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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/04/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel.
dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6201/2023 TRA
Parte_1
(Avv. Bruno Galati) PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Francesco E. Alessi Longa) PARTE APPELLATA
OGGETTO : appello avverso la sentenza 16317/2023 del Tribunale di Roma RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16317/23, ha respinto le domande proposte da , che aveva agito nei confronti dell'Avv. Parte_1 per fare accertare e dichiarare la responsabilità professionale Controparte_1 del convenuto, nonché per la condanna “al risarcimento sostitutivo” della somma di euro 2.782,79 quale importo sborsato a titolo di acconto, oltre a pagamento della somma di € 20.000,00 o di quella diversa ex art. 1226 c.c. per il risarcimento dei danni subiti;
ha posto a carico dell'attrice le spese di lite.
, ha proposto appello e ha chiesto l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “in riforma della sentenza n. 16317/2023 resa dal Tribunale Ordinario di Roma, pubblicata in data 13.11.2023 e notificata in pari data agli avv.ti Bruno Galati e Domenico Galati, dato atto e dichiarati fondati i motivi di censura dispiegati e le argomentazioni a sostegno della presente impugnativa, accogliere le domande formulate nei termini seguenti: accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. per non avere usato nell'adempimento Controparte_1 dell'incarico della separazione giudiziale personale tra la parte istante ed il coniuge, sig. , in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 1176 Controparte_2
c.c. e del canone della buona fede e della correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.), la diligenza professionale adeguata, per quanto illustrato, dedotto ed eccepito nella superiore premessa;
per l'effetto, condannare: -- in via principale, parte convenuta, ex art. 1223 c.c., al risarcimento sostitutivo per inadempimento ed al versamento in favore di parte attrice dell'importo di euro 2.782,79, cioè quanto esborsato a titolo di acconto sull'incarico professionale di cui al precedente punto a); -- ovvero, in linea subordinata, condannare la stessa parte convenuta alla restituzione alla parte appellante del diverso e minore importo di euro 2.148,39 relativamente agli importi corrisposti e percetti per l'instaurazione del procedimento di separazione giudiziale personale, mai avvenuta;
ovvero, in via gradatamente subordinata, condannarla al pagamento di quel diverso importo, ex art. 1226 c.c., ritenuto equo e di giustizia: il tutto per quanto del pari illustrato ed argomentato nella superiore premessa.
Valore della causa non oltre euro 5.200,00. Col favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio;
ed ogni conseguente provvedimento in ordine alla ripetizione delle spese di lite liquidate nel primo grado di giustizia già corrisposte dalla parte appellante. L'Avv. costituitosi, in via pregiudiziale ha domandato Controparte_1 che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c., nel merito che fossero rigettate le domande e confermata la sentenza, in ogni caso con spese di lite. Così come anche narrato in sentenza, “L'attrice chiedeva di condannare il convenuto al pagamento della somma di € 2.782,79, quale somma corrispondente a quella versata dalla medesima al convenuto, per prestazioni professionali che assumeva non fossero state mai svolte. L'attrice chiedeva la condanna dell'avv. ex art. 640 c.p., al pagamento della CP_1 somma di € 20.000,00 per la violazione dei doveri di correttezza ed inadempimento del mandato professionale. Deduceva di essersi rivolta all'avv. Controparte_1 per proporre la domanda di separazione personale dal coniuge, Sig. Controparte_2
e di aver versato a titolo di acconto la somma totale di € 2.782,79; che tuttavia, la fase di introduzione e di studio della pratica, si era protratta oltre ogni ragionevole termine, nonostante il convenuto affermasse che la pratica era in corso, fornendo di volta in volta le più disparate e fantasiose giustificazioni;
che per tali ragioni, accertato definitivamente in data 12.2.2016, da parte di altro legale, il mancato deposito del ricorso per la separazione personale,..l 15.2.2016 aveva revocato l'incarico professionale al convenuto.
