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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/05/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 391/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di separazione depositato in data 27/01/2025 da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per delega in calce al ricorso introduttivo in foglio separato, dall'avv.
Doriana Casagrande (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2
in Vittorio Veneto;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Fabio
Collodet (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vittorio C.F._4
Veneto;
- RESISTENTE -
Conclusioni delle parti
I coniugi concludono come da nota congiunta depositata telematicamente in data 22/05/2025.
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 391/2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in data 25/02/1984 con;
che dall'unione dei coniugi nascevano a Controparte_1
Vittorio Veneto: in data 30/08/1984, in data 18/11/1985, in data Per_1 Per_2 Per_3
15/10/1993 e in data 05/12/2000, tutti economicamente autosufficienti;
che, naufragato il Per_4
matrimonio, il Tribunale di Treviso con decreto di data 30/10/2012 omologava la separazione dei coniugi;
che veniva posto a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della CP_1
sig.ra pari ad € 250,00 mensili e un assegno di complessivi € 750,00 in favore di tre figli;
che Pt_1
il resistente non aveva mai provveduto negli anni ad aggiornare l'assegno né dei figli, né del coniuge.
Attesa l'autosufficienza economica dei figli e le difficoltà economiche della ricorrente, la stessa concludeva chiedendo di adeguare l'importo dell'assegno stabilito in sede di separazione.
Si costituiva in data 16/05/2025 il resistente , contestando la ricostruzione dei fatti Controparte_1
esposti dalla ricorrente e fornendo la propria versione.
Illustrata la mancanza dei presupposti per l'accoglimento della infondata domanda di modifica delle condizioni di separazione proposta dalla ricorrente, chiedeva in via riconvenzionale l'eliminazione ovvero la riduzione del contributo al mantenimento a favore della moglie, posto a suo carico.
All'udienza di prima comparizione del 27/05/2025 era presente il procuratore della ricorrente che chiedeva l'approvazione dell'accordo raggiunto, depositato per via telematica con nota congiunta delle parti.
Il Giudice, preso atto, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
1. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Infatti, le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità.
2. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, attese le conclusioni congiunte rassegnate dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica del decreto di
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 391/2025 omologa del 30/10/2012, emessa dal Tribunale di Treviso all'esito del procedimento recante n. R.G.
4535/2012, così provvede:
1) dispone che il sig. provveda al mantenimento della sig.ra versando Controparte_1 Parte_1
alla stessa, entro il giorno 25 di ogni mese e a decorrere dalla data di deposito della presente sentenza, un assegno mensile dell'importo di € 303,00. Somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
2) le parti dichiarano di presentare acquiescenza all'emananda sentenza, rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento;
3) spese e competenze legali compensate.
Così deciso in Treviso, 27/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 391/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 391/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di separazione depositato in data 27/01/2025 da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per delega in calce al ricorso introduttivo in foglio separato, dall'avv.
Doriana Casagrande (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2
in Vittorio Veneto;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Fabio
Collodet (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vittorio C.F._4
Veneto;
- RESISTENTE -
Conclusioni delle parti
I coniugi concludono come da nota congiunta depositata telematicamente in data 22/05/2025.
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 391/2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in data 25/02/1984 con;
che dall'unione dei coniugi nascevano a Controparte_1
Vittorio Veneto: in data 30/08/1984, in data 18/11/1985, in data Per_1 Per_2 Per_3
15/10/1993 e in data 05/12/2000, tutti economicamente autosufficienti;
che, naufragato il Per_4
matrimonio, il Tribunale di Treviso con decreto di data 30/10/2012 omologava la separazione dei coniugi;
che veniva posto a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della CP_1
sig.ra pari ad € 250,00 mensili e un assegno di complessivi € 750,00 in favore di tre figli;
che Pt_1
il resistente non aveva mai provveduto negli anni ad aggiornare l'assegno né dei figli, né del coniuge.
Attesa l'autosufficienza economica dei figli e le difficoltà economiche della ricorrente, la stessa concludeva chiedendo di adeguare l'importo dell'assegno stabilito in sede di separazione.
Si costituiva in data 16/05/2025 il resistente , contestando la ricostruzione dei fatti Controparte_1
esposti dalla ricorrente e fornendo la propria versione.
Illustrata la mancanza dei presupposti per l'accoglimento della infondata domanda di modifica delle condizioni di separazione proposta dalla ricorrente, chiedeva in via riconvenzionale l'eliminazione ovvero la riduzione del contributo al mantenimento a favore della moglie, posto a suo carico.
All'udienza di prima comparizione del 27/05/2025 era presente il procuratore della ricorrente che chiedeva l'approvazione dell'accordo raggiunto, depositato per via telematica con nota congiunta delle parti.
Il Giudice, preso atto, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
1. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Infatti, le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità.
2. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, attese le conclusioni congiunte rassegnate dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica del decreto di
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2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 391/2025 omologa del 30/10/2012, emessa dal Tribunale di Treviso all'esito del procedimento recante n. R.G.
4535/2012, così provvede:
1) dispone che il sig. provveda al mantenimento della sig.ra versando Controparte_1 Parte_1
alla stessa, entro il giorno 25 di ogni mese e a decorrere dalla data di deposito della presente sentenza, un assegno mensile dell'importo di € 303,00. Somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
2) le parti dichiarano di presentare acquiescenza all'emananda sentenza, rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento;
3) spese e competenze legali compensate.
Così deciso in Treviso, 27/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 391/2025