dalle dichiarazioni uniche depositate in atti.
A titolo esemplificativo, estrapolando dagli estratti conto le operazioni più rilevanti risulta che:
-nel 2022 vi è stato incasso di euro 30.000,00 in data 19.4.2022,
a seguito di versamento di assegno, il bonifico di euro 20.000,00 in data 19.5.2022 a favore di Progress & Evolution srl (con la causale “anticipo socio”), l'incasso di euro 90.000,00 in data
19.7.2022 a seguito di versamento di assegno di altre banche;
-nel 2023 ha emesso assegni per euro 15.000,00 il 19.01.2023; ha ricevuto accredito di € 10.000,00 il 24.01.2023; ha emesso assegno per euro 10.000,00 il 31.1.23 e per euro 13.000,00 il 3.2.23; ha avuto accredito di € 13.000,00 il 2 marzo 2023 tramite versamento di assegno circolare ed ha emesso assegno per euro 30.000,00 nella medesima data;
il 27.03.2023 ha emesso assegno per euro
10.000,00 il 2.5.23 ed incassato € 8.500,00 mediante versamento di assegno, in data 1.8.23 ha ricevuto il pagamento di euro
20.000,00 indicando come causale mensilità arretrate dalla società
DO.CO. SRL;
in data 2 agosto 2023 ha emesso assegni per euro
17.000,00.
-12 di 19- Presso il è titolare della Controparte_5 RT carta n. 5333171153000274 sulla quale risultano numerosi versamenti a suo favore nei tre anni anteriori all'introduzione del giudizio, di cui si indicano i più rilevanti:
- DA versamento in data 5 novembre Parte_6
2021 di € 5.000,00, versamento in data 09/12/2021 per € 5.000,00
(con causale rimborso), versamento in data 20/12/2021 per €
10.000,00 con causale acconto Rimborso Art.51 C5 DPR 917/1986 e chilometrico;
versamento in data 22/12/2021 per 2.500,00 EURO con causale ACCONTO RIMBORSO Art.51 C5 DPR;
(di cui, come precisato, il Controparte_6
è amministratore unico) versamento in data 31/12/2021 RT di € 4.000,00 per pagamento spese anticipate, in data 25/03/2022 versamento di € 2.000,00 , in data 10 novembre 2022 accrediti per
€ 700,00, in data 15 novembre 2022 accredito per € 500,00, in data
30/11/2022 accredito di € 1.300,00 con causale restituzione spese anticipate, in data 01/12/2022 accredito di € 700,00 con causale acconto spese anticipate;
-da accredito in data 15/04/2022 per Parte_5 Parte_5
€ 10.000,00 con causale restituzione prestito infruttifero;
-DA accredito in data 18/11/2022 per € 23.500,00 CP_7 con causale prestito infruttifero.
Il era inoltre intestatario, sempre presso RT [...]
, della carta n. 5333171078192461 estinta in corso di CP_5 causa (ad agosto 2024), sulla quale sono risultati periodici accrediti di somme da una pluralità di soggetti, diversi dal dichiarato datore di lavoro del resistente. Risultano in particolare:
-accrediti DA in data 24/01/2020 di 1500,00 Parte_7 euro;
in data 18 marzo 2020 per € 3.000, in data 9 aprile 2020 per
€ 1500,00, in data in data 11 maggio 2020 per € 2500,00, in data
21 maggio 2020 per € 1500,00, in data 18/06/2020 per € 2.000,00,
-13 di 19- in data 16 luglio 2020 per € 2.000,00, in data 17 luglio 2020 per € 1365,00, in data 21 luglio 2020 per € 130,00;
-accrediti da in data Parte_8
21/02/2020 per € 1500,00, in data 30 aprile 2020 per € 1800,00, in data 01/12/2020 di € 2.000,00,in data 21/01/2021 per € 2.000,00, in data 10/03/2021 per € 2.000,00, in data 13 settembre 2021 per €
4.000,00;
-accrediti da PROGRESS & EVOLUTION S.R.L. in data 12/08/2020 per €
2.000,00, in data 18/09/2020 per € 2.000,00, in data 09/10/2020 per € 2.000,00, in data 15 ottobre 2020 per € 2.000,00, in data
18/12/2020 per € 2.000,00 in data 14/06/2021 per € 5.000,00, in data 15/06/2021 per € 2.000,00 in data 29/06/2021 per € 2.000,00 in data 20/08/2021 per € 1.000,00, in data 14/09/2021 per €
1.000,00.
La ricorrente, ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, ha dichiarato di non aver lavorato in costanza di matrimonio, salvo che per lo svolgimento, in via occasionale per brevi periodi e senza regolare contratto, di attività di collaboratrice domestica. La stessa non ha depositato documentazione reddituale ma la circostanza della mancata produzione di redditi da parte della ricorrente in costanza di matrimonio non risulta contestata dal resistente. La ricorrente in sede di audizione ha dichiarato di non aver trovato lavoro successivamente all'allontanamento dalla casa familiare e di essere andata a vivere con il padre, che le stava fornendo i mezzi per vivere. La circostanza, emersa in sede di audizione del figlio
, del suo trasferimento in un'abitazione condotta in Pt_4 locazione nei pressi di via Garibaldi, fa presumere il reperimento di un'attività lavorativa, necessaria per poter provvedere al pagamento del detto canone. In assenza di elementi in senso contrario, tenuto conto dell'età della ricorrente (43 anni) e comunque del titolo di studio (diploma di scuola superiore conseguito solo recentemente) e della mancanza di esperienze
-14 di 19- lavorative pregresse, si ritiene che la stessa possa produrre redditi modesti.