Assumeva l'attrice che benché ella avesse conferito l'incarico verbale fin dal mese di gennaio 2015 all'avv. e sottoscritto la procura per la presentazione della CP_1 separazione giudiziale all'inizio del mese di giugno 2015, nel mese di febbraio 2016 non risultava ancora presentato;
che non aveva avuto chiarimenti sul perché fino a tale ultima data (febbraio 2016) il convenuto avesse continuato ad accampare le scuse più disparate, dopo avere, diversamente garantito che il ricorso era stato già presentato nel trascorso mese di luglio 2015. Contestava inoltre che le giustificazioni dell'affermato "inadempimento" di soggetti terzi (l nell'espletamento CP_3 dell'incarico professionale conferito, erano irrilevanti ed equivalevano ad un sostanziale riconoscimento della propria responsabilità. Assumeva che nel caso di specie sussisteva la responsabilità professionale dell'avvocato, avendo agito con negligenza o imperizia, inficiando le possibilità, anche future, della sua cliente, di vedere riconosciute le proprie ragioni. Nel caso in esame lamentava che non solo il convenuto aveva omesso di portare a termine con la dovuta diligenza l'incarico ricevuto ed aveva trattenuto senza alcun titolo le somme versate da parte attrice a titolo di acconto, ma aveva anche ingenerato nell'attrice aspettative non rispondenti alla realtà, facendole credere che avrebbe ottenuto la separazione con addebito a carico del marito e la corresponsione di un corposo assegno di mantenimento, stante la favorevole situazione economica in cui versava il Sig. - in totale violazione dei principi della buona Controparte_2 fede e della correttezza contrattuale (artt. 1375 e 1175 c.c.) e del dovere di informazione (art. 1337 c.c.). Censurava inoltre la condotta del professionista, per violazione del principio del neminem laedere ex art.2043 c.c., avendo violato il dovere al riserbo professionale, sia per aver svelato al Sig. , Testimone_1 collega di lavoro dell'attrice, l'esistenza dell'incarico affidatogli, sia per averlo messo a conoscenza di innumerevoli dettagli che avevano caratterizzato l'espletamento ovvero il mancato espletamento del mandato. Riteneva che tale situazione le avesse arrecato ingenti danni morali, non solo per la natura estremamente delicata della faccenda, trattandosi di una separazione personale, ma anche e soprattutto per il contesto lavorativo in cui era avvenuta la divulgazione delle notizie coperte da segreto professionale.”. Il Tribunale ha respinto la domanda così motivando “ Dall'istruttoria svolta è emerso innanzitutto che mai il convenuto divulgò notizie relative al suo mandato professionale a terzi, ma anzi che fu informato dal dipendente del Teatro Tes_1 dell'Opera come l'attrice e suo conoscente, che la aveva divulgato notizie Parte_1 sia sul suo operato professionale, lamentandosene, sia dell'incarico conferitogli di separazione. L'attendibilità del teste, peraltro citato dalla stessa parte attrice come unico teste, non può essere messa in dubbio in considerazione del mero deposito di un CD contenente una conversazione asseritamente avvenuta tra la ed il Parte_1 suddetto teste. Infatti, non è stata provata, né la data di registrazione di tale conversazione, né è stato articolato uno specifico capitolo da parte attrice, nel quale si chiedesse al teste di riconoscere la sua voce e quella dell'attrice nella suddetta conversazione e di collocarla nel tempo. ln definitiva, non essendo provata né l'identità dei colloquianti, né la data delta conversazione, detta registrazione non ha alcun valore probatorio. Pertanto, la domanda relativa al risarcimento del danno per violazione del dovere di segreto professionale, va rigettata. Parimenti va rigettata la domanda di restituzione dell'acconto versato dall'attrice per l'attività extragiudiziale svolta dal convenuto, in quanto vi è prova in atti del tentativo dell'avv. di addivenire ad una separazione consensuale, con il CP_1 consenso dell'attrice, di aver inviato a tal fine una lettera a suo marito, nonché la bozza di ricorso di separazione consensuale al difensore del marito. Venendo invece alla domanda di risarcimento per inadempimento da parte del convenuto, consistente nel non aver iscritto il ricorso di separazione tempestivamente, è certo che il convenuto, pur essendosi rivolto ad un'agenzia, ha atteso un tempo non ragionevole prima di avere una risposta sull'esito dell'incarico e di adottare provvedimenti in merito.
