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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/08/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del
07.05.2025, nella causa avente n. 1538/2024 R.G.;
causa pendente tra:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), Parte_2
(C.F. C.F. 2 ), Parte_3 (C.F. C.F. 3 ),
), elettivamente domiciliati in Parte_4 (C.F. C.F._4
Reggio Calabria alla via Manfroce n. 77/h, presso lo studio dell'avv. Albanese Sebastiano, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
OPPONENTI
E
(P.I. P.IVA_1 ) e per essa Controparte_2 CP_1
in persona del rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania alla via Teramo
n.1, presso lo studio dell'avv. Gugliotta Grazia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che con atto di citazione per opposizione a precetto gli opponenti, hanno contestato l'intimazione di pagamento rivolta alle sig.re Parte_3 Parte_4 e
Parte_2 ed al sig. Parte_1 contenute nell'atto di precetto notificatogli (quale cessionaria della CP_3 in data 15.05.2024, da parte della CP_1
e per essa dalla in forza della sentenza num. 1156/2022 del Controparte_4
14.10.2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria e passata in giudicato.
A fondamento della propria opposizione gli attori hanno dedotto:
1. La carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
2. L'insussistenza del diritto della Controparte_1 al pagamento in suo favore delle spese processuali liquidate in favore della CP_3 nella sentenza n. 1156/2022
emessa dal Tribunale di Reggio Calabria;
3. L'infondatezza della pretesa della Controparte_1 al pagamento da parte del fideiussore dell'importo di € 1.366.289,66 derivante dal mutuo Parte_1
chirografario n. 021/12615309 tenuto conto che la cedente CP_3 avrebbe escusso la garanzia prestata dalla Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.A.. che a sua volta ha insinuato il proprio credito nella procedura di concordato aperta dalla società odierna debitrice.
In data 25.07. 2024 si è costituita l'opposta domandando il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in diritto per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta.
In merito al mutuo n. 021/12615309 la convenuta ha riconosciuto che parte del credito è stato già soddisfatto dal Fondo MCC, e ha rideterminato il credito residuo in € 380.884,47, mantenendo comunque la validità del precetto per la parte effettivamente dovuta.
La fase cautelare espletata si è conclusa con il parziale accoglimento della domanda cautelare
(in particolare è stato ritenuto fondato il secondo motivo e parzialmente fondato il terzo).
§ 2. La prima udienza si è celebrata in modalità cartolare in data 15.01.2025.
Con ordinanza depositata in data 15.01.2025 il giudice, in ossequio al disposto di cui all'art. 281 quinquies c.p.c., ritenendo la causa matura per la decisione ha fissato in prosieguo l'udienza del
07.05.2025 concedendo i termini ex art. 189 c.p.c.
Quanto all'istanza di acquisizione dei documenti formulata dagli opponenti tramite il proprio legale, si precisa che questa non ha trovato accoglimento comportando la stessa una inutile duplicazione di atti già presenti nel fascicolo processuale in contrasto con i principi di economia processuale e di autosufficienza del fascicolo.
Sul punto si evidenzia che il procedimento principale e il sub-procedimento condividono per definizione lo stesso fascicolo processuale.
Invero, la numerazione "sub" indica semplicemente una suddivisione organizzativa interna dello stesso rapporto processuale, non la creazione di un fascicolo autonomo e separato. La causa, istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione giusta ordinanza del
20.06.2025.
§ 3. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno opponente.
All'uopo, occorre osservare che tutte le doglianze, in quanto concernenti l'an dell'esecuzione e la quantificazione del credito, rientrano nell'alveo dell'art. 615 c.p.c.
§ 4. Quanto alla prima doglianza.
La contestazione è infondata alla luce della documentazione prodotta dalla parte resistente.
Innanzitutto, occorre chiarire che la contestazione de qua non attiene all'esistenza della cessione in sé ma, piuttosto, all'inclusione del credito intimato nel novero di quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B.
La questione della legittimazione attiva della società cessionaria di crediti cartolarizzati deve essere valutata alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in materia di cessioni in blocco ex art. 58 TUB.