Si ritiene pertanto necessario -avendo le indagini della Guardia di Finanza svelato la disponibilità, da parte del resistente di redditi notevolmente più elevati rispetto a quelli risultanti dall'attività di lavoro dipendente dichiarata e risultante dalle certificazioni uniche depositate, e dunque un ancor maggiore divario reddituale tra le parti- necessario incrementare, dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, l'assegno di mantenimento previsto per la ricorrente, originariamente fissato nella somma di € 250,00 nella somma di € 900,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
4. Assegno per il mantenimento sia del figlio minore che dei figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Quanto alla domanda del resistente di corresponsione da parte della ricorrente di un assegno di mantenimento per i figli, occorre premettere che l'art. 316 bis c.c. sancisce l'obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. I parametri ai quali ancorare tale obbligo sono: le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi, la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Il giudice, nel determinare l'importo dell'assegno per il minore, deve considerare le attuali esigenze del figlio che si concretizzano in bisogni, attitudini, legittime aspirazioni e, in generale, nelle prospettive di vita del minore- e del figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente- le quali non potranno non risentire del livello economico-sociale dei genitori
( cfr. ex multis Cass. 23630/2009, Cass.21273/2013).
Nel caso in esame, occorre premettere che si ritiene che il tenore di vita del nucleo familiare durante la convivenza era Per_4 come risultante dalla documentazione depositata dalla Guardia di
Finanza, che fotografa una situazione reddituale del resistente
-15 di 19- diversa e più florida rispetto a quella desumibile dalle certificazioni uniche depositate dal ricorrente. Pacifico è che in costanza di matrimonio i redditi della famiglia erano prodotti solo dal resistente.
Quanto ai due figli maggiorenni della coppia occorre considerare che il figlio nato il [...], ha Parte_3 ottenuto, da quanto dichiarato dal padre, il diploma di scuola media superiore nel 2023. All'udienza del 19 luglio 2023 il resistente ha dichiarato che ancora non sapeva se Pt_3 iniziare a lavorare o iniziare l'università. Non è risultato in corso di causa, né nessuna delle parti ha allegato che lo stesso abbia intrapreso un percorso di studi universitario o di formazione. Risulta invece dalla documentazione depositata agli atti dal resistente e dalle stesse deduzioni di parte resistente che quest'ultimo ha, nel luglio 2023, provveduto a trasferire al figlio la sua partecipazione del 20% alla società Progress &
Evolutions s.r.l.s. che come detto è società attiva, con una media di 13 dipendenti nel 2023, la cui compagine è costituita esclusivamente da altri componenti della famiglia d'origine paterna e dalla . In relazione a deve Controparte_2 Pt_3 pertanto ritenersi che non è stata raggiunta la prova, gravante sul genitore che richiede il mantenimento, dell'avere il figlio maggiorenne intrapreso un percorso di studi universitari o di specializzazione (sull'onere della prova in tema di assegno di mantenimento del figlio maggiorenne cfr. Cass. 26875/2023), risultando al contrario gravi indizi del fatto che lo stesso ha capacità reddituale autonoma, avendo acquisito dal 2023 la qualifica di socio della detta società, con una partecipazione del
20%. Deve pertanto disporsi la revoca dell'assegno per il mantenimento di a decorrere dal mese Parte_3 successivo al deposito della presente sentenza.
Diverso discorso deve essere fatto in relazione al figlio che ha raggiunto la maggiore età solo in data 29 Persona_1 agosto 2023, tenuto conto che lo stesso nell'anno scolastico
-16 di 19- 2023/2024 doveva ancora svolgere l'ultimo anno della scuola superiore (ragioneria) e non risulta, alla luce della documentazione in atti e delle deduzioni delle parti, ancora inserito né nel mondo del lavoro né nella compagine sociale di nessuna delle società riconducibili al nucleo familiare paterno.
Pertanto per i figli maggiorenne e ancora Persona_1 economicamente non autosufficiente e ancora minorenne, il Pt_4 resistente, con cui i figli vivono, avrà diritto alla corresponsione, dalla ricorrente dell'assegno di mantenimento.
Al riguardo occorre infatti innanzitutto rilevare che non risulta che la ricorrente sia inabile al lavoro e pertanto per ciò stesso ella deve attivarsi per il reperimento di una attività lavorativa, anche al fine di garantire il mantenimento dei figli;
occorre per altro verso sottolineare che dalle argomentazioni in precedenza svolte risultano indizi che la stessa abbia reperito un'attività lavorativa, sia pure produttiva di modesto reddito. Tenuto conto pertanto di quanto detto e del fatto che è stato disposto, dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza,
l'obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente la somma di € 900,00 per il suo mantenimento, si ritiene di dover fissare nella somma di € 400,00 mensili la misura dell'assegno dovuto dalla ricorrente al resistente per il mantenimento dei figli e (€ 200,00 per ciascun figlio), a decorrere Pt_4 Persona_1 dal mese successivo al deposito della sentenza, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici istat. Stante l'elevato squilibrio reddituale tra i coniugi a favore del resistente, ancor più evidente dalla documentazione acquisita dalla Guardia di
Finanza, deve ridursi l'obbligo di contribuzione della ricorrente alle spese straordinarie limitatamente ai due figli nella misura del 20%. Si rinvia al Protocollo siglato tra Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli avvocati per la individuazione e la disciplina delle spese straordinarie.