… Nel caso di specie, parte attrice non ha nemmeno dedotto quale sarebbe stato il danno subito, né ha dedotto o provato che tale presunto danno si stata conseguenza immediata e diretta del mancato deposito del ricorso per separazione giudiziale, non avendo nemmeno dedotto e provato quale sia stato l'esito del giudizio di separazione giudiziale. Parte attrice, non ha dedotto in sostanza, quale sarebbe stato l'esito diverso o più favorevole, se avesse proposto per prima il ricorso di separazione giudiziale. Mancano pertanto i presupposti essenziali, per accertare la responsabilità professionale del convenuto. Nondimeno, l'attrice non ha provato che il convenuto le avesse fornito false aspettative o false informazioni sull'esito del giudizio ed in ogni caso non ha provato il profitto ingiusto di cui all'art.640 c.p. ipotizzato. Né dalla documentazione in atti risulta che il convenuto non l'avesse sempre diligentemente informata del corso della pratica. Anche su questo aspetto comunque, ci si riporta a quanto detto sopra, in ordine alla mancata prova del danno conseguente alla presunta omessa informazione.”. Con le suddette argomentazioni la parte appellante ha criticato la sentenza. Ha lamentato, in primo luogo, che il primo giudice non aveva correttamente qualificato la domanda restitutoria, in motivazione correlandola alla sola “attività extragiudiziale”. Il legale concordava un compenso per l'attività extragiudiziale rilasciandone la fattura n. 6/2015; a seguire si faceva versare due ulteriori acconti (fatture nn. 28/2015 e 6/2016) che nulla avevano a che vedere con l'attività extragiudiziale alla quale aveva fatto riferimento il Tribunale, essendo inserita nella fattura (la n. 28/2015) persino la spesa di euro 98,00 per l'iscrizione della causa, il cui deposito mai era stato eseguito. Andava almeno fatta una differenziazione quanto agli importi versati, il primo per l'attività extragiudiziale e gli altri per il “procedimento di separazione giudiziale”. Con la domanda veniva chiesto il rimborso, non solo di quanto versato per l'attività stragiudiziale, ma anche per l'attività giudiziale, sul presupposto dell'inadempimento. Le fatture di cui si chiedeva il rimborso erano tre, la fattura 6/2015 del 06.02.2015 per euro 634,40 a titolo di “acconto per l'assistenza e difesa legale per la separazione legale dal coniuge ”; la fattura 28/2015 del 23.07.2015 per euro Controparte_2 1.074,20 a titolo di “anticipo sulle spese ed acconto sulla prestazione professionale relativa alla consulenza, assistenza e difesa legale a favore della sig.ra
[...] nel procedimento di separazione giudiziale nei confronti del marito, sig. Parte_1
, instaurato dinanzi al Tribunale civile di Roma ” e la fattura 6/2016 Controparte_2 dell'8.02.2016 per euro 1.074,19 (cfr doc. 02 citazione) a titolo di “secondo acconto per la prestazione professionale relativa alla consulenza, assistenza e difesa legale a favore della sig.ra nel procedimento di separazione giudiziale Parte_1 nei confronti del marito sig. instaurato ..dinanzi al Tribunale civile Controparte_2 di Roma”. La richiesta principale “è formulata a titolo di restituzione di quanto corrisposto all'appellato e da questo indebitamente trattenuto senza che egli abbia fornito la controprestazione professionale concordata;
e, secondariamente, quanto meno quella relativa al “procedimento di separazione giudiziale”. Le due fatture la 28/2015 per euro 1.074,20 e la 6/2016 per euro 1.074,19 riguardavano il giudizio di separazione giudiziale che non vi era mai stato. Era palese quindi l'accordo tra le parti in ordine alla corresponsione degli acconti quale contropartita del procedimento giudiziale di separazione. Doveva pertanto ritenersi “fondata la domanda restitutoria formulata dall'odierna appellante nel primo grado di giudizio, basata, ex art. 1218 c.c., sulla responsabilità del debitore, il quale, nei rapporti inter partes, ha altresì violato, ex art. 1176 c.c., il dovere di diligenza cui era tenuto – in uno con la violazione dei doveri di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.). La domanda di ripetizione degli importi corrisposti trova fondamento nella norma di cui all'art. 1223 c.c. la quale detta regola in materia di perdita subita dalla creditrice (danno emergente), odierna parte appellante…. qui non si tratta di perdita di chance, bensì di restituzione della
“prestazione” per la mancanza di “controprestazione”….”. Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dalla parte appellata, atteso che le censure svolte appaiono rispettose dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.. Ciò posto, alla stregua delle censure esposte va circoscritto nel presente grado l'oggetto di esame alla sola richiesta di restituzione degli importi versati. Come riportato, l'attrice con l'introduzione del giudizio, allegando la responsabilità professionale dell'Avv. ha proposto sia una domanda di CP_1 restituzione degli acconti pagati, sia una domanda di risarcimento dei danni fondata su raggiri ed artifici, per la violazione del riserbo e della segretezza e per la violazione dei principi di correttezza, di buona fede, di informazione, ovvero per violazione del principio del neminem laedere. Le contestazioni, però, sono limitate al solo rigetto della pretesa di restituzione degli acconti versati, tanto che così come sopra riportato l'appellante ha esplicitato che ciò che si domanda è la restituzione della “prestazione” per la mancanza di
“controprestazione”. Consegue che, come detto, oggetto di valutazione ed esame da parte di questo Collegio, è il solo comportamento asseritamente inadempiente dell'Avv. he, CP_1
a dire dell'appellante, comporterebbe la restituzione degli acconti versati, come da fatture in atti.