Secondo l'orientamento ormai pacifico della Giurisprudenza di legittimità: "in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete" (cfr.
Cassazione Civile, Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944 - Pres. De Stefano, Rel. Tatangelo).
In tale prospettiva, la Suprema Corte ha chiarito che l'esame deve concentrarsi sul contenuto dell'avviso di cessione, al fine di verificare se le caratteristiche ivi riportate consentano di ricondurre con certezza il credito oggetto di controversia tra quelli inclusi nell'operazione di cessione in blocco.
Qualora tale riconducibilità non emerga in modo univoco, sarà necessario produrre il contratto di cessione e/o i relativi allegati, ovvero fornire la prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito "con altri mezzi" (Cass. civ., ord. 22 marzo 2024, n. 7866).
Tale onere probatorio grava sulla cessionaria, la quale può assolverlo anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, non essendo richiesto un particolare formalismo probatorio (Cass. civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944). Nel caso di specie, si ritiene che la società cessionaria abbia assolto correttamente l'onere probatorio su di essa gravante in ordine alla propria legittimazione attiva.
In particolare, la resistente ha prodotto un articolato complesso documentale, composto da:
l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
6.6.2020, Parte Seconda, n. 66 ove si legge che la cessione ha ad oggetto i crediti da finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o i crediti di firma, sorti nel periodo tra il
01/01/1988 ed il 29/09/2019 e classificati a sofferenza rinviando per una più puntuale identificazione del credito a quanto pubblicato sul sito internet www.bper.it/;
• la dichiarazione resa dal dirigente della CP_3 in data 13.03.2024 con CP_1la quale si conferma che tra i crediti oggetto di cessione blocco in favore della
[...] figurano anche quelli derivanti dai rapporti nn.837414, n.955247, n. 10048664,
n. 021/12615309, identificati con l'NDG 2712692.
Tale dichiarazione concorre, unitamente all'avviso di cessione, a fornire in via indiziaria la prova dell'inclusione del credito de quo tra quelli ceduti in quanto è resa da un soggetto - il cedente che ha un interesse contrario all'accertamento della fattispecie de qua assicurando il debitore ceduto dal rischio che costui possa essere costretto a pagare due volte per lo stesso debito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200; Corte d'Appello di Venezia, Sez. II, 2 gennaio 2023, n. 3; Tribunale di Milano, Sez. VI, 6 ottobre 2023, n. 7725).
Ulteriore elemento indiziario si ricava dal contenuto dell'avviso di cessione, dal quale emerge che sono stati trasferiti “(i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 01/01/1988 ed il 29/09/2019".
Nel caso in esame, dagli atti risulta che il credito oggetto di causa è sorto a seguito della stipula di un contratto di mutuo fondiario in data 14.02.2008, rientrando pertanto nei criteri indicati nell'avviso di cessione.
I documenti sopra richiamati, valutati nel loro complesso, risultano idonei a fornire la prova dell'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione, in conformità all'orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 9412 del 05.04.2023; Cass. n.
31188/2017; nonché, più di recente, Cass. nn. 9412/2023, 17944/2023, 21821/2023).
Una precisazione merita l'eccezione formulata con le memorie ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. con le quali l'opponente ha aggiunto che il difetto di legittimazione attiva deriva anche dalla natura del contratto di garanzia che, pur definito dalle parti fideiussorio, costituirebbe in realtà un contratto autonomo di garanzia non trasferibile insieme ai crediti ceduti in blocco.
Tale doglianza non può trovare accoglimento, in quanto a mente dell'art. 58 TUB: "i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti".
Orbene, a prescindere dalla qualificazione giuridica dei contratti di garanzia siano essi fideiussioni in senso tecnico o garanzie autonome - il loro trasferimento automatico in favore del cessionario è espressamente previsto dall'art. 58, comma 3, del T.U.B. (cfr. Tribunale civile
Firenze sentenza n. 1331 del 16 aprile 2025).