5. Domanda di pagamento della somma di € 20.000,00 formulata dalla ricorrente nei confronti della resistente.
-17 di 19- La domanda della ricorrente, volta all'ottenimento del versamento di una somma di € 20.000,00 al fine di ottenere gli strumenti per trovare un nuovo alloggio ed una nuova abitazione, assolutamente generica nella sua formulazione, non può essere accolta, non essendo neppure allegati i presupposti per l'erogazione della detta somma da parte del resistente, in un'unica soluzione, richiesta in aggiunta rispetto all'assegno di mantenimento.
6. Regolamentazione delle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, il contegno processuale delle parti, la obiettiva controvertibilità degli accertamenti in fatto svolti,
e la reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite. Alla liquidazione del compenso al difensore di parte ricorrente, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, si provvederà con separato decreto, previa verifica della sussistenza dei presupposti ex lege previsti per l'ammissione al beneficio.
p.q.m.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
-non accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da ciascuna delle parti nei confronti dell'altra;
-conferma quanto all'affidamento, collocazione del figlio Pt_4
e diritto di visita materno quanto previsto con i provvedimenti provvisori ed urgenti;
-aumenta l'assegno per il mantenimento della ricorrente, a decorrere dal mese successivo alla pronuncia della presente sentenza, nella somma mensile di € 900,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
-revoca l'assegno per il mantenimento per il figlio Pt_3
-aumenta l'assegno per il mantenimento dei figli ed Persona_1
, posto a carico della ricorrente e a favore del Pt_4 resistente, a decorrere dal mese successivo al deposito della
-18 di 19- presente sentenza, nella somma di € 400,00 mensili ( € 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat; riduce, dal mese successivo al deposito della sentenza la ricorrente, la misura della contribuzione della ricorrente alle spese straordinarie per i figli e nella Pt_4 Persona_1 misura del 20%, rinviando per la relativa individuazione e disciplina al Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
-rigetta la domanda di pagamento della somma di € 20.000,00 formulata dalla ricorrente;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 4 luglio
2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Serena Berruti
Il Presidente
Dott. Ennio Ricci
-19 di 19-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati
Dott. Ennio Ricci Presidente
Dott.ssa Floriana Consolante Giudice
Dott.ssa Serena Berruti Giudice relatore ed estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n 1896 R.G. Cont. anno 2023
VERTENTE TRA
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. MANNA MARIA giusta procura in calse al ricorso
-ricorrente-
(c.f. ) RT C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avvocato SALERNO MARIO giusta procura in calce alla comparsa
-resistente-
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come formulate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 18 dicembre 2024; il P.M. ha apposto il visto in data 16 gennaio 2025.
-1 di 19- IN FATTO E IN DIRITTO
ha adito il Tribunale di Benevento, chiedendo la Parte_1 pronuncia della separazione giudiziale dal coniuge RT
, con affidamento a sé in via esclusiva di entrambi i figli
[...] minori e previsione del diritto di visita del padre lontano dall'abitazione materna nonché la condanna di a RT corrispondere alla ricorrente una cifra mensile non inferiore ad €
2.000,00 per il suo mantenimento, ed una cifra non inferiore ad €
1.000,00 per il mantenimento di ciascun figlio, somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie;
ha chiesto infine la condanna del a versarle una cifra iniziale non inferiore ad € RT
20.000,00 per poter provvedere alle incombenze ed oneri necessari ad organizzare una propria residenza.
Ha dedotto a sostegno delle domande proposte:
-di aver contratto matrimonio concordatario in Benevento il 10 maggio 2003, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Benevento anno 2003 n. 35 parte II serie A, e che dal matrimonio erano nati tre figli: (nato il 18 Parte_3 settembre 2003), (nato il [...]) Persona_1
e (nato il [...]); Parte_4
-che la separazione era da addebitare al resistente per maltrattamenti, aggressioni fisiche, minacce, perpetuate dal marito nel corso dell'intera durata del matrimonio contro di lei.
Il resistente si è costituito in giudizio ed ha richiesto addebitarsi la separazione alla per abbandono del tetto Pt_1 coniugale, disporre l'affido esclusivo dei figli ed Persona_1
in favore del resistente, chiedendo la loro collocazione Pt_4 presso di sé nella casa coniugale sita in Campoli del Monte
Taburno, dove già vivevano insieme a lui e al fratello maggiorenne;
ha chiesto altresì disciplinarsi il diritto di visita della ricorrente e porre a suo carico l'obbligo di contribuire al
-2 di 19- mantenimento dei figli e alle spese straordinarie nella misura del
50%.
I coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice delegato all'istruttoria all'udienza del 19 luglio 2023 e sono stati sentiti separatamente con i rispettivi difensori.
Il Giudice delegato all'istruttoria ha esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, e ha rimesso le parti dinanzi al collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione, adottando altresì i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.. Con questi ultimi, in particolare, è stato disposto l'affido condiviso del figlio minore stante la raggiunta maggiore età di Pt_4 Persona_1
e la sua collocazione presso il padre, con diritto della madre di vederlo ogni qualvolta la stessa e il minore lo richiedano, compatibilmente con gli impegni di ciascuno e comunque una volta alla settimana, per almeno tre ore;
è stato previsto l'obbligo della ricorrente, a decorrere dal mese di settembre 2023, di contribuire al mantenimento dei tre figli, che vivono con il padre
-due maggiorenni ma economicamente non autosufficienti e l'altro minore- con il versamento della somma di € 150,00 mensile, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 25%;
è stato infine sancito l'obbligo del resistente di corrispondere alla resistente per il relativo mantenimento, la somma mensile di
€ 250,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Rimesse le parti e la causa sul ruolo, è stata acquisita relazione dei servizi sociali, si è proceduto all'escussione dei testi ammessi e sono state acquisite informazioni dalla Guardia di
Finanza in ordine a redditi, patrimonio, partecipazioni societarie e conti correnti al intestati o dallo stesso gestiti. RT
Restano sub iudice, a seguito della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione, la domanda di addebito, formulata da ciascuna parte nei confronti dell'altra, la domanda relativa all'affidamento, collocazione e diritto di visita del figlio minore , la domanda di mantenimento dei figli formulata dal Pt_4
-3 di 19- resistente e la domanda di mantenimento per sé formulata dalla ricorrente.