Sebbene sia stato ritenuto – e non censurato (cfr. comparsa di costituzione) – che “ è certo che il convenuto..ha atteso un tempo non ragionevole prima di avere una risposta sull'esito dell'incarico e di adottare provvedimenti di merito” cionondimeno il giudice di primo grado ha applicato correttamente il principio secondo cui “la responsabilità dell'avvocato..non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se
l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. 2368/13); in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass. 25112/17).
Se così, anche la richiesta di rimborso dell'ammontare degli acconti versati, sola domanda, come detto, oggetto di esame, non può essere accolta. Nessuna prova è stata data del danno subito per il ritardo nella proposizione del giudizio, e persino per la mancata proposizione della domanda di separazione giudiziale posto che poi il giudizio è stato comunque introdotto, per come asserito, dal coniuge e l'appellante avrebbe comunque potuto allegare le circostanze esplicitate nel ricorso non depositato;
inoltre gli acconti versati sono stati corrisposti a fronte comunque di un'attività resa, ovvero per la redazione del ricorso e prima ancora per l'attività di studio. Del resto, nella specie non ricorre il principio noto (Cass. Ordinanza n. 5440 del 18/02/2022) che “Lo svolgimento di un'attività professionale, da parte dell'Avvocato, totalmente inutile, già "ex ante" pronosticabile come tale, non gli attribuisce alcun diritto al compenso. (Nella specie, il difensore aveva spiegato un intervento autonomo in un giudizio pendente tra diverse parti dopo la scadenza dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., e come tale senza possibilità di accoglimento, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità).”. Ciò, proprio per le circostanze tutte rappresentante (cfr. sentenza parte in fatto) e non contestate, ovvero che benché l'incarico fosse stato conferito nel gennaio 2015, il 7.6.2015 (cfr. doc. 2° fasc. primo grado) il difensore non aveva ancora ricevuto il mandato firmato;
inoltre della mancata iscrizione del ricorso predisposto e consegnato unitamente al fascicolo, il 14.7.2015, all'agenzia in Roma, con CP_3
l'incarico di procedere all'iscrizione a ruolo, nonostante il sollecito rimasto vano a fornire il numero di ruolo, solo in data 7.1.2016 aveva ricevuto notizie, nel senso che si erano verificati problemi in quanto “mancava il certificato di residenza del marito che invece aveva consegnato” (cfr. doc. 5; doc 10 del 3.3.2016 mail con la quale l'agenzia comunicava che il fascicolo non era stato lavorato per la mancanza di certificati e scadenza dell'estratto di matrimonio;
fasc. primo grado). Dunque, concludendo, il difensore nella specie non poteva pronosticare che la redazione dell'atto sarebbe stata del tutto inutile perché non sarebbe stato poi depositato. Né ha alcuna rilevanza ciò che è scritto sulle fatture in atti (n. 28 e 6) allegate, ove il compenso (il cui preventivo comunicato era stato accettato cfr. Doc. F, F1 e F2) viene richiesto a “titolo di acconto sulla prestazione professionale relativa alla consulenza, assistenza e difesa legale…del procedimento di separazione giudiziale”, dunque per un'attività difensiva ancora da fare e poi non espletata trattandosi di soli acconti.
Inoltre, il compenso netto, così come specificato nella mail e nel preventivo, era stato indicato nei limiti (€ 3.788,00 comprensivo di 98 per contributo unificato e € 27 per marca, oltre cassa, iva) del valore corrispondente allo scaglione da 26.000 a 52.000 (cfr. ricorso per separazione giudiziale doc. 3 fasc. primo grado), la cui misura minima se riferita alla fase di studio ed introduttiva appare corrispondere alla richiesta (cfr. tabelle 2014-2018 € 810+€ 574, importo richiesto come da fatture al netto 669,03 +736,19). Quanto al ricorso per separazione consensuale, l'attività compiuta non è stata contestata, oltre che documentata (cfr. doc. e1 ricorso, E17 invio bozza all'altro difensore). In conclusione, a fronte di tali evidenze l'appello deve ritenersi infondato e va respinto
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, nella misura minima in relazione al valore della causa prospettata in questa sede, alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta (cfr. Cass. Civ. n. 10206/21). Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite pari a € 962,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 18 aprile 2025 La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Fiorella Gozzer Dr.ssa Marianna D'Avino
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel.
dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6201/2023 TRA
Parte_1
(Avv. Bruno Galati) PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Francesco E. Alessi Longa) PARTE APPELLATA
OGGETTO : appello avverso la sentenza 16317/2023 del Tribunale di Roma RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16317/23, ha respinto le domande proposte da , che aveva agito nei confronti dell'Avv. Parte_1 per fare accertare e dichiarare la responsabilità professionale Controparte_1 del convenuto, nonché per la condanna “al risarcimento sostitutivo” della somma di euro 2.782,79 quale importo sborsato a titolo di acconto, oltre a pagamento della somma di € 20.000,00 o di quella diversa ex art. 1226 c.c. per il risarcimento dei danni subiti;
ha posto a carico dell'attrice le spese di lite.
, ha proposto appello e ha chiesto l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “in riforma della sentenza n. 16317/2023 resa dal Tribunale Ordinario di Roma, pubblicata in data 13.11.2023 e notificata in pari data agli avv.ti Bruno Galati e Domenico Galati, dato atto e dichiarati fondati i motivi di censura dispiegati e le argomentazioni a sostegno della presente impugnativa, accogliere le domande formulate nei termini seguenti: accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. per non avere usato nell'adempimento Controparte_1 dell'incarico della separazione giudiziale personale tra la parte istante ed il coniuge, sig. , in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 1176 Controparte_2
c.c. e del canone della buona fede e della correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.), la diligenza professionale adeguata, per quanto illustrato, dedotto ed eccepito nella superiore premessa;
per l'effetto, condannare: -- in via principale, parte convenuta, ex art. 1223 c.c., al risarcimento sostitutivo per inadempimento ed al versamento in favore di parte attrice dell'importo di euro 2.782,79, cioè quanto esborsato a titolo di acconto sull'incarico professionale di cui al precedente punto a); -- ovvero, in linea subordinata, condannare la stessa parte convenuta alla restituzione alla parte appellante del diverso e minore importo di euro 2.148,39 relativamente agli importi corrisposti e percetti per l'instaurazione del procedimento di separazione giudiziale personale, mai avvenuta;
ovvero, in via gradatamente subordinata, condannarla al pagamento di quel diverso importo, ex art. 1226 c.c., ritenuto equo e di giustizia: il tutto per quanto del pari illustrato ed argomentato nella superiore premessa.
Valore della causa non oltre euro 5.200,00. Col favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio;
ed ogni conseguente provvedimento in ordine alla ripetizione delle spese di lite liquidate nel primo grado di giustizia già corrisposte dalla parte appellante. L'Avv. costituitosi, in via pregiudiziale ha domandato Controparte_1 che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c., nel merito che fossero rigettate le domande e confermata la sentenza, in ogni caso con spese di lite. Così come anche narrato in sentenza, “L'attrice chiedeva di condannare il convenuto al pagamento della somma di € 2.782,79, quale somma corrispondente a quella versata dalla medesima al convenuto, per prestazioni professionali che assumeva non fossero state mai svolte. L'attrice chiedeva la condanna dell'avv. ex art. 640 c.p., al pagamento della CP_1 somma di € 20.000,00 per la violazione dei doveri di correttezza ed inadempimento del mandato professionale. Deduceva di essersi rivolta all'avv. Controparte_1 per proporre la domanda di separazione personale dal coniuge, Sig. Controparte_2
e di aver versato a titolo di acconto la somma totale di € 2.782,79; che tuttavia, la fase di introduzione e di studio della pratica, si era protratta oltre ogni ragionevole termine, nonostante il convenuto affermasse che la pratica era in corso, fornendo di volta in volta le più disparate e fantasiose giustificazioni;
che per tali ragioni, accertato definitivamente in data 12.2.2016, da parte di altro legale, il mancato deposito del ricorso per la separazione personale,..l 15.2.2016 aveva revocato l'incarico professionale al convenuto.