A ciò si aggiunga che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato con riferimento alle garanzie autonome che: "l'accessorietà dell'obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un carattere elastico, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante" (S.U. n. 3947 del 18/02/2010).
§ 5. Quanto alla seconda doglianza.
L'opponente contesta il diritto di Controparte 1 al pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza n. 1156/2022 del Tribunale di Reggio Calabria in favore di Controparte_3 sostenendo che tali spese non si trasferiscono automaticamente al cessionario rimasto estraneo al processo e invocando il principio consolidato dalla Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3998 del 23 febbraio 2006.
La doglianza appare fondata e meritevole di accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo inequivocabile che le spese processuali liquidate con sentenza non si trasferiscono automaticamente al cessionario del credito quando questi sia rimasto estraneo al processo.
All'uopo, trova applicazione il seguente principio di diritto: “Il cessionario di un credito, il cui diritto sia stato riconosciuto con sentenza nei confronti del cedente, e che sia rimasto estraneo al processo relativo a tale accertamento, pur potendo utilizzare come titolo esecutivo la sentenza favorevole al suo dante causa, non potrà avvalersi di tale sentenza nella parte in cui la stessa reca condanna alle spese della controparte rimasta soccombente che spetteranno invece solo al suo dante causa che le ha effettivamente sostenute" (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/02/2006,
n.3998).
Dunque, a prescindere dalla cessione del credito principale, le somme precettate a titolo di spese legali liquidate con la sentenza n. 1156/2022, intervenuta successivamente alla cessione, costituiscono un credito che attiene agli effetti di rito del procedimento che in quanto tale non si trasferisce alla cessionaria, che è rimasta estranea al processo, ma permane in capo alla cedente, che ha sostenuto le spese per la propria difesa e che, conseguentemente, è l'unica legittimata ad agire per il loro recupero (cfr. Tribunale Catania sentenza n. 44 del 02 gennaio 2025).
Pertanto, all'opposta non spetta il diritto ad agire nei confronti delle convenute per recupero l'importo delle spese di lite liquidate in sentenza (pari ad euro 14.000,00 oltre spese generali,
iva e cpa).
§ 6. La terza doglianza.
La contestazione è parzialmente fondata.
L'opponente, pur ribadendo il carattere assorbente della prima contestazione, ha ulteriormente eccepito che il credito originario risulta in gran parte soddisfatto dal Fondo di Garanzia, il quale avrebbe versato alla CP_3 l'importo di € 1.084.468,35.
Di conseguenza, alla data della presunta cessione, il credito residuo sarebbe pari ad €
281.820,81, con conseguente invalidità del precetto notificato per una somma superiore.
A fronte di tale contestazione l'opposta, preso atto dell'escussione della garanzia, ha provveduto a scorporare la somma asseritamente erogata dal alla CP_3, Controparte_5
rimodulando la pretesa creditoria in € 380.884,47 (cfr. pag. 12 della comparsa di risposta, ove si legge: "In ogni caso, preso atto della superiore circostanza, la Controparte_1 alla luce dello scorporo della somma erogata dal Controparte_5 alla CP 3 precisa che il credito vantato, alla luce della documentazione depositata dalla difesa di Parte_1 derivante dal contratto di mutuo chirografario n. 021/12615309, è pari ad € 380.884,47”).
L'opposta ha, inoltre, dettagliato il percorso logico-giuridico e il calcolo matematico che hanno condotto all'individuazione di tale importo, come segue:
. € 1.318.276,51 per residuo debito alla data del 21.10.2015;
• € 68.063,52 per interessi corrispettivi al 21.10.2015;
€ 73.132,82 per interessi di mora sul finanziamento alla data del 21.12.2016;
.
€ 1.084.468,35 da detrarre per somma corrisposta dal MCC a CP_3 in data 25.01.2017;
.
• € 1.009,50 per interessi di mora alla data del 31.12.2018;
• € 1.870,47 per interessi convenzionali e moratori al 31.12.2019;
. oltre interessi convenzionali e moratori maturati dal 01.01.2020 fino al soddisfo.