1. Le reciproche domande di addebito della separazione.
La domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente, per avere la stessa subito durante tutta la vita matrimoniale atti di violenza e di minaccia da parte del marito, è rimasta sfornita di prova. Al riguardo occorre rilevare che nel procedimento penale di maltrattamenti in famiglia, iniziato su denuncia dell'odierna ricorrente è stato chiesta dal P.M. l'archiviazione (cfr. documentazione depositata da parte ricorrente il 3 dicembre 2024).
Dalla lettura della richiesta si evince che nel corso delle indagini non erano emersi elementi per sostenere l'accusa in giudizio in relazione al citato reato, non essendo risultata la abitualità, nel senso della continuità e ripetitività nel tempo delle condotte di violenza, fisica e morale nei confronti della ricorrente, tenuto conto della genericità e frammentarietà delle dichiarazioni della persona offesa da un lato e della mancata conferma delle medesime da parte dei figli della coppia, che avevano riferito di anni di litigi e incomprensioni tra i coniugi escludendo però il compimento di atti di violenza del padre nei confronti dalla loro madre. Il P.M. nella richiesta di archiviazione ha riferito dell'esistenza di un file audio, dal quale si evincerebbe che nel corso di un litigio del 2021, il resistente aveva proferito una minaccia di morte nei confronti della ricorrente;
il P.M. ha escluso la sufficienza dello stesso per la configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia e il mancato verificarsi della condizione di procedibilità richiesta per il reato di minaccia. Occorre al riguardo evidenziare che il detto file audio non è stato prodotto dall'attrice agli atti del giudizio né è stato provato in alcun modo il compimento di atti di violenza fisica o morale del resistente. Insufficienti, per la loro assoluta genericità, sono le dichiarazioni rese dal padre della ricorrente, sentito come testimone all'udienza del 21
-4 di 19- febbraio 2024, avendo lo stesso solo riferito di aver saputo dalla zia e dalla cugina che la CP_1 Persona_2 ricorrente “se la passava male e aveva problemi in famiglia”. Al riguardo occorre infatti sottolineare che la Corte di Cassazione ha precisato che “i testimoni de relato depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (Cass. 569/2015). Tali ulteriori elementi nel caso di specie sono del tutto mancanti.
Il resistente ha chiesto l'addebito della separazione alla ricorrente per avere la stessa abbandonato la casa coniugale a luglio 2022, deducendo che tale condotta, in violazione del dovere di convivenza familiare, aveva determinato la crisi del rapporto coniugale.
La Corte di Cassazione ha in più occasioni precisato che “il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto”
(così Cass. Ord. 648/2020). Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente si è allontanata dalla casa coniugale a luglio 2022; risulta però che allora la crisi familiare era già conclamata. Al riguardo occorre innanzi tutto rilevare che dalla lettura della richiesta di archiviazione del P.M. relativa alla denuncia della ricorrente ad opera del resistente per il delitto di cui all'art. 570 c.p. (depositata, come indicato, in data 3 dicembre 2024 dalla ricorrente) si evince, per quel che rileva in questa sede, che dalle indagini svolte, ed in particolare dalle dichiarazioni rese
-5 di 19- dai figli della coppia in sede di SIT, è risultato che il detto abbandono era avvenuto quando la crisi della coppia era già conclamata, avendo i ragazzi dichiarato che i genitori da lungo tempo avevano aspri litigi con reciproche offese. Inoltre dalla documentazione depositata da parte resistente risulta che prima del detto allontanamento da parte della ricorrente, i coniugi avevano già sottoscritto un accordo nel quale gli stessi, dando atto della crisi coniugale in atto, e dichiarando di voler disciplinare i loro rapporti nella fase della separazione di fatto, prima di addivenire alla separazione giudiziale, affermavano espressamente di liberarsi dall'obbligo di convivenza e di assistenza morale e materiale;
in particolare il RT autorizzava nel detto accordo la ad allontanarsi dalla Pt_1 casa coniugale, dichiarando che tale condotta non sarebbe stata causa di addebito della separazione (cfr. doc. 1 prodotto dal resistente all'atto della costituzione). Dalla lettura del detto accordo, privo di data ma pacificamente siglato dalle parti nel novembre 2021, si evince che a quella data le parti avevano già riconosciuto l'irreversibilità della crisi coniugale e la compromissione della comunione morale e materiale. Il resistente ha dedotto che successivamente alla stipula del detto accordo, vi era stata una riappacificazione con la moglie e la ripresa della comunione morale e materiale. Di tale circostanza- specificamente contestata dalla ricorrente, che ha affermato in sede di audizione di aver vissuto con il marito, dopo la firma del detto accordo, da separata in casa- il resistente non ha però fornito alcuna prova e pertanto deve ritenersi che l'abbandono volontario della casa coniugale da parte della ricorrente non ha cagionato la crisi coniugale, che era invece ad essa preesistente. Pertanto la domanda di addebito formulata dal resistente nei confronti della ricorrente deve essere rigettata.