Assumeva l'attrice che benché ella avesse conferito l'incarico verbale fin dal mese di gennaio 2015 all'avv. e sottoscritto la procura per la presentazione della CP_1 separazione giudiziale all'inizio del mese di giugno 2015, nel mese di febbraio 2016 non risultava ancora presentato;
che non aveva avuto chiarimenti sul perché fino a tale ultima data (febbraio 2016) il convenuto avesse continuato ad accampare le scuse più disparate, dopo avere, diversamente garantito che il ricorso era stato già presentato nel trascorso mese di luglio 2015. Contestava inoltre che le giustificazioni dell'affermato "inadempimento" di soggetti terzi (l nell'espletamento CP_3 dell'incarico professionale conferito, erano irrilevanti ed equivalevano ad un sostanziale riconoscimento della propria responsabilità. Assumeva che nel caso di specie sussisteva la responsabilità professionale dell'avvocato, avendo agito con negligenza o imperizia, inficiando le possibilità, anche future, della sua cliente, di vedere riconosciute le proprie ragioni. Nel caso in esame lamentava che non solo il convenuto aveva omesso di portare a termine con la dovuta diligenza l'incarico ricevuto ed aveva trattenuto senza alcun titolo le somme versate da parte attrice a titolo di acconto, ma aveva anche ingenerato nell'attrice aspettative non rispondenti alla realtà, facendole credere che avrebbe ottenuto la separazione con addebito a carico del marito e la corresponsione di un corposo assegno di mantenimento, stante la favorevole situazione economica in cui versava il Sig. - in totale violazione dei principi della buona Controparte_2 fede e della correttezza contrattuale (artt. 1375 e 1175 c.c.) e del dovere di informazione (art. 1337 c.c.). Censurava inoltre la condotta del professionista, per violazione del principio del neminem laedere ex art.2043 c.c., avendo violato il dovere al riserbo professionale, sia per aver svelato al Sig. , Testimone_1 collega di lavoro dell'attrice, l'esistenza dell'incarico affidatogli, sia per averlo messo a conoscenza di innumerevoli dettagli che avevano caratterizzato l'espletamento ovvero il mancato espletamento del mandato. Riteneva che tale situazione le avesse arrecato ingenti danni morali, non solo per la natura estremamente delicata della faccenda, trattandosi di una separazione personale, ma anche e soprattutto per il contesto lavorativo in cui era avvenuta la divulgazione delle notizie coperte da segreto professionale.”. Il Tribunale ha respinto la domanda così motivando “ Dall'istruttoria svolta è emerso innanzitutto che mai il convenuto divulgò notizie relative al suo mandato professionale a terzi, ma anzi che fu informato dal dipendente del Teatro Tes_1 dell'Opera come l'attrice e suo conoscente, che la aveva divulgato notizie Parte_1 sia sul suo operato professionale, lamentandosene, sia dell'incarico conferitogli di separazione. L'attendibilità del teste, peraltro citato dalla stessa parte attrice come unico teste, non può essere messa in dubbio in considerazione del mero deposito di un CD contenente una conversazione asseritamente avvenuta tra la ed il Parte_1 suddetto teste. Infatti, non è stata provata, né la data di registrazione di tale conversazione, né è stato articolato uno specifico capitolo da parte attrice, nel quale si chiedesse al teste di riconoscere la sua voce e quella dell'attrice nella suddetta conversazione e di collocarla nel tempo. ln definitiva, non essendo provata né l'identità dei colloquianti, né la data delta conversazione, detta registrazione non ha alcun valore probatorio. Pertanto, la domanda relativa al risarcimento del danno per violazione del dovere di segreto professionale, va rigettata. Parimenti va rigettata la domanda di restituzione dell'acconto versato dall'attrice per l'attività extragiudiziale svolta dal convenuto, in quanto vi è prova in atti del tentativo dell'avv. di addivenire ad una separazione consensuale, con il CP_1 consenso dell'attrice, di aver inviato a tal fine una lettera a suo marito, nonché la bozza di ricorso di separazione consensuale al difensore del marito. Venendo invece alla domanda di risarcimento per inadempimento da parte del convenuto, consistente nel non aver iscritto il ricorso di separazione tempestivamente, è certo che il convenuto, pur essendosi rivolto ad un'agenzia, ha atteso un tempo non ragionevole prima di avere una risposta sull'esito dell'incarico e di adottare provvedimenti in merito.