A prescindere dal fatto che l'opponente non abbia illustrato in modo analitico le ragioni per cui tale calcolo sarebbe erroneo, va osservato che il credito de quo, sebbene rimodulato, è consacrato in un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato. Ne consegue che nessuna contestazione relativa a fatti anteriori alla formazione o alla definitività
di tale titolo può essere dedotta in sede di opposizione.
All'uopo, è jus receptum il principio secondo il quale il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione, per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo, ed è stata od è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale.
In sostanza, il debitore può fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato: ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale" (sul punto, v. per tutte: Cass. n.
3850/2011, Cass. 27159/2006, Cass. n. 12664/2000, Cass. n. 9061/1999, Cass. n. 1935/1994).
A ciò si aggiunga che lo strumento giuridico di cui all'art. 615 c.p.c. consente di rilevare solo le ragioni di invalidità che non possono essere rilevate con gli ordinari strumenti di gravame.
All'uopo, come affermato dalla Suprema Corte "nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili invece con specifici mezzi di impugnazione di esso" (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 05/09/2002, n. 12901).
Tale dictum giurisprudenziale è espressione del principio dell'onere dell'impugnazione, secondo cui se ed in quanto il sistema assegna al soggetto leso uno specifico strumento con cui far valere le proprie ragioni, tale strumento diviene l'unico utilizzabile.
Diversamente opinando si consentirebbe, infatti, un inspiegabile duplicazione di mezzi di tutela.
Nel caso di specie, il pagamento e l'insinuazione al passivo del concordato preventivo da parte di Controparte_6 risalgono al 2017, e sono dunque antecedenti alla formazione del titolo.
Ne discende che tale circostanza avrebbe dovuto essere allegata e provata dall'opponente nel giudizio di merito conclusosi nel 2022 e la sua omissione comporta, in linea generale, la preclusione della deduzione in sede esecutiva, ai sensi dei principi consolidati in materia.
Tuttavia, nel caso in esame, l'opposta ha riconosciuto espressamente l'effetto estintivo parziale del credito derivante dal pagamento effettuato dal Fondo di Garanzia, configurando così una rinuncia agli effetti del giudicato per la parte riconosciuta.
Tale riconoscimento, operato in sede di opposizione, supera la preclusione relativa ai fatti anteriori alla formazione del titolo. Ne discende che la doglianza de qua va accolta limitatamente alla parte del credito oggetto di riconoscimento.
Conseguentemente il credito vantato da CP_1 nei confronti del signor Parte_1
[...] nascente dal mutuo chirografario n. 021/12615309, deve ritenersi pari ad € 380.884,47 oltre interessi convenzionali e moratori maturati dal 01.01.2020 fino al soddisfo.
§ 7. Considerato l'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione le spese di lite devono essere parzialmente compensate per ½ e gli attori devono essere condannati in solido a rifondere in favore di parte convenuta il residuo che liquida, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, in complessivi euro 18.950,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c, è nel merito infondata, in quanto non si ravvisa un comportamento processuale della opposta improntata a malafede o colpa grave, né d'altro canto,
l'opponente ha fornito prova di un concreto ed effettivo pregiudizio sofferto in conseguenza dell'altrui contegno: va dunque rigettata la domanda risarcitoria ex art.96 c.p.c. proposta dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva rigettandola per il resto;
•
ANNULLA l'intimazione di pagamento impugnata:
•
limitatamente all'importo richiesto a titolo di compensi liquidati nel titolo giudiziale, pari ad € 14.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
limitatamente a quanto richiesto al sig. Parte_1 in relazione al contratto
-
di mutuo chirografario n. 021/12615309, per la parte eccedente l'importo di €
380.884,47 oltre interessi convenzionali e moratori maturati dal 01.01.2020 fino al soddisfo;
COMPENSA in ragione della metà le spese di lite;
•
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento del residuo delle spese,
•
che liquida in € 18.950,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, in favore della parte opposta.