2. Affidamento e collocazione del figlio minore
[...]
e diritto di visita del genitore non collocatario. Parte_4
-6 di 19- nato il [...], è divenuto Persona_1 maggiorenne in corso di causa e dunque nulla deve disporsi in ordine al relativo affido e collocazione, come peraltro già rilevato con i provvedimenti provvisori ed urgenti.
In relazione all'affidamento del figlio nato il 20 Pt_4 ottobre 2007, occorre premettere che con i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. è stato previsto l'affidamento condiviso dello stesso ad entrambi i coniugi, con collocazione presso il padre, ed esercizio del diritto di visita materno in modalità libera, con facoltà della madre di vedere il figlio per almeno 3 ore a settimana. Al riguardo, sentito il minore all'udienza del 31 maggio 2024, si ritiene di dover confermare sia l'affidamento condiviso che la collocazione presso il padre.
Infatti, premesso che alla luce di quanto disposto dall'art. 337 ter c.c. e quater c.c. il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori, con la conseguenza che l'affido dei figli ad un solo genitore può essere disposto con provvedimento motivato solo laddove l'affido all'altro risulti contrario all'interesse del minore, occorre rilevare che nel caso di specie dall'istruttoria svolta non è emerso che nessuno dei due genitori sia privo della capacità genitoriale, non essendo stata raggiunta la prova né delle condotte violente del resistente né del volontario e ingiustificato abbandono della casa familiare da parte delle ricorrente, per le ragioni esposte.
In relazione alla collocazione del minore vanno ugualmente confermati i provvedimenti provvisori ed urgenti, in base ai quali il minore continuerà a vivere con il padre nella casa in cui aveva sempre vissuto il nucleo familiare, tenuto conto da un lato della volontà da manifestata in sede di audizione all'udienza Pt_4 del 31 maggio 2024, dall'altro del fatto che lo stesso continua a risiedere nella casa in cui ha sempre vissuto con la famiglia, dalla quale la madre si è allontanata, anche in compagnia dei
-7 di 19- fratelli maggiorenni oltre che del padre, e può contare del sostegno della la famiglia d'origine paterna che vive in abitazione contigua (cfr. relazione dei servizi sociali del Comune di Campoli di Monte Taburno depositata in data 25 ottobre 2023).
Anche in ordine al diritto di visita materno si ritiene di dover confermare i provvedimenti provvisori ed urgenti già adottati, in precedenza riportati, tenuto conto che la disciplina con essi dettata appare conforme all'interesse del minore, ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età. Al riguardo occorre sottolineare che dall'audizione di all'udienza indicata, Pt_4 si evince che lo stesso, dopo un'iniziale volontaria sospensione degli incontri con la madre a seguito del suo allontanamento dalla casa familiare, ha ripreso a frequentarla almeno da marzo 2024, e che in particolare la madre spesso si reca davanti all'uscita della scuola frequentata dal figlio, trattenendosi con lui fino al momento in cui lo stesso non sale sul pullman che lo conduce a casa a Campoli;
ES ha affermato che una volta si è recato presso l'abitazione che la madre ha condotto in locazione, sita nei pressi del Corso Garibaldi a Benevento, e che non esclude in futuro di poter andare a mangiare a casa della madre o a dormire presso di lei.
3. Domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente.
La ricorrente ha chiesto la corresponsione per sé di un assegno di mantenimento, cui il resistente si è opposto, sia per la addebitabilità della separazione, sia deducendo che la stessa è abile al lavoro.
Al riguardo, premesso che l'art. 156 c.c. prevede che il Giudice, nel pronunziare la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, occorre considerare innanzitutto che come in più occasioni chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la separazione personale, a differenza dello
-8 di 19- scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione.
Nel caso di specie, con i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati in data 29 agosto 2023, tenuto conto di quanto dichiarato dalle parti in ordine ai redditi da ciascuna percepiti- il aveva affermato di svolgere l'attività di autista di RT
Camion per la DECO s.r.l. e di percepire una retribuzione di circa
€ 1500,00 mensili, depositando a tal fine le certificazioni uniche relative ai redditi da lavoro dipendente relative ai tre anni anteriori all'inizio della causa e la resistente ha dichiarato di non svolgere alcuna attività e di aver svolto durante la vita matrimoniale, solo occasionalmente e per brevi periodi l'attività di collaboratrice domestica- è stato previsto in via provvisoria, alla luce dello squilibrio reddituale come emergente dalla sola documentazione in atti e salvo più approfondito scrutinio nella fase di merito sia in ordine all'addebitabilità della separazione che in ordine alla situazione reddituale di entrambe le parti,
l'obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente, la somma di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici
ISTAT.
Dopo la pronuncia della sentenza non definitiva di status è stata disposta l'acquisizione dalla Guardia di Finanza di informazioni in ordine a redditi e patrimonio del resistente, partecipazioni societarie, conti correnti e depositi nella sua titolarità e disponibilità, tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di separazione dei coniugi, la
-9 di 19- quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio”
Così Cass. Ord. 32349/2024).
Dalle due relazioni della Guardia di Finanza e dalla documentazione reddituale depositata dal resistente si evince che ha percepito redditi da lavoro dipendente reso a RT favore del (e non della DECO s.r.l. come Controparte_2 dichiarato in sede di audizione dal resistente) per € 2639,70 nell'anno 2020, per € 21.510,09 nell'anno 2021 e per € 21.751,14 nell'anno 2022, sostanzialmente in linea con i redditi dichiarati all'udienza. Lo stesso è però risultato titolare di quote di due società di capitali ed in particolare detiene la quota del 30% della SUD Costruzioni s.r.l. e la quota dell'1,01% della DO.CO.
s.r.l..