… Nel caso di specie, parte attrice non ha nemmeno dedotto quale sarebbe stato il danno subito, né ha dedotto o provato che tale presunto danno si stata conseguenza immediata e diretta del mancato deposito del ricorso per separazione giudiziale, non avendo nemmeno dedotto e provato quale sia stato l'esito del giudizio di separazione giudiziale. Parte attrice, non ha dedotto in sostanza, quale sarebbe stato l'esito diverso o più favorevole, se avesse proposto per prima il ricorso di separazione giudiziale. Mancano pertanto i presupposti essenziali, per accertare la responsabilità professionale del convenuto. Nondimeno, l'attrice non ha provato che il convenuto le avesse fornito false aspettative o false informazioni sull'esito del giudizio ed in ogni caso non ha provato il profitto ingiusto di cui all'art.640 c.p. ipotizzato. Né dalla documentazione in atti risulta che il convenuto non l'avesse sempre diligentemente informata del corso della pratica. Anche su questo aspetto comunque, ci si riporta a quanto detto sopra, in ordine alla mancata prova del danno conseguente alla presunta omessa informazione.”. Con le suddette argomentazioni la parte appellante ha criticato la sentenza. Ha lamentato, in primo luogo, che il primo giudice non aveva correttamente qualificato la domanda restitutoria, in motivazione correlandola alla sola “attività extragiudiziale”. Il legale concordava un compenso per l'attività extragiudiziale rilasciandone la fattura n. 6/2015; a seguire si faceva versare due ulteriori acconti (fatture nn. 28/2015 e 6/2016) che nulla avevano a che vedere con l'attività extragiudiziale alla quale aveva fatto riferimento il Tribunale, essendo inserita nella fattura (la n. 28/2015) persino la spesa di euro 98,00 per l'iscrizione della causa, il cui deposito mai era stato eseguito. Andava almeno fatta una differenziazione quanto agli importi versati, il primo per l'attività extragiudiziale e gli altri per il “procedimento di separazione giudiziale”. Con la domanda veniva chiesto il rimborso, non solo di quanto versato per l'attività stragiudiziale, ma anche per l'attività giudiziale, sul presupposto dell'inadempimento. Le fatture di cui si chiedeva il rimborso erano tre, la fattura 6/2015 del 06.02.2015 per euro 634,40 a titolo di “acconto per l'assistenza e difesa legale per la separazione legale dal coniuge ”; la fattura 28/2015 del 23.07.2015 per euro Controparte_2 1.074,20 a titolo di “anticipo sulle spese ed acconto sulla prestazione professionale relativa alla consulenza, assistenza e difesa legale a favore della sig.ra
[...] nel procedimento di separazione giudiziale nei confronti del marito, sig. Parte_1
, instaurato dinanzi al Tribunale civile di Roma ” e la fattura 6/2016 Controparte_2 dell'8.02.2016 per euro 1.074,19 (cfr doc. 02 citazione) a titolo di “secondo acconto per la prestazione professionale relativa alla consulenza, assistenza e difesa legale a favore della sig.ra nel procedimento di separazione giudiziale Parte_1 nei confronti del marito sig. instaurato ..dinanzi al Tribunale civile Controparte_2 di Roma”. La richiesta principale “è formulata a titolo di restituzione di quanto corrisposto all'appellato e da questo indebitamente trattenuto senza che egli abbia fornito la controprestazione professionale concordata;
e, secondariamente, quanto meno quella relativa al “procedimento di separazione giudiziale”. Le due fatture la 28/2015 per euro 1.074,20 e la 6/2016 per euro 1.074,19 riguardavano il giudizio di separazione giudiziale che non vi era mai stato. Era palese quindi l'accordo tra le parti in ordine alla corresponsione degli acconti quale contropartita del procedimento giudiziale di separazione. Doveva pertanto ritenersi “fondata la domanda restitutoria formulata dall'odierna appellante nel primo grado di giudizio, basata, ex art. 1218 c.c., sulla responsabilità del debitore, il quale, nei rapporti inter partes, ha altresì violato, ex art. 1176 c.c., il dovere di diligenza cui era tenuto – in uno con la violazione dei doveri di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.). La domanda di ripetizione degli importi corrisposti trova fondamento nella norma di cui all'art. 1223 c.c. la quale detta regola in materia di perdita subita dalla creditrice (danno emergente), odierna parte appellante…. qui non si tratta di perdita di chance, bensì di restituzione della
“prestazione” per la mancanza di “controprestazione”….”. Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dalla parte appellata, atteso che le censure svolte appaiono rispettose dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.. Ciò posto, alla stregua delle censure esposte va circoscritto nel presente grado l'oggetto di esame alla sola richiesta di restituzione degli importi versati. Come riportato, l'attrice con l'introduzione del giudizio, allegando la responsabilità professionale dell'Avv. ha proposto sia una domanda di CP_1 restituzione degli acconti pagati, sia una domanda di risarcimento dei danni fondata su raggiri ed artifici, per la violazione del riserbo e della segretezza e per la violazione dei principi di correttezza, di buona fede, di informazione, ovvero per violazione del principio del neminem laedere. Le contestazioni, però, sono limitate al solo rigetto della pretesa di restituzione degli acconti versati, tanto che così come sopra riportato l'appellante ha esplicitato che ciò che si domanda è la restituzione della “prestazione” per la mancanza di
“controprestazione”. Consegue che, come detto, oggetto di valutazione ed esame da parte di questo Collegio, è il solo comportamento asseritamente inadempiente dell'Avv. he, CP_1
a dire dell'appellante, comporterebbe la restituzione degli acconti versati, come da fatture in atti.