Reggio Calabria, 07.08.2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del
07.05.2025, nella causa avente n. 1538/2024 R.G.;
causa pendente tra:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), Parte_2
(C.F. C.F. 2 ), Parte_3 (C.F. C.F. 3 ),
), elettivamente domiciliati in Parte_4 (C.F. C.F._4
Reggio Calabria alla via Manfroce n. 77/h, presso lo studio dell'avv. Albanese Sebastiano, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
OPPONENTI
E
(P.I. P.IVA_1 ) e per essa Controparte_2 CP_1
in persona del rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania alla via Teramo
n.1, presso lo studio dell'avv. Gugliotta Grazia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che con atto di citazione per opposizione a precetto gli opponenti, hanno contestato l'intimazione di pagamento rivolta alle sig.re Parte_3 Parte_4 e
Parte_2 ed al sig. Parte_1 contenute nell'atto di precetto notificatogli (quale cessionaria della CP_3 in data 15.05.2024, da parte della CP_1
e per essa dalla in forza della sentenza num. 1156/2022 del Controparte_4
14.10.2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria e passata in giudicato.
A fondamento della propria opposizione gli attori hanno dedotto:
1. La carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
2. L'insussistenza del diritto della Controparte_1 al pagamento in suo favore delle spese processuali liquidate in favore della CP_3 nella sentenza n. 1156/2022
emessa dal Tribunale di Reggio Calabria;
3. L'infondatezza della pretesa della Controparte_1 al pagamento da parte del fideiussore dell'importo di € 1.366.289,66 derivante dal mutuo Parte_1
chirografario n. 021/12615309 tenuto conto che la cedente CP_3 avrebbe escusso la garanzia prestata dalla Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.A.. che a sua volta ha insinuato il proprio credito nella procedura di concordato aperta dalla società odierna debitrice.
In data 25.07. 2024 si è costituita l'opposta domandando il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in diritto per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta.
In merito al mutuo n. 021/12615309 la convenuta ha riconosciuto che parte del credito è stato già soddisfatto dal Fondo MCC, e ha rideterminato il credito residuo in € 380.884,47, mantenendo comunque la validità del precetto per la parte effettivamente dovuta.
La fase cautelare espletata si è conclusa con il parziale accoglimento della domanda cautelare
(in particolare è stato ritenuto fondato il secondo motivo e parzialmente fondato il terzo).
§ 2. La prima udienza si è celebrata in modalità cartolare in data 15.01.2025.
Con ordinanza depositata in data 15.01.2025 il giudice, in ossequio al disposto di cui all'art. 281 quinquies c.p.c., ritenendo la causa matura per la decisione ha fissato in prosieguo l'udienza del
07.05.2025 concedendo i termini ex art. 189 c.p.c.
Quanto all'istanza di acquisizione dei documenti formulata dagli opponenti tramite il proprio legale, si precisa che questa non ha trovato accoglimento comportando la stessa una inutile duplicazione di atti già presenti nel fascicolo processuale in contrasto con i principi di economia processuale e di autosufficienza del fascicolo.
Sul punto si evidenzia che il procedimento principale e il sub-procedimento condividono per definizione lo stesso fascicolo processuale.
Invero, la numerazione "sub" indica semplicemente una suddivisione organizzativa interna dello stesso rapporto processuale, non la creazione di un fascicolo autonomo e separato. La causa, istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione giusta ordinanza del
20.06.2025.
§ 3. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno opponente.
All'uopo, occorre osservare che tutte le doglianze, in quanto concernenti l'an dell'esecuzione e la quantificazione del credito, rientrano nell'alveo dell'art. 615 c.p.c.
§ 4. Quanto alla prima doglianza.
La contestazione è infondata alla luce della documentazione prodotta dalla parte resistente.
Innanzitutto, occorre chiarire che la contestazione de qua non attiene all'esistenza della cessione in sé ma, piuttosto, all'inclusione del credito intimato nel novero di quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B.
La questione della legittimazione attiva della società cessionaria di crediti cartolarizzati deve essere valutata alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in materia di cessioni in blocco ex art. 58 TUB.