Risulta inoltre che lo stesso è stato titolare di una partecipazione societaria nella misura del 20% nella Progress
Evolution s.r.l., quota nella sua titolarità fino a luglio 2023.
Con ogni probabilità si tratta della società di cui il RT ha parlato in sede di audizione dei coniugi il 19 luglio 2023, dichiarando “sono socio della società Progress s.r.l. , sono socio insieme a mio fratello Persona_3 Parte_5
- moglie di e poi non ricordo, forse
[...] Persona_3 ci sono altri soci. Questa società si occupa di produzione di calcestruzzo;
Partecipo anche alla riscossione dei relativi utili ma non ricordo il relativo ammontare;
Anzi, so che non sono mai
-10 di 19- stati riscossi utili. ADR del Giudice: Non so se la società è in perdita. La mia quota di partecipazione è del 20% se non erro”.
In particolare, dall'esame della visura camerale storica della
Progress Evolution s.r.l., depositata dal resistente in data 13 maggio 2024, risulta che il trasferimento della sua partecipazione societaria alla detta società è avvenuta, a favore del figlio
, il 26 giugno 2023 subito dopo la notifica del ricorso Pt_3 introduttivo del presente giudizio (avvenuta il 21 giugno 2023).
Dalla visura emerge che trattasi di società attiva, avente un oggetto sociale amplissimo (comprensivo, a titolo meramente esemplificativo delle molteplici attività indicate nella visura camerale, delle seguenti attività: produzione e trasformazione di materie prime, e seconde, attività edile, gestione di impianti per la gestione di rifiuti solidi urbani, raccolta e trasformazione di rifiuti, esecuzione di lavori di carpenteria, infissi in legno, materie plastiche e metalli, produzione e commercio all'ingrosso di abbigliamento e di altri prodotti, produzione di alimenti, officina meccanica, gommista elettrauto e carrozzeria, costruzione e vendita di immobili, costruzione di edifici, strade, autostrade, acquedotti, opere marittime) , con 13 dipendenti nel 2023, di cui il è amministratore unico a RT decorrere da settembre 2017. Dalla documentazione acquisita dalla
Guardia di Finanza risulta in particolare che il resistente è censito nell'anagrafe generale dell'istituto BCC DI SAN MARCO DEI
CAVOTI ABI 08997 dove ha una carta di debito attiva ed intestata alla Progress e Evolution s.r.l.s. BCC PAY e dove la CP_3
Progress Evolution s.r.l.s. ha anche un conto corrente n.
11/67496, in relazione al quale il è censito come legale RT rappresentante. Inoltre lo stesso risulta essere censito con NDG
11750588 come titolare effettivo e firmatario del conto intestato a presso la CNH INDUSTRIAL Controparte_4
CAPITAL EUROPE; lo stesso risulta censito con NDG 11672016 come titolare effettivo e firmatario di conto presso BNP PARIBAS LEASE
GROUP SA intestato alla detta società. Ancora è titolare di una
-11 di 19- carta debito attiva con la Banca ICCREA, collegata a conto corrente intestato alla Progress & Evolution S.r.l.. Deve pertanto ritenersi che, pur non essendo più socio della detta società, per aver ceduto la sua quota al figlio in corso di causa, il ricorrente, quale amministratore unico della detta società, continua a gestire le relative risorse finanziarie, come peraltro risulta dai movimenti bancari verso il conto corrente e la carta di intestati al . CP_5 RT
Il è titolare del conto corrente 131 0002126 presso la RT
Banca Popolare Pugliese. Dall'esame dei relativi estratti conto acquisiti dalla Guardia di Finanza, è possibile evincere che lo stesso ha disponibilità reddituali notevolmente più elevate rispetto a quelle da lavoro dipendente risultanti dalle dichiarazioni uniche depositate in atti.
A titolo esemplificativo, estrapolando dagli estratti conto le operazioni più rilevanti risulta che:
-nel 2022 vi è stato incasso di euro 30.000,00 in data 19.4.2022,
a seguito di versamento di assegno, il bonifico di euro 20.000,00 in data 19.5.2022 a favore di Progress & Evolution srl (con la causale “anticipo socio”), l'incasso di euro 90.000,00 in data
19.7.2022 a seguito di versamento di assegno di altre banche;
-nel 2023 ha emesso assegni per euro 15.000,00 il 19.01.2023; ha ricevuto accredito di € 10.000,00 il 24.01.2023; ha emesso assegno per euro 10.000,00 il 31.1.23 e per euro 13.000,00 il 3.2.23; ha avuto accredito di € 13.000,00 il 2 marzo 2023 tramite versamento di assegno circolare ed ha emesso assegno per euro 30.000,00 nella medesima data;
il 27.03.2023 ha emesso assegno per euro
10.000,00 il 2.5.23 ed incassato € 8.500,00 mediante versamento di assegno, in data 1.8.23 ha ricevuto il pagamento di euro
20.000,00 indicando come causale mensilità arretrate dalla società
DO.CO. SRL;
in data 2 agosto 2023 ha emesso assegni per euro
17.000,00.
