Sentenza breve 3 ottobre 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 03/10/2012, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00822/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00584/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 584 del 2012, proposto da:
Societa' Agricola L'Oliveto Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Gianmarco Tavolacci e Barbara Bissoli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianmarco Tavolacci in Cagliari, via Carbonia N.22;
contro
Comune di Olbia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 16 del 1° giugno 2012, notificata alla ricorrente in data 26 giugno 2012, con la quale il Comune di Olbia ha ordinato, tra gli altri, anche alla Societa' Agricola L'Oliveto Srl, in qualità di proprietaria di beni immobili siti in comune di Olbia, loc. Patron di Corru, e "committente delle opere di lottizzazione abusiva”, “l’immediata sospensione dei lavori di lottizzazione abusiva dettagliatamente descritti in premessa e in corso di realizzazione in Olbia loc. Patron di Corru su area distinta al N.C.T. Comune censuario di Nuchis...", con l'avvertimento "che decorsi 90 (novanta) giorni, ove non intervenga la revoca della presente ordinanza, le aree lottizzate saranno acquisite di diritto al patrimonio di questa amministrazione con effetto dalla data di notifica del presente provvedimento (art. 18 co. 2 L.R. 23/85)";
- del rapporto prot. n. 94586 del 24/11/2011, per quanto conosciuto, e del presupposto verbale di accertamento;
- di tutti gli atti presupposti e comunque connessi, anche non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
che con atto prot. N. 84359 del 12.09.2012 l’Amministrazione ha annullato in via di autotutela il provvedimento impugnato;
che ciò comporta la cessazione della materia del contendere;
che non resta, pertanto, al Collegio che dare atto della cessazione della materia del contendere e dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
che le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza, ma possono essere contenute nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del sollecito intervento in autotutela dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
Dichiara l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente, Estensore
Alessandro Maggio, Consigliere
Tito Aru, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/10/2012
IL SEGRETARIO