Secondo l'orientamento ormai pacifico della Giurisprudenza di legittimità: "in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete" (cfr.
Cassazione Civile, Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944 - Pres. De Stefano, Rel. Tatangelo).
In tale prospettiva, la Suprema Corte ha chiarito che l'esame deve concentrarsi sul contenuto dell'avviso di cessione, al fine di verificare se le caratteristiche ivi riportate consentano di ricondurre con certezza il credito oggetto di controversia tra quelli inclusi nell'operazione di cessione in blocco.
Qualora tale riconducibilità non emerga in modo univoco, sarà necessario produrre il contratto di cessione e/o i relativi allegati, ovvero fornire la prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito "con altri mezzi" (Cass. civ., ord. 22 marzo 2024, n. 7866).
Tale onere probatorio grava sulla cessionaria, la quale può assolverlo anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, non essendo richiesto un particolare formalismo probatorio (Cass. civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944). Nel caso di specie, si ritiene che la società cessionaria abbia assolto correttamente l'onere probatorio su di essa gravante in ordine alla propria legittimazione attiva.
In particolare, la resistente ha prodotto un articolato complesso documentale, composto da:
l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
6.6.2020, Parte Seconda, n. 66 ove si legge che la cessione ha ad oggetto i crediti da finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o i crediti di firma, sorti nel periodo tra il
01/01/1988 ed il 29/09/2019 e classificati a sofferenza rinviando per una più puntuale identificazione del credito a quanto pubblicato sul sito internet www.bper.it/;
• la dichiarazione resa dal dirigente della CP_3 in data 13.03.2024 con CP_1la quale si conferma che tra i crediti oggetto di cessione blocco in favore della
[...] figurano anche quelli derivanti dai rapporti nn.837414, n.955247, n. 10048664,
n. 021/12615309, identificati con l'NDG 2712692.
Tale dichiarazione concorre, unitamente all'avviso di cessione, a fornire in via indiziaria la prova dell'inclusione del credito de quo tra quelli ceduti in quanto è resa da un soggetto - il cedente che ha un interesse contrario all'accertamento della fattispecie de qua assicurando il debitore ceduto dal rischio che costui possa essere costretto a pagare due volte per lo stesso debito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200; Corte d'Appello di Venezia, Sez. II, 2 gennaio 2023, n. 3; Tribunale di Milano, Sez. VI, 6 ottobre 2023, n. 7725).
Ulteriore elemento indiziario si ricava dal contenuto dell'avviso di cessione, dal quale emerge che sono stati trasferiti “(i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 01/01/1988 ed il 29/09/2019".
Nel caso in esame, dagli atti risulta che il credito oggetto di causa è sorto a seguito della stipula di un contratto di mutuo fondiario in data 14.02.2008, rientrando pertanto nei criteri indicati nell'avviso di cessione.
I documenti sopra richiamati, valutati nel loro complesso, risultano idonei a fornire la prova dell'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione, in conformità all'orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 9412 del 05.04.2023; Cass. n.
31188/2017; nonché, più di recente, Cass. nn. 9412/2023, 17944/2023, 21821/2023).
Una precisazione merita l'eccezione formulata con le memorie ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. con le quali l'opponente ha aggiunto che il difetto di legittimazione attiva deriva anche dalla natura del contratto di garanzia che, pur definito dalle parti fideiussorio, costituirebbe in realtà un contratto autonomo di garanzia non trasferibile insieme ai crediti ceduti in blocco.
Tale doglianza non può trovare accoglimento, in quanto a mente dell'art. 58 TUB: "i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti".
Orbene, a prescindere dalla qualificazione giuridica dei contratti di garanzia siano essi fideiussioni in senso tecnico o garanzie autonome - il loro trasferimento automatico in favore del cessionario è espressamente previsto dall'art. 58, comma 3, del T.U.B. (cfr. Tribunale civile
Firenze sentenza n. 1331 del 16 aprile 2025).