-12 di 19- Presso il è titolare della Controparte_5 RT carta n. 5333171153000274 sulla quale risultano numerosi versamenti a suo favore nei tre anni anteriori all'introduzione del giudizio, di cui si indicano i più rilevanti:
- DA versamento in data 5 novembre Parte_6
2021 di € 5.000,00, versamento in data 09/12/2021 per € 5.000,00
(con causale rimborso), versamento in data 20/12/2021 per €
10.000,00 con causale acconto Rimborso Art.51 C5 DPR 917/1986 e chilometrico;
versamento in data 22/12/2021 per 2.500,00 EURO con causale ACCONTO RIMBORSO Art.51 C5 DPR;
(di cui, come precisato, il Controparte_6
è amministratore unico) versamento in data 31/12/2021 RT di € 4.000,00 per pagamento spese anticipate, in data 25/03/2022 versamento di € 2.000,00 , in data 10 novembre 2022 accrediti per
€ 700,00, in data 15 novembre 2022 accredito per € 500,00, in data
30/11/2022 accredito di € 1.300,00 con causale restituzione spese anticipate, in data 01/12/2022 accredito di € 700,00 con causale acconto spese anticipate;
-da accredito in data 15/04/2022 per Parte_5 Parte_5
€ 10.000,00 con causale restituzione prestito infruttifero;
-DA accredito in data 18/11/2022 per € 23.500,00 CP_7 con causale prestito infruttifero.
Il era inoltre intestatario, sempre presso RT [...]
, della carta n. 5333171078192461 estinta in corso di CP_5 causa (ad agosto 2024), sulla quale sono risultati periodici accrediti di somme da una pluralità di soggetti, diversi dal dichiarato datore di lavoro del resistente. Risultano in particolare:
-accrediti DA in data 24/01/2020 di 1500,00 Parte_7 euro;
in data 18 marzo 2020 per € 3.000, in data 9 aprile 2020 per
€ 1500,00, in data in data 11 maggio 2020 per € 2500,00, in data
21 maggio 2020 per € 1500,00, in data 18/06/2020 per € 2.000,00,
-13 di 19- in data 16 luglio 2020 per € 2.000,00, in data 17 luglio 2020 per € 1365,00, in data 21 luglio 2020 per € 130,00;
-accrediti da in data Parte_8
21/02/2020 per € 1500,00, in data 30 aprile 2020 per € 1800,00, in data 01/12/2020 di € 2.000,00,in data 21/01/2021 per € 2.000,00, in data 10/03/2021 per € 2.000,00, in data 13 settembre 2021 per €
4.000,00;
-accrediti da PROGRESS & EVOLUTION S.R.L. in data 12/08/2020 per €
2.000,00, in data 18/09/2020 per € 2.000,00, in data 09/10/2020 per € 2.000,00, in data 15 ottobre 2020 per € 2.000,00, in data
18/12/2020 per € 2.000,00 in data 14/06/2021 per € 5.000,00, in data 15/06/2021 per € 2.000,00 in data 29/06/2021 per € 2.000,00 in data 20/08/2021 per € 1.000,00, in data 14/09/2021 per €
1.000,00.
La ricorrente, ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, ha dichiarato di non aver lavorato in costanza di matrimonio, salvo che per lo svolgimento, in via occasionale per brevi periodi e senza regolare contratto, di attività di collaboratrice domestica. La stessa non ha depositato documentazione reddituale ma la circostanza della mancata produzione di redditi da parte della ricorrente in costanza di matrimonio non risulta contestata dal resistente. La ricorrente in sede di audizione ha dichiarato di non aver trovato lavoro successivamente all'allontanamento dalla casa familiare e di essere andata a vivere con il padre, che le stava fornendo i mezzi per vivere. La circostanza, emersa in sede di audizione del figlio
, del suo trasferimento in un'abitazione condotta in Pt_4 locazione nei pressi di via Garibaldi, fa presumere il reperimento di un'attività lavorativa, necessaria per poter provvedere al pagamento del detto canone. In assenza di elementi in senso contrario, tenuto conto dell'età della ricorrente (43 anni) e comunque del titolo di studio (diploma di scuola superiore conseguito solo recentemente) e della mancanza di esperienze
-14 di 19- lavorative pregresse, si ritiene che la stessa possa produrre redditi modesti.
Si ritiene pertanto necessario -avendo le indagini della Guardia di Finanza svelato la disponibilità, da parte del resistente di redditi notevolmente più elevati rispetto a quelli risultanti dall'attività di lavoro dipendente dichiarata e risultante dalle certificazioni uniche depositate, e dunque un ancor maggiore divario reddituale tra le parti- necessario incrementare, dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, l'assegno di mantenimento previsto per la ricorrente, originariamente fissato nella somma di € 250,00 nella somma di € 900,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
4. Assegno per il mantenimento sia del figlio minore che dei figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Quanto alla domanda del resistente di corresponsione da parte della ricorrente di un assegno di mantenimento per i figli, occorre premettere che l'art. 316 bis c.c. sancisce l'obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. I parametri ai quali ancorare tale obbligo sono: le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi, la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Il giudice, nel determinare l'importo dell'assegno per il minore, deve considerare le attuali esigenze del figlio che si concretizzano in bisogni, attitudini, legittime aspirazioni e, in generale, nelle prospettive di vita del minore- e del figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente- le quali non potranno non risentire del livello economico-sociale dei genitori
( cfr. ex multis Cass. 23630/2009, Cass.21273/2013).
Nel caso in esame, occorre premettere che si ritiene che il tenore di vita del nucleo familiare durante la convivenza era Per_4 come risultante dalla documentazione depositata dalla Guardia di
Finanza, che fotografa una situazione reddituale del resistente
-15 di 19- diversa e più florida rispetto a quella desumibile dalle certificazioni uniche depositate dal ricorrente. Pacifico è che in costanza di matrimonio i redditi della famiglia erano prodotti solo dal resistente.
