Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5781/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, all'udienza dell'11 febbraio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5781/2019
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(P. IV ), in persona del lega- Parte_1 P.IVA_1 le rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Gennaro Luca Brandi, elettivamente domiciliata in Napoli alla via dei Mille n. 40;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ), giusta procura allegata alla com- Controparte_1 C.F._1 parsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Calogero Montalbo, unitamente ai quali elettivamen- te domicilia in Palma Campania via Macello n. 43;
-APPELLATO-
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3412/19.
Conclusioni: come da conclusioni rese dalle parti all'odierna udienza.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., conveniva in Controparte_1
giudizio innanzi al Giudice di Pace di Nola , al fine di ve- Controparte_2
dere annullate le cartelle n. 0712002007349517400, n. 0712001041778958200, n.
0712004017600570700, n. 0712013003705736900, n. 07120170019642441000, n.
07120170031812505000, conseguente al mancato pagamento di verbali relativi a contravven- zioni per violazione del codice della strada.
A supporto delle proprie pretese, la opponente sosteneva di aver avuto conoscenza della sud- detta cartella – in mancanza di regolare notifica – mediante consultazione dell'estratto di ruolo
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1.1 Resisteva all'opposizione l' , la quale contestava il difet- Controparte_2 to della giurisdizione a favore della Commissione Tributaria e l'incompetenza territoriale a fa- vore del Giudice di Pace di Napoli, Salerno, e Torre Annunziata. Nel merito, chiedeva CP_3
l'infondatezza dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. per intervenuta prescrizione, offrendo la pro- va della ritualità delle notifiche della cartella esattoriale.
1.2 Con sentenza n. 3412/19 il Giudice di Pace di Nola dichiarava la cessata materia del con- tendere per le cartelle n. 07120020073495174000, n. 07120010417789582000, n.
07120040176005707000 e n. 07120090090165705000; accoglieva l'opposizione, e sull'accertamento dell'inesistenza giuridica delle notifiche della cartella esattoriale n.
07120120032133949000, n. 07120130037057369000, n.07120170019642441000 e n.
07120170031812505000, dichiarava prescritto il credito oggetto dell'estratto ruolo impugnato.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello l' , censuran- Controparte_2
do la pronuncia di prime cure, in relazione alle sole cartelle 07120120032133949000, n.
07120130037057369000, n.07120170019642441000 e n. 07120170031812505000, laddove aveva ritenuto inesistente e non provata la notifica della cartella e, conseguentemente, maturata la prescrizione della pretesa creditoria.
3. Si è costituito in giudizio, ha insistito per il rigetto dell'impugnazione e Controparte_1
per la conferma integrale della sentenza di primo grado, con condanna alle spese del presente grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, giunge alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. Nel merito, infatti, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate e capace di assorbire ogni altra dibattuta tra le parti.
1.1 Parte appellata ha dedotto, nel giudizio di primo grado, di avere avuto conoscenza dell'esistenza delle cartelle di pagamento n. 07120120032133949000, n.
07120130037057369000, n.07120170019642441000 e n. 07120170031812505000 a seguito di spontanea richiesta del proprio estratto di ruolo all'agente della riscossione, eccependo la omessa notificazione delle cartelle di pagamento in esso indicata;
ha, pertanto, agito nel pre- sente giudizio avverso tali estratti di ruolo.
L'opposizione era inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
2.2 Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente interve- nuto il Legislatore che, attraverso l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n.
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215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa deri- vargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislati- vo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Mini- stro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, a Se- zioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato – quanto all' ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previ- denziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disci- plinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n.
689/81 e 206 del d.Lgs. n. 285/92.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del
D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli im- pugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere
l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notifica- zione delle cartelle di pagamento” (Cass. n. 31240/19)”.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa, che “In tema di ri- scossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di con-
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versione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 set- tembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Conven- zione”, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del siste- ma di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisio- ne”. Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale
e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugna- zione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato an- che in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n.
146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l' ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall' altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l' illegittimi- tà della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, me- diante proposizione di opposizione all' esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l' omes- sa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successi- vo). A tanto aggiungasi che nelle more è pure intervenuta la pronuncia della Corte Costituzio-
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nale n. 190/2023 che ha espressamente dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, sollevate dal Giudice di Pace di Napoli e dalla
Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli.
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persi- stere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impu- gnato dall'odierno appellato/opponente in primo grado, non costituisce, in concreto, un atto au- tonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alla domanda presentate nel giudizio di primo grado.
2.2 Donde, l'appello deve essere accolto ed in integrale riforma della sentenza di primo grado va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione spiegata da Controparte_1
2.3. La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autono- ma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tra tutte le parti, ritenendo assorbito lo specifico motivo di impugnazione sul capo delle spese.
3.1. Il buon esito dell'appello esclude la sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, com- ma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 3412/19 del Giudice di
Pace di Nola, dichiara inammissibile l'opposizione spiegata da Controparte_1
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nola, il 11.02.2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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