Sebbene sia stato ritenuto – e non censurato (cfr. comparsa di costituzione) – che “ è certo che il convenuto..ha atteso un tempo non ragionevole prima di avere una risposta sull'esito dell'incarico e di adottare provvedimenti di merito” cionondimeno il giudice di primo grado ha applicato correttamente il principio secondo cui “la responsabilità dell'avvocato..non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se
l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. 2368/13); in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass. 25112/17).
Se così, anche la richiesta di rimborso dell'ammontare degli acconti versati, sola domanda, come detto, oggetto di esame, non può essere accolta. Nessuna prova è stata data del danno subito per il ritardo nella proposizione del giudizio, e persino per la mancata proposizione della domanda di separazione giudiziale posto che poi il giudizio è stato comunque introdotto, per come asserito, dal coniuge e l'appellante avrebbe comunque potuto allegare le circostanze esplicitate nel ricorso non depositato;
inoltre gli acconti versati sono stati corrisposti a fronte comunque di un'attività resa, ovvero per la redazione del ricorso e prima ancora per l'attività di studio. Del resto, nella specie non ricorre il principio noto (Cass. Ordinanza n. 5440 del 18/02/2022) che “Lo svolgimento di un'attività professionale, da parte dell'Avvocato, totalmente inutile, già "ex ante" pronosticabile come tale, non gli attribuisce alcun diritto al compenso. (Nella specie, il difensore aveva spiegato un intervento autonomo in un giudizio pendente tra diverse parti dopo la scadenza dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., e come tale senza possibilità di accoglimento, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità).”. Ciò, proprio per le circostanze tutte rappresentante (cfr. sentenza parte in fatto) e non contestate, ovvero che benché l'incarico fosse stato conferito nel gennaio 2015, il 7.6.2015 (cfr. doc. 2° fasc. primo grado) il difensore non aveva ancora ricevuto il mandato firmato;
inoltre della mancata iscrizione del ricorso predisposto e consegnato unitamente al fascicolo, il 14.7.2015, all'agenzia in Roma, con CP_3
l'incarico di procedere all'iscrizione a ruolo, nonostante il sollecito rimasto vano a fornire il numero di ruolo, solo in data 7.1.2016 aveva ricevuto notizie, nel senso che si erano verificati problemi in quanto “mancava il certificato di residenza del marito che invece aveva consegnato” (cfr. doc. 5; doc 10 del 3.3.2016 mail con la quale l'agenzia comunicava che il fascicolo non era stato lavorato per la mancanza di certificati e scadenza dell'estratto di matrimonio;
fasc. primo grado). Dunque, concludendo, il difensore nella specie non poteva pronosticare che la redazione dell'atto sarebbe stata del tutto inutile perché non sarebbe stato poi depositato. Né ha alcuna rilevanza ciò che è scritto sulle fatture in atti (n. 28 e 6) allegate, ove il compenso (il cui preventivo comunicato era stato accettato cfr. Doc. F, F1 e F2) viene richiesto a “titolo di acconto sulla prestazione professionale relativa alla consulenza, assistenza e difesa legale…del procedimento di separazione giudiziale”, dunque per un'attività difensiva ancora da fare e poi non espletata trattandosi di soli acconti.
Inoltre, il compenso netto, così come specificato nella mail e nel preventivo, era stato indicato nei limiti (€ 3.788,00 comprensivo di 98 per contributo unificato e € 27 per marca, oltre cassa, iva) del valore corrispondente allo scaglione da 26.000 a 52.000 (cfr. ricorso per separazione giudiziale doc. 3 fasc. primo grado), la cui misura minima se riferita alla fase di studio ed introduttiva appare corrispondere alla richiesta (cfr. tabelle 2014-2018 € 810+€ 574, importo richiesto come da fatture al netto 669,03 +736,19). Quanto al ricorso per separazione consensuale, l'attività compiuta non è stata contestata, oltre che documentata (cfr. doc. e1 ricorso, E17 invio bozza all'altro difensore). In conclusione, a fronte di tali evidenze l'appello deve ritenersi infondato e va respinto
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, nella misura minima in relazione al valore della causa prospettata in questa sede, alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta (cfr. Cass. Civ. n. 10206/21). Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite pari a € 962,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 18 aprile 2025 La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Fiorella Gozzer Dr.ssa Marianna D'Avino