A ciò si aggiunga che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato con riferimento alle garanzie autonome che: "l'accessorietà dell'obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un carattere elastico, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante" (S.U. n. 3947 del 18/02/2010).
§ 5. Quanto alla seconda doglianza.
L'opponente contesta il diritto di Controparte 1 al pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza n. 1156/2022 del Tribunale di Reggio Calabria in favore di Controparte_3 sostenendo che tali spese non si trasferiscono automaticamente al cessionario rimasto estraneo al processo e invocando il principio consolidato dalla Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3998 del 23 febbraio 2006.
La doglianza appare fondata e meritevole di accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo inequivocabile che le spese processuali liquidate con sentenza non si trasferiscono automaticamente al cessionario del credito quando questi sia rimasto estraneo al processo.
All'uopo, trova applicazione il seguente principio di diritto: “Il cessionario di un credito, il cui diritto sia stato riconosciuto con sentenza nei confronti del cedente, e che sia rimasto estraneo al processo relativo a tale accertamento, pur potendo utilizzare come titolo esecutivo la sentenza favorevole al suo dante causa, non potrà avvalersi di tale sentenza nella parte in cui la stessa reca condanna alle spese della controparte rimasta soccombente che spetteranno invece solo al suo dante causa che le ha effettivamente sostenute" (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/02/2006,
n.3998).
Dunque, a prescindere dalla cessione del credito principale, le somme precettate a titolo di spese legali liquidate con la sentenza n. 1156/2022, intervenuta successivamente alla cessione, costituiscono un credito che attiene agli effetti di rito del procedimento che in quanto tale non si trasferisce alla cessionaria, che è rimasta estranea al processo, ma permane in capo alla cedente, che ha sostenuto le spese per la propria difesa e che, conseguentemente, è l'unica legittimata ad agire per il loro recupero (cfr. Tribunale Catania sentenza n. 44 del 02 gennaio 2025).
Pertanto, all'opposta non spetta il diritto ad agire nei confronti delle convenute per recupero l'importo delle spese di lite liquidate in sentenza (pari ad euro 14.000,00 oltre spese generali,
iva e cpa).
§ 6. La terza doglianza.
La contestazione è parzialmente fondata.
L'opponente, pur ribadendo il carattere assorbente della prima contestazione, ha ulteriormente eccepito che il credito originario risulta in gran parte soddisfatto dal Fondo di Garanzia, il quale avrebbe versato alla CP_3 l'importo di € 1.084.468,35.
Di conseguenza, alla data della presunta cessione, il credito residuo sarebbe pari ad €
281.820,81, con conseguente invalidità del precetto notificato per una somma superiore.
A fronte di tale contestazione l'opposta, preso atto dell'escussione della garanzia, ha provveduto a scorporare la somma asseritamente erogata dal alla CP_3, Controparte_5
rimodulando la pretesa creditoria in € 380.884,47 (cfr. pag. 12 della comparsa di risposta, ove si legge: "In ogni caso, preso atto della superiore circostanza, la Controparte_1 alla luce dello scorporo della somma erogata dal Controparte_5 alla CP 3 precisa che il credito vantato, alla luce della documentazione depositata dalla difesa di Parte_1 derivante dal contratto di mutuo chirografario n. 021/12615309, è pari ad € 380.884,47”).
L'opposta ha, inoltre, dettagliato il percorso logico-giuridico e il calcolo matematico che hanno condotto all'individuazione di tale importo, come segue:
. € 1.318.276,51 per residuo debito alla data del 21.10.2015;
• € 68.063,52 per interessi corrispettivi al 21.10.2015;
€ 73.132,82 per interessi di mora sul finanziamento alla data del 21.12.2016;
.
€ 1.084.468,35 da detrarre per somma corrisposta dal MCC a CP_3 in data 25.01.2017;
.
• € 1.009,50 per interessi di mora alla data del 31.12.2018;
• € 1.870,47 per interessi convenzionali e moratori al 31.12.2019;
. oltre interessi convenzionali e moratori maturati dal 01.01.2020 fino al soddisfo.