Quanto ai due figli maggiorenni della coppia occorre considerare che il figlio nato il [...], ha Parte_3 ottenuto, da quanto dichiarato dal padre, il diploma di scuola media superiore nel 2023. All'udienza del 19 luglio 2023 il resistente ha dichiarato che ancora non sapeva se Pt_3 iniziare a lavorare o iniziare l'università. Non è risultato in corso di causa, né nessuna delle parti ha allegato che lo stesso abbia intrapreso un percorso di studi universitario o di formazione. Risulta invece dalla documentazione depositata agli atti dal resistente e dalle stesse deduzioni di parte resistente che quest'ultimo ha, nel luglio 2023, provveduto a trasferire al figlio la sua partecipazione del 20% alla società Progress &
Evolutions s.r.l.s. che come detto è società attiva, con una media di 13 dipendenti nel 2023, la cui compagine è costituita esclusivamente da altri componenti della famiglia d'origine paterna e dalla . In relazione a deve Controparte_2 Pt_3 pertanto ritenersi che non è stata raggiunta la prova, gravante sul genitore che richiede il mantenimento, dell'avere il figlio maggiorenne intrapreso un percorso di studi universitari o di specializzazione (sull'onere della prova in tema di assegno di mantenimento del figlio maggiorenne cfr. Cass. 26875/2023), risultando al contrario gravi indizi del fatto che lo stesso ha capacità reddituale autonoma, avendo acquisito dal 2023 la qualifica di socio della detta società, con una partecipazione del
20%. Deve pertanto disporsi la revoca dell'assegno per il mantenimento di a decorrere dal mese Parte_3 successivo al deposito della presente sentenza.
Diverso discorso deve essere fatto in relazione al figlio che ha raggiunto la maggiore età solo in data 29 Persona_1 agosto 2023, tenuto conto che lo stesso nell'anno scolastico
-16 di 19- 2023/2024 doveva ancora svolgere l'ultimo anno della scuola superiore (ragioneria) e non risulta, alla luce della documentazione in atti e delle deduzioni delle parti, ancora inserito né nel mondo del lavoro né nella compagine sociale di nessuna delle società riconducibili al nucleo familiare paterno.
Pertanto per i figli maggiorenne e ancora Persona_1 economicamente non autosufficiente e ancora minorenne, il Pt_4 resistente, con cui i figli vivono, avrà diritto alla corresponsione, dalla ricorrente dell'assegno di mantenimento.
Al riguardo occorre infatti innanzitutto rilevare che non risulta che la ricorrente sia inabile al lavoro e pertanto per ciò stesso ella deve attivarsi per il reperimento di una attività lavorativa, anche al fine di garantire il mantenimento dei figli;
occorre per altro verso sottolineare che dalle argomentazioni in precedenza svolte risultano indizi che la stessa abbia reperito un'attività lavorativa, sia pure produttiva di modesto reddito. Tenuto conto pertanto di quanto detto e del fatto che è stato disposto, dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza,
l'obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente la somma di € 900,00 per il suo mantenimento, si ritiene di dover fissare nella somma di € 400,00 mensili la misura dell'assegno dovuto dalla ricorrente al resistente per il mantenimento dei figli e (€ 200,00 per ciascun figlio), a decorrere Pt_4 Persona_1 dal mese successivo al deposito della sentenza, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici istat. Stante l'elevato squilibrio reddituale tra i coniugi a favore del resistente, ancor più evidente dalla documentazione acquisita dalla Guardia di
Finanza, deve ridursi l'obbligo di contribuzione della ricorrente alle spese straordinarie limitatamente ai due figli nella misura del 20%. Si rinvia al Protocollo siglato tra Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli avvocati per la individuazione e la disciplina delle spese straordinarie.
5. Domanda di pagamento della somma di € 20.000,00 formulata dalla ricorrente nei confronti della resistente.
-17 di 19- La domanda della ricorrente, volta all'ottenimento del versamento di una somma di € 20.000,00 al fine di ottenere gli strumenti per trovare un nuovo alloggio ed una nuova abitazione, assolutamente generica nella sua formulazione, non può essere accolta, non essendo neppure allegati i presupposti per l'erogazione della detta somma da parte del resistente, in un'unica soluzione, richiesta in aggiunta rispetto all'assegno di mantenimento.
6. Regolamentazione delle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, il contegno processuale delle parti, la obiettiva controvertibilità degli accertamenti in fatto svolti,
e la reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite. Alla liquidazione del compenso al difensore di parte ricorrente, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, si provvederà con separato decreto, previa verifica della sussistenza dei presupposti ex lege previsti per l'ammissione al beneficio.
p.q.m.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
-non accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da ciascuna delle parti nei confronti dell'altra;
-conferma quanto all'affidamento, collocazione del figlio Pt_4
e diritto di visita materno quanto previsto con i provvedimenti provvisori ed urgenti;
-aumenta l'assegno per il mantenimento della ricorrente, a decorrere dal mese successivo alla pronuncia della presente sentenza, nella somma mensile di € 900,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
-revoca l'assegno per il mantenimento per il figlio Pt_3
-aumenta l'assegno per il mantenimento dei figli ed Persona_1
, posto a carico della ricorrente e a favore del Pt_4 resistente, a decorrere dal mese successivo al deposito della
-18 di 19- presente sentenza, nella somma di € 400,00 mensili ( € 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat; riduce, dal mese successivo al deposito della sentenza la ricorrente, la misura della contribuzione della ricorrente alle spese straordinarie per i figli e nella Pt_4 Persona_1 misura del 20%, rinviando per la relativa individuazione e disciplina al Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
-rigetta la domanda di pagamento della somma di € 20.000,00 formulata dalla ricorrente;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 4 luglio
2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Serena Berruti
Il Presidente
Dott. Ennio Ricci
-19 di 19-