A prescindere dal fatto che l'opponente non abbia illustrato in modo analitico le ragioni per cui tale calcolo sarebbe erroneo, va osservato che il credito de quo, sebbene rimodulato, è consacrato in un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato. Ne consegue che nessuna contestazione relativa a fatti anteriori alla formazione o alla definitività
di tale titolo può essere dedotta in sede di opposizione.
All'uopo, è jus receptum il principio secondo il quale il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione, per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo, ed è stata od è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale.
In sostanza, il debitore può fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato: ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale" (sul punto, v. per tutte: Cass. n.
3850/2011, Cass. 27159/2006, Cass. n. 12664/2000, Cass. n. 9061/1999, Cass. n. 1935/1994).
A ciò si aggiunga che lo strumento giuridico di cui all'art. 615 c.p.c. consente di rilevare solo le ragioni di invalidità che non possono essere rilevate con gli ordinari strumenti di gravame.
All'uopo, come affermato dalla Suprema Corte "nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili invece con specifici mezzi di impugnazione di esso" (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 05/09/2002, n. 12901).
Tale dictum giurisprudenziale è espressione del principio dell'onere dell'impugnazione, secondo cui se ed in quanto il sistema assegna al soggetto leso uno specifico strumento con cui far valere le proprie ragioni, tale strumento diviene l'unico utilizzabile.
Diversamente opinando si consentirebbe, infatti, un inspiegabile duplicazione di mezzi di tutela.
Nel caso di specie, il pagamento e l'insinuazione al passivo del concordato preventivo da parte di Controparte_6 risalgono al 2017, e sono dunque antecedenti alla formazione del titolo.
Ne discende che tale circostanza avrebbe dovuto essere allegata e provata dall'opponente nel giudizio di merito conclusosi nel 2022 e la sua omissione comporta, in linea generale, la preclusione della deduzione in sede esecutiva, ai sensi dei principi consolidati in materia.
Tuttavia, nel caso in esame, l'opposta ha riconosciuto espressamente l'effetto estintivo parziale del credito derivante dal pagamento effettuato dal Fondo di Garanzia, configurando così una rinuncia agli effetti del giudicato per la parte riconosciuta.
Tale riconoscimento, operato in sede di opposizione, supera la preclusione relativa ai fatti anteriori alla formazione del titolo. Ne discende che la doglianza de qua va accolta limitatamente alla parte del credito oggetto di riconoscimento.
Conseguentemente il credito vantato da CP_1 nei confronti del signor Parte_1
[...] nascente dal mutuo chirografario n. 021/12615309, deve ritenersi pari ad € 380.884,47 oltre interessi convenzionali e moratori maturati dal 01.01.2020 fino al soddisfo.
§ 7. Considerato l'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione le spese di lite devono essere parzialmente compensate per ½ e gli attori devono essere condannati in solido a rifondere in favore di parte convenuta il residuo che liquida, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, in complessivi euro 18.950,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c, è nel merito infondata, in quanto non si ravvisa un comportamento processuale della opposta improntata a malafede o colpa grave, né d'altro canto,
l'opponente ha fornito prova di un concreto ed effettivo pregiudizio sofferto in conseguenza dell'altrui contegno: va dunque rigettata la domanda risarcitoria ex art.96 c.p.c. proposta dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva rigettandola per il resto;
•
ANNULLA l'intimazione di pagamento impugnata:
•
limitatamente all'importo richiesto a titolo di compensi liquidati nel titolo giudiziale, pari ad € 14.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
limitatamente a quanto richiesto al sig. Parte_1 in relazione al contratto
-
di mutuo chirografario n. 021/12615309, per la parte eccedente l'importo di €
380.884,47 oltre interessi convenzionali e moratori maturati dal 01.01.2020 fino al soddisfo;
COMPENSA in ragione della metà le spese di lite;
•
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento del residuo delle spese,
•
che liquida in € 18.950,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, in favore della parte opposta.
Reggio Calabria, 07.08.2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone